Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2001 (vai al sommario)
LEGGE 2 aprile 2001, n. 136
Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonche' altre disposizioni in materia di immobili pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e
utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato)

1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 10 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1 e' inserito il seguente: "01. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre al Ministero delle finanze e all'Agenzia del demanio, dalla data di piena operativita' della stessa, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto";
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Ministro delle finanze", sono inserite le seguenti: "e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche', relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro dell'ambiente";
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. 1-ter. All'atto della costituzione dell'apposita societa' ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria e' attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni e' presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle societa' e' rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto e' presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 1-quater. Fino alla data di piena operativita' dell'Agenzia del demanio, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla societa' di cui al comma 1-ter, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero stesso con le modalita', nei limiti e per i fini di cui all'articolo 44, comma 4, della presente legge";
d) il comma 2 e' abrogato;
e) al comma 3, le parole: "l'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "la gestione";
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il capitale delle societa' di cui al comma 1-ter, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, puo' essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati";
g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: "6-bis. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, puo' essere nominato un commissario straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il commissario e' comunque nominato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo. 6-ter. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01, puo' essere nominato, in luogo del commissario straordinario previsto dal comma 6-bis, un commissario straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma 6-bis. 6-quater. La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalita' e con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene, nonche', per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attivita'. La conferenza di servizi fissa altresi' il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 6-bis e 6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il trasferimento della proprieta' degli immobili a favore degli enti interessati. Se e' stata costituita la societa' di cui al comma 1-ter, il progetto esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della societa' medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo Stato. 6-quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalita' del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonche' l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalita' di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonche' rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena operativita' di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di servizi si applica il disposto del comma 6-quater";
h) al comma 7, dopo le parole: "del presente articolo", sono inserite le seguenti: ", salvo quanto diversamente previsto,";
i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, puo' chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303";
l) dopo il comma 9, e' inserito il seguente: "9-bis. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'articolo 32, nonche' del regolamento dallo stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368";
m) al comma 10, sono soppresse le parole: "e sull'attivita' delle societa' di cui al comma 3";
n) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti: "10-bis. I beni immobili per i quali non sussiste possibilita' di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 01 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi:
a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro delle finanze;
b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;
c) individuazione della tipologia dei beni per i quali e' necessaria l'autorizzazione;
d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. 10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme, anche di legge, incompatibili. 10-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 3, commi da 99 a 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall'articolo 4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti dal Ministero delle finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione".
2. Resta comunque fermo quanto previsto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 37.
3. Le disposizioni del presente articolo possono essere utilizzate per la dismissione degli immobili del Ministero della difesa individuati con decreto del Ministro della difesa. In particolare, agli immobili del Ministero della difesa che siano vincolati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e che siano fatti oggetto di specifica richiesta da parte degli enti locali, con l'impegno di destinazione ad uso pubblico e di conservazione, possono essere applicate le disposizioni del presente articolo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato, e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 19 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 19 (Beni immobili statali). 01. Le
amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti
pubblici o privati possono proporre al Ministero delle
finanze e all'Agenzia del demanio, dalla data di piena
operativita' della stessa, determinata ai sensi dell'art.
73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di
determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a
qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito
progetto. - 1. Nell'ambito del processo di dismissione o di
valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro delle finanze e,
relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche',
relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale,
con il Ministro dell'ambiente, anche in deroga alle norme
di contabilita' di Stato, puo' conferire o vendere a
societa' per azioni, anche appositamente costituite,
compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di
essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo
o per altro titolo posti nella disponibilita' di soggetti
diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi
governativi, per la loro piu' proficua gestione. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica si avvale di uno o piu' consulenti immobiliari o
finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni,
scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di
Stato, con procedure competitive tra primarie societa'
nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari
sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni
immobili o diritti reali su di essi relativamente alle
operazioni di conferimento o di vendita per le quali
abbiano prestato attivita' di consulenza. I valori di
conferimento, ai fini di quanto previsto dall'art. 2343 del
codice civile, sono determinati in misura corrispondente
alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono
determinati in base alla stima del consulente di cui al
presente comma. Lo Stato e' esonerato dalla consegna dei
documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene.
Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di
titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti
al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e
artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le
modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato
ai sensi dell'art. 32 della presente legge.
1-bis. Resta fermo quanto disposto dall'art. 3, comma
99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni.
1-ter. All'atto della costituzione dell'apposita
societa' ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria
e' attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella
cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di
valorizzazione e gestione dei beni e' presentato dagli
stessi comuni. Il capitale iniziale delle societa' e'
rappresentato dal valore dei beni conferiti. La
partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene
mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da
sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto e'
presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da
altri soggetti pubblici o privati, si applica l'art. 3,
comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1-quater. Fino alla data di piena operativita'
dell'Agenzia del demanio, determinata ai sensi dell'art.
