Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 8 marzo 2001
Integrazione al decreto 15 settembre 2000 in ordine alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99, che istituisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L160 del 26 giugno 1999, che istituisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 2000, che emana disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999;
Ritenuta la necessita' di prevedere disposizioni intese a ridurre i benefici comunitari in modo appropriato e proporzionale alla gravita' delle conseguenze ecologiche risultanti dal mancato rispetto dei requisiti ambientali definiti con il citato decreto ministeriale del 15 settembre 2000;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 22 febbraio 2001;
Decreta:
Art. 1.
1. All'art. 1 del decreto ministeriale 15 settembre 2000, sono inseriti i seguenti commi:
"2. In caso di mancato rispetto dei requisiti ambientali di cui al comma 1 del presente articolo, i benefici derivanti dai regimi di sostegno di cui trattasi sono ridotti:
a) fino ad un massimo del 2% per il mancato rispetto della manutenzione delle scoline per i settori dei seminativi, delle leguminose in grani, del tabacco, delle sementi, del riso e dell'olio di oliva;
b) fino ad un massimo del 4% per il mancato rispetto dell'attuazione, in zone declive, di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, per i settori dei seminativi, delle leguminose in grani, del tabacco e delle sementi;
c) fino ad un massimo del 6% per il mancato rispetto della manutenzione dei canali collettori permanenti per i settori dei seminativi, delle leguminose in grani, del tabacco, delle sementi, del riso e dell'olio di oliva;
d) fino ad un massimo del 7% per il mancato rispetto dello stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, negli allevamenti a stabulazione fissa, in bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente, per il settore delle carni bovine;
e) fino ad un massimo del 4% per il mancato rispetto dello stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, negli allevamenti a stabulazione fissa, in bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente, per i settori degli ovini e dei caprini.
Le riduzioni di cui al presente comma verranno modulate tenendo conto dell'entita' e della gravita' dell'infrazione riscontrata sulla base di criteri oggettivi che verranno definiti con successivo provvedimento.
3. La riduzione dei benefici di cui al comma 2 del presente articolo, si applica separatamente a ciascun settore nell'ambito del quale e' riconosciuta l'inosservanza di cui trattasi, a partire:
a) dalla campagna di commercializzazione 2001 per i settori delle carni bovine, ovine e caprine;
b) dalla campagna di commercializzazione 2001/2002 per i settori dei seminativi, dell'olio d'oliva, dei legumi in grani, delle sementi e del riso;
c) dal raccolto 2001 per il settore del tabacco.".
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2001 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 112
 
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