Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 27 marzo 2001, n. 153
Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede che le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
Ritenuto che sia necessario regolamentare, in particolare, l'applicazione degli articoli 5, 6, 13, 27, comma 2, 28, 29, 30, 33, 35, 36, comma 4, 37, 38, comma 4, 39, comma 3, 41, comma 5, 47, comma 2, 66 e 67, comma 6, del citato testo unico, per quanto attiene alla fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito degli alcoli, delle bevande alcoliche e delle materie prime alcoligene;
Espletata la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, prevista dalla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e successive modifiche, che codifica la procedura n. 83/189/CEE;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
Visto il proprio decreto 28 dicembre 2000 con il quale, in applicazione dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' stato stabilito che l'Agenzia delle dogane, istituita ai sensi dell'articolo 57, comma 1, dello stesso decreto legislativo con attribuzione dei compiti di pertinenza del Dipartimento delle dogane e II.II, sia attivata dal 1o gennaio 2000 e che dalla medesima data cessino le funzioni esercitate dal predetto Dipartimento;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-373/UCL dell'11 gennaio 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Richiesta di autorizzazione
1. Chiunque intenda istituire, in applicazione dell'articolo 28, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", un deposito fiscale di alcole etilico o di bevande alcoliche, presenta all'ufficio tecnico di finanza (UTF) competente per territorio, almeno novanta giorni prima dell'inizio dell'attivita' se trattasi di fabbrica od opificio di trasformazione e almeno sessanta giorni prima se trattasi di solo deposito, una istanza, in doppio esemplare, contenente le seguenti indicazioni:
a) la denominazione della ditta, la sua sede, la partita I.V.A., il codice fiscale e le generalita' di chi la rappresenta legalmente nonche' dell'eventuale rappresentante negoziale;
b) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si trova l'istituendo deposito fiscale, nonche' i relativi numeri di telefono e di fax;
c) la descrizione delle apparecchiature e dei processi di lavorazione nonche' la potenzialita' degli impianti;
d) la descrizione e le caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature per la produzione e l'acquisizione di energia;
e) la qualita' delle materie prime e dei prodotti finiti, il numero e la capacita' dei serbatoi destinati al contenimento dei prodotti soggetti ad accisa ed il quantitativo massimo dei suddetti prodotti che si intende detenere in confezioni o in altri contenitori, il numero e la capacita' dei serbatoi, delle vasche o dei silos destinati al contenimento di materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, non sottoposti ad accisa;
f) la descrizione degli strumenti installati per la misurazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
g) le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono attivare per la gestione del deposito fiscale.
2. All'istanza sono allegati la planimetria del deposito fiscale, evidenziante, in particolare, la recinzione fiscale di cui all'articolo 3, comma 1, lo schema degli impianti, le tabelle di taratura dei serbatoi, la documentazione tecnica inerente agli strumenti di misura di cui al comma 1, lettera f), un diagramma quantificato del flusso di materia nonche' una relazione intesa a descrivere i processi di generazione, di trasformazione e di utilizzazione dell'energia con l'indicazione dei parametri di consumo relativi alle attivita' fiscalmente rilevanti. Per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, le tabelle di taratura sono presentate solamente per i serbatoi di capacita' superiore a dieci ettolitri.
3. Ogni variazione dei dati denunciati e' preventivamente comunicata all'UTF per gli eventuali successivi adempimenti.
4. Per i depositi doganali nei quali si intende operare anche in regime di deposito fiscale l'istanza di cui al comma l e' presentata, contestualmente, in copia, alla direzione della circoscrizione doganale competente per territorio. Ove entro trenta giorni dalla presentazione della predetta istanza la direzione della circoscrizione doganale non abbia espresso motivato diniego, l'UTF espleta gli adempimenti di competenza per l'autorizzazione al regime di deposito fiscale.
5. Non sono soggetti agli obblighi del presente articolo:
a) a norma dell'articolo 5, comma 1, del testo unico, gli esercenti fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria;
b) a norma dell'articolo 37, comma 1, del testo unico, i produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, riferendosi la media all'ultimo quinquennio;
c) a norma degli articoli 34, comma 3, 36, comma 3 e 38, comma 3, del testo unico, i produttori di vino, di birra e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, per uso proprio, dei propri familiari e dei propri ospiti, a condizione che i prodotti non siano oggetto di alcuna attivita' di vendita.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995, e' il
seguente:
"Art. 67 (Norme di esecuzione e disposizioni
transitorie). - 1. Con decreto del Ministro delle finanze,
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme
regolamentari per l'applicazione del presente testo unico,
con particolare riferimento all'accertamento e
contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei
depositi fiscali, al riconoscimento delle qualita' di
operatore professionale, di rappresentante fiscale o di
obbligato d'imposta, diversa dalle accise, alla concessione
di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al
riconoscimento di non assoggettabilita' al regime delle
accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e
fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti
sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale; alla cessione
dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici
finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di
carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari,
l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni
specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno
emanate le predette norme regolamentari restano in vigore
quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili
all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno
determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2,
si determinano in base alle percentuali stabilite dalle
norme vigenti".
- Il testo degli articoli 5, 6 e 13 del testo unico e'
il seguente:
"Art. 5 (Regime del deposito fiscale). - 1. La
fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti
soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate
in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto
regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.
2. Il regime del deposito fiscale e' autorizzato
dall'amministrazione finanziaria. L'esercizio del deposito
fiscale e' subordinato al rilascio di una licenza, secondo
le disposizioni di cui all'art. 63. A ciascun deposito
fiscale e' attribuito un codice di accisa.
3. Il depositario e' obbligato:
a) fatte salve le disposizioni stabilite per i
singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10
per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di
prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale,
in relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi
utilizzabili. In ogni caso, l'importo della cauzione non
puo' essere inferiore all'ammontare dell'imposta che
mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza
di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta
dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate
dall'obbligo di prestazione della cauzione le
amministrazioni dello Stato e deg1i enti pubblici e le
aziende municipalizzate. L'amministrazione finanziaria ha
facolta' di esonerare dal predetto obbligo le ditte
affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere
revocato in qualsiasi momento ed in tal caso la cauzione
deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della
revoca;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per
l'esercizo della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e
movimentati nel deposito fiscale;
d) a presentare i prodotti ad ogni richieta ed a
sottoporsi a controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali si intendono compresi nel
circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza
finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare,
tenenodo conto dell'operativita' dell'impianto, la tutela
fiscale anche attraverso controlli successivi. Il
depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti
con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere
le relative spese per il funzionamento; sono a carico del
depositario i corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e
di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario
ordinario d'ufficio.
5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi
fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi
stabiliti dal presente articolo nonche' del divieto di
estrazione di cui all'art. 3, comma 4, indipendentemente
dall'esercizio delI'azione penale per le violazioni che
costituiscono reato, comporta la revoca della licenza
fiscale di esercizio".
"Art. 6 (Circolazione di prodotti soggetti ad accisa).
- 1. La circolazione nello Stato e nel territorio della
Unione europea dei prodotti soggetti ad accisa, in regime
sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto
salvo quanto stabilito dall'art. 8.
2. Il titolare del deposito fiscale mittente e' tenuto
a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o
con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui
prodotti trasportati. In luogo del depositario autorizzato
mittente la garanzia puo' essere prestata dal trasportatore
o dal proprietario della merce. La garanzia deve essere
prestata in conformita' delle disposizioni comunitarie e,
per i trasferimenti intracomunitari, deve avere validita'
in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e ne e'
disposto lo svincolo quando e' data la prova della presa in
carico del prodotto da parte del destinatario.
L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai
depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria
sovlbilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia
per i trasferimenti, sia nazionali sia intracomunitari, di
oli minerali effettuati per via marittima o a mezzo di
tubazioni.
3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti
soggetti ad accisa deve avvenire con il documento di
accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria.
4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3
non e' prescritto per la circolazione di prodotti soggetti
ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati,
quando sono immessi in una zona franca o in un deposito
franco o quando sono sottoposti ad uno dei regimi
sospensivi doganali elencati nell'art. 84, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio
del 12 ottobre 1992, istitutivo di un codice doganale
comunitario, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle
Comunita' europee n. L 302 del 19 ottobre 1992. I prodotti
soggetti ad accisa, spediti da un depositario autorizzato
insediato in un determinato Stato membro, per essere
esportati attraverso uno o piu' Stati membri, circolano in
regime sospensivo con la scorta del documento di cui al
comma 3, da appurare mediante certificazione da parte della
dogana di uscita dalla Comunita' che i prodotti hanno
effettivamente lasciato il territorio comunitario.
5. Nel caso di spedizioni di prodotti soggetti ad
accisa effettuate da Stati membri verso un altro Stato
membro o un Paese EFTA, attraverso uno o piu' Paesi terzi
non EFTA, utilizzando un carnet TIR o ATA, questo documento
sostituisce quello previsto dal comma 3. Nel caso di
spedizioni di prodotti soggetti ad accisa, effettuate fra
gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, o da
uno Stato membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime
di transito comunitario interno per mezzo del documento
amministrativo unico, questo documento sostituisce quello
previsto dai comma 3; in tale ipotesi, dal documento
amministrativo unico deve risultare che trattasi di
prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso
deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.
Negli altri casi, i documenti saranno integrati con
l'osservanza delle modalita' di applicazione stabilite dai
competenti organi comunitari.
6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai
prodotti assoggettati ad accisa e gia' immessi in consumo
quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della
propria attivita' economica, sono avviati ad un deposito
fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui
prodotti deve essere presentata prima della loro
spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni
dell'art. 14".
"Art. 13 (Prodotti muniti di contrassegno fiscale). -
1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel
territorio nazionale sono muniti di contrassegni fiscali
nei casi in cui questi sono prescritti.
2. I prodotti da assogettare al contrassegno fiscale,
le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni sono
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. I prodotti immessi in consumo
muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi
vincolo di circolazione e deposito.
3. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei
depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il
rappresentante fiscale con le stesse modalita' stabilite
per i depositari nazionali.
4. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti
di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle
modalita' previste dall'art. 6.
5. Per i contrassegni di Stato destinati ad essere
applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o
comunitari in regime sospensivo deve essere prestata
cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La
cauzione viene tutto od in parte incamerata relativamente
ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultano
applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il
termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate
richieste di proroga; per i contrassegni restituiti non
compete alcun rimborso del prezzo pagato.
6. Per la circolazione dei prodotti condizionati e
muniti di contrassegno, in regime sospensivo, deve essere
prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa
gravante sulla partita trasportata.
7. Gli importatori di prodotti da contrassegnare
possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di
Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati
prodotti prima della presentazione in dogana per
l'importazione. L'autorizzazione e' subordinata alla
prestazione di una cauzione il cui importo e' determinato
in relazione all'ammontare dell'accisa gravante sul
quantitativo da importare. La cauzione viene in tutto od in
parte incamerata se nel termine di dodici mesi dalla data
di acquisto dei contrassegni la merce non viene presentata
in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla
restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi
motivo. Per i contrassegni restituiti non compete alcun
rimborso del prezzo pagato".
- Il testo dell'art. 27, comma 2, del testo unico e' il
seguente:
"2. I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto
stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 37, comma 1,
sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime
di deposito fiscale. Puo' essere autorizzata la produzione
in impianti diversi dai depositi fiscali sempreche' vengano
utilizzati prodotti ad imposta assolta e l'accisa
complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a
quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La
preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici,
destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi
familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad
imposta assolta, non e' soggetta ad autorizzazione a
condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di
alcuna attivita' di vendita".
- Il testo degli articoli 28, 29, 30, 33 e 35 del testo
unico e' il seguente:
"Art. 28 (Depositi fiscali di alcole e bevande
alcoliche). - 1. Il regime del deposito fiscale e'
consentito per i seguenti impianti:
a) nel settore dell'alcole etilico:
1) stabilimenti di produzione;
2) opifici di rettificazione e di trasformazione di
prodotti soggetti ad accisa;
3) opifici di condizionamento dei prodotti alcolici
soggetti ad accisa;
4) depositi doganali di proprieta' privata
autorizzati a custodire prodotti soggetti ad accisa;
5) magazzini degli stabilimenti e degli opifici di
cui ai numeri 1) e 2), ubicati fuori dai predetti impianti;
6) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei
prodotti soggetti ad accisa;
7) magazzini di invecchiamento;
b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi:
1) stabilimenti di produzione;
2) impianti di condizionamento dei prodotti
soggetti ad accisa;
3) magazzini dei commercianti all'ingrosso dei
prodotti soggetti ad accisa;
c) nel settore della birra:
1) fabbriche ed opici di condizionamento;
2) magazzini delle fabbriche e degli opifici di
condizionamento ubicati fuori dai predetti impianti;
3) magazzini di commercianti all'ingrosso di birra
condizionata, soggetta ad accisa;
d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto
nell'art. 37 comma 1, e nel settore delle bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra:
1) cantine e stabilimenti di produzione;
2) impianti di condizionamento e di deposito che
effettuano movimentazioni intracomunitarie.
2. La cauzione prevista dall'art. 5, comma 3, in
relazione alla quantita' massima di prodotti che possono
essere detenuti nel deposito fiscale, e' dovuta nelle
seguenti misure riferite all'ammontare dell'accisa gravante
sui prodotti custoditi:
a) 2 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui
ai numeri 1), 2) della lettera a) e 1) della lettera b) del
comma 1;
b) 5 per cento per i magazzini di invecchiamento di
cui al numero 7) della lettera a) del comma 1;
c) 10 per cento per tutti gli altri impianti e
magazzini.
3. La cauzione di cui al comma 2 e' dovuta, in misura
pari all'ammontare dell'accisa, se i prodotti custoditi
sono condizionati e muniti di contrassegno fiscale.
4. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere
detenuti prodotti alcolici ad imposta assolta, eccetto
quelli strettamente necessari per il consumo aziendale,
stabiliti per quantita' e qualita' dal competente ufficio
tecnico di finanza.
5. La licenza di cui all'art. 5, per la gestione in
regime di deposito fiscale degli impianti previsti nel
comma 1, e' revocata o negata a chiunque sia stato
condannato per fabbricazione clandestina o per evasione
dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche".
"Art. 29 (Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad
accisa). - 1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di
condizionamento e di deposito di alcole e di bevande
alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne
l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per
territorio.
2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche
gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato
con denaturante generale in quantita' superiore 300 litri.
3. Sono esclusi dall'obb1igo della denuncia gli
esercenti il deposito di:
a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche,
confezionati in recipienti di capacita' non superiore a 5
litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per
altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare
non piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno di
Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2;
b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande
diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto
spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non
denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri;
c) aromi alcolici per liquori in quantita' non
superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati
alla vendita;
d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non
denaturato, condizionate secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione finanziaria in quantita' non suneriore
a 5000 litri;
e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino
dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;
f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti,
addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in
recipienti contenenti. quantita' non superiore a 10
centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore
all'11 per cento in volume.
4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di
vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono
muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta
al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a
contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e
scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del
predetto registro gli esercenti la minuta vendita di
prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie
alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere modificati i casi di esclusione di cui al
comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo
della tenuta del predetto registro. La licenza e' revocata
o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione
clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle
bevande alcoliche".
"Art. 30 (Circolazione di prodotti alcolici
assoggettati ad accisa). - 1. L'alcole, le bevande
alcoliche e gli aromi alcolici assoggettati ad accisa o
denaturati con denaturante generale devono circolare con il
documento di accompagnamento previsto dall'art. 12.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
a) ai sensi dell'art. 13, comma 2, l'alcole e le
bevande alcoliche confezionati in recipienti di capacita'
non superiore a 5 litri e gli aromi alcolici per liquori o
per vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare
non piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno
dello Stato;
b) l'alcole non denaturato in quantita' non superiore
a 0,5 litri e gli aromi alcolici per liquori in quantita'
non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi se solidi;
c) gli aromi alcolici diversi da quelli per liquori,
le bevande alcoliche, la frutta sotto spirito e le
profumerie alcoliche ottenute con alcole non denaturato in
quantita' non superiore a 5 litri;
d) l'alcole denaturato con il denaturante generale in
quantita' superiore a 50 litri;
e) le profumerie alcoliche ottenute con alcole non
denaturato, condizionate, secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione finanziaria, in quantita' non
superiore a 50 litri; le stesse profumerie e gli aromi
alcolici, condizionati e scortati dal documento di
accompagnamento previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato con le
indicazioni richieste dal documento previsto dall'art. 12;
f) la birra, il vino e le bevande fermentate diverse
dal vino e dalla birra, se non destinate, queste ultime, a
distillerie;
g) i vini aromatizzati, liquori e acquaviti,
addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in
recipienti contenenti quantita' non superiore a 10
centilitri ed aventi titolo alcolometrico effettivo non
superiore all'11 per cento in volume;
h) i prodotti alcolici acquistati da privati in un
altro Paese comunitario e dagli stessi trasportati nei
limiti stabiliti dall'art. 11, comma 2;
i) i vini liquorosi destinati a stabilimenti di
condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di
cui al comma 2, in relazione alle caratteristiche ed alle
esigenze di commercializzazione dei prodotti".
"Art. 33 (Accertamento dell'accisa sull'alcole). - 1.
Nelle fabbriche di alcole etilico la produzione e'
determinata mediante l'impiego di appositi misuratori che
devono essere installati dall'esercente, secondo le
modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria.
2. La quantita' di alcole etilico da sottoporre ad
accisa puo' essere determinata in base alla produttivita'
degli alambicchi, per ogni giornata di lavorazione, per le
fabbriche che:
a) siano provviste di un solo apparecchio a fuoco
diretto, costituito da un alambicco semplice, murato o
altrimenti fissato stabilmente nel fornello e di capacita'
non superiore a 2 ettolitri;
b) non producano piu' di 3 ettolitri di alcole anidro
in un anno.
3. Per le fabbriche di cui al comma 2, l'alcole etilico
da sottoporre ad accisa puo' essere determinato in base
alla produttivita' per ogni cotta, applicando
all'apparecchio di distillazione uno speciale strumento
contatore del numero delle cotte fatte.
4. L'amministrazione finanziaria puo' prescrivere che,
in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di
distillazione, sia collocato un recipiente collettore,
sigillato dal personale finanziario, nel quale venga a
raccogliersi tutto l'alcole prodotto e che siano
predisposte le attrezzature ritenute idonee per
l'accertamento diretto del prodotto.
5. Nel caso in cui al comma 1, viene preso a base
dell'accertamento, il quantitativo di prodotto determinato
secondo le modalita' indicate al comma 4, purche' non sia
inferiore di piu' del 2 per cento rispetto a quello
risultante dal misuratore. In tale evenienza si prende in
base dell'accertamento quest'ultimo quantitativo, diminuito
del predetto 2 per cento. Nel caso in cui il misuratore sia
munito di testata compensata della temperatura,
l'accertamento e' effettuato sulla base del maggior valore
tra il quantitativo risultante dal misuratore e quello
determinato mediante il recipiente collettore. Per le
fabbriche di cui al comma 2 sono assunti in carico i
quantitativi determinati mediante il recipiente collettore,
ove installato, se maggiori di quelli stabiliti in base
alla produttivita' degli alambicchi.
6. Qualora, per basse portate o per le particolari
caratteristiche del prodotto o per altri motivi tecnici,
non sia possibile installare il misuratore di cui al comma
1, l'amministrazione finanziaria puo' consentire che
l'accertamento sia effettuato con le modalita' di cui al
comma 4.
7. Per il controllo della produzione, l'amministrazione
finanziaria puo' prescrivere l'installazione di misuratori
delle materie prime alcoliche o alcoligene ed,
eventualmente, dei semilavorati da avviare alla
distillazione".
"Art. 35 (Accertamento dell'accisa sulla birra). - 1.
Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per
prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui
viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di
birra da sottoporre a tassazione e' dato dalla somma dei
volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei
volumi nominali dichiarati degli altri contenitori
utilizzati per il condizionamento: il volume cosi'
ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al
litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo
litro. Per grado Plato si intende la quantita' in grammi di
estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la
birra e' derivata; la ricchezza saccorometrica cosi'
ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado,
trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5
centesimi, e computando per un decimo di grado quelle
superiori.
2. Per il controllo della produzione sono installati
misuratori delle materie prime, della birra immediatamente
a monte del condizionamento ed, eventualmente, dei
semilavorati, nonche' contatori per la determinazione del
numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.
Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto e'
custodito in apposito magazzino, preso in carico dal
depositario ed accertato dall'ufficio tecnico di finanza.
3. Il condizionamento della birra puo' essere
effettuato anche in fabbriche diverse da quella di
produzione o in appositi opifici di imbottigliamento che in
tal caso sono considerati, a tutti gli effetti fiscali,
fabbriche di birra.
4. Per le fabbriche che hanno una potenzialita' di
produzione mensile non superiore a due ettolitri e' in
facolta' dell'amministrazione finanziaria stipulare
convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con
corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali
anticipate.
5. Non si considerano avverati i presupposti per
l'esigibilita' dell'accisa sulle perdite derivanti da
rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo
0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le
perdite superiori sono considerate, per la pare eccedente,
come immissioni in consumo. La predetta percentuale puo'
essere modificata con decreto del Ministro delle finanze,
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in relazione agli sviluppi delle
tecniche di condizionamento.
6. Sono ammesse le seguenti tolleranze:
a) due decimi di grado, rispetto al valore
dichiarato, per la gradazione saccarometrica media
effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di
riscontri effettuati su lotti condizionati in singole
specie di imballaggi e contenitori;
b) quelle previste dalla normativa metrica vigente,
per il volume degli imballaggi preconfezionati;
c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale
dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di
contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.
7. Per gli imballaggi preconfezionati che presentano
una graduazione media superiore a quella dichiarata di due
decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico
l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica
la sanzione amministrativa prevista per la irregolare
tenuta dei prescritti registri contabili; per le differenze
superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico
dell'imposta, si applicano le penalita' previste per la
sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta,
indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi
dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze
previste per il grado o per il volume, si procede alla
presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli
ettolitri-grado eccedenti il 5 per cento di quelli
dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista
per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili;
se la suddetta percentuale e' superiore al 9 per cento,
oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera
eccedenza, si applicano anche le penalita' previste per la
sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta,
indicate all'art. 43".
- Il testo dell'art. 36, comma 4, del testo unico, e'
il seguente:
"4. Negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine, i
quantitativi dei prodotti finiti e dei prodotti destinati
ad essere lavorati in altri opifici sono determinati
tenendo conto anche delle registrazioni obbligatorie,
previste dal regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione
del 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L/200 del 10 agosto 1993".
- Il testo dell'art. 37 del testo unico e' il seguente:
"Art. 37 (Disposizioni particolari per il vino). - 1. I
produttori di vino che producono in media meno di 1.000
ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli
produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono
assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli obblighi
previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi
alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad
informare gli uffici tecnici di finanza, competenti per
territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate,
ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE
n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L/200 del 10 agosto 1993, e, in particolare, a quelli
relativi alla tenuta del registro di scarico ed
all'emissione del documento di accompagnamento, nonche' a
sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di
piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla
produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta
nell'azienda agricola".
- Il testo dell'art. 38, comma 4, del testo unico, e'
il seguente:
"4. I prodotti finiti e quelli destinati ad essere
lavorati in altri opifici sono in carico del depositario
autorizzato ed accertati dall'ufficio tecnico di finanza".
- Il testo dell'art. 39, comma 3, del testo unico, e'
il seguente:
"3. I prodotti finiti sono presi in carico dal
depositario autorizzato ed accertati dall'ufficio tecnico
di finanza, anche sulla base di esperimenti di
lavorazione".
- Il testo dell'art. 41, comma 5, del testo unico, e'
il seguente:
"5. Chiunque costruisce, vende o comunque da' in uso un
apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo
preventivamente denunciato e' punito con la sanzione di cui
al comma 4".
- Il testo dell'art. 47, comma 2, del testo unico, e'
il seguente:
"2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali
per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei
limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate
dalla prescritta documentazione si applicano le pene
previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o
al pagamento dell'accisa, salvo che venga dimostrata la
legittima provenienza dei prodotti ed il regolare
assolvimento dell'imposta, se dovuta".
- Il testo dell'art. 66 del testo unico e' il seguente:
"Art. 66 (Regime di vigilanza per gli alcoli metilico,
propilico ed isopropilico). - 1. Il regime di vigilanza
fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed
isopropilico, di cui all'art. 2 del decreto-legge 18 giugno
1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di
provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai
prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti
registri, e' effettuata con riferimento alla documentazione
commerciale emessa per la scorta o per la fornitura delle
singole partite di prodotti".
- Il testo dell'art. 67, comma 6, del testo unico e' il
seguente:
"6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio
delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre
1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non
sara' regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del
comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si
applica l'art. 50".
- La direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998 prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche ed e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/204 del
21 luglio 1998. E' stata successivamente modificata dalla
direttiva del Parlamento europeo e dal Consiglio n. 98/48
del 20 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L/217 del 5 agosto 1998.
- Il comma 3, dell'art. 17, della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
2000, relativo a disposizioni recanti le modalita' di avvio
delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale
provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria
a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
- Il testo dell'art. 73, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
"4. Il Ministro delle finanze stabilisce le date a
decorrere dalle quali le funzioni svolte dal ministero,
secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle
agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere
esercitate dai dipartimenti del ministero".
- Il testo dell'art. 57, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
"1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai
dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e
di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero
sono istituite l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle
dogane, l'Agenzia del territorio e l'Agenzia del demanio,
di seguito denominate agenzie fiscali.
Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi
rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono
esercitate secondo la disciplina dell'organizzione interna
di ciascuna Agenzia.".
Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 5, comma 1, e 37, comma
1, del testo unico, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 34, comma 3, del testo unico e' il
seguente:
"3. E' esente da accisa la birra prodotta da un privato
e consumata dallo stesso produttore, dai suoi familiari e
dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di
alcuna attivita' di vendita.".
- Il testo dell'art. 36, comma 3, del testo unico e' il
seguente:
"3. E' esente da accisa il vino prodotto da un privato
e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e
dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di
alcuna attivita' di vendita.".
- Il testo dell'art. 38, comma 3, del testo unico e' il
seguente:
"3. Sono esenti da accisa le bevande fermentate,
tranquille a gassate, fabbricate da un privato e consumate
dal fabbricante dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a
condizione che non formino oggetto di alcuna attivita' di
vendita.".



