Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 28 marzo 2001
Modifica della disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia.

IL DIRETTORE GENERALE
della pesca e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti cosi' come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito, con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, concernente la sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000, concernente la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;
Visto il decreto ministeriale 1o dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2001, con il quale sono prorogate al 31 ottobre 2001 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi;
Viste le proposte del comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 17 dicembre 1999, rese nella riunione del 19 febbraio 2001;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 4 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000, e' cosi' sostituito:
1. Ogni imbarcazione e' autorizzata ad un prelievo giornaliero di prodotto non superiore a 500 kg., con un limite massimo settimanale di 1500 kg.
2. I consorzi di gestione di Monfalcone, Venezia e Chioggia fissano la quantita' giornalmente prelevabile dai propri soci aderenti, nel rispetto dei limiti di cui al punto 1 del presente articolo.
3. A cura del consorzio, le misure adottate ai sensi del precedente punto 2 devono essere notificate agli aderenti al consorzio stesso ed alla Capitaneria competente per territorio, prima del rientro dalla giornata di pesca.
4. Al punto di sbarco dei fasolari deve essere esibita copia della notifica del quantitativo pescabile.
5. E' ammessa la tolleranza, sul quantitativo massimo pescabile, nel limite non superiore del 5%.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 28 marzo 2001
Il direttore generale: Aulitto
 
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