Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001, n. 139
Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, recante norme sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate";
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita', ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonche' del personale di leva e di quello ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195, del 1995 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione per il personale delle Forze armate in precedenza indicato;
Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, in data 24 gennaio 2001 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica; le predette sezioni COCER non hanno sottoscritto lo schema concertato;
Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000);
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 febbraio 2001, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale e' stato approvato, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed esame delle osservazioni formulate ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 7, lo schema di provvedimento di concertazione in precedenza indicato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della difesa;
Decreta:
Art. 1.
Area di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal lo gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.
3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come
modificato e integrato dal decreto legislativo 31 marzo
2000, n. 129, reca: "Attuazione dell'articolo 2 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate". Si
trascrive il testo degli articoli 1, 2, e 8:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente
decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale
civile e militare con qualifica dirigenziale resta
disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, e delle altre disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di separati
decreti del Presidente della Repubblica concernenti
rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
ad ordinamento militare e quello delle Forze armate".
"Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2,
concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle
Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i
Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della
difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati,
alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a), sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate".
"Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la
funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di
scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso
termine, le organizzazioni sindacali del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare
proposte e richieste relative alle materie oggetto delle
procedure stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel
termine predetto, anche separatamente per sezioni
Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative
proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica,
al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di
finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello
stato maggiore della Difesa o del Comando generale
corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'articolo 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo articolo 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si
svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti
dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
5. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i
delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle
rispettive sezioni COCER e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in
riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore
della Difesa e i rappresentanti del COCER (Sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di
polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si
prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
per gli aspetti normativi e biennali per quelli
retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti
dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino
all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
al presente decreto non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.".
- Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge."
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, come modificato e integrato dal
decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, citato, e'
riportato alle note alle premesse.



 
Art. 2 (1)
Nuovi stipendi

1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Lire
- livello V .... 90.000 livello VI .... 96.000 livello VI-bis .... 100.500 livello VII .... 105.000 livello VII-bis .... 110.000 livello VIII .... 115.000 livello IX .... 126.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza l gennaio 2001.
3. Dal l luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Lire
- livello V .... 34.000 livello VI .... 36.000 livello VI-bis .... 37.500 livello VII .... 39.000 livello VII-bis .... 41.000 livello VIII .... 43.000 livello IX .... 47.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Lire
- livello V .... 15.853.000 livello VI .... 17.523.000 livello VI-bis .... 18.829.500 livello VII .... 20.135.000 livello VII-bis .... 21.583.000 livello IX .... 26.363.000
((1))

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta, in nota, il testo del comma 5 del presente articolo, a seguito della modifica introdotta dall'errata-corrige in G.U. 4/5/2001, n. 102. La suddetta modifica entra in vigore il 4/5/2001: "5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Lire
- livello V .... 15.853.000 livello VI .... 17.523.000 livello VI-bis .... 18.829.500 livello VII .... 20.135.000 livello VII-bis .... 21.583.000 (( livello VIII .... 23.031.000 )) livello IX .... 26.363.000"



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255
(Recepimento del provvedimento di concertazione per le
Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed
al biennio economico 1998-1999):
"Art. 2 (Nuovi stipendi). - (Omissis).
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi, a
regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi,
sono:

Lire
-
livello quinto.... 14.773.000
livello sesto.... 16.371.000
livello sesto-bis.... 17.623.000
livello settimo.... 18.875.000
livello settimo-bis.... 20.263.000
livello ottavo.... 21.651.000
livello nono.... 24.851.000

- Si trascrive il testo dell'articolo 1, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
255:
"Art. 1 (Area di applicazione e durata). - (Omissis).
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3
mesi dalla data di scadenza della parte economica del
presente decreto, al personale di cui al comma 1 e'
corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento
provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del
tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli
retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita'
integrativa speciale. Dopo ulteriori 3 mesi di vacanza
contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento
del tasso di inflazione programmato e cessa di essere
erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti
dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
n. 195/1995.".



 
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1o luglio 2000.



Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, reca: (Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato). Si
trascrive il testo dell'articolo 82:
"Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore
alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi
di famiglia.".
- Si trascrive il testo dell'articolo 172, della legge
11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo
funzionale del personale civile e militare dello Stato):
"Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che
liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al
pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via
provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti
formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli
uffici presso cui presta servizio il personale interessato
relative agli elementi necessari per la determinazione del
trattamento stesso.".



 
Art. 4
Importo aggiuntivo pensionabile

1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, nelle misure derivanti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, assorbe gli importi mensili lordi dell'assegno pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, che viene contestualmente soppresso. L'importo aggiuntivo pensionabile e' rideterminato nelle seguenti misure mensili lorde:

Lire
- livello V .... 186.000

livello VI .... 193.500

livello VI-bis .... 201.000

livello VII .... 208.000

livello VII-bis .... 216.000

livello VIII .... 224.000

livello IX .... 241.000

2. A decorrere dal 1 gennaio 2001, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:

Lire
- livello V .... 78.000

livello VI .... 81.500

livello VI-bis .... 84.000

livello VII .... 87.000

livello VII-bis .... 89.000

livello VIII .... 94.000

livello IX .... 94.000

3. I valori mensili dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, sono:

Lire
- livello V .... 264.000

livello VI .... 275.000

livello VI-bis .... 285.000

livello VII .... 295.000

livello VII-bis .... 305.000

livello VIII .... 318.000

livello IX .... 335.000

4. L'importo aggiuntivo pensionabile e' corrisposto per tredici mensilita' ed e' valutabile anche agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.



Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'articolo 4, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n.
360 (Recepimento del provvedimento di concertazione del
18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli
aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle
Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del
provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio
1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997,
per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli
aspetti retributivi):
"Art. 4 (Indennita' di impiego operativo). - (Omissis).
8. A decorrere dal 1o gennaio 1997 compete un importo
aggiuntivo pensionabile mensile lordo nelle seguenti
misure:

Livello V .... L. 24.000
Livello VI .... L. 26.000
Livello VI-bis .... L. 28.000
Livello VII .... L. 30.000
Livello VII-bis .... L. 33.000
Livello VIII .... L. 35.000
Livello IX .... L. 40.000.".

- Si trascrive il testo dell'articolo 9, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
255: "Art. 9 (Importo aggiuntivo pensionabile). -
(Omissis).
3. I valori mensili dell'importo aggiuntivo
pensionabile a regime, derivanti dall'applicazione dei
commi 1 e 2, sono:

Livello V .... L. 57.000
Livello VI .... L. 57.500
Livello VI-bis .... L. 58.000
Livello VII .... L. 59.000
Livello VII-bis .... L. 60.000
Livello VIII .... L. 61.000
Livello IX .... L. 63.000.".

- Si trascrive il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
394 (Recepimento del provvedimento di concertazione del
20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate
(Esercito, Marina e Aeronautica):
"Art. 4 (Assegno pensionabile). - 1. In relazione alla
peculiarita' organizzativa e funzionale conseguente al
nuovo orario di lavoro fissato nei termini previsti nei
commi 1, 2 e 3, dell'articolo 10, al personale di cui al
comma 1 dell'articolo 1 compete, con decorrenza dal
31 dicembre 1995, un assegno pensionabile mensile lordo nei
seguenti importi:

Livello V .... L. 129.000
Livello VI .... L. 136.000
Livello VI-bis .... L. 143.000
Livello VII .... L. 149.000
Livello VII-bis .... L. 156.000
Livello VIII .... L. 163.000
Livello IX .... L. 178.000".



 
Art. 5.
Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni di 29 anni
servizio di servizio Grado lire lire
- - - 1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti .... |1.725.000|2.145.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti | | .... |1.725.000|2.145.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti | | .... |1.725.000|2.145.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo scelto e gradi | | corrispondenti .... |1.725.000|2.145.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente e gradi corrispondenti .... |2.145.000|2.985.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore e gradi corrispondenti .... |2.145.000|2.985.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti | | .... |2.145.000|2.985.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo e gradi corrispondenti .... |2.180.000|3.035.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti | | .... |2.180.000|3.035.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo e gradi corrispondenti .... |2.180.000|3.035.000 --------------------------------------------------------------------- Aiutante e gradi corrispondenti .... |2.180.000|3.035.000.

