Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 9 aprile 2001
Approvazione delle condizioni generali del servizio postale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
in qualita' di autorita' di regolamentazione
del settore postale

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio ed in particolare:
l'art. 2, comma 1, che designa quale autorita' di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni;
l'art. 22 che stabilisce l'iter procedurale per l'approvazione delle condizioni generali del servizio postale;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000, riguardante la conferma della concessione del servizio postale universale alla societa' Poste italiane p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2000;
Visto il contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la societa' Poste italiane p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2000;
Vista la deliberazione 22 dicembre 2000, relativa alla determinazione dell'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000;
Visto il documento trasmesso dalla societa' Poste italiane con nota CP/2062 del 15 marzo 2001, concernente le condizioni generali del servizio postale;
Ravvisata l'esigenza di approvare il documento anzidetto, in quanto rispondente alle disposizioni del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999;

Adotta
la seguente deliberazione:
Art. 1.
1. Sono approvate le accluse condizioni generali del servizio postale, che fanno parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
1. Le condizioni generali di cui all'art. 1, entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
Il presente documento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 aprile 2001
Il Ministro: Cardinale
 
CONDIZIONI GENERALI PER L'ESPLETAMENTO
DEI SERVIZI POSTALI

1. Parte generale
Art. 1.
Tariffe e prezzi
Poste italiane applica per i prodotti ed i servizi compresi nel servizio universale le tariffe ed i prezzi la cui misura massima e' fissata dall'autorita' di regolamentazione del settore postale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
Poste italiane puo' richiedere corrispettivi diversi a clienti o gruppi di clienti nell'ambito di accordi contrattuali, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, fondati sui quantitativi degli invii, sulla loro destinazione e su eventuali prelavorazioni eseguite dal mittente.
Tariffe e prezzi sono pubblicizzati in modo appropriato e sono disponibili presso tutti gli uffici postali.
Art. 2.
Qualita' del servizio
Gli standards di qualita' relativi ai tempi medi di recapito sono stabiliti dall'autorita' di regolamentazione, pubblicizzati in modo appropriato anche nella carta della qualita' e resi disponibili presso tutti gli uffici postali.
Gli accordi contrattuali previsti dall'art. 1, comma secondo, possono prevedere, in presenza di determinate condizioni alle quali corrispondono prezzi proporzionali, standards di qualita' differenti.
Art. 3.
Confezionamento e indirizzo
Il mittente deve confezionare gli invii come indicato agli articoli 22 e 60 e deve indicare in modo chiaro e completo l'indirizzo del destinatario, e precisamente: nome e cognome, via, piazza o altro; numero civico, scala; localita' e codice di avviamento postale esatto.
Per alcuni servizi e' previsto l'utilizzo di specifici moduli.
Art. 4.
Invii non ammessi
Non sono ammessi gli invii riconoscibili come potenzialmente dannosi o la cui spedizione, comunque, risulti in contrasto con disposizioni in vigore.
Se rinvenuti dopo l'immissione nella rete postale, tali invii sono tolti di corso e consegnati agli organi di polizia.
Art. 5.
Responsabilita' per oggetti non ammessi
Il mittente risponde di tutti i danni, diretti o indiretti, causati dall'inclusione negli invii postali di oggetti non ammessi.
Art. 6.
Obbligo di assicurazione
Per spedire denaro contante e valori in genere il mittente e' tenuto ad utilizzare gli invii assicurati di cui all'art. 15, dichiarando il relativo valore.
Art. 7.
Diritti del mittente
Il mittente resta proprietario dell'invio sino al momento della consegna. Prima della consegna egli ha titolo a chiedere la restituzione dell'invio o la modifica della destinazione o del destinatario, dietro pagamento di un prezzo aggiuntivo.
Art. 8.
Oggetto dei servizi
Gli invii postali trattati da Poste italiane si distinguono, in base al peso e alle dimensioni, in posta e pacchi, rispettivamente descritti negli articoli 10 e 53.
Art. 9.
Reclami, rimborsi e indennizzi
La materia dei reclami e' disciplinata dall'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Per ciascun servizio la carta della qualita' fissa i termini e le procedure per presentare reclamo e determina l'entita' dei rimborsi e degli indennizzi.