 
Art. 2.
Verifica tecnica
1. L'UTF, accertato che non sussistano i motivi ostativi al rilascio della licenza di cui all'articolo 28, comma 5, del testo unico, procede, anche per i depositi doganali nei quali si intende operare in regime di deposito fiscale, alla verifica tecnica degli impianti, sulla base della istanza, per accertare l'esattezza degli elementi in essa contenuti in confronto allo stato reale dello stabilimento, rispetto sia alla disposizione e destinazione delle aree, sia alla costituzione e potenzialita' degli impianti, nonche' la sussistenza dei necessari requisiti di carattere tecnico e fiscale ed, in particolare, di quelli stabiliti dall'articolo 3.
2. La verifica tecnica e' altresi' finalizzata a:
a) identificare gli impianti, i serbatoi, le apparecchiature e gli strumenti installati da sottoporre a vigilanza da parte del personale finanziario;
b) controllare la taratura dei serbatoi dei prodotti soggetti ad accisa ed effettuare il riscontro di massima della taratura degli altri serbatoi; constatare il regolare funzionamento degli strumenti da utilizzare per la determinazione quantitativa delle materie prime trattate e dei prodotti ottenuti. Perdurando l'assoggettamento ad accisa con aliquota zero, per i serbatoi destinati a contenere vino o bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra il controllo e' effettuato, a scandaglio, anche successivamente all'inizio dell'esercizio;
c) esaminare il diagramma dei flussi di materia e controllare le modalita' di produzione, di prelievo, di trasformazione e di impiego di ogni tipo di energia;
d) individuare i locali e le attrezzature necessari per l'espletamento della vigilanza, prescrivere, secondo le disposizioni impartite dall'Agenzia delle dogane, d'ora in avanti denominata "Agenzia", le misure necessarie e l'adozione di mezzi tecnici, ivi compresi gli strumenti di misura, idonei a garantire la tutela degli interessi erariali, verificandone la successiva installazione. Le suddette prescrizioni possono essere impartite anche successivamente all'attivazione del deposito fiscale, nel caso in cui se ne ravvisi la necessita';
e) controllare il regolare funzionamento degli eventuali sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati, rilevanti ai fini fiscali.
3. Durante la verifica tecnica possono essere eseguiti esperimenti di lavorazione e prove di collaudo degli apparecchi e dei sistemi, anche per accertare la potenzialita' degli impianti; viene, inoltre, effettuato, nei casi previsti dall'Agenzia, il suggellamento degli impianti.
4. Delle operazioni eseguite e dei risultati delle verifiche effettuate l'UTF redige, in doppio esemplare, processo verbale, sottoscritto anche dal rappresentante della ditta istante; nel caso in cui sia stata riconosciuta l'idoneita' dell'impianto ad operare in regime di deposito fiscale, notifica l'ammontare della cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del testo unico. Ai fini di tale determinazione, la quantita' massima dei prodotti soggetti ad accisa che puo' essere detenuta in deposito e' calcolata con riferimento alla capacita' dei serbatoi ed ai quantitativi detenuti in confezioni od in altri contenitori, denunciati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del presente regolamento ed alla relativa imposta gravante vengono applicate le percentuali previste dall'articolo 28, commi 2 e 3 del testo unico; per quanto concerne la media dell'imposta dovuta alle previste scadenze, la stessa e' riferita all'anno solare ed e' determinata in base ai dati tecnici e gestionali disponibili. A norma dell'articolo 5, comma 3, lettera a) del testo unico, l'obbligo della prestazione della cauzione non sussiste per le amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici e per le aziende municipalizzate. La cauzione, quando non sia stato richiesto e concesso l'esonero previsto, per le ditte affidabili e di notoria solvibilita', dal sopracitato articolo 5, comma 3, lettera a) del testo unico, e' prestata in uno dei modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni. La cauzione e' rideterminata dall'UTF all'inizio di ogni anno solare, riferendo all'anno solare precedente il calcolo dell'imposta mediamente pagata alle previste scadenze, ed e' notificata all'interessato qualora l'incremento riscontrato risulti non inferiore al dieci per cento; il termine di trenta giorni per la sua corresponsione, previsto dall'articolo 64 del testo unico, decorre dalla data della notifica. Verifica tecnica suppletiva, relativa verbalizzazione ed eventuale rideterminazione della cauzione sono effettuate in occasione di comunicazioni o rilevazioni di variazione dei dati gia' denunciati e verificati.



