Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
COMUNICATO
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

A V V E R T E N Z A

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2001.
Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma I, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 4 maggio 2001.
La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
 
Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Abbadia Cerreto
Il comune di ABBADIA CERRETO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata in questo comune per l'anno 2001 con aliquota unica del 5,5 per mille su tutti gli immobili, fatto salvo le specifiche agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.
(Omissis). 01X95001 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Agrate Conturbia
Il comune di AGRATE CONTURBIA (provincia di Novara) ha adottato, il 31 gennaio e il 27 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nella stessa misura dell'anno 2000 e quindi:
4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
6,5 per mille per tutti gli altri;
(Omissis). 1. di confermare, viste le causali di cui in premessa, in lire 200.000 la detrazione dell'imposta per le abitazioni principali, rapportata aI periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis). 1. di modificare l'art. 7 dalla linea 32 in avanti del regolamento sull'Imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione C.C. n. 4 deI 26 febbraio 2000 nel seguente modo:
"E' considerata unita' immobiliare adibita ad abitazione principale n. 1 pertinenza posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto dagli stessi titolari dell'abitazione principale. Per pertinenza si rende il garage, la cantina, il posto auto, il porticato a piano terreno utilizzato per ricovero mezzi, ubicata nello stesso complesso immobiliare dell'abitaztone principale ovvero ad una distanza non superiore a 50 mt. dall'abitazione principale.
L'ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua sull'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale cosi come definita nei precedenti paragrafi.
(Omissis). 01X95002 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alano di Piave
Il comune di ALANO DI PIAVE (provincia di Belluno) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 5. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota del 5 per mille per tutte le categorie catastali dei fabbricati e delle aree fabbricabili, ad eccezione dei fabbricati in categoria catastale A non adibite ad abitazione principale per i quali viene fissata l'aliquota deI 6 per mille, per imposta comunale sugli immobili. 6. di fissare per l'anno 2001 in L. 220.000 l'ammontare della detrazione per abitazione principale.
(Omissis). 01X95003 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Albuzzano
Il comune di ALBUZZANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare altresi' per l'anno 2001 le tariffe approvate con delibera (omissis), c.c. n. 9/00 (omissis), e di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali ed il 6 per mille per gli altri immobili; di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 230.000.
(Omissis). 01X95004 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alzate Brianza
Il comune di ALZATE BRIANZA (provincia di Como) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:
persone fisiche soggetti passivi per unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale e relative pertinenze, aliquota 5 per mille;
unita' immobiliari non adibite direttamente a prima abitazione (e relative pertinenze), aliquota 6,5 per mille;
tutti gli altri soggetti passivi, aliquota 6 per mille. 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 per l'anno 2001 le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
persone fisiche soggetti passivi per unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale, L. 200.000.
(Omissis). 01X95005 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Anguillara Veneta
Il comune di ANGUILLARA VENETA (provincia di Padova) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis). 01X95006 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Argegno
Il comune di ARGEGNO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
abitazioni principali o equiparate 5,5 per mille;
altri immobili 6 per mille;
abitazioni non locate 6,5 per mille; 2. di applicare la sola detrazione di imposta di L. 200.000, in ragione annua per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o equiparata del soggetto passivo e comunque una sola volta per ogni soggetto passivo.
(Omissis). 01X95007 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arluno
Il comune di ARLUNO (provincia di Milano) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 5 per mille:
a favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado di parentela, e da questi utilizzata come abitazione principale (attestato mediante dichiarazione sostitutiva di notorieta');
alle pertinenze dell'abitazione principale (come previsto dall'art. 6 del vigente Regolamento I.C.I.). 6 per mille:
per altri immobili e terreni. 2 per mille:
in favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' inagibili o inabitabili, adibiti ad abitazione principale. DETRAZIONI L. 200.000 di diritto per abitazione principale; L. 300.000 pensionati, proprietari di unica abitazione, che percepiscono redditi nella seguente misura:
L. 11.845.000 famiglia composta da unica persona;
L. 19.570.000 famiglia composta da due persone; L. 500.000 soggetti in particolari condizioni di disagio economico sociale, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali.
(Omissis). 01X95008 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arzago D'Adda
Il comune di ARZAGO D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per il 2001, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote I.C.I.:
unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale incluse le pertinenze: aliquota del 6 per mille;
restanti immobili: aliquota del 6,5 per mille;
detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000 - Euro 103,29.
(Omissis). 01X95009 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ascoli Satriano
Il comune di ASCOLI SATRIANO (provincia di Foggia) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 nella stessa misura stabilita nell'anno 2000:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 4 per mille, con riduzione al 50 per cento dell'imposta dovuta;
fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 431/1998: 3 per mille;
aree fabbricabili: 6 per mille;
altri fabbricati: 7 per mille. Di non apportare modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, che rimane stabilita in L. 200.000.
(Omissis). 01X95010 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Asti
Il comune di ASTI ha adottato, il 29 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di approvare per l'esercizio 2001, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6,5 per mille per terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati; 2. di mantenere per l'esercizio 2001 l'aliquota, gia' in vigore nel 2000, del 4 per mille, a favore dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e alienazione di immobili; 3. di mantenere altresi' per l'esercizio 2001 l'aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che concedono l'unita' immobiliare in locazione a titolo di abitazione principale, come previsto dall'art. 2. comma 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 01X95011 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ausonia
Il comune di AUSONIA (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). determinare per l'anno 2001 l'aliquota del'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali, 6 per mille, per gli altri fabbricati e 5 per mille per le aree edificabili.
(Omissis). 01X95012 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Aversa
Il comune di AVERSA (provincia di Caserta) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune, nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria nella misura del 5,75 per mille per tutti i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti b) c) d);
b) aliquota del 4,5 per mille per gli immobili posseduti da ONLUS e che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504;
c) aliquota del 4 per mille:
per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
per le pertinenze dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del regolamento comunale (*);
per le unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale (**);
d) aliquota del 3 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, nonche' in favore dei proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principali, secondo le condizioni stabilite nell'ambito degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 2 commma 3 della legge 8 dicembre 1998, n. 341; 2. stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 240.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis). (*) sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ancorche' distintamente iscritte in catasto, (**) sono equiparate alle abitazioni principali: le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' odi usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; le unita' imniobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate. (Omissis). 01X95013 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Aviano
Il comune di AVIANO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota del 4 per mille nonche' la detrazione di L. 250.000 per l'abitazione principale (e relative pertinenze, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento l.C.l.) adottate con deliberazione consiliare n. 120/1999; 2. di applicare l'aliquota differenziata del 7 per mille agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 3. di avvalersi della facolta' di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge 662 del 23 dicembre 1996 che considera come adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata;
(Omissis). 01X95014 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Avio
Il comune di AVIO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 settembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, poer l'anno 2001, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 4,5 per mille per tutte le unita' immobiliari ed aree fabbricabili insistenti sul territorio del comune e la detrazione unica per l'abitazione principale in L. 200.000;
(Omissis). 01X95015 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bagnoregio
Il comune di BAGNOREGIO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001, alla luce delle vigenti disposizioni in materia finanziaria e delle previste necessita' di bilancio, nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 504 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,25 per mille per tutti gli immobili, fatta eccezione per gli immobili di categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale la cui aliquota viene determinata nella misura percentuale del 7 per mille. 2. viene confermata altresi' la detrazione di L. 200.000 per la prima casa.
(Omissis). 01X95016 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Baricella
Il comune di BARICELLA (provincia di Bologna) ha adottato, il 12 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille. 2. di differenziare l'aliquota per l'abitazione principale come segue:
al 5,4 per mille per abitazione principale e per abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
al 7 per mille per le abitazioni non locate e/o tenute a disposizione;
aliquota agevolata del 3 per mille per le abitazioni principali concesse in locazione a canone concordato secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 431/1998. 3. di determinare in L. 80.000 l'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, spettante per l'anno 2001, esclusivamente nei casi e con le modalita' stabilite nell'allegato "A" al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale. 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se non risulta locata o risulti abitata esclusivamente dal coniuge. 5. di dare atto che:
per abitazione non locata si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale "A" utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione deI possessore per uso personale diretto e, non locata ne' data in comodato a terzi per una parte o per l'intero anno di riferimento. L'eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione;
i contribuenti che intendono arvalersi dell'aliquota agevolata del 3 per mille debbono comprovare il diritto all'agevolazione presentando apposita dichiarazione sostitutiva o copia del contratto di locazione a canone concordato;
per abitazione tenuta a disposizione o seconda casa, si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale "A", arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria, tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare;
i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 dovranno presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, art. 14;
la dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. dell'anno di riferimento;
l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrata comprovante quanto dichiarato;
nel caso di dichiarazione infedele, veniamo applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). Allegato A alla delibera n. 2/GM del 12 gennaio 2001
L'amministrazione comunale riconosce, a seguito di specifica richiesta-autocertificazione, ai cittadini tenuti al pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2001, con riferimento a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aumento della detrazione di L. 80.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 gia' prevista dalla legge n. 662/1996 per le abitazioni principali, per un totale di L. 280.000, sulla imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
Per il riconoscimento del diritto alla detrazione sopraindicata, i contribuenti debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 1) o al punto 2) come di seguito riportati:
a) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2001. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
b) avere compiuto il 60 0 anno di eta' alla data del 1 0 gennaio 2000;
c) essere in condizione non lavorativa e con reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore a L. 14.000.000 (reddito di riferimento 2000 con esclusione del reddito prodotto dall'abitazione);
a) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica proprieta immobiliare del contribuente al 1 0 gennaio 2001. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
b) nucleo familiare ove sia presente un portatore di handicap con invalidita' superiore all'80%;
c) reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore a L. 20.000.000 (reddito di riferimento anno 2000 con esclusione del reddito prodotto dall'abitazione). PROCEDURA Il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di L. 280.000.
La predetta dichiarazione dovra' essere inviata entro il termine fissato per il versamento dell'imposta per il 2001, all'Ufficio tributi del comune di Baricella - Via Roma n. 76 - 40052 Baricella (Bologna).
I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001 gia' tenere conto della detrazione richiesta.
L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare tutti gli accertamenti opportuni. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. 01X95017 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Barolo
Il comune di BAROLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001 nella misura 5,5 per mille, l'imposta comunale sugli immobili, e, nella misura minima prevista dalla legge, la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 01X95018 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Baronissi
Il comune di BARONISSI (provincia di Salerno) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare l'aliquota ordinaria I.C.I. al 7 per mille per l'anno 2001; 2. di stabilire l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e sue pertinenze al 5,5 per mille per l'anno 2001; 3. di applicare l'aliquota del 6 per mille per l'anno 2001 ai proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni della legge n. 431/1998, avendo preso atto dell'accordo territoriale tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti delle organizzazioni provinciali dei proprietari e degli inquilini siglato in data 24 febbraio 2000 e depositato presso il comune il giorno 28 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431. I proprietari per usufruire dell'aliquota del 6 per mille, dovranno far pervenire, al comune di Baronissi servizio I.C.I., entro e non oltre il 31 ottobre 2001, a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna all'Ufficio protocollo, la copia del contratto regolarmente registrato, dal quale si evidenzia che sono state applicate le condizioni della legge 431/1998 e dell'accordo territoriale del 24 febbraio 2000 siglato tra l'amministrazione comunale di Baronissi e i rappresentanti delle organizzazioni provinciali dei proprieta ri e degli inquilini; 4. di considerare come abitazione principale, tutti i casi previsti daIl'art. 19 del regolamento comunale I.C.I. approvato dal consiglio comunale con delibera n. 155 del 27 ottobre 1998; 5. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000; 6. di ridurre l'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili cosi' come disciplinato dall'art. 7 del suddetto regolamento I.C.I.; 7. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota del 7 per mille, per gli immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente deIl'attivita' la costruzione e l'alienazione degli immobili e per le case non locate; 8. di applicare per l'anno 2001 per gli immobili con destinazione ad uso abitativo, non locati, per i quali non risultino essere registrati da almeno due anni contratti di locazione l'aliquota dei 9 per mille;
(Omissis). 01X95019 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Barzio
Il comune di BARZIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). abitazione principaie e pertinenze: 4,5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale: 5,5 per mille; detrazione imposta l.C.l. per abitazione principale: L. 500.000;
(Omissis). 01X95020 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Basaluzzo
Il comune di BASALUZZO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 4,25 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed una sola sua pertinenza; di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 4,75 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili.
(Omissis). 01X95021 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bassiano
Il comune di BASSIANO (provincia di Latina) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di approvare le aliquote dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, come segue:
aliquota ordinaria 6,5 per mille;
aliquota per la prima casa: (incluse pertinenze) 5,7 per mille.
(Omissis). 01X95022 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bastida Pancarana
Il comune di BASTIDA PANCARANA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille; 2. di non apportare modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, che rimane stabilita dalla norma sopraindicata, in L. 200.000.
(Omissis). 01X95023 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Belgioioso
Il comune di BELGIOIOSO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 7 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 2. di stabilire l'ulteriore detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui al protocollo d'intesa, gia' approvato con le OO.SS. dei pensionati nell'anno 2000 da ritenersi valido anche per l'anno 2001 secondo la documentazione agli atti del comune; 3. (Omissis); 4. (Omissis); 5. (Omissis); 6. la giunta comunale si avvale della possibilita' prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, secondo cui ai fini I.C.I. verra' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata. Le detrazioni, pari ad un massimo di L. 500.000 riguarderanno gli immobili di valore catastale non superiore agli 80.000.000, classificati nelle categorie A/3, A/4 e A/5, in misura differenziata in rapporto al reddito del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF per l'anno precedente, secondo la tabella sotto riportata e riguarderanno le seguenti categorie di cittadini:
A) pensionati, coniuge a carico di pensionati portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, disoccupati (iscritti nelle liste di collocamento per almeno sei mesi nell'anno 2000), lavoratori posti in cassa integrazione od in mobilita' (per almeno sei mesi nell'anno 2000);
B) nuclei familiari con lavoratori dipendenti. Le predette categorie non devono possedere, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori ad un terzo del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale. Di tale ulteriore detrazione non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A/1, A/2, A/7, A/8 e A/9.
Limite di reddito familiare Importo della maggiore
Detrazione
-- --
A) Nucleo familiare con presenza di pensionati e coniuge a carico di pensionati, portatori di handicap, disoccupati, cassintegrati:

Reddito del nucleo familiare imponibile a fini IRPEF per l'anno precedente:

Fino a L. 12.000.000 L. 500.000 Da L. 12.000.000 fino a L. 18.000.000 " 450.000 Da L. 18.000.000 fino a L. 24.000.000 " 400.000

Per i nuclei familiari di cui al punto A), i limiti di reddito sono aumentati di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatore di handicap.
Limite di reddito familiare Importo della maggiore
Detrazione
-- --
B) Nucleo familiare con presenza di lavoratori dipendenti:

Reddito del nucleo familiare imponibile a fini IRPEF per l'anno precedente:

Fino a L. 28.000.000 L. 500.000

Per i nuclei familiari di cui al punto B), i limiti di reddito sono aumentati di L. 2.000.000 per ogni familiare a carico. Il trattamento di ulteriore detrazione verra' applicato a seguito della comunicazione del cittadino che, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 attesti: di appartenere ad una categoria ammessa al beneficio, il reddito familiare ed il non possesso di altri immobili escluso il garage di pertinenza dell'abitazione principale e/o una quota inferiore ad un terzo di altro immobile.
(Omissis). 01X95024 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Berbenno
Il comune di BERBENNO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2001 con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' all'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 e s.m.:
a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera b) della presente delibera, nella misura del 7 per mille;
b) aliquota ridotta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 437/1996 nella misura del 5,5 per mille.
(Omissis). 01X95025 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Besana in Brianza
Il comune di BESANA IN BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) per l'anno 2001, nel seguente modo:
nella misura del 6,2 per mille l'aliquota ordinaria valida per tutti gli immobili non compresi nel punto successivo;
nella misura deI 5,6 per mille per le unita' immobiliari adibite a:
a) abitazione principale di proprieta' del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
c) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; (Omissis). 01X95026 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bibbiano
Il comune di BIBBIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.:
a) 5,8 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione di quelli di cui al punto b) seguente;
b) 7 per mille per gli alloggi non locati e alloggi tenuti a disposizione (o seconde case).
(Omissis). 01X95027 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bigarello
Il comune di BIGARELLO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle successive lettere b) e c), nella misura del 6 per mille;
b) aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal proprietario o dal discendente di primo grado o dall'ascendente di primo grado;
c) aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non concessi in locazione;
(Omissis). 01X95028 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bioglio
Il comune di BIOGLIO (provincia di Biella) ha adottato, il 22 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di determinare per l'anno 2001 le aliquote che saranno applicate in questo comune, con riferimento alle diverse tipologie di immobili e di soggetti passivi di imposta, come segue:
immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche: 5,75 per mille;
immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come dimora abituale: 6 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni: 6,25 per mille;
immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6,25 per mille;
alloggi non locati: 6,25 per mille.
(Omissis). 01X95029 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bonassola
Il comune di BONASSOLA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. stabilire, per l'anno 2001, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nei termini che seguono:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota ridotta: 4 per mille in favore di:
a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
A norma dell'art. 9, comma 5, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 28 dicembre 1998, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; costituiscono pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
L'assimilazione ai fini dell'I.C.I. di cui al punto che precede non incide sulle modalita' di determinazione del valore di ciascuna unita' immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Le disposizioni di cui al presente punto a) del dispositivo si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
A norma dell'art. 11 del ridetto regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si considerano abitazioni principali anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza.
Per poter usufruire di detto beneficio il contribuente dovra' presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi del comune, entro il termine perentorio, a pena di decadenza dal beneficio, del 15 maggio di ciascun anno. Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano il comune dal compiere eventuali accertamenti. In caso di dichiarazioni infedeli e di conseguente parziale o omesso versamento dell'imposta dovuta, verranno applicate le sanzioni ed interessi previste dalla normativa vigente;
b) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti residenti nel comune di Bonassola, i quali utilizzino dette unita' come abitazione principale.
Il beneficio dell'aliquota ridotta del 4 per mille trovera' applicazione per l'intero arco dell'anno allorche' il contratto di locazione venga registrato entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento. Qualora il contratto di locazione venga registrato successivamente al trenta giugno dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui sopra dovranno corrispondere l'aliquota ordinaria per l'intero arco dell'anno. 2. elevare l'importo della detrazione di Lire 200.000 - prevista per l'abitazione principale dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - a Lire 500.000, dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Il beneficio dell'elevazione e' esteso alle fattispecie previste dagli articoli 9, 5 e 11 del ridetto regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, descritte al precedente punto 1), lettera a).
(Omissis). 01X95030 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bonate Sopra
Il comune di BONATE SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote e detrazioni per l'ICI:
4,9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, e relative pertinenze;
6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. (Omissis); 3. (Omissis); 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante in quale si protrae tale destinazione. (Omissis). La detrazione applicata alle abitazioni principali e' applicabile, nella stessa misura, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti), rimanendo applicabile l'aliquota ordinaria. Per usufruire di tale agevolazione e' necessario presentare apposita richiesta all'ufficio tributi del comune; 5. e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o d'usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
(Omissis). 01X95031 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bordolano
Il comune di BORDOLANO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 2001, l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili, in questo comune nella misura del 5 per mille per tutte le categorie di immobili, precisamente:
aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quella locale con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;
aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' inimobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrino fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5 per mille;
aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;
aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;
aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992 n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro isituito dalle regioni: 5 per mille;
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille;
aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille. 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' completamente esentata per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostituitiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 230.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione pricipale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiiari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Dall'imposta dovuta per le abitazioni principali degli anziani ultra sessantacinquenni la detrazione e' di L. 300.000 fino a concorrenza dell'importo da pagare. Se in casa vi sono due anziani, basta che uno soltanto dei due abbia 65 anni.
(Omissis). 01X95032 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Braies (PRAGS)
Il comune di BRAIES (PRAGS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire anche per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'abitazione principale nella misura del 4 per mille; 2. di fissare come detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale l'importo di L. 500.000 questo corrisponde all'importo I.C.I.) dell'unita' immobiliare categoria A2, classe 1 con 8 vani catastali; 3. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota per le abitazioni secondarie come segue:
a) abitazione secondaria 6 per mille;
b) abitazione secondaria con tassa di soggiono 6 per mille;
c) abitazione secondaria non affittata 6 per mille. 4. la detrazione dell'imposta non e' estensibile ad altri oggetti d'imposta (seconda casa, aree fabbricabili, imprese ecc.).
(Omissis). 01X95033 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Breganze
Il comune di BREGANZE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). A) aliquota base per tutti gli immobili: 4 per mille ad esclusione di quanto stabilito alla seguente lettera B); B) aliquota per abitazioni non locate, cioe' tenute o rimaste sfitte, indipendentemente dal fatto di essere prima o seconda abitazione: 7 per mille; C) e' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o case di cura a seguito di ricovero permanente; D) detrazione per abitazione principale occupata L. 200.000.
(Omissis). 01X95034 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di BRUMANO
Il comune di BRUMANO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili l.C.l., che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, fissando la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di L. 200.000.
(Omissis). 01X95035 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Budrio
Il comune di BUDRIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, (Omissis), le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2001:
a) aliquota ordinaria del 5,3 per mille rapportata al valore degli immobili insistenti, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale;
b) aliquota del 7 per mille rapportata al valore dei fabbricati sfitti, non locati con regolare contratto d'affitto per un periodo superiore a 8 mesi nell'arco dell'anno, escludendo comunque gli alloggi concessi in comodato gratuito o utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii). Resta esclusa dall'aliquota maggiorata, in quanto soggetta all'aliquota ordinaria, una delle unita' immobiliari tenute a disposizione nel territorio comunale da cittadini italiani residenti all'estero; 2. di determinare in L. 250.000 la detrazione per abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis). 01X95036 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di BUTTAPIETRA
Il comune di BUTTAPIETRA (provincia di Verona) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001.
(Omissis). 01X95037 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cabiate
Il comune di CABIATE (provincia di Como) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.):
aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale;
aliquota del 5,5 per mille per immobili diversi dall'abitazione principale.
(Omissis). 01X95038 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Calice al Cornoviglio
Il comune di CALICE AL CORNOVIGLIO (provincia di La Spezia) ha adottato, il 20 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) un'aliquota generale del 6,75 per mille;
b) un'aliquota ridotta del 6,1 per mille per i contribuenti identificabili ai sensi dell'art. 8, comma 2, 1o e 2o alinea, e dell'art. 13 del regolamento comunale, ossia, piu' precisamente con riferimento:
alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone residenti nel comune di calice al C.;
alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
alle abitazioni che il contribuente abbia concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli, genitori) a condizione che vi dimorino abitualmente o vi abbiano la residenza e rispettino tutte le ulteriori condizioni poste dall'art. 13 del regolamento comunale;
c) un'aliquota ridotta del 4 per mille per un periodo superiore a tre anni con decorrenza dall'inizio dei lavori a favore dei proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
d) la detrazione di imposta di L. 300.000 per le categorie di contribuenti descritte dall'art. 12, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera e) del regolamento comunale, ossia, piu' precisamente:
ai soggetti passivi aventi, a carico un portatore di handicap, con necessita' di assistenza continua, rientranti nei limiti di reddito previsti dallo stesso art. 12;
ai soggetti passivi in documentata situazione di indigenza economica e di disagio sociale, rientranti nei limiti di reddito previsti dallo stesso art. 12;
ai soggetti passivi che acquisiscano nell'anno la residenza nel comune di Calice, tale detrazione si protrae per ulteriori due anni.
(Omissis). 01X95039 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Calvisano
Il comune di CALVISANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). confermare per l'anno 2001 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili e precisamente:
abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;
pertinenze aliquota del 6,75 per mille;
aree fabbricabili aliquota del 6,75 per mille;
altri fabbricati aliquota del 6,75 per mille;
terreni aliquota del 6,75 per mille. Confermare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 01X95040 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cammarata
Il comune di CAMMARATA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5,7 per mille e di determinare la detrazioe di imposta, per l'abitazione principale, in ragione di L. 200.000.
(Omissis). 01X95041 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Campodarsego
Il comune di CAMPODARSEGO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
A) Al 4,5 per mille, nei riguardi delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; tale aliquota del 4,5 per mille si applica limitatamente all'abitazione principale cosi' come definite dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. con esclusione delle unita' immobiliari adibite a pertinenze dell'abitazione principale;
B) Al 5,7 per mille, per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali. 3. di stabilire la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 250.000; 4. di stabilire la detrazione ordinaria per abitazione principale a L. 500.000 per nuclei familiari con almeno un soggetto portatore di handicap permanente o con invalidita' superiore al 66%, riconosciuto come tale dalla competente autorita';
(Omissis). 01X95042 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Canale
Il comune di CANALE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune nella misura del 6 per mille; 2. di confermare altresi' in L. 220.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 01X95043 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Candia Lomellina
Il comune di CANDIA LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille; di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000;
(Omissis). 01X95044 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Canegrate
Il comune di CANEGRATE (provincia di Milano) ha adottato, l'8 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. e le detrazioni d'imposta come segue:
aliquota I.C.I. per abitazione principale 5 per mille;
aliquota I.C.I. per immobili diversi 6,5 per mille;
detrazione per abitazione principale L. 200.000.
La detrazione per abitazione principale e' elevata a L. 300.000 per i contribuenti appartenenti alla categoria sotto riportata, entro i limiti di reddito di seguito indicati, e titolari della sola casa di abitazione:
nuclei familiari con solo reddito di lavoro dipendente e\o di pensione.
Limiti di reddito di pensione o di lavoro dipendente (il reddito da considerare e' quello imponibile ai fini IRPEF dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare):

=====================================================================
Componenti il nucleo familiare |
conviventi |Reddito annuo del nucleo familiare =====================================================================
una persona | L. 13.000.000 ---------------------------------------------------------------------
due persone | L. 19.500.000 ---------------------------------------------------------------------
tre persone | L. 24.700.000 ---------------------------------------------------------------------
quattro o più persone | L. 30.550.000

