Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 18 aprile 2001
Concessione in comodato gratuito di un campione di monete metalliche denominate in euro alle imprese produttrici di validatori di monete metalliche ed altre attrezzature per il trattamento delle stesse.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro
Visto l'art. 11 del regolamento n. 974/98 del Consiglio dell'Unione europea del 3 maggio 1998 che prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2002 verranno messe in circolazione le nuove monete metalliche in euro;
Viste le linee guida emanate dal Comitato economico e finanziario nella seduta del 2 maggio e la susseguente deliberazione n. 9117/00 del 29 giugno 2000, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la conclusione di consentire ai singoli Stati membri di prestare le monete metalliche in euro alle societa' che producono validatori di monete metalliche ed altre attrezzature per il trattamento delle stesse, affinche' possano testare ed adeguare la loro produzione nei propri locali all'interno della Comunita' europea;
Considerato che in attuazione della deliberazione n. 9117/00 del 29 giugno 2000, si ritiene opportuno stipulare con le societa' interessate due distinti accordi concernenti gli obblighi di non divulgazione di informazioni riservate e di acquisizione di idonee garanzie finanziarie;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Considerato che, anche ai fini della legge n. 241/90, devono essere fissate le modalita' con le quali le imprese possono formulare la richiesta nonche' i requisiti che le stesse devono possedere;
Decreta
Art. 1.
A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, alle imprese produttrici di validatori di monete metalliche ed altre attrezzature per il trattamento delle stesse puo' essere concesse in comodato gratuito (art. 1803 codice civile) un campione di monete metalliche denominate in euro per un periodo non superiore a quaranta giorni e, comunque, non oltre il 20 luglio 2001.
 
Art. 2.
Le imprese di cui all'art. 1, per essere ammesse ad usufruire del comodato gratuito del campione di monete metalliche in euro dovranno dimostrare di avere necessita' di testare le monete presso la propria sede e di aver adeguato le misure di sicurezza agli standard previsti dall'allegato schema di contratto.
 
Art. 3.
Le imprese interessate dovranno far pervenire al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro - direzione VI - ufficio VIII - via XX settembre n. 97 - 00100 Roma una richiesta in carta semplice, firmata dal legale rappresentante contenente, in allegato:
a) motivazioni che inducono l'impresa a testare le monete presso il loro stabilimento;
b) quantitativo, suddiviso per taglio, del campione di monete;
c) certificato vigente della camera di commercio, industria e artigianato contenente la forma giuridica, il capitale sociale versato, l'oggetto sociale, gli organi sociali in carica, i titolari di cariche e qualifiche;
d) autocertificazione degli amministratori e dei sindaci della societa' della sussistenze dei requisiti di professionalita' e onorabilita' previsti dalla legge n. 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) indicazione dei luoghi dove verranno conservate le monete e le misure di sicurezza che l'impresa si impegna ad adottare;
f) impegno a non divulgare informazioni riservate;
g) impegno a produrre idonea fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta, per un ammontare che sara' determinato al momento della stipula del contratto.
 
Art. 4.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si riserva di escludere le istanze delle imprese interessate che, a suo insindacabile giudizio, non rispondano ai requisiti di cui al precedente art. 3 e, comunque, l'accoglimento e' subordinato alla verifica, presso le sedi delle societa' dove verranno conservate e/o utilizzate le monete, della conformita' alle prescrizioni di cui all'art. 5 dello schema del contratto di comodato gratuito.
Roma, 18 aprile 2001
Il direttore generale: Draghi
 
Allegato
CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI UN CAMPIONE DI MONETE IN EURO ALLE IMPRESE CHE PROGETTANO O PRODUCONO VALIDATORI DI MONETE METALLICHE E ALTRE ATTREZZATURE PER IL TRATTAMENTO DELLE STESSE AL SENSI DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA IL 29 GIUGNO 2000 DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA.
Tra
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (denominato per brevita' nel contesto del presente atto il tesoro) rappresentato dal sig. ......, dirigente dell'Ufficio ......
e
............., (denominata per brevita' nel contesto del presente atto la Societa') con sede in .................... via .............. rappresentata dal sig. ................., nella sua qualita' di .....
