Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 28 marzo 2001
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2001 e nelle comunicazioni di cui ai mod. 730-4 e mod. 730-4 integrativo. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d'imposta e dei C.A.F. degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:
Dispone:
1. Trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione 730/2001 da parte dei Caf-dipendenti.
1.1 Caf-dipendenti devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2001, secondo le specifiche tecniche contenute nell'ALLEGATO A al presente provvedimento.
1.2 Caf-dipendenti devono trasmettere i dati della scelta dell'otto per mille dell'IRPEF secondo le specifiche tecniche che saranno definite con successivo provvedimento.
2. Trasmissione telematica dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo ai sostituti d'imposta da parte dei Caf-dipendenti.
2.1 I Caf-dipendenti che comunicano, mediante supporti informatici, i dati contenuti nei nodelli 730-4 e 730-4 integrativo relativo al redditi 2000 al sostituti d'imposta devono osservare le specifiche tecniche stabilite nell'ALLEGATO B al presente provvedimento.
3. Trasmissione telematica da parte dei sostituti d'imposta delle dichiarazioni mod. 730 e consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef.
3.1 I sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale nell'anno 2001 devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2001 da loro elaborati osservando le specifiche tecniche stabilite nell'ALLEGATO A al presente provvedimento, avvalendosi alternativamente:
- del servizio telematico previsto per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni mod. 770/2001:
- di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
3.2 In caso di presentazione delle dichiarazioni ad un intermediario deve essere utilizzata la bolla di consegna di cui all'ALLEGATO D del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali (lei soggetti al quali e' stata prestata assistenza fiscale.
3.3 I sostituti d'imposta devono comunque essere in grado di fornire, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'Agenzia delle Entrate, anche in copia, le dichiarazioni modelli 730 da essi elaborate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3.4 I sostituti d'imposta devono consegnare le buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, modelli 730-1, ad un ufficio delle Poste italiane S.p.A., ad una banca convenzionata o ad un intermediario abilitato.
3.5 Le buste devono essere consegnate, unitamente alla bolla di consegna di cui all'ALLEGATO D, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali e' stata prestata assistenza fiscale, raggruppale in plichi chiusi, contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco di buste, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Modello 730-1" e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta.
4. Trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazioni 730/2001 da parte degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
4.1 Gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2001, consegnati dai sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale, secondo le specifiche tecniche contenute nell'ALLEGATO A al presente provvedimento.
4.2 Gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati della scelta dell'otto per mille dell'IRPFF, modello 730-1, contenuti nelle buste consegnate dai sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale, secondo le specifiche tecniche che saranno definite cori successivo provvedimento.
4.3 Gli intermediari abilitati devono rilasciare al sostituto d'imposta copia della bolla di consegna di cui all'ALLEGATO D, contenente l'impegno a trasmettere telematicamente i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2001 e i dati delle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.
5. Istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d'imposta e dei C.A.F. degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale.
5.1 Per lo svolgimento da parte dei sostituti d'imposta e dei C.A.F. degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale devono essere seguite le istruzioni contenute nell'ALLEGATO C al presente provvedimento.
Motivazioni:
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2001, ha approvato i modelli 730 base, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonche' della busta per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2001 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2001, ha approvato il modello 770/2001 cori le relative istruzioni, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute. delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi. da presentare nell'anno 2001 da parte dei sostituti d'imposta e degli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale.
Il punto 4 del provvedimento di approvazione dei citati modelli 730/2001 fa rinvio ad un successivo provvedimento per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni in via telematica e delle modalita' e termini per l'invio all'Agenzia medesima delle buste contenenti il modello 730-1.
Il punto 1.2 di tale provvedimento fa, inoltre, rinvio ad un successivo atto anche per la definizione delle specifiche tecniche ai fini della comunicazione dei dati dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo effettuata mediante supporti informatici.
Il punto 3.4 del predetto provvedimento di approvazione dei modelli 770/2001 rinvia ad un successivo provvedimento per la definizione delle modalita' di invio dei modelli 730 e dei relativi prospetti di liquidazione presentate dai contribuenti che hanno fruito dell'assistenza fiscale.
Con il presente provvedimento, al fine di acquisire in tempi rapidi le dichiarazioni per l'effettuazione dei controlli nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973. n. 600, viene stabilito. analogamente a quanto previsto per la presentazione delle dichiarazioni mod. 770/2001, che i modelli 730/2001 devono essere trasmessi esclusivamente in via telematica direttamente dai sostituti d'imposta o attraverso intermediari abilitati alla trasmissione telematica.
Al fine di dare attuazione ai citati provvedimenti sono definiti:
- nell'ALLEGATO A al presente provvedimento, il contenuto e le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2001;
- nell'ALLEGATO B, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2001 e 730-4/2001 integrativo;
- nell'ALLEGATO C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d'imposta e dei Caf-dipendenti degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale;
- nell'ALLEGATO D, la bolla per la consegna dei modelli 730/2001 agli intermediari e delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef, mod.730-1, alle banche convenzionate, agli uffici postali o agli intermediari.
Si riportano di seguito i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrale.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Decreto del ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dal Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, cosi come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale:
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999, decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000 e decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001: individuazione di altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, comprese quelle delle Amministrazioni dello Stato;
Provvedimento 25 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2001: approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, cori le relative istruzioni, nonche' della busta per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2001 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale;
Provvedimento del 31 gennaio 2001 di approvazione del modello 770/2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2001, con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, da presentare nell'anno 2001 da parte dei sostituti d'imposta e degli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 28 marzo 2001
Il direttore dell'Agenzia: ROMANO
 
ALLEGATI

Per i rimanenti allegati da pag. 11 a pag. 185
si fa riferimento al supporto cartaceo del
Suppl. Ord. n. 75 alla G.U. n. 82 del 7 aprile 2001
 
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