2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
19 anni di 29 anni
servizio di servizio Grado lire lire
- - - Tenente.... |2.565.000 |3.195.000 Capitano.... |2.565.000 |3.195.000 Maggiore.... |3.300.000 |5.085.000 Tenente colonnello.... |3.720.000 |5.085.000.

3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:
15 anni di 25 anni
servizio di servizio Grado lire lire
- - - Capitano.... |2.205.000 |4.725.000 Maggiore.... |2.940.000 |4.725.000 Tenente colonnello.... |3.360.000 |4.725.000.

4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".



Note all'art. 5:
- Si trascrive il testo dell'articolo 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255:
"Art. 5 (Assegno funzionale). - 1. Gli assegni
funzionali pensionabili di cui all'articolo 4 della legge
8 agosto 1990, n. 231, nelle misure derivanti dall'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio
1996, n. 360, sono fissati nei seguenti importi annui
lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:
19 anni di 29 anni
servizio di servizio
Grado lire lire
- - - 1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti.... |1.365.000|1.785.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore scelto e gradi | | corrispondenti.... |1.365.000|1.785.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti.... |1.365.000|1.785.000 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo scelto e gradi | | corri spondenti.... |1.365.000|1.785.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente e gradi corrispondenti.... |1.785.000|2.625.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore e gradi corrispondenti.... |1.785.000|2.625.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo e gradi | | corrispondenti.... |1.785.000|2.625.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo e gradi corrispondenti.... |1.820.000|2.675.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti.... |1.820.000|2.675.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo e gradi corrispondenti.... |1.820.000|2.675.000 --------------------------------------------------------------------- Aiutante e gradi corrispondenti.... |1.820.000|2.675.000

2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali
provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui
all'articolo 5, comma 2, della legge n. 231 del 1990, nelle
misure derivanti dall'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 360 del 1996, sono fissati nei seguenti
importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli
anni di servizio sottoindicati:
19 anni di 29 anni
servizio di servizio Grado lire lire
- - - Tenente.... |2.205.000 |2.835.000 Capitano.... |2.205.000 |2.835.000 Maggiore .... |2.940.000 |4.725.000 Tenente Colonnello.... |3.360.000 |4.725.000

3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:
15 anni di 25 anni
servizio di servizio Grado lire lire
- - - Capitano.... |2.205.000 |4.725.000 Maggiore.... |2.940.000 |4.725.000 Tenente Colonnello.... |3.360.000 |4.725.000

4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1,
2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi,
limitatamente al biennio precedente alla data di
maturazione della prevista anzianita', per gli anni in cui
il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo
inferiore a "nella media .".
- Si trascrive il testo dell'articolo 5, comma 1, della
legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di
trattamento economico del personale militare):
"Art. 5 (Omogeneizzazione stipendiale). - 1. Agli
ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25
anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure
dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui
all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre
1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal
1o gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:
15 anni di 25 anni
servizio di servizio Grado lire lire
- - - a) Capitano.... |2.100.000 |4.500.000 b) Maggiore.... |2.800.000 |4.500.000 c) Tenente Colonnello.... |3.200.000 |4.500.000 d) Colonnello.... |4.500.000 |- ".


Nota all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'articolo
6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 255:
"Art. 6 (Trattamento di missione). - (Omissis).
3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete,
limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria
di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a
condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la
durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e'
cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La
spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle
singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di
bilancio.".



 
Art. 6.
Trattamento di missione
1. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e' incrementata, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio.
 
Art. 7
Indennita' di presenza festiva

1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo e' attribuita un'indennita' nella misura giornaliera lorda di lire 19.000 per ogni turno.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2001, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto e' attribuito per ciascuna festivita', in luogo dell'indennita' di cui comma 1, un compenso nella misura lorda di lire 63.000.
 
