Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 12 aprile 2001
Interventi urgenti per favorire il superamento delle situazioni di emergenza, in atto nei territori delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Basilicata e Campania, anche in attuazione dell'art. 144, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed altri interventi urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3124).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 4 e 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365, e le relative direttive applicative;
Visto l'art. 144, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Viste le dichiarazioni di stato di emergenza tuttora in atto nei territori delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Basilicata e Campania, nonche' le note con le quali le succitate regioni hanno rappresentato le esigenze di fabbisogno finanziario per il proseguimento del percorso di superamento dell'emergenza nelle zone interessate;
Viste le proprie ordinanze emanate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per avviare i primi interventi volti a fronteggiare i predetti eventi calamitosi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Terni, in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000;
Tenuto conto degli esiti dell'istruttoria tecnica eseguita dal direttore dell'Agenzia di protezione civile con le regioni interessate per la raccolta, la verifica e l'omogeneizzazione delle esigenze rappresentate dalle regioni interessate;
Vista la nota prot. n. APC/400/2001/dir del 23 marzo 2001 con la quale e' stata trasmessa alle regioni interessate una proposta di riparto delle risorse finanziarie disponibili e di metodologia di attuazione del disposto di cui all'art. 144, comma 4, della legge n. 388/2000;
Tenuto conto degli esiti della riunione tenutasi il 2 aprile 2001 presso il Dipartimento della protezione civile, alla presenza dei rappresentanti designati dai presidenti delle giunte delle regioni interessate;
Vista la nota prot. n. APC/431/2001/dir del 3 aprile 2001, con la quale e' stata trasmessa alle regioni interessate la proposta definitiva di riparto delle risorse finanziarie disponibili, scaturita dalla riunione tenutasi il giorno 2 aprile 2001;
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 144, comma 4, della legge n. 388/2000, impartendo idonee disposizioni per assicurare l'omogeneita' delle misure e degli interventi con quanto stabilito in occasione di recenti eventi calamitosi delle medesime tipologie;
Vista la nota prot. n. 4156 del 5 marzo 2001, con la quale il presidente della giunta regionale della regione dell'Umbria ha rappresentato i fabbisogni finanziari urgenti per il ritorno alle normali condizioni di vita nei territori colpiti dall'evento sismico del 16 dicembre 2000, anche a seguito dell'istruttoria tecnica congiunta effettuata dal Dipartimento della protezione civile e dalla regione dell'Umbria;
Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dagli esperti del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche nei comuni di Poggio Moiano, in provincia di Rieti e di Cerveteri, in provincia di Roma, in occasione dei quali sono state rilevate gravi situazioni di dissesto idrogeologico, e la successiva istruttoria tecnica effettuata dal Dipartimento della protezione civile;
Vista la relazione prot. n. EME/12574/COM.136-40 del 5 aprile 2001, con la quale il Gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali dai rischi naturali ha rappresentato la grave situazione di degrado in cui versa la chiesa di S. Maria dei Centurelli, nel comune di Caporciano, in provincia de l'Aquila, anche in conseguenza della crisi sismica del settembre 1997, nonche' di cedimenti del terreno che ne compromettono la stabilita';
Ritenuto, per la ragioni illustrate in premessa, di dover disporre l'avvio di interventi urgenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita' nei comuni di Poggio Moiano, Cerveteri e Caporciano ricorrendo alle procedure ed alle disponibilita' finanziarie di cui alla legge 27 marzo 1987, n. 120;
Vista la nota prot. n. 3116 del 7 marzo 2001, con la quale il presidente del Magistrato per il Po rappresenta alcune esigenze urgenti connesse alla messa in sicurezza dei bacini di sua competenza, in conseguenza degli eventi idrogeologici verificatisi, in particolare, nel territorio delle province di Cuneo e Torino nel mese di giugno del 2000;
Viste le ordinanze n. 2621 del 1o luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997 e n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, e successive modificazioni;
Sentite le regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Basilicata e Campania;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. La disponibilita' complessiva di lire 35 miliardi, quali limiti di impegno previsti dall'art. 144, comma 4, della legge n. 388/2000 per interventi infrastrutturali di emergenza ed a favore dei soggetti privati danneggiati, in relazione agli eventi calamitosi sottoelencati per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza e' cosi' ripartita:
lire 12.600 milioni alla regione Piemonte - evento sismico dell'agosto 2000; eventi idrogeologici del giugno 2000; nubifragi del periodo aprile-maggio 2000; eventi idrogeologici verificatisi nel periodo 1996-2000 in provincia di Cuneo e connesse esigenze di completamento della messa in sicurezza della viabilita' provinciale di fondovalle Tanaro;
lire 1.500 milioni alla regione Liguria - eventi idrogeologici dell'ottobre 1999;
lire 5.300 milioni alla regione Emilia-Romagna - eventi idrogeologici del periodo ottobre-novembre 1999; crisi sismica del periodo aprile-giugno 2000;
lire 2.500 milioni alla regione Toscana - nubifragi dell'ottobre 1999; evento sismico dell'aprile 2000; crisi sismica del settembre 1997;
lire 11.700 milioni alla regione Lazio - evento sismico del marzo 2000; crisi sismica del settembre 1997; eventi idrogeologici del dicembre 1999;
lire 1.400 milioni alla regione Campania - dissesti idrogeologici del periodo dicembre 1996-gennaio 1997.
2. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concedere contributi alle regioni nei limiti di cui al comma 1, per l'attivazione, a decorrere dal 1o gennaio 2002, in deroga ai limiti di indebitamento consentiti dalle norme vigenti, di mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito privati.
3. Ove le amministrazioni regionali facciano ricorso al finanziamento tramite la Cassa depositi e prestiti, la stessa e' autorizzata a far decorrere i mutui quindicennali dal 1o gennaio 2002.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi infrastrutturali di emergenza e a favore dei soggetti privati danneggiati, in relazione ad eventi idrogeologici per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza sono assegnate le seguenti ulteriori risorse:
regione Umbria: 8.000 milioni di lire; regione Abruzzo: 2.000 milioni di lire; regione Basilicata: 2.000 milioni di lire.
Le risorse suindicate sono poste a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) per l'anno 2001.
 