Note all'art. 2:
- Per i testi degli articoli 28, comma 5, e 5, comma 3,
lettera a), del testo unico, si vedano le note alla
premesse.
- La legge 10 giugno 1982, n. 348, che concerne la
costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a
garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti
pubblici.
- Il testo dell'art. 64 del testo unico e' il seguente:
"Art. 64 (Prestazione della cauzione). - 1. Nei casi in
cui e' prescritta la prestazione di una cauzione, il
rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto sono
subordinati a tale adempimento. Qualora occorre integrare
la cauzione, il soggetto obbligato deve provvedervi entro
trenta giorni dal termine stabilito dall'amministrazione
finanziaria; in caso di inosservanza di tale termine la
licenza e' revocata. Non occorre integrazione se l'aumento
della cauzione e' inferiore al dieci per cento dell'importo
della cauzione prestata.".



 
Art. 3.
Assetto dei depositi fiscali
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, i depositi fiscali di alcole etilico, di birra o di prodotti alcolici intermedi sono delimitati da apposita recinzione di immediata identificazione ovvero sono ubicati all'interno di un edificio o di una porzione di edificio destinati allo svolgimento della specifica attivita'; eventuali attivita' diverse sono consentite dall'UTF purche' non comportino intralci od aggravi all'effettuazione della vigilanza finanziaria. I suddetti depositi recano, all'esterno, l'indicazione della tipologia del deposito e della ragione sociale della ditta esercente ed hanno accesso diretto:
a) dal sistema viario pubblico;
b) da vie private collegate al sistema viario pubblico, liberamente transitabili da parte degli addetti alla vigilanza;
c) da un'area recintata comune ad altri depositi fiscali, collegata ai sistemi viari di cui alle lettere a) e b), considerata, compresa la recinzione, come facente parte di ciascun deposito fiscale ma non destinata allo stoccaggio delle merci.
2. Nelle fabbriche di alcole gli apparecchi di distillazione e le attrezzature per la denaturazione sono installati su aree distinte fra loro, in locali o all'aperto, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia. Analogamente, sono distinte le aree dove si custodiscono le materie prime, gli alcoli gia' accertati da rettificare, i prodotti finiti accertati e quelli denaturati. Gli apparecchi di distillazione ed i loro accessori, i serbatoi di stoccaggio e le attrezzature per la denaturazione sono accessibili e verificabili in tutte le loro parti e predisposti per il suggellamento, se prescritto ai sensi dell'articolo 2, comma 3; le relative tubazioni sono sempre visibili o, comunque, ispezionabili. Le operazioni di rettifica di alcoli gia' accertati fiscalmente sono effettuate con attrezzature distinte ovvero in tempi distinti dalle operazioni di distillazione.
3. I recipienti collettori di cui all'articolo 33, comma 4, del testo unico sono situati in magazzini, cosiddetti di accertamento, aventi i requisiti dei magazzini di cui all'articolo 5, comma 5, del presente regolamento. In applicazione dell'articolo 33, commi 6 e 7, del testo unico, l'Agenzia puo' individuare i casi in cui possa omettersi l'installazione del misuratore dell'alcole etilico o debba essere prescritta l'installazione di misuratori per il controllo delle materie prime alcoliche o alcoligene nonche' dei semilavorati avviati alla distillazione.
4. Per il controllo della produzione e del condizionamento della birra sono installati misuratori delle materie prime, ad esclusione del luppolo, estratte dai silos o dagli altri magazzini di stoccaggio, del mosto introdotto nelle cantine di fermentazione, della birra introdotta nei reparti di condizionamento, nonche' contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni, come definiti dall'articolo 9, comma 1, anche se di birra analcolica non tassabile; e' anche facolta' dell'UTF effettuare il suggellamento di linee, apparecchiature, locali e varchi e prescrivere, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), l'esecuzione delle opere ritenute necessarie. L'assetto delle linee di trasferimento deve essere tale da non consentire il passaggio delle materie prime alla lavorazione senza essere misurate e l'introduzione del mosto in cantina e della birra nel reparto d'imbottigliamento se non attraverso tubazioni fisse su cui siano inseriti misuratori. Per le fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri e sono destinate al solo rifornimento di un attiguo locale di mescita e di minuta vendita, l'assetto del deposito fiscale e le modalita' per il controllo della produzione sono stabiliti di volta in volta dall'Agenzia.



Note all'art. 3:
- Per il testo dei commi 4, 6 e 7 dell'art. 33 del
testo unico, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 4.
Rilascio della licenza fiscale
1. Effettuata, con esito positivo, la verifica tecnica di cui all'articolo 2 e constatate l'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite e l'accettazione della cauzione da parte della direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, d'ora in avanti denominata "direzione compartimentale", se prestata a mezzo fidejussione, oppure il versamento della stessa in numerario o in titoli di Stato o l'avvenuta concessione dell'esonero, l'UTF autorizza l'istituzione del deposito fiscale rilasciando, contestualmente all'attribuzione del codice d'accisa, la licenza di cui all'articolo 5, comma 2, del testo unico, dopo il pagamento del diritto previsto dall'articolo 63, comma 2, lettere a) o b) del testo unico medesimo; per i depositi doganali gestiti in regime di deposito fiscale, copia della licenza viene inviata alla direzione della competente circoscrizione doganale, unitamente a copia del processo verbale di cui all'articolo 2, comma 4. Per l'esercizio, in uno stesso impianto, salva contraria disposizione, di piu' attivita' previste da una medesima lettera del citato articolo 63, comma 2, del testo unico e' rilasciata una sola licenza; del pari, e' rilasciata una sola licenza quando l'attivita' prevista da una lettera del suddetto articolo 63, comma 2, comprende anche attivita' contemplate in un'altra lettera. Unitamente alla licenza, vengono restituiti all'operatore un esemplare dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 1 ed un esemplare del processo verbale di cui all'articolo 2, comma 4, che sono custoditi presso l'impianto ed esibiti ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza.
2. La licenza di cui al comma 1 abilita all'esercizio per il solo aspetto fiscale; resta ferma l'esclusiva responsabilita' dell'operatore qualora svolga l'attivita' senza essere in possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie.
3. Entro dieci giorni dal rilascio della licenza di cui al comma 1, l'UTF ne da' comunicazione alla direzione compartimentale.
4. Qualora, in un impianto di produzione o di rettificazione di alcole etilico, cessi l'attivita' ovvero sia trascorso oltre un anno dall'ultima comunicazione di lavorazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e rimangano giacenze di prodotti soggetti ad accisa, l'impianto e' considerato come magazzino di commerciante all'ingrosso ed il diritto di licenza e la cauzione sono adeguati al nuovo regime.
5. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 4, del testo unico, applicabili in caso di revoca della licenza, negli altri casi di cessazione dall'esercizio di deposito fiscale i prodotti giacenti, se non trasferiti ad altro deposito fiscale entro quindici giorni dalla data di cessazione, sono considerati immessi in consumo nella suddetta data e sugli stessi viene corrisposta l'accisa alle scadenze previste dall'articolo 3, comma 4 del testo unico e successive modifiche.



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 5, comma 2, del testo unico si
vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 63, comma 2, lettere a) e b) del
testo unico e' il seguente:
"2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento
di un diritto annuale nella seguente misura:
a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di
lavorazione, di trattamento e di condizionamento): lire 500
mila;
b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e
di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra,
depositi): lire 200 mila".
- Il testo vigente degli articoli 1, comma 1, 2, comma
4 e 5, comma 3 del testo unico e' il seguente:
"1. L'imposizione indiretta sulla produzione e sui
consumi, esclusa quella sui tabacchi lavorati e sui
fiammiferi, e' disciplinata dalle disposizioni del presente
testo unico.".
"4. E' obbligato al pagamento dell'accisa il titolare
del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in
consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante
di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si
verificano i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta.
Per i prodotti di importazione il soggetto passivo
dell'obbligazione tributaria e' individuato in base alla
normativa doganale.".
"3. Il depositario e' obbligato:
a) fatte salve le disposizioni stabilite per i
singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del
dieci per cento dell'imposta che grava sulla quantita'
massima di prodotti che possono essere detenuti nel
deposito fiscale, in relazione alla capacita' di stoccaggio
dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso, l'importo della
cauzione non puo' essere inferiore all'ammontare
dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste
scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri
soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di
pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione
della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici e le aziende municipalizzate. L'amministrazione
finanziaria ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo
le ditte affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero
puo' essere revocato in qualsiasi momento ed in tal caso la
cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla
notifica della revoca;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per
l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e
movimentati nel deposito fiscale;
d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a
sottoporsi a controlli o accertamenti.".
- Il testo dell'art. 50, comma 4, del testo unico e' il
seguente:
"4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo
la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, e'
considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di
sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo
estratto, ancorche' destinato ad usi esenti od agevolati".