Art. 8.
Indennita' di bilinguismo
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Attestato di conoscenza della lingua:
Lire
- Attestato A.... 408.000 Attestato B.... 340.000 Attestato C.... 272.000 Attestato D.... 245.000.

2. A decorrere dal lo gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Lire
-
Prima fascia.... 408.000
Seconda fascia.... 340.000
Terza fascia.... 272.000
Quarta fascia.... 245.000.



Note all'art. 8:
- La legge 23 ottobre 1961, n. 1165, reca: "Indennita'
speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti
civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni
con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze
armate e dai Corpi organizzati militarmente in servizio
nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in
Trento ed aventi competenza regionale".
- Si trascrive il testo dell'art. 1:
"Art. 1 - Ferme restando le disposizioni dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige, delle norme di
attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della
lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici
uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli
delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ai
magistrati dell'ordine giuridico e della Corte dei conti,
ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai
Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia
di Bolzano o uffici sedenti in Trento e aventi competenza
regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta
l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge,
viene attribuita un'indennita' speciale di seconda lingua,
cumulabile con tutte le altre indennita', nelle seguenti
misure:
a) per il personale delle carriere direttive, i
magistrati e gli ufficiali L. 30.000; b) per il
personale delle carriere di concetto e equiparate L.
25.000;
c) per il personale delle carriere esecutive ed
equiparate ed i sottufficiali L. 20.000;
d) per il personale delle carriere ausiliarie ed
equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e
giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente
personale militare L. 18.000.
Detta indennita' da corrispondersi mensilmente, non e'
computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e
non viene corrisposta durante i periodi di destinazione,
anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli
indicati nel primo comma del presente articolo.".
- Il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354,
reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino Alto Adige recanti integrazioni e
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli
uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego".
- Si riporta il testo del decreto del Ministro del
tesoro 22 dicembre 1992, recante: "Rideterminazione delle
misure dell'indennita' speciale di seconda lingua, dovuta
al personale dei vari comparti del pubblico impiego in
servizio presso uffici o enti ubicati nella regione
Trentino-Alto Adige", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 26 febbraio 1993, n. 47:
"A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure
dell'indennita' speciale di seconda lingua sono
rideterminate come segue:
da L. 301.278 a L. 337.130;
da L. 251.065 a L. 280.942;
da L. 200.852 a L. 224.753;
da L. 180.766 a L. 202.277".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 maggio 1988, n. 287 reca: "Norme per la corresponsione
dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti
del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti
ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle
d'Aosta". Il testo dell'art. 3 recita:
"Art. 3 - 1. Ai dipendenti indicati nell'articolo 1,
che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento
della conoscenza della lingua francese, viene attribuita
l'indennita' speciale di seconda lingua cumulabile con
tutte le altre indennita' nelle seguenti misure mensili
lorde per il periodo compreso fra il 1o gennaio 1986 ed il
4 settembre 1986:
prima fascia: personale inquadrato al settimo livello
retributivo e superiori: L. 210.405;
seconda fascia: personale inquadrato al quito e
sestolivello retributivo: L. 175.338;
terza fascia: personale inquadrato al quarto e terzo
livello retributivo: L. 140.270;
quarta fascia: personale inquadrato al secondo e
primo livello retributivo: L. 125.243.
A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennita' viene
corrisposta nei seguenti importi mensili lordi:
Prima fascia: L. 241.965;
Seconda fascia: L. 201.638;
Terza fascia: L. 161.310;
Quarta fascia: L. 145.179.
2. Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non
e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e
non viene corrisposta durante i periodi di destinazione,
anche temporanea, in sedi od uffici non ubicati nel
territorio della regione Valle d'Aosta.
3. L'indennita' speciale di bilinguismo e' rivalutata
ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni
dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio
precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo le
modalita' previste dall'articolo 6 della legge 13 agosto
1980, n. 454".
- Si riporta il testo del decreto del Ministro del
tesoro 22 dicembre 1992, recante: "Rideterminazione delle
misure dell'indennita' di bilinguismo, dovuta al personale
dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso
uffici o enti ubicati nella regione Valle d'Aosta",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del
26 febbraio 1993, n. 47:
"A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure
dell'indennita' di bilinguismo di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio
1988, n. 287, sono rideterminate come segue:
Prima fascia: da L. 301.278 a L. 337.130;
Seconda fascia: da L. 251.065 a L. 280.942;
Terza fascia: da L. 200.852 a L. 224.753;
Quarta fascia: a L. 180.766 a L. 202.277.".



