Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2001 (vai al sommario)
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro ad integrazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente degli Enti pubblici non economici (16/02/1999), sottoscritto in data 14 febbraio 2001.

A seguito del parere favorevole espresso in data 12 ottobre 2000 e 16 gennaio 2001 dal Comitato di Settore sul testo dell'ipotesi di accordo a integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici, stipulato il 16.2.1999, nonche' della certificazione della Corte dei Conti, in data 5 febbraio 2001, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 14 febbraio 2001 alle ore 17.30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN: nella persona del Presidente ff. avv. Guido Fantoni

e

Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali

CGIL/FP Firmato CGIL Firmato

CISL/FPS Firmato CISL Firmato

UIL/PA Firmato UIL Firmato

COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO di Cisal/Fialp Firmato CISAL Firmato (Cisal/Fialp, Usppi-Cusp, Cisas/Epne, Confail, Confill par.)

RDB/Parastato RDB/CUB

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici, stipulato il 16.2.1999, nel testo allegato.

Contratto collettivo nazionale di lavoro ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli Enti Pubblici non Economici, stipulato il 16.2.1999

Art. 1
Periodo di Prova

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato e' soggetto ad un periodo di prova la cui durata e' stabilita come segue: a) 2 mesi per il personale dell'Area A; b) 4 mesi per il personale delle Aree B e C.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova e' sospeso nei casi di assenza per malattia, di astensione obbligatoria e negli altri casi espressamente previsti dalla legge. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto puo' essere risolto. Nell' ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'art. 22 del CCNL 6 luglio 1995.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di corresponsione dell'indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 3. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilita' maturati. Spetta altresi' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso presso la stessa o altra amministrazione o ente, ha diritto, durante il periodo di prova, alla conservazione del posto senza retribuzione, presso l'ente di provenienza, e, in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente, rientra, a domanda, nel profilo di provenienza.
10. Il personale che fruisce dei passaggi interni di cui all'art. 15, comma 1, del CCNL 16/02/1999 non e' soggetto al periodo di prova.
 
Art. 2
Mutamento di profilo per inidoneita' psico-fisica

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento dei compiti del proprio profilo professionale, l'Ente non puo' procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita' fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperare lo stesso dipendente al servizio impiegandolo in altro profilo riferito alla stessa posizione economica dell'area di inquadramento assicurando un adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti, previo consenso dell'interessato, il dipendente puo' essere impiegato in un profilo collocato in una posizione economica inferiore della medesima area e, in via residuale, in un profilo di area immediatamente inferiore.
3. I posti che si rendono vacanti successivamente alla eventuale applicazione della disciplina del comma 2, sono prioritariamente destinati alla ricollocazione dei dipendenti che hanno fruito della medesima disciplina.
4. Nel caso di destinazione ad un profilo appartenente a posizione economica inferiore o ad area inferiore, il dipendente ha diritto al mantenimento del trattamento retributivo, non riassorbibile, della posizione economica di provenienza, ove questo sia piu' favorevole.
5. Nel caso in cui detto personale non possa essere ricollocato nell'ambito dell'ente di appartenenza con le modalita' previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 3.
 
Art. 3
Passaggio diretto ad altre amministrazioni
del personale in eccedenza

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altri enti del comparto e di evitare il collocamento in disponibilita' del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione, l'ente interessato comunica a tutti gli enti del comparto presenti a livello provinciale, regionale e nazionale, l'elenco del personale in eccedenza distinto per area e profilo professionale richiedendo la loro disponibilita' al passaggio diretto, in tutto o in parte, ditale personale.
2. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni presenti sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al fine di accertare ulteriori disponibilita' di posti per i passaggi diretti.
3. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l'entita' dei posti, per area e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
4. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorita'; l'ente dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
5. Qualora si renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti allo stesso posto, l'ente di provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
dipendenti portatori di handicap;
dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare;
situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di
familiari a carico;
maggiore anzianita' lavorativa presso la pubblica amministrazione;
particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e
dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui
disciplinato e in tutti gli altri richiamati nel presente
contratto, e' accertata sulla base della certificazione anagrafica
presentata dal dipendente;
presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap. La ponderazione dei criteri viene definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente.
6. La contrattazione integrativa nazionale di ente puo' prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione: a) da parte degli stessi enti riceventi, al fine di favorire le
integrazioni dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto
organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione
vigente; b) da parte degli enti che hanno dichiarato il collocamento dei
lavoratori in disponibilita' ai sensi dell'art. 35 comma 7 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni, al fine di favorire la
ricollocazione degli stessi lavoratori anche in attuazione
dell'art. 35/bis, commi 2 e 6, del ripetuto d.lgs. 29/93.
 
Art. 4
Ricostituzione del rapporto di lavoro

1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni puo' richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'ente si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente e' ricollocato nella posizione equivalente a quella rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell'ente, al momento delle dimissioni.
2. Nel caso previsto dal precedente comma, la ricostituzione del rapporto di lavoro e' subordinata alla disponibilita' del corrispondente posto nella dotazione organica dell'ente.
 
Art. 5
Aspettativa per motivi familiari o personali

1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente.
3. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.
 