Premesso che
A) A partire dal 1o gennaio 2002 verranno messe in circolazione monete e banconote in euro e a decorrere dal 1omarzo 2002 la lira italiana perdera' corso legale;
B) Il consiglio dell'Unione europea con deliberazione adottata il 29 giugno 2000 ha invitato gli Stati membri a considerare la possibilita' di prestare, monete euro e/o gettoni, che riproducano le caratteristiche delle monete in euro ad eccezione dei disegni impressi su queste, alle imprese che progettano o producono validatori di monete metalliche e altre attrezzature per il trattamento delle stesse, affinche' possano testare e adeguare la loro produzione nei propri stabilimenti all'interno della Comunita' europea.
C) A tal proposito il Comitato economico e finanziario ha emanato delle linee guida, nelle quali fra l'altro si demanda agli Stati membri, qualora intendano prestare le monete o i gettoni alle imprese sopra citate, a stipulare due distinti accordi, che recepiscano le indicazioni espresse nelle linee guida, concernenti, in particolare, l'uno gli obblighi di riservatezza, l'altro le garanzie finanziarie da acquisire;
D) Con decreto ...... 2001 del .... sono stati individuati i requisiti ed i termini per la richiesta di campioni di monete da parte delle imprese che progettano o producono validatori di monete metalliche e altre attrezzature per il trattamento delle stesse (le macchine);
E) La societa' ha richiesto con nota del ...... 2001 il prestito di un campione di monete in euro in modo da svolgere tali attivita' presso i propri stabilimenti, nonche' di conoscere alcune caratteristiche e specifiche tecniche delle monete;
F) In data ...... 2001 il tesoro ha effettuato una ispezione presso le sedi della Societa' dove verranno conservate e/o utilizzate le monete, verificandone la conformita' alle prescrizioni di cui al successivo art. 5, come da verbale allegato al presente atto (allegato 1);
G) Con nota del ...... 2001 prot, n. .... del ...., a richiesta della Societa' e' stata riconosciuta conforme ai requisiti richiesti;
H) Il Tesoro e la societa' hanno sottoscritto l'accordo per la non divulgazione di informazioni riservate che allegato al presente contratto (allegato 2) ne costituisce parte integrante;
I) La societa' ha prodotto fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta, per l'importo di L. ...., prestata in data ...... 2001 da .... (allegato 3).
Tutto cio' premesso, tra le parti sopra indicate si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1.
Oggetto
1. Con il presente contratto il Tesoro concede in comodato alla societa' un campione di monete in euro per gli usi di cui al successivo art. 7.
2. Il campione di monete e' cosi' costituito: =====================================================================
Valore in euro | Quantità di monete ===================================================================== Un centesimo (0,01) | - Due centesimi (0,02) | - Cinque centesimi (0,05) | - Dieci centesimi (0,10) | - Venti centesimi (0,20) | - Cinquanta centesimi (0,50) | - Uno (1,00) | - Due (2,00) | - totale | totale ---- | ----

Art. 2.
Informazioni sulle monete
1. Unitamente al campione di monete il Tesoro consegna alla societa' un documento su supporto cartaceo (magnetico) contenente le informazioni relative alle caratteristiche e specifiche tecniche richieste.
2. Il documento di cui al precedente comma deve essere restituito al Tesoro, unitamente al campione di monete, nel termine di cui al successivo art. 3, comma 3. Debbono essere restituiti anche tutti gli estratti e copie eventualmente prodotti.
3. La societa' deve produrre anche una dichiarazione sottoscritta da un proprio rappresentante munito dei necessari poteri che attesti che tutti documenti contenenti le informazioni di cui al presente articolo sono stati restituiti o distrutti.
Art. 3.