 
Art. 5.
Disposizioni comuni
1. Fatte salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti, le operazioni effettuate nei depositi fiscali di alcole e di bevande alcoliche sono disciplinate dal presente articolo. Le materie prime, i prodotti semilavorati e finiti sono introdotti ed estratti sotto la responsabilita' esclusiva del depositario autorizzato, a meno che non si tratti di prodotti movimentati dai magazzini di cui al comma 5. Nel caso di prodotti non comunitari o di prodotti destinati ad essere esportati, l'introduzione o l'estrazione avvengono con l'osservanza delle relative disposizioni doganali; in tale evenienza, se e' disposta la verifica fisica, la determinazione quantitativa e l'eventuale prelievo dei campioni sono eseguite dal personale dell'UTF o della dogana che esercita la vigilanza sul deposito fiscale ed i relativi verbali vengono acquisiti dal competente ufficio doganale per il completamento delle operazioni. Nel caso di deposito fiscale vigilato dall'UTF, se il depositario autorizzato e' ammesso alle procedure semplificate di accertamento doganale, per l'effettuazione dei controlli e dei riscontri tecnici saltuari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 548 la dogana si avvale della collaborazione dell'UTF.
2. Per i depositi fiscali nei quali si effettua attivita' di fabbricazione o di rettifica di alcole etilico, l'introduzione e l'estrazione delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti avvengono secondo piani operativi fatti pervenire preventivamente dal depositario autorizzato all'ufficio finanziario di fabbrica, o, in sua mancanza, all'UTF competente per territorio, che ha facolta' di presenziare alle operazioni, di eseguire i riscontri ritenuti necessari e di prelevare campioni delle merci.
3. Per le attivita' di fabbricazione, rettifica, rilavorazione o trasformazione, almeno cinque giorni prima del loro inizio, il depositario autorizzato invia apposita comunicazione di lavorazione mensile, redatta secondo istruzioni fornite dall'Agenzia, recante le indicazioni di massima in ordine alla tipologia ed agli orari di effettuazione delle lavorazioni, alle materie prime lavorate, nonche' ai prodotti semilavorati o finiti che saranno ottenuti. Qualora si preveda che tutte le predette indicazioni restino invariate, la comunicazione puo' essere effettuata anche con cadenza trimestrale. Copia della comunicazione e' posta, dal depositario autorizzato, a corredo delle proprie contabilita' fiscali. Qualora, per dare inizio alla lavorazione, sia necessaria la rimozione di suggelli fiscali, il depositario autorizzato, all'orario indicato nella comunicazione per l'inizio della lavorazione, in assenza del personale dell'UTF o della Guardia di finanza puo' rimuoverli esso stesso, a meno che non sussistano particolari motivi, notificatigli per iscritto dal suddetto ufficio o dal competente comando della Guardia di finanza.
4. I prodotti finiti, al momento della fabbricazione, sono accertati fiscalmente con le modalita' di cui agli articoli da 13 a 16. Qualora la determinazione del prodotto da sottoporre ad accisa venga effettuata, in contraddittorio con il depositario autorizzato, dall'ufficio finanziario di fabbrica o, in mancanza, da funzionari dell'UTF, viene redatto apposito verbale, in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al depositario autorizzato e l'altro trasmesso in ufficio. Qualora, per la determinazione qualitativa, siano necessari riscontri analitici, gli stessi sono effettuati, su campioni prelevati dai funzionari dell'Agenzia, dai competenti laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.
5. I prodotti finiti, dopo la determinazione quantitativa, anche in attesa di esito di analisi nei casi stabiliti dall'Agenzia, sono affidati alla responsabilita' del depositario autorizzato per le successive operazioni e per l'estrazione. Tale affidamento non si verifica qualora, per il conseguimento di particolari fini, anche extra-fiscali, determinati dall'Agenzia, sia necessario che il prodotto rimanga custodito in magazzini, costruiti in modo che non vi si possa accedere senza lasciare traccia, suggellati dall'UTF. I suddetti magazzini, qualora lo stoccaggio non debba essere effettuato in recipienti di legno, possono essere costituiti da serbatoi all'aperto, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141, del 25 maggio 1981. In caso di estrazione dai suddetti magazzini di partite di tali prodotti, i relativi documenti di accompagnamento, compilati dall'esercente, vengono vistati dal funzionario responsabile dell'operazione.
6. Tutte le operazioni tecniche di cui ai precedenti commi sono oggetto di registrazioni contabili da parte del depositario autorizzato secondo le modalita' di cui all'articolo 7 ed il loro controllo e' diretto all'accertamento ed alla liquidazione del tributo.
7. Il depositario autorizzato corrisponde l'imposta dovuta nei termini previsti dall'articolo 3, comma 4, del testo unico e successive modifiche. L'imposta e' corrisposta, entro i medesimi termini, anche sui cali eccedenti quelli ammissibili, rilevati dal depositario autorizzato e dallo stesso scaricati, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente regolamento; per i prodotti denaturati, e' applicata l'aliquota relativa ai prodotti non denaturati.
8. A norma dell'articolo 18, comma 2, del testo unico, i depositari autorizzati assicurano al personale dell'Agenzia ed agli appartenenti alla Guardia di finanza il libero accesso, in qualsiasi momento, al deposito fiscale.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto del
Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 548
(regolamento recante le procedure semplificate di
accertamento doganale) e' il seguente:
"Art. 18 (Controlli e riscontri tecnici saltuari). - 1.
Fatti salvi i controlli integrati di cui all'art. 21 del
decreto legislativo 8 novembre 1990. n. 374, l'ufficio
doganale procede saltuariamente, con cadenza almeno
annuale, a controlli a campione delle scritture delle
contabilita' aziendali del soggetto autorizzato e del
soggetto per conto del quale l'operazione doganale e' stata
effettuata allo scopo di verificare la corrispondenza delle
stesse e di ogni altro elemento, dato o notizia,
acquisibile nel corso di ispezioni documentali,
verificazioni o ricerche, con le dichiarazioni presentate:
inoltre, esegue riscontri tecnici saltuari presso i
magazzini o stabilimenti del titolare dell'autorizzazione o
dei soegetti per conto dei quali sono state compiute le
operazioni doganali diretti a stabilire, tenuto conto dei
procedimenti di lavorazione, dei coefficienti di rendimento
e di altri elementi, l'effettiva consistenza qualitativa e
quantitativa delle merci introdotte o spedite.".
- Il testo del decreto del Ministro delle finanze 30
aprile 1981, reca norme per l'istituzione dei magazzini
fiduciari degli alcoli e dei distillati alcolici costituiti
da serbatoi metallici ubicati all'aperto.
- Per il testo dell'art. 3, comma 4, del testo unico,
si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 18, comma 2, del testo unico e' il
seguente:
"2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria,
muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui
all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli
appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di
eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini
dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle
imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresi',
accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi,
negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati,
trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad
accisa o dove e' custodita documentazione contabile
attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare
registri e documenti. Essi hanno pure facolta' di
prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti
negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze
di tutela fiscale, di applicare suggelli alle
apparecchiature e ai meccanismi.".



 
Art. 6.
Denaturazione
1. Le operazioni di denaturazione si svolgono nei depositi fiscali o doganali e negli altri impianti autorizzati da normative specifiche. Gli impianti di denaturazione sono soggetti a denuncia all'UTF competente per territorio, che esegue, entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia, la verifica tecnica al fine di riconoscerne l'idoneita' e la conformita' ai criteri stabiliti dall'Agenzia; in tale sede, l'UTF ha facolta' di prescrivere gli adattamenti e le integrazioni necessari alla salvaguardia degli interessi erariali, compresa la istituzione di appositi locali per la custodia dei denaturanti. Della verifica eseguita viene redatto verbale sottoscritto anche dall'operatore, che ne riceve un esemplare e si impegna a notificare preventivamente all'UTF tutte le modifiche che intendesse successivamente apportare.
2. Le operazioni di denaturazione si svolgono durante l'orario ordinario di apertura degli uffici del-l'Agenzia, alla presenza di due funzionari della suddetta Agenzia o di un funzionario dell'Agenzia medesima e di un ufficiale o sottufficiale della Guardia di finanza, non in servizio di vigilanza, quest'ultimo, presso l'impianto. Se la denaturazione e' effettuata in linea non e' necessaria la presenza continua presso l'impianto di denaturazione degli incaricati della vigilanza, purche' siano installati idonei dispositivi di segnalazione di regolarita' dell'operazione e di blocco automatico in caso di guasti.
3. E' facolta' dell'Agenzia stabilire le condizioni, subordinatamente alle quali le operazioni di denaturazione possano svolgersi anche al di fuori dell'orario di cui al comma 2 o possano essere effettuate alla presenza di un solo funzionario o direttamente dagli interessati, sotto la loro responsabilita'.
4. Comunicazione dell'effettuazione delle operazioni di denaturazione e' fatta pervenire al competente ufficio dell'Agenzia almeno tre giorni prima, dal computo dei quali sono esclusi il sabato e le festivita'; al termine, tutte le operazioni sono oggetto di verbalizzazione o di dichiarazione di effettuazione da parte dell'operatore nonche' di registrazione nelle contabilita' dell'operatore e dell'UTF, secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia.
5. I prodotti denaturati sono a disposizione dell'esercente per le successive operazioni di custodia e di movimentazione.
 
Art. 7.
Contabilita' del depositario autorizzato
1. Fatte salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti, il depositario autorizzato esercente impianto di fabbricazione di prodotti da sottoporre ad accisa tiene, conformemente alle istruzioni impartite dall'Agenzia:
a) un registro di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti semilavorati introdotti od estratti dal deposito;
b) un registro di carico e scarico dei singoli prodotti finiti sottoposti ad accisa, distintamente per prodotti denaturati e prodotti non denaturati, riportando anche le rimanenze contabili giornaliere, quando necessarie per il conteggio dei cali ammissibili. Sullo stesso registro sono riportati anche i cali e le eccedenze che l'operatore abbia riscontrato e comunicato all'UTF a mezzo raccomandata a.r., telefax o per via informatica, contestualmente all'effettuazione della registrazione. Entro il primo giorno feriale, escluso il sabato successivo alla scadenza del termine per il pagamento del-l'accisa, che e' provato, a norma dell'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1995, n. 334, anche mediante ricevuta di conto corrente postale, viene effettuata la registrazione degli estremi del versamento, la cui ricevuta a quietanza e' custodita assieme al registro;
c) un registro delle singole partite ricevute e spedite in sospensione d'accisa nel quale sono riportati anche i dati relativi all'appuramento delle partite spedite nonche', giornalmente, l'ammontare della cauzione dovuta sulle spedizioni non ancora appurate.
2. Oltre alla tenuta delle contabilita' di cui al comma 1, il depositario autorizzato:
a) fa pervenire o comunque trasmette con raccomandata a.r. all'UTF entro il quinto giorno successivo al termine di ciascuna quindicina, considerando la seconda quindicina di ciascun mese terminante con la fine del mese, un prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa, distintamente per posizione fiscale, nonche' del movimento d'imposta e delle relative garanzie; al prospetto e' allegata la distinta delle partite introdotte ed estratte in sospensione di accisa, con l'indicazione del mittente o del destinatario e con gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;
b) fa pervenire o comunque trasmette con rac-comandata a.r. all'UTF, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per la corresponsione dell'accisa, fotocopia della ricevuta di versamento dell'imposta.
3. I depositari autorizzati esercenti impianti di trasformazione tengono, secondo le modalita' di cui all'articolo 24, le contabilita' previste dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383, riportando anche i cali e le eccedenze riscontrati e comunicati con le stesse modalita' di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo; tengono, inoltre, il registro di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo ed adempiono alle incombenze di cui al comma 2 del medesimo. I depositari autorizzati esercenti impianti di solo deposito tengono i registri di cui al comma 1, lettere b) e c) ed adempiono alle incombenze di cui al comma 2.
4. Il depositario autorizzato di cui al comma 1 redige almeno una volta l'anno:
a) l'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti;
b) il bilancio di materia distintamente per sezione di impianto, con l'indicazione delle rese di lavorazione;
e) il bilancio energetico, con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili attribuibili alle diverse sezioni dell'impianto.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro del
tesoro 4 aprile 1995, n. 334, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Dopo il comma 2 dell'art. 230 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono aggiunti i seguenti
commi:
"Le ricevute di conto corrente postale hanno potere
liberatorio nei confronti dei debitori e tengono luogo
delle quietanze di tesoreria ai fini dei conti
amministrativi e giudiziali.
Per il versamento di somme relative a particolari
servizi possono essere utilizzati, sentito il Ministro del
tesoro, conti correnti postali `dedicati' intestati ad una
sola sezione di tesoreria provinciale .".
- Il testo dell'art. 2, comma 8, del decreto del
Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383, recante
norme per la determinazione dei limiti dei cali
tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti
soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono,
e' il seguente:
"8. I fabbricanti dei prodotti di cui ai commi 3, 6 e 7
tengono, secondo modalita' stabilite dall'ammimstrazione
finanziaria, registrazioni contabili, relativamente:
a) al magazzino dell'alcole da impiegare;
b) all'opificio di trasformazione;
e) al magazzino del prodotto condizionato.".