Il reclamo puo' essere presentato dal mittente dell'invio o da chiunque vi abbia specifico interesse.
2. Posta
2.1. Descrizione dei servizi
Art. 10.
Definizione
Si considerano posta gli invii postali fino a 2 kg di peso.
La carta della qualita' stabilisce le dimensioni minime e massime degli invii.
Art. 11.
Posta prioritaria
E' il servizio per la spedizione rapida della posta.
Le tariffe sono rapportate al peso ed al formato degli invii.
Art. 12.
Posta ordinaria
E' il servizio per la spedizione della posta in via normale.
Le tariffe sono rapportate al peso ed al formato degli invii.
Art. 13.
Posta commerciale
E' il servizio per la spedizione, in base a specifici accordi contrattuali di cui all'art. 1, comma secondo, di volumi consistenti di invii tra loro indifferenziati. Le tariffe ed i prezzi conformi all'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono rapportati al peso, al formato degli invii e ad eventuali prelavorazioni effettuate dal mittente.
Art. 14.
Posta raccomandata
E' il servizio che fornisce al mittente una ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione e consente di verificare il percorso dell'invio. A richiesta del mittente, e' altresi' possibile ottenere conferma dell'avvenuta consegna.
Le tariffe sono rapportate al peso ed al formato degli invii.
Art. 15.
Posta assicurata
Il mittente puo' assicurare gli invii di posta raccomandata contro lo smarrimento, il furto e il danneggiamento, dietro pagamento di un corrispettivo proporzionale agli scaglioni di valore dichiarati; dietro pagamento di un corrispettivo maggiorato, puo' chiedere di assicurarli anche contro i casi fortuiti e di forza maggiore.
Per gli invii assicurati con valore superiore alle 100.000 lire sono richieste particolari modalita' di confezionamento dell'involucro, pubblicizzate da Poste italiane in modo appropriato e le cui specifiche sono disponibili presso tutti gli uffici postali.
Art. 16.
Posta gravata da assegno - Contrassegno
La consegna degli invii di posta raccomandata e/o assicurata puo' essere subordinata alla riscossione dal destinatario di un corrispettivo indicato dal mittente, entro limiti prestabiliti, da eseguirsi all'atto della consegna.
La consegna avviene dopo che il destinatario ha pagato per intero l'importo dovuto e firmato per ricevuta.
Poste italiane corrisponde al mittente l'importo riscosso, con le modalita' da scegliere all'atto della spedizione fra quelle previste.
Art. 17.
Avviso di ricevimento
Il mittente di invii di posta raccomandata o assicurata puo' chiedere che gli venga inviata conferma dell'avvenuto recapito, con avviso di ricevimento ordinario o prioritario o altro strumento, anche telematico, dietro pagamento della tariffa corrispondente allo strumento prescelto.
Art. 18.
Atti giudiziari
Gli invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie e ai procedimenti amministrativi di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono trattati secondo le disposizioni della stessa legge e successive modifiche e integrazioni.
2.2 Accesso alla rete
Art. 19.
Cassette d'impostazione
Salvo quanto previsto negli articoli seguenti, per immettere nella rete gli invii di posta ordinaria e prioritaria sono disponibili le cassette di impostazione installate a cura di Poste italiane, recanti il relativo logo esclusivo e l'indicazione degli orari di ritiro.
Art. 20.
Altre modalita' di accettazione
Gli uffici postali accettano tutti gli invii di posta raccomandata nonche' gli invii di posta ordinaria e prioritaria non introducibili nelle cassette d'impostazione o affrancati a macchina.
Specifiche modalita' di accettazione possono essere stabilite in applicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma secondo, delle presenti condizioni.
Art. 21.
Condizioni di accesso
Gli invii di posta vengono avviati alla rete di Poste italiane dietro pagamento di quanto dovuto, in base alle tariffe ed ai prezzi in vigore, nelle forme di seguito precisate.
Si applicano in ogni caso gli accordi internazionali e le prescrizioni della convenzione postale universale.
Art. 22.
Modalita' di confezionamento degli invii
Gli invii di posta devono essere imbustati o confezionati con modalita' idonee, in rapporto al peso e al contenuto, e comunque in modo da prevenire qualunque rischio di danni a persone o cose.