Consegna e restituzione del campione di monete
1. Il campione di monete verra' messo a disposizione della societa' all'indirizzo e nella data che verra' comunicata dal Tesoro alla societa' con un preavviso minimo di giorni
2. Il campione di monete verra' consegnato all'incaricato, il cui nome deve essere comunicato preventivamente al tesoro, il quale sottoscrivera' una ricevuta scritta. Dal momento della sottoscrizione della ricevuta la societa' assumera' la piena responsabilita' delle monete affidatele.
3. La societa' si impegna restituire al Tesoro all'indirizzo che verra' comunicato dal Tesoro con un preavviso minimo di giorni il campione di monete entro le ore ... del ...... 2001, unitamente al registro delle verifiche di cui al successivo art. 7. Il rappresentante della Zecca verifichera' al momento della consegna, in presenza di un rappresentante della societa', la restituzione di tutte le monete fornite.
4. Nel caso di mancata restituzione nel termine di una o piu' monete si applicano le penali di cui al successivo art. 9. In ogni caso il tesoro presentera' una denuncia del fatto agli organi di polizia competenti.
5. Le spese per il trasporto delle monete sono a carico della societa'. Il trasporto su strada dovra' essere effettuato con veicoli blindati sotto la sorveglianza di almeno un agente di sicurezza.
Il trasporto per mezzo di aereo o nave sara' effettuato in scatola sigillata sotto la sorveglianza costante di uno o piu' agenti di sicurezza.
Art. 4.
Luoghi dove le monete vengono conservate e/o vengono effettuati
i test e trasporto delle monete
1. I test verranno effettuati e le monete conservate esclusivamente presso le sedi della societa' ai seguenti indirizzi:
...............................................;
...............................................;
...............................................;
2. In caso di trasporto del campione di monete o di una parte di esso tra i luoghi indicati al comma precedente, la societa' comunica preventivamente al Tesoro la quantita' di monete trasportate, l'indicazione del luogo di partenza e di quello di destinazione, il nome delle persone responsabili di esse durante il trasporto.
3. Il trasporto delle monete tra i luoghi indicati nel comma precedente deve essere effettuato con veicoli blindati, protetti da uno o piu' agenti di sicurezza. Il trasporto per mezzo di aereo o nave sara' effettuato in scatola sigillata sotto la sorveglianza costante di uno o piu' agenti di sicurezza.
4. La Societa' compila un registro dettagliato dei movimenti delle monete che deve essere conservato per almeno sei mesi successivamente alla restituzione dell'intero campione di monete. Il Tesoro puo' in ogni momento richiedere, ispezionare e estrarre copie del registro.
Art. 5.
Sicurezza dei luoghi dove le monete vengono conservate e/o
vengono effettuati i test
1. I luoghi dove sono conservate le monete e o vengono effettuati i test devono:
essere posti sotto costante sorveglianza elettronica ed umana;
essere costruiti in maniera resistente contro l'intrusione.
2. I video e le registrazioni digitali devono essere conservati per almeno sei mesi. La qualita' delle registrazioni deve permettere la chiara identificazione delle persone e dei movimenti nei luoghi.
3. Le misure di sicurezza fisica devono essere tali da ritardare i tentativi di accesso non autorizzato o illegale ai luoghi almeno per il tempo necessario all'intervento del personale di sicurezza. I luoghi devono essere sempre chiusi e accessibili solo con le modalita' di cui al successivo art. 6. Devono altresi' essere protetti contro gli incendi ed attrezzati con rilevatori di fumo e allarme antincendio.
4. Tutti i sistemi di allarme devono essere sempre operativi. Un sistema di emergenza deve essere sempre disponibile in caso di mal funzionamento del sistema di allarme principale. Le uscite di emergenza devono essere fornite di allarmi acustici locali collegati al sistema di controllo di sicurezza e non devono essere usati per altri scopi.
5. Quando non sono utilizzate ai sensi del successivo art. 7, le monete debbono essere conservate in camere di sicurezza resistenti contro gli incendi. Il meccanismo di chiusura deve essere conforme alla norma EN 1300/B e la stessa camera di sicurezza deve essere costruita in modo da fornire una protezione contro l'intrusione equivalente o superiore alla norma EN 1143-1. Il codice di chiusura deve essere cambiato almeno una volta ogni x mesi. L'accesso alla camera di sicurezza deve essere costantemente controllato.