73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I
proventi comunque derivanti dalle partecipazioni alla
societa' di cui al comma 1-ter, ovvero dalla loro
alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote
possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione,
sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del
Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono
attribuiti al Ministero stesso con le modalita', nei limiti
e per i fini di cui all'art. 44, comma 4, della presente
legge.
2. (Comma abrogato).
3. Le societa' cui sono conferiti beni che non possono
essere alienati ne curano la gestione e la valorizzazione e
corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di
corrispettivo per la loro utilizzazione.
4. Il capitale delle societa' di cui al comma 1-ter,
fermi restando i vincoli gravanti sui beni, puo' essere
ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.
5. E' soppresso il termine di cui all'art. 3, comma 88,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'art.
14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la
individuazione di beni e di diritti reali immobiliari
costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui
all'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
successive modificazioni. E' inoltre soppresso il termine
per promuovere la costituzione di fondi istituiti con
l'apporto dei beni predetti, di cui all'art. 3, comma 91,
della citata legge n. 662 del 1996.
6. Possono essere affidati in concessione o con
contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che
promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto,
l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di
beni immobili non piu' utilizzati dall'amministrazione
statale e dagli enti locali, per la loro proficua
utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con
corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un
prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali
fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante
dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del
bene. La revoca della concessione o la risoluzione del
contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo
finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del
concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni
assunte con il terzo finanziatore.
6-bis. Nei casi in cui il progetto di sviluppo,
valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari
presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la sua
attuazione, decisioni rimesse alle competenze di
amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e
dall'Agenzia del demanio, puo' essere nominato un
commissario straordinario del Governo, da scegliere
preferibilmente tra i componenti della giunta regionale
competente per territorio, che promuove e cura il
coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la
convocazione di una Conferenza di servizi ai sensi degli
articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni e integrazioni. Il
commissario e' comunque nominato qualora le amministrazioni
interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia
del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.
6-ter. Per particolari esigenze, connesse alla
localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi
immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia
opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01,
puo' essere nominato, in luogo del commissario
straordinario previsto dal comma 6-bis, un commissario
straordinario del Governo con competenza estesa al
territorio regionale, con i compiti di cui al predetto
comma 6-bis.
6-quater. La conferenza di servizi, per quanto non
previsto dalla presente legge, opera secondo le modalita' e
con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il
progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai
piani di settore vigenti e la sdemanializzazione del bene,
nonche', per gli immobili adibiti ad uso governativo, su
proposta del commissario straordinario del Governo, ove
nominato, una loro diversa destinazione, previa
rilocalizzazione delle relative attivita'. La conferenza di
servizi fissa altresi' il termine entro il quale il
progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del
progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi
6-bis e 6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi
dell'intervento, il trasferimento della proprieta' degli
immobili a favore degli enti interessati. Se e' stata
costituita la societa' di cui al comma 1-ter, il progetto
esecutivo dell'intervento di sviluppo, valorizzazione e
utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo
piano finanziario sono predisposti a cura della societa'
medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il
termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la
retrocessione del bene allo Stato.
6-quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato,
per i quali non siano stati presentati progetti di
valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non
adibiti ad uso governativo ma compresi in piani di
sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni,
province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su
richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi
sulla base di apposita convenzione che determina le
condizioni e le modalita' del trasferimento e le quote di
partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi
derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o
dismissione dei beni, nonche' l'eventuale retrocessione dei
beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del
piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine
stabilito nella convenzione. Si applicano le modalita' di
seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od
utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di
servizi, istruita da un commissario straordinario, da
scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta
regionale competente per territorio, nominato ai sensi
dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui
partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale
insistono gli immobili oggetto del piano, nonche'
rappresentanti delle altre amministrazioni statali
interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei
ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena
operativita' di cui all'art. 73, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di
servizi si applica il disposto del comma 6-quater.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo, salvo quanto diversamente previsto, si provvede
con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del Ministro delle finanze e
degli altri Ministri competenti.
8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 3,
comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
8-bis. Il commissario straordinario, ove verifichi, in
sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle
amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni
contrastanti tra le stesse, puo' chiedere che sia attivata
la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2
dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303.
9. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 12 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, la parola: "novanta" e'
sostituita dalla seguente: "centoventi".
9-bis. Qualora gli interventi di cui al presente
articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al
demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni
dell'art. 32, nonche' del regolamento dallo stesso articolo
previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368.
10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente
articolo, sulla entita' e qualita' della valorizzazione del
patrimonio immobiliare dello Stato, i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze presentano una relazione annuale al Parlamento.