Art. 6
Servizio militare

1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonche' l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2. I dipendenti obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione dell'ente per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro e' risolto, senza diritto ad alcuna indennita' di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
4. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali.
5. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianita' di servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale differenza fra la retribuzione in godimento e quella erogata dall'amministrazione militare.
6. Alla fine del richiamo, il dipendente deve porsi a disposizione dell'amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non e' retribuito.
 
Art. 7
Assenze per malattia

1. L'art. 21 del Ccnl, del 6.7.95, e' integrato con l'aggiunta dei seguenti commi: "7-bis. In caso di patologie gravi che richiedano, terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo." "7-ter. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, gli enti favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati."
2. Il comma 9, dell'art. 21 del Ccnl del 6.7. 1995, e' sostituito dal seguente: "9. L'Ente dispone il controllo della malattia di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso le competenti aziende sanitarie locali."
 
Art. 8
Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio

1. All'art. 22 del CCNL del 6/7/1995 sono aggiunti i seguenti commi: "4. Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili, ai fini del calcolo del periodo di comporto, con le assenze per malattia di cui all'articolo 21. 5. Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilita' trova applicazione l'art. 1, comma 7, della legge n. 68/1999. Nel caso di lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, trova applicazione l'art. 4, comma 4 della stessa legge."
 
Art. 9
Diritto allo studio

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi -anche in aggiunta alle attivita' formative programmate dall'amministrazione - speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascun Ente all' inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unita' superiore. Gli Enti articolati territorialmente provvedono, con atti organizzativi interni, a ripartire tra le varie unita' operative il contingente di personale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalita' operative in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, per la preparazione e successiva discussione della tesi di laurea finale al termine degli studi universitari, per la frequenza di corsi organizzati dall'Unione Europea e per sostenere i relativi esami. Gli stessi permessi sono concessi anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo dal punto di vista sociale o psico-fisico.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non puo' essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ne' al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilita' individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorita': a) dipendenti che frequentino corsi di formazione in materia di
integrazione di soggetti svantaggiati sul piano lavorativo; b) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se
studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli
esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; c) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso
precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine,
frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti
escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
postuniversitari, la condizione di cui alla lettera b); d) dipendenti ammessi a frequentare le attivita' didattiche, che non
si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
5. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o postuniversitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parita' di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'.
7. L'applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 8 del CCNL 16/02/1999.
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l'ente e comunque quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
9. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, puo' utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 19, comma 1, prima alinea del Ccnl del 6.7.1995.
 
Art. 10
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio

1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
 
Art. 11
Altre aspettative previste da disposizioni di legge

1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il dipendente, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero, puo' chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni, qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella localita' in questione.
3. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 2 puo' avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.
 
Art. 12
Norme comuni sulle aspettative

1. Il dipendente non puo' usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, o di congedo non retribuito, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno 4 mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica nei casi di aspettativa per cariche pubbliche elettive e per volontariato, di distacchi sindacali, di assenza o aspettativa ai sensi della legge 1204/1971.
2. L'ente, qualora accerti durante il periodo di aspettativa che sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio nel termine di quindici giorni. Il dipendente, per le stesse motivazioni, puo' riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro e' risolto, senza diritto ad alcuna indennita' sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
 
Art. 13
Congedi per la formazione

1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianita' di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso Ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa nazionale di ente definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianita', devono presentare all'Ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attivita' formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2, e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l'ente puo' differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo puo' essere piu' ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermita' previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalita' di comunicazione all'ente ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute nell' art. 21 del CCNL del 6.7.1995 cosi' come modificato dalle disposizioni del presente CCNL e, ove si tratti di malattie o infortuni dovuti a causa di servizio, nell'art. 22 dello stesso CCNL del 6.7.1995.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 puo' rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorita'.
 
Art. 14
Congedi dei genitori

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita' contenute nella legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000.
2. Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell' ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n.903/1977, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonche' le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza postricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 21 c. 7, lett. a), secondo periodo del CCNL 6/7/1995.
4. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971.
5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennita' per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' indicate nello stesso comma 3.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n.1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purche' sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
11. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell' art. 19, comma 8 del CCNL del 6.7.1995.
 
Art. 15
Congedi per eventi e cause particolari

1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4 della legge n. 53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4 della legge n.53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina contenuta nell'art. 19, comma 1, seconda alinea del CCNL del 6.7.1995.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell'art. 19 del CCNL del 6.7.1995, con la precisazione che possono essere fruiti anche frazionatamene i permessi previsti dal comma 2 (per particolari motivi personali e familiari) e dal comma 6 (permessi ex art. 33, comma 3, legge 104/1992).
 