 
Art. 9.

Alta valenza operativa
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono cosi' incrementate:
a) per l'anno 2001 dell'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore tre per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
b) per gli anni 2000 e 2001 delle somme di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza delle Forze armate, come da allegata tabella A. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo.
2. L'alta valenza operativa di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, compete, nelle nuove misure giornaliere riportate nell'allegata tabella B, in relazione alle particolari condizioni di prolungato impegno in attivita' operative e addestrative, specificamente programmate dai rispettivi stati maggiori, per i giorni di effettiva navigazione e di impiego e fino ad un massimo di sessanta giorni l'anno.
3. Il compenso di cui al comma 1 non e' cumulabile con le indennita' di missione all'estero.



Note all'art. 9:
- Si trascrive il testo dell'articolo 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255:
"Art. 8 (Alta valenza operativa). - 1. Per l'utilizzo
delle risorse derivanti dalla quota di pertinenza dello
stanziamento dello 0,8% di cui all'articolo 2, comma 10,
della legge 23 dicembre 1998, n. 449, dei risparmi di spesa
e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'articolo
43, comma 7, della legge n. 449 del 1997, da specificare
disposizioni normative che destinano risparmi per
promuovere miglioramenti nell'efficienza di servizi,
nonche' di quelle che potranno derivare - in relazione alle
stabili modifiche degli assetti organizzativi che le
amministrazioni sono tenute a porre in essere - dalla
riduzione pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 ed al
3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per
lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di
bilancio, e' istituito un compenso di alta valenza
operativa. tale compenso e' attribuito, nelle misure
giornaliere riportate nell'allegata tabella II, in
relazione alle particolari condizioni di prolungato impegno
in attivita' operative, per i giorni di effettiva
navigazione e di impiego e fino ad un massimo di sessanta
giorni l'anno, al personale di cui all'articolo 1, comma 1,
in navigazione o impiegato in esercitazioni o in operazioni
fuori dell'ordinaria sede di servizio.
2. Con distinti decreti del Ministro della difesa, su
proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, previa
informazione delle Rappresentanze militari, ai sensi del
successivo articolo 15, sono annualmente determinati i
contingenti massimi del personale destinatario delle misure
previste al comma precedente.
3. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare
una distribuzione indistinta e generalizzata.".
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488, reca:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)". Si
trascrive il testo dell'articolo 19:
"Art. 19 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la
spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi
contrattuali del personale dipendente dei comparti dei
Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo e della scuola, e' determinata,
rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761
miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme
da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i
provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo
ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da
un'area funzionale all'altra, continuano ad essere
finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di
amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla
contrattazione integrativa.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i
miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate,
rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi
ed in lire 850 miliardi. Per le finalita' di cui
all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266,
un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei
predetti anni, e' utilizzata nell'ambito dei procedimenti
negoziali per il personale delle carriere diplomatica e
prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo
19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle
Forze di polizia.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma
3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei
comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e
delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale,
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
e delle universita', ivi compreso il personale degli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di
cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito
delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive
degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge
8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". Si
trascrive il testo dell'articolo 50, comma 5:
"Art. 50 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la
spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale
dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della
scuola, e' rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e
2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da
destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i
miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il
personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire
il processo di attuazione dell'autonomia scolastica,
l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della
funzionalita' della docenza, e' stanziata, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di
cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse
destinate alla contrattazione integrativa del personale
docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza
scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della
retribuzione accessoria del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo
Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999,
n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuita',
degli obiettivi di valorizzazione professionale della
funzione docente e' autorizzata la costituzione di un
apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire
400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a
decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di
contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa
sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000
destinate alla carriera professionale dei docenti del
contratto collettivo nazionale integrativo del comparto
scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto
1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in
relazione al nuovo assetto retributivo del personale
dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' stanziata, per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100
miliardi finalizzata anche all'incremento e alle
perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui
lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i
dirigenti incaricati della titolarita' di uffici di livello
dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla
base dei criteri perequativi definiti con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per
le analoghe finalita', e anche al fine di consentire il
definitivo completamento del processo di perequazione
retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio
1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e'
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al
personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi
destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36
miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di
polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal
1o gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di
arretrati e con assorbimento di ogni anzianita' pregressa,
ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei
tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e
agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei
riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione
delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, e' attribuito, all'atto del conseguimento,
rispettivamente, della qualifica di consigliere o di
avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il
trattamento economico complessivo annuo pari a quello
spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'articolo 5
della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma
dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si
intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni
efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorita'
giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla
predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni
caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti
pagamenti sulla base dei predetti decisioni o
provvedimenti.
5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della
specificita' e onerosita' dei compiti del personale dei
Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli ami
2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al
trattamento accessorio del predetto personale.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 e'
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
al decreto legislativo 15 dicembre. 1997, n. 446,
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge
23 agosto 1988, n. 362.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19. comma
4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il
2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare
l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei
nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate secondo quanto previsto dai decreti
legislativi emanati ai sensi degli artt. 1,3,4 e 5 della
legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzio 2000, n.
78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo e
copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere
non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del
personale delle Forze di polizia relativamente al personale
tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, al comma 1
dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 magio 200, n. 146, e conseguente adeguamento
degli uffici centrali e periferici di corrispondente
livello dell'Amministrazione Penitenziaria. Alle
conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n.
146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso
articolo. Si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo
decreto legislativo, nonche' la previsione di cui al comma
7 dell'articolo 3 dello stesso decreto.
10. Per il completamento delle iniziative di cui alle
lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche
organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della
concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le
spese per i consumi intermedi non aventi natura
obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi
ed armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno,
delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e
forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi
a decorrere dall'anno 2001 rispettivamente nelle seguenti
misure: 43%, 27%, 14%, 14% e 2%. Le spese cosi' ridotte non
possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio
dello stato per l'anno 2001.
11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9,
lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera
b), il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata
legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino
delle carriere non direttive del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello stato sono
prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il
termine per l'espressione del parere sugli schemi del
decreto legislativo da parte della competenti Commissioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e'
ridotto a 30 giorni.
12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere
in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo
di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche di
ruoli della polizia penitenziaria di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1982, n. 443,
come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al
decreto legislativo 31 maggio 2000 n. 146, e' fissato in
2.000 unita' a decorrere dall'anno 2002".