10-bis. I beni immobili per i quali non sussiste
possibilita' di utilizzazione nei modi previsti dai commi
da 01 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche
gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto,
secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto
dei seguenti principi:
a) autorizzazione della concessione o della locazione
ai soggetti interessati da parte del Ministro delle
finanze;
b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse
pubblico o di particolare rilevanza sociale;
c) individuazione della tipologia dei beni per i
quali e' necessaria l'autorizzazione;
d) revoca della concessione o risoluzione del
contratto di locazione in caso di violazione delle
prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme,
anche di legge, incompatibili.
10-quater. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli immobili di cui all'art. 3, commi da 99 a
105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
e integrato dall'art. 4, commi da 3 a 7, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti
dal Ministero delle finanze e oggetto di specifici
programmi di dismissione.".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 10, della
citata legge 23 dicembre 1999, n. 488:
"Art. 4 (Patrimonio immobiliare dello Stato). - 1.-9.
(Omissis).
10. Il comma 1 dell'art. 19 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e' sostituito dal seguente: "1. Nell'ambito
del processo di dismissione o di valorizzazione del
patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, puo' conferire o vendere a societa'
per azioni, anche appositamente costituite, compendi o
singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se
per legge o per provvedimento amministrativo o per altro
titolo posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo
Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la
loro piu' proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica si avvale di uno
o piu' consulenti immobiliari o finanziari, incaricati
anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga
alle norme di contabilita' di Stato, con procedure
competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I
consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi
dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti
reali su di essi relativamente alle operazioni di
conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato
attivita' di consulenza. I valori di conferimento, ai fini
di quanto previsto dall'art. 2343 del codice civile, sono
determinati in misura corrispondente alla rendita catastale
rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base
alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo
Stato e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' o al diritto sul bene. Il Ministro delle
finanze produce apposita dichiarazione di titolarita' del
diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento.
Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da
alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini
stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32
della presente legge".
11.-16. (Omissis).".
- La legge 5 gennaio 1994, n. 37, reca "Norme per la
tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei
torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352".



 
Art. 2. (Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a universita' statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di riscatto di alloggi residenziali pubblici, di concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto, di realizzazione di immobili del Ministero delle finanze e di
trasferimento di immobili ai consorzi di bonifica)

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso alle universita' statali per le proprie necessita' istituzionali sono trasferiti a titolo gratuito alle universita' medesime, anche ai fini della eventuale attuazione di progetti di valorizzazione dei beni trasferiti, salvo che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune sul cui territorio insiste l'immobile manifesti la volonta' di presentare apposito progetto per lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo dell'immobile ai sensi dell'articolo 1. In tale ipotesi non si fa luogo al trasferimento in favore dell'universita' e si applica l'articolo 1, ove entro i due anni successivi alla manifestazione di volonta' del comune venga presentato il progetto di cui all'articolo 19, comma 01, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge. I suddetti termini sono perentori; il loro inutile decorso importa l'obbligo del trasferimento alle universita' ai sensi del primo periodo del presente comma. 2. Ai fini della definizione dei procedimenti di trasferimento di beni immobili statali, iniziati nella vigenza e ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le domande introduttive dei rispettivi procedimenti, alle quali fa riferimento l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono da intendere esclusivamente quelle presentate, sulla base di discrezionali valutazioni in ordine alla convenienza economica o al perseguimento di pubblici interessi, dagli enti locali destinatari dei beni stessi. 3. L'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e tutte le disposizioni di legge che prevedono facolta' di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti, l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell'alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa. 4. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Per gli immobili costituenti abbazie, certose e monasteri restano in ogni caso in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalita' di concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato. Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili concessi in uso gratuito sono a carico degli enti ecclesiastici beneficiari. 5. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalita' giuridica, nonche' agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione". 6. All'articolo 28, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di risorse per la realizzazione del programma per la costruzione, l'ammodernamento o l'acquisto di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, la parola: "banche", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "imprese". 7. Sono trasferiti a titolo gratuito ai consorzi di bonifica costituiti ai sensi dell'articolo 59 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le aree ed i fabbricati demaniali sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti costituito il diritto di usufrutto a favore dei consorzi stessi.



Note all'art. 2:
- La legge 31 dicembre 1993, n. 579, reca "Norme per il
trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni
immobili demaniali e patrimoniali dello Stato".
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legge
28 marzo 1997, n. 79, recante "Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica", convertito con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140:
"Art. 10 (Trasferimento di beni immobili statali agli
enti pubblici). - 1. I procedimenti di trasferimento di
beni immobili statali agli enti pubblici, iniziatisi con le
domande presentate nel vigore della legge 31 dicembre 1993,
n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano
a svolgersi e sono definiti secondo le norme
rispettivamente previste dalle predette leggi.".
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 8 agosto
1977, n. 513, recante "Provvedimenti urgenti per
l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un
programma straordinario e canone minimo dell'edilizia
residenziale pubblica":
"Art. 27. - Sono abrogate, con effetto dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
17 gennaio 1959, n. 2, e nella legge 14 febbraio 1963, n.
60, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' in
altre leggi che comunque disciplinino il trasferimento in
proprieta' agli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica gia' assegnati in locazione semplice.
Le domande per le quali non sia stato stipulato il
relativo contratto di cessione in proprieta', devono
essere, a cura degli assegnatari, confermate entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. La
mancata conferma fa decadere l'interessato da ogni diritto.
Alle domande confermate si applicano le norme stabilite dal
successivo art. 28. Si considera stipulato e concluso il
contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o
gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato
all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non
previsto per legge.
La cessione in proprieta' degli alloggi realizzati in
base alla legge 17 maggio 1952, n. 619, relativa al
risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune
di Matera, continua ad essere regolata dalle norme in detta
legge contenute, essendo la disciplina ivi prevista
assimilabile alla locazione con patto di futura vendita.".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 11 luglio
1986, n. 390, recante "Disciplina delle concessioni e delle
locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello
Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti
pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali, di
ordini religiosi e degli enti ecclesiastici", come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8
gennaio 2001, n. 41:
"Art. 1. - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare
in concessione o locazione, per la durata di non oltre
diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali
dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di
utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni
culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del
Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a
enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle
finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni
culturali e ambientali, che fruiscono di contributi
ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che
perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse
culturale; b-bis) ad associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale e regionali; c) ad altri
enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute,
istituiti o costituiti successivamente alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto
decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante
interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini,
attivita' sulla base di un programma almeno triennale;
c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di
volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che
perseguono rilevanti finalita' culturali o umanitarie. Le
concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e
stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a
lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello
determinato, sentito il competente ufficio tecnico
erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli
immobili devono essere destinati a sede dei predetti
soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro
attivita' istituzionali o statutarie.
2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma
precedente devono prevedere la assunzione, da parte del
concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione
ordinaria e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo
Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonche'
degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di
qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile
oggetto della concessione faccia parte del demanio
artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e
straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo
le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.
3.-5. (Abrogati).
6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i
quali e' stata assentita la concessione o stipulata la
locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la
risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla
violazione del divieto di subconcessione o sublocazione
ovvero dal mancato pagamento del canone.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di
immobili statali che fanno parte del demanio artistico,
storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia,
costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio
esclusivo di attivita' religiosa, di assistenza, di
beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di
regole monastiche.".
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri":
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera abrogata)".
- Si riporta il testo dell'art. 33 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)", cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 33 (Disposizioni in materia di imposta di
registro e altre imposte indirette e disposizioni
agevolative). - 1. All'art. 8 della tariffa, parte I,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti
dell'autorita' giudiziaria soggetti a registrazione in
termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali che definiscono, anche
parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi
esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di
danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento ;
b) nella nota II) le parole: "Gli atti di cui alla
lettera b) sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui
al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis .
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere
dal 1o marzo 2001.
3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a
piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati
regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o
regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per
cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura
fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria
dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
4. Alla tabella di cui all'allegato B del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, recante gli atti, documenti e
registri esenti dall'imposta di bollo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 7, primo comma, le parole: "icevute ed
altri documenti relativi a conti correnti postali sono
sostituite dalle seguenti: "icevute, quietanze ed altri
documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati,
emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici
della societa' Poste Italiane S.p.a. ;
b) dopo l'art. 8 e' inserito il seguente: "Art.
8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle societa'
sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di
enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza
;
c) dopo l'art. 13 e' inserito il seguente: "Art.
13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi
dell'art. 381 del regolamento di esecuzione del nuovo
codice della strada, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la
cui invalidita' comporta ridotte o impedite capacita'
motorie permanenti .
5. All'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come
modificato dall'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n.
342, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano anche alle associazioni proloco .
6. A decorrere dal 1o gennaio 2001 la Croce rossa
italiana e' esonerata dal pagamento del canone radio
complessivamente dovuto per tutte le attivita'
assistenziali, di protezione civile e di soccorso
sanitario. Per la Croce rossa italiana sono altresi'
autorizzati i collegamenti esercitati alla data del
31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con
impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad
organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.
7. All'art. 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' i
procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui
all'art. 454 del codice civile .
8. Il comma 10 dell'art. 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e' abrogato.
9. All'art. 9, comma 11, secondo periodo, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, la parola: "sei e' sostituita
dalla seguente: "dodici .
10. Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, con effetto dalla data della sua entrata in vigore,
gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle
confessioni religiose aventi personalita' giuridica,
nonche' agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi
attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi
dell'art. 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a
rimborsi di versamenti gia' effettuati.
11. All'art. 56, comma 6, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In caso di fusione tra societa' esercenti attivita'
di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e
le trascrizioni gia' esistenti al pubblico registro
automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di
fusione conservano la loro validita' ed il loro grado a
favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita'
o annotazione .