Art. 16
Turnazioni

1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. La disciplina per la organizzazione dei turni e' definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della indennita' di cui al comma 6, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano una erogazione giornaliera di servizi per almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali. La durata dei turni puo' anche comprendere periodi di limitata sovrapposizione, definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, quando emerga l'esigenza di evitare discontinuita' nelle prestazioni o di assicurare il passaggio delle consegne.
5. I turni notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6; i turni pomeridiani sono compresi tra le ore 14 e le ore 22. Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra quelli antimeridiani, pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure previste per le fasce orarie in cui sono comprese.
6. Al personale turnista e' corrisposta una indennita' che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell' orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
fascia pomeridiana: maggiorazione oraria della retribuzione di cui
all'art. 29, n. 2, lett. b), con l'aggiunta del rateo della
tredicesima mensilita' , nella misura del 20.%;
fascia notturna e giorni festivi: maggiorazione oraria della
retribuzione di cui all'art. 29, n. 2, lett. b) con l'aggiunta del
rateo della tredicesima mensilita' nella misura del 80%;
fascia festiva-notturna : maggiorazione oraria della retribuzione
di cui all'ad. 29, n. 2, lett. b) con l'aggiunta del rateo della
tredicesima mensilita' nella misura del 90%.
7. La maggiorazione di cui al comma 6 puo' essere corrisposta solo per le ore di effettiva prestazione di servizio in turno.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 31 del Ccnl del 16/2/1999.
 
Art. 17
Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario e' espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dagli enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore e' tenuto ad effettuare, nei limiti previsti dal presente contratto, il lavoro straordinario, salvo giustificati motivi di impedimento, correlati a documentate esigenze personali e familiari.
3. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario e' fissato in 200 ore annue. Tale limite puo' essere elevato in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente in presenza di esigenze eccezionali o per specifiche categorie di lavoratori, con particolare riferimento ai dipendenti impegnati in attivita' di diretta collaborazione con gli organi istituzionali.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, e' determinata maggiorando la retribuzione oraria corrispondente alla definizione di retribuzione di cui all'art. 29, e. 2, lett. a), calcolata con le modalita' previste dal comma 3 dello stesso articolo, a cui viene aggiunto il rateo della tredicesima mensilita'.
5. Le maggiorazioni di cui al comma precedente sono pari:
al 15% per il lavoro straordinario diurno;
al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o
in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo);
al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario
notturno-festivo.
6. La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente puo' essere operata in relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dall'ente ai sensi dell'art. 17 del CCNL del 6.7.1995.
7. Su tempestiva richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate nei limiti di cui al comma 3, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all'art. 18.
 
Art. 18
Banca delle ore

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare di cui all'art. 31, in modo retribuito o come permessi compensativi, e' istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare di cui all'art. 31, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalita' e modalita' aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
7. La disciplina del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2001.
 
Art. 19
Reperibilita'

1. Il servizio di pronta reperibilita' puo' essere istituito dagli enti, durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, per assicurare essenziali e indifferibili prestazioni riferite a servizi di emergenza, aree di pronto intervento, protezione civile e simili. La relativa disciplina e' definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente e tiene conto anche delle esigenze di rotazione tra piu' soggetti volontari.
2. La durata massima di un periodo di reperibilita' e' di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio durante il periodo di reperibilita', la prestazione di lavoro non puo' essere superiore a 6 ore.
4. Ciascun dipendente non puo' essere collocato in reperibilita' per piu' di sei volte e, entro tale limite, per non piu' di due domeniche nell'arco di un mese.
5. Il periodo di reperibilita' di 12 ore e' remunerato con un compenso compreso tra L. 15.000 e L. 25.000, la cui misura viene stabilita in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente. Detto compenso e' frazionabile in misura non inferiore a 4 ore ed e' corrisposto in proporzione alla durata del turno di reperibilita' maggiorato, in tal caso, del 10%.
6. Quando la reperibilita' cade in giorno festivo, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
7. In caso di chiamata in servizio, l'attivita' prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario; sono fatte salve, in ogni caso, le maggiorazioni per prestazioni notturne, festive o notturne-festive.
8. Agli oneri relativi all'applicazione del presente articolo si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 31 del CCNL 16.02.1999.
 
Art. 20
Riposo compensativo

1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio, e nell'ambito della disciplina sull'orario di lavoro di cui all'art. 17 del CCNL 6/7/1995, non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposta la retribuzione di cui all'art. 29, n. 2, lett. a) maggiorata del 80% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attivita' prestata in giorno festivo infrasettimanale, ove per esigenze di servizio non sia possibile consentire la fruizione del riposo compensativo, da' titolo ad un compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attivita' prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, a richiesta del dipendente da' titolo a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo, sempre che sia stato interamente prestato l'orario contrattuale settimanale.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 e' cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo e' dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art. 29, comma 2, lettera a), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta e' del 30%.
 