La detrazione per abitazione principale e' elevata a L. 400.000 quando ricorrono le segg. condizioni, fermi restando i limiti di reddito sopra indicati:
appartenere ad un nucleo familiare in cui e' presente un portatore di handicap e\o invalido civile e\o anziani ultra sessantacinquenni; l'handicap e\o l'invalidila' dovra' essere attestato da certificato di invalidita' civile superiore aI 74%;
(Omissis). 01X95045 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Canino
Il comune di CANINO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare con effetto dal 1 gennaio 2001 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;
Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000, come previsto e disciplinato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. Di elevare la detrazione spettante per l'abitazione principale a L. 300.000 o comunque fino alla concorrenza dell'imposta per i contribuenti appresso indicati che dimostrino, previo presentazione di apposita domanda, i seguenti requisiti:
A) di aver compiuto il settantesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 2000;
B) di essere titolari di un reddito complessivo lordo determinato ai fini dell'I.R.P.E.F., di cui l'apposito rigo del quadro N della dichiarazione dei redditi per l'anno 2000, uguale o inferiore a L. 25.000.000.
(Omissis). 01X95046 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cantalupa
Il comune di CANTALUPA (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare la misura del 5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (per tutti gli immobili) per l'anno 2001, senza altresi' valersi della facolta' di cui all'art. 1, comma 4, legge 449/1997, per fissare aliquote agevolate dell'l.CI.
(Omissis). 01X95047 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cantu'
Il comune di CANTU' (provincia di Como) ha adottato, il 1 0 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). che per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001:
1. l'aliquota ordinaria e' fissata nella misura del 4,95 per mille. L'aliquota e' ridotta al 4,3 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
2. la detrazione per l'abitazione principale, stabilita in L. 200.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e' aumentata a L. 400.000 per i soggetti, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolari di redditi da pensione o lavoro dipendente con reddito imponibile familiare, assoggettata a IRPEF, non superiore a L. 27.500.000;
b) nuclei familiari ove sia presente un disabile totale con reddito imponibile familiare, assoggettato ad IRPEF, non superiore a L. 55.000.000;
3. la maggiore detrazione di cui al punto 2) e' concessa solo se l'unita' immobiliare abitata e' l'unica unita' immobiliare posseduta dal nucleo familiare a qualsiasi titolo, con la sola aggiunta di al massimo due box e/o di una cantina anche se accatastate separatamente. Sono escluse dalla maggiore detrazione le unita' immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, cosi' come sono esclusi dal beneficio dell'ulteriore detrazione i possessori di aree edificabili;
4. I soggetti nelle condizioni di poter fruire della maggiore detrazione dovranno presentare apposita richiesta contente, anche in forma di autocertificazione:
cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale;
l'ammontare del reddito imponibile percepito nell'anno precedente;
il possesso dei requisiti di cui al punto 2) e 3).
La richiesta dovra' essere presentata, entro e non oltre il termine di pagamento dell'imposta per l'anno di competenza e comunque prima di applicare la maggiore detrazione in sede di versamento; la mancata applicazione dell'ulteriore detrazione non da' diritto a rimborsi. Tale richiesta va presentata direttamente all'ufficio tributi del comune o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
(Omissis). 01X95048 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cappadocia
Il comune di CAPPADOCIA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare la aliquota I.C.I. e la detrazione per l'anno 2001 come segue:
aliquota I.C.I. ordinaria 6,5 per mille;
detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale.
(Omissis). 01X95049 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Capriano del Colle
Il comune di CAPRIANO DEL COLLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 1 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 01X95050 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Capua
Il comune di CAPUA (provincia di Caserta) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille.
Unita' immobiliari di categoria A, non locate e non tenute a disposizione del proprietario: 6,5 per mille.
Aree edificabili: 6,5 per mille.
Altre unita' immobiliari 6 per mille. 2. di determinare per l'anno 2001 in lire 200.000 la detrazione per abitazione principale; 3. di determinare l'estensione della detrazione per abitazione principale a lire 300.000 per le abitazioni principali delle seguenti categorie di contribuenti, in particolare situazione di disagio socio-economico:
a) nucleo familiare composto da pensionati ultra sessantacinquenni con reddito non superiore a lire 20.000.000 in possesso del solo appartamento ed eventuale pertinenza al 1 gennaio 2001;
b) nucleo familiare composto da piu' di cinque componenti e con reddito familiare imponibile relativo al 2000 non superiore a lire 30.000.000, in possesso del solo appartamento ed eventuale pertinenza;
c) famiglie nelle quali siano compresi uno o piu' disabili con invalidita' civile non inferiore al 75% o portatori di handicap e con reddito familiare imponibile non superiore a lire 30.000.000;
(Omissis). 01X95051 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caramagna piemonte
Il comune di CARAMAGNA PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). I.C.I. per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. e' fissata nella misura unica del 5,5 per mille mantenendo inalterata la detrazione di L. 200.000 per la prima abitazione e pertinenze.
(Omissis). 01X95052 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di CARAMANICO TERME
Il comune di CARAMANICO TERME (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare come stabilito sempre dalla giunta comunale n. 9/2001 per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 5,7 per mille dando atto che l'aliquota e' unica e che la detrazione per l'abitazione principale, ai fini del calcolo della base imponibile di tale tributo, rimane fissata a L. 200.000.
(Omissis). 01X95053 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di CARAVAGGIO
Il comune di CARAVAGGIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di stabilire per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibite ad abitazione principale: 4,8 per mille;
b) altri immobili: 6 per mille.
2. Di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 01X95054 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di CARBONERA
Il comune di CARBONERA (provincia di Treviso) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) del 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai successivi punti b) e c);
b) del 6 per mille per le abitazioni non locate per l'intero anno solare, comprese le relative pertinenze, se dotate di autonoma rendita catastale, con esclusione delle seguenti fattispecie:
abitazione posseduta da cittadini italiani, residenti in altri comuni italiani, che costituisca per gli stessi prima casa;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili (art. 8 del decreto legislativo 504/1992);
abitazioni in corso di ristrutturazione a seguito di regolare concessione edilizia, a decorrere dalla data di inizio dei lavori, debitamente certificata, e fino alla data di ultimazione dei lavori medesimi. Per la decorrenza e cessazione dell'aliquota ordinaria prevista per le suddette fattispecie di fabbricati, ove possibile, si fa riferimento ad atti esistenti nel comune; su richiesta del comune ciascuna delle predette condizioni dovra' essere certificata con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge n. 15/1968;
c) del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, se dotate di autonoma rendita catastale, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio: garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); E' determinata, per l'anno 2001, in L. 240.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, cosi' come individuate al comma 2, dell'art. 6 del regolamento per la disciplina dell'I.C.I., e precisamente per abitazione principale si intende:
a) l'unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;
b) l'unita' immobiliare posseduta a tale titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
c) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;
d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);
e) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed in linea collaterale fino al secondo grado di parentela adibite a loro abitazione principale, purche' la concessione in uso gratuito venga attestata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta';
f) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
(Omissis). 01X95055 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di CARCARE
Il comune di CARCARE (provincia di Savona) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare le aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 2001 cosi' come determinata con delibera di consiglio comunale n. 26 del 29 giugno 2000, cosi' come di seguito indicato:
1) 6,3 per mille - sugli immobili destinati ad abitazione principale nonche' sugli alloggi concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1 grado per i quali vi sia regolare contratto di comodato registrato a norma di legge;
2) 6,8 per mille - sugli altri immobili non rientranti nelle fattispecie precedenti. Ritenuto di applicare le seguenti detrazioni:
1) L. 220.000 sugli immobili destinati all'abitazione principale nonche' su quelli concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado;
2) L. 350.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore di pensionati che compiano, nell`anno in corso, i sessantacinque anni di eta', che siano residenti nel comune di Carcare, che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria, e che abbiano un reddito, escluso quello derivante dall'abitazione, non superiore al trattamento minimo INPS, se singoli, o non superiore al trattamento minimo INPS piu' pensione sociale se il nucleo familiare e' composto da due o piu' persone;
3) L. 350.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore di lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nell'anno in corso e che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria;
4) L. 350.000 sugli immobili destinati ad abitazione principale a favore di nuclei familiari aventi portatori di handicap con invalidita' totale permanente che non dispongano di altre abitazioni oltre la propria.
Per usufruire delle detrazioni di cui ai punti 2, 3 e 4, e' necessario presentare apposita richiesta entro il 20 maggio del corrente anno.
(Omissis). 01X95056 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di CARCERI
Il comune di CARCERI (provincia di Padova) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
"di confermare per l'anno 2001 la misura unica del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili, e di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale".
(Omissis). 01X95057 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di CARDANO AL CAMPO
Il comune di CARDANO AL CAMPO (provincia di Varese) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Aliquota ordinaria 2001, 6 per mille;
aliquota ridotta 2001, 4 per mille;
detrazione 2001, L. 200.000.
(Omissis). 01X95058 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di CARESANA
Il comune di CARESANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - da applicarsi in questo comune, nella misura del 5 per mille. 2. di dare atto che non e' prevista alcuna diversificazione d'aliquota dell'imposta di cui al comma 2 deIl'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m. ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, delI'art. 8 del medesimo decreto.
(Omissis). 01X95059 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di CARUGATE
Il comune di CARUGATE (provincia di Milano) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
4.5 per mille, abitazioni principali;
6.5 per mille, altri immobili; di estendere l'aliquota ridotta per l'abitazione principale alle pertinenze intendendosi come tali quelle appartenenti alle categorie catastali C/2 (depositi e posti auto) e C/6 (autorimesse); di applicare i benefici dell'aliquota ridotta ad una sola pertinenza per ciascuna abitazione principale; di confermare la detrazione di L. 200.000 annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 01X95060 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casal di Principe
Il comune di CASAL DI PRINCIPE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota ordinaria del 7 per mille;
aliquota per le unita' immobiliare adibite ad abitazione principale del 6 per mille;
l'imposta e' ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione;
la detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali.
(Omissis). 01X95061 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casalbordino
Il comune di CASALBORDINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
aliquota agevolata del 5,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, con detrazione di L. 200.000;
aliquota ordinaria del 6,5 per mille per le restanti basi imponibili.
(Omissis). 01X95062 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casalbuttano ed Uniti
Il comune di CASALBUTTANO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001:
1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;
2) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 2 per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati in centro storico: 2 per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 2 per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti: 2 per mille da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
3) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 19 del regolamento comunale di applicazione dell'imposta; 4. di confermare tutte le disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta in parola ivi comprese le detrazioni, riduzioni, agevolazioni ed esenzioni si cui al titolo IV del citato regolamento; 5. (Omissis); 6. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis). 01X95063 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casina
Il comune di CASINA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare (omissis), le aliquote diversificate I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nel modo e nelle misure di seguito riportate:
4,8 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per l'unita' immobiliare equiparata all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del vigente regolamento comunale disciplinante l'imposta, qualora:
e' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata;
l'abitazione viene concessa in uso gratuito, dal soggetto passivo d'imposta, ai propri genitori o figli, che la occupano quale loro abitazione principale;
per le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ad una sola unita' immobiliare di categoria catastale C/6 e C/7 e limitatamente ad una sola cantina ed una soffitta di categoria catastale C/2;
7 per mille per tutte le altre tipologie di immobili 2. di confermare per l'anno 2001, in L. 200.000, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis). 01X95064 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casorate Sempione
Il comune di CASORATE SEMPIONE (provincia di Varese) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, (omissis); 2. di determinare, altresi', per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,9 per mille per le abitazioni principali dando atto che per abitazioni principali si intendono quelle precisate dall'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con propria deliberazione n. 65 del 21 dicembre 1998; 3. di determinare, inoltre, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alenazione di immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, nonche' nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 449/1997; 4. di determinare, infine, nella misura di L. 200.000 la detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, dell'imposta dovuta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 01X95065 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casorezzo
Il comune di CASOREZZO (provincia di Milano) ha adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 come segue:
aliquota 5 per mille per unita' adibita ad abitazione principale;
aliquota 5,5 per mille per terreni ed aree fabbricabili;
aliquota ordinaria 6 per mille. 2. di applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale una detrazione di L. 230.000 (pari a Euro 118,78) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 01X95066 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cassano allo Ionio
Il comune di CASSANO ALLO IONIO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura unica del 6 per mille e confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura minima di lire duecentomila nei modi e termini di legge; 2. di fissare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori per come previsto dall'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(Omissis). 01X95067 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cassinelle
Il comune di CASSINELLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 13 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali e nella misura del 6 per mille l'aliquota per gli altri immobili; 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000.
(Omissis). 01X95068 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castagnito
Il comune di CASTAGNITO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 6 per mille per gli altri immobili, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali;
(Omissis). 01X95069 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castegnero
Il comune di CASTEGNERO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di confermare una detrazione di L. 200.000 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei seguenti soggetti passivi:
soggetto passivo ove dimora abitualmente nella sua abitazione;
soggetto anziano o disabile, con la sola pensione sociale, residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purche' l'abitazione, non locata, sia posseduta dallo stesso a titolo di proprieta' o di usufrutto e che il soggetto vi dimorasse prima del suo trasferimento in istituto di ricovero o sanitario;
soggetto passivo che dimora in abitazione a riscatto a condizione che l'assegnatario vi risieda stabilmente e non sia proprietario di altre abitazioni nel territorio comunale.
(Omissis). 01X95070 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelbellino
Il comune di CASTELBELLINO (provincia di Ancona) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di determinare (omissis), per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificate:
a) 7 per mille, aree fabbricabili;
b) 5,9 per mille, altri fabbricati in genere;
c) 4,9 per mille, abitazione principale del soggetto passivo con la detrazione di legge di L. 200.000.
(Omissis). 01X95071 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castel D'Azzano
Il comune di CASTEL D'AZZANO (provincia di Verona) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire, (omissis), per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del cinque per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze e autorimesse destinate a servizio dell'abitazione principale medesima e l'aliquota del sei per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di stabilire, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione nella misura base prevista dalla legge di L. 200.000; 3. (omissis); 4. (omissis).
(Omissis). 01X95072 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castel Volturno
Il comune di CASTEL VOLTURNO (provincia di Caserta) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), determinate nell'anno 2000, con atto della commissione straordinaria numero 4 del 13 marzo 2000, che si riportano:
5,5 per mille sulle abitazioni principali;
7 per mille per le abitazioni diverse da quelle principali;
7 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni; confermando altresi', in lire 300.000, la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 01X95073 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castellucchio
Il comune di CASTELLUCCHIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 01X95074 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelnuovo Bozzente
Il comune di CASTELNUOVO BOZZENTE (provincia di Como) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). che per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
1) l'aliquota ordinaria e' fissata al 6 per mille;
2) la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in L. 200.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportate ai periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se la medesima unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota e al periodo per i quali la destinazione medesima si verifica;
(Omissis). 01X95075 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelspina
Il comune di CASTELSPINA (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2001, l'aliquota unica I.C.I. del comune di Castelspina nella misura del 5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 decreto legislativo 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 legge 662/1996 e' nella misura di L. 200.000.
(Omissis). 01X95076 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelvetro Piacentino
Il comune di CASTELVETRO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. aliquota 5 per mille per abitazione principale; 2. aliquota 5,5 per mille per fabbricati non costituenti abitazione principale; 3. aliquota differenziata 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (da applicarsi limitatamente agli immobili oggetto degli interventi sopraelencati e per un periodo massimo di tre anni dall'inizio dei lavori).
(Omissis). 01X95077 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castiglione D'Adda
Il comune di CASTIGLIONE D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, (omissis) le aliquote I.C.I. e la detrazione d'imposta, nelle misure sotto specificate:
possessori di prima abitazione e pertinenze abitazione principale 5,5 per mille;
detrazione d'imposta su prima abitazione e pertinenze prima abitazione L. 200.000;
detrazione d'imposta su prima abitazione e pertinenze prima abitazione, se il contribuente e' una persona sola e ultrasessantacinquenni facenti parte di un nucleo familiare composto da due o piu' persone con reddito non superiore a due pensioni sociali L. 500.000;
e' altresi' applicata la detrazione d'imposta relativa alla prima casa se il contribuente o i contribuenti, trattandosi di coniugi cointestatari hanno tre o piu' figli a carico tutti minorenni e il loro reddito complessivo non superi i trenta milioni ai sensi del decreto legge 31 marzo 1998 n. 109 e del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1999 L 500.000;
possessori di seconda abitazione terreni agricoli e di tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili 7 per mille.
proprietari di abitazioni concesse in locazione e regolate da contratto di affitto concordato con le associazioni di inquilini in base alla legge 431/1998, 5,5 per mille.
(Omissis). 01X95078 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castiglione d'Orcia
Il comune di CASTIGLIONE D'ORCIA (provincia di Siena) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) cosi' come segue:
7 per mille aliquota oridinaria;
5,5 per mille abitazione principale (come disposto dall'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. viene considerata tale:
l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti (in linea retta o collaterale) di primo grado che vi risiedono;
l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purche' non locata;
6 per mille alloggi locali con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale e sono pertanto ivi residenti a condizione che venga presentata apposita domanda, allegando copia di tale contratto, entro i termini di scadenza della presentazione della dichiarazione I.C.I.;
detrazione per abitazione principale L. 220.000.
(Omissis). 01X95079 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castiglione Falletto
Il comune di CASTIGLIONE FALLETTO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota l.C.I. da applicare in questo comune nella misura del 5 per mille con riferimento alla prima casa e con detrazione unica di L. 200.000 estendibile alle pertinenze identificate ai sensi di legge. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota l.C.I. da applicare in questo comune nella misura del 6 per mille con riferimento a tutti gli altri immobili e fabbricati.
(Omissis). 01X95080 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castiglione Torinese
Il comune di CASTIGLIONE TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 30 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - l.C.l. - per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
a) abitazione principale 5 per mille;
b) terreni agricoli 5,5 per mille;
c) aree fabbricabili 6,5 per mille;
d) altri immobili 6,5 per mille, 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione; 3. la detrazione per l'abitazione principale e' elevata a L. 350.000 per i seguenti soggetti:
non possedenti sul territorio nazionale altre unita' immobiliari oltre l'abitazione principale (comprese le pertinenze non locate) se accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e che abbiano nel proprio nucleo familiare: portatori di handicap (sordomuti, ciechi ed invalidi civili con grado superiore al 50%), in possesso di certificazione della commissione istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, con reddito familiare dei portatori stessi derivante unicamente da pensione di invalidita' e di accompagnamento.
(Omissis). 01X95081 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castellavazzo
Il comune di CASTELLAVAZZO (provincia di Belluno) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare sia l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 per l'abitazione principale al 5 per mille con detrazione di L. 200.000, sia quella ordinaria nella misura del 6 per mille. di confermare per l'anno 2001 quanto gia' previsto dalla delibera consiliare, in premessa meglio specificata, riguardo l'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili determinata nello 0,5 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' inamobiliari inagibili od inabitabili finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. di evidenziare che l'aliquota agevolata di cui sopra sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei detti interventi e per la durata di tre anni a decorrere dall'inizio dei lavori;
(Omissis). 01X95082 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cavagnolo
Il comune di CAVAGNOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente all'aliquota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 01X95083 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cavriago
Il comune di CAVRIAGO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire come segue le aliquote a valere per l'anno 2001, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota ordinaria nella misura del 6,1 per mille;
b) aliquota ridotta, nella misura del 5,8 per mille, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioe' quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente e sue pertinenze, intendendosi come tali le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/7 (limitatamente ad una cantina o ad una soffitta o una tettoia) le unita' immobiliari C/6 (per non piu' di due garages) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale;
c) aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per le abitazioni sfitte: intendendosi come tali le abitazioni non occupate dal proprietario o dai suoi familiari, non siano locate a terzi, siano prive di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e non siano dotate dell'arredo indispensabile per la residenza. Si escludono le abitazioni realizzate per la vendita da imprese edili in attesa di essere vendute.
(Omissis). 1. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale; 2. di estendere la possibilita' di usufruire della detrazione di L. 200.000 e della aliquota ridotta nel caso di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e che essi risultino residenti nel comune; 3. di estendere l'applicazione dell'aliquota ridotta anche nei seguenti casi:
3.a) unita' immobiliari, che risultavano non locate e vuote dal 31 dicembre 1998, locate con contratto registrato a partire dal 1 0 gennaio 2000 ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
3.b) unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di I grado (figli/genitori - genitori/figli); 4. di andare ad applicare la riduzione del 50% di imposta ICI dovuta per l'anno 2001 al soggetto passivo qualora ricorrano le seguenti condizioni: A) Pensionati:
possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 0 gennaio 2001. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioe' cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprieta' l'effettiva disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7;
aver compiuto il 65 0 anno di eta' alla data del 1 0 gennaio 2001;
essere in condizione non lavorativa e con reddito complessivo lordo non superiore a L. 25.000.000 riferito all'anno 2000. Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un unico componente, il reddito complessivo lordo non puo' essere superiore a L. 20.000.000 annui.
L'assenza di una delle suddette condizioni fa venir meno al diritto della riduzione d'imposta. Inoltre:
l'applicazione di tale riduzione richiede che gli altri eventuali componenti del nucleo familiare non possiedano altri fabbricati in tutto il territorio nazionale;
nel caso in cui l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di piu' soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della riduzione deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra. B) Famiglie numerose: possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 0 gennaio 2001. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioe' cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprieta' l'effettiva disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7;
il nucleo familiare deve essere formato da 3 o piu' figli minori o in condizioni non lavorative al 1 0 gennaio 2000, come da stato di famiglia;
il reddito complessivo riferito all'anno 2000 non superiore a L. 60.000.000 lorde nel caso di 5 componenti, poi si aggiungono per ogni altro componente L. 15.000.000 annui lordi. L'assenza di una delle suddette condizioni fa venir meno il diritto di riduzione. C) Nucleo familiare in condizioni bisognose: possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 0 gennaio 2001. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioe' cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprieta' l'effettiva disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7;
nucleo familiare formato da un solo genitore con un figlio minore o in condizioni non lavorative, con reddito complessivo lordo non superiore a L. 27.000.000 annue lorde riferite all'anno 2000 (comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF) per ogni ulteriore figlio minore o in condizioni non lavorative si aggiungono L. 13.000.000 annui lordi; D) Famiglie con componenti portatori di handicap (ai sensi e per gli effetti della legge 5 febbraio 1992, n. 104): possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 0 gennaio 2001. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioe' cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprieta' l'effettiva disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7;
il reddito complessivo riferito all'anno 2000 non deve essere superiore a L. 35.000.000 annue lorde riferite all'anno 1999 se la famiglia e' composta di 2 persone, si aggiungono poi L. 15.000.000 annue lorde per ogni componente oltre i 2. L'assenza di una delle condizioni fa venir meno il diritto alla riduzione d'imposta.
5. Di poter usufruire della detrazione di L. 200.000 nel caso di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e della riduzione del 50% dell'imposta ICI dovuta di cui al punto 4), lettere A/B/C/D previa presentazione di specifica domanda dell'interessato comprovante il possesso dei requisiti richiesti; analogamente per poter usufruire della aliquota ridotta al 5,8 per mille per le unita' immobiliari locate con contratto registrato di cui al punto 3.a, occorre presentare apposita comunicazione indicante gli estremi della registrazione. Sia la domanda che la comunicazione dovranno pervenire al comune entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI. 01X95084 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cento
Il comune di CENTO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare nella misura del 5,6 per mille l'aliquota ordinaria da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001. 2. di determinare che per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per quella dei parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) ai quali lo stesso abbia concesso l'immobile in uso gratuito, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 3. di fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota agevolata da applicarsi per una durata non superiore a tre anni dall'inizio dei lavori a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico e architettonico localizzati nei centri storici e al di fuori se vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939, o edifici di valore storico testimoniale indicati nelle tavole di P.R.G. vigente, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti.
(Omissis). 01X95085 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ceprano
Il comune di CEPRANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Di approvare le aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - da applicare nel comune di Ceprano per l'anno 2001, come segue:
a) l'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e' stabilita nella misura del 5 per mille;
b) l'aliquota da applicare per i soggetti passivi dell'I.C.I. relativamente agli immobili diversi dall'abitazione principale e' stabilita nella misura del 6,85 per mille.
(Omissis). 01X95086 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cerro Maggiore
Il comune di CERRO MAGGIORE (provincia di Milano) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di approvare per l'anno 2001, per i motivi espressi nelle premesse del presente atto, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le seguenti aliquote:
5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze cosi' come disposto dall'art. 30, commi 12 e 13 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
5,5 per mille per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dalla legge n. 431/1998 e per le realtive pertinenze;
6 per mille in misura per tutte le altre fattispecie di immobili. di fissare la detrazione concessa per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 cosi' come fissata dall'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni.
(Omissis). 01X95087 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Certosa di Pavia
Il comune di CERTOSA DI PAVIA (provincia di Pavia) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione di legge in L. 200.000.
(Omissis). 01X95088 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cesinali
Il comune di CESINALI (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare al 5,5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) relativa all'anno 2001 per questo comune; di fissare in L. 200.000 la detrazione da operare sull'imposta I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale.
(Omissis). 01X95089 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cesiomaggiore
Il comune di CESIOMAGGIORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare come di seguito le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, che sara' applicata in questo comune:
a) nella misura del 5 per mille, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
b) nella misura deI 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori;
c) nella misura del 6 per mille per le abitazioni non principali o secondarie;
d) nella misura del 5 per mille ai casi diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e) ed f) del presente dispositivo e per tutti gli altri immobili;
e) nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari di imprese aderenti al Patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino e destinate a nuovi insediamenti produttivi e per la durata di cinque anni dall'attivazione del nuovo insediamento;
f) nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili. 2. di confermare per l'anno 2001, in L. 200.000 la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, da applicarsi secondo le modalita' di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
(Omissis). 01X95090 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chienes (Kiens)
Il comune di CHIENES (KIENS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune, ad eccezione dell'aliquota prevista al successivo punto 2, nella misura unica del 4 per mille; 2. per le unita' immobiliari soggetti all'imposta di soggiorno ai sensi della legge regionale 29 agosto 1976 n. 10, nella versione dell'art. 14 del T.U. approvato con D.P.G.R. dd. 20 ottobre 1988 n. 29/L, l'aliquota e' determinata nella misura del 7 per mille. 3. di fissare per l'anno 2001 la detrazione dell'imposta I.C.I. per l'abitazine principale in L. 450.000;
(Omissis). 01X95091 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiesanuova
Il comune di CHIESANUOVA (provincia di Torino) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella seguente misura: per tutti gli immobili 5 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di L. 200.000.
(Omissis). 01X95092 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chieve
Il comune di CHIEVE (provincia di Cremona) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di riconfermare le aliquote stabilite nell'anno 2000 per l'I.C.I. imposta sugli immobili, in questo comune, anche per l'anno 2001, con effetto dal 1o gennaio 2001; aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota ridotta 5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze ai sensi dell'art. 817 del codice civile, ancorche' accatastate in modo distinto dall'abitazione principale; detrazione per abitazione principale L. 200.000 la stessa detrazione e' elevata a L. 300.000 quando i proprietari dell'abitazione principale siano: disabili invalidi (senza limiti di eta') o anziani con eta' di anni 60 alla data del 31 dicembre 2000; in entrambi i casi il reddito annuo lordo (reddito del nucleo familiare anagrafico) non deve essere superiore a L. 19.000.000 elevato a L. 25.700.000 quolora abbia il coniuge o disabile invalido conviventi; per il reddito lordo si fa riferimento a quello dell'anno precedente; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a),dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono al residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 01X95093 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chignolo D'Isola
Il comune di CHIGNOLO D'ISOLA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di modificare per l'anno 2001 le aliquote attualmente in vigore e di seguito riportate:
abitazione principale 4 per mille;
pertinenze dell'abitazione principale 4 per mille;
altri fabbricati 7 per mille;
detrazione per abitazione principale L. 200.000.
(Omissis). 01X95094 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiusa (Klausen)
Il comune di CHIUSA (KLAUSEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di aumentare per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la detrazione dell'I.C.I. per la prima abitazione da 420.000 a 440.000 e di applicare per l'abitazione principale e pertinenza in linea di massima una detrazione di L. 440.000. 2. di determinare la detrazione dell'ICI per la prima abitazione nell'ipotesi di presupposti socialmente precari in L. 705.000, nel caso che il contribuente e' in possesso dei seguenti requisiti:
a) valore catastale rivalutato dell'immobile non superiore a L. 150.000000;
b) Il reddito imponibile della famiglia non e' superiore al doppio dell'importo deI minimo vitale;
Secondo l'art. 6 del D.P.G.P. 1o febbraio 1991, n. 2 risultano per il momento i seguenti importi di del reddito:
singola persona: L. 18.192.000
n. 2 persone: L. 25.776.000;
n. 3 persone: L. 31.848.000;
n. 4 persone: L. 37.920.000;
n. 5 persone: L. 43.224.000;
n. 6 persone: L. 48.528.000. 3. non siano possessori con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare come definito al punto 2, di altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unico garage o posto macchina al servizio dell'abitazione principale e dei redditi dominicali aggiornati dei terreni non edificabili inferiori e L. 2.500. 4. che non coabitino con persone provviste di reddito ed estranee al nucleo familiare, secondo punto 2. 5. le domande secondo punto 2, redatte in carta libera utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'ufficio tasse del comune e firmate dagli interessati, devono essere presentate all'ufficio tasse, che ne rilascia ricevuta, presso II Municipio di Chiusa, entro 31. marzo 2001. 6. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in questo comune di principio nella misura del 4,7 per mille. 7. per tutti gli appartamenti della cat. A1 fino A11, escluso A10 verra' applicato l'aliquota I.C.I. di 6 per mille, eccetto le fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e d) con la seguente dicitura:
a) appartamento principale per il proprietario e in possesso della residenza anagrafica in comune.
b) appartamento principale per parente in linea diretta fino al 2. grado ed affini fino al secondo grado.
c) persone con un contratto d'affitto registrato per le quali abitazioni costituisce abitazione principale e sono in possesso della residenza anagrafica.
d) persone, le quali sono in possesso dei requisiti secondo punto a) e punto b) nonche' occupano gratuitamente appartamenti in proprieta' di societa'.
e) unita' abitative di locatori affittacamere ed agriturismo nonche' unita' abitative di persone in possesso di un'autorizzazione amministrativa di garni.
(Omissis). 01X95095 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ciampino
Il comune di CIAMPINO (provincia di Roma) ha adottato, il 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, ai sensi dellart. 6 D.lgs. 30 dicembre1992 n. 504 come segue:
a) aliquota ridotta, pari al 4 per mille, per le abitazioni e loro pertinenze locate, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con contratto tipo regolarmente registrato, a soggetti che le adibiscano a loro dimora abituale, e in esse abbiano la residenza anagrafica;
b) aliquota ridotta, pari al 4,75 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze, ovvero:
quelle adibite a dimora abituale, direttamente dai titolare del diritto reale;
quelle concesse dal titolare del diritto reale, in uso o in comodato gratuito, con atti regolarmente registrati, a parenti entro il 1o grado, i quali le adibiscano a loro dimora abituale, e in esse abbiano la residenza anagrafica, con esclusione delle pertinenze;
quelle possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in Istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse, non risultino locate, ne occupate dall'eventuale nudo proprietario;
quelle appartenentialle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonche' alle unita' immobiliari di proprieta' dello I.A.C.P. regolarmente assegnate dall'istituto Autonomo case Popolari;
c) aliquota ordinaria, pari al 5,75 per mille, per tutti gli immobili, e per le seconde abitazioni possedute oltre all'abitazione princiale, non locate o locate a a canone libero, non rientranti nei casi di cui al punto a) e b);
d) aliquota, pari al 6,75 per mille, per le ulteriori abitazioni possedute. (terze, quarte ed oltre, non rientranti nei casi di cui ai punti a), b), c) non locate, o locate a canone libero. di determinare la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 20, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato daIIart. 3, commna 55, legge 662/1996, in L. 200.000, Iimitatamente alle abitazioni e relative pertinenze di cui alla lettera b);
(Omissis). 01X95096 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cisternino
Il comune di CISTERNINO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili cosi came appresso:
a) aliquota ordinaria 6 per mille;
b) aliquota ridotta 4 per mille da applicare alle abitazioni principali cosi come definiti dall'art. 9 del regolamento comunale sull'imposta in parola. 2. di prevedere per le abitazioni principali, ad eccezione degli immobili dati in uso gratuito parenti e affini di primo grado e ai coniugi separati o divorziati, una detrazione d'imposta di L 200.000;
(Omissis). 01X95097 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Codigoro
Il comune di CODIGORO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 7 e 11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del:
6,1 per mille (aliquota ordinaria) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, immobili diversi dalle abitazioni e per tutti gli immobili non compresi nelle fattispecie seguenti.
7 per mille per le abitazioni non locate e per le abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze. L'imposta dovuta e' rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste detta situazione.
(Omissis). 1. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto con diritto all'applicazione della detrazione, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 elevabile a L. 500.000 per le famiglie in stato di disagio economico-sociale. Dette detrazioni vanno rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
Il riconoscimento dello stato di disagio economico sociale viene riconosciuto con riferimento al reddito relativo all'anno 2000 secondo i criteri adottati dalla giunta comunale con deliberazione n. 674 del 7 dicembre 2000 e precisamente:
Imponibile lordo, dedotto il reddito dell'abitazione principale:
A) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 15.426.000 annui lordi riferito all'anno 2000 ed essere in condizione non lavorativa;
B) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo famigliare fino a 24.911.000 piu' L. 1.962.000 per ogni persona a carico;
C) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'l.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo famigliare, fino a L. 24.911.000 piu' L. 1.962.000 per ogni persona a carico;
D) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente all'1o gennaio 2001:
nucleo familiare composto da 6 persone o piu' componenti al 1 0 gennaio 2001;
reddito famigliare riferito all'anno 2000 non superiore a L. 92.618.000 lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti, a tal reddito di aggiungono L. 15.426.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6;
E) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.
Gli interessati dovranno presentare apposita istanza o autocertificazione entro il 30 giugno 2001 con effetto per l'anno stesso, per ottenere il riconoscimento del diritto a tale agevolazione, stabilendo che le domande si intendono accolte qualora non venga notificato un provvedimento di diniego nei trenta giorni successivi ai ricevimento da parte dell'Ufficio competente.
(Omissis). 01X95098 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Coli
Il comune di COLI (provincia di Piacenza) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I., nella misura unica del 6 per mille e di fissare la detrazione per l'abitazione principale e pertinenze in L. 200.000.
(Omissis). 01X95099 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Colle D'Anchise
Il comune di COLLE D'ANCHISE (provincia di Campobasso) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
1) aliquota unica 4,5 per mille. 2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta nonche' categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale come da prospetto che segue:
1) detrazione unica - detrazione d'imposta L. 200.000.
(Omissis). 01X95100 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Comacchio
Il comune di COMACCHIO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Aliquote.
1.1 Immobili adibiti ad abitazione principale - 5,5 per mille.
L'aliquota e' applicabile unicamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte del contribuente soggetto dell'imposta.
1.2 Fabbricati non adibiti ad abitazione principale - 7 per mille.
1.3 Immobili diversi dalle abitazioni (terreni e fabbricati) - 6 per mille, con le seguenti eccezioni per le quali e' applicata l'aliquota del 5,8 per mille:
Fabbricati:
fabbricati posseduti da enti senza scopo di lucro (Cat. B1);
negozi (Cat. C1);
magazzini e locali di deposito (Cat. C2);
laboratori per arti e mestieri (Cat. C3);
opifici (Cat. D1);
alberghi e pensioni (Cat. D2);
campeggi (Cat. D8);
uffici e studi privati (Cat. A10).
Terreni:
terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale purche' dai medesimi condotti (ex art. 9 - decreto legislativo n. 504/1992). 2. Deduzione di imposta per l'abitazione principale
2.1 Per l'abitazione principale prevista al precedente punto 1.1) e' applicabile una detrazione d'imposta di L. 200.000 annue.
Tale deduzione si applica anche nei seguenti casi:
a) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
c) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale. Tale situazione dovra' essere comprovata da idonea documentazione.
2.2 La detrazione di imposta, di cui al precedente punto 2.1), e' elevata a L. 500.000 per le seguenti categorie di contribuenti in particolari situazioni di carattere sociale:
a) pensionati e portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, monoreddito, in condizione non lavorativa con reddito da pensione non superiore a L. 15.426.000 annui, al lordo delle ritenute fiscali;
b) pensionati e portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a L. 24.911.000, aumentati di L. 1.906.000 per ogni persona a carico;
c) disoccupati (con certificazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione) - lavoratori in cassa integrazione straordinaria - in mobilita', inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiori a L. 24.911.000, aumentati di L. 1.906.000 per ogni persona a carico;
d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2001:
nucleo familiare composto da 6 o pi'u' componenti al 1 gennaio 2001;
reddito familiare riferito all'anno 2001 non superiore a L. 92.557.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono L. 15.426.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6;
Si intendono nuclei familiari numerosi quelli di sei unita', e superiori.
Nel rapporto numero di componenti del nucleo, metratura a disposizione, si applichera' la detrazione allorquando la metratura stessa sara' inferiore a quella prevista dall'I.A.C.P. per nuclei familiari di sei unita';
e) persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal settore Sanita'-Servizi sociali, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' visto ai punti precedenti;
Sia nel caso della lettera b) (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera c) (disoccupati, cassintegrati, in mobilita') ed alla lettera d) (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 300.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare e non dispongano di reddito d'impresa, di partecipazione o di lavoro autonomo. In questa ultima circostanza, l'amministrazione comunale si impegna a valutare eventuali singoli casi che le venissero sottoposti.
I contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata alla sezione tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta-autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione I.C.I. come da fac-simile messo a disposizione dalla competente sezione.
I contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento dell'I.C.I., gia' tenere conto della detrazione nella misura richiesta.
Le richieste-autocertificazioni verranno controllate dalla competente sezione dell'amministrazione comunale, e in caso di dichiarazioni infedeli, verranno applicate le sanzioni di legge. 3. Riduzione di imposta.
Saranno applicate le riduzioni allo scopo previste dal comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con esclusione di quelle indicate nell'ultima parte dello stesso comma.
(Omissis). 01X95101 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Conflenti
Il comune di CONFLENTI (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 30 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille e la detrazione nella misura pervenuta dalle leggi vigenti per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 01X95102 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cordignano
Il comune di CORDIGNANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 4 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune e nella misura fissa di L. 250.000 (Euro 129,11) la detrazione per l'abitazione principale; 2. di considerare abitazioni principali le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisicono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
(Omissis). 01X95103 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cornate D'Adda
Il comune di CORNATE D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
a) abitazione principale e pertinenza nel numero massimo di una per ogni singola abitazione principale, aliquota 5,1 per mille;
b) altri immobili aliquota 6,2 per mille;
c) di confermare la detrazione per la sola abitazione nella misura annua di L. 200.000.
L'ammontare della detrazione potra' essere estesa alla pertinenza soltanto per l'eventuale parte eccedente rispetto all'imposta dovuta per abitazione principale.
(Omissis). 01X95104 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cortaccia (Kurtatsch)
Il comune di CORTACCIA (KURTATSCH) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili come segue: 4,5 per mille; di determinare l'importo di detrazione per l'abitazione principale come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni in L. 700.000.
(Omissis). 01X95105 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Corte Franca
Il comune di CORTE FRANCA (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e la detrazione sull'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis). 01X95106 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cossato
Il comune di COSSATO (provincia di Biella) ha adottato, il 20 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
aliquota I.C.I. unita' abitativa principale 5 per mille;
aliquota altri immobili 5,5 per mille;
aliquota unita' abitative sfitte 7 per mille; lasciando inalterata la detrazione per l'unita' abitativa principale in L. 200.000. 2. di dare atto che la detrazione applicabile all'unita' abitativa principale di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 504/1992 e circolare Ministero delle finanze 21 maggio 1994, n. 65/E e di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 viene mantenuta a L. 200.000 per l'anno 2001. 3. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo a prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili cosi' come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge finanziaria n. 662 deI 23 dicembre 1996. 4. di considerare direttamente adibita ad unita' abitativa principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata cosi come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 56, della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996.
(Omissis). 01X95107 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cosseria
Il comune di COSSERIA (provincia di Savona) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 e dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437 convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura unica del 5,7 per mille; 2. di stabilire, poi, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. relativa all'anno 2001 nella misura di L. 230.000.
(Omissis). 01X95108 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cossogno
Il comune di COSSOGNO (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di deliberare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 01X95109 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Costa Volpino
Il comune di COSTA VOLPINO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, (omissis), per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per tutte le tipologie di immobili. 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 01X95110 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Costermano
Il comune di COSTERMANO (provincia di Verona) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote e detrazioni sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune come segue:
aliquota del 4,5 per mille per la prima casa e gli appartamenti locati come abitazione principale;
aliquota del 7 per mille ordinaria;
aliquota del 6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni;
aliquota del 7 per mille per le seconde case e le case sfitte;
detrazione per l'abitazione principale L. 200.000 con la precisazione che la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000 viene applicata solo all'abitazione di cui all'art. 11 commi 2 e 3 lettere a), c), e), f) del vigente regolamento sull'I.C.I.
(Omissis). 01X95111 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Courmayeur
Il comune di COURMAYEUR (provincia di Aosta) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). a) di determinare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, un'aliquota unica del cinque per mille per l'anno2001; b) di fissare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in L. 400.000.
(Omissis). 01X95112 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Covo
Il comune di COVO (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 sara' applicata da questo comune nel modo seguente:
a) 5 per mille per tutti gli immobili posseduti nel comune di Covo;
b) detrazione di L. 200.000 sulla prima casa;
c) detrazione di L. 270.000 per l'abitazione principale dei soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle due seguenti condizioni:
I. reddito familiare derivante esclusivamente da pensione minima di anzianita' aumentata di 1/3 (un terzo);
II. possesso di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:
A/4 abitazioni di tipo popolare;
A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare.
(Omissis). 01X95113 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cozzo
Il comune di COZZO (provincia di Pavia) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). l'aliquota relativa all'I.C.I. per l'anno 2001 e' stata fissata nella misura unica del 6 per mille e che la detrazione per l'abitazione principale ammonta a L. 200.000.
(Omissis). 01X95114 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cremosano
Il comune di CREMOSANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. relativa agli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (ai sensi dell'art. 6, comma 5, del regolamento comunale sull'I.C.I.) del soggetto passivo nella misura del 5,5 per mille; 2. determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'I.C.I. relativa a tutti gli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale del soggetto passivo e ai terreni; 3. confermare la detrazione d'imposta di lire 200.000, relativamente agli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (ai sensi dell'art. 6, comma 5, del regolamento comunale sull'I.C.I.) del soggetto passivo.
(Omissis). 01X95115 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Crescentino
Il comune di CRESCENTINO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di applicare quale aliquota ordinaria dell'l.C.I. per l'anno 2001 il 6 per mille per tutte le categorie di immobili ad eccezione per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali l'aliquota I.C.I. viene confermata nel 5 per mille; di disporre che dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono:
L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alle quote per la quale la destinazione medesima si verifica;
L. 230.000 per i nuclei familiari conviventi nell'abitazione principale il cui reddito complessivo annuo non superi i L. 35.000.000 lordi, dando atto che per usufruire di quest'ultima detrazione dovra' essere presentata, all'ufficio tributi, autocertificazione dei redditi 2000 entro la scadenza fissata per l'acconto; di applicare l'aliquota ridotta di un punto percentuale rispetto a quelle vigenti cioe' il 5 per mille e il 4 per mille, limitatamente all'anno 2001, per le unita' immobiliari colpite dall'evento alluvionale del 15/16 ottobre 2000, rispettivamente nel caso in cui si dovesse pagare l'aliquota ordinaria e nel caso di dover pagare l'aliquota per l'abitazione principale, ferme restando le detrazioni di cui al comma precedente; di dare atto che, ai fini del controllo per una corretta applicazione della succitata aliquota ridotta, il soggetto passivo dovra' presentare, entro la scadenza prevista per l'acconto l.C.I. 2001, all'ufficio tributi, una dichiarazione debitamente firmata dalla quale si evinca correttamente l'identificativo catastale per cui si applica l'aliquota ridotta e che per il diritto a tale godimento fara' fede l'elenco redatto dagli uffici competenti relativo all'individuazione delle unita' immobiliari oggetto di richiesta danni per alluvione del 15/16 ottobre 2000; di dare atto che, oltre a quanto sopra specificato, non operano altre agevolazioni, riduzioni o detrazioni per il tributo l.C.I. oltre quelle di legge; di ribadire che l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili, e limitatamente durante il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, e' ridotta al 50% e che la relativa inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario che va allegata alla dichiarazione o, in alternativa, il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 e ss.mm.ii.
(Omissis). 01X95116 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Crespadoro
Il comune di CRESPADORO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo comune per l'esercizio finanziario 2001 e in L. 200.000 annue la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 01X95117 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Crova
Il comune di CROVA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota nella misura unica del 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. di non avvalersi per l'anno 2001 di aliquote differenziate per l'applicazione dell'I.C.I. e di non avvalersi della facolta' di elevare la dovuta detrazione di L. 200.000 per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. dovuta per l'anno 2001 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 01X95118 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cura Carpignano
Il comune di CURA CARPIGNANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2001 con l'aliquota del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari. 2. di dare atto che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' applicabile per l'anno 2001 nella misura di L. 200.000.
(Omissis). 01X95119 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dolianova
Il comune di DOLIANOVA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
 
