Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2001 (vai al sommario)
LEGGE 27 marzo 2001, n. 97
Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare). 1. All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse; b) nel comma 1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento" sono soppresse e, dopo le parole: "il fatto non sussiste o", sono inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero"; c) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 653 del codice di
procedura penale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
"Art. 653 (Efficacia della sentenza penale [parole
soppresse] nel giudizio disciplinare). - 1. La sentenza
penale irrevocabile di assoluzione [parole soppresse] ha
efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita'
disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto
all'accertamento che il fatto non sussiste o non
costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha
commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha
efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita'
disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto
all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua
illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha
commesso.".



 
Art. 2.
(Modifica all'articolo 445 del codice di procedura penale). 1. All'articolo 445, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale la parola: "Anche" e' sostituita dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 445 del codice di
procedura penale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
"Art. 445 (Effetti dell'applicazione della pena su
richiesta). - 1. La sentenza prevista dall'art. 444, comma
2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del
procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di
misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei
casi previsti dall'art. 240, comma 2, del codice penale.
Salvo quanto previsto dall'art. 653, anche quando e'
pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza
non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve
diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a
una pronuncia di condanna.
2. Il reato e' estinto se nel termine di cinque anni,
quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni,
quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato
non commette un delitto ovvero una contravvenzione della
stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto
penale, e se e' stata applicata una pena pecuniaria o una
sanzione sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di
ostacolo alla concessione di una successiva sospensione
condizionale della pena.".



 
Art. 3.
(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio). 1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformita' a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica e' disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, puo' procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello gia' svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunita' circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa puo' ricevere da tale permanenza. 2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente e' posto in posizione di aspettativa o di disponibilita', con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. 3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto e' pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato. 4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalita' di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza puo' non dare corso al rientro. 5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il decreto e' altresi' comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando e' emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383".



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 314, primo comma,
317, 318, 319, 319-ter, e 320 del codice penale, approvato
con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398:
"Art. 314 (Peculato). - Il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per
ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque
la disponibilita' di danaro o di altra cosa mobile altrui,
se ne appropria, e' punito con la reclusione da tre a dieci
anni.
(Omissis).".
"Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della
sua qualita' o dei suoi poteri costringe o induce taluno a
dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo,
denaro o altra utilita', e' punito con la reclusione da
quattro a dodici anni.".
"Art. 318 (Corruzione per un atto d'ufficio). - Il
pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo
ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro od altra
utilita', una retribuzione che non gli e' dovuta, o ne
accetta la promessa, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un
atto d'ufficio da lui gia' compiuto, la pena e' della
reclusione fino a un anno.".
"Art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio). - Il pubblico ufficiale che, per omettere o
ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto
contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un
terzo, denaro od altra utilita', o ne accetta la promessa,
e' punito con la reclusione da due a cinque anni.".
"Art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari). - Se i
fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per
favorire o danneggiare una parte in un processo civile,
penale o amministrativo, si applica la pena della
reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla
reclusione non superiore a cinque anni, la pena e' della
reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta
condanna alla reclusione superiore a cinque anni o
all'ergastolo, la pena e' della reclusione da sei a venti
anni.".
"Art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio). - Le disposizioni dell'art. 319 si
applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio;
quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona
incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la
qualita' di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non
superiore a un terzo.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
9 dicembre 1941, n. 1383 recante: "Militarizzazione del
personale civile e salariato in servizio presso la Regia
guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del
suddetto Corpo" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30
dicembre 1941, n. 306:
"Art. 3. - Il militare della Regia guardia di finanza
che commette una violazione delle leggi finanziarie,
costituente delitto, o collude con estranei per frodare la
finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto
proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per
ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione
o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace
alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice
penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle
leggi speciali.
La cognizione dei suddetti reati appartiene ai
Tribunali militari.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 133 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989, n. 182, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
"Art. 133 (Notificazione del decreto che dispone il
giudizio). - 1. Il decreto che dispone il giudizio e'
notificato, a norma dell'art. 429, comma 4 del codice,
anche alle altre parti private non presenti all'udienza
preliminare.
1-bis. - Il decreto e' altresi' comunicato alle
amministrazioni o enti di appartenenza quando e' emesso nei
confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di
enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli
314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice
penale e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n.
1383.".



 
Art. 4.
(Sospensione a seguito di condanna non definitiva). 1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio. 2. La sospensione perde efficacia se per il fatto e' successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.
 
