Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 17 aprile 2001 |
Modifiche al decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico. |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000 avente ad oggetto l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico; Visto il titolo II del decreto sopracitato, che disciplina gli oneri conseguenti all'attuazione della direttiva 96/92/CE. Visto il titolo III del decreto sopracitato, che disciplina gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile; Visto il titolo IV del decreto sopracitato, che disciplina gli oneri relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico; Visto il titolo V del decreto sopra citato, che determina le disposizioni transitorie e finali; Considerato che in data 22 dicembre 2000 e' stato costituito un consorzio fra SoGIN, ENEA ed FN per lo smantellamento degli impianti del ciclo del combustibile nucleare ai fini di quanto disposto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, art. 13, comma 2, lettera e); Considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede, fino alla rideterminazione operata della stessa Autorita', in base all'art. 9 del citato decreto, alla copertura dei costi delle attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto citato realizzate dal Consorzio SoGIN, ENEA ed FN; Vista la delibera n. 220/00 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 6 dicembre 2000 "Ulteriore proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11, del decreto 16 marzo 1999, n. 79"; Vista la delibera n. 67/01 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 22 marzo 2001 "Proposta urgente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11, del decreto 16 marzo 1999, n. 79"; Considerato che nella delibera n. 220/00, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ritiene, fra l'altro, che la verifica dei programmi predisposti dalla societa' SoGIN S.p.a. in ordine alle attivita' di smantellamento delle centrali elettronucleari, di chiusura del ciclo del combustibile nucleare, nonche' alle attivita' a queste connesse e conseguenti, anche al fine di valutare l'economicita' di detti programmi rispetto agli obiettivi perseguiti, necessiti di ulteriori approfondimenti in ragione della complessita' della materia; Considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, per l'anno 2000, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla fissazione in via temporanea dell'ammontare del fabbisogno del Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca da coprire attraverso una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali nel mercato vincolato e l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale in misura non superiore all'equivalente di lire 0,5 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999; e che sino al 30 giugno 2000 le risorse del Fondo per finanziamento dell'attivita' di ricerca vengono interamente assegnate alla societa' CESI S.p.a.; Considerato che la societa' CESI S.p.a. ha intrapreso un programma diversificato di attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale del sistema elettrico nazionale, anche ad alto rischio tecnico-economico, di cui alcune attivita' sono in corso alla data di emanazione del presente decreto; Considerato che il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto 26 gennaio 2000, al fine di assicurare la necessaria trasparenza ed equita' della fase di selezione delle proposte di ricerca e coerenza delle proposte stesse rispetto all'esigenza di incrementare la competitivita' ed efficienza del sistema elettrico nazionale non potra' essere operativo prima del mese di giugno dell'anno 2001; Considerata l'opportunita' di assicurare la necessaria continuita' delle attivita' di ricerca intraprese dalla societa' CESI S.p.a. che non risultano ancora concluse; Considerato, in difforme avviso dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, non implica la necessita' di comprendere nella procedura di quantificazione dei costi non recuperabili tutti gli impianti dell'impresa produttrice distributrice; Considerato altresi' che l'eventuale maggiore valorizzazione economica, conseguente all'applicazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dell'energia prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici non ammessi a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, e' recuperata attraverso il meccanismo previsto all'art. 5, comma 9, del citato decreto interministeriale 26 gennaio 2000; Considerato che l'eventuale inclusione nella procedura di quantificazione in argomento degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, equivarrebbe a considerarli, di fatto, come fonte di costi non recuperabili con segno negativo, nel qual caso non sarebbe giustificata la diversa procedura di recupero prevista all'articolo 5, comma 9, del decreto medesimo; Considerato che il comma 10 dell'art. 5 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 si riferisce all'insieme degli impianti di proprieta' o nella disponibilita' di ciascuna impresa produttrice distributrice alla data del 19 febbraio 1997; Decreta: Art. 1. Proroga del termine di cui all'art. 9, comma 2, primo periodo del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000.
