Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 27 marzo 2001
Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 3, comma 1, 2 e 4, stabilisce che l'attivita' d'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Ritenuto opportuno stabilire e pubblicare, ai sensi dell'art. 29 dello stesso decreto, i criteri obiettivi e non discriminatori in base ai quali avviene il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale dai predetti Paesi;
Decreta:
Art. 1.
Campo d'applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri in base ai quali, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in relazione ad ogni singola richiesta d'importazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica:
a) il possesso da parte del soggetto richiedente di capacita' tecniche e finanziarie adeguate al progetto d'importazione;
b) le informazioni e garanzie circa la provenienza del gas naturale;
c) l'affidabilita' dell'approvvigionamento, degli impianti di coltivazione e del sistema di trasporto;
d) la disponibilita' di stoccaggio strategico;
e) la capacita' e l'intendimento del soggetto richiedente, mediante opportuni piani d'investimento, di contribuire allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso infrastrutture d'approvvigionamento, di trasporto, di distribuzione, o attraverso la diversificazione geografica dei Paesi produttori.
2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 3, gli obblighi previsti dal presente decreto si applicano limitatamente alla quota di gas naturale proveniente da Paesi non appartenenti all'Unione europea, determinata con le modalita' indicate nello stesso comma.
 
Art. 2.
Modalita' di presentazione della domanda
1. La domanda, redatta in carta legale, deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato almeno sei mesi prima dell'inizio dell'importazione, corredata della seguente documentazione:
a) data di sottoscrizione del contratto di importazione, e termini temporali e possibili estensioni in esso previste;
b) quantita' contrattuali annuali, mensili e giornaliere, espresse in Smc, previste dal contratto, comprensive delle possibilita' di modulazione annuale e stagionale;
c) caratteristiche fisico-chimiche del gas da importare;
d) indicazione del Paese dove il gas e' stato prodotto e dei gasdotti di trasporto all'estero e dei terminali di GNL utilizzati;
e) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua esecuzione rilevanti ai fini della sicurezza del sistema del gas.
2. Alla domanda deve essere altresi' allegata la documentazione di cui agli articoli seguenti, sottoscritta dal legale rappresentante della societa' richiedente.
3. Copia della domanda e della documentazione di cui ai commi precedenti e' inviata contestualmente all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
 
Art. 3.
Capacita' tecniche e finanziarie
1. Per quanto riguarda la capacita' tecnica il soggetto richiedente dovra' fornire copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale, se avente sede in Italia, o statuto e atto costitutivo in traduzione giurata, e specifica dei legali rappresentanti e relative deleghe, nel caso di societa' aventi sede all'estero. Dall'oggetto sociale deve risultare tra le attivita' del richiedente quella d'importazione di gas naturale. Inoltre deve essere fornita la struttura organizzativa del richiedente, l'elenco delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane, l'elenco delle attivita' svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di nuove societa', quali quelle sorte dagli obblighi di separazione societaria stabiliti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, potranno essere forniti elementi relativi alla struttura societaria precedente o del gruppo societario d'appartenenza.
2. Per quanto riguarda le capacita' finanziarie deve essere presentata copia dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti l'effettiva capacita' di condurre l'iniziativa e in particolare di poter finanziare l'approvvigionamento previsto di gas naturale per un periodo minimo di tre mesi. In caso contrario dovranno essere fornite opportune analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti da altre societa' controllanti o collegate con la societa' richiedente o mediante dichiarazioni di affidabilita' da parte di una primaria banca.
 
Art. 4.
Provenienza del gas naturale
1. Il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione che attesti il Paese dove il gas naturale e' stato prodotto, specificando i dati del soggetto produttore e, ove possibile, le relative aree di produzione, nonche' produrre una certificazione attestante la qualita' del gas da importare.
2. Nel caso di acquisto da un intermediario grossista, oltre ai dati del contratto del soggetto richiedente con detto intermediario, deve essere fornita analoga dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultimo, relativa alla provenienza del gas fornito. Nel caso di piu' intermediari, la documentazione fornita deve comunque consentire di individuare il soggetto o i soggetti produttori.
3. Nel caso di acquisto da un nodo di interscambio (hub) deve essere fornita la documentazione attestante la formazione media della disponibilita' del gas nel nodo di interscambio in funzione delle diverse fonti di approvvigionamento.
 
Art. 5. Affidabilita' dell'approvvigionamento, degli impianti di coltivazione
e del sistema di trasporto
1. Il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione del produttore interessato relativa all'impegno e alla garanzia della fornitura per tutto il periodo previsto per la fornitura stessa.
2. Nel caso di acquisto da un intermediario grossista deve essere fornita una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di quest'ultimo attestante analoghi dati sull'affidabilita' nel tempo della fornitura stessa.
3. Il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione contenente i dati rilevanti sul contratto o sugli accordi intercorsi con le societa' di trasporto interessate al di fuori del territorio nazionale, ivi comprese le relative capacita' impegnate, e comprovante l'effettiva garanzia di poter accedere al trasporto della quantita' di gas in questione per tutto il periodo interessato.
4. Il soggetto richiedente deve fornire, in relazione ai contratti di fornitura e trasporto, i dati rilevanti, ivi comprese le informazioni di cui all'art. 3, comma 5, lettere a), b), c) e d), del decreto 23 maggio 2000, n. 164, nonche' specifiche informazioni relative all'esistenza di qualunque tipo di vincolo, contrattuale o di altra natura, relativo alla fornitura o al trasporto del gas, che possa comportare effetti qualitativi o quantitativi sul sistema italiano del gas.
 