Art. 5.
(Pena accessoria dell'estinzione del rapporto
di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare
a seguito di condanna definitiva). 1. All'articolo 19, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) e' inserito il seguente: "5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;". 2. Dopo l'articolo 32-quater del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 32-quinquies. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). - Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresi' l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica". 3. All'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, e' aggiunto il seguente comma: "Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale". 4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorche' a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego puo' essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del codice penale,
approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 19 (Pene accessorie: specie). - Le pene
accessorie per i delitti sono:
1. l'interdizione dai pubblici uffici;
2. l'interdizione da una professione o da un'arte;
3. l'interdizione legale;
4. l'interdizione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
5. l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione;
5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di
lavoro;
6. la decadenza o la sospensione dall'esercizio della
potesta' dei genitori.
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1. la sospensione dall'esercizio di una professione o
di un'arte;
2. la sospensione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese.
Pena accessoria comune ai delitti e alle
contravvenzioni e' la pubblicazione della sentenza penale
di condanna.
La legge penale determina gli altri casi in cui pene
accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle
contravvenzioni.".
- Si riporta il testo degli articoli 29 e 31 del codice
penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n.
1398:
"Art. 29 (Casi nei quali alla condanna consegue
l'interdizione dai pubblici uffici). - La condanna
all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo
non inferiore a cinque anni importano l'interdizione
perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna
alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni
importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di
anni cinque.
La dichiarazione di abitualita' o di professionalita'
nel delitto ovvero di tendenza a delinquere, importa
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.".
"Art. 31 (Condanna per delitti commessi con abuso di un
pubblico ufficio o di una professione o di un'arte.
Interdizione). - Ogni condanna per delitti commessi con
l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti
a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a
taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'art. 28, ovvero
con l'abuso di una professione, arte, industria o di un
commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi
inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio
o mestiere.".
- Per il testo degli articoli 314, primo comma, 317,
318, 319, 319-ter, e 320 del codice penale vedi note
all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
9 dicembre 1941, n. 1383 recante: "Militarizzazione del
personale civile e salariato in servizio presso la Regia
guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del
suddetto Corpo" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 1941, n. 306, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3. - Il militare della Regia guardia di finanza
che commette una violazione delle leggi finanziarie,
costituente delitto, o collude con estranei per frodare la
finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto
proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per
ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione
o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace
alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice
penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle
leggi speciali.
La cognizione dei suddetti reati appartiene ai
tribunali militari.
Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non
inferiore a tre anni si applica il disposto dell'art.
32-quinquies del codice penale.".
- Per il testo dell'art. 653 del codice di procedura
penale vedi note all'art. 1.



 
Art. 6.
(Disposizioni patrimoniali). 1. Dopo l'articolo 335 del codice penale, e' inserito il seguente: "Art. 335-bis. - (Disposizioni patrimoniali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo e' comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma". 2. Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza e' trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato. 3. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui e' consentita la confisca". 4. I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter e 335-bis del codice penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 240, primo comma,
e 322-ter del codice penale, approvato con regio decreto
19 ottobre 1930, n. 1398:
"Art. 240 (Confisca). - Nel caso di condanna, il
giudice puo' ordinare la confisca delle cose che servirono
o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che
ne sono il prodotto o il profitto.
Omissis".
"Art. 322-ter (Confisca). - Nel caso di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei
delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se
commessi dai soggetti indicati nell'art. 322-bis, primo
comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne
costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando
essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo
ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale
prezzo.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a
norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per il
delitto previsto dall'art. 321, anche se commesso ai sensi
dell'art. 322-bis, secondo comma, e' sempre ordinata la
confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo
che appartengano a persona estranea al reato, ovvero,
quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui
il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a
quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a
quello del denaro o delle altre utilita' date o promesse al
pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o
agli altri soggetti indicati nell'art. 322-bis, secondo
comma.
Nel casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice,
con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o
individua i beni assoggettati a confisca in quanto
costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in
quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del
reato".
- Si riporta la rubrica del Capo I del titolo II (Dei
delitti contro la pubblica amministrazione) del libro II
(Dei delitti in particolare) del codice penale, approvato
con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398:
"Capo I
Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 321 del codice di
procedura penale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
"Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo). - 1.
Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una
cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le
conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di
altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il
sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari.
2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
cose di cui e' consentita la confisca.
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a
delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni
di cui e' consentita la confisca.
3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta
del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano
mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilita' previste dal comma 1. Nel corso delle
indagini preliminari provvede il pubblico ministero con
decreto motivato, che e' notificato a coloro che hanno
diritto di proporre impugnazione. Se vi e' richiesta di
revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando
ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette
al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche' gli
elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta
e' trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del
deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non
e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere il
provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con
decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro
procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle
quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al
pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato
eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o
dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato
eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono
osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il
giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta. Copia
dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona
alla quale le cose sono state sequestrate.".