Art. 23.
Condizioni di accesso della posta commerciale
La posta commerciale di cui all'art. 13 deve essere immessa nella rete in conformita' agli accordi contrattuali o tramite consegna agli uffici postali abilitati. Le spedizioni devono essere confezionate in modo conforme alle specifiche tecniche indicate da Poste italiane e suddivise per destinazione, tenuto conto del volume e della forma delle stesse.
Per spedizioni di volumi di posta particolarmente rilevanti, gia' assoggettate ad ulteriori prelavorazioni, Poste Italiane puo' praticare condizioni particolari.
Le specifiche tecniche di prelavorazione e confezionamento sono pubblicizzate in modo appropriato e sono disponibili presso tutti gli uffici postali.
2.3. Modalita' di pagamento
Art. 24.
Affrancatura
La modalita' ordinaria di pagamento del corrispettivo e' l'apposizione sugli invii dei francobolli, in vendita presso tutti gli uffici postali e presso i terzi autorizzati da Poste italiane.
Art. 25.
Affrancatura a macchina
L'affrancatura puo' essere ottenuta, in luogo dell'apposizione dei francobolli, mediante un'impronta valore impressa da macchine affrancatrici e/o da altri strumenti meccanici o elettronici.
Chiunque a questo fine puo' stipulare con Poste italiane accordi contrattuali; lo schema delle relative clausole e' disponibile presso tutti gli uffici postali.
Art. 26.
Modalita' alternative di pagamento
Il pagamento dell'affrancatura puo' essere effettuato anche con le seguenti modalita':
a) conto di credito: i pagamenti, rapportati al numero degli oggetti spediti o ricevuti e comprendenti una commissione per la gestione del conto, vengono addebitati sul conto appositamente aperto;
b) abbonamento postale: i pagamenti fanno carico a somme precedentemente versate;
c) conto corrente postale: i pagamenti possono essere eseguiti mediante addebito su conto corrente postale intestato al cliente oppure mediante versamento su appositi conti correnti postali intestati a Poste italiane.
Le condizioni e le clausole contrattuali relative sono disponibili presso tutti gli uffici postali.
Art. 27.
Invii di posta privi di affrancatura
Gli invii di posta non affrancati non sono recapitati e sono restituiti al mittente, dietro pagamento dell'importo dovuto.
Se il mittente non e' individuato con certezza o rifiuta il pagamento, gli invii sono distrutti.
Art. 28.
Invii di posta con affrancatura insufficiente
Gli invii di posta con affrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, dietro pagamento dell'integrazione dell' affrancatura.
Se il mittente non e' individuato con certezza, o rifiuta l'integrazione, gli invii sono distrutti.
Se tale irregolarita' e' rilevata in fase di recapito, prima della restituzione al mittente Poste Italiane tenta la consegna al destinatario dietro pagamento dell'integrazione.
Art. 29.
Invii di posta da e per l'estero
Gli invii di posta provenienti dall'estero senza affrancatura o con affrancatura insufficiente sono recapitati al destinatario dietro pagamento o integrazione dell'affrancatura. In caso di rifiuto, vengono restituiti in conformita' agli accordi ed alle convenzioni internazionali.
Gli invii di posta diretti all'estero senza affrancatura o con affrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, se individuabile, altrimenti vengono distrutti.
2.4. Recapito
2.4.1. Disposizioni generali
Art. 30.
Specie di invii
Ai fini delle attivita' di recapito, gli invii di posta si distinguono in invii semplici e invii a firma.
Art. 31.
Invii semplici
Gli invii di posta prioritaria, ordinaria e commerciale di cui agli articoli 11, 12 e 13 sono invii semplici. Essi sono recapitati mediante immissione in cassette domiciliari oppure mediante consegna al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato .
Art. 32.
Invii a firma
Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta. Se il destinatario e' impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna e' fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.
In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49. Per i telegrammi ed altri servizi analoghi, l'attestazione dell'avvenuta consegna puo' essere fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.
Per quanto non diversamente stabilito, si applicano le regole per il recapito degli invii semplici.
Art. 33.
Invii con avviso di ricevimento
Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione e' rifiutata, la prova della consegna e' fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.
Analogamente, la prova della consegna e' fornita dall'operatore postale nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti impraticabile.
