Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 20 marzo 2001
Modifiche al decreto ministeriale 28 dicembre 2000, recante disposizioni circa le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 10, 26, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 70, 73 e 74 del medesimo decreto legislativo;
Visto il proprio decreto del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato dalla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale e' stata disposta, tra l'altro, l'operativita' delle agenzie fiscali a decorrere dal 1 gennaio 2001 e l'attribuzione provvisoria di funzioni specifiche agli attuali uffici centrali del Ministero delle finanze, in attesa dell'attivazione del Dipartimento per le politiche fiscali, per il quale e' in corso il procedimento di approvazione e successiva emanazione del regolamento previsto dal comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo n. 300 del 1999;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 11, del decreto ministeriale n. 1390, con il quale si faceva riserva di ulteriori provvedimenti finalizzati al distacco provvisorio, presso le singole strutture ministeriali e agenziali, dei vincitori del concorso a novecentonovantanove posti di dirigente, bandito con decreto ministeriale 19 gennaio 1993, che non avevano ancora stipulato il contratto individuale o il cui contratto non era in corso di stipula, gia' inseriti in nella sezione 1/F dell'elenco di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto;
Visto, altresi', l'art. 5, comma 18, del citato decreto ministeriale, con il quale si faceva riserva di specifici provvedimenti finalizzati alla regolamentazione del personale in servizio presso l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Tenuto conto che, in base al decreto ministeriale 9 novembre 2000, il personale gia' appartenente all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' stato formalmente inserito nel ruolo dell'amministrazione finanziaria, con contestuale cancellazione del ruolo provvisorio ad esaurimento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e che pertanto e' necessario inserire detto personale in una apposita sezione del ruolo provvisorio del Ministero delle finanze;
Considerato che, con provvedimento n. 120 del 12 febbraio 2001, l'amministrazione finanziaria ha proceduto alla definizione della particolare situazione del personale dirigenziale di cui all'art. 5, comma 11, del decreto ministeriale n. 1390;
Considerato che e' opportuno provvedere analogamente anche per il personale di cui all'art. 5, comma 12, del decreto ministeriale n. 1390 del 2000;
Ritenuto che gli strumenti di controllo sulle agenzie fiscali previsti nel decreto legislativo n. 300 del 1999, a seguito delle considerazioni svolte dalle competenti commissioni parlamentari e dal Consiglio di Stato, sono ora disciplinati non solo nello schema di regolamento di organizzazione del Ministero, ma anche nello schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministro, e che, pertanto, la piena operativita' delle agenzie va ora subordinata all'entrata in vigore dei predetti atti normativi;
Tenuto conto, altresi', che l'art. 7 del piu' volte citato decreto ministeriale n. 1390, fa riserva di emanare ulteriori provvedimenti al fine di apportare al medesimo decreto tutte le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie;
Ravvisata pertanto l'opportunita' e l'urgenza di procedere all'integrazione e alla modifica di alcune disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale n. 1390 del 2000;
Decreta:
Art. 1.
Modificazioni ed integrazioni all'art. 2

1. Nell'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, prot. n. 1390, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, la lettera d) e' soppressa;
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Le funzioni gia' svolte dalla direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate e attribuite al Dipartimento per le politiche fiscali ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono esercitate provvisoriamente dal personale della direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle entrate. Nell'esercizio di tali compiti detto personale opera alle dipendenze funzionali dell'ufficio del segretario generale.".
 
Art. 2.
Modificazioni ed integrazioni all'art. 5

1. Nell'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, prot. n. 1390, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Tutto il personale del Ministero delle finanze, nonche' il personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, e' inserito, a decorrere dal 1 gennaio 2001, nel ruolo speciale provvisorio previsto dall'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da accluso elenco, facente parte integrante del presente decreto, articolato nelle sezioni 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/G ed 1/H.";
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Nella sezione 1/C, allegata al presente decreto, e' compreso, in attesa dell'attivazione del Dipartimento per le politiche fiscali, il personale, in servizio presso la direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del soppresso Dipartimento delle entrate, che esercita le funzioni attribuite al Dipartimento per le politiche fiscali dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; per tale personale si applica la disposizione di cui al comma 2-bis dell'art. 2.";
c) dopo il comma 11, e' inserito il seguente: "11-bis. I vincitori del concorso a novecentonovantanove posti di dirigente, bandito con decreto ministeriale 19 gennaio 1993, distaccati presso le strutture ministeriali centrali e le agenzie fiscali con i decreti di cui al comma 11, secondo periodo, sono inseriti nelle corrispondenti sezioni relative alle strutture presso cui sono stati assegnati in base ai decreti medesimi.";
d) dopo il comma 14, e' inserito il seguente: "14-bis. Con successivi decreti si provvedera' al distacco provvisorio del personale di cui al comma 12 presso le strutture ministeriali centrali e le agenzie fiscali ai fini della stipula dei relativi contratti individuali.";
e) dopo il comma 15, e' inserito il seguente: "15-bis. I vincitori del concorso pubblico a cinquanta posti di analista economico-finanziario (ottava qualifica funzionale), indetto con decreto direttoriale n. 158337 del 20 ottobre 1998, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono assegnati in misura pari a ventitre unita' agli uffici indicati nell'art. 2";
f) dopo il comma 17, e' inserito il seguente: "17-bis. Il personale inserito nelle sezioni 1/A, 1/B, 1/C ed 1/D, allegate al presente decreto, nonche' il personale appartenente all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, puo' essere provvisoriamente distaccato presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le segreterie dei Sottosegretari di Stato, la Scuola centrale tributaria e gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), per le loro esigenze. La richiesta di distacco provvisorio, anche nominativa, e' presentata a cura dei titolari degli uffici di cui al precedente periodo, all'ufficio del segretario generale e comunicata al direttore della struttura di provenienza; le richieste sono presentate nei limiti massimi dello 0,8 per cento del personale complessivo inserito in ciascuna sezione ovvero in servizio presso l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.";
g) il comma 18 e' sostituito dal seguente: "18. Il personale assegnato all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a seguito del decreto ministeriale del 9 novembre 2000 e' inserito nell'elenco di cui all'art. 5, comma 1, sezione 1/H.".
 
Art. 3.
Modificazioni ed integrazioni all'art. 6

1. L'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, prot. n. 1390, e' sostituto dal seguente: "Art. 6 (Disposizioni transitorie). - 1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' del regolamento di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le agenzie fiscali svolgono le loro funzioni secondo le competenze, le modalita' ed il sistema di relazioni con il Ministero, previsti relativamente alle strutture dipartimentali soppresse ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del presente decreto.".
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 20 marzo 2001
Il Ministro: Del Turco Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2001 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 381

N O T A
L'elenco di cui all'art. 2 del presente decreto non e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sara' comunicato con
atto interno al personale interessato e pubblicato nel
bollettino ufficiale di questo Ministero.
 
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