1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro il 31 dicembre 2001 procede alla rideterminazione di cui all'art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000. 2. Entro il 31 maggio 2001, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla quantificazione degli importi da corrispondere per l'anno 2001, a titolo di acconto e salvo conguaglio, per coprire i costi delle attivita' di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), punto iii), del decreto di cui al comma 1, svolte dal Consorzio SoGIN-ENEA-FN, come definite alla data della sua costituzione. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede, a tal fine, all'adeguamento del corrispettivo di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999. |
| Art. 2. Disposizioni in materia di continuita' delle attivita' di cui al titolo IV del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000.
1. Per l'anno 2001 l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla fissazione in via temporanea dell'ammontare del fabbisogno del Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca, nel seguito denominato Fondo, di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, da coprire attraverso una componente della tariffa di fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato e l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale per i clienti del mercato libero in misura comunque non superiore all'equivalente di lire 0,5 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 2. Per l'anno 2000 e sino all'entrata in operativita' delle modalita' di selezione dei progetti di ricerca definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, le risorse del Fondo vengono assegnate, a titolo di acconto, e salvo conguaglio in esito alle verifiche di cui al comma 3, alla societa' CESI S.p.a., a copertura dei costi delle attivita' di progetti di ricerca ammessi al finanziamento. 3. Solo ai fini di quanto previsto al comma 2, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' per la presentazione ed i criteri per la verifica dei programmi di ricerca predisposti dalla societa' CESI S.p.a. da ammettere a copertura parziale o totale a carico del Fondo. La verifica dei suddetti programmi di ricerca e' effettuata per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 10, comma 1 e comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, nonche' tenendo conto di criteri di economicita' ed impiego efficiente delle risorse. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica, altresi', che i risultati dei progetti di ricerca ammessi a copertura parziale o totale a carico del Fondo vengano diffusi con i mezzi piu' opportuni a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale. |
| Art. 3. Disposizioni in materia di quantificazione degli oneri
1. All'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, dopo le parole "per ciascun impianto di generazione delle imprese produttrici-distributrici" sono inserite le seguenti parole, "esclusi gli impianti di cui all'art. 3, commi 2 e 3,". 2. All'art. 5, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, le parole "come definito al comma 7" sono sostituite dalle seguenti parole "come definito al comma 8". 3. All'art. 5, comma 8, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, le parole "di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997, nonche' dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, terzo periodo" sono sostituite dalle parole " di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997 e dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, terzo periodo". |
| Art. 4. Trasferibilita' dei costi non recuperabili in caso di cessione di impianti
1. All'art. 6 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 sono aggiunti i seguenti commi: "3. Nel caso di cui al comma 2, l'ammontare complessivo dei costi non recuperabili riconosciuti per gli impianti originariamente nella titolarita' dell'impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a), del titolo I, non puo' essere superiore all'ammontare che sarebbe riconosciuto alla medesima impresa, ai sensi dell'art. 5 del presente titolo, qualora tali impianti non fossero stati ceduti da detta impresa. 4. Ogni anno, alle imprese proprietarie di impianti originariamente nella titolarita' dell'impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a), del titolo I, e ammessi alla reintegrazione dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente titolo, che hanno registrato, nel corso dell'anno precedente, costi non recuperabili positivi, e' liquidato il relativo ammontare, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Gli eventuali costi non recuperabili negativi registrati dalle imprese proprietarie di impianti originariamente nella titolarita' dell'impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del titolo I, sono versati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico nelle misure e con le modalita' di cui all'allegato, parte integrante del presente decreto. 5. Nel caso in cui, in un determinato anno, la somma algebrica dei costi non recuperabili di competenza di ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella titolarita' dell'impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del titolo I, sia maggiore dell'ammontare che sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributrice, ai sensi dell'art. 5 del presente titolo, qualora tali impianti non fossero stati trasferiti, tale differenza sara' ripartita fra le impese proprietarie dei medesimi impianti nelle misure e con le modalita' di cui all'allegato, parte integrante del presente decreto.". |
| Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 aprile 2001
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco |
| Allegato TRASFERIBILITA' DEI COSTI NON RECUPERABILI NEL CASO DI CESSIONE DI IMPIANTI
In caso di cessione, da parte delle imprese produttrici-distributrici, di impianti originariamente nella titolarita' dell'impresa produttrice-distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del titolo I, del presente decreto, si applica agli impianti ceduti lo stesso trattamento, secondo il meccanismo di seguito descritto, previsto per quelli non oggetto di cessione. 1. Il ricorso ad interventi tariffari a carico degli utenti avviene solo qualora l'ammontare complessivo dei costi non recuperabili, che sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributrice, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, se tutti gli impianti fossero rimasti nella titolarita' della medesima impresa, risulti positivo. 2. Le imprese proprietarie di impianti originariamente nella titolarita' dell'impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del titolo I del presente decreto, e ammessi alla reintegrazione dei costi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del titolo II del presente decreto, che in un anno registrano costi non recuperabili positivi hanno diritto, nell'anno successivo, al reintegro degli stessi - purche' la somma algebrica dei costi non recuperabili registrati da ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella titolarita' della medesima impresa produttrice-distributrice, sia inferiore o uguale all'ammontare che sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributrice, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, qualora tutti gli impianti fossero rimasti nella titolarita' della medesima impresa - attraverso la Cassa conguaglio del settore elettrico. 3. Le imprese proprietarie di impianti originariamente nella titolarita' dell'impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del titolo I del presente decreto, che in un anno registrano costi non recuperabili negativi sono tenute a versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, nei limiti dei costi non recuperabili negativi da esse registrati, le somme necessarie a coprire i costi non recuperabili positivi riconosciuti ad altre imprese proprietarie di impianti originariamente nella titolarita' dell'impresa produttrice-distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del titolo I del presente decreto. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede a liquidare la reintegrazione dovuta alle imprese aventi diritto, secondo le seguenti modalita'. Se la somma algebrica dei costi non recuperabili riconosciuti a ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella titolarita' della impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del titolo I del presente decreto risulta negativa, le imprese che hanno registrato costi non recuperabili negativi verseranno, in misura proporzionale all'ammontare dei costi non recuperabili negativi registrati da ciascuna di esse, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico una somma tale da compensare in pieno i costi non recuperabili positivi delle altre imprese. L'eventuale parte residua di costi non recuperabili negativi e' portata a compensazione di futuri costi non recuperabili positivi. Per la singola impresa, l'ammontare dei costi non recuperabili registrati in ciascun anno e' determinato come somma algebrica dei costi non recuperabili maturati nell'anno medesimo, e dell'eventuale parte residua dei costi non recuperabili negativi portata a compensazione di futuri costi non recuperabili positivi come sopra determinata. Se la somma algebrica dei costi non recuperabili registrati da ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella titolarita' della impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del titolo I del presente decreto risulta positiva, ma inferiore o uguale all'ammontare che sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributrice, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, qualora tutti gli impianti fossero rimasti nella titolarita' della medesima impresa, alle imprese che hanno registrato costi non recuperabili positivi viene riconosciuto un ammontare pari ai costi non recuperabili positivi registrati. Se la somma algebrica dei costi non recuperabili registrati da ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella titolarita' della impresa produttrice distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del titolo I del presente decreto risulta positiva, e superiore all'ammontare che sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributrice, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, qualora tutti gli impianti fossero rimasti nella titolarita' della medesima impresa, la differenza e' detratta proporzionalmente dai costi non recuperabili registrati dalle imprese che hanno registrato costi non recuperabili positivi. 4. Alla fine del periodo di compensazione dei costi non recuperabili, se la somma algebrica dei costi non recuperabili registrati da ciascuna impresa proprietaria di impianti originariamente nella titolarita' della impresa produttrice-distributrice risulta positiva, si attivera' un'apposita componente tariffaria per addebitare tale onere agli utenti nei periodi successivi, nei limiti di quanto riconosciuto ai sensi dei punti precedenti; se, invece, essa e' negativa, allora verra' annullata. |
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