di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per i seguenti immobili: 1. Abitazione principale:
abitazione principale di proprieta' del soggetto passivo;
abitazione utilizzata da soci delle cooperative edilizie e proprieta' indivise;
alloggi regolamente assegnati dall'I.A.C.P.;
abitazione locata con contratto registrato a soggetto che lo utilizza come abitazione principale;
abitazione concessa in uso gratuito (con contratto di comodato regolarmente registrato) dal possessore ai suoi familiari cosi' come individuati nel regolamento comunale approvato con C.C. n. 82 del 29 dicembre 2000, parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle) ovvero al coniuge, se separato o divorziato, ovvero agli affini entro il primo grado (suoceri, generi, nuore);
abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanatorio a seguito di ricovero permanente a condizione che lo stesso non risulti locato; 2. aree edificabili 4,5 per mille; di confermare per l'esercizio 2001 l'aliquota nella misura del 7 per mille ai sensi dell'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, per tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alle abitazioni principali (seconda casa); di confermare per l'anno 2001 la detrazione della misura di L. 200.000 per l'abitazione principale o quelle ad essa equiparate di cui al punto 1 lettera a) b) c) e) f), (attenzione e' esclusa la lettera d).
(Omissis). 01X95120 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Domaso
Il comune di DOMASO (provincia di Como) ha adottato, il 30 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare le aliquote, riduzioni o detrazioni di imposta per l'anno 2001 relativamente all'I.C.I. quelle adottate dal consiglio comunale in seduta del 25 febbraio 2000 con atto n. 5; Aliquota 5 per mille:
per tutti i tipi di aree fabbricabili e fabbricati ex art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992; di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di lire 250.000.
(Omissis). 01X95121 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Drenchia
Il comune di DRENCHIA (provincia di Udine) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'I.C.I., nella misura del 5 per mille; 2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.
(Omissis). 01X95122 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dubino
Il comune di DUBINO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e del 5 per mille per le altre abitazioni; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in L. 220.000.
(Omissis). 01X95123 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Duino Aurisina
Il comune di DUINO AURISINA (provincia di Trieste) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno l'aliquota del 5,5 per mille a carico dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale insistente sul territorio comunale, ivi comprese le pertinenze ad essa asservite anche se accatastate separatamente con attribuzione di autonoma rendita catastale (cantine, soffitte, tettoie, box e posti macchina utilizzati dal soggetto possessore); 2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota per tutti gli immobili diversi da quelli di cui al punto 1) della presente deliberazione nella misura del 7 per mille a carico di tutti gli altri immobili diversi dai precedenti (fabbricati non adibiti ad abitazione principale, tenuti a disposizione del proprietario, aree fabbricabili, immobili commerciali, ecc.); 3. di determinare la detrazione dell'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, adeguata alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 55, della legge 662/1996, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in Lire 200.000; 4. di estendere la detrazione di cui al punto 3) della presente deliberazione, qualora ne ricorrano i presupposti richiamati, anche a favore dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5, del Regolamento imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), cosi' come modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 49 decreto direttoriale 20 dicembre 1999; 5. di elevare la detrazione di cui al punto 3) della presente deliberazione a lire 400.000 a favore dei contribuenti nella cui scheda anagrafica e' presente una persona disabile non autosufficiente oppure un invalido civile al 100%, previa richiesta da inoltrare al comune con allegato certificato rilasciato dalle competenti autorita', nonche' di estendere detta detrazione qualora ne ricorrano i presupposti richiamati anche a favore dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5, del regolamento imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), cosi' come modilicato con deliberazione del consiglio comunale con deliberazione n. 49 decreto direttoriale 20 dicembre 1999;
(Omissis). 01X95124 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Enemonzo
Il comune di ENEMONZO (provincia di Udine) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. (omissis); 2. di stabilire per il 2001 l'aliquota I.C.I. come segue:
per l'abitazione principale e sue pertinetize al 5 per mille;
aliquota I.C.I. per tutti i restanti immobili al 7 per mille; 3. di applicare anche alle pertinenze l'aliquota deliberata per l'abitazione principale. 4. di introdurre le seguenti detrazioni previste per l'abitazione principale:
elevazione della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per gli edifici classificati nelle categorie catastali "A5 e A6" posseduti:
a) da una persona sola con godimento del solo reddito da pensione non superiore ad annue L. 12.000.000 oltre al reddito della sola abitazione principale;
b) da due persone con godimento di soli redditi da pensione non superiori ciascuno aI minimo INPS oltre al reddito della sola abitazione principale;
elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per gli edifici posseduti da nuclei familiari di eta' inferiore a 35 anni.
(Omissis). 01X95125 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Erbezzo
Il comune di ERBEZZO (provincia di Verona) ha adottato, il 9 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille commisurata sul valore degli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio comunale di Erbezzo; 3. di mantenere invariata, rispetto allo scorso anno, e pertanto determinata in L. 200.000 la detrazione per la prima abitazione;
(Omissis). 01X95126 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Eupilio
Il comune di EUPILIO (provincia di Como) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
a) 4 per mille per le abitazioni principali e tutto quanto equiparato ad esa come da regolamento;
b) 5,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;
c) di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, indipendentemente dalla classe a cui appartiene l'immobile.
(Omissis). 01X95127 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Falconara Albanese
Il comune di FALCONARA ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 4 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. la conferma di L. 500.000 della detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze; 2. la conferma dell'aliquota del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze; 3. la elevazione al 7 per mille dell'aliquota relativa a tutte le altre categorie di immobili diversi dalla abitazione principale e sue pertinenze; 4. la conferma della concessione delle agevolazioni previste dal comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in favore degli anziani e dei disabili; 5. la modifica dell'art. 4 lettera b) - del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato con deliberazione consiglio comunale, n. 12 del 22 febbraio 1999, esecutiva, che deve intendersi cosi' riformulato: .... omissis .... b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e, da questi utilizzata come abitazione principale".
(Omissis). 01X95128 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fano
Il comune di FANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) per l'anno 2001 gia' stabilite con la propria deliberazione n. 34 del 16 febbraio 2001, e cioe':
a) aliquota ordinaria del 6,8 per mille per tutti gli immobili assoggettabili all'imposizione (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) comprese le abitazioni locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
b) aliquota ridotta deI 4,8 per mille, da applicarsi:
1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 8, comma 1, del regolamento I.C.I.);
2) per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unita' immobiliare non risulti locata (art. 8, comma 2, del regolamento I.C.I.);
3) alle pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto (art. 4 del regolamento I.C.I.);
4) all'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta senza limitazione di grado (art. 5 del regolamento I.C.I.);
c) aliquota del 7 per mille per l'abitazione locata ad un soggetto che non la adibisce a propria abitazione principale; nonche' per l'abitazione che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito, in comodato o in locazione con contratto non registrato. 2. di stabilire una aliquota ridotta del 3,5 per mille per le unita' immobiliari che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati fra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431; 3. di prendere atto che, per le fattispecie imponibili di cui ai precedenti punti 1, 2 della lettera b), e' anche applicabile la detrazione d'imposta di lire 200.000, nei termini indicati dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge 662/1996; 4. di prendere atto che la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e' stabilita in lire 500.000 per soggetti in situazioni disagiate e in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 9 del regolamento I.C.I.
(Omissis). 01X95129 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fascia
Il comune di FASCIA (provincia di Genova) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicarsi, per l'anno 2001, all'imposta comunale sugli immobili; 2. di tener conto, nella determinazione della base imponibile di quanto stabilito dall'art. 5, decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e ss., art. 3, legge 662/1996; 3. di ridurre l'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, e successive modificazioni, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. di detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza deI suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 5. si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 58, comma 2, decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9, decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si intendono coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis). 01X95130 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Feisoglio
Il comune di FEISOGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. e' fissata ai sensi art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come sostituito con art. 3 comma 53 legge 23 dicembre 1996 n. 662 modificato con art. 10 comma 2 decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30 nelle seguenti aliquote:
prima casa 5 per mille detrazione L. 200.000;
altro 6 per mille.
(Omissis). 01X95131 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fiamignano
Il comune di FIAMIGNANO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
abitazione principale: 4 per mille;
altri fabbricati 6 per mille. 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001 nella misura di L. 250.000 come gia' per l'anno precedente.
(Omissis). 01X95132 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ficarolo
Il comune di FICAROLO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 nel seguente modo:
aliquota ordinaria 7 per mille;
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,75 per mille;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usofrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996: 5,75 per mille;
terreni agricoli: 6,75 per mille;
aree fabbricabili: 6,75 per mille. 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis). 01X95133 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fiumicino
Il comune di FIUMICINO (provincia di Roma) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili:
a) abitazione principale, aliquota 4,4 per mille;
b) immobili strumentali all'esercizio delle attivita' commerciali condotte direttamente dal proprietario, con esclusione di quelli industriali 6,50 per mille;
c) immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati con le organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 - 5,75 per mille;
d) fabbricati invenduti di cui all'art. 19 del regolamento I.C.I:
per i primi tre anni dall'ultimazione dei lavori 5 per mille;
per gli anni successivi, aliquota 7 per mille;
e) aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili 6,75 per mille;
f) fondi agricoli non superiori a 10 ettari 5,75 per mille;
g) immobili non locati, ne' dati in comodato a terzi 9 per mille
detrazioni per abitazione principale:
1) solo abitazione principale L. 200.000;
elevata a:
2) abitazione principale di contribuente che ha nel proprio nucleo familiare almeno un disabile con invalidita' non inferiore al 70%, purche' la somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare conviventi non superi L.36.000.000 per il 2000, L. 300.000;
3) abitazione principale di contribuente che ha percepito nel 2000 la sola pensione minima sociale o quella integrata al minimo L. 300.000.
(Omissis). 01X95134 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Flaibano
Il comune di FLAIBANO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di applicare per l'anno 2001 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale immobiliare (I.C.I.):
abitazione principale 4,5 per mille;
altri immobili 5 per mille; 2. di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 01X95135 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Florinas
Il comune di FLORINAS (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2001 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 4, comma 1, punto d), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 01X95136 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Forli' del Sannio
Il comune di FORLI' DEL SANNIO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille; di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000.
(Omissis). 01X95137 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fossano
Il comune di FOSSANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 1 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6,5 per mille. 2. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura del 5 per mille; la medesima aliquota si applica agli immobili qualificati come pertinenze dell'abitazione principale dal regolamento comunale I.C.I. 3. di approvare per l'anno 2001 l'aliquota per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale sulla base degli accordi previsti dal comma 3 art. 2 legge n. 431 del 9 dicembre 1998 che sara' applicata in questo Comune nella misura del 3 per mille. 4. Di confermare per l'anno 2001 la detrazione per abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 210.000 pari a Euro 108. 5. di confermare per l'anno 2001 la detrazione nella misura di L. 300.000 pari a Euro 155 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale secondo i criteri e le procedure sottoelencate:
a) possesso alla data del 31 dicembre 2000 della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa o posto macchina (accatastati in categoria C6), quali uniche proprieta' immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri componenti del nucleo familiare. Il possesso di terreni e di ogni altra unita' immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, preclude l'utilizzo della maggiore detrazione;
b) reddito dei soggetti passivi occupanti l'immobile adibito ad abitazione principale, conseguito nell'anno 2000, non superiore complessivamente a:

Nucleo familiare Reddito complessivo I.R.P.E.F.
- - 1) Persona 12.980.000 lire (Euro 6.704) 2) Persone 18.038.000 lire (Euro 9.316) 3) Persone 23.193.000 lire (Euro 11.978) 4) Persone 28.347.000 lire (Euro 14.640) 5) Persone 33.501.000 lire (Euro 17.302) 6) Persone 38.654.000 lire (Euro 19.963) 7) Persone 43.808.000 lire (Euro 22.625) 8) Persone 48.962.000 lire (Euro 25.287) 9) Persone 54.116.000 lire (Euro 27.949) 10) Persone 59.270.000 lire (Euro 30.610)
c) esclusione della maggiore detrazione delle unita' immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
d) la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di L. 210.000;
e) presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione entro il 30 giugno 2001 su modulo predisposto dall'ufficio tributi.
(Omissis). 01X95138 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Francavilla Marittima
Il comune di FRANCAVILLA MARITTIMA (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). A) Fabbricati:
1) abitazione principale: aliquota 5 per mille;
2) altri fabbricati (quali abitazione secondarie, abitazoni non locate ed ogni altro fabbricato diverso da civile abitazione): aliquota 6,5 per mille;
3) fabbricati di enti senza scopo di lucro: aliquota 5 per mille;
4) abitazioni locate utilizate come abitazione principale: aliquote 5 per mille. B) Aree fabbricabili:
alle aree fabbricabili si applica l'aliquota del 6 per mille. C) Terreni agricoli:
se ed in quanto dovuta l'imposta sconta l'aliquota del 6 per mille. Riduzioni e detrazioni:
si applicano le disposizioni stabilite nel regolamento comunale sull'I.C.I. approvato dal consiglio comunale con delibera n. 67/1998.
(Omissis). 01X95139 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Frassinoro
Il comune di FRASSINORO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nella suguente misura:
a) abitazione principale e relative pertinenze: 5,7 per mille;
b) alberghi e campeggi in attivita' e catastalmente ricompresi nella categoria D8 o D2: 4 per mille;
c) altri fabbricati e relative pertinenze: 6 per mille;
d) aree edificabili: 6 per mille. 2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo e' di L. 200.000 su base annua; 3. di dare atto che il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili sara' effettuato mediante:
a) versamento sul c.c.p. n. 12027470 intestato al comune di Frassinoro - I.C.I. - servizio tesorieria - piazza Miani n. 16 - 41044 Frassinoro;
b) versamento presso la tesoreria comunale - Banca di Cavola e Sassuolo credito cooperativo - filiale di Frassinoro. (Omissis). 01X95140 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Frignano
Il comune di FRIGNANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 5 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o³ gennaio 2001 sono:
1. aliquota ad applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1): 6 per mille;
3. aliquota ad applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;
4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, degli stessi posseduti nel comune: 6 per mille,
5. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille.
(Omissis). 01X95141 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Frosolone
Il comune di FROSOLONE (provincia di Isernia) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). per l'anno 2001 e' confermata nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta sugli immobili da applicare da questo comune.
(Omissis). 01X95142 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Germagnano
Il comune di GERMAGNANO (provincia di Torino) ha adottato, il 2 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili e la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000.
(Omissis). 01X95143 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gerre DE' Caprioli
Il comune di GERRE DE' CAPRIOLI (provincia di Cremona) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire le seguente aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1o gennaio 2001:
5,25 per mille: unita' immobiliari ad uso abitazione principale del proprietario e sue pertinenze (massimo 2 per unita' immobiliare);
5.25 per mille: unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale di primo grado purche' non possessori di altre abitazioni, ad uso abitazione principale;
5,25 per mille: unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge n. 449/1997, su immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico;
6 per mille: aree fabbricabili, terreni agricoli ed immobili diversi dalle abitazioni principali possedute nel comune. 2. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:
L. 200.000 per detrazione base;
L. 250.000 per alcune categorie di persone che si trovano in particolari condizioni di disagio economico. 3. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni;
(Omissis). 01X95144 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ghiffa
Il comune di GHIFFA (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del:
5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
6 per mille per le unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale. di confermare la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000;
(Omissis). 01X95145 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Giacciano Con Baruchella
Il comune di GIACCIANO CON BARUCHELLA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare perl'anno 2001, l'aliquota nella misura del 5,9 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituital con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale.
(Omissis). 01X95146 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Goito
Il comune di GOITO (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2001 con le seguenti aliquote:
a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera b) della presente deliberazione, nella misura del 6,4 per mille;
b) aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non concessi in locazione (case sfitte); 2. di determinare la detrazione d'imposta sulla prima casa nella misura di L. 250.000;
(Omissis). 01X95147 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gombito
Il comune di GOMBITO (provincia di Cremona) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
A) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;
B) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non Iocati: 6 per mille;
C) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni. dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;
D) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;
E) aliquota ridotta da applicare:
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione: 5 per mille;
per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
per abitazioni locate ai sensi del Capo II legge n. 431 deI 9 dicembre 1998: 3 per mille;
per cascine oggetto di intervento con piano di recupero: 0 per mille per cinque anni dalla data di abitabilita'. 2. per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lett. a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 6. (Omissis). 7. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/63 soggette al corrispondente obbligo assicurativo la cancellazione dai predetti elenchi, ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis). 01X95148 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gonzaga
Il comune di GONZAGA (provincia di Mantova) ha adottato, il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Di stabilire con decorrenza dal 1o gennaio 2001, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, in questo comune:
a) aliquote:
4,25 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
4,25 per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4 per mille per gli immobili adibiti a scuole materne private;
4 per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alianazione di immobili;
6,5 per mille per gli altri cespiti;
7 per mille alloggi non locati.
(Omissis). 01X95149 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gorgonzola
Il comune di GORGONZOLA (provincia di Milano) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'l.C.I. - imposta comunale sugli immobili, per questo comune con effetto dal 1 gennaio 2001:
h) 5,5 per mille: per le abitazioni principali con la detrazione di L. 280.000;
i) 5,5 per mille: per le pertinenze dell'abitazione principale (box, cantine, solai, soffitte, ecc.) (senza detrazione);
j) 5,5 per mille: per le abitazioni concesse in uso gratuito a genitori o figli a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile concesso in uso gratuito (detrazione L. 280.000) (con presentazione all'ufficio tributi entro il mese di giugno dell'attestazione della sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto sopra richiamate);
k) 5,5 per mille: per le unita' inimobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata (detrazione L. 280.000) (con presentazione all'ufficio tributi entro il mese di giugno dell'attestazione della sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto sopra richiamate);
I) 6 per mille: terreni, altri fabbricati e immobili tenuti a disposizione come residenze secondarie;
m) 7 per mille: per gli immobili non locati, sfitti, (si considerano tali quegli immobili che seppur idonei all'uso sono sottratti volontariamente alla locazione), o locati con canone libero;
n) 4 per mille: per gli immobili affittati con canoni concertati, ex legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazionI (con presentazione all'ufficio tributi entro il mese di giugno della copia deI contratto).
(Omissis). 01X95150 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Goro
Il comune di GORO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 14 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2001 per l'imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote:
6,5 per mille per terreni agricoli;
7 per mille per aree fabbricabili;
7 per mille per fabbricati di cat. A, non adibiti ad abitazione principale e non locati;
6 per mille per abitazione principale (cat. A) e pertinenze (cat. C/6).
(Omissis). 01X95151 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di griante
Il comune di GRIANTE (provincia di Como) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
tipologia degli immobili per tutte le tipologie aliquote 6 per mille. di determinate, per l'anno 2001 le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
tipologia immobili unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti riduzione d'imposta 4,5 per mille detraz.ne d'imposta (lire in ragione annua) lire 200.000.
(Omissis). 01X95152 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di GRINZANE CAVOUR
Il comune di GRINZANE CAVOUR (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare nella misura del 6 per mille, l'aliquota I.C.I. da applicare, per l'anno 2001, agli immobili diversi dall'abitazione principale. 2. di determinare altresi', nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare, per l'anno 2001, alle abitazioni principali. 3. di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.
(Omissis). 01X95153 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di GRISIGNANO DI ZOCCO
Il comune di GRISIGNANO DI ZOCCO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: 1. (Omissis). 2. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nei valori applicati nell'anno d'imposta 2000, ossia:
a) abitazione principale e pertinenze all'abitazione principale ancorche' iscritte distintame'nte in catasto (trattasi di unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali C2 - C6 - C7): 4 per mille;
b) altri immobili: 5 per mille; 3. di determinare come segue la misura della detrazione per l'abitazione principale:
a) generalita' dei casi, L. 200.000 (euro 103,29);
b) in relazione alle seguenti particolari situazioni di disagio economico o sociale, L. 500.000 (euro 258,22):
1) abitazioni occupate da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal comune;
2) abitazioni occupate da nuclei familiari con persone a carico, aventi un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito sia stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o collocato in cassa integrazione, oppure in mobilita';
3) abitazioni occupate da nuclei familiari, con persone a carico, aventi reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a L. 13.500.000 annue, erogata a lavoratori dipendenti;
4) abitazioni occupate da vedova, vedovo, o da sola madre con figli a carico, che percepisca esclusivamente pensione di reversibilita' non superiore a L. 13.500.000 annue;
5) abitazioni occupate da nuclei familiari con handicappati, anziani non autosufficienti o ricoverati di lunga degenza, con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a L. 13.500.000 annue;
6) abitazioni occupate da nucleo familiare, avente un unico reddito da lavoro o da pensione comunque inferiore al minimo vitale come calcolato ai sensi delI'art. 4 del vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, e che risulta composto da almeno sei persone. Le condizioni debbono sussistere alla data del 1o gennaio 2001. Per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Inoltre, previa presentazione al comune di copia della scrittura privata autenticata o apposita autocertificazione, sono equiparate all'abitazione principale, con diritto pertanto all'aliquota del 4 per mille ed alla detrazione di L. 200.000 (euro 103,29):
l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta, a prescindere dal grado di parentela, ed in linea collaterale entro il 3 0 grado;
l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, ivi dimorante prima di aver acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Valgono i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle modalita' di applicazione della detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze. Per l'anno 2001, coloro che intendono avvalersi della maggior detrazione in questione, dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento e trasmettere copia del bollettino della prima rata entro quindici giorni dall'avvenuto versamento all'ufficio tributi del comune. Unitamente alla copia del bollettino di pagamento, si dovra' allegare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, come confermato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998 n. 403, attestante la posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare, sia per quanto riguarda i diritti su immobili, sia per quanto riguarda l'esistenza di una delle condizioni di cui sopra, da indicarsi analiticamente. L'ufficio tributi, in sede di controllo, potra' accedere ad idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale come qui stabilito.
(Omissis). 01X95154 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di GRUMELLO CREMONESE ED UNITI
Il comune di GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Di confernare per l'anno 2001 l'aliquota unica per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille, gia' in atto nell'anno 2000; 2. di fissare in L. 200.000 le detrazioni d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze ai sensi delI'art. 817 del codice civile; 3. di non avvalersi della facolta' di istituire l'aliquota ridotta come previsto dall'art. 4 del decreto legge n. 437/1996 convertito in legge n. 556/1996; 4. di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
(Omissis). 01X95155 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di GUARDIA SANFRAMONdI
Il comune di GUARDIA SANFRAMONDI (provincia di Benevento) ha adottato, l'8 novembre 2000 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.. 2. di confemare per l'anno 2001 la misura della detrazione di imposta sull'abitazione principale e quelle ad essa equiparate nell'importo di lire 200.000. 3. di fissare per l'anno 2001 nella misura del 0,01 per mille l'aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. Per centro storico si intende l'area ricadente all'interno del programma integrato di riqualificazione urbanistica di cui alla delibera consiliare n. 36 del 24 settembre 1997. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (c.f.r. art. 1 comma 5, della legge n. 449/1997 e art. 3 regolamento sull'l.C.I.).
(Omissis). 01X95156 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di GUSSOLA
Il comune di GUSSOLA (provincia di Cremona) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nella misura unica del 5 per mille. 2. Per la determinazione della base imponibile, si terra' conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' di eventuali successive disposizioni normative applicabili per l'anno 2001. 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 01X95157 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di INTROBIO
Il comune di INTROBIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
aree fabbricabili: 6 per mille;
terreni agricoli, esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) decreto legislativo n. 504/1992;
abitazione principale: 4,5 per mille;
abitazioni in aggiunta alla principale: 6 per mille;
alloggi non locati: 6 per mille;
immobili diversi da abitazioni: 6 per mille;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti 6 per mille;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in via permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, equiparata all'abitazione principale;
detrazione d'imposta per l'abitazione principale L. 200.000.
(Omissis). 01X95158 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di ISOLA DEL LIRI
Il comune di ISOLA DEL LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 1 0 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare l'aliquota ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1 gennaio 2001 nella misura del 6,3 per mille per le prime case ed in 7 per mille per le seconde case. di prevedere le seguenti detrazioni:
1. Le famiglie composte solo da una o due persone, entrambi di eta' non inferiore a sessantacinque anni, e non siano in condizione lavorativa, con un reddito familiare non superiore a lire 18.000.000 se il nucleo e' formato da due unita', non superiore a lire 12.000.000 se formato da una sola persona - hanno diritto alla detrazione di lire 300.000, sempreche' siano in possesso di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente di una ulteriore unita' immobiliare adibita ad autorimessa;
2. detrazione di lire 300.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale per i proprietari nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile non inferiore al 100% e con reddito annuo complessivo, del nucleo familiare, non superiore a lire 30.000.000 o anziano non autosufficiente con certificato A.S.L. a condizione che il reddito annuo complessivo ai fini dell'I.R.P.E.F. 2000 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato lire 30.000.000;
3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e di elevare la detrazione in questi casi a lire 300.000.
(Omissis). 01X95159 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di ISOLA RIZZA
Il comune di ISOLA RIZZA (provincia di Verona) ha adottato, il 16 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in L. 200.000;
(Omissis). 5. di dare atto, in riferimento all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che aquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
(Omissis). 01X95160 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Isorella
Il comune di ISORELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di prendere atto dell'aliquota unica I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'anno 2001 e della detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.
(Omissis). 01X95161 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Izano
Il comune di IZANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di riconfermare, anche per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, cosi' come determinato con atto di giunta comunale n. 278 del 20 dicembre 1995; 2. di dare atto che per la detrazione sulla prima casa di L. 200.000 e' confermata la detrazione di L. 300.000 per le persone ultrasessantenni, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta, ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e con reddito lordo, riferito al nucleo familiare, risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 19.000.000, elevata a L. 25.700.000, se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente.
(Omissis). 01X95162 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Joppolo Giancaxio
Il comune di JOPPOLO GIANCAXIO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001, come al prospetto di seguito indicato:

N. Descrizioni immobili Aliquota ICI
- - -
1 Abitazione principale 4 per mille
2 Immobili posseduti in 6 per mille
aggiunta alle abitazioni
principali
3 Aree fabbricabili 6 per mille
4 Pertinenze all'abitazione 4 per mille
principale 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale.
(Omissis). 01X95163 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di La Morra
Il comune di LA MORRA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). per il 2001 sono approvate per l'imposta comunale sugli immobili le seguenti disposizioni:
1) aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,75 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale nonche' per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;
2) aliquota agevolata per l'imposta comunale sugli immobili nella misura dello zero per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, escludendo dall'applicazione dell'aliquota agevolata gli immobili oggetto di interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure finalizzati all'utilizzo di sottotetti; la suddetta aliquota agevolata si applica per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
3) detrazione di L. 200.000 per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 01X95164 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di La Spezia
Il comune di LA SPEZIA ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2001 le sottoindicate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
A) aliquota ordinaria del 7 per mille;
B) aliquota agevolata del 2 per mille:
per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA-SICET-UNIAT-SAI-UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA, UPPI, APPC, ANPE e depositato in Comune in data 11 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998. L'aliquota agevolata del 2 per mille potra' essere applicata a decorrere dal 1o giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata e' subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione stipulato.
C) aliquota agevolata del 4 per mille:
1) per le unita' immobiliari inagibili ed inabitabili che siano oggetto di interventi volti al loro recupero - unita' immobiliari interessate da interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. La concessione dell'aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori;
2) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (fabbricati merce) dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili come consentito dalI'art. 8 comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996 (viene concessa l'aliquota agevolata per i primi tre anni dalla data di ultimazione lavori);
3) per le aree edificabili per le quali sia stata rilasciata concessione edilizia per la costruzione di unita' immobiliari destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere o ampliamento di attivita' esistenti, attivita' turistiche. La concessione dell'aliquota agevolata e' subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori e per un massimo di tre anni;
4) per unita' immobiliari di nuova costruzione destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghierie ed extraalberghiere o ampliamento di attivita' esistenti, attivita' turistiche, per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori (la concessione dell'aliquota agevolata e' subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'ultimazione dei lavori);
5) per le unita' immobii'iari gia' esistenti da destinare ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere, attivita' turistiche, finalizzate all'inizio di nuove attivita' commerciali o all'ampliamento di attivita' gia' esistenti (intese come apertura di unita' locale) per un periodo di tre anni dalla data di inizio attivita' nell'unita' stessa; (la concessione dell'aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata certificazione della Camera di Commercio attestante la destinazione dell'unita' locale aggiuntiva);
6) per le unita' immobiliari di cui ai punti nell'ambito delle quali sia documentata l'assunzione a tempo indeterminato di almeno un dipendente nell'arco del triennio dalla data di inizio attivita' nell'unita' stessa, l'aliquota agevolata viene concessa per un periodo massimo di 6 anni purche' permanga tale condizione.
D) aliquota agevolata del 5,25 per mille:
per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel Comune, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
per le unita' iminobiliari di proprieta' di A.R.T.E (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) a condizione che venga rinnovata la convenzione stipulata in data 22 giugno 1999 tra Arte e Comune della Spezia;
E) aliquota del 9 per mille:
per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Non vengono considerati "immobili non locati" le unita' immobiliari tenute a disposizione (nel numero di una unita' per nucleo familiare) a condizione che le stesse siano ammobiliate, allacciate ai pubblici servizi e a stretta disponibilita' del proprietario e dei suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado). Non vengono altresi' considerati "immobili non locati" gli immobili non utilizzati per causa di forza maggiore (es. oggetto di manutenzione straordinaria). A dette unita' viene applicata l'aliquota ordinaria, subordinatamente alla presentazione di apposita istanza;
F) riduzione dell'aliquota dello 0,5 per mille (ordinaria od agevolata, a seconda delle diverse fattispecie):
per le unita' immobiliari per le quali sia stato predisposto il "fascicolo del fabbricato" per attestate l'integrita' statico-funzionale dell'edificio, sulla base di quanto sancito dagli emanandi provvedimenti legislativi o provvedimenti comunali in materia.
La riduzione dell'aliquota e' subordinata alla presentazione di apposita istanza. 2. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per i soggetti passivi che si trovino nelle condizioni reddituali sottospecificate:
a) da soggetto passivo il cui nucleo familiare che abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi netti per:
L. 13.500.000 se composto da una persona;
L. 16.000.000 se composto da due persone con maggiorazione di L. 2.000.000 per ogni ulteriore componente;
detti redditi devono provenire esclusivamente da pensioni I.N.P.S. o gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni d'invalidita' civile, da assegno di accompagnamento d'invalido civile, da pensioni di guerra, da rendite I.N.A.I.L., da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n. 1 cantina, n. 1 posto auto coperto, n. 1 autorimessa della dimensione massima di mq. 30) da rendite catastali diverse di importo non superiore a L. 50.000 o da valori imponibili I.C.I. di importo non superiore a L. 5.000.000 nel caso di terreni ed aree edificabili, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilita' fiscale generale di alcuni di tali redditi ed escludendosi dal beneficio dell'esenzione di che trattasi il soggetto passivo e/o il nucleo familiare che abbia fonti di reddito diverse da quelle sopra tass ativamente elencate;
b) soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi annui lordi non superiori a:
L. 17.500.000 se composto da una persona;
L. 22.500.000 se composto da due persone con maggiorazione di L. 2.000.000 per ogni ulteriore componente;
detti redditi devono provenire esclusivamente dall'indennita' di mobilita' di cui alla legge 223/1991, o forme sostitutive di importo non superiore al predetto limite, da integrazioni salariali straordinarie, da redditi da lavoro subordinato, da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n. 1 cantina, n. 1 posto auto coperto, n. 1 autorimessa della dimensione massima di mq. 30), da rendite catastali diverse di importo non superiore a L. 50.000 o da valori imponibili I.C.I. di importo non superiore a L. 5.000.000 nel caso di terreni ed aree edificabili, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilita' fiscale generale di alcuni di tali redditi;
c) da soggetto passivo che sia stato iscritto alle liste dei disoccupati della Sezione Circoscrizionale del Lavoro e della Massima Occupazione e/o nelle liste di mobilita' di cui alla legge n. 223/1991 per almeno 8 dei 12 mesi dell'anno precedente e il cui nucleo familiare non abbia percepito redditi annui lordi superiori a L. 15.500.000;
d) da soggetto passivo il cui nucleo familiare includa un portatore di handicap o persone non autosufficienti con attestato di invalidita' non inferiore al 75%, il cui nucleo familiare abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi annui lordi provenienti da fonti reddituali di cui ai punti a), b) e c) non superiori a:
L. 17.500.000 se composto da una persona;
L. 22.500.000 se composto da due persone con maggiorazione di L. 2.000.000 per ogni ulteriore componente.
Per le tipologie a), b) e c) l'esistenza di fonti reddituali diverse da quelle sopra tassativamente elencate esclude l'esenzione.
I redditi sono computati anche se esenti da imposizioni fiscali o soggetti a ritenute d'acconto a titolo d'imposta, salve le eccezioni di cui al precedente capoverso.
Per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nel medesimo appartamento, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinita'.
Per i figli studenti considerati fiscalmente a carico dei genitori, pur se non residenti con gli stessi, il reddito di riferimento per la concessione dell'esenzione e' da considerarsi quello della famiglia nucleare, ovvero quello risultante dalla sommatoria dei redditi dei genitori e dei figli.
Per reddito lordo si intende il reddito imponibile (costituito dalla somma del reddito soggetto ad Irpef, dei crediti d'imposta sui dividendi, detratti gli oneri deducibili) rilevato dalla dichiarazione dei redditi presentata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600; per reddito netto si intende il reddito imponibile al quale viene detratta l'imposta netta. 3. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale:
a) per i soggetti passivi il cui nucleo familiare abbia percepito un reddito annuo lordo, proveniente esclusivamente da lavoro dipendente, sino a L. 40.000.000 con minimo di 3 figli a carico conviventi ed a condizione che non possegga altra unita' immobiliare nel territorio nazionale.
b) per i soggetti passivi il cui nucleo familiare sia formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, coniugati da non oltre 4 anni alla data del 1o gennaio 2001, i cui entrambi i componenti siano di eta' inferiore a 35 anni alla data suindicata, il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a L. 40.000.000, maggiorato di L. 2.000.000 per ogni eventuale figlio a carico;
c) per le unita' immobiliari classificate nelle categorie A/4 e A/5 direttamente utilizzate come residenza del proprietario. 4. di subordinare la concessione dell'elevazione della detrazione di cui ai punti 2 - 3 alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta. In riferimento al punto 3.c) si considera valida l'istanza gia' presentata negli anni precedenti.
(Omissis). 01X95165 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Laives (Leifers)
Il comune di LAIVES (LEIFERS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare anche per l'anno 2001 nella misura del 4,5 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.; 2. di determinare anche per l'anno 2001 in L. 420.000, la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis). 01X95166 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lavagno
Il comune di LAVAGNO (provincia di Verona) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota che sara' applicata nel comune di Lavagno in relazione all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille.
(Omissis). 01X95167 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Laveno Mombello
Il comune di LAVENO MOMBELLO (provincia di Varese) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria 6,8 per mille;
b) aliquota agevolata 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale.
Detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000.
L'aliquota agevolata e la detrazione si estendono anche alle pertinenze delle abitazioni principali, qualora si verifichino le condizioni specificate all'art. 3, del Regolamento, disciplinante l'imposta comunale sugli immobili, e nei limiti ivi previsti.
Sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, le unita' immobiliari elencate all'art. 4, comma 1, del sopra richiamato regolamento.
(Omissis). 01X95168 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Leini'
Il comune di LEINI' (provincia di Torino) ha adottato, il 18 e 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare - in ragione - delle esigenze finanziarie rappresentate dall'Ente per l'anno 2001 e individuate nell'atto deliberativo giunta comunale n. 244 del 3 novembre 2000 con cui e' stato approvato il progetto di bilancio, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille indistintamente per tutte le categorie di immobili. di determinare i criteri applicativi per la detrazione d'Imposta su abitazione principale ai fini I.C.I. in misura superiore ai limiti di legge, che troveranno applicazione dall'anno 2001, elevando a L. 300.000 la detrazione d'imposta I.C.I. da applicare alle abitazioni principali per le categorie di soggetti in appresso specificatamente individuate:
a) soggetti passivi aventi unita' immobiliare - adibita ad abitazione principale - assistiti dal Comune (utenze esonerate dal pagamento ticket ed in assistenza economica da parte del Consorzio C.I.S.S.P.) appositamente certificati dai servizi sociali;
b) soggetti passivi aventi unita' immobiliare - adibita ad abitazione principale - titolari di pensione di invalidita' civile e indennita' di accompagnamento;
le cui condizioni devono sussistere alla data del 1o gennaio 2001; di dare atto che per tutte le altre categorie di soggetti - per l'anno 2001 - la detrazione I.C.I. relativa all'abitazione principale, sara' pari a L. 200.000 di legge.
(Omissis). 01X95169 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lierna
Il comune di LIERNA (provincia di Lecco) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,5 per mille; aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie imponibili: 6 per mille. Considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titoli di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che questa non risulti locata. Di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo cosi' come definita dalla normativa vigente nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
(Omissis). 01X95170 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Limina
Il comune di LIMINA (provincia di Messina) ha adottato, il 27 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili istituita dall'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura del 6 per mille; 2. di applicare per le riduzioni e detrazioni dell'imposta il comma 55, escluso il punto 3, dell'art. 3 della legge n. 662/1996.
(Omissis). 01X95171 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Liscate
Il comune di LISCATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. 4,8 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze con detrazione di L. 250.000; 2. 5,3 per mille per gli altri fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili.
(Omissis). 01X95172 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lodi
Il comune di LODI ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I. tenuto conto delle preventivate esigenze del bilancio di previsione per l'esercizio 2001 ed al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri del bilancio stesso come espressamente stabilito dall'art. 193 del decreto legislativo n. 267/2000:
a) aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
b) aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale;
c) aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2 della legge n. 431/1998 in applicazione di quanto disposto dall'art. 7-bis deI vigente regolamento I.C.I.; 2. di estendere l'aliquota per l'abitazione principale del 5 per mille, in applicazione del vigente regolamento per l'applicazione I.C.I. a:
a) unita' immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione principale;
b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c) alloggi assegnati dalla Azienda lombarda di edilizia residenziale per le case popolari in locazione con patto di riscatto;
d) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscoco la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e condizione che la stessa non risulti locata;
e) unita' immobiliari concesse in uso gratuito (con l'esclusione degli altri diritti di godimento) a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale;
f) unita' immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) cosi' come individuate dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460; 3. di fissare per le unita' immobiliari concesse in locazione ai sensi della citata legge n. 431/1998 la detrazione d'imposta di L. 150.000. Quanto precede in accoglimento dei contenuti dell'accordo siglato, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 431/1998, tra amministrazione comunale e organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori a livello territoriale (deliberazione giunta comunale n. 442 del 31 agosto 1999); 4. di confermare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3 - comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662), nella misura di L. 300.000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nonche' per quelle ad essa equiparate punto 2), lettere a), b), c), d), e), Le detrazioni di cui sopra, per le parti che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale e quelle ad essa equiparate, si estendono anche alle pertinenze delle unita' immobiliari medesime;
(Omissis). 01X95173 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lomagna
Il comune di LOMAGNA (provincia di Lecco) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. approvare, per l'anno 2001, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, come di seguito riportato:
4,5 per mille abitazioni principali, richiamando altresi' quanto previsto dall'art. 3 "Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali"º del vigente regolamento I.C.I.;
5,75 per mille altri fabbricati;
4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili, inabili o interventi finalizzati al recupero di immobili, di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di intervento e per la durata di anni tre dall'inizio lavori. 3. confermare, a cio' fornendo specifica approvazione, per l'anno 2001, il regime delle detrazioni, con caratterizzazione sostanziale a derivazione di quanto gia' approvato negli anni precedenti, fatto salvo il valore a nuovo della pensione minima I.N.P.S., che dovrebbe risultare, qualora confermato, per l'anno 2001 di L. 9.605.700, come di seguito riportato: DETRAZIONI I.C.I. PER L'ANNO 2001 La detrazione di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonche' la detrazione di L. 300.000. solo a favore delle categorie piu' deboli, con richiesti specifici requisiti, come di seguito riportato: Requisiti richiesti Categorie ammesse:
1. Pensionati con residenza nel comune di Lomagna.
Reddito annuale:
per nucleo con un singolo reddito, non eccedente il valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2001 (neI conteggio non dovra' essere preso in considerazione il valore catastale dell'immobile);
per nucleo con piu' redditi di pensione, il cumulo delle pensioni non dovra' superare il valore della pensione minima I.N.P.S. moltiplicato per Il numero dei percipienti le pensioni.
2. Portatore di handicap al 100%.
Reddito annuale: imponibile I.R.P.E.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. (doppio del valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2001), oltre a L. 1.600.000 per ogni familiare da carico;
3. Lavoratori disoccupati.
Reddito annuale: imponibile I.R.P.E.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. (doppio del valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2001) oltre a L. 1.600.000 per ogni familiare da carico;
4. Lavoratori cassaintegrati o iscritti a lista di mobilita'.
Reddito annuale: imponibile I.R.P.E.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. (doppio del valore della pensione minima INPS anno 2001) oltre a L. 1.600.000 per ogni familiare da carico.
Nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti, di portatori di handicap al 100%, con attestato di invalidita' civile, e nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'A.S.L. competente, sempre se conviventi, l'aumento del reddito, riferito al portatore di handicap o all'anziano non autosufficiente, e' elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000.
5. Titolari di assistenza sociale in modo continuativo a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto dai punti precedenti.
6. Contribuenti nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di un portatore di handicap al 100%, con attestato di invalidita' se convivente.
Reddito annuale Imponibile I.R.P.E.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. (doppio del valore della pensione minima I.N.P.S. anno 2001), oltre a L. 2.500.000 per ogni familiare da carico;
proprieta' immobiliari: solo casa di abitazione (unica proprieta') piu' eventuali pertinenze se non rientrante nelle seguenti categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9.
La richiesta di maggior detrazione I.C.I. dovra' essere tassativamente presentata all'amministrazione comunale di Lomagna entro e non oltre il giorno 31 maggio 2001 e dovra' aver allegato i seguenti documenti:
stato di famiglia;
denuncia dei redditi 2001 (redditi 2000) di tutti i componenti il nucleo familiare;
copia dei certificati attestanti la condizione di invalido al 100% o di anziano non autosufficiente:
documentazione attestante la condizione di cassaintegrato, disoccupato, iscritto nelle liste di mobilita'.
L'autorizzazione alla maggior detrazione, verra' comunicata entro il 15 giugno 2001. I cittadini che applicheranno la maggior detrazione senza aver prima ottenuto la preventiva autorizzazione incorreranno nelle sanzioni ed interessi cosi' come previste da deliberazione consiglio comunale n. 58 del 28 luglio 1998 "Sanzioni amministrative - pecuniarie per i tributi locali: criteri per la determinazione delle sanzioni e delle loro entita'º", esecutiva per vidimazione dell'O.RE.CO. Milano n. 119 del 6 agosto 1998.
(Omissis). 01X95174 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Loreto
Il comune di LORETO (provincia di Ancona) ha adottato, l'11 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di determinare per l'anno 2001 le tariffe dell'I.C.I. come di seguito, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3 comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662:
A) 5 per mille - Unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze in favore di persone fisiche o soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune.
B) 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari, con l'esclusione delle unita' immobiliari adibite a civile abitazione e non regolarmente locate.
C) 7 per mille per le unita' immobiliari e pertinenze, come da delibera consiglio comunale n. 103/1992, adibite a civile abitazione, non regolarmente locate, entro 18 mesi dal momento in cui si sono rese disponibili. La maggiore imposizione decorrera' dal periodo successivo a quello di franchigia. Di confermare l'ammontare della detrazione per abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis). 01X95175 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Loiri - Porto San Paolo Il comune di LOIRI - PORTO SAN PAOLO (provincia di Sassari) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di confermare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
a) abitazione principale e locali di pertinenza (garage, cantine, etc), terreni agricoli e aree fabbricabili; 5 per mille con detrazione di L. 200.000;
b) immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 e legge n. 662/1996, art. 3, comma 53): 6 per mille;
c) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: 2,5 per mille;
d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o alienazione di immobili (art. 3, comma 55, p.I., quarto periodo, legge n. 662/1996: 6 per mille.
(Omissis). 01X95176 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lucca Il comune di LUCCA ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) aliquota ordinaria del 5,5 per mille per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli indicati nel successivo punto b);
b) aliquota ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Lucca, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
c) detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 240.000 annue, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione al numero dei soggetti passivi per i quali si verifica la medesima destinazione; 2. di aumentare altresi', sempre per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale, stabilendola nella misura di L. 500.000 annue, a favore dei contribuenti per i quali ricorrano tutte le seguenti condizioni:
aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2001;
essere proprietario sull'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di locali accessori e pertinenziali quali cantina, autorimessa, box, anche se accatastati autonomamente;
essere pensionato o comunque non esercitare attivita' lavorative;
aver avuto nell'anno 2000 un reddito complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F. non superiore a L. 21.000.000 per nucleo familiare. Tale limite di reddito viene incrementato di L. 6.000.000 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare o convivente;
gli ulteriori componenti del nucleo familiare non devono comunque essere possessori di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale;
presentare al comune di Lucca, entro il termine del 30 giugno 2001, apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti sopra descritti.
(Omissis). 01X95177 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lungavilla
Il comune di LUNGAVILLA (provincia di Pavia) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 01X95178 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Luogosano
Il comune di LUOGOSANO (provincia di Avellino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001:
fabbricati appartenenti al gruppo D 6,5 per mille;
abitazione principale 4 per mille;
abitazione in aggiunta alla prima casa (seconda casa) 6 per mille; di stabilire che la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, viene fissata nella misura di L. 200.000.
(Omissis). 01X95179 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Macherio
Il comune di MACHERIO (provincia di Milano) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, coerentemente alle osservazioni precisate nelle premesse:
4,5 per mille per tutti gli immobili destinati ad abitazione principale. Si intendono escluse tutte le altre unita' immobiliari, qualora le stesse siano distintamente iscritte nel catasto edilizio urbano, comprese quelle denominate pertinenze; a tutte le unita' indicate nel presente periodo si applica l'aliquota ordinaria prevista nel punto che segue;
5 per mille per tutti gli altri immobili, ivi compresi terreni ed aree fabbricabili. 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione spettante per gli immobili destinati ad abitazione principale e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta esclusivamente per queste unita' immobiliari. Qualora la detrazione d'imposta non si consumi integralmente nell'imposta riguardante l'immobile adibito ad abitazione principale, l'eventuale eccedenza non puo' essere utilizzata in deduzione per il pagamento del tributo inerente alle altre unita' eventualmente possedute.
(Omissis). 01X95180 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Madignano
Il comune di MADIGNANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;
(Omissis). 3. di determinare la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale in L. 200.000, come previsto dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
(Omissis). 01X95181 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Madone
Il comune di MADONE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria nella misura del 5,75 per mille;
aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per le unita' immobiliari locate a soggetti che la utilizzino come abitazione principale;
detrazione per abitazione principale L. 270.000;
detrazione di L. 300.000 per i casi di seguito specificati in considerazione alla particolare situazione sociale ed economica in cui si trovano:
nucleo familiare composto da una sola persona pensionata ultrasessantacinquenne alla data del 1 gennaio 2001 in possesso di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa autorimessa di pertinenza e con reddito lordo annuo determinato ai fini I.R.PE.F. non superiore a L. 14.000.000;
nucleo familiare composto da due persone pensionate ultrasessantacinquenni alla data del 1 gennaio 2001 in possesso di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa autorimessa di pertinenza e con reddito lordo annuo determinato ai fini I.R.PE.F. non superiore a L. 20.000.000;
nucleo familiare ove sia presente un portatore di handicap psicofisico certificato dal servizio di neuropsichiatria infantile o dal Dipartimento di salute mentale ed in possesso di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa autorimessa. Al fine di usufruire dell'agevolazione di cui al presente punto, i soggetti interessati dovranno presentare, entro la scadenza della prima rata di versamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio all'ufficio tributi di questo ente.
(Omissis). 01X95182 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Malo
Il comune di MALO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 3 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 (omissis), le seguenti aliquote:
a) aliquota ordinaria, nella misura del 5,5 per mille, da applicare al valore degli immobili diversi da quelli contemplati nella lettera b) del presente punto 1);
b) aliquota ridotta, nella misura del 4,8 per mille, da applicare al valore dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e alle pertinenze della stessa, anche se distintamente iscritte in catasto, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune di Malo, nonche' al valore delle seguenti unita' immobiliari e loro pertinenze:
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizione che la stessa risulti non locata;
La detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane fissata nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. L'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa; 2. di elevare, per i motivi espressi in premessa, anche per l'anno 2001, a L. 400.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni:
I. possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Tale abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle eventuali pertinenze di tale abitazione;
II. godimento della sola pensione sociale, oltre al solo reddito dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze della stessa; nel caso di piu' componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze della stessa, dovra' essere costituito da sole pensioni sociali;
III. in alternativa al precedente punto II, godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato ai fini dell'I.R.P.E.F. per l'anno precedente cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al "minimo vitale" nella misura stabilita per l'anno cui si riferisce il reddito dichiarato.
Di stabilire che la richiesta documentata della maggior detrazione dovra' essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine previsto dalla legge per il versamento dell'imposta in acconto e verificata dall'ufficio servizi sociali del comune. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti I, II e III potra' risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.
(Omissis). 01X95183 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Maiolati Spontini
Il comune di MAIOLATI SPONTINI (provincia di Ancona) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare l'aliquota del 5,4 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario o soggetto passivo; si considera abitazione principale anche una delle pertinenze anche se classata in categoria diversa dalle abitazioni e con attribuzione di autonoma rendita. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale: le cantine, i box, i garage, i posti macchina. Si considerano inoltre abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al sesto grado di parentela; di determinare l'aliquota del 6,5 per mille su tutte le altre unita' immobiliari e sulle aree fabbricabili; la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' di L. 200.000.
(Omissis). 01X95184 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Malagnino
Il comune di MALAGNINO (provincia di Cremona) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura del 4 per mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa dell'imposta.
(Omissis). 01X95185 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marano Vicentino
Il comune di MARANO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille. 2. di disporre, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo in L. 230.000 in ragione annua e rapportata comunque al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 3. di elevare, per l'anno 2001, a L. 330.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte di soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni:
a) possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e dell'eventuale garage di pertinenza;
b) con riferimento all'anno 2000 godimento della sola pensione sociale o di altro trattamento minimo erogato dall'I.N.P.S., che per l'anno 2000 e' pari a L. 9.371.700 annue, oltre al solo reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale pertinenza classata catastalmente C6 o C7. Nel caso di piu' componenti il nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2001 il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abitazione principale e dell'eventuale pertinenza, dovra' essere costituito da sole pensioni sociali o altro trattamento minimo erogato dall'I.N.P.S. Le proprieta' vanno riferite all'anno 2001 e non vanno considerati i redditi non imponibili ai fini I.R.P.E.F.
c) in alternativa al punto b), il godimento da parte del nucleo familiare del soggetto passivo di un reddito complessivo, determinato ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 uguale o inferiore al "minimo vitale" come fissato dall'art. 16 del vigente regolamento dei servizi socio assistenziali. 4. di stabilire che la richiesta documentata per la maggior detrazione dovra' essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine previsto dalla normativa vigente per il versamento dell'imposta in acconto e verificata dall'ufficio servizi sociali del comune.
(Omissis). 01X95186 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mareno di Piave
Il comune di MARENO DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota da applicare agli alloggi non locati (art. 6 comma 2 legge n. 504/1992); 3. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 comma 56 legge 23 dicembre 1996 n. 662); 4. di fissare l'aliquota del 3 per mille per le ipotesi previste dall'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
(Omissis). 01X95187 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Margarita
Il comune di MARGARITA (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per il 2001 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta resta fissata nella misura di L. 200.000 prevista dalla legge.
(Omissis). 01X95188 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marlengo (Marling)
Il comune di MARLENGO (MARLING) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge, in 4 per mille; 2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale per l'anno 2001 come segue: L. 750.000.
(Omissis). 01X95189 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marudo
Il comune di MARUDO (provincia di Lodi) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, con unica detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.
(Omissis). 01X95190 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Maser
Il comune di MASER (provincia di Treviso) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis). 01X95191 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Massa Fiscaglia
Il comune di MASSA FISCAGLIA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, (Omissis), l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6,6 per mille; 2. di stabilire i nuovi limiti di reddito per il diriffo all'ulteriore detrazione di L. 500.000 per l'abitazione principale nei valori e per le rispettive categorie sociali di appartenenza indicati nell'allegato prospetto, che viene con la presente approvato come parte integrante e sostanziale della presente, quale fac-simile di domanda che i contribuenti interessati dovranno presentare al comune per l'anno 2001 per ottenere il riconoscimento della detrazione stessa;
(Omissis). l'aumento della detrazione ai fini dell'I.C.I. relativamente all'abitazione stessa da L. 200.000 a L. 500.000 per l'anno 2001, rapportate ad anno ed alla quota di possesso, trovandosi in una delle seguenti particolari condizioni (barrare con una X a seconda della condizione):
1. pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione, nell'anno 2000, non superiore a L. 15.426.000 annui lordi;
2. pensionato con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F., per il 2000, di tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a L. 24.911.000 piu' L. 1.906.000 per ogni persona a carico;
3. portatore di handicap (con attestato di invalidita' civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2000 non superiore a L. 15.426.000 lordi;
4. portatore di handicap con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F., per il 2000, di tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a L. 24.911.000 piu' L. 1.906.000 per ogni persona a carico;
5. disoccupato con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F., per il 2000, di tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a L. 24.911.000 piu' L. 1.906.000 per ogni persona a carico;
6. lavoratore in cassa integrazione straordinaria - in mobilita' con reddito annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F., per il 2000, di tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a L. 24.911.000 piu' L. 1.906.000 per ogni persona a carico;
7. titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti (solo se non gia' beneficiario o secondo quanto previsto ai punti precedenti);
8. famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventualmente annesso garage, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2001 con:
nucleo famigliare composto da 6 o piu' componenti al 1o gennaio 2001;
reddito famigliare riferito all'anno 2000 non superiore a L. 92.556.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono L. 15.426.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6.
(Omissis). 01X95192 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Meina
Il comune di MEINA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nei seguenti importi:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: aliquota 5 per mille - detrazione di L. 350.000;
aree fabbricabili: aliquota 6,5 per mille;
altri immobili: aliquota del 7 per mille.
(Omissis). 01X95193 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Melazzo
Il comune di MELAZZO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 gennaio e 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis). di approvare la seguente normativa per la concessione dell'aumento della detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'anno 2001, previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dalla legge 29 dicembre 1996, n. 662:
a) avranno diritto alla detrazione di L. 500.000 da applicare all'imposta dovuta ai fini I.C.I., coloro che ne facciano richiesta documentata e dimostrino il possesso delle seguenti condizioni:
siano invalidi aI 100%;
pensionati unici abitanti possessori unicamente della casa d'abitazione, con reddito inferiore a L. 14.000.000;
b) le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2001, all'ufficio tributi.
(Omissis). 01X95194 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mentana
Il comune di MENTANA (provincia di Roma) ha adottato, il 27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare (omissis) per l'anno 2001 la misura dell'aliquota della imposta comunale sugli immobili I.C.I. al 5,5 per mille alle condizioni tutte di cui agli art. 1 e seguenti del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. 2. di determinare una detrazione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rapportata al periodo dell'anno. 3. di concedere una ulteriore detrazione di L. 200.000, da aggiungere alla detrazione concessa per l'abitazione principale alle seguenti categorie di contribuenti:
A. Le famiglie aventi nel proprio nucleo portatori di handicap e che abbiano i requisiti previsti dall'I.S.E.E. I soggetti aventi diritto a tale agevolazione sono coloro che usufruiscono dei benefici di cui all'art. 2 della legge n. 118 del 30 marzo 1971, per i quali e' stata certificata l'applicazione delle norme stabilite dalla legge n. 18 dell'11 febbraio 1980.
B. Le coppie che abbiano contratto matrimonio nell'anno 2000 e che abbiano i requisiti previsti dall'I.S.E.E. Tale agevolazione avra' durata di un anno e per averne diritto i richiedenti dovranno inoltrare istanza al sindaco allegando idonea documentazione. 4. di autorizzare la riduzione del 50% di cui alla legge del 23 dicembre 1996 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o l'inabilita' e di fatto non utilizzati fermo restando che l'inagibilita' o l'inabitabilita' sia accertata dall'ufficio tecnico comunale o in alternativa con la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968. 5. di applicare l'aliquota agevolata al 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, limitatamente alla durata di anni 3 dall'inizio lavori, allegando idonea ducumentazione alla dichiarazione I.C.I.
(Omissis). 01X95195 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mergo
Il comune di MERGO (provincia di Ancona) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
abitazione principale e relative pertinenze e altri immobili ad uso non abitativo, aliquota 5,5 per mille - detrazione L. 200.000;
abitazione locata con cotratto registrato a un soggetto che la utilizzi come abitazione principale - aliquota 5,5 per mille;
abitazione concessa in uso gratuito a titolo di abitazione principale a parenti in linea retta secondo i criteri previsti nel regolamento comunale dell'I.C.I. - aliquota 5,5 per mille;
abirazione diversa da quella principale (cosi' detta seconda casa) e abitazione non locata - aliquota 7 per mille;
aree edificabili - aliquota 7 per mille.
(Omissis). 01X95196 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mezzoldo
Il comune di MEZZOLDO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili l.C.l. che sara' appilcata nel Comune di Mezzoldo nella misura unica del 5 per mille; 2. di dare atto che, ex art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono L. 200.000;
(Omissis). 01X95197 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Miagliano
Il comune di MIAGLIANO (provincia di Biella) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare l'aliquota base I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille; aliquota prima casa (abitazione principale): 5 per mille; detrazione prima casa (abitazione principale) L. 200.000; 2. di stabilire nel 2 per mille l'aliquota I.C.I. (aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o di interesse artistico o architettonico localizzate nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 3. di dare atto che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cosiddetto collegato alla Finanziaria per l'esercizio 1998), l'aliquota agevolata di cui al precedente punto 2) verra' riconosciuta per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis). 01X95198 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Migliarino
Il comune di MIGLIARINO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 27 dicembre 2000 e il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) confermando la stessa nella misura unica del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili, cosi' come per il decorso esercizio; 2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 56, della legge n. 662/1996, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di determinare, per l'imposta in argomento, a mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 cosi' come integrato dall'art. 3 del decreto legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, la detrazione spettante per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, cosi' come di seguito specificato:
la detrazione spettante alla generalita' dei contribuenti viene fissata in L. 200.000. di determinare, relativamente all'imposta comunale sugli immobili e per l'anno 2001, una maggiore detrazione spettante per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale fissando, la stessa, in L. 500.000 esclusivamente nelle seguenti fattispecie rappresentanti situazioni di particolare rilievo sociale e con le modalita' sottoindicate:
a) pensionati e/o portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione della pertinenza dell'abitazione principale, monoreddito, in condizione non lavorativa e con reddito annuo lordo da pensione, riferito all'anno 2000, non superiore a lire 15.426.000;
b) pensionati e/o portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione della pertinenza dell'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno 2000, non superiore a L. 24.911.000 aumentato di L. 1.906.000 per ogni persona a carico;
c) disoccupati, non possessori di altri immobili ad eccezione della pertinenza dell'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno 2000, non superiore a L. 24.911.000 aumentato di L. 1.906.000 per ogni persona a carico;
d) titolari di assistenza sociale a livello comunale, a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.
Nota: l'agevolazione in questione e' subordinata alla condizione che ne' il contribuente ne' i familiari conviventi nel nucleo familiare siano soggetti passivi, ai sensi e per gli effetti delle norme disciplinanti l'imposta in argomento, per altri immobili (in qualsiasi territorio ubicati) diversi dal fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze; queste ultime, classificate o classficabili nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, limitatamente e complessivamente ad una per ciascuna categoria.
La maggiore detrazione di L. 500.000, applicata fino a concorrenza dell'imposta dovuta, viene rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; se l'unita' immobiliare medesima e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica.
I contribuenti interessati devono presentare, direttamente o tramite raccomandata indirizzata al servizio tributi del comune, entro il 30 giugno 2001 e/o 20 dicembre 2001, apposita autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti utili al conseguimento del beneficio utilizzando, allo scopo, la modulistica che verra' messa a disposizione da parte dell'ufficio interessato.
I contribuenti suddetti possono computare la maggiore detrazione in occasione del pagamento dell'ICI., alle scadenze previste per l'anno 2001, fatta salva la potesta' dell'Ente, in caso di dichiarazione infedele, di procedere al recupero delle somme indebitamente detratte oltre alla comminatoria delle sanzioni di legge.
(Omissis). 01X95199 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Milena
Il comune di MILENA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 1o dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. stabilire per l'anno 2001 l'aliquota del 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili; 2. operare la detrazione dell'importo di L. 200.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale; 3. operare alle persone fisiche con eta' superiore a sessantatre anni, aventi reddito non superiore a L. 9.000.000, derivante da pensione ed altri assoggettabili all'I.R.P.E.F., la detrazione per abitazione principale di L. 400.000.
(Omissis). 01X95200 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mirabello
Il comune di MIRABELLO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. applicare per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote di imposta cosi' diversificate:
A) 5,9 per mille per:
le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (individuate ex art. 3 del menzionato regolamento I.C.I.), ivi comprese, quelle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, di cui all'art. 3 comma 56 legge n. 662/1996;
i fabbricati concessi in uso gratuito ai figli dai genitori e/o viceversa, utilizzate come abitazione principale e nella stessa residenti, ivi compresa la relativa pertinenza, cosi' come previsto dall'art. 4 del richiamato regolamento I.C.I., adottato in conformita' ai criteri di cui all'art. 59 decreto legislativo n. 446/1997;
per tutti i casi non descritti al successivo punto B);
B) 7 per mille per le unita' immobiliari: abitazioni non locate e/o terreni edificabili, possedute in aggiunta all'abitazione principale, intendendosi nella fattispecie, a titolo esemplificativo per:
abitazione: tutte le unita' immobiliari di categoria A" (esclusa la tipologia A/10") e relative pertinenze cosi' come individuate all'art. 3 del regolamento I.C.I., ovvero asservite all'abitazione non locata e ubicata nella stessa area su cui insiste l'abitazione stessa;
non locate: non soggette a contratto di locazione. Restano pertanto assoggettate all'aliquota ordinaria del 5,9 per mille tutte quelle unita' immobiliari classificate catastalmente come abitazione (escluse "A/10") e relative pertinenze, soggette a regolare contratto di locazione. 2. avvalersi della facolta' di cui all'art. 3 legge 662/1996, in materia di riduzioni e/o detrazioni dell'imposta in argomento, per categorie di soggetti, individuati con atto consiliare n. 74/1998, che versino in condizioni di particolare disagio economico-sociale, elevando a L. 500.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e precisamente:
cittadini riconosciuti indigenti ai fini dell'esonero dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, secondo i requisiti fissati con deliberazione n. 48 del 24 giugno 1992 e successive modificazioni;
pensionati e/o portatori di handicap, con invalidita' riconosciuta monoreddito, in condizione non lavorativa con reddito da pensione per l'anno 2000 non superiore a L. 15.426.000 annui; al lordo delle ritenute fiscali;
pensionati e/o portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo anno 2000 (al lordo delle ritenute fiscali) non superiori a L. 24.911.000, aumentato di lire 1.906.000 = per ogni persona considerata a carico ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 917/86;
disoccupati - lavoratori in cassa integrazione straordinaria in mobilita' inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo, relativo al 2000 (al lordo delle ritenute fiscali) non superiore a L. 24.911.000, aumentato di L. 1.906.000 per ogni familiare avente i requisiti per essere considerato a carico ai fini previdenziali; 3) di determinare che i soggetti individuati al precedente punto 2) per beneficiare della maggior detrazione di lire 500.000 provvedano a:
presentare direttamente o con raccomandata al settore contabilita' del comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I., apposita richiesta comprensiva di autocertificazione, in carta semplice, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggior detrazione I.C.I., unitamente alla dichiarazione di non possedere, ne' il richiedente, ne' i familiari o conviventi, redditi di lavoro autonomo d'impresa o di partecipazione e di non essere proprietari o usufruttuari d'altro fabbricato adibito ad abitazione. I contribuenti, che abbiano inviato la richiesta nel rispetto del termine di cui sopra, potranno al momento del pagamento delle rate dell'I.C.I., gia' tenere conto della detrazione nella misura richiesta.
(Omissis). 01X95201 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Missaglia
Il comune di MISSAGLIA (provincia di Lecco) ha adottato il 26 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,8 per mille, dando atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ammonta a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis). 01X95202 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Molare
Il comune di MOLARE (provincia di Alessandria) ha adottato il 19 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali e nella misura del 6 per mille l'aliquota per gli altri immobili; 2. di dare atto che le detrazioni per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000;
(Omissis). 01X95203 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Molinella
Il comune di MOLINELLA (provincia di Bologna) ha adottato il 15 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote differenziate da applicarsi in questo comune:
aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille da applicarsi alla abitazione principale cosi' come individuata dall'art. 5 del regolamento I.C.I. di seguito riportato: "In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 504/92, e solo ai fini dell'applicazione della relativa aliquota, sono equiparate alla abitazione principale:
a) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
b) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore a parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado che la occupano quale abitazione principale;
c) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
d) abitazione concessa in uso gratuito al coniuge separato o divorziato.
Il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza di diritto o di fatto delle succitate situazioni anche mediante dichiarazione sostitutiva ai fini dell'applicazione delle relative agevolazioni".
Agli effetti dell'applicazione della suindicata aliquota agevolata si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze come di seguito specificate anche se iscritte distintamente in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Sono considerate pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non appartengono allo stesso fabbricato. Ritenuta la necessita' di confermare per l'anno 2001 la detrazione nella misura unica di L. 200.000, dall'imposta I.C.I, dovuta per l'abitazione principale, e inoltre si introduce la possibilita' di detrarre la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale dall'imposta dovuta per le pertinenze. Resta inteso che il soggetto passivo puo' fruire di una ""unica detrazione per abitazione principale"" e solo per l'unita' immobiliare direttamente adibita a propria dimora abituale;
aliquota stabilita nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
aliquota stabilita nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari di immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con canone concertato (canone concordato);
aliquota stabilita nella misura del 7 per mille per abitazioni sfitte e relative pertinenze. Per abitazioni sfitte si intendono quelle unita' immobiliari avverse da condizioni di inagibilita' e da occupazione e affittanze. A tale fine le unita' immobiliari di proprieta' di imprese o societa' immobiliari si considerano sfitte dal primo anno successivo alla fine lavori o agibilita' dei locali.
Aliquota nella misura del 5,8 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili non rientranti nei casi sopra riportati.
(Omissis). 01X95204 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Moltrasio
Il comune di MOLTRASIO (provincia di Como) ha adottato il 23 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
4 per mille:
a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze quali il garage, il box o posto auto, la soffitta e la cantina se ubicata nel medesimo edificio o complesso immobiliare, comunque ad una distanza non superiore a 300 m utilizzate da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune;
b) unita' immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale, o concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado purche' residenti;
5,4 per mille: unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie B-C-D-E-F;
7 per mille: altri immobili. Di precisare che per i casi di cui alla lettera sub b) i relativi dati dovranno risultare nella denuncia originaria o modificativa o integrativa, fatta salva l'azione di accertamento di ufficio da parte del comune.
(Omissis). 01X95205 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mombaroccio
Il comune di MOMBAROCCIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato l'8 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote nonche' le riduzioni e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle stesse misure deliberate nell'anno 2000, come sotto specificato:
abitazione principale - 5 per mille - L. 200.000;
altri fabbricati - 7 per mille.
Si considerano abitazioni principali, con applicazione dell'aliquota del 5 per mille, senza detrazione, anche quelle che il soggetto passivo concede in uso gratuito a parenti in linea retta: figli e/o genitori.
Si considerano abitazioni principali, con applicazione dell'aliquota del 5 per mille e della detrazione di L. 200.000, anche quelle catastalmente suddivise in piu' unita' immobiliari, aventi la stessa classificazione e che pongono in essere un'unica unita' abitativa.
(Omissis). 01X95206 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montalcino
Il comune di MONTALCINO (provincia di Siena) ha adottato il 19 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. approvare, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nelle misure sotto indicate:
4,5 per mille per le abitazioni principali;
7 per mille per tutti gli altri immobili. 2. in applicazione del disposto di cui all'art. 3 comma 55 della legge 662/96 la detrazione di imposta di L. 200.000 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali come definite dall'ultima linea del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3 c. 55 della legge n. 662/1996 e' elevata a L. 300.000 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 comunque acquisita o da acquisire d'ufficio;
b) pensionati aventi un reddito familiare mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento non superiore a L. 1.300.000 e che non hanno altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;
c) richiedenti che ritengono di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio. 3. coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione per l'anno 2001 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 31 maggio 2001; la domanda dovra' essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal comune. 4. le maggiori detrazioni saranno concesse:
con determinazione del funzionario responsabile di cui all'art. 11 comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992 per i casi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 2;
con deliberazione della giunta municipale sentito il funzionario responsabile per i casi di cui alla lettera c) del precedente punto 2.
(Omissis). 01X95207 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montebello della Battaglia
Il comune di MONTEBELLO della BATTAGLIA (Provincia di Pavia) ha adottato il 9 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille;
(Omissis). 01X95208 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montebello di Bertona
Il comune di MONTEBELLO di BERTONA (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota da applicare alla base imponibile ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del cinque per mille senza apportare alcuna differenziazione di aliquota secondo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge (detrazione lire 200.000 per abitazione principale).
(Omissis). 01X95209 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montecassiano
Il comune di MONTECASSIANO (provincia di Macerata) ha adottato il 5 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 nella seguente misura:
aliquota ordinaria 6 per mille;
abitazione principale e relative pertinenze 5 per mille;
detrazione abitazione principale e relative pertinenze L. 280.000.
(Omissis). 01X95210 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montegiordano
Il comune di MONTEGIORDANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di confermare per l'anno 2001 per l'imposta comunale sugli immobili:
a) l'aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati;
b) l'aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili e i terreni agricoli, se dovuta per quest'ultimi;
c) la detrazione di L. 250.000 per l'abitazione principale;
d) considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, a condizione che gli stessi siano coniugati o conviventi in coppie di fatto.
(Omissis). 01X95211 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montelanico
Il comune di MONTELANICO (provincia di Roma) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, come di seguito, le tariffe ed aliquote d'imposta per i tributi e servizi locali:
a) I.C.I. - L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' fissata, a decorrere dal 1o gennaio 2001 al 6,5 per mille per le abitazioni principali con detrazione di L. 200.000 ed al 7 per mille per tutte le altre abitazioni ed utenze in genere (art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni).
(Omissis). 01X95212 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monterosso Grana
Il comune di MONTEROSSO GRANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare nel 6 per mille su tutto il territorio comunale l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 con una detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.
(Omissis). 01X95213 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monterotondo
Il comune di MONTEROTONDO (provincia di Roma) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. 6,9 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria; 2. 4,5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo che saranno messe a disposizione del comune di Monterotondo individuate con specifico atto dell'amministrazione e destinate all'assistenza abitativa; 3. 4,5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo di proprieta' delle giovani coppie fino a tre anni dalla data del matrimonio e con reddito del nucleo familiare nei limiti stabiliti dalla legge n. 431/1998; 4. 5 per mille per gli immobili locati con contratto in convenzione ai sensi della legge n. 431, art. 2, comma 3 (previa presentazione della documentazione probatoria); 5. 5,3 per mille per l'abitazione principale, con detrazione di imposta di L. 210.000; 6. 6 per mille per gli immobili adibiti ad uso non abitativo; 7. 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad uso non abitativo di proprieta' delle societa' associate al consorzio area industriale di Monterotondo, ed in regola con i pagamenti delle quote consortili; 8. 9 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Tale aliquota si applica agli immobili eccedenti la seconda unita' abitativa posseduta dallo stesso proprietario. Per seconda unita' abitativa si intende quella avente minor valore catastale tra le unita' abitative eccedenti. Si confermano inoltre le seguenti agevolazioni:
riduzione del 90% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
e' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari o a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni:
sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto e purche' siano esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado e in linea collaterale entro il secondo grado;
applicazione dell'aliquota in misura del 4 per mille per anziani di eta' superiore a sessantacinque anni singoli o coniugati aventi in proprieta' la sola abitazione principale, secondo i limiti di reddito e le modalita' gia' fissate con la delibera n. 395 del 24 dicembre 1998. Per l'ottenimento dei benefici delle anzidette aliquote agevolate, il contribuente e' tenuto a presentare apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 11, comma 4, decreto legislativo n. 504/1992, entro il 31 luglio dell'anno corrente, per le variazioni intervenute entro i primi sei mesi dell'anno ovvero per le situazioni gia' in essere, ed entro il 31 dicembre dell'anno corrente per quelle intervenute nel 2o semestre.
(Omissis). 01X95214 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montorio al Vomano
Il comune di MONTORIO AL VOMANO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) confermare per l'anno 2001 le aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) determinate per l'anno 2000 e precisamente:
1) abitazioni principali: aliquota del 5,5 per mille;
2) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquota del 6,5 per mille;
b) confermare, altresi' in L. 200.000 l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis). 01X95215 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montorio Romano
Il comune di MONTORIO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille, per tutti i soggetti passivi, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale;
(Omissis). 01X95216 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Morbegno Il comune di MORBEGNO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire confermando le misure vigenti le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
nella misura del 5 per mille da valere per le unita' immobiliari adibite a residenza principale del soggetto passivo;
nella misura del 6,5 per mille da valere per gli altri fabbricati e per le aree edificabili. 2. di confermare per l'anno 2001 in L. 200.000, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 afferente la riduzione d'imposta sulla residenza principale del soggetto passivo.
(Omissis). 01X95217 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mortara
Il comune di MORTARA (provincia di Pavia) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 come segue:
terreni agricoli 5,25 per mille;
aree fabbricabili 7 per mille;
abitazione principale e sue pertinenze 5 per mille;
altri fabbricati 6,5 per mille. 2. di stabilire che per i fabbricati sfitti l'aliquota e' aumentata al 7 per mille; 3. di indicare in L. 200.000 la deduzione ammessa per l'abitazione principale e sue pertinenze. 4. di specificare che la deduzione di L. 200.000 spetta inoltre nei seguenti casi:
fabbricati non locati gia' abitazione principale di ricoverati in casa di riposo;
fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari entro il primo grado, a condizione che analoga deduzione non venga usufruita per altro fabbricato. 5. di aumentare la deduzione di cui sopra a L. 400.000 per le famiglie monocomponente pensionate o disoccupate con reddito lordo nell'anno 2000 non superiore a L. 12.000.000.
(Omissis). 01X95218 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mosciano S. Angelo
Il comune di MOSCIANO S. ANGELO (provincia di Teramo) ha adottato, il 7 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. per l'anno 2001 fissare, ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), la relativa aliquota nella misura unica del 5 per mille, con l'osservanza delle modalita' e prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni; 2. darsi atto che la detrazione annuale applicabile per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000.
(Omissis). 01X95219 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mottalciata
Il comune di MOTTALCIATA (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di determinare per l'anno 2001 una aliquota ridotta nella misura del 5 per mille in favore degli immobili adibiti ad abitazione principale, confermando nella misura del 5,25 per mille quella relativa a tutte le rimanenti categorie di immobili.
(Omissis). 01X95220 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Muzzano
Il comune di MUZZANO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), da applicare in questo comune nella misura del 5,5 per mille, in misura uguale a quella in vigore per lo scorso anno, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni o abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, non operando altre detrazioni o riduzioni dell'imposta; 3. di dare atto che i proprietari ovvero i soggetti aventi titoli sulle unita' immobiliari destinate ad abitazioni, se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2.
(Omissis). 01X95221 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nave San Rocco
Il comune di NAVE SAN ROCCO (provincia di Trento) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. determinare l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nell'anno 2001, nella misura del 5 per mille ed in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
(Omissis). 01X95222 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nerviano
Il comune di NERVIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di mantenere per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I. nelle seguenti misure:
abitazione principale 4,4 per mille;
immobili diversi dall'abitazione principale 6 per mille;
detrazione abitazione principale L. 200.000. 01X95223 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nespolo
Il comune di NESPOLO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. per tutto il territorio comunale nella misura del 6 per mille; di stabilire in L. 200.000 annue la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 01X95224 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nogarole Rocca
Il comune di NOGAROLE ROCCA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, (omissis), le seguenti aliquote e detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili:
unita' immobiliari diverse dalle aree fabbricabili 6 per mille;
aree fabbricabili 7 per mille;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da contribuente nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidita' non inferiore all'80% (fruibile comunque fino a concorrenza dell'imposta) L. 500.000;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (fruibile comunque fino a concorrenza dell'imposta) L. 250.000.
(Omissis). 01X95225 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nogarole Vicentino
Il comune di NOGAROLE VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di approvare con decorrenza 1o gennaio 2001 le seguenti aliquote e detrazioni relativamente all'imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
aliquota abitazione principale: 5,5 per mille;
detrazione abitazione principale: L. 200.000;
(Omissis). 01X95226 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nonantola
Il comune di NONANTOLA (provincia di Modena) ha adottato, l'11 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. e le detrazioni da applicare agli immobili siti nel comune di Nonantola cosi' come si evince dall'allegato alla presente deliberazione; Aliquota ordinaria da applicare al valore degli immobili: 6,8 per mille; fanno eccezione le seguenti fattispecie:

