Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2001 (vai al sommario)
ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
COMUNICATO
Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola

A seguito del parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2001 sul testo dell'ipotesi di accordo relativo al Fondo nazionale pensione complementare per i dipendenti della scuola, nonche' della certificazione positiva della Corte dei conti in data 1o marzo 2001, il giorno 14 marzo 2001 alle ore 9,30, le parti sottoscrivono l'allegato Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola.
Per l'Aran il presidente facente funzioni avv. Guido Fantoni e per i rappresentanti delle seguenti Confederazioni: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CIDA.
Per i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali: CISL scuola, UIL scuola, CONFSAL/SNALS, CIDA-ANP, GILDA/UNAMS.
Le parti:
Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti;
In conformita' a quanto previsto dall'accordo quadro 29 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999 n. 201 e dal CCNL del comparto scuola 1998-2001 del 26 maggio 1999 pubblicato su s.o. Gazzetta Ufficiale 133 del 9 giugno 1999;
Concordano di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori di cui al CCNL citato, di seguito denominato Fondo per brevita' di dizione.
I contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia statutaria.
Art. 1.
Costituzione
1. Il Fondo e' costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di seguito indicato per brevita' decreto, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Fondo sara' disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale.
 
Art. 2.
Destinatari
1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il Ccnl sottoscritto per il comparto Scuola il 26 maggio 1999 dalle organizzazioni sindacali e dall'ARAN, assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
contratto a tempo indeterminato;
contratto part-time a tempo indeterminato;
contratto a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi continuativi.
Tali lavoratori conservano il titolo di associato anche in assenza di contribuzione, a condizione che tale assenza non si protragga oltre i 12 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Sono altresi' destinatari delle prestazioni del Fondo:
a) i lavoratori, cosi' come identificati al comma precedente, ivi compresi quelli assunti con contratto di formazione-lavoro, appartenenti ai seguenti settori affini: personale di scuole private, parificate e legalmente riconosciute; personale di Enti o Istituti per la formazione professionale, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati. L'adesione deve essere deliberata per conformita' dal Consiglio di amministrazione;
b) i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativI oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni.
 
Art. 3.
A s s o c i a t i
Sono associati al Fondo:
a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati "lavoratori associati";
b) l'amministrazione della Pubblica istruzione e gli enti, d'ora in poi denominati "Amministrazioni" che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati "pensionati".
 
Art. 4.
Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
l'assemblea dei delegati;
il consiglio di amministrazione;
il presidente e il vice presidente;
il collegio dei revisori contabili.
 
Art. 5.
Assemblea dei delegati
1. L'assemblea e' costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da 60 rappresentanti, per meta' eletti dai lavoratori associati al Fondo e per meta' designati dalle amministrazioni.
2. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avverra' sulla base di liste presentate secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale. Le elezioni per l'insediamento della prima assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 30.000 adesioni al Fondo.
 
Art. 6.
Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' costituito da 18 componenti in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dalla legge.
2. In attuazione del principio di pariteticita' i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle amministrazioni in seno all'assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi 9 consiglieri componenti il consiglio di amministrazione, sulla base di liste predisposte da ciascuna parte istitutiva o da componenti dell'assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle amministrazioni.
3. Ciascun rappresentante puo' sottoscrivere e votare una sola lista.
4. I componenti del consiglio di amministrazione eletti tra i rappresentanti costituenti l'assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.
 
Art. 7.
Presidente e vice presidente
1. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio di amministrazione rispettivamente ed alternativamente tra i membri del consiglio rappresentanti le amministrazioni ed i membri del consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.
 
Art. 8.
Collegio dei revisori contabili
1. Il collegio dei revisori contabili e' composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti per meta' eletti dall'assemblea dei rappresentanti delegati dei lavoratori associati al Fondo e per l'altra meta' in rappresentanza delle amministrazioni, nel rispetto del criterio della rappresentanza paritetica.
2. Per l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente dalle parti istitutive e dai delegati, sottoscritte da almeno un terzo dei delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due revisori contabili effettivi e di un revisore contabile supplente; risultano eletti per ciascuna parte i revisori contabili la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Tutti i componenti il collegio dei revisori contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro n. 211/1997 e devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
4. Il collegio dei revisori contabili nomina al proprio interno il presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il presidente del consiglio di amministrazione.
 
Art. 9.
Impiego delle risorse
1. Il patrimonio del Fondo e' integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attivita' di gestione ai sensi dell'art. 6 del decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attivita', le modalita' con le quali esse possono essere modificate, nonche' i termini e le modalita' con i quali e' esercitata la facolta' di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessita'.
3. E' in facolta' del consiglio di amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).
4. Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo e' attuata una gestione monocomparto. Decorso tale termine, dopo le opportune verifiche, il consiglio di amministrazione propone all'assemblea le modifiche statutarie finalizzate ad attuare un assetto di gestione pluricomparto o l'eventuale mantenimento dell'assetto monocomparto.
 
Art. 10.
Conflitti d'interesse
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 4-quinquies, lettera c), del decreto e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996 emanato in attuazione della norma di cui sopra.
 
