Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 marzo 2001
Autorizzazione all'azienda ospedaliera "Istituti ospitalieri di Verona" ad espletare le attivita di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VII del dipartimento delle professioni sanitarie, risorse umane e tecnologiche in sanita' e assistenza sanitaria di competenza statale

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona in data 29 dicembre 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;
Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in data 13 febbraio 2001; in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;
Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1 giugno 1999 del Ministro della sanita' che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio e 1 marzo 2001, del Ministro della sanita', che prorogano l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1 giugno 1999, del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Veneto adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91;
Decreta:
Art. 1.
L'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona e' autorizzata all'espletamento delle attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.
 
Art. 2.
Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere eseguite presso l'unita' operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona.
 
Art. 3.
Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:
Cordiano prof. Claudio direttore della 1a divisione clinicizzata di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;
Borzellino dott. Giuseppe dirigente medico, I livello della 1a divisione clinicizzata di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;
De Manzoni dott. Giovanni dirigente medico, I livello della 1a divisione clinicizzata di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;
Fracastoro dott. Girolamo dirigente medico, I livello della 1a divisione clinicizzata di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;
Genna dott. Michele dirigente medico, I livello della 1a divisione clinicizzata di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;
Guglielmi dott. Alfredo dirigente medico, I livello della 1a divisione clinicizzata di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;
Laterza dott. Ernesto dirigente medico, I livello della 1a divisione clinicizzata di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;
Leopardi dott. Fulvio dirigente medico, I livello della 1a divisione clinicizzata di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;
Veraldi dott. Gianfranco dirigente medico, I livello della 1a divisione clinicizzata di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona;
 
Art. 4.
Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Veneto non adottera' le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.
 
Art. 5.
Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Istituti ospitalieri di Verona e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2001
Il dirigente: Ballacci
 
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