Art. 21
Trattamento di trasferta

1.1. Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attivita' lavorativa in localita' diversa dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio.
2.Al personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete: a) un'indennita' di trasferta, avente natura non retributiva pari a:
L. 40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta; un importo
determinato proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso
di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore
eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle
24 ore; b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in
ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel
limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo, la classe
di rimborso e' individuata in relazione alla durata del viaggio; c) una indennita' supplementare pari al 5% del costo del biglietto
aereo e del 10% del costo per treno e nave; d) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto
urbani; e) il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l'attivita'
lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo
complessivamente superiore al normale orario di lavoro previsto
per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo
effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i
quali si considera attivita' lavorativa anche il tempo occorrente
per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia
del mezzo e nel caso del personale ispettivo, per il quale si
applica la disciplina individuata ai sensi del comma 11.
3. Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4. Il dipendente puo' essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreche' la trasferta riguardi localita' diverse dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso ditale mezzo risulti piu' conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art. 23, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l'indennita' di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennita' chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro.
5. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso: a) della spesa sostenuta per il pernottamento in alberghi fino a
quattro stelle; b) della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L.
43.100 per il primo pasto e di complessive L. 85.700 per i due
pasti.
Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempre che' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'.
6. Il personale delle diverse aree inviato in trasferta al seguito e per collaborare con personale di area dirigenziale o facente parte di delegazione ufficiale dell'ente e' autorizzato a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per la dirigenza o per i componenti della predetta delegazione.
7. Gli enti individuano, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, particolari situazioni che, in considerazione della impossibilita' di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, consentono la corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfetaria di L. 50.000 lorde. Con la stessa procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento dell'incarico affidato.
8. Nel caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 5, l'indennita' di cui al comma 2, lett. a, viene ridotta del 70%. Non e' ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera.
9. L'indennita' di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'.
10. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
11. Gli enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, e previa informazione, seguita a richiesta da incontro, ai soggetti sindacali di cui all'art. 8 del CCNL 16/02/1999, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare il sistema di calcolo delle distanze, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalita' procedurali, con particolare riferimento all'uso dei taxi e degli altri mezzi di trasporto, i criteri e le condizioni per il richiamo in sede in presenza di particolari esigenze di servizio, la eventuale individuazione di ulteriori casi di rimborso spese non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, i limiti e le modalita' attuative della disciplina dell' art. 22, comma 1.
12. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche: a) l'indennita' di trasferta di cui al comma 1, lett. a) e'
incrementata del 50%; non si applica la disciplina del comma 8; b) i rimborsi dei pasti di cui al comma 5, sono incrementati del 30%.
Gli enti incrementano le percentuali di cui al presente comma in armonia con i criteri stabiliti dalle norme che disciplinano i trattamenti di trasferta all'estero del personale civile dell'amministrazione dello Stato.
La disciplina del presente comma decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione definitiva del presente contratto.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse destinate a tale specifica finalita' nei bilanci dei singoli enti.
 
Art. 22
Trattamento di trasferimento in Italia

1. Al dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3^ grado ed affini entro il 2^ grado) nonche' il rimborso delle spese documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio ecc.), il tutto nei limiti definiti ai sensi dell'art. 21, comma 11 e previ opportuni accordi da prendersi con l'ente e secondo le condizioni d'uso.
2. Al dipendente competono anche:
l'indennita' di trasferta di cui all'art. 21, comma 2,
limitatamente alla durata del viaggio;
una indennita' di trasferimento, stabilita da ciascun ente in sede
di contrattazione integrativa nazionale di ente nell'ambito delle
risorse di cui al comma 6, variabile, in funzione del carico di
famiglia, da un minimo di 3 mensilita' ad un massimo di 6
mensilita', con maggiorazione fino al 100% in presenza delle
condizioni di cui al comma 4; le mensilita' sono calcolate con
riferimento alla retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett.
b).
3. Il dipendente ha altresi' diritto al rimborso dell'indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
4. In caso di trasferimento in sedi considerate disagiate al dipendente che abbia trasferito la residenza, e' riconosciuta, per tre anni, una somma pari al 50% della spesa sostenuta e debitamente documentata per la locazione di una abitazione non di lusso rapportata alle esigenze del nucleo familiare, secondo preventive intese con il dipendente interessato. Le sedi disagiate vengono individuate dagli Enti sulla base di criteri definiti previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8 del CCNL 16 febbraio 1999.
5. Le indennita' ed i rimborsi di cui ai precedenti commi spettano anche al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio, per il trasferimento dall'ultima sede di servizio o del convivente stabile, se il relativo importo risulta meno elevato, dall'ultima residenza della famiglia ad un domicilio eletto nel territorio nazionale.
Il diritto alle predette indennita' si perde comunque entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalita'.
 
Art. 23
Copertura Assicurativa

1. Gli enti assumono le necessarie iniziative per la copertura assicurativa della responsabilita' civile dei dipendenti ai quali sia attribuito uno degli incarichi di cui all'art. 17 del CCNL 16/02/1999, che operino in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilita' verso l'esterno, ivi compreso il patrocinio legale, assicurando le stesse condizioni previste dall'art. 24, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tali finalita' sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle effettive capacita' di spesa.
2. Gli enti stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
3. La polizza di cui al comma 2 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente e ai beni trasportati, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
 
Art. 24
Patrocinio Legale

1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumera' a proprio carico, a condizione che il procedimento non sia stato avviato su iniziativa dell'ente o che lo stesso ente non sia controparte nel procedimento, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, anche interno agli enti.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripetera' dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 23, comma 1.
 