 
Art. 8. Disposizioni specifiche per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra nonche' per i piccoli
produttori di vino
1. Per i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b). Il registro di cui alla lettera c) del comma l del predetto articolo 7 e' tenuto limitatamente ai trasferimenti intracomunitari. Il prospetto di cui alla lettera a) dell'articolo 7, comma 2, e' presentato, anziche' quindicinalmente, annualmente, entro il quindicesimo giorno successivo al termine dell'anno cui si riferisce; entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui siano stati effettuati trasferimenti intracomunitari viene presentata una distinta delle partite oggetto delle suddette movimentazioni.
2. I piccoli produttori di vino di cui all'articolo 37, comma 1, del testo unico assolvono all'obbligo di informare l'UTF competente per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate presentando, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui siano state espletate le suddette operazioni, una distinta delle medesime.



Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 37, comma 1, del testo unico
si vedano le note alle premesse.



 
Art. 9.
Disposizioni specifiche per la birra
1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulla birra, si intende per:
a) "imballaggio preconfezionato", l'insieme del prodotto e dell'imballaggio individuale definito dall'articolo 2, comma 1, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e soggetto alla disciplina metrologica vigente;
b) "imballaggio", un numero determinato di imballaggi preconfezionati contenuti in un involucro o comunque assemblati;
c) "contenitore", un recipiente diverso dagli imballaggi preconfezionati;
d) "confezione", un imballaggio o un contenitore.
2. Per le fabbriche di birra, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della produzione del mosto, anche se destinato all'ottenimento di birra analcolica non tassabile, viene presentata all'UTF la comunicazione di lavorazione di cui all'articolo 5, comma 3, valida al massimo per un mese solare, indicante l'orario di effettuazione e altri elementi d'individuazione delle singole cotte. Con analogo anticipo di almeno ventiquattro ore sono preventivamente comunicati i giorni e gli orari di effettuazione delle operazioni di condizionamento.
3. Qualsiasi prevista variazione degli orari di effettuazione delle singole cotte superiore alle due ore e' preventivamente segnalata all'UTF, anche a mezzo fonogramma o telefax, ed annotata nel registro di cui al comma 6. Sono del pari denunciate ed annotate previste variazioni dei valori dichiarati dei volumi superiori al dieci per cento e di quelli delle gradazioni superiori ai 4 decimi. Eventuali variazioni degli orari e dei parametri di cui sopra dovute ad eventi imprevedibili o che non sia stato possibile comunicare preventivamente all'UTF sono tempestivamente riportate sul registro di cui al comma 6, evidenziandone le motivazioni e facendo seguire, appena possibile, le relative comunicazioni.
4. La comunicazione dei giorni e degli orari di svolgimento delle operazioni di condizionamento puo' essere effettuata anche in sede di presentazione della comunicazione di lavorazione oppure per periodi predeterminati o non, con l'obbligo, in quest'ultimo caso, di comunicare preventivamente qualsiasi variazione. Analoghe comunicazioni sono effettuate anche per gli impianti di solo condizionamento. Variazioni imprevedibili sono riportate tempestivamente sul registro di cui al comma 6, evidenziandone le motivazioni e facendo seguire, appena possibile, le relative comunicazioni.
5. La birra condizionata prodotta o pervenuta nelle fabbriche o negli opifici di condizionamento e' introdotta dal depositario autorizzato in apposito magazzino, costituito da un'area dello stabilimento comunque delimitata, ed e' da questi presa in carico, distintamente per volume nominale e gradazioni dichiarate delle varie specie di imballaggi e contenitori, nel registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), denominato "registro annuale di magazzino", dove sono pure riportati, con le medesime distinzioni, i quantitativi estratti giornalmente, secondo le varie destinazioni fiscali, nonche' i quantitativi andati perduti. Sono pure tenuti il registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), di carico e scarico delle materie prime e della birra non condizionata introdotta od estratta dal deposito, ed il registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), dove sono riportate le partite movimentate in regime sospensivo, e viene compilato il prospetto quindicinale di cui alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo.
6. In aggiunta ai registri di cui al comma 5, il fabbricante o l'esercente opificio di condizionamento tengono un registro annuale delle lavorazioni, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia, dove sono riportate le varie fasi della produzione e del condizionamento.
7. Il trasferimento della birra sfusa alle fabbriche o agli opifici di condizionamento viene effettuato in cauzione dell'imposta che sarebbe dovuta sul prodotto qualora lo stesso fosse considerato finito ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del testo unico, assumendo un volume convenzionale in ettolitri pari al peso del prodotto in quintali moltiplicato per un coefficiente di 0,9915. Sulle perdite eccedenti i cali ammissibili di trasporto e' dovuta l'accisa. Con l'arrivo del prodotto presso l'opificio destinatario e con la restituzione dell'esemplare n. 3 del documento di accompagnamento accise (DAA) di cui all'articolo l del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni, munito delle prescritte annotazioni, viene meno il gravame d'accisa sulla partita trasferita. La movimentazione della birra sfusa e' contabilizzata in apposita sezione del registro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).
8. Il passaggio alla rilavorazione di birra mai immessa in consumo giacente, in sospensione d'accisa, nel magazzino del prodotto finito, e' oggetto di verbalizzazione da parte dell'UTF, ai fini dello scarico dal registro annuale di magazzino.
9. Qualora nei depositi fiscali di birra venga prodotta o condizionata anche birra analcolica non soggetta ad accisa, la fabbricazione, la custodia e la contabilizzazione di tale prodotto sono sottoposte agli stessi adempimenti fiscali previsti per la birra tassabile. Le fabbriche e gli opifici di condizionamento di sola birra analcolica non tassabile presentano all'UTF competente per territorio una comunicazione di tale attivita'.



Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 2, primo comma, della legge
25 ottobre 1978, n. 690, e' il seguente:
"Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si
intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio
individuale nel quale tale prodotto e' preconfezionato.".
- Per il testo dell'art. 35, comma 1, del testo unico
si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro delle
finanze 25 marzo 1996, n. 210, recante norme per estendere
alla circolazione interna le disposizioni relative alla
circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al
regime delle accise, e' il seguente:
"Art. 1 (Documento di accompagnamento accise). - 1. La
circolazione in regime sospensivo degli oli minerali,
dell'alcole e delle bevande alcoliche, di cui all'art. 6
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti
denominato "testo unico , avviene con scorta del "Documento
di accompagnamento accise , d'ora in avanti indicato con la
sigla "D.A.A. , di cui al regolamento (CEE) n. 2719/1992,
della commissione, dell'11 settembre 1992 e successive
modificazioni. Esso puo' consistere:
a) in un documento amministrativo di accompagnamento,
qualora sia conforme al modello allegato al citato
regolamento (CEE) n. 2719/1992;
b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un
modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che
contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal
corrispondente numero di casella, previste per il documento
amministrativo.".



 
Art. 10.
Contabilita' degli UTF
1. Gli UTF tengono, previo riscontro contabile del prospetto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), sulla base dei verbali di cui all'articolo 5, comma 4, dei verbali o delle dichiarazioni di denaturazione di cui all'articolo 6, comma 4, della dichiarazione di cui all'articolo 16 e di eventuale altra documentazione, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia, scritturazioni contabili dalle quali devono risultare, per ogni deposito fiscale, il carico e lo scarico dei prodotti finiti sottoposti ad accisa ed i relativi movimenti di imposta e di garanzie nonche' gli estremi dei versamenti effettuati e dei provvedimenti che danno luogo a rimborsi di imposta.
2. Le scritturazioni di cui al comma l sono tenute, nei casi previsti, su registri a rigoroso rendiconto, e, negli altri casi, su registri vidimati dalla direzione compartimentale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia puo' essere anche prevista la tenuta informatizzata delle contabilita'.
3. Per il vino e per le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, in vigenza dell'aliquota d'accisa zero, le contabilizzazioni previste dal comma l sono tenute dall'UTF limitatamente alla registrazione annuale della produzione ed a quella dei trasferimenti intracomunitari.
 
Art. 11.
Garanzia per l'esercizio del credito
1. Nel caso di prodotti custoditi nei magazzini suggellati dall'UTF ai sensi dell'articolo 5, comma 5, al fine di consentire l'esercizio del credito il suddetto uf-ficio, a richiesta del depositario autorizzato, rilascia al-l'istituto esercente il credito un certificato attestante l'esistenza, in magazzino, del prodotto posto a garanzia del credito medesimo. L'estrazione di tale prodotto e' vincolata alla restituzione del certificato o, in mancanza, all'assenso del creditore con atto recante la sua firma autenticata da un notaio.
 
Art. 12.
Accertamento dell'alcole etilico
1. I misuratori di cui al comma 1 dell'articolo 33 del testo unico, da utilizzare ai fini dell'accertamento dell'alcole etilico, sono di tipo volumetrico e sono muniti di prelevatori automatici per la raccolta di un campione, d'ora in avanti denominato "saggio", aventi capacita' tale da garantire il funzionamento continuativo per un periodo di almeno quindici giorni. L'impianto di produzione e' dotato del recipiente collettore di cui al comma 4 del predetto articolo 33, montato su bilico o tarato, con capacita' minima tale da consentire lo stoccaggio della produzione di almeno tre giorni e massima fino ad un limite stabilito dall'UTF tenendo presenti le esigenze della sicurezza fiscale; la determinazione dell'alcole raccolto nello stesso e' effettuata riportandone il volume alla temperatura di 20oC. La determinazione a mezzo misuratore volumetrico e quella a mezzo recipiente collettore, quest'ultima d'ora in avanti denominata "determinazione diretta", sono effettuate dal personale finanziario in contraddittorio con il fabbricante.
2. Puo' prescindersi dall'installazione del prelevatore automatico di cui al comma 1, nel caso di produzione delle cosiddette "teste e code" o di impianti di portata massima non superiore a 300 litri/ora; in tali evenienze, come titolo alcolometrico volumico del saggio e' assunta la media ponderale delle gradazioni relative alle operazioni di determinazione diretta cui il saggio medesimo si riferisce.
3. L'impianto di produzione completo del misuratore, del prelevatore automatico di campioni e del recipiente collettore viene suggellato secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia.
4. In caso di guasti al misuratore o di rottura di suggelli applicati sia al misuratore medesimo sia ad altre parti dell'apparecchio di distillazione ed in caso di rotture dell'apparecchio di distillazione o di parti di esso, ne viene fatta immediata denuncia all'ufficio finanziario di fabbrica o, in mancanza, all'UTF; se l'alcole fuoriesce dall'apparecchio prima di arrivare al recipiente collettore o se fuoriesce dal recipiente collettore medesimo, viene sospesa la lavorazione. Quando non si verifica alcuna fuoriuscita di alcole, come pure in occasione di riparazioni o di cambio del misuratore, la quantificazione della produzione e' effettuata mediante determinazione diretta, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della riparazione o della sostituzione e, comunque, per non piu' di due mesi, trascorsi i quali la lavorazione viene sospesa. Qualora si siano verificate perdite di alcole, la determinazione e' effettuata in base alla potenzialita' dell'impianto e ad ogni altro elemento utile per la valutazione della produzione.
5. La determinazione dei quantitativi di alcole prodotti dagli impianti aventi i requisiti di cui all'articolo 33, comma 2, del testo unico, i cui esercenti abbiano fatto richiesta all'UTF di essere assoggettati a tassazione forfetaria, qualora non sia applicabile la procedura prevista dal comma 3 del suddetto articolo e' effettuata sulla base di elementi tecnici ed operativi rilevati dall'UTF e debitamente verbalizzati. L'accisa viene liquidata dall'UTF sulla base della comunicazione di lavorazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del presente regolamento e notificata all'esercente con la procedura di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico; in alternativa, l'esercente puo' allegare alla suddetta comunicazione, al momento della sua presentazione, fotocopia della documentazione attestante il pagamento dell'accisa. L'esercente tiene il registro di carico e scarico delle materie prime di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) e prende in carico la produzione effettiva, da esso stesso accertata, su apposito registro, allo scarico del quale riporta le partite estratte dall'impianto, con riferimento agli estremi dei documenti di accompagnamento, nonche', mensilmente, i quantitativi destinati al proprio uso familiare, trasferiti, senza emissione di documenti, nella propria abitazione, qualora la stessa possa essere considerata pertinenza della fabbrica; qualora non si verifichi la suddetta condizione, la detenzione nell'abitazione e' soggetta alla disciplina di carattere generale prevista, per i depositi per uso privato, dall'articolo 20, comma 4, del presente regolamento.



Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 33, comma 1, del testo unico
si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 14, comma 1, del testo unico e' il
seguente:
"Art. 14 (Recuperi e rimborsi dell'accisa). - 1. Le
somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o
restituite si esigono con la procedura di riscossione
coattiva prevista dal decreto del Presidente della Republca
28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Prima
di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante
raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un
termine di 15 giorni per l'adempimento, decorrente dalla
data di spedizione del predetto avviso.".



 
Art. 13. Accertamento del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e
dalla birra
1. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, l'accertamento della produzione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra presso i depositi fiscali e' effettuata dall'UTF sulla base del prospetto annuale di cui all'articolo 8, comma 1.
2. Le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, se non vengono destinate all'alimentazione umana, sono soggette alla disciplina di cui ai commi 7 e 9 dell'articolo 23.
 
Art. 14.
Accertamento dei prodotti alcolici intermedi
1. I fabbricanti dei prodotti alcolici intermedi indicano, nella comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3, che puo' riferirsi anche a periodi inferiori ad un mese, le singole partite che si intendono produrre, nonche' i giorni in cui sono effettuate le relative lavorazioni. Per ogni partita ottenuta redigono poi, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia, apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali da porre a corredo delle registrazioni contabili e l'altro da allegare al prospetto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), con l'indicazione delle materie prime impiegate e dei quantitativi di prodotto sfuso ottenuti. Sulla base del predetto verbale l'UTF effettua l'accertamento fiscale della produzione; esegue inoltre, ai fini del controllo della fabbricazione, esperimenti di lavorazione.
 