12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis
all'art. 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le
parole: "entro un anno dall'acquisto sono sostituite dalle
seguenti: "entro diciotto mesi dall'acquisto .
13. All'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma
3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della
legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' le associzioni di
promozione sociale di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita' di
intrattenimento a favore dei soci sono esonerati
dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al
presente articolo ".
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, recante "Disposizioni in materia
tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria e di revisione generale del catasto", cosi'
come modificato dalla presente legge:
"Art. 28 (Costruzione, ammodernamento e acquisto di
immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle
finanze). - 1. Al fine di assicurare una maggiore
efficienza nell'attivita' di contrasto dei fenomeni
dell'evasione fiscale, e' autorizzata la realizzazione di
un programma quinquennale per la costruzione,
l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione finanziaria di
immobili da destinare a sedi degli uffici unici del
Ministero delle finanze, nonche' per lo svolgimento delle
relative attivita' di gestione.
2. Le risorse occorrenti per la realizzazione del
programma di cui al comma 1 sono assicurate attraverso la
stipula di apposite convenzioni con una o piu' imprese che
dispongano di idonee strutture operanti da almeno un
quinquennio nel settore immobiliare, con particolare
riguardo alle esperienze nella valorizzazione del
patrimonio immobiliare, nella conservazione e manutenzione
degli immobili e nell'amministrazione del patrimonio, alle
quali verra' affidata l'esecuzione del progetto. L'entita'
delle risorse che le imprese potranno porre a disposizione
sara' commisurata ad un piano finanziario di ammortamento
compatibile con quanto previsto dal comma 3.
3. Per l'attuazione del programma di cui al presente
articolo e' autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per
l'anno 1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000
al 2003. Al relativo onere, pari a lire 36.000 milioni per
l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno degli anni
2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".
- Si riporta il testo dell'art. 59 del regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215, recante "Nuove norme per la
bonifica integrale":
"Art. 59. - I consorzi di bonifica sono persone
giuridiche pubbliche e svolgono la propria attivita' entro
i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.
Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi
hanno il potere d'imporre contributi alle proprieta'
consorziate, ai quali si applicano le disposizioni
dell'art. 21.".



 
Art. 3. (Disposizioni riguardanti immobili dell'amministrazione della difesa)

1. L'amministrazione della difesa e' esonerata dalla consegna all'acquirente dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene immobile ceduto nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale, producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale.
2. Al fine di consentire l'espletamento delle attivita' inerenti all'accatastamento delle infrastrutture dell'amministrazione della difesa, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la medesima amministrazione puo' affidare a tecnici liberi professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate dalla direzione generale competente secondo la normativa vigente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro assunzione in consistenza, nonche' la redazione delle tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La facolta' di cui al periodo precedente puo' essere esercitata nel limite delle disponibilita' finanziarie derivanti dalle riassegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e degli articoli 19 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e' sostituito dal seguente:
"3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerare destinate alla difesa militare dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici, ed inserisce nel programma di cui all'articolo 8 anche le opere e le realizzazioni immobiliari di privati, quali fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, destinate alla difesa militare con apposito atto del Ministro della difesa, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4336-ter):
Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato
dall'aula nella seduta del 1o dicembre 1999, degli articoli
18, 19, 20 e 21 del disegno di legge n. 4336 presentato il
15 novembre 1999 dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(D'Alema) e dal Ministro delle finanze (Visco).
Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede
referente, il 1o dicembre 1999 con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a e 13a.
Esaminato dalla 6a commissione il 18, 19 e 20 gennaio 2000; il 24 febbraio 2000; il 1o, 8, 9, 15 e 16 marzo 2000. Relazione scritta annunciata il 28 marzo 2000 (atto n.
4336-ter/A - relatore sen. Castellani).
Esaminato in aula il 21, 27 e 28 settembre 2000; il 4
ottobre 2000 ed approvato il 5 ottobre 2000 in un testo
unificato con atto n. 4338 (d'iniziativa del Presidente del
Consiglio dei Ministri D'Alema, del Ministro delle finanze
Visco e del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione
economica Amato).
Camera dei deputati (atto n. 7351):
Assegnato alla VI commissione (Finanze) in sede
referente, il 12 ottobre 2000 con pareri delle commissioni
I, II, IV, V, VII, VIII e X e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VI commissione il 26 ottobre 2000; 10,
17 e 28 novembre 2000; il 7 e 19 dicembre 2000; 10 gennaio
2001.
Relazione scritta annunciata il 17 gennaio 2001 (atto
n. 7351/A-relatore on. Vannoni).
Esaminato in aula il 19 gennaio 2001 e approvato, con
modificazioni, il 7 marzo 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 4336-ter/B):
Assegnato alla 6a commissione (Finanze) in sede
deliberante, l'8 marzo 2001 con pareri delle commissioni
1a, 4a, 5a, 7a e 13a, e della commissione parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla 6a commissione, in sede deliberante, ed
approvato l'8 marzo 2001.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 109, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica":
"Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata). - 1.-108.