Art. 3.
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le regioni di cui agli articoli 1 e 2 elaborano un programma di impiego delle risorse assegnate che specifichi le finalita' di intervento, suddivise tra interventi urgenti di ripristino dei danni e messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche e dei beni monumentali danneggiati, nonche' misure contributive a favore dei soggetti privati e delle attivita' produttive danneggiate. Il programma di impiego delle risorse deve essere sottoposto, prima della sua operativita', alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 4.
1. Per gli interventi relativi ad eventi alluvionali, nubifragi e dissesti idrogeologici, le regioni provvedono alla definizione di un piano per l'avvio od il proseguimento degli interventi urgenti di ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche e dei beni monumentali danneggiati e per la riduzione del rischio, indicando come soggetti attuatori degli interventi gli enti locali interessati, o i soggetti proprietari dei beni danneggiati, ai quali trasferiscono le relative risorse finanziarie. L'attuazione dei predetti piani procede in forma integrata con altri piani di intervento eventualmente in atto o da attivarsi e ricadenti nelle medesime zone in conseguenza di altri eventi calamitosi dello stesso tipo verificatisi in periodi diversi ed operano, compatibilmente con gli interventi eventualmente gia' avviati, nell'ambito dei limiti e secondo le procedure e le deroghe di cui all'ordinanza n. 3090/2000, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le regioni, provvedono, altresi', all'avvio o al proseguimento della concessione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attivita' produttive danneggiate nei limiti massimali e secondo i parametri e le procedure stabilite dall'art. 4-bis della legge n. 365/2000 e dalle conseguenti direttive attuative.
 