Specifica degli immobili Aliquote
- - unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soggetti residenti e relative pertinenze; per abitazione princi- pale deve intendersi quella nella quale il proprietario, l'usufruttuario, o il titolare di altro diritto reale dimora abitualmente. L'importo dovuto per le pertinenze nel bol- lettino di pagamento va indicato nel rigo "altri fabbricati". Si considerano direttamente 5,4 per mille adibite ad abitazione principale:
le unità immobiliari appartenenti alle cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
gli alloggi regolarmente assegnati dall'I.A.C.P.;
le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata e non utilizzata

Unità immobiliari oggetto di interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico o ar- chitettonico localizzati nel centro storico. L'aliquota ridotta si applica per la durata di anni 3 dall'inizio dei lavori. Unità immobiliari 4 per mille concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto convenzionato. Unità immobiliari concesse al comune in comodato gratuito o locate direttamente al comune, per dare soluzioni a problematiche abitative

Alloggi non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni (Per alloggi non locati si intendono le abitazioni "cat. A" vuote e di fatto non utilizzate). Tale aliquota va rapportata ai mesi dell'anno durante 9 per mille i quali l'alloggio risulta non locato e non utilizzato. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 9 per mille gli alloggi non locati in quanto dichiarati inagibili o inabitabili e gli alloggi in fase di manutenzione ordinaria o straordinaria per un periodo massimo di 6 mesi. Per tali fattispecie si applica l'aliquota ordinaria del 6,8 per mille

Se la detrazione eccede l'imposta dovuta per abitazione principale, la parte rimanente va scontata dall'imposta dovuta per le relative pertinenze; La detrazione di L. 200.000 e' applicata anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, in conformita' a quanto previsto dall'art. 8 comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992; Per l'applicazione della aliquota del 4 per mille occorre presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio; Ulteriore detrazione Si ritiene opportuno concedere il beneficio di una ulteriore detrazione di L. 150.000, per un totale di L 350.000. I destinatari dell'aumento della detrazione per abitazione principale di L. 150.000, i quali siano in possesso del solo appartamento occupato e relativo garage, saranno i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) pensionati o portatori di handicap, titolari di un solo
 
reddito e che vivano soli, che abbiano un reddito non superiore a L. 15.400.000 annui lordi riferito all'anno 2000, e che siano in condizione non lavorativa;
b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L 24.624.000, piu' 1.850.000 per ogni persona a carico;
c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 24.624.000, piu' L. 1.850.000 per ogni persona a carico;
d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento o abitazione equivalente abitato, e relative pertinenze, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente;
nucleo familiare composto da 5 o piu' componenti al 1 gennaio 2001;
reddito familiare riferito all'anno 2000 non superiore a L. 87.210.000 lordi annui nel caso di 5 componenti; a tale reddito si aggiungono L. 15.400.000 lordi annui per ogni componente superiore al quinto;
e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto nei punti precedenti. Nel caso delle lettere b), c), d), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 150.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare; La presentazione presso il comune delle domande per il riconoscimento del diritto della detrazione fino a L. 350.000 consiste in una autocertificazione di possesso di tutti i requisiti che dovra' essere accompagnata dalla adeguata documentazione. Il reddito da considerare e' il reddito imponibile ai fini IRPEF. Si determinano di seguito le modalita' di presentazione della richiesta di detrazione:
il contribuente deve presentare una richiesta - autocertificazione - nella quale deve dichiarare il nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000;
- la richiesta - autocertificazione - deve essere inviata entro il 30 giugno 2001 all'ufficio tributi del comune di Nonantola con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite posta; in caso di spedizione tramite posta, fara' fede il timbro postale;
- nel caso in cui il contribuente entri in possesso dell'abitazione successivamente al 30 giugno 2001 e sia in possesso dei requisiti richiesti, l'autocertificazione dovra' essere presentata entro la data di scadenza del versamento a saldo; I contribuenti che hanno presentato richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I 2001, tenere conto della detrazione richiesta. L'ufficio si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, si provvedera' al recupero della minore imposta versata e saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 01X95227 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di None
Il comune di NONE (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare e stabilire nella misura del 5,7 per mille l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli, immobili) per l'anno 2001; di confermare e stabilire per l'anno 2001, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. ridotta a favore delle persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, quelle concesse in uso gratuito a parenti ed affini, in linea retta, entro il primo grado).
(Omissis). 01X95228 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Noto
Il comune di NOTO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure e precisamente:
a) 7 per mille quale aliquota ordinaria da applicare sul valore di tutti gli immobili o aree soggette all'imposizione tributaria prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 ad eccezione di quanto stabilito al successivo punto b);
b) 4,25 per mille quale aliquota agevolata da calcolare sul valore delle abitazioni principali intese nel senso voluto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Noto, degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, nonche' delle pertinenze all'abitazione principale come disciplinato con delibera consiliare n. 106 del 13 dicembre 1999.
(Omissis). 01X95229 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Numana
Il comune di NUMANA (provincia di Ancona) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di proporre la determinazione dell'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2001 come di seguito ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni:
4 per mille - unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: intendendosi per abitazione principale quella nella quale il soggetto passivo risiede anagraficamente. L'aliquota ridotta si estende ad una sola pertinenza purche' classata in una delle due categorie catastali C/2 o C/6 cosi' come identificate nel regolamento I.C.I.;
6,25 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
(Omissis). 01X95230 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Olgiate Molgora
Il comune di OLGIATE MOLGORA (Provincia di Lecco) ha adottato, il 1o febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2001 le aliquote per l'ICI. e precisamente:
aliquota ridotta 5,5 per mille da applicare alle abitazioni principali, intese ai sensi art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, ed alle proprie pertinenze quali i garage, i box, i posto auto, le soffitta, le cantine che sono asserviti all'abitazione principale ed utilizzati esclusivamente dal proprietario o titolare di diritto di godimento o della sua famiglia. Sono altresi' considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ed utilizzate, quale abitazione principale da: parenti in linea retta entro il primo grado; parenti il linea collaterale entro il secondo grado purche' gli stessi vi abbiano stabilito la propria residenza. Entro il 20 dicembre di ciascun anno gli interessati dovranno presentare idonea dichiarazione attestante l'esistenza della condizione per fruire delle agevolazioni sopra previste:
aliquota ordinaria 6 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui dell'aliquota ridotta;
aliquota 6,5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze (quali i garage, i box, i posti auto, le soffitte, le cantine che sono asserviti all'abitazione) non locate;
aliquota 6,5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze (quali i garage, i box, i posti auto, le soffitte, le cantine che sono asserviti all'abitazione) ad uso seconda casa; 2. di determinare la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 230.000; 3. di concedere per l'anno 2001 la detrazione d'imposta I.C.I. di L. 500.000 per l'abitazione principale nei confronti dei contribuenti che versano in condizioni disagiate e che siano in possesso di tutti i requisiti qui sotto riportati:
a) possesso di un limite massimo complessivo di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico fissato in L. 22.000.000, compresi i redditi esenti da imposta (pensioni di guerra, pensioni sociali) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
b) appartenenti ad una delle seguenti categorie: pensionati, coniugi a carico dei pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, invalidi civili con invalidita' accertata pari o superiore al 75%, disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 2000, lavoratori posti in cassa integrazione per almeno sei mesi nel 2000.
c) possesso da parte del contribuente a titolo di proprieta', uso, usufrutto o abitazione del solo appartamento abitato (ed eventuale n. 1 posto garage o n. 1 posto auto annesso all'abitazione principale) su tutto il territorio nazionale; 4. di stabilire che l'applicazione del beneficio di cui al punto "3"" e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano a titolo di proprieta', di usufrutto, uso o abitazione nessun'altra proprieta' immobiliare; 5. di escludere dall'agevolazione di cui al punto "3"" gli immobili classificati in categoria A/1 - A/7 - A/8 - A/9; 6. di determinare i seguenti criteri applicativi per usufruire della detrazione I.C.I. di L. 500.000:
a) il contribuente deve presentare la richiesta (autocertificazione) nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto di detrazione di L. 500.000;
b) la richiesta (autocertificazione) in carta libera, dovra' essere inviata tramite lettera raccomandata entro il termine di versamento della seconda rata I.C.I. dell'anno 2001 al servizio tributario del comune di Olgiate Molgora oppure consegnata a mano al servizio tributario entro lo stesso termine di cui sopra. Nel primo caso fara' fede la data di invio della raccomandata, nel secondo caso il timbro dell'ufficio protocollo del comune;
c) l'amministrazione comunale si riserva di chiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. 7. di dare atto che da una verifica riscontrata a seguito delle domande presentate nell'anno precedente, si prevede che i soggetti aventi diritto alla detrazione di L. 500.000 sull'abitazione principale saranno all'incirca 20, per cui una probabile minore entrata derivante dalla concessione della ulteriore detrazione I.C.I. potra' essere compensata con eventuali nuovi utenti I.C.I.
(Omissis). 01X95231 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Orciano Pisano
Il comune di ORCIANO PISANO (Provincia di Pisa) ha adottato, il 26 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le vigenti aliquote relative all'imposta comunale immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:
5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
7 per mille per tutti gli altri immobili; detrazione abitazione principale: L. 200.000; 2. di considerare agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, parti integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, purche' queste siano:
a) durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
b) iscritte in categoria catastale C/2, C/6, C/7;
c) ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale ovvero a distanza non superiore a metri cinquanta; tale agevolazione e' limitata ad una sola pertinenza dell'abitazione principale.
(Omissis). 01X95232 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Orco Feglino
Il comune di ORCO FEGLINO (Provincia di Savona) ha adottato, il 4 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare (Omissis), per l'anno 2001 nella misura del sei per mille rapportato al valore degli immobili per tutti i casi di applicazione.
(Omissis). 01X95233 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Orio Canavese
Il comune di ORIO CANAVESE (Provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire (Omissis), per l'anno 2001 le seguenti detrazioni d'imposta per l'I.C.I.:
a) detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze L. 225.000;
b) detrazione per le unita' immobiliari e loro pertinenze concesse in uso gratuito, da persone fisiche, a parenti in linea retta entro il secondo grado a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale L. 225.000;
c) detrazione per le unita' immobiliari e loro pertinenze possedute da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in case di cura o istituti di ricovero, purche' l'unita' immobiliare non risulti locata L. 225.000. 2. le detrazioni di cui ai punti b) e c) sono fruibili su presentazione di idonea documentazione, come indicato sul regolamento comunale I.C.I. 3. Per quanto riferito sopra di prendere atto delle decisioni espresse dalla giunta comunale in mente alla determinazione dell'aliquota I.C.I. confermandosi a livello ricognitivo che le stesse sono le seguenti:
a) aliquota ordinaria 5,25 per mille;
b) aliquota agevolata per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997) - L'aliquota agevolata e' applicata per tre anni dall'inizio dei lavori 0,5 per mille;
c) aliquota ridotta per fabbricati inagibili o inabitabili (art. 8, decreto legislativo n. 504/1992) 2,63 per mille;
d) il valore delle aree fabbricabili per tutto il territorio comunale, per l'anno 2001 e' stabilito in L. 40.000 al mq. L'aliquota agevolata di cui ai punti b) e c) e' fruibile su presentazione di idonea documentazione come indicato sul regolamento comunale I.C.I.
(Omissis). 01X95234 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Orosei
Il comune di OROSEI (Provincia di Nuoro) ha adottato, il 28 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.:
per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze nella misura del cinque per mille;
per tutti gli altri immobili nella misura del sei per mille. 2. di stabilire per l'anno d'imposta 2001 la detrazione d'imposta prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e' diversificata nelle seguenti misure:
L. 200.000 detrazione ordinaria - L. 250.000 detrazione maggiorata per i contribuenti che al 1o gennaio dell'anno d'imposta presentino i seguenti requisiti: ultrasessantacinquenni e/o invalidi al 100%. 3. che i contribuenti, al fine di usufruire della detrazione maggiorata, devono presentare istanza scritta e documentata all'ufficio tributi comunale;
(Omissis). 01X95235 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Orotelli Il comune di OROTELLI (Provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.
(Omissis). 01X95236 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ortisei Val Gardena (St. Ulrich in Groden)
Il comune di ORTISEI VAL GARDENA (ST. ULRICH IN GRODEN) (Provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 novembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di approvare, con decorrenza dal 1 gennaio 2001, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
5 per mille quale aliquota ordinaria per tutti gli immobili ad eccezione dei seguenti;
4 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze ancorche' distintamente iscritte in catasto;
4 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale date in affitto con contratto registrato a soggetti residenti, a condizione che queste vengano utilizzate dal locatario come abitazione principale e relative pertinenze;
4 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado e relative pertinenze, purche' utilizzate come abitazione principale;
7 per mille per le unita' abitative possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate o tenute a disposizione del soggetto passivo e le relative pertinenze; di determinare in L. 450.000, per l'anno 2001, la detrazione dall'imposta dovuta; tale detrazione verra' applicata, come previsto dalle disposizioni di legge citate in premessa, nei seguenti casi:
alle abitazioni principali dei soggetti passivi;
alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, purche' utilizzate come abitazione principale;
alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, alloggi che nella provincia autonoma di Bolzano vengono assegnati dall'Istituto per l'edilizia sociale - IPES, ai sensi delle vigenti norme di legge.
(Omissis). 01X95237 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ortona
Il comune di ORTONA (Provincia di Chieti) ha adottato, il 27 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura del 5,3 per mille e le detrazioni di legge per la casa di abitazione principale fruibili da parte delle persone fisiche residenti nel comune e da parte delle cooperative a proprieta' indivisa limitatamente agli immobili utilizzati quali abitazioni principali dai soci assegnatari residenti nel comune; 2. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,8 per mille e le detrazioni di legge per tutti gli immobili; 3. di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per gli anni 2001 e 2002, per le imprese (industriali, artigianali e di servizi) che si insediano nel territorio comunale, per i fabbricati sia nuovi che ristrutturati, appartenti alle imprese stesse; 4. di confermare che l'aliquota di cui al precedente punto 3 si applica nel caso in cui si tratti di una nuova azienda che crea nuova occupazione;
(Omissis). 01X95238 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Osio Sotto
Il comune di OSIO SOTTO (Provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). A. Aliquote d'imposta:

Tipologia immobile Aliquota 2001
- - abitazione principale (incluse le pertinenze) 4,5 per mille abitazioni concesse in uso gratuito parentale o possedute da soggetti con residenza c/o casa di riposo e/o cura (art. 2 regolamento I.C.I.) 4,5 per mille altri fabbricati (escluse seconde abitazioni non locate e abitazioni destinate ad uso parentale o appartenenti a soggetti con residenza c/o casa di riposo e/o cura) 6,5 per mille terreni 6,5 per mille seconde abitazioni non locate 7 per mille aree edificabili 7 per mille immobili inagibili e inabitabili oggetto di intervento di recupero a cura del proprietario 4 per mille