Art. 15.
Accertamento della birra
1. L'accertamento dei quantitativi di birra prodotti ed immessi in magazzino e' effettuato mensilmente dall'UTF sulla base di apposita dichiarazione, redatta conformemente alle istruzioni dell'Agenzia, da presentarsi entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce e nella quale sono riportati, con riferimento ai prospetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), i quantitativi di birra prodotti, quelli introdotti in regime sospensivo, quelli estratti secondo le varie destinazioni fiscali nonche' il conteggio dell'imposta dovuta, alle previste scadenze, sui quantitativi immessi in consumo e sui cali eccedenti le tolleranze stabilite dall'articolo 35, comma 5, del testo unico.
2. La determinazione, ai fini della definizione del canone di abbonamento, dei quantitativi di birra prodotti dagli impianti aventi i requisiti di cui all'articolo 35, comma 4, del testo unico, e' effettuata sulla base di elementi tecnici ed operativi rilevati dall'UTF e debitamente verbalizzati. La convenzione di abbonamento e' riferita all'anno solare e la corresponsione dell'accisa convenuta e' effettuata, in due rate eguali, entro il primo mese di ciascun semestre. Per gli impianti attivati entro il primo semestre dell'anno, la prima rata e' versata entro lo stesso mese di stipula della convenzione; per quelli attivati nel secondo semestre entrambe le rate, unificate, sono corrisposte entro lo stesso mese di stipula della convenzione.



Note all'art. 15:
- Per il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 35, del testo
unico, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 16. Disposizioni per i fabbricanti ed i detentori di apparecchi di
distillazione
1. I fabbricanti, gli importatori ed i commercianti di apparecchi di distillazione atti alla produzione di alcole etilico o di loro parti essenziali, intendendosi per parti essenziali quelle elencate nell'articolo 41, comma 2, del testo unico, presentano denuncia di attivita' all'UTF, che li iscrive in apposito elenco. I suddetti operatori annotano, in un registro vidimato dal predetto ufficio, la movimentazione di tali apparecchi o delle loro parti essenziali identificati mediante un numero di matricola apposto sui medesimi, riportando nominativo ed indirizzo del commerciante cui sono ceduti per la rivendita o dell'acquirente. Se l'apparecchio o le sue parti essenziali non sono destinati alla produzione di alcole etilico, l'acquirente presenta una dichiarazione scritta attestante tale circostanza; la dichiarazione e' posta a corredo del registro, che, dopo la fine di ciascun anno, viene consegnato all'UTF, che provvede alla sua custodia. Analoga dichiarazione e' presentata, all'UTF, da coloro che si approvvigionano, per uso proprio, dei suddetti apparecchi o di loro parti direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia puo' essere previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione scritta per gli acquirenti di particolari categorie di apparecchi, subordinatamente alla condizione che gli apparecchi medesimi rechino una targhetta riportante il divieto dall'impiego per la produzione di alcole. E' facolta' dell'UTF disporre, anche per il tramite della Guardia di finanza, verifiche presso gli acquirenti, al fine di controllare la regolarita' dell'utilizzazione degli apparecchi sopracitati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i piccoli apparecchi dotati di matraccio di capacita' inferiore a 3 litri, sempreche' siano destinati ad usi diversi dalla produzione dell'alcole etilico e rechino in maniera inamovibile e indelebile l'avvertenza che la produzione abusiva di alcole etilico e' perseguibile in base alle leggi fiscali, ai piccoli alambicchi utilizzati per la determinazione del tenore alcolico dei vini o per altre esperienze di laboratorio ed agli apparecchi di distillazione incorporati in strumenti per la rilevazione di dati chimici o fisici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere identificate altre categorie di apparecchi di distillazione da escludere dal campo di applicazione del suddetto comma 1.
3. Gli apparecchi di distillazione o le loro parti essenziali, destinati alla produzione di alcole etilico, sono identificati a mezzo di una piastrina apposta dall'UTF. A tal fine i fabbricanti, gli importatori ed i commercianti dei suddetti apparecchi o di loro parti essenziali, in caso di vendita di un apparecchio o delle sue parti essenziali, informano, con un anticipo di almeno 10 giorni, sia l'UTF che ha rilasciato il registro, che provvede all'applicazione della piastrina, sia l'UTF competente per la localita' dove l'apparecchio verra' installato. A tale ultimo ufficio e' presentata, entro 10 giorni dalla ricezione, analoga denuncia da parte dei detentori dei suddetti apparecchi, ivi compresi gli istituti scientifici che li utilizzano per la produzione di alcole da destinare, secondo quantitativi determinati dai competenti UTF ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, negli usi esenti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera h) del testo unico. Sono pure tenuti alla presentazione di denuncia all'UTF, entro il predetto termine di dieci giorni dalla ricezione, ai fini dell'applicazione della piastrina, coloro che si approvvigionano delle suddette apparecchiature direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari.
4. Gli utilizzatori degli apparecchi o di parti degli apparecchi di cui ai commi 1 e 3, destinati o meno alla produzione di alcole etilico, che abbiano presentato la dichiarazione o la denuncia prescritte nei suddetti commi, comunicano all'UTF, entro quindici giorni dall'accaduto, la distruzione, la disattivazione o la cessione delle suddette attrezzature, indicando, in tale ultimo caso, gli estremi del cessionario e l'impiego a cui il medesimo ha dichiarato di volerli destinare.



Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 41, comma 2, del testo unico e' il
seguente:
"2. Per fabbricazione clandestina si intende quella
eseguita in locali o con apparecchi non previamente
denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in
modo che il prodotto possa essere sottratto
all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai
fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole
sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di
raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il
refrigerante.".
- Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto del
Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, recante norme
per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle
bevande alcoliche in usi esenti da accisa, e' il seguente:
"2. Chiunque intende impiegare alcole in esenzione
d'imposta, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera h), del
testo unico, per prove necessarie all'avviamento di
produzioni agevolate o a fini scientifici deve farne
richiesta, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle
suddette attivita', al competente UTF, indicando le
caratteristiche dell'utilizzazione, i quantitativi che
intende impiegare nonche' il nominativo del fornitore.
L'UTF, effettuati gli opportuni accertamenti e sentito,
qualora necessario, il laboratorio chimico compartimentale,
rilascia nulla osta per il quantitativo ritenuto necessario
all'impianto fornitore, che deve allegarlo alle proprie
contabilita' e trascriverne gli estremi, in luogo del
codice d'accisa, sul documento di accompagnamento
comunitario in regime sospensivo che scorta il prodotto,
reso valido per la circolazione in territorio nazionale
mediante la stampigliatura: "Valido per la circolazione
interna . Nel caso in cui il fornitore si trovi in un Paese
comunitario, il nulla osta viene inviato all'utilizzatore,
che provvede a trasmetterne gli estremi al fornitore, ai
fini della compilazione dell'apposita casella del documento
di accompagnamento comunitario in regime sospensivo. In
entrambi i casi copia del nulla osta deve essere allegata
al documento di accompagnamento del prodotto, ai fini del
rispetto della procedura prevista, per gli operatori non
registrati, dall'art. 8, comma 3, del testo unico,
eccezione fatta per il pagamento dell'accisa.".
- Il testo della lettera h) del comma 3 dell'art. 27,
del testo unico, e' il seguente:
"h) impiegati come campioni per analisi, per prove di
produzione necessarie o a fini scientifici.".



 
Art. 17.
Verifica del processo di lavorazione e controlli fiscali
1. Durante le fasi di fabbricazione e di trasformazione dei prodotti soggetti ad accisa, l'UTF ha facolta' di controllare la regolarita' dei processi di lavorazione, con riferimento alle risultanze della verifica tecnica degli impianti e della comunicazione preventiva relativa alle operazioni in atto.
2. I controlli di cui al comma 1 comportano, tra l'altro, l'effettuazione di tutte o di talune delle seguenti operazioni:
a) riscontro del regolare funzionamento degli strumenti e degli apparecchi di misura installati;
b) riscontro del regolare suggellamento, se previsto, degli impianti e delle apparecchiature tecniche di accertamento;
c) riscontro delle grandezze di stato concernenti le materie in circolo, rilevanti ai fini fiscali;
d) rilevazione, anche a scandaglio, delle giacenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti ed eventuale prelevamento di campioni;
e) accertamento del regolare andamento del processo di lavorazione, con riferimento alle potenzialita' degli impianti ed al bilancio quantitativo e qualitativo di una o piu' sezioni di trattamento;
f) rilievo dei consumi energetici e loro confronto con le richieste energetiche dei processi di lavorazione in atto;
g) determinazione di rese anche parziali di lavorazione e di eventuali parametri d'impiego;
h) esami e riscontri di registri contabili e della relativa documentazione tenuti per fini commerciali, amministrativi e fiscali.
3. I controlli di cui al comma 1 devono risultare in apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'operatore, e sono intesi essenzialmente a verificare che:
a) le quantita' e le qualita' dei prodotti ottenuti siano congrue con i parametri d'impiego e le rese di lavorazione, nonche' con le indicazione degli strumenti di misura;
b) siano regolarmente tenute le contabilita' inerenti alle materie prime, ai semilavorati ed ai prodotti finiti ottenuti, pervenuti o estratti;
c) i versamenti d'imposta siano stati regolarmente effettuati;
d) la cauzione prestata sia congrua con l'attivita' effettivamente svolta;
e) i cali scaricati dal depositario autorizzato, senza corresponsione dell'imposta, rientrino nei limiti ammissibili.
4. Oltre che presso i depositi fiscali, sono effettuati controlli anche presso operatori economici comunque sottoposti al regime delle accise sui prodotti alcolici.
5. Le disposizioni in materia di accesso alle attrezzature informatiche, di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, si applicano anche per i controlli eseguiti presso gli operatori che movimentano prodotti alcolici in regime sospensivo.
6. Nei depositi fiscali affidati alla vigilanza della dogana, quest'ultima, per le incombenze di rilevanza tecnica, richiede l'intervento dell'UTF.
7. Per l'effettuazione dei controlli previsti dal presente articolo, l'UTF si avvale delle facolta' accordategli dall'articolo 18 del testo unico. Controlli analoghi sono effettuati dagli appartenenti alla Guardia di finanza, nell'ambito delle facolta' loro concesse dal medesimo articolo.



Nota all'art. 17:
- Il testo dell'art. 26, comma 5, del decreto del
Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e' il
seguente:
"5. Per eseguire controlli e riscontri sulla
movimentazione delle merci, gli uffici del dipartimento
delle dogane e delle imposte indirette ed i comandi della
Guardia di finanza possono avvalersi delle strutture
informatiche in dotazione dei soggetti che commerciano i
prodotti di cui al capo II del presente regolamento e
collegarsi direttamente con le stesse; tali soggetti sono
obbligati a presentare, secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione finanziaria, elenchi, elaborati
eventualmente con sistemi informatizzati, concernenti le
movimentazioni, nonche' a produrre a richiesta,
eventualmente su supporti informatici, gli elementi tecnici
necessari alla misurazione dei prodotti medesimi. Fatte
salve le particolari disposizioni relative agli impianti di
fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa, i soggetti
che spediscono partite di prodotto ad accisa assolta,
individuati sulla base di criteri selettivi stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze, che devono, in ogni
caso, prevedere una rotazione dei soggetti in questione,
sono, altresi', tenuti a far pervenire all'UTF competente
per territorio, per un periodo di tempo determinato e
comunque non superiore a tre mesi per anno, comunicazione
preventiva di ciascuna partita estratta dagli impianti
medesimi.".