Art. 5.
1. Per gli interventi relativi ad eventi sismici le regioni interessate provvedono alla definizione di un piano per l'avvio od il proseguimento degli interventi urgenti di ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche e dei beni monumentali danneggiati e per la riduzione del rischio, indicando come soggetti attuatori degli interventi gli enti locali interessati o i soggetti proprietari dei beni danneggiati, ai quali trasferiscono le relative risorse finanziarie ed operano, compatibilmente con gli interventi eventualmente gia' avviati, nell'ambito dei limiti e secondo le procedure di cui alla legge n. 61/1998 e successive modifiche ed integrazioni e relative normative tecniche.
2. Le regioni interessate provvedono, altresi', all'avvio o al proseguimento della concessione di contributi a favore dei soggetti privati e delle attivita' produttive danneggiate nei limiti massimali e secondo i parametri e le procedure stabilite dalla legge n. 61/1998 e dalle conseguenti direttive tecniche.
 
Art. 6.
1. Per il proseguimento degli interventi volti a fronteggiare le conseguenze dell'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 in provincia di Terni e' assegnata al presidente della regione dell'Umbria, commissario delegato, la somma complessiva di lire 52.000 milioni, il cui onere e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) per l'anno 2001.
2. Il presidente della regione dell'Umbria, commissario delegato nell'ambito delle risorse assegnate, provvede agli interventi relativi al patrimonio edilizio pubblico e privato, nonche' ai beni monumentali ed al risanamento dei dissesti idrogeologici conseguenti all'evento sismico, predisponendo un piano degli interventi, con l'indicazione dei soggetti attuatori, che deve essere sottoposto, prima della sua attuazione, alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.
3. Per la disciplina, anche tecnica, degli interventi e dei contributi da destinare ai soggetti privati e alle attivita' produttive danneggiate dall'evento sismico, il presidente della regione dell'Umbria, commissario delegato, opera nell'ambito dei limiti e secondo le procedure di cui alla legge n. 61/1998 e successive modifiche ed integrazioni e relative normative tecniche.
 
Art. 7.
1. Per gli interventi urgenti diretti alla messa in sicurezza dei centri abitati dei comuni di Poggio Moiano, in provincia di Rieti e di Cerveteri, in provincia di Roma, sono assegnati, alle amministrazioni interessate, rispettivamente un contributo pari a lire 1.500 milioni ed un contributo pari a lire 2.000 milioni.
2. Per gli interventi urgenti di messa in sicurezza del dissesto idrogeologico e consolidamento della chiesa di S. Maria dei Centurelli nel comune di Caporciano, in provincia de L'Aquila, e' assegnata al medesimo comune la somma di lire 2.500 milioni.
3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a lire 6.000 milioni, si provvede con le disponibilita' di cui all'unita' previsionale di base 20.2.1.2 (cap. 9339 - Fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001.
4. I progetti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti, per la relativa approvazione, all'esame del comitato tecnico amministrativo istituito presso il Dipartimento della protezione civile, di cui all'ordinanza n. 2621/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per la redazione dei progetti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le linee-guida adottate dal comitato di cui al comma 4.
6. Per l'affidamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, che devono essere completati entro dodici mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte del comitato di cui al comma 4, e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle norme specificate nell'ordinanza n. 2621/1997 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle predette norme. La stessa deroga si applica agli interventi urgenti nella regione Molise previsti dalla medesima ordinanza.
 
Art. 8.
1. Per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza nei territori montani del bacino del fiume Po ricadenti nelle aree colpite dagli eventi idrogeologici verificatisi nel mese di giugno 2000, di cui alla nota del presidente del Magistrato per il Po citata in premessa, e' assegnata al predetto Magistrato per il Po la somma complessiva di lire 3.250 milioni, il cui onere e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile) per l'anno 2001.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 si applicano le procedure e deroghe di cui all'ordinanza n. 3090/2000 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 9.
1. Nei piani degli interventi previsti dalla presente ordinanza possono essere inseriti ulteriori interventi finanziati con risorse comunitarie, regionali e degli enti locali.
2. Agli interventi a favore dei privati e delle attivita' produttive previsti nella presente ordinanza si applica una franchigia di lire 5 milioni.
 
Art. 10.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
2. Le amministrazioni interessate sono tenute a far pervenire al Dipartimento della protezione civile, ogni sei mesi, una relazione sull'andamento degli interventi.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2001
Il Ministro: Bianco
 
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