2.4.2. Modalita' di recapito
Art. 34.
Esecuzione del recapito
Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato.
Il tentativo di consegna viene effettuato per non piu' di due volte.
Art. 35.
Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente
Gli invii di posta che recano un indirizzo inesistente, se ne e' impossibile la restituzione al mittente, vengono distrutti. Gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente vengono ugualmente recapitati quando risulta possibile individuare il destinatario effettivo in modo certo e senza particolari difficolta', altrimenti vengono trattati come quelli recanti un indirizzo inesistente.
Qualora il destinatario risulti trasferito, gli invii vengono inoltrati al nuovo indirizzo, se individuabile, altrimenti vengono trattati come quelli recanti un indirizzo inesistente.
Gli invii restituiti al mittente perche' non e' stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente.
Art. 36.
Difficolta' di recapito
Quando sussistono difficolta' che comportano speciali aggravi o pericoli per il portalettere, gli invii restano a disposizione presso l'ufficio postale di distribuzione, secondo le modalita' di cui all'art. 37.
Poste italiane puo' concordare con i destinatari la collocazione di cassette postali o altri ausili e modalita' che consentano la distribuzione degli invii senza particolari problemi, difficolta' o pericoli.
Art. 37.
Distribuzione nell'ufficio postale
Gli invii di posta che non e' possibile recapitare all'indirizzo indicato, possono essere ritirati presso l'ufficio postale di distribuzione dal destinatario o dalle persone a cio' abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente, entro i termini di giacenza indicati all'art. 49.
In particolare, la consegna avviene presso l'ufficio postale di distribuzione se:
a) il valore dichiarato dell'invio o l'importo di cui e' gravato superano il limite stabilito per la consegna all'indirizzo indicato;
b) sussistono rilevanti difficolta' per il recapito;
c) la cassetta domiciliare manca, non e' idonea o conforme alle prescrizioni o agli accordi di cui all'art. 46;
d) l'invio presenta segni visibili di manomissione.
In tutti i predetti casi il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale ove puo' effettuare il ritiro.
La consegna puo' avvenire presso l'ufficio postale di distribuzione, anche in base ad accordi contrattuali con i destinatari.
Art. 38.
Rifiuto dell'invio
Salvo quanto previsto dall'art. 18, l'invio rifiutato dal destinatario e' restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione dell'operatore postale quale incaricato di pubblico servizio, con l'avvertenza che, ove la restituzione non risulti possibile, l'invio sara' distrutto.
Per la restituzione al mittente i provvedimenti tariffari o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo.
2.4.3. Soggetti abilitati al ritiro degli invii
Art. 39.
Nuclei familiari
Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi e' servizio di portierato, il portiere.
Art. 40.
I m p r e s e
Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L'impresa puo' indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante.
Art. 41.
Autorita' e uffici pubblici
Gli invii spediti ad autorita' ed uffici pubblici aventi piu' sedi in una localita', qualora l'indirizzo non consenta di individuare l'esatta destinazione, vengono recapitati nella sede principale della localita' indicata.
Le autorita' e gli uffici pubblici devono indicare le persone incaricate di ricevere gli invii di posta inviando una comunicazione scritta all'ufficio postale di distribuzione.
Art. 42.
Comunita', enti, persone giuridiche, associazioni e simili
Gli invii diretti a comunita', enti, persone giuridiche e associazioni in genere, o comunque indirizzati presso di essi, sono consegnati al rappresentante o al personale incaricato.
Il legale rappresentante puo' indicare i nomi delle persone incaricate inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta.
Art. 43.
Ritiro degli invii presso l'ufficio postale
Il destinatario, o altra persona abilitata, puo' ritirare gli invii in giacenza, con le modalita' di cui agli articoli precedenti, presso l'ufficio postale di distribuzione, che accerta in forme idonee l'identita' di chi si presenta per il ritiro.
Art. 44.
Esito della consegna
Quando gli invii risultano ritirati dalle persone e nei modi indicati negli articoli precedenti, essi si considerano correttamente recapitati.
2.5. Cassette domiciliari
Art. 45.
Cassette
Per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere.
Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell'apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficolta' particolari.
Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso.
Art. 46.