(Omissis).
109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono
alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) e le societa'
derivanti da processi di privatizzazione nelle quali,
direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica
e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso
in azioni ordinarie, procedono alla dismissione del loro
patrimonio immobiliare con le seguenti modalita':
a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata e in
blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci
gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei
contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti
e non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione
dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che
siano in regola con i pagamenti al momento della
presentazione della domanda di acquisto;
b) e' garantito il rinnovo del contratto di
locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini
titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai
limiti di decadenza previsti per la permanenza negli
alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori
composte da ultrasessantacinquenni o con componenti
portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti
per cento;
c) (lettera abrogata);
d) per la determinazione del prezzo di vendita degli
alloggi e' preso a riferimento il prezzo di mercato degli
alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva
la possibilita', in caso di difforme valutazione, di
ricorrere ad una stima dell'ufficio tecnico erariale;
e) i soggetti alienanti di cui al presente comma,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli
inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione delle
domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di
accesso ad eventuali mutui agevolati;
f) il 10 per cento del ricavato della dismissione
degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali e'
versato su un apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata; il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio;
f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti
con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che
sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di
mercato degli immobili e' superiore del 70 per cento
rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero
territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita
ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di
contratti scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino
nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari
conviventi, in regola con i pagamenti al momento della
presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di
vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con
le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante
indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata
dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a).
Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di
acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale
termine gli immobili sono posti in vendita con asta
pubblica al migliore offerente".
- Per il testo dell'art. 19 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, si rimanda alle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 44 della sopra citata
legge 23 dicembre 1998, n. 448:
"Art. 44 (Dismissione di immobili del Ministero della
difesa). - 1. Sulla base di una aggiornata valutazione
delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal
nuovo modello organizzativo delle Forze armate, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
delle finanze, nonche' con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, relativamente agli immobili soggetti a
tutela, e con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai
beni compresi in aree protette o di particolare pregio
naturalistico, sono individuati, per la loro dismissione,
attraverso alienazioni o permute, ovvero per essere
attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione,
i beni immobili in relazione ai quali sia accertato il
venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalita'
militari, ovvero non risulti piu' economicamente
conveniente la gestione diretta. Resta confermato quanto
disposto dall'art. 3, comma 114, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
1-bis. Le alienazioni, permute, valorizzazioni e
gestioni dei beni immobili valutati non piu' utili dal
Ministero della difesa anche se non individuati dal decreto
di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando
le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283,
tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del
Ministero della difesa, nonche' delle altre amministrazioni
pubbliche interessate, ed i rappresentanti delle
amministrazioni territoriali interessate. In sede di
conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto
dall'art. 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' altresi' determinato il valore dei beni da
dismettere tenendo conto delle finalita' pubbliche,
culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni
stessi.
2. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e
gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le
disposizioni contenute nelle lettere da a) a e) del comma
112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. I comuni, le province e le regioni nel cui
territorio e' situato l'immobile oggetto di dismissione o
concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine il
Ministero della difesa e' tenuto a notificare ai comuni,
alle province e alle regioni il valore dei beni determinato
e approvato ai sensi dell'art. 3, comma 112, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di
prelazione deve essere esercitato entro il termine di
quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza
della notificazione comuni, province e regioni hanno
diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni
successivo avente causa. La priorita' per l'esercizio del
diritto di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle
province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le
regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione
pubblica degli immobili oggetto di dismissione o
concessione.
4. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni
degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo e
dell'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, nel complessivo limite di lire 1.400
miliardi, allo stato di previsione del Ministero della
difesa con le modalita' di cui all'art. 17, terzo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, su proposta del
Ministero della difesa, per il conseguimento degli
obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo,
strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. Le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 112, lettera f),
della citata legge n. 662 del 1996 e all'art. 2, comma 14,
della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate.
5. Dopo l'undicesimo comma dell'art. 4 della legge
18 agosto 1978, n. 497, e' inserito il seguente: "Nei casi
in cui le permute gia' avviate, stipulate tra
l'Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al
presente articolo, non siano state ancora definitivamente
concluse alla data del 31 dicembre 1998: a) le aree del
demanio dello Stato oggetto di permuta di cui gli enti
abbiano avuto la disponibilita' continuata, per effetto di
accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che
siano state destinate in modo irreversibile al
soddisfacimento degli interessi delle comunita' residenti
nel relativo ambito territoriale, sono trasferite al
patrimonio indisponibile dell'ente locale; b) gli alloggi
di servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro
componenti essenziali, destinati al soddisfacimento delle
esigenze abitative del personale militare, realizzati a
carico delle risorse finanziarie dell'ente locale sono
considerati infrastrutture militari e sottoposti alle
disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti della
presente legge. Sono fatti salvi eventuali conguagli
economici derivanti da stime effettuate dai competenti
uffici tecnici erariali e penali derivanti da inadempienze
contrattuali .
6. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 112, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare
applicazione in riferimento alle dismissioni relative ai
beni individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997.
7. Il Ministro della difesa comunica semestralmente
alle competenti Commissioni parlamentari le dismissioni
effettuate, i proventi realizzati e le relative
destinazioni. Le medesime comunicazioni sono rese al
Comitato misto pariterico per le servitu' militari delle
regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che le
riguardano.".
- Si riporta il testo dell'art. 43 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, gia' citata nelle note all'art.
2:
"Art. 43 (Dismissione di beni e diritti immobiliari). -
1. Al comma 6 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, le parole: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica , sono sostituite dalle
seguenti: "Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale .
2. Al comma 99-bis dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, introdotto dall'art. 4, comma 4, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, le parole:
"suscettibili di utilizzazione agricola sono sostituite
dalle seguenti: "soggetti ad utilizzazione agricola , e
sono soppresse le parole: "che ne cura l'attuazione ; al
secondo periodo, le parole: "destinati alla coltivazione
sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati per la
coltivazione alla data di entrata in vigore della presente
disposizione ; il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
"Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione
e' concesso il diritto di prelazione, le cui modalita' di
esercizio sono definite con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali .
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica definisce e cura l'attuazione di
un programma di alienazione degli immobili appartenenti al
patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.
1404, singolarmente o in uno o piu' lotti anche avvalendosi
delle modalita' di vendita di cui all'art. 3, comma 99,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
dall'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di
documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene,
producendo apposita dichiarazione di titolarita' del
diritto. La disposizione non ha effetto per tutti gli
immobili per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, siano in atto controversie con privati od
altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale
o giudiziale, sulla proprieta' dei beni stessi.
5. Al comma 11 dell'art. 1 della legge 24 dicembre
1993, n. 560, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: Se
viene richiesta, da parte dell'acquirente, la rettifica
della rendita catastale in diminuzione, a causa della
comprovata difformita' di tale rendita tra l'immobile
richiesto in cessione ed altro di superficie e
caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in
altro ad esso adiacente, l'ufficio del territorio dovra'
provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni
dalla data di ricezione della richiesta .
6. Gli enti pubblici trasformati in societa' per azioni
nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno
una partecipazione di controllo, negli atti di
trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad
oggetto immobili o diritti reali su immobili di loro
proprieta', sono esonerati dall'obbligo di comprovare la
regolarita' urbanistico-edilizia prevista dagli articoli
17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali
atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza
delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con
il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni,
attestante, per i fabbricati, la regolarita'
urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle
costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica,
senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio.
La dichiarazione deve essere resa nell'atto, di
alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale
dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la societa'
alienante o conferente.
7. Per le alienazioni, permute, valorizzazione e
gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa
trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 3,
comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
nell'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificato dall'art. 4, comma 11, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
8. Dopo il comma 1 dell'art. 44 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e' inserito il seguente:
"1-bis. Le alienazioni, permute, valorizzazioni e
gestioni dei beni immobili valutati non piu' utili dal
Ministero della difesa anche se non individuati dal decreto
di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando
le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283,
tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del
Ministero della difesa, nonche' delle altre amministrazioni
pubbliche interessate, ed i rappresentanti delle
amministrazioni territoriali interessate. In sede di
conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto
dall'art. 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' altresi' determinato il valore dei beni da
dismettere tenendo conto delle finalita' pubbliche,
culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni
stessi .
9. Il Ministero della difesa puo' altresi' effettuare
alienazioni e permute di beni valutati non piu' necessari
per le proprie esigenze, anche se non ricompresi nei
programmi di dismissione previsti dall'art. 3, comma 112,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata
qualora il valore del bene, determinato sulla base del
parere della commissione di congruita' di cui alla stessa
legge, sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti
da tali alienazioni sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero
della difesa secondo le modalita' di cui all'art. 44,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
10. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni
effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 e
riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalita'
di cui all'art. 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, la somma di lire 50 miliardi e' destinata
all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali
della Marina militare di Taranto e La Spezia.
11. Alla lettera c) del comma 112 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "alla
determinazione del valore dei beni sono inserite le
seguenti: "da alienare nonche' da ricevere in permuta .
12. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di
dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la
realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al
decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti
previdenziali pubblici di cui all'art. 1, comma 1, del
citato decreto legislativo promuovono la definizione del
contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni
transattive o di bonario componimento che comportino
l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato
economico in relazione al rischio implicito del giudizio,
allo stato ed al presumibile costo di esso, nonche' alla
possibilita' di effettiva riscossione del credito.