Art. 25
Servizio mensa

1. Gli enti possono istituire un servizio mensa, in gestione diretta o mediante convenzione con terzi, ovvero, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi.
2. I criteri per usufruire del servizio mensa o del buono pasto sono stabiliti dall'accordo per l'adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa sottoscritto in data 24 aprile 1997.
3. A carico del personale e' posto un concorso spese pari al 20% del costo di gestione dei relativi servizi. I servizi in atto sono confermati alle condizioni di miglior favore in essere.
4. In ogni caso, e' esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
 
Art. 26
Modalita' di applicazione di benefici economici
previsti da discipline speciali

1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio e' riconosciuto un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2,50% e dell' 1,25% della retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. a) in godimento alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l'invalidita' sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di salario individuale di anzianita'.
 
Art. 27
Benefici di natura assistenziale e sociale

1. Gli Enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti: a) sussidi; b) borse di studio, c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con
finalita' sociale; d) prestiti; e) interventi derivanti dall'applicazione dell'art. 46 del CCNL 6
luglio 1995, assicurando anche la permanenza degli enti
interessati ai processi descritti nell'art. 1, comma 4, del CCNL
16/02/99; f) mutui edilizi.
2. L'onere complessivo a carico del bilancio degli Enti per la concessione dei benefici previsti dal punto a) al punto e) del comma 1 non puo' superare un importo pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione.
 
Art. 28
Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora e' pari alla misura oraria della retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. b).
 
Art. 29
Retribuzione e sue definizioni

1. La retribuzione e' corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall'ente, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo del mese; la tredicesima mensilita' e' corrisposta nel periodo ricompreso tra il 16 e il 18 del mese di dicembre. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festivita' o un sabato non lavorativo, il pagamento e' effettuato il precedente giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di pagamento relativi alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa nazionale di ente prevede diverse modalita' temporali di erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione: a) retribuzione base mensile: e' costituita dal valore economico
mensile di tutte le posizioni previste all'interno di ciascuna
area e dall'indennita' integrativa speciale. b) retribuzione individuale mensile: e' costituita dalla retribuzione
base mensile, dalla retribuzione individuale di anzianita' e da
altri eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo
comunque denominati; c) retribuzione globale di fatto, annuale o mensile: e' costituita
dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12
mensilita', cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilita'
nonche' l'importo annuo della retribuzione variabile e delle
indennita' contrattuali percepite nell'anno di riferimento; sono
escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese o come
equo indennizzo.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili per 156. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 25 del CCNL del 16.2.1999 il valore del divisore e' fissato in 151.
 
Art. 30
Struttura della busta paga

1. Al lavoratore deve essere consegnata una busta paga in cui devono essere distintamente specificati: la denominazione dell'ente, il nome, l'area e la posizione economica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a costituirla (stipendi, retribuzione individuale di anzianita', indennita' integrativa speciale, straordinario, turnazione, assegni personali, indennita' varie, produttivita', ecc.) e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia nella aliquota applicata che nella cifra corrispondente.
2. In conformita' alle normative vigenti, il lavoratore puo' avanzare reclami per eventuali irregolarita' riscontrate.
3. L'ente adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla riservatezza su tutti i propri dati personali, ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 31
Indennita' guardiaparco

1. Al personale guardaparco dell'Ente autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo e nell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, in possesso del decreto di nomina di guardia particolare giurata, e' confermata l'indennita' pensionabile, i cui valori sono determinati, in relazione alla collocazione del personale interessato nel nuovo sistema di classificazione, nei seguenti importi mensili lordi:

Posizioni Importo

B1 (con anzianita' inferiore a 10 anni) 747.000

B1 (con anzianita' superiore a 10 anni) 829.000

B2 941.000

C1 1.130.000

C3 1.140.000

C4 1.162.000

Le misure dei predetti valori sono riconsiderate in sede di rinnovo contrattuale.
 
La nuova disciplina delle forme flessibili del rapporto di lavoro, definita dal presente contratto, pur all'interno di un quadro di necessaria sperimentazione, offre ulteriori opportunita' agli enti del settore di ampliare e qualificare l'offerta di servizi, valorizzando l'apporto del personale dipendente alle attivita' istituzionali e operando, coerentemente, per evitare il ricorso alle collaborazione coordinate e continuative ed alle altre forme di lavoro qui non disciplinate.
Art. 32
Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. L'art. 21 del CCNL del 16/02/1999 e' integrato con l'aggiunta dei seguenti commi: "2-bis. Gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, previa informazione seguita da incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavori a tempo parziale. 13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia disponibilita' del posto in organico."
 
Art. 33
Trattamento economico - normativo del personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale.

1. Il comma 3 dell'art. 23 del CCNL del 16 febbraio 1999 e' cosi' sostituito: "I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festivita' soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno; il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalita' si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, e' comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L. n. 1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di astensione obbligatoria, e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l'astensione facoltativa, i permessi per maternita', i permessi per lutto e i permessi per il diritto allo studio, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico e' commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati."
2. Il comma 2 dell'art. 23 del CCNL del 16/02/1999 e' sostituito dal seguente: "2. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale puo' essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare, di cui all'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n.61/2000, nella misura massima stabilita dall'art. 3, coomma 2, dello stesso Decreto Legislativo e in ogni caso con il consenso del lavoratore interessato. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficolta' organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise"
3. Dopo il comma 6 dell'art. 23 del CCNL del 16/02/1999 sono inseriti i seguenti: "7. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria corrispondente alla nozione di retribuzione di cui all'art. 29, n. 2, lett. c) maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. 8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale puo' effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attivita' lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore. 9. Le ore di lavoro straordinario sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria corrispondente alla nozione di retribuzione di cui all'art. 29, n. 2, lett. a), maggiorata di una percentuale del 50%. 10. Il consolidamento nell'orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare o straordinario, svolto in via non meramente occasionale, avviene previa verifica sull'utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per piu' di sei mesi. 11. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. 12. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. N. 61/2000."
 