Ubicazione
Le cassette devono essere collocate al limite della proprieta', sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.
Art. 47.
Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d'impresa
Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da piu' edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.
Art. 48.
Adeguamento delle cassette non conformi
I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da Poste italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un termine concordato con l'ufficio richiedente.
2.6. Giacenza della posta
Art. 49.
Termini di giacenza
La posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza presso l'ufficio di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal mancato recapito:
invii semplici: dieci giorni;
invii a firma: trenta giorni.
Il servizio di giacenza, ove conseguente a mancato recapito, puo' prevedere il pagamento di un corrispettivo.
Trascorsi i termini di giacenza, se non e' possibile o dovuta la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti.
2.7. Servizi di supporto
Art. 50.
Cambio di indirizzo
E' il servizio di Poste italiane che, per un periodo non superiore a tre mesi, consente a chi lo richiede in forma scritta all'ufficio postale di destinazione di far prosegnire la posta ad un indirizzo fornito dal richiedente diverso da quello indicato sugli invii a lui destinati, sino alla scadenza del periodo sopra indicato.
Art. 51.
Fermo posta
E' il servizio di Poste italiane che, dietro il pagamento di un prezzo, tiene a disposizione del destinatario presso gli uffici postali di distribuzione la posta per la quale tale servizio e' richiesto dal mittente.
Le condizioni e le clausole contrattuali che regolano il servizio sono disponibili presso tutti gli uffici postali.
Art. 52.
Caselle postali
E' il servizio di Poste italiane che mette a disposizione, nei limiti delle disponibilita', l'uso di caselle collocate presso gli uffici postali a cio' abilitati. Chi ne dispone puo' far indirizzare alla propria casella la posta a lui destinata. Per il servizio puo' essere previsto il pagamento di un corrispettivo.
Le condizioni e le clausole contrattuali che regolano il servizio sono disponibili presso tutti gli uffici postali.
3. Pacchi
3.1. Descrizione
Art. 53.
Definizione
Si considerano pacchi gli invii che non eccedano i 20 kg di peso. I prezzi sono rapportati alle dimensioni degli invii.
Art. 54.
Avviso di ricevimento
Il mittente puo', dietro pagamento di un corrispettivo, chiedere che gli venga inviata conferma dell'avvenuta consegna del pacco, con le modalita' a sua scelta tra quelle previste.
Art. 55.
Pacco assicurato
Il mittente puo' assicurare il pacco contro i rischi di smarrimento, di furto e di danneggiamento dietro pagamento di un corrispettivo commisurato al valore dichiarato, e fino ad un massimo stabilito.
Per i pacchi assicurati possono essere richieste specifiche modalita' di confezionamento pubblicizzate in modo appropriato e disponibili presso tutti gli uffici postali.
Per i pacchi contenenti armi, preziosi e qualunque specie di valori e' obbligatoria l'assicurazione nonche' il rispetto delle norme di sicurezza vigenti in materia.
Art. 56.
Pacco gravato da assegno - Contrassegno
La consegna dei pacchi puo' essere subordinata alla riscossione dal destinatario, all'atto della consegna, di un corrispettivo indicato dal mittente nel bollettino di spedizione, entro i limiti prestabiliti.
La consegna avviene dopo che il destinatario ha pagato per intero l'importo dovuto e firmato per ricevuta.
Poste italiane corrisponde al mittente l'importo riscosso con le modalita' a sua scelta fra quelle previste.
3.2. Accesso alla rete
Art. 57.
Accettazione allo sportello
L'accettazione del pacco avviene presso gli sportelli degli uffici postali abilitati dislocati in tutti i punti del territorio.
Specifici accordi contrattuali con la clientela possono regolare la raccolta in altro modo.
All'atto dell'accettazione viene consegnata al mittente una ricevuta.
Art. 58.
Condizioni di accesso
I pacchi vengono avviati da Poste italiane dietro pagamento di quanto dovuto in base ai prezzi in vigore.
Ai sensi dell'art. 1 delle presenti condizioni, per spedizioni massive Poste italiane puo' praticare condizioni particolari.
Si applicano in ogni caso gli accordi internazionali e la convenzione postale universale.
Art. 59.
