Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 22 marzo 2001
Modifica delle modalita' di verifica della qualifica di cliente idoneo di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 giugno 1999, n. 91. (Deliberazione n. 66/01).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 marzo 2001;
Premesso che:
in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999 (di seguito: deliberazione dell'Autorita' n. 91/99) recante definizione delle modalita' di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo e istituzione dell'elenco dei clienti idonei, hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica, ed il conseguente inserimento nell'elenco dei clienti idonei, oltre un migliaio di soggetti, corrispondenti a oltre 7000 siti di consumo, all'interno dei quali in circa 250 casi viene svolta anche attivita' di autoproduzione;
l'art. 4, comma 5, della deliberazione n. 91/99, prevede che i soggetti riconosciuti come clienti idonei facciano pervenire all'Autorita', entro il 31 marzo diogni anno, ".. una dichiarazione rilasciata dai gestori delle reti da cui risulti, per ciascun punto di connessione, il quantitativo di energia elettrica prelevata dalla rete o immessa nella rete [..] nell'anno solare precedente" e nel caso in cui nel sito di consumo si effettui anche un'attivita' di produzione di energia elettrica, entro la stessa data e' richiesto anche l'invio di una ".. copia certificata conforme all'originale della dichiarazione dell'Ufficio tecnico di Finanza riguardante l'energia [..] autoprodotta";
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 2, comma 6, l'art. 4, comma 3, e l'art. 14, commi 1, 2, 3 e 8;
Vista la deliberazione dell'Autorita' n. 91/99;
Considerato che l'adempimento previsto dall'art. 4, comma 5, della deliberazione dell'Autorita' n. 91/99 comporta annualmente per i gestori delle reti e per i clienti idonei un notevole onere amministrativo;
Ritenuto che sia opportuno modificare le modalita' vigenti di verifica annuale della qualifica di cliente idoneo acquisendo direttamente dai gestori delle reti le necessarie informazioni in ordine all'energia immessa e prelevata in rete dai siti di consumo in relazione ai quali sia stata ottenuta l'iscrizione nell'elenco dei clienti idonei di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 91/99;
Delibera di modificare la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999 mediante:
a) sostituzione dell'art. 3, con un art. 3 formulato come segue:
Art. 3.
Modalita' di verifica della qualifica di cliente idoneo
1. "L'Autorita' verifica le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del precedente art. 1 dai soggetti inseriti nell'elenco, procedendo mediante richieste di informazioni e documenti, controlli tecnici e ispezioni.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno i gestori delle reti a cui risultino connessi uno o piu' siti di consumo di pertinenza di un soggetto inserito nell'elenco con decorrenza anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente, trasmettono all'Autorita', tramite apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, i dati relativi ai prelievi e alle immissioni di energia elettrica effettuati da detti siti nell'anno solare precedente, articolati nelle seguenti indicazioni:
a) codici identificativi, come risultanti dall'elenco, dei clienti idonei che abbiano siti di consumo connessi alla rete gestita dal dichiarante;
b) codici identificativi, come risultanti dall'elenco, dei siti di consumo connessi alla rete gestita dal dichiarante di pertinenza dei soggetti di cui alla precedente lettera a);
c) quantita' di energia elettrica (in kWh) riconsegnata ad ogni sito di consumo di cui alla precedente lettera b);
d) quantita' di energia elettrica (in kWh) ceduta alla rete da ogni sito di consumo di cui alla precedente lettera b) che potra' essere diversa da zero solo qualora sia presente un impianto di autoproduzione all'interno del sito di consumo;
e) numero totale di siti di consumo connessi alla rete gestita dal dichiarante nell'elenco;
f) quantita' totali (in kWh) dell'energia elettrica ceduta e riconsegnata di cui alle precedenti lettere c) e d).
3. I dati di cui al precedente comma 2 vengono trasmessi anche tramite invio all'indirizzo e-mail info-sdsautorita.energia.it
4. Qualora in esito alle verifiche di cui ai commi precedenti, ovvero all'esame delle comunicazioni di cui al successivo art. 4, il soggetto inserito nell'elenco risulti in difetto di anche uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 14, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, lo stesso soggetto decade dalla qualifica di cliente idoneo e viene cancellato dall'elenco. La perdita della qualifica di cliente idoneo e' comunicata al soggetto interessato;
b) nell'art. 4, comma 5:
soppressione delle parole "e successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno";
sostituzione delle parole "punto di connessione" con le parole "sito di consumo";
c) inserimento, nell'art. 4, successivamente al comma 5, di un comma 6 formulato come segue:
"6. Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti inseriti nell'elenco con decorrenza anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente che abbiano la disponibilita' di uno o piu' siti di consumo, all'interno dei quali svolgano attivita' di autoproduzione di energia elettrica, trasmettono all'Autorita' una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risultano:
a) il codice identificativo, come risultante dall'elenco, del cliente idoneo dichiarante;
b) il codice identificativo, come risultante dall'elenco, dei siti di consumo con le caratteristiche di cui al presente comma;
c) la quantita' totale di energia elettrica (in kWh) prodotta all'interno dei siti di consumo di cui alla precedente lettera b) nel corso dell'anno solare precedente;
d) la quantita' totale di energia elettrica (in kWh) ceduta dai siti di consumo di cui alla precedente lettera b) alla rete nel precedente anno solare;
e) la quantita' totale di energia elettrica (in kWh) riconsegnata dalla rete ai siti di consumo di cui alla precedente lettera b) nel precedente anno solare.".
Di prevedere che per l'anno 2001 gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 2 e art. 4, comma 6, della deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999 n. 91/1999 siano effettuati entro il 30 aprile 2001.
La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alla data del 22 marzo 2001.
Milano, 22 marzo 2001
Il presidente: Ranci
 
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