Art. 34
Disciplina sperimentale del telelavoro

1. Gli enti, previa informazione ed incontro con i soggetti sindacali di cui all'art. 8, n. 1 CCNL 16/02/1999, possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000, con particolare riferimento alla disciplina dell'art. 3 dello stesso CCNL quadro, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
2. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti: a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attivita'
lavorativa dal domicilio del dipendente; b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da
centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche
miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la
effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla
sede dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'ente, sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, puo' essere installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico degli enti, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entita' dei rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni di cui all'art. 4 del CCNL quadro del 23 marzo 2000.
5. Gli enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non puo' essere inferiore ad un giorno per settimana, nell' ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 1.
6. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attivita' da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno concordati con l'ente nell'ambito dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo e' unico con durata di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive ne' permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
7. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6 comma 1, ultimo periodo dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo prolungato per cause strutturali", si intende una interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
8. L'ente definisce in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificita' e di attualita' nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5, commi 5 e 6 dell'accordo quadro del 23/03/2000; utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, gli enti attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il re inserimento.
10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore puo' eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell'ente.
11. Gli enti, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore,
con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore,
derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
copertura assicurativa INAIL.
12. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneita' dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attivita' e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalita' di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 626/1994, e' inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonche' al rappresentante della sicurezza.
13. La contrattazione integrativa nazionale di ente definisce il trattamento accessorio compatibile con la specialita' della prestazione nell'ambito delle finalita' indicate nell'art. 32 del CCNL del 16 febbraio 1999. Le relative risorse sono ricomprese nel finanziamento complessivo del progetto.
14. E' istituito, presso l'ARAN, un osservatorio nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti del Comitato di settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con riunioni almeno annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto nel comparto e gli eventuali problemi.
15. E' garantito al lavoratore in telelavoro l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attivita' sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
 
Art. 35
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo

1. Gli enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalita' del reclutamento ordinario previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I contratti di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge 196/1997, sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1: a) per particolari fabbisogni professionali connessi all'attivazione
ed all'aggiornamento di sistemi di controllo di gestione e di
elaborazione di manuali di qualita' e carte dei servizi; b) per far fronte a picchi di attivita' non prevedibili, e per un
periodo massimo di 60 giorni, o ad afflussi straordinari di utenza
o a esigenze eccezionali derivanti anche da innovazioni
legislative; c) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in
sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura
di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a
condizione che siano state avviate le procedure per la loro
copertura; il limite temporale e' elevato a 180 giorni per la
temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non
facilmente reperibili o comunque necessari a garantire standard
definiti di prestazione, in particolare nell'ambito dei servizi
assistenziali; d) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo
della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purche'
l'autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite
dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non puo' superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unita' superiore.
4. Il ricorso al lavoro temporaneo non e' consentito per i profili dell'area A del sistema di classificazione di cui al CCNL stipulato il 16/2/1999 nonche' per il personale ispettivo.
5. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di lavoratori assenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 196/1997, la durata dei contratti puo' comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne, per un massimo di quindici giorni.
6. Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d.lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa cui sono impegnati.
7. La contrattazione integrativa nazionale di ente definisce le condizioni, i criteri e le modalita' per la corresponsione di eventuali trattamenti accessori nell'ambito delle finalita' indicate dall'art. 32 del CCNL del 16/02/1999, nonche' l'utilizzo dei servizi sociali previsti per il personale dell'ente. Le relative risorse sono previste nel finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo.
8. L'ente comunica tempestivamente all'impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell'art.7 della legge n.300/1970.
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori i diritti di liberta' e di attivita' sindacale previsti dalla legge n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
10. Gli enti provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 16.02.1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza le amministrazioni forniscono l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
11. Alla fine di ciascun anno, le amministrazioni forniscono ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine gli enti forniscono alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 10.
12. In conformita' alle vigenti disposizioni di legge, e' fatto divieto agli enti di attivare rapporti per l'assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
 