Informazioni integrative
In aggiunta all'indirizzo del destinatario, Poste italiane si riserva di chiedere, se necessarie per il miglior trattamento dei pacchi, tutte o alcune delle seguenti indicazioni:
a) numero telefonico del destinatario;
b) contenuto;
c) nome, cognome, domicilio, codice di avviamento postale e numero telefonico del mittente;
d) scelta del trattamento da riservare al pacco, in caso di mancata consegna.
Art. 60.
Modalita' di imballaggio dei pacchi
I pacchi devono essere imballati con modalita' idonee in rapporto al peso ed al contenuto e chiusi in modo da prevenire qualunque rischio di danni a persone o cose; non e' ammessa la spedizione di pacchi che risulti in contrasto con disposizioni in vigore.
3.3. Modalita' di pagamento
Art. 61.
Pagamento del servizio
All'atto della consegna del pacco a Poste Italiane, il relativo prezzo deve risultare pagato per intero, anche mediante addebito in conto corrente postale o versamento su appositi conti correnti postali intestati a Poste italiane oppure con altre modalita' scelta del mittente fra quelle previste.
Le condizioni e le clausole contrattuali sono disponibili presso gli uffici postali.
3.4. Recapito
Art. 62.
Recapito dei pacchi
I pacchi sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata com specificato all'art. 67, nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato, previa firma per ricevuta. Se il destinatario e' impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna e' fornita dall'addetto al recapito, quale incaricato di pubblici servizio.
In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e le altre persone abilitate a ricevere il pacco possono ritirarlo presso l'ufficio postale abilitato, entro i termini d giacenza previsti all'art. 68.
Art. 63.
Pacchi con avviso di ricevimento
Il destinatario di un pacco con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione e' rifiutata, la prova della consegna e' fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio.
Art. 64.
Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente
I pacchi che recano un indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente, quando risulta impossibile individuare il destinatario effettivo in modo certo e senza particolari difficolta' ed e' impossibile o non dovuta la restituzione al mittente, possono esseri alienati con assegnazione del corrispettivo a Poste Italiane ovvero distrutti.
Art. 65.
Distribuzione nell'ufficio postale
I pacchi che non e' possibile recapitare all'indirizzo indicato possono essere ritirati presso l'ufficio postale di distribuzione dal destinatario o dalle persone a cio' abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente, entro i termini di giacenza di cui all'art. 68. L'avviso di arrivo del pacco indica l'ufficio postale presso cui puo' essere ritirato. In particolare, sono consegnati nell'ufficio postale di distribuzione:
a) i pacchi portati al domicilio ma non recapitati per assenza del destinatario;
b) i pacchi indirizzati "fermo posta";
c) i pacchi per i quali tale modalita' di consegna e' richiesta dal mittente o dal destinatario, il quale puo' indicare un incaricato secondo le modalita' di cui all'art. 67;
d) i pacchi assoggettati a particolari cautele con obbligo di assicurazione (inviati dalle banche o contenenti armi o valori);
e) i pacchi che presentano visibili segni di manomissione o di avaria del contenuto, per consentire le verifiche ed i controlli necessari nel reciproco interesse del cliente e di Poste italiane.
Art. 66.
Rifiuto del pacco
Il pacco rifiutato dal destinatario, in mancanza di diversa indicazione nel bollettino di spedizione, e' restituito al mittente corredato da conforme attestazione dell'addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio.
Per la restituzione al mittente i provvedimenti concernenti i prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo.
3.4.2. Soggetti abilitati al ritiro dei pacchi
Art. 67.
R i n v i o
Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2.4.3 delle presenti condizioni.
3.5. Giacenza dei pacchi
Art. 68.
Termini di giacenza
I pacchi non recapitati, ove previsto, rimangono in giacenza presso l'ufficio postale di distribuzione per il periodo di sette giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza.
Trascorso il termine di giacenza, il pacco viene restituito al mittente, salvo sue diverse indicazioni.
3.6. Fermo posta
Art. 69.
Fermo posta
E' il servizio di Poste italiane che, dietro pagamento di un prezzo, tiene a disposizione del destinatario presso gli uffici postali abilitati i pacchi per i quali tale servizio e' richiesto dal mittente.
Le condizioni e le clausole contrattuali che regolano il servizio sono disponibili presso gli uffici postali.
 
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