B. Detrazioni d'imposta per abitazioni principali: L. 210.000; C. Maggiore detrazione per abitazione principale: L. 350.000 e L. 500.000 in funzione del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e secondo i criteri operativi di cui ad allegato n. 1), disciplinante altresi' le modalita' di fruizione dell'aliquota agevolata per intervento di recupero immobiliare, che costituisce parte integrante ed inscindibile della presente;
(Omissis). 01X95239 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ostellato
Il comune di OSTELLATO (Provincia di Ferrara) ha adottato il 15 e 31 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). a) di stabilire per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota ordinaria del 6,2 per mille; b) di stabilire per l'anno 2001 l'I.C.I. con l'aliquota differenziata del 7 per mille nei casi sottospecificati:
1. aree edificabili, limitatamente a quelle in zona C, per le quali non e' stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia, ne' e' stata inoltrata relativa istanza;
2. unita' immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, esclusi i casi particolari seguenti, per i quali si applica l'aliquota ordinaria:
unita' immobiliari date in uso gratuito ai familiari, a condizione che gli stessi vi risiedano;
una delle unita' immobiliari tenute a disposizione da contribuenti residenti all'estero;
unita' immobiliari in comproprieta' utilizzate come abitazione principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
3. immobili compresi nelle categorie catastali A-C-D destinati alla locazione e rimasti sfitti; c) di stabilire per l'anno 2001 l'I.C.I. con l'aliquota piu' favorevole del 5 per mille nei casi di soggetti che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; d) di disporre che qualora durante l'anno si verifichi una diversa situazione che dia luogo all'applicazione di aliquota differenziata, la maggiorazione si applichera' per i mesi durante i quali si e' verificata la situazione stessa; e) di prevedere anche per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000, fatti salvi i soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, da individuarsi con atto separato, per i quali la detrazione stessa e' fissata in L. 500.000;
(Omissis). per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio socio-economico, di seguito specificati, e' fissata in L. 500.000:
soggetti proprietari o titolari del diritto di usufrutto - uso - abitazione, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, a nulla rilevando immobili di pertinenza, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, monoreddito, in condizione non lavorativa, che abbiano un reddito da pensione non superiore a a L. 15.426.000 lordo, riferito all'anno 2000;
b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, con reddito lordo di tutti i componenti del nucleo familiare, riferito all'anno 2000, fino a L. 24.911.000 piu' L. 1.906.000 per ogni familiare a carico;
c) disoccupati e lavoratori in cassa integrazione straordinaria con reddito lordo di tutti i componenti il nucleo familiare, riferito all'anno 2000, fino a a L. 24.911.000 piu' L. 1.906.000 per ogni familiare a carico;
d) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti, se non gia' beneficiari ai sensi delle lettere precedenti; in tutti i casi suindicati il contribuente non puo' esercitare attivita' d'impresa, di partecipazione o di lavoro autonomo, ne' possedere alcuna proprieta' immobiliare, terreni o fabbricati. Tali condizioni sono estese ai componenti del nucleo familiare; il diritto al riconoscimento della maggior detrazione e' subordinato alla presentazione dell'istanza, sotto forma di autocertificazione, nei mesi di maggio e giugno prossimi, all'ufficio tributi che fornisce i relativi moduli.
(Omissis). 01X95240 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pagazzano
Il comune di PAGAZZANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 4,5 per mille;
aliquota del 7 per mille per alloggi non locati, considerando tali gli alloggi di cui all'art. 4, regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 54 del 29 ottobre 1998; 2. di confermare la riduzione dell'imposta del cinquanta per cento (50%) per fabbricati dichiarati inagibili od inabitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. E' prevista l'esenzione totale a favore dei proprietari che eseguono investimenti volti al recupero di fabbricati inagibili o inabitabili; l'esenzione e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ric ostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato, Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 3. di confermare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suo familiari dimorano abitualmente. 4. di confermare l'applicazione della detrazione di cui sopra, ai sensi art. 2 - regolamento comunale - all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva; 5. di confermare che per le abitazioni principali dei contribuenti con reddito catastale non eccedente i 150 milioni e non proprietari di altri beni immobili e che si trovano in una delle seguenti situazioni di particolare disagio economico - sociale:
a) 3 figli, tutti minori;
b) handicap riconosciuto di uno dei componenti il nucleo familiare;
c) famiglia di ultrasessantacinquenni con reddito di pensione minima; sia applicata l'elevazione della detrazione spettante a L. 300.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.
(Omissis). 01X95241 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paglieta
Il comune di PAGLIETA (provincia di Chieti) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 504.
(Omissis). 01X95242 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Palazzo Pignano
Il comune di PALAZZO PIGNANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 (Euro 103,29) l'importo della detrazione per abitazione principale; 3. di elevare la detrazione per abitazione principale, in relazione a situazioni di disagio economico o sociale, in L. 500.000 (Euro 258,23) secondo quanto dettagliato nello schema che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale.
(Omissis). CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL'AUMENTO DELLA DETRAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Chi ha diritto all'aumento della detrazione:
le persone che avevano almeno sessanta anni alla data del 31 dicembre 2000, possono richiedere l'aumento della detrazione a L. 500.000 (Euro 258,23). Per aver diritto alla riduzione devono pero':
essere proprietarie (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 cosi come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; avere un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 19.000.000, elevato a L. 25.700.000 se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente. N.B.: per abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale di godimento, ed i suoi familiari. Documentazione da presentare entro il 30 aprile: (in carta semplice) certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (solo per la prima richiesta); copia mod. 730 o 740 o mod. 101 o mod. 201 dei componenti il nucleo familiare;
altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socioeconomiche della famiglia.
(Omissis). 01X95243 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paratico
Il comune di PARATICO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del:
a) 4,8 per mille per l'abitazione principale;
b) 6,6 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in L. 280.000 in rapporto annuo.
(Omissis). 01X95244 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paroldo
Il comune di PAROLDO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille con detrazione unica di L. 200.000 - di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 01X95245 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pasturo
Il comune di PASTURO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di approvare per l'anno 2001 la regolamentazione dell'imposta I.C.I. come di seguito riportato:
aree fabbricabili 6 per mille;
terreni agricoli 6 per mille;
fabbricati: immobili diversi da abitazioni 6 per mille;
realizzati per vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalentemente della attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili 6 per mille;
abitazione principale 5 per mille;
in aggiunta alla principale 6 per mille;
alloggi non locati 6 per mille. Il comune di Pasturo non intende avvalersi della possibilita' offerta agli enti senza scopi di lucro prevista all'ultimo periodo del comma 2, articolo 6, legge n. 504/1992 come sostituito dall'art 3, comma 53 della legge n. 662/1996. Il comune di Pasturo considera come abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in via permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata. Detrazione d'imposta per l'anno 2001: L. 200.000, per l'abitazione principale.
(Omissis). 01X95246 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paularo
Il comune di PAULARO (provincia di Udine) ha adottato, il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare, per l'esercizio finanziario 2001, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), senza alcuna diversificazione dell'aliquota stessa; 2. di fissare, per l'esercizio finanziario 2001, nella misura di L. 200.000, (Euro 103,29) la detrazione per l'abitazione principale, senza alcuna elevazione della detrazione e riduzione dell'imposta.
(Omissis). 01X95247 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paullo
Il comune di PAULLO (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per il 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille, ad eccezione degli immobili destinati alla residenza e non locati e non occupati sui quali sara' applicata l'aliquota nella misura del sette per mille; di determinare in L. 200.000, fisse la detrazione unica d'imposta.
(Omissis). 01X95248 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pella
Il comune di PELLA (provincia di Novara) ha adottato, il 1 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di applicare per l'anno 2001, per le motivazioni in premessa indicate, l'aliquota I.C.I. ordinaria del 7 per mille e l'aliquota I.C.I. ridotta al 6 per mille esclusivamente per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
(Omissis). 01X95249 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pessano con Bornago
Il comune di PESSANO CON BORNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 27 dicembre 2000 e il 30 gennaio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di approvare per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'I.C.I. sul territorio comunale di Pessano con Bornago:
aliquota 5,6 per mille ordinaria per ogni tipo di immobile;
aliquota 7 per mille per abitazioni vuote, sfitte o comunque non utilizzate;
(Omissis). 2. di determinare per l'anno 2001 la detrazione per abitazione principale, da applicare in questo comune sull'I.C.I., ai sensi del decreto legislativo n. 604/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, prevista all'art. 4 del regolamento comunale I.C.I. e successive integrazioni e modificazioni, come segue:
L. 280.000 detrazione per immobile adibito a propria abitazione principale e pertinenze come indicate all'art. 4 del regolamento comunale;
L. 360.000 detrazione per immobile adibito a propria abitazione principale, di categoria catastale A3 e A4, di soggetti appartenenti a nuclei familiari aventi solo redditi minimi di pensione (sociale, invalidita' civile o simile equiparata, comunque non superiore al minimo di pensione di vecchiaia (VO) INPS) o redditi da lavoro dipendente pari a tali pensioni. Gli interessati dovranno presentare domanda di autorizzazione alla maggiore detrazione.
(Omissis). 01X95250 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Petruro Irpino
Il comune di PETRURO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
(Omissis). confermare l'aliquota delle imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 01X95251 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pettinengo
Il comune di PETTINENGO (provincia di Biella) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
(Omissis). determinare l'aliquota del 6 per mille per l'applicazione comunale sugli immobili con riguardo alla abitazione principale e del 6,5 per mille per l'applicazione comunale sugli immobili con riguardo alle altre ipotesi di legge; confermare le aliquote del 1999 e 2000 anche per l'esercizio finanziario 2001; prevedere una detrazione di L. 200.000 rispetto a quanto dovuto impositivamente per l'abitazione principale.
(Omissis). 01X95252 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pettorano sul Gizio
Il comune di PETTORANO SUL GIZIO (provincia de L'Aquila) ha adottato, il 27 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, stabilita al 6 per mille, ridotta al 5 per mille per le abitazioni principali.
(Omissis). 01X95253 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pianezze
Il comune di PIANEZZE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 15 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
(Omissis). 1. di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 nelle seguenti misure: tipo di immobile aliquota:
1. abitazione principale 5 per mille;
2. seconde seconde case in uso gratuito a parenti fino al primo grado in linea diretta 5 per mille;
3. seconde case non locate 7 per mille;
4. altri fabbricati (case locate, immobili produttivi) 6 per mille;
5. aree edificabili (fabbricabili) 6,5 per mille, confermando altresi' la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.
(Omissis). 01X95254 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pianopoli
Il comune di PIANOPOLI (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
(Omissis). 1. per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. e' stabilita come segue:
a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale aliquota 4 per mille;
b) per tutti gli altri immobili aliquota 5 per mille; 2. per l'anno 2001 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata nella misura di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 01X95255 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piateda
Il comune di PIATEDA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
(Omissis). Immobili adibiti direttamente ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta 5,5 per mille; Immobili diversi dalle abitazioni, immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, altri immobili 6 per mille; Detrazione di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 01X95256 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piedicavallo
Il comune di PIEDICAVALLO (provincia di Biella) ha adottato, il 4 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
(Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 01X95257 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pieve del Cairo
Il comune di PIEVE DEL CAIRO (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
(Omissis).
6 per mille aliquota ordinaria;
4,8 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;
6 per mille per le case locate e altri immobili, compresi gli insediamenti produttivi;
8 per mille per gli alloggi non locati;
detrazione per abitazione principale L. 200.000.
(Omissis). 01X95258 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pieve di Coriano
Il comune di PIEVE DI CORIANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
(Omissis). 1. di approvare i criteri generali di applicazione e l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, cosi' diversificata:
abitazioni principali: aliquota del 5,5 per mille - detrazioni di L. 200.000;
unita' immobiliari sfitte o a disposizione e relative pertinenze: aliquota del 7 per mille;
terreni: 6,25 per mille;
seconde case locate, immobili commerciali e altri: aliquota del 6 per mille;
terreni edificabili (individuati dal P.R.G.): aliquota del 7 per mille.
(Omissis). 01X95259 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pieve Porto Morone
Il comune di PIEVE PORTO MORONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
(Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1o gennaio 2000, l'imposta comunale sugli immobili I.C.I., con l'aliquota del 5,5, per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, confermando in tal modo la medesima aliquota applicata nel 2000; 2. di riconfermare anche per il 2001 in L. 220.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ad eccezione delle categorie di cui al prospetto sotto riportato, che beneficeranno della detrazione a fianco indicata.

BENEFICIARI I.C.I. Limiti di reddito Detrazione
famigliare
- - - Pensionati, coniuge a carico di pensionati, portatori di handicap, anziani non autosuf- ficienti, disoccupati L. 21.000.000 L. 400.000 Cassaintegrati L. 25.000.000 L. 400.000 Nucleo famigliare com- posto da almeno due persone L. 27.000.000 L. 400.000 Incremento del limite di reddito per ogni famigliare a carico Più L. 2.500.000 elevati a L. 5.000.000
portatori di handicap
(Omissis). 01X95260 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pieve San Giacomo
Il comune di PIEVE SAN GIACOMO (provincia di Cremona) ha adottato, il 20 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di determinare per l'anno 2001, (Omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5 per mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta.
(Omissis). 01X95261 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piglio
Il comune di PIGLIO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 29 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille per tutti i soggetti passivi, con le riportate riduzioni e detrazioni di seguito riportate;
abitazione principale detrazione: L. 200.000. Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;
detrazione elevata: L. 350.000 su richiesta da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata per:
disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni alla data del 1o gennaio 2001, con coniuge ugualmente disoccupato;
nuclei familiari che abbiano al proprio interno un soggetto portatore di handicap (non inferiore al 75%) ed un reddito complessivo annuo non superiore a L. 40.000.000 (lordi);
proprietari che, per motivi di anzianita' o di infermita' siano residenti presso un istituto di ricovero sanitario, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata con allegato il certificato di degenza o ricovero e a condizione che l'immobile in parola non sia stato dato in locazione;
contribuenti di eta' superiore ad anni sessantacinque, titolari di reddito di pensione non superiore a L. 15.000.000 annui lordi.
(Omissis). 01X95262 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piuro
Il comune di PIURO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare, (Omissis), nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I., per l'anno 2001, da applicarsi, in modo indifferenziato, agli immobili di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, lasciando, al contempo, la detrazione sulla prima casa nella misura minima di legge, cioe' L. 200.000;
(Omissis). 01X95263 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Plesio
Il comune di PLESIO (provincia di Como) ha adottato, il 26 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per abitazioni principali, pertinenze delle abitazioni principali purche' ubicate nello stesso edificio, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterali sino al primo grado e per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in Istituto (come da regolamento comunale vigente); di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota relativa a tutti gli altri immobili di cui all'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione dovuta per l'abitazione principale.
(Omissis). 01X95264 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Plodio
Il comune di PLODIO (provincia di Savona) ha adottato, il 29 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 e dall'art. 4 del d.l. 8 agosto 1996 n. 437 convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura unica del 5,9 per mille. 2. di stabilire. poi, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. relativa all'anno 2001 nella misura di L. 200.000.
(Omissis). 01X95265 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pompiano
Il comune di POMPIANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure, corrispondenti a quelle applicate per l'anno 2000:
5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze classificate con categoria catastale C/06;
6,5 per mille per immobili diversi dall'abitazione principale, terreni, aree fabbricabili, ecc.; 2. di determinare, per l'anno 2001, in L. 200.000 (Euro 103,29) la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, confermando, pertanto, quella applicata per l'anno 2000; 3. di determinare, per i motivi citati in premessa, in L. 300.000 (Euro 154,94), la detrazione a favore dei soggetti la cui unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale abbia un valore catastale non superiore a L. 70.000.000 (Euro 36.151,98) e che risultino in possesso dei requisiti previsti dal protocollo d'intesa sottoscritto in data 12 dicembre 2000 tra il comune di Pompiano ed i sindacati dei pensionati FNP-CISL, SPI-CGIL e UIL-ILP della provincia di Brescia;
(Omissis). 01X95266 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ponte Nossa
Il comune di PONTE NOSSA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire che l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune, per l'anno 2001, sara' applicata con l'aliquota unica del 5,4 per mille, in conformita' alle disposizioni normative vigenti. 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 01X95267 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ponte San Pietro
Il comune di PONTE SAN PIETRO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 01X95268 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ponti sul Mincio
Il comune di PONTI SUL MINCIO (provincia di Mantova) ha adottato, il 10 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. aliquota del 5,5 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale; 2. aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 3. detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 250.000
(Omissis). 01X95269 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Portalbera
Il comune di PORTALBERA (provincia di Pavia) ha adottato, il 18 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001, (omissis), l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.
(Omissis). di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo;
(Omissis). 01X95270 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Porto Ceresio
Il comune di PORTO CERESIO (provincia di Varese) ha adottato, il 26 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare gli importi e tasse comunali, nonche' delle diverse entrate tributarie come risultano dalle tabelle A, B, C, D, E, F, G e H, allegate a far parte integrante e sostanziale del presente atto approvando, comprensive dei tassi di copertura dei costi dei servizi pubblici.
(Omissis). Allegato a deliberazione n. 6 del 26 gennaio 2001:
unita' immobiliari adibite abitazione principale 5,5%: abitazione principale 5,5%;
diverse dalle precedenti 7%;
detrazione abitazione principale L. 200.000.
(Omissis). 01X95271 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di PortoBuffole'
Il comune di PORTOBUFFOLE' (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 al 5,5 per mille e la detrazione per abitazione principale in L. 300.000;
(Omissis). 01X95272 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pozzol Groppo
Il comune di POZZOL GROPPO (provincia di Alessandria) ha adottato il 2 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
a) 5,5 per mille per le abitazioni adibite a prima casa, con relative pertinenze;
b) 6 per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati;
c) L. 200.000 detrazione prima casa.
(Omissis). 01X95273 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Prata di Pordenone
Il comune di PRATA di PORDENONE (provincia di Pordenone) ha adottato il 15 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 e ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote e detrazioni:
un'aliquota pari al 4,8 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
la conferma dell'aliquota unica pari al 5 per mille per tutti gli altri immobili;
la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000;
l'aumento della detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 per i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le eventuali pertinenze (cantina, garage, etc.);
b) reddito annuo dell'intero nucleo familiare che occupa l'unita' immobiliare, riferito al 2000, per un importo non superiore a quello della pensione minima integrata erogata dall'INPS , elevato di L. 1.000.000 per ogni contribuente della famiglia a carico del soggetto passivo;
c) non aver venduto nel 2000 beni immobili per un valore superiore a L. 50.000.000;
d) gli altri componenti del nucleo familiare non devono possedere ad alcun titolo altre proprieta' immobiliari. Sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 ed A/8. Le condizioni devono sussistere a far data dal 1o gennaio 2001. Le suddette condizioni sono attestate dal contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare al comune entro il termine di versamento dell'imposta.
(Omissis). 01X95274 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pray
Il comune di PRAY (provincia di Biella) ha adottato l'8 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2001, la detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis). 01X95275 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Premeno
Il comune di PREMENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato il 15 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 per l'anno 2001 nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 300.000;
(Omissis). 01X95276 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Preseglie
Il comune di PRESEGLIE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di approvare il seguente ordinamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001:
aliquota da applicare: 5,5 per mille; maggiore detrazione: ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, per gli ultrasessantacinquenni proprietari di casa di prima abitazione di categoria A2, A3, A4, A5, A6 il cui reddito non risulti superiore a quello di cui all'allegato e' applicata una maggiore detrazione di L. 60.000. La maggiore detrazione verra' riconosciuta quale rimborso agli aventi diritto che lo chiederanno entro il 20 dicembre 2001 su appositi moduli predisposti dagli uffici, cui dovranno essere allegate le ricevute dei versamenti effettuati. (Omissis). 01X95277 Deliberazioni aliquote I.C.I. - &d3 ;Comune di Quinzano D'Oglio
Il comune di QUINZANO d'OGLIO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare come segue le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2001 e stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000:
4,5 per mille - abitazione principale;
5,5 per mille - aliquota ordinaria;
7 per mille - abitazioni sfitte.
(Omissis). 01X95278 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Racalmuto
Il comune di RACALMUTO (provincia di Agrigento) ha adottato il 30 novembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. confermare al 5 per mille l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per la categoria abitazione principale per l'anno 2001; 2. confermare, altresi', l'aliquota per le categorie altri fabbricati, aree fabbricabili al 5 per mille per l'anno 2001.
(Omissis). 01X95279 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ranzanico
Il comune di RANZANICO (provincia di Bergamo) ha adottato il 2 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura differenziata del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, comprese le loro pertinenze e del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati all'imposta; 2. di confermare la detrazione di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
(Omissis). 01X95280 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rapolla
Il comune di RAPOLLA (provincia di Potenza) ha adottato, il 30 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili:
a) abitazione principale: aliquota del quattro e cinquanta per mille;
b) immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota del sei e cinquanta per mille;
c) terreni agricoli ed aree fabbricali: aliquota del sei e cinquanta per mille e contestualmente di determinare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000.
(Omissis). 01X95281 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Reana del Rojale
Il comune di REANA del ROJALE (provincia di Udine) ha adottato, il 23 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare al 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 per quanto riguarda le abitazioni principali; 2. di determinare, per l'anno 2001, delle aliquote diverse per gli immobili meglio specificati nel prospetto allegato, che fa parte integrante del presente atto; 3. di aumentare, per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale di L. 100.000, portandola da L. 200.000 a L. 300.000. Allegato 1. aliquota ordinaria: 4,5 per mille;
2. unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: 4,5 per mille;
3. unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 4,5 per mille;
4. immobili diversi dalle abitazioni: 5,5 per mille;
5. immobili posseduti oltre all'abitazione principale: 5,5 per mille;
6. alloggi non locati: 5,5 per mille;
7. immobili appartenenti alle seguenti tipologie di enti senza scopo di lucro: .... 4,5 per mille;
8. fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di ... anni, in base ad apposita istanza presentata dagli interessati: 4,5 per mille;
9. aliquota agevolata per interventi volti:
a) recupero unita' immobiliari inagibili o inabitabii: 4,5 per mille;
b) recupero immobili di interesse storico o artistico ubicati nel centro storico: 4,5 per mille;
c) realizzazione di autorimesse o posti auto: 4,5 per mille;
d) utilizzo di sottotetti: 4,5 per mille.
Detrazione per l'abitazione principale 300.000.
Ulteriore agevolazione in favore delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale:
a) riduzione dell'imposta dovuta nella misura del ... ;
b) elevazione della detrazione dall'imposta dovuta di cui al precedente punto a L. ... ;
c) per i contribuenti in situazioni di particolare disagio economico e sociale e' stata disposta l'applicazione della detrazione/riduzione nella misura ... in base ad apposita istanza di coloro che ritengono di trovarsi nelle condizioni suddette.
(Omissis). 01X95282 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Resiutta
Il comune di RESIUTTA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota da applicare in questo comune ai fini dell'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 01X95283 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rezzoaglio
Il comune di REZZOAGLIO (provincia di Genova) ha adottato, l'8 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare e, quindi, fissare al 6 per mille l'aliquota I.C.I., anche per il 2001; di non prevedere alcuna differenziazione di aliquota; di non determinare alcuna detrazione d'imposta suppletiva oltre quella di L. 200.000 prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come determinato dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997.
(Omissis). 01X95284 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ricco' del Golfo
Il comune di RICCO' del GOLFO (provincia di La Spezia) ha adottato, il 14 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per l'esercizio finanziario 2001 (omissis) l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili, nel modo seguente:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota per abitazione principale (prima casa): 5 per mille.
(Omissis). 01X95285 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rio Saliceto
Il comune di RIO SALICETO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 19 e 30 dicembre 2000 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire come segue le aliquote a valere per l'anno 2001, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) nella misura del 5,9 per mille come aliquota ordinaria di tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e comunque non compresi nel successivo punto b);
b) nella misura del 5,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, con relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
tutti i casi disciplinati dall'art. 15, commi 1 e 2, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
(Omissis). 1. di stabilire ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 in L. 210.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, la detrazione per l'unita' principale del soggetto passivo estendendo tale detrazione anche a:
a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.);
c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e/o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore; 2. di riconoscere per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 501/1992, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un'ulteriore detrazione di L. 60.000 di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione minima vigente per l'abitazione principale all'atto del pagamento della prima rata del 2001:
a) pensionati:
possesso del solo appartamento quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2001. Anche nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve essere proprietario di alcun altro immobile, escluse le pertinenze immobiliari accatastate come C6 (garage), C2 (magazzino o locale di deposito) o C7 (tettoia o aperta);
essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo lordo non superiore a L. 16.750.000 annue riferito all'anno 2000 se trattasi di unico componente; per i nuclei familiari composti da piu' persone in condizione non lavorativa si aggiungono L. 13.500.000 lorde annue per ogni componente oltre il primo, al fine di determinare il reddito massimo del nucleo familiare. Si interpreta in "condizione non lavorativa" il pensionato che pur essendo tale non fa piu' di 26 giornate lavorative nel corso dell'anno in agricoltura precisando che il reddito percepito andra' comunque conteggiato nei limiti di reddito per avere diritto all'ulteriore detrazione;
b) famiglie numerose:
possesso del solo appartamento abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2001. Anche nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve essere proprietario di alcun altro immobile, escluse le pertinenze immobiliari accatastate come C6 (garage), C2 (magazzino a locale di deposito) o C7 (tettoia o aperta);
nucleo familiare con tre o piu' figli minori al 1o gennaio 2001, come da stato di famiglia;
reddito familiare complessivo riferito all'anno 2000 non superiore a L. 52.700.000 lorde annue nel caso di una famiglia con quattro componenti, piu' L. 14.300.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il quarto; 3. Di determinare i seguenti criteri applicativi:
a) i soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente, a dimostrazione del diritto alla ulteriore detrazione, far pervenire al comune di Rio Saliceto, servizio tributi, entro e non oltre il 20 dicembre 2001 a mezzo raccomandata semplice o tramite consegna diretta all'ufficio la seguente documentazione:
copia della dichiarazione dei redditi mod. 730/01 o mod. Unico/2001 o copia del certificato mod. 201/2001;
dichiarazione in carta semplice attestante i sottoelencati elementi:
cognome e nome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale;
residenza anagrafica;
numero persone componenti il nucleo familiare, come da risultanze anagrafiche;
la non percezione di altri redditi oltre a quelli dichiarati;
dati catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno ed ubicazione);
titolo del possesso (proprieta', usufrutto, uso od abitazione);
dichiarazione che nessun altro componente il nucleo familiare possiede altro immobile;
b) i contribuenti che hanno inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001 gia' tenere conto della detrazione richiesta;
c) l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato dal richiedente. Nel caso di dichiarazioni infedeli saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 01X95286 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rivignano
Il comune di RIVIGNANO (provincia di Udine) ha adottato, il 13 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le medesime aliquote e detrazioni relative all'I.C.I., fissate per il precedente esercizio e precisamente:
aliquota I.C.I. da applicare alla prima casa di abitazione: 4,5 per mille;
aliquota I.C.I. da applicare alle aree fabbricabili: 6 per mille;
aliquota da applicare ai terreni agricoli: 5,5 per mille;
aliquota del 2 per mille per i proprietari degli immobili dichiarati inagibili o inabitabili che eseguano interventi di recupero degli edifici ai sensi dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997;
aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione in zona B1 non occupati e non locati, per i quali viene prevista l'aliquota del 7 per mille (per gli stessi non e' applicabile la riduzione del 50% per inagibilita' o inabitabilita');
si conferma, inoltre, la riduzione del 50% per gli immobili inagibili ed inabitabili, con l'esclusione sopraindicata;
detrazione da applicare alla prima casa nella misura prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996: L. 200.000;
mantenimento dell'elevazione della detrazione nei confronti dell'abitazione principale per alcune particolari categorie di contribuenti, gia' individuate con delibera di consiglio comunale n. 15 in data 30 gennaio 1996, a L. 300.000 e con la seguente revisione dei limiti di reddito: titolari di pensione con reddito inferiore a L. 14.000.000 e comunque con reddito imponibile del nucleo familiare inferiore a L. 36.000.000.
(Omissis). 01X95287 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ro
Il comune di RO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 30 gennaio e il 21 febbraio 2001 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di applicare, per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con aliquota ordinaria del 6 per mille e nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati;
(Omissis). A norma dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, per l'anno 2000, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale e' elevata da L. 200.000 a L. 500.000 nei confronti delle categorie di soggetti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate:
a) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile in condizione non lavorativa single (nucleo familiare monocomposto), con reddito complessivo 1999 non superiore a L. 15.050.000, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non piu' di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze;
b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile in condizione non lavorativa con reddito complessivo 1999 di tutto il nucleo familiare non superiore a L. 24.303.000 piu' L. 1.860.000 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non piu' di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze. Allo scopo di cui ai punti a) e b) del comma 1, si precisa:
1) per reddito complessivo si intende:
redditi assoggettabili a I.R.P.E.F. (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge);
interessi sui depositi bancari, postali, ecc.;
rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni;
somme e contributi erogati da enti pubblici o privati.
2) Per nucleo familiare si intende: il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinita'.
3) Per abitazione principale si intende: quella nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per gli scopi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nei confronti delle categorie di soggetti individuate si fa riferimento alla situazione esistente al 1o gennaio 2000. Il termine per la presentazione delle domande e' fissato al 31 maggio 2000. Si subordinano le agevolazioni di cui sopra al riconoscimento dei requisiti da parte del funzionario responsabile.
(Omissis). 01X95288 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Robbio
Il comune di ROBBIO (provincia di Pavia) ha adottato, il 23 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di stabilire una ulteriore detrazione di L. 200.000 sulla prima casa di categoria catastale A3, A4, A5, per tutti i cittadini con reddito familiare fino a L. 20.000.000 da pensione (ex lavoro dipendente) e/o da lavoro dipendente. I cittadini entro il 30 giugno tramite autocertificazione dichiareranno: di appartenere alle categorie citate, di non possedere altri immobili escluse le pertinenenze dell'abitazione e di rientrare nei limiti di reddito fissato.
(Omissis). 01X95289 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccalumera
Il comune di ROCCALUMERA (provincia di Messina) ha adottato, il 20 ottobre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'adozione di due aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, l'una ordinaria del 6 per mille, per terreni agricoli, aree prefabbricabili e altri fabbricati; l'altra ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze.
(Omissis). 01X95290 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rodello
Il comune di RODELLO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare nella misura del 6 per mille, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, agli immobili diversi dall'abitazione principale; 2. di determinare altresi', nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare, per l'anno 2001, alle abitazioni principali.
(Omissis). 01X95291 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ronco Biellese
Il comune di RONCO BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. stabilite con deliberazione di consiglio comunale n. 60 del 27 dicembre 1999 e conformi all'indirizzo politico in merito espresso dal consiglio comunale con deliberazione n. 31 del 29 novembre 2000, di seguito riportate:
a) 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto;
b) 6,5 per mille per le unita' immobiliari, non locate, ubicate presso lo stesso fabbricato utilizzato come abitazione principale esclusivamente dal proprietario medesimo;
c) 7 per mille per le seconde case e loro pertinenze; 2. di riconoscere per l'anno 2001 la detrazione prevista dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sull'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e sue pertinenze nella misura minima prevista per legge.
(Omissis). 01X95292 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roncofreddo
Il comune di RONCOFREDDO (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le medesime aliquote, tariffe e detrazioni determinate per l'anno 2000 relativamente ai seguenti tributi comunali:
a) imposta comunale sugli immobili, come da delibera di consiglio comunale n. 10 del 24 febbraio 2000 si conferma:
aliquota 6 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale ed equiparati nonche' relative pertinenze limitatamente a n. 1 pertinenza (vedi articoli 13 e 14 del regolamento I.C.I.);
aliquota 7 per mille per terreni agricoli, aree edificabili e ogni altra tipologia di immobile per il quale non si rende applicabile l'aliquota ridotta;
aliquota 4 per mille per attivita' produttive per i primi 3 anni di imposizione a partire dall'anno successivo alla data di ultimazione dei lavori dei fabbricati di nuova costruzione;
detrazione per abitazione principale di L. 200.000.
(Omissis). 01X95293 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rossana
Il comune di ROSSANA (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota ridotta 4,8 per mille, con detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 rapportate ad anno, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soggetti passivi persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
(Omissis). 01X95294 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rovere' Veronese
Il comune di ROVERE' VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di approvare (omissis) "... la conferma dell'aliquota di imposta (I.C.I.) del 7 per mille...".
(Omissis). 01X95295 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ruda
Il comune di RUDA (provincia di Udine) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). a) aliquota del 4 per mille per i casi di immobili posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purche' non locati ed adibiti a suo tempo ad abitazione principale; b) aliquota del 5,5 per mille per i casi di immobili adibiti ad abitazione principale, da parte di persone fisiche, nonche' posseduti da enti senza scopo di lucro; c) aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, compresi i terreni e i lotti edificabili, nonche' garage ed autorimesse che non siano di pertinenza all'abitazione principale; d) aliquota del 7 per mille per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, quali seconde case, alloggi sfitti, ecc.; e di determinare ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la seguente detrazione dall'imposta per l'anno in corso:
detrazione dall'imposta pari a L. 225.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 2. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti detrazioni per l'abitazione principale per categorie di contribuenti, che versano in particolari situazioni di carattere sociale:
a) famiglie numerose: detrazione L. 300.000. Nel caso di genitori con 3 o piu' figli a carico ed un reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare fino a 45.000.000;
b) anziani: detrazione L. 250.000. Per gli ultrasessantacinquenni con un reddito imponibile inferiore all'importo della pensione minima INPS a persona;
c) invalidi: detrazione L. 320.000. Per gli invalidi al 100% appartenenti a famiglie con un reddito imponibile IRPEF dell'intero nucleo familiare fino a 45.000.000.
(Omissis). 01X95296 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di S. Nicolo' di Comelico
Il comune di S. NICOLO' DI COMELICO (provincia di Belluno) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata nel comune di San Nicolo' di Comelico dando atto che il gettito previsto e' lo stesso dell'anno precedente; 2. di confermare per l'anno 2001 la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.
(Omissis). 01X95297 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di S. Stefano Belbo
Il comune di S. STEFANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota da applicare in questo comune relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille.
(Omissis). 01X95298 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sabaudia
Il comune di SABAUDIA (provincia di Latina) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Abitazione principale e sue pertinenze: 4,5 per mille; 2. Immobili diversi dall'abitazione principale: 5,5 per mille; 3. Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: imposta ridotta 50%; 4. Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese: 4 per mille; Detrazione abitazione principale: L. 300.000.
(Omissis). 01X95299 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sabbio Chiese
Il comune di SABBIO CHIESE (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata con decorrenza 1 gennaio 2001, nella misura unica del 5 per mille;
(Omissis). 01X95300 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Salerno
Il comune di SALERNO ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. stabilire per l'anno 2001 tre aliquote I.C.I., nella misura percentuale cosi' come di seguito indicato:
a) aliquota ridotta del 5,2 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie, a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Tale aliquota si estende anche alle pertinenze, ovvero alle unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche;
b) aliquota ridotta del 6 per mille, per i fabbricati ricompresi nelle seguenti categorie catastali:
A2 - abitazioni di tipo civile;
A3 - abitazioni di tipo economico;
A4 - abitazioni di tipo popolare;
A5 - abitazioni di tipo ultrapopolare;
A6 - abitazioni di tipo rurale;
concessi in locazione con contratti stipulati in conformita' a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 della legge 431/1998. Stabilendo, inoltre, che:
i proprietari interessati dovranno presentare al comune di Salerno - Servizio I.C.I. - nei termini di scadenza previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione I.C.I., una specifica istanza/dichiarazione. Da tale istanza/dichiarazione dovranno potersi individuare tutti i dati necessari, ovvero quelli catastali e quelli identificativi del contratto di locazione stipulato, ivi compresi quelli relativi alla registrazione dello stesso;
la suddetta aliquota sara' applicata, per anno solare, in misura proporzionale ai mesi dell'anno nei quali si e' protratta l'efficacia dei singoli contratti di locazione in questione. A tal fine il mese durante il quale l'efficacia del contratto si e' protratta per almeno quindici giorni e' computato per intero;
c) aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare al valore di tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati nei precedenti punti a) e b); 2. stabilire che, limitatamente all'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, la detrazione prevista viene fissata anche per l'anno 2001 in L. 200.000.
(Omissis). 01X95301 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Salsomaggiore Terme
Il comune di SALSOMAGGIORE TERME (provincia di Parma) ha adottato, il 30 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili relative all'anno 2001 nel modo seguente:

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| DEFINIZIONE IMMOBILI A | |
CAT. | DESTINAZIONE ORDINARIA |ALIQUOTA|DETRAZIONI =====================================================================
A/1-9 | Abitazioni | | ---------------------------------------------------------------------
Prima casa* | 5 |200.000 | --------------------------------------------------------------------- Abitazioni in comodato a| | | parenti entro il secondo| | |
grado | 5 | | ---------------------------------------------------------------------
Affittacamere, | | | appartamenti uso vacanze| | |
(di cui alla L.R. | | |
25/08/1988 n. 34) | 5,5 | | ---------------------------------------------------------------------
Abitazioni locate con | | |
contratto ex legge | | | 431/1998 - Art. 2. comma| | |
3 | 2 | | ---------------------------------------------------------------------
Altre abitazioni | 7 | | ---------------------------------------------------------------------
A/10 | Uffici e studi privati | 7 | ---------------------------------------------------------------------
| Abitazioni o alloggi | |
A/11 | tipici | 7 | ---------------------------------------------------------------------
| Collegi, convitti, | |
| educandati, ricoveri, | |
| orfanotrofi, ospizi, | |
| conventi, seminari, | |
B/1 | caserme | 5,5 | ---------------------------------------------------------------------
B/2 |Case di cura e ospedali | 5,5 | ---------------------------------------------------------------------
B/3 | Prigioni e riformatori | 7 | ---------------------------------------------------------------------
B/4 | Uffici pubblici | 7 | ---------------------------------------------------------------------
| Scuole, laboratori | |
B/5 | scientifici | 5,5 | ---------------------------------------------------------------------
| Biblioteche, | |
| pinacoteche, musei, | |
|gallerie, accademie che | |
| non hanno sede in | |
| edifici della Cat. A/9 | |
| (castelli, palazzi | |
B/6 | artistici o storici) | 5,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Cappelle ed oratori non | |
|destinati all'esercizio | |
B/7 | pubblico del culto | 5,5 | ---------------------------------------------------------------------
| Magazzini sotterranei | |
B/8 | per depositi derrate | 5,5 | ---------------------------------------------------------------------
C/1 | Negozi e botteghe | 5,5 | ---------------------------------------------------------------------
| Magazzini e locali di | |
C/2 | deposito | 5,5 | ---------------------------------------------------------------------
| Laboratori e locali di | |
C/3 | deposito | 5,5 | ---------------------------------------------------------------------
| Fabbricati per arti e | |
C/4 | mestieri | 5,5 | ---------------------------------------------------------------------
|Stabilimenti balneari e | |
C/5 | di acque curative | 7 | ---------------------------------------------------------------------
| Stalle, scuderie, | |
C/6 | rimesse, autorimesse** | 7 | ---------------------------------------------------------------------
C/7 |Tettoie chiuse o aperte | 7 | ---------------------------------------------------------------------
|IMMOBILI A DESTINAZIONE | |
| SPECIALE | | ---------------------------------------------------------------------
D/1 | Opifici | 5,5 | ---------------------------------------------------------------------
D/2 | Alberghi e pensioni | 5,5 | ---------------------------------------------------------------------
| Teatri, cinematografi, | |
| sale per concerti e | |
D/3 | spettacoli e simili | 5,5 | ---------------------------------------------------------------------
D/4 |Case di cura e ospedali | 7 | ---------------------------------------------------------------------
| Istituti di credito, | |
D/5 | cambio e assicurazione | 7 | ---------------------------------------------------------------------
|Fabbricati e locali per | |
D/6 | esercizi sportivi | 7 | ---------------------------------------------------------------------
| Fabbricati costruiti o | |
| adattati per speciali | |
|esigenze di un'attività | |
| industriale e non | |
| suscettibili di | |
| destinazione diversa | |
| senza radicali | |
D/7 | trasformazioni | 5,5 | ---------------------------------------------------------------------
| Fabbricati costruiti o | |
| adattati per speciali | |
|esigenze di un'attività | |
| commerciale e non | |
| suscettibili di | |
| destinazione diversa | |
| senza radicali tras | |
D/8 | formazioni | 5,5 | ---------------------------------------------------------------------
| Edifici galleggianti o | |
| sospesi assicurati a | |
| punti fissi del suolo, | |
|ponti privati soggetti a| |
D/9 | pedaggio | 7 | ---------------------------------------------------------------------
D/10 | Residence | 5,5 | ---------------------------------------------------------------------
| Scuole, laboratori | |
D/11 | scientifici privati | 5,5 | ---------------------------------------------------------------------
| TERRENI AGRICOLI | 4 | ---------------------------------------------------------------------
| AREE FABBRICABILI | 5,5 |

