Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 22 dicembre 2000
Modalita' di attuazione dell'art. 4, commi 6, 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, concernente le misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, relativa al Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e in particolare l'art. 1;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile recante "modalita' tecniche e criteri relativi alle provvidenze" previste dalla citata legge n. 72/1992;
Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 655, recante "Misure urgenti in materia di pesca e di acquacoltura";
Visto il decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, concernente le misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca e, in particolare, l'art. 4, commi 6, 7, 8, 9 e 10, che riconosce la calamita' naturale verificatasi in conseguenza della presenza di mucillagine nel mare Adriatico e dispone l'erogazione di contributi ai titolari di impianti di allevamento e banchi naturali di molluschi bivalvi e agli armatori che abbiano interrotto l'attivita' della pesca per almeno dieci giorni consecutivi nel periodo 19 giugno-19 luglio;
Vista la legge 23 novembre 2000, n. 343, di conversione, con modificazioni, del citato decreto-legge n. 265/2000;
Visto il VI piano triennale 2000-2002 della pesca e dell'acquacoltura approvato dal CIPE nella seduta del 25 maggio 2000;
Considerata la necessita' di dare attuazione al premesso art. 4 del decreto-legge n. 265/2000 con la fissazione dei criteri e delle modalita' di erogazione degli interventi previsti;
Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 10 novembre 2000 hanno reso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
1. I titolari di impianti di allevamento e banchi naturali di molluschi bivalvi di cui al comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, che, nel periodo di presenza dei fenomeni mucillaginosi, abbiano subito una perdita rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente ovvero di impianti analoghi se trattasi di nuovi impianti, possono presentare apposita domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Il contributo a parziale copertura del danno e' determinato nella misura massima di lire 300 milioni e comunque non superiore al 30% del volume d'affari dell'anno precedente.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite massimo di lire 1.500 milioni.
 
Art. 2.
1. Agli armatori delle unita' da pesca, ad eccezione di quelle abilitate alla pesca oceanica, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Trieste, ivi compresi gli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca ed Otranto, situati nel versante adriatico del compartimento marittimo di Gallipoli, nelle cui acque e' stata riscontrata la presenza della mucillagine nel periodo 19 giugno-19 luglio 2000, e' riconosciuto un contributo nelle misure massime seguenti:
a) navi inferiori a 10 tsl: fino a 7,5 milioni di lire;
b) navi oltre 10 tsl: fino a 20 milioni di lire.
2. Per il conseguimento degli interventi di cui al comma l, l'armatore presenta apposita domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli interventi sono riconosciuti a condizione che:
a) l'unita' da pesca, risultante dai documenti di bordo in regolare armamento alla data del 18 giugno 2000, abbia interrotto l'attivita', come da certificazione della capitaneria di porto competente per territorio sulla base dei consumi registrati sul libretto del carburante, per almeno dieci giorni consecutivi nel periodo 19 giugno-19 luglio 2000;
b) il titolare della licenza di pesca relativa all'unita' abbia subito, a causa dell'interruzione di cui alla lettera a), una perdita rispetto al corrispondente periodo - 19 giugno/19 luglio - dell'anno precedente ovvero di impianti analoghi se trattasi di nuovi impianti, possono presentare apposita domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite massimo di lirer 3.500 milioni.
 
Art. 3.
1. Gli interventi di cui ai precedenti articoli non si applicano ai casi in cui, per lo stesso titolo, l'interessato abbia ricevuto altra agevolazione da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici.
2. Ove il contributo di cui al punto l e' inferiore alla misura massima consentita, l'avente diritto puo' concorrere a raggiungere tale tetto a carico di altri enti pubblici.
Il presente decreto, previa registrazione agli organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 22 dicembre 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio Registro alla Corte dei conti il 16 marzo 2001 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 50
 
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