Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 2 aprile 2001 |
Individuazione delle societa' di gestione del risparmio, quali intermediari abilitati, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, ad applicare l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati. |
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IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA "PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce che l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter, del medesimo art. 2, e' applicata dalle banche, dalle societa' di intermediazione mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero, anche in qualita' di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter; Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il quale prevede che le societa' di gestione del risparmio possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio di gestione su base individuale dei portafogli di investimento per conto terzi; Ritenuto opportuno includere le societa' di gestione del risparmio tra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996;
Decreta: Art. 1. 1. Le societa' di gestione del risparmio, in qualita' di soggetti abilitati a prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio di gestione su base individuale dei portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono tenute ad applicare l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter, dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e ad osservare tutti gli adempimenti che tale decreto legislativo pone a carico degli intermediari di cui al comma 2, del medesimo articolo. 2. Le societa' di gestione del risparmio sono tenute all'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter, dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, realizzati a decorrere dal 1o gennaio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 2001
Il Ministro delle finanze Del Turco
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco |
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