*Viene considerata prima casa anche l'abitazione di anziani o disabili permanentemente ricoverati presso case di riposo o cura a condizione che non sia locata e che sia l'unica proprieta';
**Quando l'immobile classificato C/6 costituisce pertinenza di altro immobile (perche' ubicato nello stesso compendio immobiliare) e' tassato con la stessa aliquota dell'immobile principale; La detrazione per la prima casa si estende anche alle pertinenze, fino al suo completo utilizzo.
(Omissis). 01X95302 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Samassi
Il comune di SAMASSI (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, con decorrenza 1o gennaio 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 4 per mille per tutti i tipi di immobili, con esclusione di quelli meglio specificati al successivo punto 2); 2. di confermare altresi' con decorrenza 1o gennaio 2001, l'aliquota dell'I.C.l. per le abitazioni a disposizione, non locate con contratto registrato o non concesse in comodato gratuito a parenti ed affini di cui all'art. 19 comma 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., nella misura del 7 per mille; 3. di confermare inoltre, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati aI recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, quanto precedentemente stabilito con deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 28 febbraio 1998;
(Omissis). 01X95303 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San donato Val Di Comino
Il comune di SAN DONATO VAL DI COMINO (provincia di Frosinone) ha adottato, l'11 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 vengono fissate le seguenti aliquote e detrazioni:
per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione: 5 per mille;
per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille;
detrazione per l'abitazione principale: L. 230.000;
terreni edificabili: 5 per mille;
(Omissis). 01X95304 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giovanni Bianco
Il comune di SAN GIOVANNI BIANCO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune, nelle seguenti misure:
5 per mille per le unita' abitative, adibite a "prima casa";
6,5 per mille per gli immobili diversi dalla prima casa;
7 per mille per gli immobili classificati nella categoria D; ed inoltre:
detrazione per la prima casa di L. 200.000, riportate ad anno;
aumento del 50% della detrazione per la prima casa, per le famiglie in cui sono presenti soggetti portatori di handicap;
(Omissis). 01X95305 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San giorgio di mantova
Il comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA (provincia di Mantova) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
aliquota ordinaria fabbricati/terreni, 6 per mille;
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi 6 per mille, detrazione L. 200.000;
unita' immobiliari locate da uso abitativo con contratto agevolato 4,5 per mille;
unita' immobiliari locate ad uso abitativo con contratto agevolato 6,5 per mille;
alloggi non locati da almeno sei mesi, 7 per mille;
unita' immobiliari destinate ad attivita' proprie di istituti di credito, cambio e assicurazione, 7 per mille.
(Omissis). 01X95306 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Lazzaro di savena
Il comune di SAN LAZZARO DI SAVENA (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nella seguente misura:
5,2 per mille (l'aliquota ordinaria), applicabile alla generalita' degli immobili (abitazioni principali o immobili locati) ed a tutti gli immobili concessi in uso gratuito a propri familiari con contratto di comodato registrato;
7 per mille, applicabile agli alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione e relative pertinenze (anche se catastalmente distinte) ad eccezione di quelli concessi in uso gratuito a propri familiari con contratto di comodato registrato (per i quali e' invece prevista l'applicabilita' dell'aliquota ordinaria del 5,2 per mille); 2. di confermare altresi' per il 2001 nella misura di L. 250.000 complessive annue la detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale e per gli immobili ad essa a tal fine equiparati - oltre ai casi espressamente previsti dalla legge - ai sensi ed agli effetti dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
(Omissis). 01X95307 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San paolo D'Argon
Il comune di SAN PAOLO D'ARGON (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2001 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili determinate nel 1999 e confermate anche per l'anno 2000 e piu' precisamente:
aliquota ordinaria 6,25 per mille;
aliquota abitazione principale 5 per mille;
aliquota per abitazioni locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale 5 per mille;
aliquota alloggi locati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998, 4 per mille;
aliquota alloggi non locati da almeno due anni 7 per mille;
detrazione abitazione principale L. 200.000;
detrazione abitazione principale a condizione che i componenti del nucleo familiare non possiedano altre unita' immobiliari adibite ad abitazione su tutto il territorio nazionale L. 250.000;
detrazione abitazione principale di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale in possesso dei seguenti requisiti:
L. 17.000.000 per nucleo familiare con un solo componente;
L. 23.000.000 per nucleo familiare con due componenti;
L. 25.000.000 per nucleo familiare con tre componenti;
L. 27.000.000 per nucleo familiare con quattro o piu' componenti;
I componenti del nucleo familiare non devono possedere altre unita' immobiliare adibite ad abitazione su tutto il territorio nazionale L. 350.000.
(Omissis). 01X95308 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Pietro di Morubio
Il comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (provincia di Verona) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in Lire 200.000;
(Omissis). 01X95309 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Pietro Di Feletto
Il comune di SAN PIETRO DI FELETTO (provincia di Treviso) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di confermare, per l'anno 2001, l'imposta I.C.I.:
aliquota ordinana: 5,5 per mille;
aliquota abitazione principale: 5,1 per mille;
detrazione per abitazione principale L. 200.000.
Al fine di agevolare quei contribuenti che sono in condizioni economiche di svantaggio, o che si trovano in situazioni comunque particolari e per favorire le attivita' svolte dalle organizzazioni non lucrative si delibera, per l'anno 2001, di:
a) considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', di usufrutto, di diritto di uso o di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in strutture sanitarie od in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata ne' a titolo oneroso ne' a titolo gratuito. Detta agevolazione si rende operativa fin dal 1o gennaio 2001 per coloro che abbiano la residenza presso le citate strutture da data anteriore, mentre dalla data dei trasferimento di residenza per coloro che la trasferissero nel corso dell'anno 2001;
I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2001, specificando quale sia l'immobile per cui detta agevolazione venga utilizzata;
b) considerare abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata per le stesse prevista, le unita' immobiliari che il soggetto passivo abbia dato in comodato ad ascendenti o discendenti fino al primo grado (genitori e figli);
I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione, all'amministrazione comunale entro e non oltre il 31 dicembre 2001, specificando quale sia l'immobile per cui detta agevolazione venga utilizzata;
c) aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 per i soggetti passivi che abbiano avuto nel 2000 quale unica fonte di reddito la pensione sociale minima e che non possiedano ulteriori forme di reddito rispetto a quelle dell'abitazione principale medesima e delle sue eventuali pertinenze.
I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione comunale entro e non oltre il 31 dicembre 2001, allegando copia deI mod. 201 o equipollente relativo ai redditi percepiti dagli Istituti di previdenza.
(Omissis). 01X95310 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Quirico d'Orcia
Il comune di SAN QUIRICO D'ORCIA (provincia di Siena) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I. gia' applicate nel 2000:
5,25 per mille per l'abitazione principale;
6, per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;
7, per mille per gli alloggi, diversi dall'abitazione principale non locati e relative pertinenze. 2. di elevare per l'anno 2001 la maggiore detrazione I.C.I. a L. 280.000. 3. di elevare il reddito imponibile annuo del nucleo familiare, relativo all'anno 2000, da L. 38.700.000 a L. 39.400.000 per arrotondamento alle L. 50.000 superiori. 4. di far presentare la richiesta, corredata dalla dichiarazione sostitutiva, solo a quei contribuenti che la presentano per la prima volta o per i quali sono intervenute variazioni rispetto all'anno precedente. 5. di far presentare solo una comunicazione a quei contribuenti per i quali non sono intervenute variazioni rispetto anno precedente.
(Omissis). 01X95311 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Quirino
Il comune di SAN QUIRINO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, per l'abitazione principale con una riduzione fino alla concorrenza del suo ammontare L. 250.000 rapportata ad anno e pro quota in caso di pluralita' di soggetti passivi; 2. di precisare che per le aree fabbricabili, i terreni agricoli, e gli altri fabbricati l'aliquota I.C.I. rimane fissata nella misura del 5.5 per mille come stabilito per l'anno 2000 con delibera del consiglio comunale n. 13 del 21 febbraio 2000; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o l'inabilita' e' accertata secondo le modalita' di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996; 4. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili nella misura agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 5. di precisare che per il recupero del patrimonio edilizio si intendono gli interventi diretti al recupero ed alla realizzazione di nuove unita' abitative all'interno dei piani di recupero o in zone estranee a tali piani attuati con interventi diretti o preventivi.
(Omissis). 01X95312 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Severino Marche
Il comune di SAN SEVERINO MARCHE (provincia di Macerata) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). determinare le aliquote per l'anno 2001 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nelle misure e per le tipologie di seguito specificate:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota del 5,5 per mille per:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nonche' accessori e pertinenze delle stesse pur aventi rendita catastale autonoma;
immobili adibiti in via esclusiva a qualsiasi attivita' di impresa organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, nonche' ad attivita' libero professionale, purche' utilizzati direttamente dal proprietario dell'immobile. Considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Stabilire in L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 01X95313 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Vito Chietino
Il comune di SAN VITO CHIETINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare, con riferimento all'anno 2001, nella misura deI 5 per mille l'aliquota I.C.I. relativa all'abitazione principale e nell'importo di L. 280.000 la detrazione di imposta inerente l'abitazione principale; di confermare sempre per l'anno 2001, nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. relativa a tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale.
(Omissis). 01X95314 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Vito Lo Capo
Il comune di SAN VITO LO CAPO (provincia di Trapani) ha adottato, il 29 settembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2001:
a) che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sara' applicata:
nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale;
nella misura del 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari, aree edificabili, terreni;
b) che per l'abitazione principale sara' confermata la detrazione di L. 200.000.
(Omissis). 01X95315 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sandigliano
Il comune di SANDIGLIANO (provincia di Biella) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura del 5 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazione aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro; 2. di dare atto che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 01X95316 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sant'Angelo a Cupolo
Il comune di SANT'ANGELO A CUPOLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
aliquota per l'abitazione principale: 5 per mille;
aliquota ordinaria: 6,5 per mille. di fissare per l'anno 2001 in L. 250.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
(Omissis). 01X95317 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sant'Angelo Le Fratte
Il comune di SANT'ANGELO LE FRATTE (provincia di Potenza) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
1. unita' immobiliare abitativa principale 6 per mille. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usofrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. altre unita' immobiliari 6 per mille;
3. terreni agricoli 6 per mille;
4. aree edificabili 6 per mille. di determinare per l'anno 2001 in L. 350.000 pari ad Euro 180,76, la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 01X95318 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sant'Angelo Muxaro
Il comune di SANT'ANGELO MUXARO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. da applicare sul valore degli immobili ricadenti nel territorio di questo Comune nella misura del 5,5 per mille. riconfermare altresi', in L. 200.000 la misura annua della detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 01X95319 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sant'Arcangelo
Il comune di SANT'ARCANGELO (provincia di Potenza) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di aumentare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nel modo seguente:
a) per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale aliquota del 5,5 per mille e detrazione di L. 200.000;
b) per le restanti unita' immobiliari aliquota del 6 per mille.
(Omissis). 01X95320 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sant'Egidio alla Vibrata
Il comune di SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (provincia di Teramo) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2) di stabilire, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille, dando atto che l'imposta medesima sara' applicata in conformita' alla disciplina di legge senza uso delle facolta' concesse ai comuni dall'art. 3, commi 53 e seguenti, della legge n. 662/1996; 3) di confermare altresi' in lire 200.000 la detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 01X95321 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sant'Eusanio del Sangro
Il comune di SANT'EUSANIO DEL SANGRO (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legge 30 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis). 01X95322 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sant'Omobono Imagna
Il comune di SANT'OMOBONO IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta l.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,6 per mille; 2) di stabilire in merito a quanto disposto dall'art. 3/53o della legge n. 662/1996, di non diversificare per l'anno 2001 la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili; 3) di stabilire, inoltre, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio del bilancio, di non avvalersi della facolta' di applicare riduzioni o detrazioni dell'imposta diverse da quelle obbligatorie per legge (L. 200.000 detrazione prima abitazione).
(Omissis). 01X95323 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sarnico
Il comune di SARNICO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare nella misura del 7 per mille la tariffa dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 2001.
(Omissis). 01X95324 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Scanno
Il comune di SCANNO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria per l'applicazione della I.C.I. nella misura del 6 per mille, prevedendo un'aliquota diversificata del 5 per mille per gli immobili costituenti "abitazione principale" e per tutti gli altri immobili adibiti a pertinenze dell'abitazione principale (box, autorimesse, soffitte, cantine, ecc.) nonche' per quelli classificati nei gruppi catastali "b", "d", "c1" e nella categoria "A10", purche' utilizzati come beni strumentali direttamente dai contribuenti, che li possiedono a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale; 2. di stabilire, a decorrere dal corrente anno, che dall'imposta dovuta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 01X95325 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Scapoli
Il comune di SCAPOLI (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 01X95326 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Scerni
Il comune di SCERNI (provincia di Chieti) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). confermare per l'anno 2001 l'aliquota applicata per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille e la detrazione di cui aI secondo comma deIl'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 resta determinata in Lire 200.000.
(Omissis). 01X95327 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Schio
Il comune di SCHIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). a) di stabilire, ai fini della quantificazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, le medesime aliquote stabilite per l'anno 2000 e precisamente:
1) l'aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille da applicare al valore degli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti;
2) l'aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille, in favore dei soggetti passivi dell'imposta individuati nelle norme legislative e regolamentari di seguito specificate, da applicare al valore dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 - comma 55 - della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e, pertanto, come descritto nella premessa, anche al valore:
delle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi residenti;
dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
delle unita' immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il primo grado, e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale, a condizione che quest'ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza;
dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
3) l'aliquota ridotta pari al 4,8 per mille da applicare al valore delle pertinenze dell' abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, come definite dal comma 2 dell'art. 8/bis del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, introdotto con provvedimento consiliare n. 226 del 20 dicembre 1999. L'agevolazione opera a favore del soggetto passivo dell'imposta quale titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale di godimento insistente sia sull'abitazione principale che sulle pertinenze, nonche' a favore dei soggetti titolari dei medesimi diritti insistenti sulle pertinenze delle unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali come descritte al punto precedente;
4) l'aliquota agevolata nella misura del 4,8 per mille da applicare al valore dell'unita' immobiliare locata, a titolo di abitazione principale e delle eventuali pertinenze, nell'accezione di cui all'art. 8/bis del regolamento comunale prima richiamato, nel rispetto delle condizioni previste dall'accordo territoriale per la locazione stipulato, per il comune di Schio, in data 6 dicembre 1999, dalle organizzazioni sindacali degli inquilini e dalle associazioni della proprieta', con esclusione dei contratti aventi natura transitoria;
5) l'aliquota nella misura del 7 per mille da applicare al valore degli alloggi e relative pertinenze, nell'accezione di cui al richiamato art. 8/bis del regolamento comunale, destinati alla locazione e tenuti sfitti;
b) di stabilire, anche per l'anno 2001, l'aliquota agevolata nella misura del 4,8 per mille da applicare al valore dell'unita' immobiliare locata con contratto di foresteria a seguito dell'adesione da parte del soggetto passivo all'"Accordo fra istituzioni in merito al problema alloggiativo", quale progetto sperimentale di intervento sulla situazione abitativa, su iniziativa della Prefettura di Vicenza, nella premessa richiamato;
c) di concedere, anche per l'anno 2001, l'aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti che si trovano in situazioni di particolare disagio economico e sociale individuato dalla presenza di entrambi i requisiti cosi' descritti:
1) possesso, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; tale abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle eventuali pertinenze;
2) godimento della sola pensione sociale, oltre al reddito dell'abitazione principale e delle eventuali pertinenze; nel caso di piu' componenti il nucleo familiare, ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili; in alternativa al requisito di cui al punto 2);
3) godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo conseguito nell'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, non superiore al tetto del "minimo vitale" fissato dal comune di Schio con deliberazione della giunta comunale n. 584 del 21 dicembre 1999, esecutiva ai sensi di legge, relativamente all'anno 2000, cui si riferisce il reddito goduto;
d) di stabilire che il possesso dei requisiti di cui alla lettera precedente dovra' risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, che dovra' essere presentata all'ufficio tributi del comune entro il termine previsto dalla legge per il versamento dell'imposta.
(Omissis). 01X95328 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Seriate
Il comune di SERIATE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune come segue:
categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7: 5,75 per mille;
categoria catastale A/1, A/8, A/9, A/10, A/11: 6,50 per mille;
abitazioni sfitte: 7 per mille;
abitazioni secondarie in ristrutturazione ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere a, b legge 457/78: 6,5 per mille;
categoria catastale B: 5,75 per mille;
categoria catastale C1 non superiore a mq. 200 posseduto dal titolare che vi svolge direttamente un'attivita' commerciale 5,75 per mille;
categoria catastale C:
da C/1 a C/5 6,5 per mille;
da C/6 a C/7 5,75 per mille.
categoria catastale D: 6,5 per mille;
terreni: 6,5 per mille;
aree edificabili: 6,5 per mille.
Si precisa che:
per abitazioni sfitte si intendono i locali ad uso abitativo ricompresi nella categoria catastale A (ad eccezione della categoria A/10), per i quali non si possa dimostrare l'abitazione da parte dei cittadini residenti o di soggetti locatari in possesso di regolare contratto di affitto stipulato nelle forme di legge, per un periodo superiore ai sei mesi;
le attivita' commerciali svolte in locali appartenenti alla categoria catastale C1, che usufruiscono dell'aliquota agevolata del 5,75 per mille, sono quelle elencate nell'allegato C.
Di stabilire le seguenti norme ordinamentarie per l'applicazione dell'I.C.I. dal 1o gennaio 2001, ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale su ali immobili, come di seguito:
a) determinazione diversificata delle aliquote;
b) assimilazione all'abitazione principale le abitazioni, non locate, delle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e similari o presso familiari che provvedono ad accudirli;
c) assimilazione all'abitazione principale le abitazioni concesse in uso gratuito ai genitori, ai figli, ai nonni, ai nipoti di nonni, ai fratelli, alle sorelle a condizione che gli stessi abbiano la residenza nell'immobile;
d) assimilazione all'abitazione principale i fabbricati locati con contratto registrato, ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale;
e) determinazione della base imponibile con rferimento a quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) riduzione e detrazione d'imposta;
g) riduzione dell'imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertato la sussistenza di tali condizioni;
h) estensione della normativa delle abitazioni principali alle relative pertinenze;
i) diversificazione delle detrazioni d'imposta in rapporto a situazioni soggettive come da allegate tabelle contraddistinte dalle lettere A) e B);
j) applicazione delle esenzioni e riduzioni d'imposta ai terreni agricoli condotti a titolo principale direttamente da coltivatori diretti od imprenditori agricoli, persone fisiche, iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della legge 9/63 e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis).
Allegato A
CRITERI PER LA FRUIZIONE DELLA MAGGIORE
DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE Viene riconosciuta la facolta' di applicazione della maggiore detrazione d'imposta per abitazione principale qualora ricorrano per il contribuente le seguenti contestuali condizioni:
a) Detrazione per fasce:
prima fascia L. 500.000;
seconda fascia L. 440.000;
terza fascia L. 380.000;
quarta fascia L. 320.000;
quinta fascia L. 260.000;
sesta fascia L. 200.000;
b) Abitazione ricompresa nelle seguenti categorie catastali:
A3 - A4 - A/5 - A6;
Le categorie A/2 - A/7 beneficiano delle detrazioni di cui alla lettera a) qualora ricorra una delle condizioni previste alla lettera d).
c) Unica proprieta' su tutto il territorio nazionale.
d) Situazioni particolari:
I limiti di reddito vengono aumentati di L. 2.000.000 qualora, oltre alle condizioni sopradette, ricorra una delle seguenti condizioni:
1. nuclei familiari con presenza di portatori di handicap (invalidita' superiore al 60%);
2. nuclei familiari con capofamiglia in stato di disoccupazione;
3. nuclei familiari con capofamiglia in stato di cassaintegrazione;
4. famiglie monoreddito con piu' di quattro componenti. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda e' da presentarsi a cura dell'interessato entro il termine del 31 maggio 2001, a pena di decadenza, corredata dalla sottoindicata documentazione:
denuncia dei redditi dell'anno precedente (modello 730 - modello unico - modello CUD);
attestazione relativa al ricorrere delle condizioni per l'applicazione dell'incremento di L. 2.000.000 alle fasce di reddito;
dichiarazione I.C.I. iniziale e successive variazioni (da presentarsi solo se non siano state presentate a medesimo titolo per l'anno 2000 o qualora siano intervenute ulteriori variazioni rispetto all'anno precedente).

Allegato B) ----> Vedere Allegato B a pag. 79 del S.O. <----

Allegato C

Attività commerciali Settore
- -
Accessori bagno e lavorazione marmi non alimentare
Antiquariato non alimentare
Art. ottici/fotografici non alimentare
Articoli ortopedici non alimentare
Articoli per l'infanzia non alimentare
Articoli sportivi non alimentare
Attrezzature accessori per ufficio non alimentare
Autoricambi / officine / pneumatici / veicoli non alimentare
Cosmetici e profumeria non alimentare
Enoteche non alimentare
Erboristeria non alimentare
Ferramenta e casalinghi non alimentare
Fioristi non alimentare
Merceria abbigliamento e accessori non alimentare
Musicassette e dischi / videoteca non alimentare
Orologeria / oreficeria non alimentare
Ortofrutticoli alimentare
Piccolo supermercato alimentare
Produzione e vendita generi alimentari alimentare
Riparazione vendita elettrodomestici non alimentare
Tabaccherie / cartolerie / articoli
regalo / libreria / giocattoli non alimentare
Tappezzerie / tende / articoli per la casa non alimentare
Utensileria e art. giardinaggio non alimentare
Vendita animali vivi e accessori non alimentare
Vendita bomboniere non alimentare
Vendita ceramiche non alimentare
Vendita cicli-motocicli-accessori non alimentare
Vendita colori e vernici non alimentare
Vendita componenti elettrici ed elettromeccanici non alimentare
(Omissis). 01X95329 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Serra Ricco'
Il comune di SERRA RICCO' (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare le seguenti aliquote per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001:
Aliquota del 5,8 per mille:
sono soggette a tale aliquota tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
Aliquota del 6,5 mille:
sono soggetti all'aliquota del 6,5 per mille tutti gli altri tipi di immobili.
Detrazione per abitazione principale:
La detrazione per abitazione principale deI soggetto passivo e' fissata nella misura di L. 220.000.
(Omissis). 01X95330 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Serramanna
Il comune di SERRAMANNA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di confermare per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 01X95331 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Serrone
Il comune di SERRONE (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare la misura dell'I.C.I., anno 2001, al 5,5 per mille del valore catastale degli stessi; 2. di comunicare il presente atto al Ministero delle finanze, Direzione per la fiscalita' locale; 3. di allegare il presente atto a corredo della delibera di approvazione del bilancio 2001 per il successivo inoltro al CO.RE.CO; 4. di trasmettere la presente al responsabile dell'ufficio tributi per gli atti di competenza.
(Omissis). 01X95332 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Seulo
Il comune di SEULO (provincia di Nuoro) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di stabilire ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, nelle seguenti misure:
5 per mille aliquota ordinaria;
4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Di stabilire altresi', ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n, 662 la detrazione par abitazione principale nella misura di lire 250.000.
(Omissis). 01X95333 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sinagra
Il comune di SINAGRA (provincia di Messina) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Per l'anno 2001, le aliquote da applicare alla base imponibile per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) e le detrazioni di cui all'art. 8, comma 3, decreto legilastivo n. 504/1992, come sostituito daII'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, sono determinate, per quanto sopra esposto, come segue:
unita' immobiliare adibite ad abitazione principale, C/1 e D/7, 5 per mille;
immobili diversi dalla abitazione principale, 6,50 per mille;
detrazione sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: L. 250.000;
(Omissis). 01X95334 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sirolo
Il comune di SIROLO (provincia di Ancona) ha adottato, l'8 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. Di determinare per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. come di seguito indicato ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
4 per mile - Unita' imamobiliare adibita ad abitazione principale in favore di persone fisiche o soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel comune, si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche ai box o cantina o autorimessa se destinata a servizio della abitazione principale;
6 per mille - Unita' immobiliare locata con contratto registrato a cittadino residente; si precisa che questa aliquota ridotta viene applicata anche al box o cantina o autorimessa se destinato a servizio dell'abitazione locata;
8,5 per mille - Unita' immobitiari abitative non locate a cittadino residente per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
7 per mille - Tutte Le altre unita' immobiliari; 3. Di dare atto che la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane stabilita in lire 200.000 (pari a 103,29 Euro) rapportata all'anno, cosi' come fissato dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 01X95335 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sirone
Il comune di SIRONE (provincia di Lecco) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di fissare, in attuazione dell'art.6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2001:
a) nella misura del 4,5 per mille per tutti i fabbricati censiti nelle categorie A ad eccezione dell'A/10, nonche' tutti gli accessori e pertinenze legate alle abitazioni censite nelle categorie C/2 e C/6;
b) nella misura del 5 per mille per tutti i fabbricati non rientranti nelle categorie di cui al punto A, nonche' tutti i terreni aventi vocazione edificatoria
(Omissis). 01X95336 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sogliano al Rubicone
Il comune di SOGLIANO AL RUBICONE (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille; 2. di confermare altresi' per l'anno 2001 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, cosi' come individuata dall'art. 16 del regolamento sull'applicazione dell'I.C.I., di cui alla delibera della giunta municipale n. 154 del 23 dicembre 1998, in lire 500.000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 55, punto 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 di modifica dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 01X95337 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Solignano
Il comune di SOLIGNANO (provincia di Parma) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 2. di confermare per l'anno 2001 la riduzione per l'abitazione principale in L. 200.000 (Euro 103,29).
(Omissis). 01X95338 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sommariva del Bosco
Il comune di SOMMARIVA DEL BOSCO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). (Omissis) di confermare per l'esercizio finanziario 2001 le aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune di Sommariva del Bosco nelle seguenti misure:

fabbricati 5,5 per mille;
aree edificabili 6 per mille;
terreni agricoli 6 per mille;
detrazione prima casa L. 200.000.
(Omissis). 01X95339 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Spilamberto
Il comune di SPILAMBERTO (provincia di Modena) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di applicare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. come sottospecificato: 1. aliquota sulla abitazione principale e le sue pertinenze ai sensi regolamento approvato 5 per mille; 2. aliquota su altri fabbricati, aree, terreni 5,80 per mille; 3. Aliquoa su alloggi non locati 7 per mille; 4. aliquota su alloggi non locati e mancanza contratti registrati da almeno 2 anni 9 per mille; di determinare la detrazione sull'abitazione principale in L. 200.000. Detrazione applicabile anche alle unita' immobiliari, adibite ad abitazioni principali possedute da anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero, purche' non locate.
(Omissis). 01X95340 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Stezzano
Il comune di STEZZANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione dall'imposta per le abitazioni principali come segue: Tipologia immobile:
Abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per ogni categ. catastale), aliquota 5 per mille, detrazione L. 300.000;
Immobili diversi da abitazione principale, 6 per mille. 2) Per l'identificazione delle pertinenze che rientrano nell'abitazione principale e per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione si fa riferimento al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale il 21 dicembre 1998 con deliberazione n. 128.
(Omissis). 01X95341 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Stregna
Il comune di STREGNA (provincia di Udine) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di adottare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I:
aliquota base 5 per mille per le abitazioni principali;
aliquota deI 6 per mille per ogni altra tipologia;
detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.
(Omissis). 01X95342 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Subiaco
Il comune di SUBIACO (provincia di Roma) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) di fissare per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille, I'aliquota per I'applicazione dell'l.C.I istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le abitazioni principali come identificate al punto 1) dell'art. 7 del regolamento comunale per l applicazione dell'I.C.I., approvato con atto consigliare n. 54 del 30 ottobre 1998; 2) di fissare per I'anno 2001, nella misura del 7 per mille, l'aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati; 3) di fissare, per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale come segue:
a) in L. 220.000: indistintamente per tutti;
b) in L. 250.000:
b1) per nuclei familiari con 2 componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a L. 15.000.000;
b2) per nuclei familiari con 3 componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a L. 18.000.000;
b3) per nuclei familiari con 4 componenti e con reddito complessiva imponibile non superiore a L. 22.000.000.
c) In L. 400.000:
c1) anziani che al 31 dicembre 2000 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e con reddito complessivo imponibile del nucleo familiare non superiore a L. 24.000.000;
c2) famiglie numerose con nucleo familiare di 5 o piu' componenti e con reddito complessivo imponibile non superiore a L. 60.000.000.
d) In L. 500.000:
d1) pensionato che vive da solo con reddito imponibile non superiore a L. 16.000.000;
d2) famiglia composta da due pensionati entrambi nei limiti reddituali della pensione minima I.N.P.S.;
d3) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido o portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 100 % risultate dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
d4) giovani coppie nei primi due anni di matrimonio con reddito complessivo imponibile non superiore a L. 30.000.000;
d5) disoccupati soli o con nucleo familiare e con un reddito complessivo imponibile non superiore alla pensione minima I.N.P.S. (la disoccupazione deve risultare da attestazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione).
I soggetti di cui sopra devono, inoltre, trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) possesso del titolo di proprieta', uso, usufrutto, comodato regolarmente registrato o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale oltre ad eventuali pertinenze (garage, cantine, box, ecc.);
b) il fabbricato di che trattasi deve essere classificato in una delle seguenti categorie catastali: A2 - A3 - A4 - A5 - A6.
La detrazione effettiva non deve superare l'importo dell'imposta calcolata sulla rendita della sola abitazione principale.
Ogni contribuente, che ne avesse diritto, potra' usufruire di una sola delle suesposte detrazioni.
Per beneficiare delle detrazioni di cui sopra viene definita la seguente procedura:
autocertificazione: mediante compilazione, entro il 30 giugno 2001, di apposito stampato da richiedere all'ufficio tributi del comune;
per l'individuazione e le caratteristiche del nucleo familiare: situazione esistente alla data di presentazione della domanda;
per il reddito: quello percepito nell'anno precedente, presentando copia del 730 o 740 o CUD.
(Omissis). 01X95343 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sumirago
Il comune di SUMIRAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. in vigore per l'anno 2000, nella misura del 5,60 per mille unica e indifferenziata per edifici residenziali, non residenziali e per i terreni, e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis). 01X95344 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Supino
Il comune di SUPINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) di stabilire per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, del soggetto passivo dell'imposta e' stabilita nella misura del 5 per mille; 2) l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale (seconda casa ed immobili diversi dall'abitazione 6 per mille).
Determinazioni ed agevolazioni:
A) detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000;
 
B) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, a richiesta del soggetto passivo da presentare entro il 31 maggio 2001 e' aumentata a L. 300.000 per:
1) nuclei familiari il cui reddito nell'anno precedente non superi l'importo di L. 10.000.000, aumentato di L. 3.000.000 per ogni componente in piu' rispetto aI proprietario;
2) nucleo familiare con all'interno dello stesso un soggetto portatore di handicap o invalido accertato pari o superiore aI 74%.
C) Le agevolazioni sono, altresi', quelle previste dal regolamento I.C.I. vigente.
(Omissis). 01X95345 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Susa
Il comune di SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 1 0 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2) Di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,75 per mille confermando in L. 200.000. La determinazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.
(Omissis). 01X95346 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tarantasca
Il comune di TARANTASCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di non apportare variazioni all'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)che, per l'anno 2001, risulta pertanto la seguente:
5 per mille da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.
(Omissis). 01X95347 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tarvisio
Il comune di TARVISIO (provincia di Udine) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote differenziate da applicare ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), nella misura del 6,8 per mille;
b) aliquota ridotta, nella misura del 5,5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, degli istituti autonomi case popolari per gli alloggi regolarmente assegnati nonche' nei confronti dei casi di estensione come previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento comunale sull'I.CI.;
c) aliquota ridotta, nella misura del 6 per mille, da applicarsi per gli immobili utilizzati come insediamenti produttivi ed iscritti al catasto urbano nelle categorie D (da D1 a D12), B (da B1 a B8), C1 (negozi) ed A10 (uffici e studi privati).
Di stabilire la detrazione per l'abitazione principale intesa quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente in L. 300.000.
(Omissis). 01X95348 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Taurisano
Il comune di TAURISANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. in misura unica, pari al 5 per mille.
Confermare per l'anno 2001 la detrazione per abitazione principale pari a L. 220.000.
(Omissis). 01X95349 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tavazzano con Villavesco
Il comune di TAVAZZANO con VILLAVESCO (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire con effetto dal 1o gennaio 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nelle seguenti misure:
abitazione principale aliquota del 6 per mille;
abitazione in aggiunta all'abitazione principale, alloggi non locati e immobili diversi dalle abitazioni, aliquota del 6,90 per mille;
detrazione per abitazione principale L. 200.000;
(Omissis). 01X95350 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Teglio Veneto
Il comune di TEGLIO VENETO (provincia di Venezia) ha adottato, l'8 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale a sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 3. di elevare, in deroga al procedente punto 2), la detrazione spettante per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, da L. 200.000 a L. 500.000, nei seguenti casi:
a) unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, possedute da contribuenti che, pur essendo proprietari o titolari di altro diritto reale, sono stati assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 2001 per stati di indigenza o poverta';
b) unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale possedute in proprieta' o oggetto di altro diritto reale del contribuente il cui reddito proprio e dell'intero nucleo familiare, escluso quello derivante dall'abitazione stessa, risulti costituito per l'anno 2000 o da assegno sociale o da assegno assistenziale per invalidita' civile o da pensione sociale minima INPS, per un importo non superiore a L. 738.900 mensili (pari al trattamento minimo), nonche' da redditi fondiari (escluso quello derivante dall'abitazione principale) nei seguenti casi:
unico componente il cui reddito annuo lordo sia inferiore a L. 11.000.000;
nucleo familiare composto da due componenti il cui reddito annuo sia inferiore a L. 18.744.000;
nucleo familiare composto da tre componenti il cui reddito annuo sia inferiore a L. 20.000.000. Sono esclusi dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo "A" classificate A/1 - A/7 - A/8 - A/9 - A/10; 4. di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno indicare l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione, nelle forme previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, attestante il possesso dei requisiti per il diritto al beneficio; detta dichiarazione dovra' pervenire all'ufficio Tributi, pena la decadenza, entro il mese successivo a quello di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi. L'amministrazione comunale si riserva comunque la facolta' di richiedere documentazione integrativa, qualora lo ritenga opportuno ed inoltre di eseguire gli accertamenti di legge sulla veridicita' della dichiarazione; 5. di determinare e confermare anche per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 5 del regolamento per la disciplina dell'I.C.I. e in attuazione dell'art. 59, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, per le zone omogenee e secondo la destinazione urbanistica del vigente piano regolatore, i valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio del comune, nella misura prevista dall'allegato B) alla deliberazione consiliare n. 2 del 28 febbraio 2000 sottoriportato:

Descrizione della zona omogenea Valore venale attribuito
dal 1 gennaio 2000
- - Zona omogenea A - Centro Storico Non valutata Zona omogenea B - Completamento Non valutata Zona omogenea C - Nuova formazione C1A
- C1B Urbanizzata L. 50.000 Zona omogenea C2 - Nuova formazione
- Non urbanizzata L. 20.000 Zona omogenea C2 - Nuova formazione
Urbanizzata L. 60.000 Zona omogenea D - Insediamenti produttivi
- Non urbanizzata L. 20.000 Zona Omogenea D - Insediamenti produttivi
vincolata PIP L. 10.000 Zona omogenea D - Insediamenti produttivi
urbanizzata L. 50.000 Zona agricola - Sottozone E1 - E2 Non valutata
(Omissis). 01X95351 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Teramo
Il comune di TERAMO ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Confermare l'aliquota del 5 per mille, gia' stabilita per l'anno 2000, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Teramo, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4 del decreto-legge n. 437/1997 convertito, con modificazioni, nella legge n. 556/1996). Confermare l'aliquota del 5 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dall'Istituto Autonomo Case Popolari in quanto trattasi di Ente senza scopo di lucro (art. 6 comma 2 decreto legislativo n. 504\1992) e finalizzato alla costruzione di alloggi per i cittadini in condizioni economiche svantaggiate. Considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con aliquota del 5 per mille, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (legge n. 662/1996 art. 3, comma 56). Confermare l'aliquota del 5 per mille in favore dei proprietari che concedono immobili in locazione, con contratto registrato, a solo titolo di abitazione principale e sulla base degli accordi, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e tesi alla definizione di contratti tipo in materia di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo (legge n. 431/1998 - art. 2 commi 3 e 4). Confermare l'aliquota del 3 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili oppure interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti disponendo, comunque, che la suddetta aliquota agevolata sia applicabile limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dalla data di inizio dei lavori. Confermare l'aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili e le relative pertinenze oggetto di imposta, indipendentemente dall'uso cui sono destinati. Confermare la detrazione d'imposta, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di L. 280.000. Confermare la detrazione per l'abitazione principale di L. 340.000 per i soggetti passivi, qui di seguito elencati, che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale:
soggetto passivo pensionato che alla data del 31 dicembre 2000 abbia compiuto 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare anagrafico composto da massimo due persone, entrambe di eta' pari o superiore ai 65 anni, a condizione che il reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, percepito nel corso del 2000, non sia superiore a L. 12.583.000 in quanto solo, ovvero a L. 18.871.000 in caso di appartenenza al nucleo familiare di cui sopra (l'assegno di accompagnamento non concorre alla determinazione del reddito imponibile complessivo);
soggetto passivo portatore di handicap o capo famiglia di nucleo familiare anagrafico ove siano presenti, al 1o gennaio 2001, uno o piu' soggetti portatori di handicap in situazioni che assumono la connotazione di gravita' di cui all'art. 3 legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 ed in possesso della certificazione rilasciata dalla commissione istituita dalla legge n. 104/1992 art. 4, con grado di invalidita' pari al 100%, purche' non ospitati, nel corso dell'anno 2000, in modo continuativo, in strutture pubbliche o private ed a condizione che il reddito imponibile annuo ai fini IRPEF del soggetto passivo e dei familiari costituenti l'intero nucleo familiare, percepito nel corso del 2000, non sia superiore ai limiti qui di seguito indicati:

Componenti nucleo familiare anagrafico Limite reddito annuo
- - 1 persona 12.583.000 2 persone 18.871.000 3 persone 23.068.000 4 persone 27.263.000 oltre 4 persone Aggiungere 2.097.000
per ogni componente

soggetto passivo disoccupato al 1o gennaio 2001 che, gia' fruitore della cassa integrazione guadagni o della indennita' di mobilita' ai sensi delle leggi vigenti, abbia perduto tali provvidenze nel corso dell'anno 2000, con reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef dell'intero nucleo familiare, percepito nel corso del 2000, non superiore a L. 23.068.000. Ammettere i soggetti passivi suddetti al godimento del beneficio in questione solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:
siano residenti nel comune di Teramo.
i contribuenti che usufruiscono dell'agevolazione ed i componenti il "nucleo familiare anagrafico" non devono possedere, sul territorio nazionale ed estero, a titolo di proprieta' od altro diritto reale determinante l'insorgenza della soggettivita' passiva, altri immobili oltre l'abitazione principale con eventuale, relativa pertinenza anche autonomamente iscritta in catasto.
l'abitazione principale deve essere classificata nelle seguenti categorie catastali: A/2-A/3-A/4-A/5-A/6.
(Omissis). 01X95352 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Termoli
Il comune di TERMOLI (provincia di Campobasso) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di determinare, per l'anno 2001, ai fini di assicurare il pareggio del bilancio, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI.):
fabbricati ed unita' immobiliari diversi da quelli di abitazione principale: 6,5 per mille;
aree fabbricabili: 6,5 per mille;
terreni agricoli come definiti dall'art. 2, lettera "C" del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 6,5 per mille;
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (come meglio specificate nel regolamento (ICI): 5 per mille. Di determinare in L. 300.000 la detrazione minima stabilita dalla legge per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 01X95353 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Terzolas
Il comune di TERZOLAS (provincia di Trento) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, le aliquote di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito riportato:
a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze l'aliquota e' fissata nella misura del 4 per mille;
b) per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale od alloggi non locati ed aree edificabili l'aliquota e' fissata nella misura del 5 per mille;
c) la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e' fissata in L. 200.000 ed e' rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 01X95354 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tigliole
Il comune di TIGLIOLE (provincia di Asti) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). delibera di approvare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, confermando la detrazione unica per abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis). 01X95355 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torno
Il comune di TORNO (provincia di Como) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:

NR. Tipologia degli immobili Aliquote proposte
- - - 1 Persone fisiche soggetti passivi per 4 per mille
l'unità immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale 2 Immobili di pertinenza prima abi- 4 per mille
tazione 3 Tutti gli altri soggetti passivi 5 per mille

2) di confermare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2001, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

NR. Tipologia degli immobili Riduzione Detrazione
imposta imposta
- - - -
1 Persone fisiche soggetti passivi - L. 230.000
per l'unità immobiliare diretta-
mente adibita ad abitazione
principale
(Omissis). 01X95356 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torri di Quartesolo
Il comune di TORRI DI QUARTESOLO (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).

Aliquota Detrazione
- - Abitazione principale 4 per mille 200.000
(ridotta) Terreni agricoli 5,50 per mille -
(ordinaria) Aree edificabili 5,50 per mille -
(ordinaria) Altri fabbricati 5,50 per mille -
(ordinaria) Immobili adibiti ad abi- 4 per mille 200.000 tazione principale concessi (ridotta) in uso gratuito a parenti entro il primo grado Immobili adibiti ad abitazione 7 per mille principale tenuti sfitti da più (maggiorata) di due anni Immobili adibiti ad abitazione 4 per mille nessuna principale concessi in locazione (ridotta) detrazione alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui alla legge n. 431/1998 (a decorrere dal primo anno successivo alla ratifica da parte del Comune degli accordi territoriali)
(Omissis). 01X95357 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torrice
Il comune di TORRICE (provincia di Frosinone) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) con effetto dal 1 0 gennaio 2001 confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, per assicurare l'equilibrio del bilancio 2001, cosi' come evidenziato in premessa; 2) di dare atto che le agevolazioni e le riduzioni applicate sono quelle minime previste dalla legge; 3) di stabilire che la detrazione per prima casa e' fissata in L. 200.000 di imposta;
(Omissis). 01X95358 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tortora
Il comune di TORTORA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo Comune nella doppia misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari site nel territorio comunale
(Omissis). 01X95359 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Treppo Grande
Il comune di TREPPO GRANDE.... (provincia di Udine) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di riconfermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), istituita con l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura unica del 5 per mille, come per l'anno 2000;
(Omissis). 01X95360 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tresigallo
Il comune di TRESIGALLO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 9 dicembre 2000 e 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di applicare, per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al Titolo I, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota unica del 6,7 per mille.(omissis) di riconoscere, a norma del vigente art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale di L. 500.000 a richiesta documentata dei contribuenti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate:
1. Pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, in condizione non lavorativa single (nucleo familiare monocomposto), con reddito complessivo 2000 non superiore a L. 15.426.000, proprietario o titolare di altro diritto reale sulla sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non piu' di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze.
2. I pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, in condizione non lavorativa con reddito complessivo 2000 di tutto il nucleo familiare non superiore a L. 24.911.000 piu' L. 1.906.000 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, autorimesse, rimesse) non piu' di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto o i componenti il nucleo familiare possiedono a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze.
3. Disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, in mobilita', con reddito annuo e situazione conforme a quanto indicato ai precedenti punti a) e b).
4. Titolari di assistenza sociale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti. Allo scopo di cui ai punti a) b) e c) del comma 1, si precisa:
a) per reddito complessivo si intende:
1. redditi assoggettabili a IRPEF (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge);
2. interessi sui depositi bancari, postali, ecc.;
3. rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni, ecc.;
4. somme e contributi erogati da enti pubblici e privati.
b) per nucleo familiare s'intende:
1. il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinita'.
c) per abitazione principale s'intende:
1. quella nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per gli scopi di cui ai punti a) b) e c) del comma 1, nei confronti delle categorie di soggetti individuate, si fa riferimento alla situazione esistente al 1o gennaio 2001. Si subordinano le agevolazioni di cui sopra al riconoscimento dei requisiti da parte del funzionario responsabile, con le seguenti modalita':
2. entro il 31 maggio 2001 e' fissato il termine per la presentazione da parte degli interessati delle domande ai fini del riconoscimento del diritto. Le domande dovranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo comunale o a mezzo lettera raccomandata e dovranno essere corredate di documentazione probatoria.
3. la domanda s'intende accolta qualora non venga adottato un provvedimento di diniego entro il termine del 20 giugno 2001 da parte del funzionario responsabile.
(Omissis). 01X95361 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Treviso Bresciano
Il comune di TREVISO BRESCIANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota per la prima abitazione I.C.I. sugli immobili da applicarsi in questo comune, nella misura del 6,5 per mille e del 7 per mille per le restanti.
(Omissis). 01X95362 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trezzano Rosa
Il comune di TREZZANO ROSA (provincia di Milano) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. e la detrazione per l'abitazione principale negli stassi valori stabiliti per l'anno 2000 come di seguito:
aliquota I.C.I.: 6 per mille;
detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis). 01X95363 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trezzo sull'Adda
Il comune di TREZZO SULL'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per quanto in premessa con effetto dal 1o gennaio 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria: 6 pe mille;
b) aliquota per abitazione principale e prima pertinenza (art. 8, comma 6, regolamento comunale): 5 per mille;
c) aliquota per abitazioni locate alle condizioni di cui all'art. 2 della legge n. 431/1998: 2 per mille;
d) aliquota per immobili non locati da almeno due anni (art. 2 della legge n. 431/1998): 8 per mille;
e) previa presentazione al comune di apposita aucertificazione ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni aliquota per abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il terzo grado: 5 per mille (art. 8, lettera e) del regolamento comunale); L'autocerficazione dovra' essere inoltrata, anche a mezzo raccomandata a.r. all'uffico tributi del comune entro il 30 giugno 2001 (acconto) ovvero, se il presupposto di imposta si e' verificato successivamente, entro il 20 dicembre 2001 (saldo). 2. di determinare l'importo della detrazione per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nella seguente misura:
detrazione per immobili direttamente adibiti ad abitazione principale: L. 280.000. 3. di elevare l'importo della detrazione per l'abitazione principale, in relazione alle situazioni particolari di disagio economico-sociale, secondo quanto di seguito dettagliato:
detrazione per immobili direttamente adibiti ad abitazione principale in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) reddito complessivo (rigo N11) del nucleo familiare entro i seguenti limiti:
un componente reddito fino a L. 18.000.000;
due componenti reddito fino a L. 23.000.000;
tre componenti reddito fino a L 28.000.000;
quattro componenti ed oltre reddito fino a L. 33.000.000. Il limite suddetto e' elvato di L. 4.000.000 in presenza nel nucleo familiare di persona con invalidita' permanente del 100% certificata dagli organi competenti.
b) proprieta' di unico immobile di categoria A/3 o A/4 o A/5 o A/6 destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, con eventuale pertinenza asseverata goduta direttamente;
c) presentazione di apposita domanda entro il 31 maggio 2001, su modello debitamente predisposto dall'uffico comunale, con allegata idonea documentazione: L. 500.000.
(Omissis). 01X95364 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trezzo Tinella
Il comune di TREZZO TINELLA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota da applicare in questo comune relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 7 per mille.
(Omissis). 01X95365 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trinitapoli
Il comune di TRINITAPOLI (provincia di Foggia) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per i motivi espressi in narrativa, le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 nel seguente modo:
terreni agricoli: 5 per mille;
abitazioni principali e relative pertinenze: 5 per mille;
aree fabbricabili: 6 per mille;
altri fabbricati: 6 per mille; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 3. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nella Gazzetta Ufficiale; 4. di trasmettere il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo n. 267/2000; 5. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.
(Omissis). 01X95366 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trodena (Truden)
Il comune di TRODENA (TRUDEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare (omissis) l'aliquota nella misura minima prevista per legge del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione per l'anno 2001. 2. di determinare l'importo di detrazione d'imposta per tutte le abitazioni effettivamente utilizzate ad abitazione principale incluse le relative pertinenze come definiti con il regolamento dell'applicazione dell'I.C.I., approvato con delibera del consiglio comunale n. 67 datata 27 dicembre 2000, in L. 480.000. Per tutti i contribuenti senza imporre alcuna condizione per poter usufruire di tale detrazione.
(Omissis). 01X95367 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Turano Lodigiano
Il comune di TURANO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura:
del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
del 7 per mille per i rimanenti immobili (fabbricati non adibiti ad abitazione principale, aree fabbricabili, terreni agricoli).
(Omissis). 01X95368 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Uzzano
Il comune di UZZANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di approvare la relazione dell'ufficio ragioneria, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in particolare per quanto concerne i riflessi della presente deliberazione sul bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; 2. di disporre, cosi' come nella stessa citato le aliquote di applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2001 come segue: Tipologia degli immobili:
fabbricati adibiti ad abitazione principale: 5,5 per mille;
tutti gli altri immobili: 7 per mille. 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale quella posseduta da persone anziane o inabili che acquisiscano residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che il fabbricato non risulti locato; 4. di approvare la relazione dell'ufficio ragioneria che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto disporre, cosi' come nella stessa citato ed in premessa riportato, il mantenimento, anche per l'anno 2001, della maggiore detrazione I.C.I. di L. 100.000 (portando la detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000) in favore delle classi sociali sopra menzionate, purche' in possesso dei requisiti ivi specificati, come disposto con deliberazione consiliare n. 77/2000; 5. (omissis). 6. (omissis).
(Omissis). 01X95369 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valbrevenna
Il comune di VALBREVENNA (provincia di Genova) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota al 5 per mille per le abitazioni principali (e relative pertinenze come da regolamento vigente) e la detrazione per abitazione principale in L. 250.000; 2. di aumentare al 5,8 per mille l'aliquota per tutti i restanti fabbricati.
(Omissis). 01X95370 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valdengo
&%b;Il comune di VALDENGO (provincia di Biella) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nelle misure seguenti:
immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze 4,5 per mille detrazione L. 200.000;
altri immobili cinque per mille. 2. di stabilire ai sensi dell'art. 3 comma 55 legge n. 62/1996 le seguenti detrazioni e riduzioni d'imposta:
a) riduzione d'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
b) detrazione di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis). 01X95371 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valfurva
Il comune di VALFURVA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. confermare, per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;
6 per mille per le restanti unita' immobiliari. 2. confermare altresi' nella misura di L. 200.000 l'importo della detrazione prevista per la prima abitazione.
(Omissis). 01X95372 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valgoglio
Il comune di VALGOGLIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'I.C.I. applicata da questo comune per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
6 per mille per l'abitazione principale;
6 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale;
7 per mille negli altri casi. 2. di dare atto che ai fini dell'individuazione della pertinenza si applica quanto stabilito dal vigente regolamento comunale I.C.I..
(Omissis). 01X95373 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valtournenche
Il comune di VALTOURNENCHE (provincia di Aosta) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per l'anno 2001, nella misura del 4 per mille per le abitazioni adibite ad abitazione principale; l'aliquota del 6 per mille per tutte le altre abitazioni e terreni fabbricabili; L. 200.000 b) detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale L. 200.000.
(Omissis). 01X95374 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valverde
Il comune di VALVERDE (provincia di Catania) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 2001: 1. confermare l'aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari:
a) adibite ad abitazione principale di persone fisiche con residenza anagrafica nel comune;
b) possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unita' immobiliare posseduta non risulti locata. 2. confermare l'aliquota del 5,8 per mille per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili. (detrazione d'imposta ordinaria di L. 200.000 per l'abitazione principale).
(Omissis). 01X95375 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vanzaghello
Il comune di VANZAGHELLO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di non applicare riduzioni e/o detrazioni di imposta in aggiunta a quelle previste per legge; 3. di dare atto che copia della presente deliberazione sara' inviata al concessionario della riscossione; 4. di dare atto che a seguito di votazione unanime il presente provvedimento e' stato dichiarato immediatamente eseguibile;
(Omissis). 01X95376 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Varena
Il comune di VARENA (provincia di Trento) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, a decorrere dall'anno d'imposta 2001 le seguenti nuove aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:
aliquota I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazone principale, per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale, nonche' per abitazioni principali utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: 4 per mille;
aliquota I.C.I. per i fienili (tranne i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni normative), classificati nella categoria C/6: 4 per mille;
aliquota I.C.I. per tutte le altre unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale: 5 per mille;
detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 400.000 annue, rapportate alla quota di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione si applica alla pertinenza dell'abitazone principale per la quota eventualmente non gia' assorbita dalla medesima;
(Omissis). 01X95377 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Veduggio con Colzano
Il comune di VEDUGGIO con COLZANO (provincia di Milano) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
7 per mille sugli alloggi non locati;
6 per mille su tutti gli altri immobili; di mantenere la detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 stabilita per legge.
(Omissis). 01X95378 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Venezia
Il comune di VENEZIA ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. 4 per mille:
a) per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
b) per le pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) delle unita' immobiliari di cui al punto precedente, anche se distintamente iscritte in catasto, purche' direttamente utilizzate dal soggetto passivo;
c) per le abitazioni acquistate per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di ristrutturazione o di restauro che ne impediscano l'immediato utilizzo abitativo, purche' tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto; in mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio, con recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e l'applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo n. 471/1997. Il soggetto passivo deve comunicare il realizzarsi di tale utilizzo mediante autocertificazione, da presentare al Settore Tributi Ufficio I.C.I.;
d) per un'altra unita' immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori - figli), e per le relative pertinenze, come individuate ai sensi della precedente lett. b). L'agevolazione spetta purche' il parente o i parenti utilizzino direttamente l'unita' immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza, e le pertinenze di essa; tale situazione dovra' essere autocertificata dal possessore al Settore Tributi Ufficio I.C.I.. In caso di concessione in uso gratuito di piu' abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota (art. 7 Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 185 del 16 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
e) per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente;
f) per le abitazioni concesse in locazione ad equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato e previa autocertificazione; 9% per gli immobili a destinazione abitativa, e per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, diversi da quelli vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089 e da quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale aliquota, tuttavia, non si applica per il tempo in cui siano utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, dati in comodato a terzi o comunque locati; 7% per tutte le restanti unita' immobiliari, ivi comprese le "residenze secondarie o "seconda casa ; 2. di applicare una detrazione di L. 200.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 3. di considerare abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di applicare l'ulteriore detrazione da L. 200.000 a L 500.000 per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) titolari di pensione sociale;
b) portatori di handicap riconosciuto al 100%;
c) ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto.
L'ulteriore detrazione potra' essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell'acconto.
Per ottenere tale ulteriore detrazione dovra' essere presentata un'autocertificazione al settore Tributi, Ufficio I.C.I., con allegata documentazione in fotocopia che attesti i requisiti richiesti; 5. di precisare che le autocertificazioni devono intendersi valide fintanto non intervengono condizioni modificative e devono essere prodotte entro il termine del mese di gennaio dell'anno di imposta successivo a quello cui l'autocertificazione si riferisce; 6. di confermare anche per l'anno 2001 i valori venali per zone omogenee per le aree fabbricabili e per le aree artigianali e industriali previsti dall'art. 6 deI regolamento I.C.I. Aree fabbricabili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 16 novembre 1998.
(Omissis). 01X95379 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verano Brianza
Il comune di VERANO BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, il 1 0 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 come segue:
5,3 per mille per tutti gli immobili (prime abitazioni. Abitazioni secondarie sfitte e/o locate a canone libero o convenzionato, pertinenze, altri fabbricati, aree fabbricati, terreni agricoli); 2. di fissare la misura della detrazione per prima abitazione nell'importo di L. 200.000 annue rapportate al periodo di possesso nell'anno 2001.
(Omissis). 01X95380 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verona
Il comune di VERONA ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per le motivazioni di cui in premessa, nella misura del 5,50 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001; 2. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che a decorrere dall'anno di imposta 2001, e' determinata nella misura del 4 per mille l'aliquota applicabile alle seguenti fattispecie:
unita' immobiliari definite "Botteghe storiche", come individuate nell'art. 13 del regolamento comunale per l'insediamento delle attivita' commerciali approvato con deliberazione consiliare 25 febbraio 2000, n. 8, in conformita' alle previsioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in conformita' alle previsioni contenute nell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dando atto che l'applicazione di tale aliquota ridotta e' subordinata alla presentazione al settore tributi del comune entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta, di apposita autocertificazione attestante l'esistenza del contratto che da' titolo all'applicazione di detta aliquota; 3. di stabilire in L. 210.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che la stessa detrazione si estende alle unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali per effetto di quanto stabilito nell'art. 5, comma 1, del regolamento comunale dell'I.C.I. di cui alla deliberazione consiliare n. 10 del 5 febbraio 1999 e successive modificazioni; 4. di elevare a L. 400.000, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, la detrazione prevista per l'abitazione principale dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unita' immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che versino nelle seguenti condizioni, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica:
a) siano titolari di pensione sociale o di altre pensioni di analogo importo. Detta agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da piu' persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse;
b) siano portatori di handicap riconosciuti al 100% oppure portatori di handicap con situazione riconosciuta di gravita', ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) siano ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei, oppure siano non autosufficienti e rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare;
d) siano soggetti passivi I.C.I. conviventi dei soggetti di cui alla lettera b). Detta agevoalzione viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a L. 80.000.000. La spettanza dell'agevolazione in parola dovra' essere comprovata da apposita autocertificazione da rilasciare da parte degli interessati al settore tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta. (Omissis). 01X95381 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verzegnis
Il comune di VERZEGNIS (provincia di Udine) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, a conferma di quanto disposto per il 2000, l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille; 2. di diversificare, con riferimento unicamente ai casi di immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 (a conferma di quanto disposto per il 2000 ed entro i limiti di legge), fissandola nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 01X95382 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Viadanica
Il comune di VIADANICA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di determinare per i motivi suddetti nella misura del 6 per mille la tariffa dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 2001.
(Omissis). 01X95383 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vialfre'
Il comune di VIALFRE' (provincia di Torino) ha adottato, il 28 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille da applicarsi a tutti i tipi di fabbricati e relative pertinenze, nonche' alle aree edificabili; di stabilire in L. 200.000 annue, commisurata nel periodo di possesso dell'immobile, la detrazione fissa per la prima casa di residenza o abitazione principale.
(Omissis). 01X95384 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vicenza
Il comune di VICENZA ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di determinare (omissis), le aliquote e le particolari detrazioni ed agevolazioni scelte da questa amministrazione per l'anno 2001 e cioe':
aliquota principale 6 per mille;
aliquota ridotta 4 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
aliquota 9 per mille per le abitazioni non locate da almeno due anni (legge n. 431/1998);
L. 200.000 l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale e le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari;
L. 500.000 l'importo della detrazione per i casi particolari indicati in premessa, che dovranno essere certificati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta';
(Omissis);
nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal comune;
nuclei familiari con figli a carico, aventi un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito e' stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o messo in cassa integrazione, oppure in mobilita';
nucleo familiare con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensioni non superiori alla pensione minima I.N.P.S. erogata a lavoratori dipendenti;
vedova, vedovo, con figli a carico, che percepiscano esclusivamente pensione di reversibilita';
coniuge affidatario, divorziato o separato legalmente, che sia titolare esclusivamente di assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 155 e 156 del codice civile, o comunque da solo genitore affidatario non coniugato che si trovi nella medesima situazione di titolare unicamente di assegno di mantenimento;
nucleo familiare con persona handicappata (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), con invalidi al cento per cento, con anziani non autosufficienti o ricoverati di lunga degenza, la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti;
nucleo familiare, composto da almeno cinque persone, in possesso di un unico reddito da lavoro o pensione purche' tale reddito o pensione non superi L. 70.000.000. Tale agevolazione riguarda i nuclei familiari i cui componenti siano titolari dei diritti di propieta', usufrutto, uso o abitazione, solo ed esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sue pertinenze, e che non risultino, nel contempo, essere titolari dei diritti di tal natura su altro immobile, sia che trattasi di terreno, sia di fabbricato, anche in quota parte.
(Omissis). 01X95385 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vicopisano
Il comune di VICOPISANO (provincia di Pisa) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 4,5 per mille;
b) per tutte le altre unita' immobiliari: 6,6 per mille; 2. di stabilire, altresi', anche per l'anno 2001, un'aliquota agevolata pari al 2 per mille per i casi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che si riportano integralmente: "a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori"; 3. di aumentare per l'anno 2001 da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione solo per i seguenti soggetti:
a) per i soggetti passivi con eta' superiore a 65 anni con reddito familiare imponibile medio fino a L. 10.803.000 per ogni componente il nucleo familiare, elevato a L. 16.205.000 nel caso di unico componente il nucleo familiare, con le prescrizioni indicate in premessa che qui si intendono riportate integralmente;
b) per i soggetti passivi di qualsiasi eta' che possiedono nell'ambito familiare solo un unico reddito da lavoro dipendente o assimilato con un limite di reddito imponibile di L. 10.803.000 per ogni componente il nucleo familiare e con le prescrizioni indicate in premessa, che qui si intendono riportate integralmente, precisando che gli interessati, al fine di ottenere la suddetta agevolazione, dovranno produrre all'ufficio tributi del comune una autocertificazione relativa alla quantificazione dei redditi entro il 31 ottobre 2001.
(Omissis). 01X95386 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vicovaro
Il comune di VICOVARO (provincia di Roma) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di fissare, anche per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., nella misure che segue:
aliquota ordinaria 5 per mille;
aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 4,5 per mille;
(Omissis). 01X95387 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vidor
Il comune di VIDOR (provincia di Treviso) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per il periodo di imposta 2001, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente riportate nell'allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento.
(Omissis). Allegato B) alla deliberazione Giunta comunale n. 16 in data 8 febbraio 20001 ----> Vedere Allegato a pag. 91 del S.O. <----

(Omissis). 01X95388 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vigasio
Il comune di VIGASIO (provincia di Verona) ha adottato, il 10 ottobre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di confermare, con modalita' variabili, l'aliquota anche per l'anno 2001, come segue:
aliquota del 4,5 per mille esclusivamente per l'immobile adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze del soggetto passivo residente;
aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni (terreni e fabbricati); 3. di confermare in L. 200.000, la riduzione da applicare per l'abitazione principale. La detrazione per abitazione principale e' estesa anche alle relative pertinenze. 4. di considerare:
che ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione d'imposta sono adibite ad abitazione principale anche le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado in linea retta (comma 5, art. 6 del comma 5, art. 8 del regolamento comunale). La spettanza dell'agevolazione in parola dovra' essere comprovata da apposita autocertificazione da rilasciare da parte degli interessati all'ufficio tributi entro il termine per la dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta;
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (comma 5, art. 6 del regolamento comunale); 5. di fissare i valori venali per le aree edificabili in:
L. 110.000 al mq per le aree di lottizzazione gia' convenzionate ed urbanizzate;
L. 70.000 al mq per le aree destinate a piani di lottizzazione convenzionate ma non ancora completamente urbanizzate;
L. 20.000 al mq per le aree d'espansione che per la loro utilizzazione sono soggette alla progettazione di una lottizzazione convenzionata, ma non ancora approvate; come previsto da relazione di stima delle aree edificabili in Vigasio ai fini I.C.I., redatta in data 9 ottobre 2000, dall'ufficio tecnico edilizia privata;
(Omissis); 8. Che la riscossione dell'I.C.I. rimarra' affidata al concessionario del Servizio riscossione tributi - Cariverona Banca S.p.a., c/c n. 141374.
(Omissis). 01X95389 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vigodarzere
Il comune di VIGODARZERE (provincia di Padova) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di approvare e confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta sugli immobili nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali e 5 per mille per gli altri immobili ed i terreni (agricoli ed aree fabbricabili).
(Omissis). 01X95390 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di VILLAPIANA
Il comune di VILLAPIANA (provincia di Cosenza) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) aliquota del 5 per mille per le aree fabbricabili;
2) aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli;
3) aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali;
4) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali. Di incaricare il sindaco di far pervenire comunicazione delle aliquote stabilite per il 2001, insieme a copia del presente atto, al concessionario della riscossione, in conformita' dell'art. 18 del d.lgs. n. 504/1992; Di riservarsi altri eveentuali provvedimenti previsti dal citato art. 18 al momento in cui gli stessi risulteranno necessari.
(Omissis). 01X95391 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di VILLONGO
Il comune di VILLONGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune rispettivamente sugli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale ed a tutte le unita' immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale; 2. di confermare in L. 300.000 la detrazione I.C.I. per particolari situazioni di carattere sociale di cui alla citata delibera del consiglio comunale n. 63/1996, che qui si intende richiamata e trascritta, ed in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
(Omissis). 01X95392 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di VITTORIO VENETO
Il comune di VITTORIO VENETO (provincia di Treviso) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nelle misure seguenti:
a) aliquota ridotta nella misura del 5 per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa e degli alloggi regolarmente assegnati dagli ATER, esclusivamente per l'abitazione principale e relative pertinenze cosi' come definite rispettivamente agli artt. 10 e 11 del regolamento comunale in materia di I.C.I. adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 128 del 28 dicembre 1998;
b) aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille da applicare a tutti gli altri immobili; 2) di stabilire che l'importo della detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2001 e' fissato in L. 210.000. (Omissis). 01X95393 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di VOBARNO
Il comune di VOBARNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Aliquote quantificate, come il precedente anno, nel seguente modo:
aliquota per le case di prima abitazione: 5,5 per mille;
aliquota per tutti gli altri immobili: 6,5 per mille;
detrazione per le case di prima abitazione: L. 250.000 per redditi fino a 50.000.000/annui;
detrazione per le case di prima abitazione: L. 200.000 per redditi superiori a 50.000.000/annui. (Il reddito da considerare ai fini della detrazione e' quello dichiarato a fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente - reddito personale e non familiare).
(Omissis). 01X95394 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di ZENEVREDO
Il comune di ZENEVREDO (provincia di Pavia) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
6 per mille - misura unica; di stabilre in L. 200.000 l'importo della detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 01X95395 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di ZERBO
Il comune di ZERBO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 5,5 per mille; 2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.
(Omissis). 01X95396 Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di ZEVIO
Il comune di ZEVIO (provincia di Verona) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella seguente misura:
aliquota ordinaria il 6,3 per mille;
aliquota ridotta per abitazione principale il 5 per mille; 2. di dare atto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale spetta anche per la pertinenza, come meglio definita nel regolamento per la disciplina dell'I.C.I. che sara' conseguentemente modificato dal consiglio comunale; 3. di dare atto altresi' che il consiglio comunale provvedera' a determinare per il corrente anno 2001 l'elevazione della detrazione dell'I.C.I. sugli immobili adibiti ad abitazione principale siti sul territorio comunale, a favore delle persone che si trovano nelle condizioni individuate nell'anno 2000.
(Omissis).
 
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