13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare
la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati
a definire bonariamente la posizione debitoria dei
conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data
del 30 settembre 2000 purche' questi, previa formale
rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino
in unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle
somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a
titolo di morosita' locativa per canone ed oneri accessori,
oltre alle eventuali spese legali.
14. Per le attivita' tecnico-operative di supporto alle
dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della
difesa puo' avvalersi di una idonea societa' a totale
partecipazione diretta o indiretta dello Stato, in deroga
alle norme sulla contabilita' generale dello Stato.
15. Al comma 99 dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'art. 4 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le
parole: "che ne cura l'attuazione sono aggiunte le
seguenti: "fatto comunque salvo il diritto di prelazione
attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad
uso abitativo, in favore dei concessionari e dei
conduttori, nonche' in favore di tutti i soggetti che, gia'
concessionari, siano comunque ancora nel godimento
dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano
soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione
competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita
avviate a decorrere dal 1 gennaio 2001 che prevederanno la
vendita frazionata .
16. In relazione al processo di ristrutturazione delle
Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilita'
del personale militare, il Ministro della difesa e'
autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di
cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e
modalita' stabiliti con proprio regolamento, nel quale e',
altresi', previsto il riconoscimento del diritto di
prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento
il Ministro puo' procedere alla riclassificazione degli
alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le
risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la
realizzazione di programmi di acquisizione e di
ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il
Ministro della difesa, con proprio decreto, individua
annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture
militari, ritenuti non piu' utili nel quadro delle esigenze
della Difesa, per i quali occorre procedere alla
alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente
derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi
dell'art. 14 della medesima legge n. 497 del 1978,
dell'art. 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e dell'art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e' destinata, nella misura dell'85 per cento, alla
manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del
15 per cento, al fondo casa previsto dall'art. 43, comma 4,
della citata legge n. 724 del 1994.
17. Dopo il comma 10 dell'art. 16 della legge 28 luglio
1999, n. 266, e' aggiunto il seguente:
"10-bis. Con le stesse modalita' stabilite al comma 10
possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del
demanio dello Stato concessi in qualita' di alloggi
individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati
al di fuori o prospicienti le strutture di servizio .
18. Al comma 109 dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "le societa' a prevalente
partecipazione pubblica sono sostituite dalle seguenti: "le
societa' derivanti da processi di privatizzazione nelle
quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione
pubblica e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale
espresso in azioni ordinarie ;
b) la lettera c) e' abrogata.
19. I lavoratori, gia' dipendenti degli enti
previdenziali, addetti al servizio di portierato o di
custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi,
di proprieta' degli enti previdenziali, restano alle
dipendenze dell'ente medesimo.
20. Agli immobili di cui al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica del
27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
del 14 aprile 2000, e fino all'esaurimento delle relative
procedure di dimissione, non si applica il comma 9
dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di
dismissione, di cui all'art. 3, commi 99 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
gia' individuati, non si applica l'art. 4, secondo comma,
del decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del
16 settembre 1986.
22. All'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n.
390, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis)
alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato
ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono
rilevanti finalita' culturali o umanitarie .".
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legge
18 gennaio 1992, n. 9, recante "Disposizioni urgenti per
l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il
potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle
attrezzature delle Forze di polizia", convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, cosi'
come modificato dalla presente legge:
"Art. 10 (Acquisizione di immobili). - 1. Per le
realizzazioni immobiliari ricomprese nel programma di cui
all'art. 8, e fino al limite massimo del 30 per cento delle
stesse, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del
Ministro dell'interno, determina, con proprio decreto, la
quota dei fondi disponibili da parte degli enti gestori di
forme obbligatorie di assistenza e di previdenza, da
destinare all'acquisto di fabbricati, ultimati o in corso
di costruzione, ovvero di aree edificabili, anche se prive
del relativo progetto, in deroga a quanto previsto dalla
normativa vigente a cui sono sottoposti i singoli enti ed
in deroga agli eventuali piani di impiego dei fondi,
ancorche' approvati. Gli enti gestori, quanto alle
realizzazioni comprese nel programma di cui all'art. 8,
operano sulla base di priorita' indicate dal Ministro
dell'interno.
2. Gli immobili acquistati o realizzati in attuazione
dei piani di investimento di cui al comma 1 sono concessi
in locazione alle amministrazioni destinatarie. In caso di
successiva vendita il termine di sessanta giorni per
l'esercizio del diritto di prelazione, stabilito dall'art.
38, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e'
elevato a centottanta giorni.
3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della
difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma
1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerare
destinate alla difesa militare dello Stato, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383, dandone comunicazione al Ministro
dei lavori pubblici, ed inserisce nel programma di cui
all'art. 8 anche le opere e le realizzazioni immobiliari di
privati, quali fabbricati, ultimati o in corso di
costruzione, ovvero aree edificabili, anche se prive del
relativo progetto, destinate alla difesa militare con
apposito atto del Ministro della difesa, ai sensi del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del
1994.".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone