Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2001 (vai al sommario)
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi nell'area della dirigenza scolastica nel biennio 2000-2001.

A seguito del parere favorevole espresso in data 31 gennaio 2001 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore sul testo dell'accordo relativo al CCNQ per la ripartizione dei distacchi nell'area della dirigenza scolastica nel biennio 2000-2001, nonche' della certificazione della Corte dei conti in data 9 marzo 2001 sulla attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 21 marzo 2001 alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra: l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni:
nella persona del presidente avv. Guido Fantoni; e le seguenti Confederazioni sindacali: CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CIDA, CONFEDIR, COSMED.
Al termine della riunione le parti, ad eccezione della Cgil e della Uil, hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi nell'area della dirigenza scolastica nel biennio 2000-2001.
Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'
1. Il presente contratto da attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 del CCNQ del 9 agosto 2000 che ha rinviato ad apposito accordo la ripartizione di 10 distacchi accantonati per l'area della dirigenza scolastica, istituita con CCNQ stipulato nello stesso giorno del 9 agosto 2000.
2. La ripartizione dei predetti distacchi e' riportata nella tavola 1 allegata al presente contratto.
3. Dal 1o gennaio 2001, nel comparto scuola, il monte ore permessi di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative e' calcolato su 36 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5 del CCNQ del 9 agosto 2000.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento ai CCNQ del 7 agosto 1998, del 27 gennaio 1999 e 9 agosto 2000.
Tavola 1

organizzazioni numero confederazioni numero
sindacali distacchi distacchi
- - - - Cgil scuola 1 Cgil 0 Cida/Anp 4 Cida 1 Cisl scuola 2 Cisl 0 Confsal-Snals 2 Confsal 0 Uil scuola 0 Uil 0
-- --
Totale 9 Totale 1
Dichiarazione congiunta
Le parti dichiarano che il presente accordo integra il contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000-2001, stipulato il 27 febbraio 2001. Dichiarazione a verbale Confedir La Confedir denuncia che il presente accordo quadro viene imposto dall'ARAN senza che le organizzazioni sindacali, o quanto meno la Confedir, abbiano potuto prendere concreta visione dei dati numerici delle deleghe sindacali rilasciate dalla categoria interessata alle diverse organizzazioni ed in base ai quali sono state individuate le organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza scolastica e sono stati ripartiti i distacchi sindacali retribuiti.
La Confedir evidenzia che i dati numerici di partenza delle deleghe sono indispensabili per poter correttamente individuare le organizzazioni rappresentative e per poter ripartire i distacchi sindacali riservati alla categoria, tanto e' vero che in tutti gli altri accordi riguardanti rappresentativita' e ripartizione di permessi e distacchi, l'ARAN ha sempre preventivamente fornito tali dati numerici grezzi e, successivamente, ha proposto l'elaborazione matematica degli stessi e le relative conseguenze.
L'atteggiamento ostruzionistico assunto dall'ARAN in occasione del negoziato sulla dirigenza scolastica e' particolarmente grave in quanto i dati in questione non sono neanche stati certificati dal comitato paritetico istituito dall'art. 47-bis del decreto legislativo n. 29/1993 e, quindi, alla Confedir e' stato negato qualsiasi diritto informativo e partecipativo sulla materia trattata, con la conseguenza di non risultare organizzazione rappresentativa della dirigenza scolastica e di non poter fruire delle prerogative sindacali.
La Confedir, pertanto, sottoscrive il presente accordo con riserva di azioni a tutela della categoria rappresentata. Dichiarazione a verbale Aran L'Aran prende atto che l'apposizione della firma al presente contratto della Confedir comporta, in relazione alla dichiarazione congiunta firmata, l'adesione della stessa al contratto collettivo quadro del 27 febbraio 2001 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000-2001.
In ordine agli elementi di denuncia contenuti nella dichiarazione a verbale, l'Aran dichiara di avere fornito alla Confedir, con le note del 19 dicembre 2000 e del 20 marzo 2001, tutti gli elementi di conoscenza richiesti e considera pertanto del tutto infondato quanto asserito nella dichiarazione a verbale allegata al presente contratto.
 
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