 
Art. 7.
(Responsabilita' per danno erariale). 1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e' comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinche' promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilita' per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.



Note all'art. 7:
- Per la rubrica del Capo I del titolo II del libro II
del codice penale vedi note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 129 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 agosto 1989, n. 182, supplemento ordinario:
"Art. 129 (Informazioni sull'azione penale). - 1.
Quando esercita l'azione penale nei confronti di un
impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico
ministero informa l'autorita' da cui l'impiegato dipende,
dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di
personale dipendente dai servizi per le informazioni e la
sicurezza militare o democratica, ne da' comunicazione
anche al comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.
2. Quando l'azione penale e' esercitata nei confronti
di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico,
l'informazione e' inviata all'ordinario della diocesi a cui
appartiene l'imputato.
3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha
cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero
informa il procuratore generale presso la Corte dei conti,
dando notizia della imputazione.
3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione
contenente la indicazione delle norme di legge che si
assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati
nei commi 1 e 2 e' stato arrestato o fermato ovvero si
trova in stato di custodia cautelare.".



 
Art. 8.
(Prevalenza della legge sulle disposizioni contrattuali). 1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia. 2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, derogare alle disposizioni della presente legge.
 
Art. 9.
(Estensione dell'articolo 652 del codice
di procedura penale al giudizio promosso
nell'interesse del danneggiato). 1. Al comma 1 dell'articolo 652 del codice di procedura penale, le parole da: "promosso dal danneggiato" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2".



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 652 del codice di
procedura penale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
"Art. 652 (Efficacia della sentenza penale di
assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di
danno). - 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione
pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di
giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non
sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto
e' stato compiuto nell'adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facolta' legittima, nel giudizio
civile o amministrativo per le restituzioni e il
risarcimento del danno promosso dal danneggiato o
nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si
sia costituito o sia stato posto in condizione di
costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal
reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma
dell'art. 75, comma 2.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di
assoluzione pronunciata a norma dell'art. 442, se la parte
civile ha accettato il rito abbreviato.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 75 del
codice di procedura penale approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n.
250, supplemento ordinario:
"Art. 75 (Rapporti tra azione civile e azione
penale) - Omissis.
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non e'
trasferita nel processo penale o e' stata iniziata quando
non e' piu' ammessa la costituzione di parte civile.".



 
Art. 10
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti.
3. I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile.
 
Art. 11.
(Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2602):
Presentato dall'on. Contento il 31 ottobre 1996.
Assegnato alla commissione speciale sui fenomeni di
corruzione, in sede referente, il 7 novembre 1996.
Esaminato dalla commissione speciale l'11 e 12 febbraio
1997.
Relazione scritta presentata il 14 aprile 1998 (atto n.
2602-2607-3890/A - relatore on. Siniscalchi).
Esaminato in aula il 18 maggio 1998 e approvato il 19
maggio 1998 in un testo unificato con l'atto n. 2607
(Borghezio ed altri) e con il disegno di legge n. 3890
presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Prodi) e dal Ministro per la funzione pubblica
(Bassanini).
Senato della Repubblica (atto n. 3285):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede deliberante, il 26 maggio 1998 con pareri delle
commissioni 2a, 4a, 6a, 11a e commissione parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede deliberante, il
9 luglio 1998.
Assegnato nuovamente alla 1a commissione, in sede
referente, il 29 luglio 1998.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il
29 luglio 1998.
Assegnato ancora alla 1a commissione, in sede
deliberante, il 29 luglio 1998.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede deliberante, il
30 luglio; 24 settembre 1998 e 21 luglio 1999.
Assegnato nuovamente alla 1a commissione, in sede
referente, il 12 ottobre 1999.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il
23 maggio; 8 giugno, 5, 11 luglio 2000.
Esaminato in aula il 31 gennaio 2001 e approvato, con
modificazioni, il 1 febbraio 2001.
Camera dei deputati (atto n. 2602/B):
Assegnato alla commissione speciale sui fenomeni di
corruzione, in sede referente, il 12 febbraio 2001.
Esaminato dalla commissione speciale il 15, 20 e 22
febbraio 2001.
Esaminato in aula il 26 febbraio 2001 e approvato l'8
marzo 2001.
 
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