Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 21 marzo 2001
Determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da aziende del settore turismo - Comparto pubblici esercizi "Ristorazione collettiva", riferito al mese di febbraio 2001.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto";
Visto l'art. 1, comma l della suddetta legge, nella parte che fa riferimento al costo del lavoro determinatoperiodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che individua le categorie entro cui individuare i settori merceologici da prendere in considerazione per la predisposizione delle suddette tabelle;
Considerata la necessita' di aggiornare il costo orario del lavoro per i lavoratori delle aziende del settore turismo, relativamente all'anno 2001;
Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo - comparto pubblici esercizi "Ristorazione collettiva" stipulato il 22 gennaio 1999 da FILCAMS, FISASCAT, UILUCS FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, INTERSIND;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attivita';
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto sono stati stipulati accordi territoriali concernenti la quota provinciale, il premio di presenza ed il terzo elemento;
Ritenuto necessario provvedere alla individuazione del costo a valere da febbraio 2001;
Decreta:
Art. 1.
Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi "Ristorazione collettiva", riferito al mese di febbraio 2001, e' determinato nella tabella A con riferimento alla contrattazione nazionale e nella tabella B per le provincie nelle quali e' intervenuta la contrattazione di secondo livello. Le citate tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Le tabelle prescindono:
a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire;
b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale, dagli utili di impresa;
c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicureza del lavoro (Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2001
p. Il Ministro: Piloni
 
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