Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2001 (vai al sommario)
LEGGE 22 marzo 2001, n. 103
Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. La partecipazione italiana al capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, di seguito denominata "CEB", pari ad euro 237.083.435, e' elevata ad euro 549.691.654, conformemente alla risoluzione n. 321 del 9 novembre 1999 adottata dal Consiglio di direzione della Banca, ai sensi dell'articolo IX, sezione 3 e 2 del nuovo statuto della CEB, approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 16 giugno 1993 e relativa al quinto aumento di capitale della predetta Banca.
2. La partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 1 viene attuata:
a) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di nuovi titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 278.096.271;
b) con l'attribuzione supplementare di titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 34.511.947, pari alla quota italiana di riserve da incorporare nel capitale.
3. La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sara' versata, su richiesta della CEB, avanzata in maniera uguale per tutti i Paesi partecipanti, solo se necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli articoli V e VI dello statuto della CEB.
4. Agli eventuali oneri che dovessero derivare all'Italia in attuazione della presente legge, si provvede, in considerazione della natura della spesa, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4927):
Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica (Visco) il 19 dicembre 2000.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri,
emigrazione), in sede deliberante, il 16 gennaio 2001 con
pareri delle commissioni 1a, 5a e Giunta per gli affari
delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 3a commissione, in sede deliberante, il
31 gennaio 2001 e 8 febbraio 2001.
Nuovamente assegnato alla 3a commissione, in sede
referente, l'8 febbraio 2001 con pareri delle commissioni
1a, 5a e Giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 3a commissione, in sede referente, l'8
febbraio 2001.
Relazione scritta annunciata il 13 febbraio 2001 (atto
n. 4927/A - relatore Porcari).
Nuovamente assegnato alla 3a commissione, in sede
deliberante, il 14 febbraio 2001 con il parere delle
commissioni 1a, 5a e Giunta per gli affari delle Comunita'
europee.
Esaminato dalla 3a commissione, in sede deliberante, ed
approvato il 22 febbraio 2001.
Camera dei deputati (atto n. 7639):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede legislativa, il 1 marzo 2001 con
pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa,
il 6 marzo 2001 ed approvato il 7 marzo 2001.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.



Nota all'art. 1, comma 4:
- Il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n.
468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
"Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.".



 
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