Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 22 marzo 2001
Modificazione al decreto di classificazione della specialita' medicinale per uso umano "Stativa". (AIC/UAC n. 149/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
per la valutazione dei medicinali
e la farmacovigilanza

Visto il decreto AIC/UAC n. 212 del 19 febbraio 1998, con il quale la societa' e' stata autorizzata ad immettere in commercio la specialita' medicinale "Stativa";
Visto il decreto di classificazione n. 36 del 13 marzo 1998, con il quale la specialita' medicinale nella confezione indicata e' stata classificata come segue:
"0,2 compresse" 28 compresse film rivestite da 200 mcg - A.I.C. n. 033905050/M (in base 10), 10BQDU (in base 32); classe "A", nota 13, L. 63.000.
Visto il trasferimento di titolarita' alla Chiesi Farmaceutici S.p.a.;
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione e il prezzo della specialita' medicinale nella confezione da 28 compresse 400 mcg;
Visto l'accordo sottoscritto con la ditta;
Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;
Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
Vista la legge 23 dicembre 1999 n. 488;
Vista la legge del 23 dicembre 2000 n. 388;
Visto il decreto 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio 333, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001;
Visto il parere espresso in data 5 marzo 2001 dalla Commissione unica del farmaco;
Decreta:
Art. 1.
Il prezzo della specialita' medicinale STATIVA nella confezione indicata e' modificato come segue:
"0,2 compresse" 28 compresse film rivestite da 200 mcg - A.I.C. n. 033905050/M (in base 10), 10BQDU (in base 32); classe "A", nota 13.
Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 41.202 (ex factory, I.V.A. esclusa).
Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibero CIPE 30 gennaio 1997 e' di L. 68.000 (I.V.A. inclusa).
Il prezzo cosi' fissato e' valido con un tetto di vendita del 70% rispetto al volume totale di vendita delle confezioni della stessa specialita' ammesse alla rimborsabilita'.
Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a.
 
Art. 2.
E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita.
 
Art. 3.
Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' notificato alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale.
Roma, 22 marzo 2001
Il dirigente generale: Martini
 
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