Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 30 marzo 2001
Fissazione del termine per l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome delle proposte in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, relative ai bandi dell'anno 2001 per i settori industria, turismo e commercio e piano programmatico di riparto delle risorse finanziarie disponibili per i medesimi bandi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato e integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;
Considerato, in particolare, che, secondo le condizioni ed i termini indicati nelle predette direttive, ciascuna regione puo' formulare proprie proposte relative a settori di attivita' o aree ritenuti prioritari, ai fini della formazione di una graduatoria regionale speciale, relative a specifiche priorita', con riferimento a particolariaree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, sia in relazione alla graduatoria ordinaria che a quella speciale, ai fini della determinazione del punteggio relativo all'indicatore di cui al punto 5, lettera c5.4) delle predette direttive, nonche', limitatamente al "settore turismo", proposte relative ad ulteriori attivita' ammissibili rispetto a quelle individuate dalle direttive medesime;
Considerato che, ai fini della formazione delle graduatorie speciali, le regioni possono destinare alle stesse fino al 50% delle risorse finanziarie disponibili per la regione stessa per gli interventi della legge n. 488/1992;
Visto il proprio decreto del 21 dicembre 2000, con il quale sono stati fissati fino al 30 giugno 2001 i termini di presentazione delle domande relative al bando del settore "industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia) della legge n. 488/1992 per il 2001, prevedendo che, con successivo decreto, venisse fissato il termine ultimo per la formulazione delle richiamate proposte regionali con congruo anticipo rispetto al suddetto termine finale di presentazione delle domande del 30 giugno 2001 e, comunque, dopo che il CIPE avesse attribuito alla legge n. 488/1992 stessa la quota delle risorse destinate alle aree depresse dalla legge finanziaria del 2001, in modo da fornire, alle regioni interessate, seppure in via programmatica, indicazioni sull'ammontare e sull'articolazione delle dette risorse nazionali complessivamente disponibili;
Vista la delibera del C.I.P.E. del 21 dicembre, concernente il riparto su base regionale delle risorse destinate alle aree depresse per il periodo 2001-2003 dalla legge finanziaria del 2001, che destina una quota di 3.500 miliardi di lire di risorse nazionali al finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992, di cui 2.975 miliardi per le regioni dell'obiettivo 1 e 525 miliardi per le restanti regioni e province autonome del centro-nord;
Ritenuto ora necessario fissare un termine compatibile con le richiamate previsioni e con una rapida attuazione degli interventi di cui si tratta, entro il quale le regioni e le province autonome possano formulare le proprie richiamate proposte, valide per le domande del bando del 2001 sia delle imprese operanti nel settore "industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia) che di quelle dei settori "turismo" e "commercio", fornendo, al contempo, seppure in via programmatica, indicazioni sull'ammontare e sull'articolazione delle richiamate risorse;
Considerato che con note del 17 aprile 2000, prot. 1053175 (settori "industria" e "turismo") e del 12 dicembre 2000, prot. 1054933 (settore "commercio") il direttore generale della direzione generale per ilcoordinamento degli incentivi alle imprese ha fornito alle regioni e province autonome le indicazioni tecniche necessarie per la formulazione delle proposte regionali relative al bando del 2000 e che le stesse sono valide anche per il bando del 2001;
Visto il punto 5, lettera c5.4) del richiamato decreto ministeriale 3 luglio 2000 che prevede, per i soli settori "industria" e "turismo" la formazione di due graduatorie dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti di investimento ("grandi progetti"), stabilendo che alla copertura delle stesse sia destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime;
Ritenuto di confermare, anche per il bando del 2001, la destinazione del 13% delle risorse complessivamente disponibili alla copertura delle richiamate graduatorie dei "grandi progetti";

Decreta:

Articolo unico
1. In relazione ai bandi del 2001 dei settori "industria", "turismo" e "commercio" in materia di agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, e' fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto il termine ultimo per l'indicazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle proprie proposte concernenti la formazione delle graduatorie speciali e le relative risorse, le specifiche priorita' ed i relativi punteggi, nonche', per il solo settore "turismo", le ulteriori attivita' ammissibili, previste dalle direttive di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2000.
2. Le regioni e le province autonome di cui al comma 1 provvederanno ad individuare le misure percentuali delle risorse da riservare alle graduatorie speciali tenuto anche conto del piano programmatico di riparto delle risorse complessive riportate negli allegati al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2001
Il Ministro: Letta
 
Allegato 1 ----> Vedere tabella a pag. 40 della G.U. <----
 
Allegato 2 ----> Vedere tabella a pag. 41 della G.U. <----
 
Allegato 3 ----> Vedere tabella a pag. 42 della G.U. <----
 
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