Art. 6.
Disponibilita' di stoccaggio strategico
1. Il soggetto richiedente deve fornire una dichiarazione contenente i dati rilevanti sul contratto o sugli accordi intercorsi con le societa' titolari di concessioni di stoccaggio nel territorio nazionale, comprovante l'effettiva garanzia di poter disporre delle capacita' di stoccaggio strategico di cui all'art. 3, comma 2, lettera d). Rientrano tra i dati da fornire quelli di cui all'art. 3, comma 5, lettere a), b) e d), del decreto 23 maggio 2000, n. 164.
 
Art. 7.
Piano di investimenti
1. Al fine di contribuire alla sicurezza del sistema nazionale del gas, con particolare riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti, e in considerazione degli aspetti di interesse pubblico ad essa relativi, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e dall'art. 28, comma 2, del decreto 23 maggio 2000, n. 164, il soggetto richiedente deve presentare un piano di investimenti atto a contribuire, anche mediante societa' controllate o collegate, allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso la realizzazione o il potenziamento di infrastrutture di approvvigionamento tramite gasdotti o terminali di GNL, di trasporto, di distribuzione, nonche' di stoccaggio di gas naturale nel territorio nazionale o nella piattaforma continentale italiana.
2. Il piano degli investimenti deve riguardare lo stesso arco temporale del periodo di autorizzazione all'importazione e specificare gli interventi ai quali si intende contribuire, i relativi costi e tempi di realizzazione e i soggetti interessati.
3. Il piano degli investimenti deve prevedere che in ciascun anno di importazione il valore cumulato del capitale investito, al lordo degli ammortamenti, non sia inferiore al 5% dei ricavi previsti cumulati allo stesso anno, direttamente connessi alla vendita del gas di cui e' stata autorizzata l'importazione.
4. L'importatore deve comunicare ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i dati relativi agli investimenti effettuati.
5. In caso di dimostrata impossibilita', non dipendente da negligenza o imperizia del soggetto importatore, di effettuare gli investimenti programmati secondo i tempi previsti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' concedere una proroga del piano di investimenti per un periodo commisurato alla durata dell'autorizzazione ad importare, e in ogni caso non superiore a due anni. In caso di superamento dei predetti termini l'autorizzazione all'importazione e' revocata.
6. Al fine di incentivare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento:
a) non sono tenuti ad effettuare alcun piano di investimenti gli importatori che si approvvigionano presso Paesi produttori diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
b) sono tenuti ad effettuare un piano di investimenti ridotto del 50% rispetto a quanto sopra stabilito gli importatori che si approvvigionano presso Paesi produttori che, alla data del presente decreto, contribuiscono al totale delle importazioni per meno del 15% ciascuno.
 
Art. 8.
Importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un anno
1. Nel caso di importazioni via gasdotto di durata inferiore ad un anno, non aventi carattere di sistematicita', rispetto a quanto stabilito negli articoli precedenti, valgono le seguenti deroghe:
a) il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, e' ridotto a un mese prima dell'inizio dell'importazione. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non esprima il proprio diniego entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa.
b) non sono richieste le garanzie all'art. 3, comma 2, per importazioni di durata non superiore a sei mesi.
c) non e' richiesta la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1;
d) l'importatore e' tenuto a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, limitatamente al gas importato in periodi diversi da quello di punta stagionale;
e) nel caso la durata totale delle importazioni non superi quattro mesi nell'arco di un anno, non e' richiesta la presentazione del piano di investimenti di cui all'art. 7.
 
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Nel caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il termine di tre mesi di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, decorre dal ricevimento dei dati o delle informazioni integrativi richiesti.
2. Le autorizzazioni alle importazioni di gas naturale sono trasmesse, oltre che al richiedente, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, e pubblicate nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
3. Le autorizzazioni all'importazione possono essere revocate in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati o qualora il richiedente non comunichi entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione l'avvenuto perfezionamento dei contratti relativi alla fornitura di gas e alla disponibilita' delle capacita' di trasporto all'estero e di stoccaggio strategico previste, salvo giustificate motivazioni tempestivamente comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La revoca di una autorizzazione all'importazione costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di cinque anni, di nuove autorizzazioni all'importazione allo stesso soggetto e a societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.
5. I titolari di una autorizzazione all'importazione di gas naturale sono tenuti a comunicare mensilmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati sulle importazioni effettuate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
Roma, 27 marzo 2001
Il Ministro: Letta
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone