Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 26 marzo 2001
Norme per la determinazione delle modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' applicato in base all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, a norma del quale le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta dell'8 marzo 2001;
Decreta:
Art. 1.
Lavoro di pubblica utilita'
1. Il lavoro di pubblica utilita', consistente nell'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, a norma dell'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, ha ad oggetto:
a) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
b) prestazioni di lavoro per finalita' di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamita' naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
d) prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilita' pertinenti la specifica professionalita' del condannato.
 
Art. 2.
Convenzioni
1. L'attivita' non retribuita in favore della collettivita' e' svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1. Le convenzioni possono essere stipulate anche da amministrazioni centrali dello Stato con effetto per i rispettivi uffici periferici.
2. Nelle convenzioni sono indicate specificamente le attivita' in cui puo' consistere il lavoro di pubblica utilita' e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni.
3. Nelle convenzioni sono altresi' individuate le modalita' di copertura assicurativa del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonche' riguardo alla responsabilita' civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.
 
Art. 3.
Modalita' di svolgimento
1. Con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilita', il giudice individua il tipo di attivita', nonche' l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine, il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati. Dello stesso elenco si avvalgono il difensore o il condannato quando formulano le richieste di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sulla scorta del medesimo elenco.
2. Le ulteriori modalita' di svolgimento dell'attivita' sono stabilite nelle convenzioni di cui all'art. 2.
 
Art. 4.
Modalita' del trattamento nello svolgimento
di prestazioni di pubblica utilita'
1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, assicurano il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrita' fisica e morale dei condannati, curando altresi' che l'attivita' prestata sia conforme a quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2.
2. In nessun caso l'attivita' puo' svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignita' della persona.
3. I condannati sono ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni interessati.
 
Art. 5.
Esecuzione della pena ed accertamenti
1. Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia piu' convenzionato o abbia cessato la propria attivita', il Pubblico Ministero che deve eseguire la pena formula le proprie richieste al giudice ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
2. Il Pubblico Ministero incarica gli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di svolgere le verifiche necessarie circa la regolare prestazione dell'attivita' lavorativa.
 
Art. 6.
Relazione sul lavoro svolto dal condannato
1. Terminata l'esecuzione della pena, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, redigono una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
 
Art. 7.
Elenco degli enti convenzionati
1. Entro un mese alla emanazione del presente decreto e' istituito, presso ogni cancelleria di tribunale, un elenco di tutti gli enti convenzionati che hanno, nel territorio del circondario, una o piu' sedi ove il condannato puo' svolgere il lavoro di pubblica utilita' oggetto della convenzione. L'elenco e' aggiornato per ogni nuova convenzione ovvero per ogni cessazione di quelle gia' stipulate.
2. La cancelleria del tribunale trasmette immediatamente, a tutti gli uffici giudiziari del circondario, incluse le sezioni distaccate, copia dell'elenco di cui al comma 1 nonche' dei relativi aggiornamenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2001
Il Ministro: Fassino
 
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