 
Art. 18.
Inventari
1. Gli inventari periodici di cui all'articolo 18, comma 1, del testo unico sono effettuati nei depositi fiscali di alcole etilico e di prodotti intermedi con cadenza annuale. Per le partite sottoposte ad invecchiamento l'inventario puo' essere effettuato al momento dell'ultimazione dell'estrazione dal magazzino di ogni singola partita. Per gli inventari effettuati presso gli opifici di trasformazione sono ritenute valide le gradazioni dei semilavorati e dei prodotti finiti dichiarate dal fabbricante e, per i prodotti condizionati, quelle riportate sulle etichette, ferma restando la possibilita' di procedere a controlli analitici a scandaglio. Analogamente, per quanto concerne il volume dei prodotti condizionati, viene assunto il valore nominale riportato sull'etichetta.
2. Gli inventari periodici presso le fabbriche di birra sono effettuati con cadenza semestrale e comportano l'effettuazione delle seguenti operazioni:
a) rilevazione delle giacenze effettive delle materie prime e del prodotto finito e confronto con le giacenze contabili;
b) confronto fra i dati riportati nelle dichiarazioni mensili di produzione e di estrazione con quelli risultanti sui registri tenuti dal fabbricante;
c) esame del registro di magazzino e di quello delle lavorazioni e confronto con i dati di misuratori e contatori;
d) determinazione delle rese di lavorazione, come rapporto fra i quantitativi di materia prima impiegata e gli ettolitri-grado complessivamente prodotti, ivi compresi quelli afferenti alla birra analcolica non tassabile;
e) se ritenuto opportuno, ogni altro controllo sulla regolarita' dell'esercizio e sul buon esito dei trasferimenti in cauzione, ivi compreso il controllo della gradazione saccarometrica effettiva del prodotto finito.
3. Per l'espletamento degli inventari periodici presso gli opifici di condizionamento della birra, da eseguirsi con la medesima cadenza prevista per le fabbriche, vengono effettuate le operazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e), del comma 2, mentre, per quanto concerne la lettera d), viene fatto il confronto fra i quantitativi di prodotto sfuso pervenuti, quelli passati all'imbottigliamento secondo le indicazioni dei contatori ed il prodotto finito ottenuto. Semestralmente e' pure eseguito l'inventario dei prodotti finiti presso i depositi fiscali diversi dalle fabbriche e dagli opifici di condizionamento.
4. Ai fini del controllo della gradazione saccarometrica media effettiva della birra finita, si definisce come lotto l'insieme degli imballaggi di una determinata tipologia presenti in magazzino al momento della verifica ed assunti in carico sul registro di magazzino. Il numero di campioni di imballaggi preconfezionati da inviare all'analisi viene fissato in 20, da prelevare non piu' di uno per imballaggio. Dai medesimi imballaggi sono prelevati anche i campioni di riserva. La medesima definizione di lotto vale anche per i contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati. In tal caso sara' effettuata la campionatura dell'1 per cento per singola specie, con un minimo di 2 campionature ed un massimo di 10. Se il controllo della gradazione saccarometrica e' effettuato sui recipienti ancora sulle linee di condizionamento o sulla birra sfusa che alimenta le suddette linee, il campione medio deve essere rappresentativo di almeno un'ora di produzione.
5. Presso i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, in vigenza dell'aliquota zero, in luogo degli inventari di cui al comma 1 sono effettuati riscontri, anche sulla base delle scritturazioni prescritte dalle norme di tutela agricola, da quelle sulla produzione e sul commercio o da ogni altra normativa, ogni volta che sussistono specifici motivi o, a scandaglio, secondo le direttive dell'Agenzia; gli interventi sono particolarmente finalizzati al controllo delle incombenze connesse alle movimentazioni intracomunitarie.
6. Oltre agli inventari periodici di cui al comma 1, sono effettuati inventari straordinari, secondo criteri stabiliti dall'Agenzia.
7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 1, del testo unico, vengono considerati come regolari immissioni in consumo gli scarichi dal registro di carico e scarico, effettuati secondo le modalita' dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente regolamento, dei cali, eccedenti quelli previsti dall'articolo 4 del testo unico, su cui venga corrisposta l'imposta nei termini prescritti. La determinazione dei cali effettivi, in sede d'inventario, e' effettuata con riferimento all'intero periodo preso a base dell'inventario medesimo, senza tener conto, al suddetto fine, dei cali eventualmente scaricati dall'esercente. Nella medesima sede e' effettuato il conguaglio dell'accisa eventualmente corrisposta.
8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 2, del testo unico, sono ammesse le seguenti tolleranze sulle eccedenze riscontrate nel corso di inventari di depositi fiscali:
a) nei depositi fiscali di birra, una tolleranza rispetto alla giacenza contabile di ciascuna specie di imballaggio o contenitore non superiore allo 0,30 per cento del numero di ciascun tipo di imballaggio o contenitore estratto nei trenta giorni precedenti a quello dell'inventario;
b) nei depositi fiscali di alcole etilico e di prodotti alcolici intermedi, una tolleranza del 2 per cento rispetto al carico del magazzino, definito come somma della giacenza al momento della precedente verifica e dei prodotti successivamente introdotti.



Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 18, comma 1, del testo unico
si vedano le note all'art. 5.
- Il testo del comma 1 dell'art. 47, del testo unico,
e' il seguente:
"Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella
circolazione dei prodotti soggetti ad accisa). - 1. Per le
deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi
fiscali di entita' superiore al 2 per cento oltre il calo
consentito si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro, dal doppio al triplo,
della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se
la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo
consentito, l'esercente e' punito, indipendentemente dal
pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota piu' elevata
gravante sul prodotto, con la multa fino a lire 5 milioni.
Se la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento,
oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per
il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento
dell'accisa.".
- Il testo dell'art. 4 del testo unico, e successive
modifiche, e' il seguente:
"Art. 4 (Abbuoni per perdite e cali). - 1. In caso di
perdita o distruzione di prodotti, che si trovano in regime
sospensivo, e' concesso l'abbuono dell'imposta quando il
soggetto obbligato provi che la perdita, o la distruzione
dei prodotti, e' avvenuta per caso fortuito o per
forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al
soggetto passivo, a titolo di dolo o colpa grave, e quelli
imputabili allo stesso soggetto passivo, a titolo di colpa
non grave, sono equiparati al caso fortuito ed alla
forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati
ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la
procedura di riscossione dei diritti di accisa resta
sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di
archiviazione o sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art.
648 del codice di procedura penale. Ove non risulti il
coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano
individuati gli effetivi responsabili, o i medesimi siano
ignoti, e' concesso l'abbuono dell'imposta a favore del
soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei
confronti dell'effettivo responsabile.
2. Per le perdite dei prodotti, in regime sospensivo,
avvenute durante il processo di fabbricazione o di
lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso
in cui e' gia' sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono
e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili
determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto,
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le
disposizioni previste dalla normativa doganale.
4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche
per i trasporti di prodotti in regime di sospensione di
accisa provenienti dagli Stati membri dell'Unione
europea.".
- Per il testo del comma 2 dell'art. 47 si vedano le
note alle premesse.



 
Art. 19.
Consegna ed utilizzazione dei contrassegni
1. I contrassegni di Stato di cui all'articolo 13, comma 1, del testo unico sono forniti agli uffici del Dipartimento dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo le disposizioni del Capo VI del decreto del Ministro delle finanze 19 maggio 1943, recante istruzioni di contabilita' per l'amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione. La corresponsione del prezzo dei contrassegni da parte degli utilizzatori e' effettuata sull'apposito capitolo di entrata, anche a mezzo di conto corrente postale.
2. L'applicazione dei contrassegni sui recipienti contenenti i prodotti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, comma 2 del testo unico e' effettuata con le modalita' tecniche stabilite dall'Agenzia, che puo' anche consentire, nel caso di recipienti di capacita' fino a 5 centilitri, che il contrassegno sia applicato, anziche' sui recipienti, sulla confezione che li contiene. L'applicazione dei contrassegni e' effettuata presso:
a) i depositi fiscali nazionali abilitati alla custodia dei prodotti da contrassegnare;
b) i depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari che agiscano per proprio conto;
c) i depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari che agiscano per conto di operatori nazionali;
d) gli impianti di Paesi terzi che agiscano per conto di importatori nazionali;
e) gli impianti di condizionamento di prodotti assoggettati ad accisa;
f) le dogane attraverso le quali avviene l'importazione ed i depositi doganali.
3. La consegna dei contrassegni e' effettuata dall'UTF o, nei casi di cui al comma 2, lettere d) ed f), dalla direzione della circoscrizione doganale, a richiesta scritta degli interessati, previa esibizione della documentazione comprovante la corresponsione del prezzo dei contrassegni e, nei casi previsti dall'articolo 13, commi 5 e 7, del testo unico, l'avvenuta prestazione della cauzione, di importo pari al 100 per cento dell'accisa gravante sui prodotti da contrassegnare. Se l'importatore nazionale di cui al comma 2, lettera d) e' l'esercente di un deposito fiscale nazionale abilitato all'applicazione dei contrassegni, la consegna dei contrassegni da inviare presso gli impianti ubicati nei Paesi terzi puo' essere effettuata anche dall'UTF, che ne da' opportuna comunicazione alla direzione della competente circoscrizione doganale. Ogni operazione e' verbalizzata in apposita nota di consegna, in doppio esemplare, uno dei quali di pertinenza dell'interessato, da cui risultano gli estremi del ricevente, dei contrassegni ceduti e dei versamenti effettuati nonche', nei casi previsti, della cauzione prestata ed e' contabilizzata dall'UTF o dalla circoscrizione doganale secondo le istruzioni dell'Agenzia, anche ai fini dell'incameramento della cauzione in caso di mancata applicazione dei contrassegni nei termini previsti dai commi 5 e 7 dell'articolo 13 del testo unico.
4. I contrassegni divenuti inservibili per deterioramento o rottura sono riconsegnati all'UTF o alla direzione della circoscrizione doganale, che redigono una nota di riconsegna in doppio esemplare, uno dei quali di pertinenza del cedente, e procedono alla distruzione dei contrassegni medesimi, anche presso l'impianto utilizzatore, previa verbalizzazione, per evitare l'incameramento della quota di cauzione afferente. Per i contrassegni andati distrutti nel corso della lavorazione e non singolarmente recuperabili o individuabili, ove non si abbiano elementi per sospettare un'illecita sottrazione, l'accertamento della mancata applicazione, da far risultare nella nota di riconsegna, e' effettuato limitatamente agli ammanchi congruenti con i risultati dei riscontri dell'UTF. Sono pure distrutti i contrassegni riconsegnati perche' non ne e' piu' prevista l'utilizzazione. Per la distruzione dei contrassegni in possesso degli uffici dell'Agenzia e divenuti inservibili sono osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69 del decreto del Ministro del tesoro 10 maggio 1989, recante istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori.
5. Qualora, nei casi di cui al comma 2, lettere a) ed f), venga utilizzata, per il ritiro dei contrassegni, da effettuare rispettivamente presso l'UTF o la circoscrizione doganale territorialmente competenti, una cauzione prestata in via permanente, ai fini del riconoscimento della quota parte della cauzione ancora disponibile e' presentata, dall'operatore, una dichiarazione riportante, con riferimento ai verbali di consegna nonche' alle registrazioni contabili di cui al comma 12, il numero dei contrassegni precedentemente ritirati che sono stati applicati o che vengono restituiti contestualmente alla presentazione della dichiarazione medesima perche' divenuti inservibili o perche' non ne e' prevista l'applicazione nei termini di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico ovvero di cui e' stata riconosciuta la distruzione nel corso della lavorazione.
6. La consegna dei contrassegni ai depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari di cui al comma 2, lettera b) e' effettuata per il tramite dei rispettivi rappresentanti fiscali di cui all'articolo 9 del testo unico, che li acquistano presso gli UTF dipendenti dalla direzione compartimentale che ha rilasciato il codice d'accisa. La merce contrassegnata e' scortata da DAA su cui sono riportati anche la serie e gli estremi numerici dei contrassegni applicati. Qualora, nel suddetto documento di accompagnamento, risultasse difficoltoso, a causa di distruzioni avvenute nel corso delle lavorazioni, riportare gli estremi dei singoli contrassegni applicati, possono, in alternativa, indicarsi, oltre al numero ed alla taglia dei contrassegni, gli estremi della nota di consegna della partita di cui i medesimi facevano parte. Ricevuta la merce, i rappresentanti fiscali richiedono agli UTF competenti sul luogo dove i prodotti contrassegnati vengono consegnati ai suddetti rappresentanti fiscali il rilascio di una certificazione, da cui risultino la quantita' e tipologia della merce ed i dati identificativi dei contrassegni, rilevati dai DAA; prima del rilascio della certificazione, gli UTF possono effettuare riscontri fisici, a scandaglio, sui contrassegni applicati e sulla relativa numerazione. Sulla base della suddetta certificazione l'UTF che aveva rilasciato i contrassegni svolge le incombenze relative allo svincolo della quota parte di cauzione afferente ai contrassegni applicati. La cauzione non e' incamerata in caso di distruzione debitamente verbalizzata dall'autorita' fiscale del Paese comunitario, secondo criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4.
7. La consegna dei contrassegni da inviare ai depositi fiscali ubicati in altri Paesi comunitari di cui al comma 2, lettera c), da indicare nella richiesta prevista al comma 3, dai quali si intendano ritirare prodotti gia' contrassegnati, e' effettuata solo nei confronti di depositari autorizzati, operatori registrati di cui all'articolo 8 del testo unico o rappresentanti fiscali, che li ritirano presso gli UTF territorialmente competenti. Per la spedizione della merce, che sara' ricevuta presso i suddetti soggetti o presso depositi fiscali od operatori registrati dagli stessi designati nella cennata richiesta, e lo svincolo della cauzione si segue la procedura di cui al comma 6, a meno che non si tratti di partite ricevute con continuita' presso lo stesso deposito fiscale cui sono stati consegnati i contrassegni, a fronte di una garanzia prestata in via permanente. In tal caso il depositario autorizzato tiene in evidenza, in un registro analogo a quello di cui al comma 12, il movimento dei suddetti contrassegni e della relativa garanzia, con riferimento anche ai DAA che hanno scortato la merce ai cui contenitori i contrassegni sono stati applicati.
8. Gli importatori che, a norma del comma 2, lettera d), intendono acquistare contrassegni da far applicare in impianti ubicati in Paesi terzi indicano, nella domanda da presentare alla direzione della circoscrizione doganale competente per la dogana attraverso la quale si vuole effettuare l'importazione, anche la denominazione di tale dogana, e, per i prodotti di cui all'articolo 32 del testo unico, prestano la prevista cauzione commisurata alla gradazione effettiva e, comunque, per un contenuto alcolico effettivo non inferiore a 40 gradi. Lo svincolo della cauzione e' effettuato previo riscontro documentale, da parte della dogana presso cui si svolgono le operazioni di importazione, dell'avvenuta applicazione dei contrassegni. I suddetti riscontri possono essere effettuati dall'UTF, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1.
9. La consegna dei contrassegni agli impianti di condizionamento di prodotti assoggettati ad accisa di cui al comma 2, lettera e), e' effettuata dall'UTF territorialmente competente previa esibizione della documentazione contabile da cui risulti la disponibilita' del prodotto da contrassegnare.
10. L'UTF puo' consentire, su motivata richiesta, il cambio di destinazione dei contrassegni consegnati ad un operatore, purche' il nuovo impiego avvenga per un'attivita' ricadente sotto la responsabilita' dell'operatore medesimo.
11. L'abbuono o la restituzione dell'accisa sui prodotti contrassegnati trasferiti in altri Paesi comunitari o esportati sono subordinati alla distruzione, alla presenza dell'UTF o della dogana, dei contrassegni applicati. In alternativa alla distruzione, l'Agenzia puo' consentire che i contrassegni vengano annullati, secondo sistemi ritenuti idonei.
12. Presso gli impianti nazionali dove sono applicati i contrassegni di Stato e' tenuto, con le modalita' stabilite dall'Agenzia, un apposito registro di carico e scarico in cui sono fatte risultare le operazioni relative alla movimentazione dei contrassegni medesimi, nonche' la situazione attinente alle garanzie in atto. Al registro sono allegati gli esemplari delle note di consegna o di riconsegna, di cui ai commi 3 e 4, di pertinenza dell'operatore. Viene tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico dei prodotti contrassegnati, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia. La custodia e la contabilizzazione dei prodotti contrassegnati altrove, introdotti negli impianti di cui al presente comma, sono effettuate distintamente da quelle dei prodotti contrassegnati negli impianti medesimi.
13. In occasione degli inventari periodici di cui all'articolo 19 e delle verifiche presso gli impianti di condizionamento o di deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa e, comunque, ogni qualvolta ritenuto opportuno, e' effettuato anche il controllo della regolare utilizzazione dei contrassegni. Controlli sui contrassegni applicati sono effettuati anche presso gli esercizi di vendita.



