Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2001 (vai al sommario)
LIBERA UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
DECRETO RETTORALE 8 febbraio 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto lo statuto della Libera Universita' "Campus Bio-Medico" di Roma, approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 e successivamente modificato con decreto presidenziale del 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1998;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto la delibera del comitato tecnico organizzativo del 13 dicembre 2000;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 gennaio 2001;
Considerato che il comitato tecnico organizzativo nella seduta del 7 febbraio 2001 ha preso atto delle indicazioni espresse con il suddetto decreto ministeriale, conformandosi alle medesime;
Decreta di modificare lo statuto vigente come segue:
La denominazione di "Libera Universita' Campus Bio-Medico di Roma (LUCBM)" e' sostituita con quella di "Universita' Campus Bio-Medico di Roma (CBM)".
L'art. 4 e' sostituito come segue : "L'Universita' conferisce titoli con valore legale ai sensi della legislazione universitaria vigente".
L'art. 8, comma 1, e' sostituito come segue:
"Gli organi dell'Universita' sono:
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il rettore;
il senato accademico;
i consigli di facolta';
il nucleo di valutazione di Ateneo".
Nell'art. 9 e nell'art. 10, comma 2, lettere d), f), h), m), n), o), p), q), r), il termine "Consiglio di facolta'" e' sostituito con "Senato accademico".
L'art. 13 e' cosi' sostituito:
"Il rettore
1. Il rettore e' nominato dal consiglio di amministrazione fra i professori di prima fascia in ruolo, fuori ruolo, o emeriti; dura in carica un triennio accademico e puo' essere riconfermato. Mentre svolge l'incarico di rettore fa parte del consiglio di amministrazione.
2. Il rettore:
a) sovraintende all'attivita' didattica e scientifica e cura l'osservanza delle relative disposizioni;
b) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sul funzionamento didattico e scientifico dell'Universita';
c) rappresenta l'universita' nelle cerimonie ufficiali e nel conferimento dei titoli accademici;
d) convoca e presiede il senato accademico;
e) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti;
f) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di sua competenza;
g) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dalle leggi sull'istruzione universitaria in quanto applicabili, salva la competenza degli altri organi statutari.
3. Il rettore puo' proporre al consiglio di amministrazione la nomina, tra i professori di prima fascia dell'Universita', di un pro-rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, ad eccezione della carica di consigliere".
Dopo l'art. 13 e prima dell'art. 14 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 13-bis (Senato accademico). - 1. Il senato accademico e' composto:
a) dal rettore, che lo presiede;
b) dai presidi delle facolta' attivate.
2. Il direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario della seduta.
3. L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e' comunicato al presidente del consiglio di amministrazione, il quale, ove per la trattazione di particolari questioni lo ritenga opportuno, puo' intervenire personalmente alla seduta o farvi intervenire un suo delegato.
4. Il senato accademico e' organo di coordinamento e di impulso scientifico e didattico ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dal regolamento generale di ateneo secondo quanto previsto dalla legislazione universitaria".
L'art. 14 e' cosi' sostituito:
"Presidi/consigli di facolta' A) Presidi.
1. I presidi sono nominati dal Consiglio di amministrazione scegliendoli tra i professori delle rispettive facolta'.
2. I presidi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. I presidi rappresentano la facolta' negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita' didattiche e i servizi che fanno capo alla facolta'.
4. I presidi esprimono il parere al consiglio di amministrazione per la nomina del vice-preside, scegliendolo tra i professori della facolta' medesima. B) Consigli di facolta'.
1. I consigli di facolta' sono composti dal preside che lo presiede e da tutti i professori ordinari ed associati, dalle rappresentanze dei ricercatori che vi appartengono, dai rappresentanti degli studenti secondo le modalita' e con le attribuzioni previste dal regolamento generale di ateneo. Possono partecipare ai consigli di facolta', con voto consultivo, i titolari di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea e di diploma universitario secondo quanto stabilito dal regolamento generale di ateneo.
2. I consigli di facolta':
a) curano la programmazione e l'organizzazione delle attivita' didattiche nonche' la verifica del loro svolgimento;
b) esprimono pareri al senato accademico sulla copertura di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari, affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento e di tutorato;
c) propongono al senato accademico la costituzione dei consigli dei corsi di laurea e dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dal regolamento generale di ateneo;
d) danno pareri al senato accademico sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalita';
esercitano tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme del presente statuto e dai regolamenti di ateneo e dalle normativa vigente in materia".
L'art. 17 e' sostituito come segue
"Nucleo di valutazione di ateneo
Ferma l'autonomia e la liberta' della ricerca e della didattica, fatta salva la competenza che in tema di valutazione scientifica e didattica spetta al consiglio di facolta', e' costituito apposito nucleo di valutazione di ateneo per la valutazione scientifica, didattica e dell'efficienza amministrativa, composta ed operante secondo le modalita' contenute nel regolamento generale d'ateneo e nel rispetto della normativa vigente in materia di nuclei di valutazione di ateneo".
Nell'art. 10, comma 2, lettera w), il termine "Commissione per la valutazione scientifica, didattica e dell'efficienza amministrativa" e' sostituito con "Nucleo di valutazione di ateneo".
Nell'art. 20, comma 2, il termine "consiglio di facolta'" e' sostituito con "senato accademico".
Roma, 8 febbraio 2001
Il rettore: Lorenzelli
 
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