Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DIRETTIVA 10 aprile 2001
Integrazione alla direttiva per l'applicazione dell'art. 4-bis della legge n. 365/2000 - Settore agricoltura.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Al Presidente:
della regione autonoma Valle d'Aosta
della regione Piemonte
della regione Liguria
della regione Lombardia
della regione Veneto
della regione Toscana
della regione Emilia-Romagna
della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia
Al presidente della provincia autonoma
di Trento
Al presidente della provincia autonoma
di Bolzano

INTEGRAZIONE ALLA DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE
DELL'ART.4-BIS DELLA LEGGE N.365/2000
SETTORE AGRICOLTURA

Per il calcolo del volume di danno complessivo sul quale calcolare il contributo spettante alle imprese del settore agricolo le regioni e le province autonome in indirizzo si atterranno alla seguente direttiva integrativa rispetto alla direttiva del 30 gennaio 2001. In applicazione dell'art. 7-ter della legge n. 365/2000, le regioni autonome e le province autonome applicheranno la presente direttiva integrativa in quanto compatibile con i propri statuti e disposizioni attuative, comunicandone le modalita' al dipartimento della protezione civile entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione della presente direttiva integrativa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. a) Lavori per il ripristino della coltivabilita' dei terreni e per il reimpianto delle piantagioni arboree distrutte o non piu' commercializzabili.
Tali lavori (comprensivi delle opere e dei manufatti di sistemazione fondiaria resi necessari a seguito dei danni alluvionali: terrazzamenti, muretti a secco, etc.) sono ammissibili al calcolo del volume di danno come risultanti dalla perizia asseverata ovvero, per i casi in cui la perizia non risulti necessaria, come risultanti dalla spesa fatturata necessaria per il ripristino di terreni agricoli e il reimpianto delle piantagioni arboree, e sono validi per terreni di qualunque genere, ivi compresi quelli golenali, purche' risultino regolarmente accatastati e in presenza di regolare concessione. b) Lavori per il ripristino della coltivabilita' dei terreni e per il ripristino dell'impianto delle piantagioni arboree eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo.
In alternativa a quanto stabilito dalla precedente lettera a), qualora il ripristino della coltivabilita' dei terreni sommersi o danneggiati o il reimpianto di piantagioni arboree distrutte o non commercializzabili, siano eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo, l'importo ammissibile per il calcolo del volume di danno viene determinato secondo parametri che le regioni stabiliranno. c) Indennizzo per i terreni non ripristinabili o andati completamente perduti o inclusi in via permanente nell'alveo di fiumi o torrenti.
I proprietari di terreni agricoli nei quali non puo' essere ripristinato lo strato coltivabile a causa dell'erosione profonda o perche' inclusi in via permanente nell'alveo di fiumi o torrenti cosi' come modificatosi a causa dell'alluvione, nel calcolo del volume di danno possono indicare un importo pari al valore tabellare, cosi' come fissato dalle tabelle redatte dalle commissioni provinciali costituite ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in vigore al momento del verificarsi dell'evento, sulla base del tipo di coltura catastalmente censita o denunciata.
Tale danno puo' essere indicato, in alternativa, dal titolare dell'impresa agricola operante sul terreno in questione, qualora risulti diverso dal proprietario del terreno, purche' quest'ultimo faccia parte del medesimo nucleo familiare e svolga o abbia svolto (nel caso di coltivatore pensionato) attivita' agricola nella medesima impresa, cosi' come intesa dall'art. 230-bis del codice civile; d) Prodotti agricoli immagazzinati per la vendita e resi incommercializzabili dall'alluvione.
Poiche' il verificarsi dell'alluvione in molte aziende ha irrimediabilmente danneggiato o asportato i prodotti agricoli che erano stati raccolti, facendo mancare all'azienda la fonte di reddito per l'annata successiva, i prodotti in magazzino sono ammissibili al calcolo del volume di danno come scorte. Il valore di riferimento dovra' essere determinato con perizia asseverata o, per i casi in cui la perizia non e' necessaria, con autocertificazione riferita ai valori medi di mercato riportati nei "mercuriali" delle camere di commercio.
Per i pioppeti, in alternativa ai benefici derivanti dall'applicazione delle precedenti lettere a) e b), l'importo ammissibile per il calcolo del volume di danno viene determinato secondo parametri che le regioni stabiliranno.
Il costo per l'eventuale riessicazione dei cereali danneggiati dagli eventi alluvionali puo' concorrere alla determinazione del volume di danno, secondo parametri che le regioni stabiliranno.
Roma, 10 aprile 2001
Il Ministro: Bianco
 
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