6. Devono essere installati sistemi appropriati di controllo sulle persone autorizzate ad accedere ai luoghi.
7. La societa' si impegna a non modificare, se non per aumentarne il livello di sicurezza, la situazione dei luoghi come verificata dal Tesoro a seguito dell'ispezione preventiva di cui alla lettera F) delle premesse.
8. Il Tesoro puo' in qualunque momento e senza previo avviso effettuare un'ispezione ai luoghi per controllare la conformita' ai requisiti di sicurezza di cui al presente articolo.
Art. 6.
Accesso ai luoghi in cui sono conservate le monete e/o
vengono effettuati i test
1. L'accesso ai luoghi dove sono conservate le monete e/o sono effettuati i test e' limitato al personale dipendente appositamente accreditato, indicato nell'elenco allegato al presente atto (allegato 4), unitamente alla dichiarazione sottoscritta da ognuno di essi di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Eventuali modifiche dell'elenco debbono essere comunicate al Tesoro unitamente alla dichiarazione di cui al precedente periodo. Le persone accreditate ricevono una tessera magnetica con foto ID.
2. Persone non accreditate possono accedere ai luoghi di cui all'art. 4, solo a seguito di una procedura di controllo delle loro identita' ed accompagnate da una persona accreditata.
3. In ogni caso, nessuno e' autorizzato a rimanere solo nella camera di sicurezza.
4. In un apposito registro viene annotato il nome di ciascuna persona che accede ai luoghi di cui all'art. 4, e data e tempi di ciascun accesso. Il registro viene conservato dalla societa' per un periodo di almeno sei mesi successivamente alla restituzione del campione di monete. Il Tesoro puo' in ogni momento richiedere, ispezionare estrarre copie del registro.
Art. 7.
Procedure di test
1. La societa' si impegna a utilizzare il campione di monete esclusivamente allo scopo di:
(i) valutare operazioni o apportare modifiche alle macchine;
(ii) progettare, sviluppare e/o fabbricare altre macchine che utilizzino caratteristiche presenti nelle monete, che permettono la loro distinzione, identificazione, trattamento e/o utilizzazione da parte delle macchine.
2. Le procedure di test, il nome del responsabile delle operazioni e di un suo sostituto sono allegate al presente contratto (allegato 5).
3. I test saranno effettuati in presenza del responsabile o del suo sostituto.
4. Le monete verranno contate ogni giorno. Il conto verra' registrato nel registro delle verifiche. In caso di mancanza di una o piu' monete la societa' deve indicarlo nel registro delle verifiche, unitamente ai nomi delle persone che hanno avuto accesso ai luoghi nelle precedenti 24 ore. La Societa' e' tenuta a presentare immediatamente denuncia agli organi competenti e ad informare per iscritto il Tesoro entro 24 ore trasmettendo altresi' copia della denuncia presentata.
5. Le monete non possono essere distrutte ne' deformate. Il Tesoro puo' in qualunque momento e senza previo avviso verificare il campione di monete.
6. I dati relativi all'esito delle procedure di test sono registrati e comunicati al Tesoro con cadenza quindicinale.
Art. 8.
Modifica delle caratteristiche delle monete
1. La societa' riconosce che il Tesoro ha il diritto di cambiare in ogni momento ogni caratteristica, specifica e/o tolleranza delle monete in euro, senza che da cio' derivi alcuna responsabilita' per danni nei confronti della societa'.
Art. 9.
Penali per la mancata restituzione di una o piu' monete
1. In caso di mancata restituzione nel termine di cui all'art. 3, per qualsivoglia motivo, anche per causa non imputabile alla societa', di una o piu' monete, ovvero nel caso in cui la mancanza di una o piu' monete venga denunciata dalla societa' ai sensi dell'art. 7, comma 4, o venga rilevata dal Tesoro a seguito di ispezione, la Societa' e' soggetta ad una penale nella misura indicata nel comma seguente, per la quale verra' escussa la garanzia di cui alla lettera I) delle premesse, fino alla concorrenza dell'importo dovuto.