Art. 36
Contratto di formazione e lavoro

1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, gli enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro gli enti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni o che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilita' di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 3.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze. 4. Il contratto di formazione e lavoro puo' essere stipulato: a) per l'acquisizione di professionalita' elevate; b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza
lavorativa che consenta un adeguamento delle capacita'
professionali al contesto organizzativo e di servizio. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalita' inserite nell'Area C. Il contratto di formazione e lavoro non puo' essere stipulato per l'acquisizione di professionalita' ricomprese nell'Area A.
6. La formazione, nel caso previsto dalla lett. a) del comma 4, ha una durata di almeno 130 ore per le professionalita' elevate e deve essere effettuata in luogo della prestazione lavorativa. Nella ipotesi di cui alla lett. b) del comma 4, la formazione ha una durata di almeno 20 ore e deve riguardare: la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.
7. Il contratto di formazione e lavoro e' stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all'art. 14 del CCNL del 6.7.1995, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata e' fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
8. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 e' attribuito il trattamento della posizione economica corrispondente al profilo di assunzione (B1, B2, C1, C3). Spettano, inoltre, l'indennita' integrativa speciale e la tredicesima mensilita'. La contrattazione integrativa nazionale di ente puo' disciplinare, nell'ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro, la attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dal CCNL del 16/02/1999 nonche' la fruizione di servizi sociali previsti per il personale dell'ente.
9. Il trattamento normativo e' quello previsto per i lavoratori a tempo determinato. Il periodo di prova e' stabilito in un mese nei contratti di un anno ed e' elevato proporzionalmente in relazione alla maggiore durata. Nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla meta' del contratto di formazione di cui e' titolare.
10. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
11. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non puo' essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto puo' essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
malattia;
gravidanza e puerperio;
astensione facoltativa post partum;
servizio militare di leva e richiamo alle armi;
infortunio sul lavoro.
12. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro puo' essere risolto esclusivamente per giusta causa.
13. Al termine del rapporto l'ente e' tenuto ad attestare l'attivita' svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell'attestato e' rilasciata al lavoratore.
14. Il rapporto di formazione e lavoro puo' essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'ad. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti disciplinano, previa concertazione ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 16.2.1999, il procedimento e i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 11.
15. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianita' di servizio.
16. Non e' consentita la stipula di contratti di formazione lavoro da parte degli enti che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilita' correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
17. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro hanno diritto di esercitare i diritti di liberta' e di attivita' sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
 
Art. 37
Tutela dei dipendenti in
particolari condizioni psico-fisiche

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita' di sviluppo del progetto: a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del
progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico
previsto dall'art. 21, comma 7 del CCNL del 6.7.1995; i periodi
eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti; b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite
massimo di due ore, per la durata del progetto; c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo
parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali,
quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il
progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto ai fini dell'art. 12 del presente contratto.
3. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volonta' alle previste terapie, l'ente dispone, con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneita' allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
 
Art. 38
Interventi solidali a favore
di lavoratori affetti da AIDS

1. Le parti prendono atto che, secondo quanto disposto dalla legge n. 135/90, l'accertata infezione da HIV non puo' costituire motivo di discriminazione per l'accesso o il mantenimento del posto di lavoro e che e' fatto divieto agli enti di svolgere indagini rivolte ad accertare nei dipendenti o nelle persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositivita'.
2. Le parti ritengono, inoltre, in considerazione del rilievo sociale assunto dal fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e pur ribadendo la competenza degli organismi preposti dalla legge ad attuare gli interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS, di dover assumere un atteggiamento di solidarieta' nei confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di primo grado affetto da AIDS che necessiti di apposite terapie a domicilio o presso strutture sanitarie pubbliche.
 
Art. 39
Bilinguismo

1. Al personale degli uffici della provincia di Bolzano e degli uffici della provincia di Trento aventi competenza regionale nonche' delle altre regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorieta', il sistema del bilinguismo e' attribuita una indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige. Per il personale in servizio nella Regione Valle d'Aosta trovano applicazione le misure e le modalita' definite dalla stessa regione.
2. La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali.
 
Art. 40
Fascicolo personale

1. Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la gestione delle risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'ente o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, all'attivita' svolta ed ai fatti piu' significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo personale e' assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Il dipendente ha diritto a prendere visione liberamente degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale.
 
Art. 41
Assegnazione temporanea a domanda

1. Gli enti, compatibilmente con le esigenze organizzative, possono autorizzare, a domanda, per gravi e comprovati motivi, l'assegnazione per non piu' di sei mesi del dipendente ad altra unita' organizzativa, rinnovabile una sola volta, senza corresponsione di indennita' o rimborso spese.
 
Art. 42
Disposizioni particolari

1. Nell'articolo 7 comma 1 del CCNL 01/07/1996, relativo al biennio economico 1996-97, il richiamo alla "retribuzione prevista dall'art. 32 del predetto CCNL, con esclusione di quanto previsto alla lettera b), punti 1 e 3", deve intendersi sostituita con l'espressione "retribuzione di cui all'art. 28 del CCNL del 16/02/1999, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turni".
2. Nell'ad. 21, comma 7, lett. a) del CCNL del 06/07/1995, l'espressione "a norma dell'art. 32 comma 1 fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario" deve intendersi sostituita con l'espressione "a norma dell'art. 28, comma 1 del CCNL 16/02/1999, fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario e turni".
3. I lavoratori assunti con contratti a termine hanno diritto di esercitare i diritti di liberta' e di attivita' sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
 
Art. 43
Disapplicazioni

1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell'art. 72, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, cessano di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabile le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro incompatibili con il presente CCNL.
 
