Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 13 marzo 2001
Disposizioni urgenti in materia di regole tecniche per la misura dell'energia elettrica di cui all'art. 13, comma 13.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 138/00. (deliberazione n. 59/01).

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 13 marzo 2001, premesso che:
con deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 3 agosto 2000, n. 139/00 l'Autorita' ha avviato una istruttoria conoscitiva per la verifica dello stato di attuazione degli interventi di adeguamento e rinnovo dei complessi di misura ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 10 della deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999 e degli articoli 4, comma 4.2 e 5, comma 5.2, lettere a) e b), della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 235 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999 della medesima Autorita'; e che tale istruttoria non si e' ancora conclusa;
l'art. 13, comma 13.1, della deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 138/00 (di seguito: deliberazione n. 138/00), prevede che, entro il 30 settembre 2000, la societa' gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: gestore della rete) adotti regole tecniche transitorie per l'installazione e l'attivazione di apparecchiature di misura dell'energia elettrica, da installare nei punti di misura individuati secondo il disposto dell'art. 6 della medesima deliberazione, aventi caratteristiche funzionali tali che, qualora non gia' presenti in tali siti, rendano necessaria la sostituzione delle apparecchiature di misura esistenti;
il gestore della rete, in data 18 ottobre 2000, ha adottato e pubblicato sul proprio sito internet le regole tecniche transitorie;
l'art. 13, comma 13.4, della deliberazione n. 138/00, prevede che, entro il 30 novembre 2000, il gestore della rete adotti regole tecniche per la misura dell'energia elettrica che, per loro natura, dovrebbero rappresentare, con riferimento alla sola componente tecnica, la regolamentazione della misura dell'energia elettrica in una prospettiva di regime;
il gestore della rete ha adottato le regole tecniche di misura dell'energia elettrica (di seguito: regole tecniche di misura dell'energia elettrica) ai sensi dell'art. 13, comma 13.4, della deliberazione n. 138/00; e ha trasmesso le medesime all'Autorita' per l'approvazione con nota ricevuta dalla medesima Autorita' il successivo 27 dicembre 2000 (prot. Autorita' n. 17380);
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;
Viste:
la delibera dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 64/99 (di seguito: delibera n. 64/99), recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 3, commi 3, 6 e 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in tema di gestione della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica;
la deliberazione dell'Autorita' 9 marzo 2000, n. 52/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2000;
la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 138/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 30 agosto 2000;
la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 139/00;
Considerati gli esiti dell'attivita' svolta dai gruppi di lavoro informali ai sensi della delibera n. 64/99 sul tema della misura dell'energia elettrica e della continuita' del servizio nei siti di connessione alla rete di trasmissione nazionale e nei punti interni alle altre reti in cui la misura risulti funzionale alla attivita' di trasmissione e di dispacciamento;
Considerato che la vigenza delle regole transitorie per l'installazione e l'attivazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica di cui all'art. 13, comma 13.1, della deliberazione n. 138/00 surroga eventuali carenze normative derivanti dalla mancata approvazione da parte dell'Autorita' delle regole tecniche di misura dell'energia elettrica nei tempi stabiliti dalla medesima deliberazione;
Ritenuto che in considerazione dell'eventuale riforma dell'attivita' di misura dell'energia elettrica, sia opportuna ed urgente la sospensione della previsone secondo cui l'Autorita' debba approvare le regole tecniche di misura dell'e elettrica nei termini stabiliti con deliberazione n. 138/00;
Delibera:
Di abrogare le disposizioni di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 13.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 138/00, ferma restando la vigenza delle regole transitorie di cui all'art. 13, comma 13.1, della medesima deliberazione;
Di fissare con successivo provvedimento la nuova data di decorrenza nonche' il nuovo termine per la presentazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas da parte della societa' gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. delle regole tecniche di misura dell'energia elettrica di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera s), della deliberazione della medesima Autorita' 3 agosto 2000, n. 138/00, per la loro verifica ed approvazione;
Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e gas (www.autorita'.energia.it) ed entra in vigore alla data del 13 marzo 2001;
Roma, 13 marzo 2001
Il presidente: Ranci
 
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