2. La penale si compone di una parte fissa, dell'importo di euro 20.000 (ventimila), alla quale si aggiunge una parte variabile cosi' calcolata:
pari a euro 200 (duecento) per ogni moneta del valore di un centesimo (0.01), due centesimi (0.02) e cinque centesimi (0.05) di euro mancante;
pari a euro 1.000 (mille) per ogni moneta del valore di dieci centesimi (0.1), venti centesimi (0.2) e cinquanta centesimi (0.5) di euro mancante;
pari a euro 2.000 (duemila) per ogni moneta del valore di uno (1) o due (2) euro mancante.
3. L'importo della penalita' non puo' essere ridotto in nessun caso.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non libera la societa' dell'obbligo di risarcimento del maggior danno ed e' comunque fatta salvo il diritto del Tesoro di richiedere l'immediata restituzione del campione di monete e dei documenti di cui all'art. 2.
Art. 10.
Penali per la violazione dell'accordo per la non divulgazione
delle informazioni riservate
1. In caso di divulgazione, durante la vigenza del presente accordo, delle informazioni riservate di cui all'accordo di non divulgazione di cui alla lettera H) delle premesse, la societa' e' tenuta all'immediata restituzione del campione di monete e dei documenti di cui all'art. 2.
2. Nel caso di cui al precedente comma, per il pagamento della penale pari a euro quindicimila di cui all'art. 6 dell'accordo di non divulgazione delle informazioni riservate di cui alla lettera H), verra' escussa, fino a concorrenza dell'importo dovuto, la garanzia di cui alla lettera I) delle premesse.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non libera la societa' dell'obbligo di risarcimento del maggior danno.
Art. 11.
Inadempimento di altri obblighi previsti nel presente contratto
1. In caso di inadempimento a qualunque degli altri obblighi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente contratto, la societa' e' tenuta all'immediata restituzione del campione di monete e dei documenti di cui all'art. 2.
2. La societa' e' altresi' tenuta al pagamento di una penale pari a euro xxxxxx (xxxxxx), per il cui pagamento verra' escussa, fino a concorrenza dell'importo dovuto, la garanzia di cui alla lettera I) delle premesse.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non libera la societa' dell'obbligo di risarcimento del maggior danno.
Art. 12.
Manleva
1. La societa' si impegna a tenere indenne il Tesoro da qualsiasi responsabilita' per i danni patrimoniali, nonche' per qualsiasi azione che dovesse essere a tal fine esperita, conseguenti, o comunque correlati, alla conclusione o all'esecuzione del presente contratto, ad esclusione di quelli dovuti a dolo o colpa grave del Tesoro.
Art. 13.
Patti integrativi e modificativi
1. Ogni patto modificativo e/o integrativo del presente accordo avra' efficacia tra le parti solo se concluso in forma scritta.
Art. 14
Legge applicabile e foro competente
1. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validita' o efficacia del presente contratto e' di competenza esclusiva del Foro di Roma.
2. Il presente contratto e' regolato dalla legge italiana.
Art. 15
Oneri
1. Tutti gli oneri fiscali e le spese relative al presente contratto sono a carico della societa'.
Art. 16
Elezione di domicilio e comunicazioni
1. Ai fini del presente accordo le parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
il Tesoro: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro, via XX settembre n. 97 - Roma;
la societa': via ............................................
2. Le parti convengono altresi' che qualsiasi comunicazione dovra' essere effettuata per iscritto e si intendera' efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma, o al momento del ricevimento del rapporto di risposta, se effettuata via fax.
Roma, li' ............................ Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
La Societa'

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, codice civile, la societa' dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 9 (responsabilita' anche per causa non imputabile ed immediata restituzione del campione di monete e dei documenti), 10 e 11 (immediata restituzione del campione di monete e dei documenti nei casi contemplati da tali articoli) nonche' dell'art. 14 (foro competente).
La Societa'
 
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