Art. 44
Decorrenza degli effetti del contratto

1.Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo a quello della sua definitiva sottoscrizione, salvo diversa prescrizione contenuta nello stesso.
 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti convengono che per il riconoscimento delle malattie derivanti da causa di servizio e per l'equo indennizzo continuano ad applicarsi le norme vigenti, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali ed assicurativi e quindi estranei alla disciplina del rapporto di lavoro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti convengono che in sede di contrattazione integrativa nazionale di ente viene definita la disciplina relativa alla partecipazione del personale comandato alle finalita' di cui all'art. 32, comma 2 del CCNL 16/02/1 999, con esclusione dei passaggi economici nell'ambito di ciascuna area.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti convengono che, anche dopo l'entrata in vigore del presente contratto, trovino applicazione i trattamenti attualmente vigenti di miglior favore rispetto a quelli di cui al comma 2 lett. a) e comma 8 dell'art. 21.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Le parti concordano nel rinviare ad apposita sequenza contrattuale la definizione della base di calcolo del TFR in correlazione con la disciplina contrattuale dell'istituendo fondo nazionale di pensione complementare.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5

Le parti concordano nel ritenere che la dizione "retribuzione in godimento" contenuta nell'art. 6 comma 5, del presente contratto deve essere intesa come riferita alla nozione di retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. b).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6

Al fine di evitare ogni possibile dubbio circa la effettiva portata applicativa dell'art. 20, comma 1, del presente contratto, le parti concordano nel ritenere che la disposizione ivi prevista deve essere interpretata correttamente nel senso che al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 29, comma 2, lett. a), calcolata applicando il divisore di cui al comma 3.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7

Le parti concordano nel ritenere che, nel testo dell'articolo 7 del presente contratto, l'espressione " ha diritto in ogni caso alla intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo" deve intendersi riferita alla disciplina del comma 7, lettera a) secondo periodo, dell'art. 21 del CCNL del 6/07/1995.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8

Considerato quanto specificato in materia di assemblee sindacali dall'art. 2, N. 1 del CCNL quadro sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali del 7 agosto 1998 per quanto riguarda la salvaguardia delle condizioni di miglior favore, nonche' quanto previsto in materia dall'art. 63 del DPR 509/79, le parti, con apposita sessione, riesamineranno l'istituto tenendo conto della peculiarita' del comparto.

CISAL /FIALP
FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI PUBBLICI

DICHIARAZIONE A VERBALE

In merito al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici, il CSA di CISAL-FIALP si dichiara disponibile a siglare l'accordo, esprimendo comunque, riguardo alla situazione che si e' determinata sul tavolo contrattuale, le seguenti contestazioni:

Art. 25 Servizio mensa. Punto 4)
La scrivente O. S. e' contraria alla formulazione dell'enunciato di cui al punto 4) che giudica inopportuno.
Escludere esplicitamente ogni forma di monetizzazione indennizzante costituisce un limite alla possibilita' di fruizione del sistema sostitutivo del servizio di mensa in quelle situazioni territoriali e/o operative in cui la disponibilita' del servizio di tickets-mensa si manifesta pressoche' nullo.

Art. 31 Indennita' guardaparco
L'inciso che recita "in possesso del decreto di nomina di guardia particolare giurata" - e' in contrasto con il trattamento di miglior favore in atto. Tale trattamento e' gia' recepito e formalizzato negli accordi integrativi sottoscritti alla luce delle esigenze organizzative e funzionali attestate dall'Ente sottoscrittore.

Ad. 41 - Assegnazione temporanea a domanda
L'intero articolo deve essere stralciato dal testo dell'accordo in quanto la materia di cui trattasi e' rimessa alla contrattazione integrativa come previsto al Capo II - punto 3 - lettera A) del vigente CCNL 1998-2001. .br, Rimane comunque significativamente eloquente il mancato riferimento ad un qualsiasi intervento delle rappresentanze sindacali dell'Ente.
In relazione alle contestazioni enunciate, la scrivente O.S. tiene a stigmatizzare il latente tentativo di voler omologare contenuti contrattuali del comparto EPNE con quello di altri Comparti, le cui specificita' funzionali risultano difformi alla luce della realta' operativa e dei processi di riprogettazione dei sistemi di lavoro del parastato. Per quanto sopra, il CSA di CISAL - FIALP rivendica il principio della piena autonomia amministrativa, operativa e contrattuale degli Enti pubblici non economici.

RDB/PARASTATO

DICHIARAZIONE A VERBALE

La RdB non sottoscrive il presente accordo integrativo del CCNL per il personale degli Enti pubblici non economici stipulato il 16 febbraio 1999 ritenendolo complessivamente peggiorativo delle norme attualmente in vigore.
In particolare la RdB non condivide il contenuto dell'intero TITOLO IV, riguardante la "flessibilita' del rapporto di lavoro", che introduce anche nella Pubblica Amministrazione un sistema di precarizzazione della continuita' del rapporto di dipendenza che rischia di sconvolgere l'organizzazione del lavoro e la funzionalita' del servizio pubblico.
La RdB e' comunque determinata a mettere in atto le iniziative sindacali che si riterranno necessarie nella fase di applicazione per far emergere tutte le contraddizioni che sicuramente comportera' l'introduzione delle forme di lavoro atipico.
 
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