Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 22 dicembre 2000
Finanziamenti ai comuni e alle aziende del gas per l'installazione di sistemi per la produzione di calore a bassa temperatura.

IL DIRETTORE GENERALE
del servizio inquinamento atmosferico
e rischi industriali

Visto il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE in data 6 agosto 1999, con il quale si individuano, per ciascuna fonte rinnovabile, gli obiettivi che devono essere conseguiti per ottenere le riduzioni di emissioni di gas serra;
Visti, in particolare gli obiettivi fissati nel Libro bianco per la tecnologia solare termica per la quale si stima uno sviluppo annuo simile a quello registrato negli ultimi anni sul mercato internazionale, tale da consentire di giungere al 2010 a una superficie installata di circa 3 milioni di mq;
Vista la delibera del CIPE del 18 novembre 1998 "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra" ed i successivi aggiornamenti dei programmi nazionali per l'attuazione del protocollo di Kyoto;
Ritenuto opportuno avviare azioni dirette alla diffusione della tecnologia solare termica per calore a bassa temperatura, all'instaurazione di un mercato certo e duraturo, al conseguimento della competitivita' dell'industria italiana e, piu' in generale, alla disseminazione delle conoscenze sul territorio nazionale e alla creazione di un clima favorevole che stimoli gli investimenti di settore e l'imprenditorialita' locale;
Ritenuto opportuno definire le linee guida di un programma nazionale, mirato al conseguimento degli obiettivi sopra riportati;
Visto l'art. 26 della legge n. 10/1991, comma 7 "Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica
Visto l'allegato D del decreto legislativo n. 412/1993 che individua le priorita' di intervento per il settore del solare termico nell'edilizia pubblica o ad uso pubblico, in particolare produzione di acqua calda sanitaria per edifici ad uso continuativo, impianti sportivi e riscaldamento dell'acqua delle piscine;
Visto il decreto di finanziamento del Servizio Iar del Ministero dell'ambiente relativo al progetto "Comune solarizzato" del 4 dicembre 2000, prot. 75/2000/Siar che impegna 18 miliardi sul capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4.;
Decreta:
Art. 1.
Programma e soggetti ammessi al finanziamento

E' varato un programma per l'incentivazione di sistemi solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura. Il programma e' rivolto a:
1) i comuni che intendano installare impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura su strutture edilizie sulle quali esercitano un diritto reale di proprieta' e che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, devono prevedere, all'interno del piano regolatore generale, uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia;
2) le aziende distributrici del gas di proprieta' comunale che, in relazione all'art. 16, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, devono raggiungere obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
Ai fini dell'individuazione dei progetti che verranno finanziati verra' emesso apposito bando.
 
Art. 2.
Costo del programma

Il costo del programma 2000-2002 per il Ministero dell'ambiente e' determinato in lire 12.000 milioni.
Viene inoltre impegnata la cifra di 2500 milioni di lire come quota di cofinanziamento del Ministero dell'ambiente all'ENEA, per garantire un'azione di supporto tecnico ai programmi governativi di incentivazione del solare termico, incluso il programma "Comune solarizzato" citato nelle premesse. In tali programmi e' prevista una fase di monitoraggio degli edifici solarizzati.
L'onere complessivo del programma e della quota di cofinanziamento all'ENEA risulta pari a 14.500 milioni.
Al relativo onere si provvede a valere sulle quota complessiva di risorse finanziarie assegnate al Servizio IAR e specificate all'art. 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0126/2000 del 23 novembre 2000.
 
Art. 3.
Assunzione di impegno

Per le finalita' di cui all'art. 2 e' impegnata la somma di lire 14.500 milioni di lire ad utilizzo delle disponibilita' previste nel capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4. per il corrente esercizio finanziario.
Roma, 22 dicembre 2000
Il direttore generale: Silvestrini

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2001 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 114
 
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