 
Art. 10.
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, 10 maggio 1996, n. 360, e 16 marzo 1999, n. 255.



Note all'art. 10:
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1995 si veda nelle note all'articolo 4.
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica n. 360/1996 si veda nelle note all'articolo 4.
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica n. 255/1999 si veda nelle note all'articolo 2.



 
Art. 11.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 55,5 miliardi per il 2000 e in lire 517,5 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 50, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Mattarella, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1 Difesa, foglio n. 216



Nota all'art. 11:
- Per il testo degli articoli 19 della legge n.
488/1999 e 50 della legge n. 388/2000, si veda nelle note
all'articolo 9.



 
Tabella A
(articolo 9)

Anno 2000 Anno 2001
(in milioni) (in milioni)
- - Forze armate.... 9.000 9.000

Nota: Gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dello Stato, ivi compresa IRAP. Quelli afferenti all'anno 2000 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
 
Tabella B
(articolo 9)

Importo
giornaliero Grado Fascia lire
- - - 1° Caporal maggiore | Caporal maggiore capo | Caporal maggiore scelto | I 60.000 Caporal maggiore capo scelto | Sergente | Sergente maggiore |

Sergente maggiore capo | Maresciallo | Maresciallo ordinario | II 65.000 Maresciallo capo | Sottotenente |

Aiutante | Tenente | III 70.000 Capitano |

Maggiore | Tenente colonnello | IV 80.000
 
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