Art. 11.
Contribuzione
1. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sara' quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.
2. La contribuzione destinata al Fondo dalle amministrazioni, nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva prevista dall'art. 74 della legge n. 388/2000 e' pari all'1% dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennita' integrativa speciale e tredicesima mensilita'.
La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori e' pari all'1% degli elementi retributivi sopra indicati.
Eventuali voci ulteriori, utili al fine del trattamento di fine rapporto, saranno definite tra le parti, in sede di rinnovi contrattuali nell'ambito delle disponibilita' finanziarie destinate al Fondo.
Sono altresi' contabilizzate dall'INPDAP:
la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti gia' occupati al 31 dicembre 1996 e di quelli assunti nel periodo dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre 2000;
l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalita' previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999;
per i lavoratori assunti dal 1o gennaio 2001 il 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno.
3. La contribuzione di cui al comma precedente, sempre a condizione di pariteticita', sara' versata anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternita', secondo modalita' che saranno definite dal consiglio di amministrazione; in tali casi la contribuzione sara' pari a quella versata al fondo nell'ultimo mese solare precedente gli eventi citati.
4. E' prevista la facolta' del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo, nei limiti della deducibilita' fiscale ed alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal consiglio di amministrazione, fermo restando i contributi a carico delle amministrazioni cosi come indicato dalla norma contrattuale.
5. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto e dalle norme indicate dal consiglio di amministrazione.
6. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruita' delle disponibilita' finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.
 
Art. 12.
Utilizzo di risorse destinate al Fondo
1. Nell'ambito delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a carico del bilancio dello Stato, al fine di incentivare l'avvio del Fondo, il contributo del datore di lavoro e' maggiorato di una quota aggiuntiva pari all'1% per coloro che si iscrivono nel primo anno dall'entrata in esercizio del Fondo e solo per dodici mesi. Per coloro che si iscrivono nel secondo anno la quota aggiuntiva e' pari allo 0,50% sempre per una durata di soli 12 mesi.
 
Art. 13.
Adesione e permanenza nel Fondo
1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalita' previste dallo statuto.
2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo.
4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo e' disciplinato dal precedente art. 11.
 
Art. 14.
Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti
1. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
2. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando cio' determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.
3. Il lavoratore ha la facolta' di disporre unilateralmente, mediante presentazione di apposita domanda, la cessazione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Le modalita' di esercizio della suddetta facolta' sono disciplinate nello statuto.
4. Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:
trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale;
trasferimento della posizione individuale presso un fondo pensione aperto;
riscatto della posizione individuale; il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intera posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto. La liquidazione dell'importo cosi' definito avviene secondo le modalita' stabilite nello statuto;
conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
5. Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 3-bis dell'art. 10 del decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni e integrazioni viene a cessare l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro ed il versamento della quota del TFR.
6. In questo caso le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1o luglio del medesimo anno e dal 1o gennaio dell'anno successivo.
7. Le modalita' ed i termini relativi a detta facolta' sono determinati nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.
 
Art. 15.
Prestazioni
1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianita'.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'eta' pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, ed avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianita' si consegue al compimento di un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di contribuzione al Fondo. La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianita' contributiva maturata presso il fondo di provenienza.
3-bis. In via transitoria, entro i primi quindici anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attivita', i termini di permanenza di cui al comma precedente sono ridotti a cinque anni.
4. Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
5. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianita' mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione e/o Enti abilitati dalla legge.
6. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianita', ha facolta' di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente.
7. Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.
8. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti.
9. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo l'iscritto puo' conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto della prima abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c), e d), dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con facolta' di reintegrare la propria posizione del Fondo.
10. Le modalita' di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del consiglio di amministrazione.
11. Il Fondo non puo' concedere o assumere prestiti.
12. Il Fondo puo' stipulare convenzioni con una o piu' compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidita' permanente e premorienza.
 
Art. 16.
Spese di avvio del Fondo
Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'INPDAP in fase di prima attuazione, versera' all'atto della costituzione del fondo stesso la quota di iscrizione di L. 5000 "pro capite" riferita al numero dei dipendenti del comparto.
A tale onere si fa fronte nell'ambito della quota del comparto scuola della somma di 100 miliardi trasferita all'INPDAP con le modalita' dell'art. 3 del decreto-legge n. 346/2000.
All'atto dell'adesione il lavoratore associato versera' una quota di iscrizione al fondo nella misura prevista dal Consiglio di amministrazione.
 
Art. 17.
Spese per la gestione del fondo
1. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.
2. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il Fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:
delle quote di iscrizione non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione provvisoria;
di una parte dei contributi, denominata "quota associativa", il cui ammontare e' stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;
degli interessi di mora versati dalle amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;
delle somme provenienti dall'acquisizione al fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex lege;
di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.
3. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.
4. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo sara' determinata di anno in anno con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicita'.
L'entita' della quota associativa non puo' superare in ogni caso lo 0,12% della retribuzione annua utile al calcolo della contribuzione.
5. Nei primi dodici mesi di esercizio del Fondo gli oneri della gestione amministrativa saranno coperti interamente dalle risorse del decreto-legge n. 346/2000.
 
Art. 18.
Fase transitoria
1. Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro il 31 marzo 2001 lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.
2. All'atto della costituzione del Fondo le parti designano i componenti del consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo collegio dei revisori contabili.
3. Il consiglio di amministrazione provvisorio e' composto da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza delle amministrazioni e 9 in rappresentanza dei lavoratori.
4. Il collegio dei revisori contabili provvisorio e' composto da 2 membri, di cui uno in rappresentanza delle amministrazioni e uno in rappresentanza dei lavoratori.
5. Il consiglio di amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalita' preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.
6. Spetta al consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima assemblea al raggiungimento della soglia di 30.000 adesioni al Fondo.
7. Durante la fase transitoria il consiglio di amministrazione provvisorio gestisce l'attivita' di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'art. 16 del presente accordo, predispone la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
 
Art. 19.
Norma finale
1. In relazione alla dichiarazione congiunta delle parti nell'accordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, l'apporto fornito dal Ministero della pubblica istruzione al fondo della scuola in mezzi, locali o risorse umane sara' definito mediante apposita convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di quest'ultimo.
 
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