Note all'art. 19:
- Per il testo dei commi 1, 2, 5 e 7 dell'art. 13, del
testo unico, si vedano le note alle premesse.
- Il testo degli articoli 68 e 69 del decreto del
Ministro del tesoro, 10 maggio 1989, e' il seguente:
"Art. 68 (La distruzione di carte-valori e di stampati
a rigoroso rendiconto presso magazzini e uffici statali.
[Art. 56 Reg. P.G.S.]). - Le carte-valori e gli stampati
soggetti a rigoroso rendiconto, comunque inservibili,
giacenti presso magazzini e uffici statali debbono essere
distrutti, per macerazione o incenerimento, a seguito di
autorizzazione del Provveditorrato generale che stabilisce,
di volta in volta, le relative modalita'.
Nel caso che le operazioni di distruzione siano
eseguite nell'ambito dell'istituto Poligrafico, si
osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal
precedente articolo".
"Art. 69 (Locali per le operazioni di distruzione degli
scarti e verbali relativi). - Le operazioni di distruzione
di scarti, per incenerimento o per macerazionre avvengono:
presso l'Istituto Poligrafico, per gli scarti di
lavorazione di carte-valori, di materiali filigranatori e
di stampa divenuti inutilizzabili, giacenti presso il
magazzino tesoro; per gli scarti degli stampati a rigoroso
rendiconto giacenti, presso il competente magazzino;
presso le Cartiere fabbricanti, per gli scarti di
lavorazione delle carte bianche destinate alla stampa dei
valori, giacenti presso la locale sezione ispettorato;
presso l'Istituto Poligrafico, ove possibile, per gli
scarti di carte-valori e di stampati a rigoroso rendiconto
giacenti presso magazzini e uffici statali, divenuti
comunque inservibili a seguito di richiesta delle
rispettive amministrazioni.
Ove la distruzione avvenga per macerazione, il
controvalore del macero, secondo i prezzi definiti con
l'Istituto Poligrafico o con le cartiere, deve essere
versato in conto entrate eventuali del Provveditorato
generale.
Le operazioni di distruzione debbono sempre risultare
da specifici verbali, controfirmati da coloro che hanno
partecipato alla ricognizione".
- Il testo degli articoli 8, 9 e 32 del testo unico e'
il seguente:
"Art. 8 (Operatore professionale). - 1. Destinatario di
prodotti spediti in regime sospensivo puo' essere un
operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che,
nell'esercizio della sua attivita' professionale, abbia
chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere
registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza,
competente per territorio. All'operatore registrato e'
attribuito un codice d'accisa.
2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il
pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in
regime sospensivo, tenere la contabilita' delle forniture
dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e
sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.
3. Se l'operatore di cui al comma 1 non chiede di
essere registrato, puo' ricevere nell'esercizio della sua
attivita' professionale e a titolo occasionale, prodotti
soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della
spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione
all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio,
e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi
a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva
ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia
della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia
prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha
ricevuta, deve essere allegata al documento di
accompagnamento previsto dall'art. 6, comma 3, per la
circolazione del prodotto.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo
l'accisa e' esigibile all'atto del ricevimento della merce
e deve essere pagata, secondo le modalita' vigenti, entro
il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo".
"Art. 9 (Rappresentante fiscale). - 1. Per i prodotti
soggetti ad accisa provenienti da altro Stato della Unione
europea, il depositario autorizzato mittente puo' designare
un rappresentante fiscale con sede nello Stato per
provvedere, in nome e per conto del destinatario chenon sia
depositario autorizzato od operatore professionale di cui
all'art. 8, agli adempimenti previsti dal regime di
circolazione intracomunitaria.
2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:
a) garantire il pagamento della accisa secondo le
modalita' vigenti, ferma restando la responsabilita'
dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del
trasportatore;
b) pagare l'accisa entro il termine e con le
modalita' previste dall'art. 8, comma 4;
c) tenere una contabilita' delle forniture ricevute e
comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi
dei documenti di accompagnamento della merce ed il luogo in
cui la merce viene consegnata.
3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di
rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva
autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane
e delle imposte indirette, competente per territorio in
relazione al luogo di destinazione delle merci. Si
prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri
abilitati a svolgere i compiti previsti dall'art. 7, comma
1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66. Ai rappresentanti fiscali e' attribuito un codice di
accisa".
"Art. 32 (Oggetto dell'imposizione). - 1. L'alcole
etilico e' sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad
ettolitro anidro di prodotto, alla temperatura di 20o
Celsius.
2. Per alcole etilico si intendono:
a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico
effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che
rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono
parte di un prodotto di un altro capitolo della
nomenclatura combinata;
b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico
effettivo superiore al 22 per cento in volume e che
rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;
c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o
in soluzione".



 
Art. 20.
Denuncia di deposito e rilascio della licenza
1. Chiunque intende esercire, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del testo unico, un impianto di trasformazione, di condizionamento o di deposito di alcole etilico e bevande alcoliche assoggettati ad accisa, almeno 60 giorni prima di iniziare l'attivita' presenta all'UTF competente per territorio apposita denuncia, contenente la denominazione della ditta, la sua sede, la partita IVA, il codice fiscale e le generalita' del rappresentante legale e dell'eventuale rappresentante negoziale, il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si trova l'istituendo deposito, nonche' la capacita' di stoccaggio del medesimo. Se trattasi di un impianto di trasformazione, la denuncia riporta anche le seguenti indicazioni:
a) i numeri di telefono e di fax;
b) la descrizione delle apparecchiature, dei processi di lavorazione e della potenzialita' degli impianti;
c) la descrizione e le caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature per la produzione, l'acquisizione e la misurazione dell'energia;
d) la quantita' massima dei prodotti assoggettati ad accisa che in qualsiasi momento si potra' trovare nel deposito;
e) la descrizione degli strumenti installati per la misurazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
f) le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si intendono attivare per la gestione del deposito.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 vengono presentate le denunce di attivazione dei depositi di alcole denaturato con denaturante generale nonche' degli esercizi di vendita di alcole etilico e di bevande alcoliche, di cui all'articolo 29, comma 2, del testo unico. Agli effetti della suddetta norma, costituisce esercizio di vendita anche l'insieme degli apparecchi automatici, non installati in apposito locale adibito esclusivamente alla vendita al minuto, gestiti da un medesimo soggetto nell'ambito di uno stesso comune.
3. Ricevute le denunce di cui al commi l e 2, l'UTF, accertato che non sussistano i motivi ostativi di cui all'articolo 29, comma 4, del testo unico e che sia stato corrisposto il diritto di cui all'articolo 63, comma 2, lettera d) del testo unico medesimo, effettuata, relativamente agli impianti di trasformazione e di deposito per usi diversi da quelli privati di cui al comma 1, la verifica tecnica, rilascia la licenza di esercizio valida ai soli fini fiscali e vidima i registri di carico e scarico, nei casi previsti dal citato articolo 29, comma 4. Resta ferma l'esclusiva responsabilita' dell'operatore qualora svolga l'attivita' senza essere in possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie.
4. Oltre ai casi previsti dagli articoli 27, comma 2, e 29, commi 3 e 4, del testo unico e dal decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, sono esclusi dall'obbligo della denuncia e della tenuta del registro di carico e scarico i depositi e gli esercizi di vendita delle merci, diverse dai prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208 nonche' dalle profumerie alcoliche, contenenti alcole o bevande alcoliche, esenti, denaturati o non denaturati. L'esclusione dalla denuncia di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a) del testo unico e' estesa anche agli esercenti il deposito di prodotti alcolici confezionati in recipienti muniti di contrassegno di Stato, anche se di capacita' superiore a 5 litri. L'esclusione dalla tenuta del registro di carico e scarico prevista, per gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici, dal comma 4 del citato articolo 29 e' estesa anche agli esercenti la vendita all'ingrosso, qualora non soggetti alla denuncia di deposito, ai sensi del comma 3, del medesimo articolo. Il limite di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico e' elevato a 50 litri idrati per i depositi di alcole e di bevande alcoliche presso privati, a condizione che i suddetti prodotti siano destinati ad uso familiare e non formino oggetto di alcuna attivita' di vendita; i titolari di tali depositi non sono soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico ma conservano, per un periodo di cinque anni, i documenti di accompagnamento delle partite ricevute.



Note all'art. 20:
- Per il testo degli articoli 29 e 62, comma 2, lettera
d) del testo unico, si vedano note alle premesse.
-Il decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997.
n. 219, concerne: "Regolamento concernente l'esenzione
dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di
deposito e di circolazione previsti per i prodotti
sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego
di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed
altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non
superiore all'11 per cento in volume".



 
Art. 21.
Regime della circolazione
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, la movimentazione dei prodotti alcolici soggetti ad accisa nonche' di quelli assoggettati ad accisa o denaturati con denaturante generale e sottoposti ai vincoli di circolazione di cui all'articolo 30 del testo unico e' effettuata con le modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modifiche; la movimentazione degli alcoli denaturati con denaturanti speciali e' effettuata con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 e ove non diversamente disposto, per la movimentazione dei prodotti alcolici assoggettati ad accisa e non sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 30 del testo unico si rende applicabile l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.
2. L'esclusione dai vincoli di circolazione per i prodotti alcolici assoggettati ad accisa prevista dall'articolo 30, comma 2, lettera a), del testo unico e' estesa ai prodotti alcolici confezionati in recipienti, muniti di contrassegno di Stato, anche se di capacita' superiore ai 5 litri. Sono escluse dai vincoli di circolazione e non sono considerate, ai fini della circolazione, sottoposte al regime delle accise le merci, diverse dai prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, contenenti alcole o bevande alcoliche, esenti, denaturati o non denaturati.
3. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, la movimentazione fra depositi fiscali nazionali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra non e' subordinata all'emissione del documento di accompagnamento accise (DAA) di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 210/1996.
4. In caso di reintroduzione nel deposito fiscale mittente di partite o frazioni di partite di birra e di prodotti alcolici contrassegnati, assoggettate ad accisa, idonee al consumo e successivamente rifiutate dal destinatario, vengono seguite le procedure previste rispettivamente ai commi 4 e 5 dell'articolo 15 del decreto del Ministro delle finanze n. 210/1996 e successive modifiche, senza l'obbligo di effettuazione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto medesimo. Sulla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti e sul documento commerciale che scortano, rispettivamente, la birra ed i prodotti alcolici contrassegnati rifiutati e che vengono utilizzati per la ripresa in carico sono riportati anche gli estremi della fattura di acquisto o, nel caso della birra, anche quelli della bolla di accompagnamento relativa al viaggio di andata. I quantitativi reintrodotti vengono scomputati da quelli immessi in consumo nel periodo preso a base per la corresponsione dell'imposta, nel quale e' avvenuta la reintroduzione, o, in caso di differenza negativa, anche da quelli immessi in consumo nei periodi immediatamente successivi.
5. La procedura per la concessione della restituzione dell'accisa afferente alla birra divenuta non idonea al consumo umano avviata alla rilavorazione od alla distruzione, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, si applica anche alla birra che, per motivi diversi dall'inidoneita' al consumo umano, sia avviata alla rilavorazione in un deposito fiscale, promiscuamente con semilavorati o con prodotto non ancora accertato, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n 383. Alla suddetta procedura sono apportate le seguenti modifiche:
a) la birra e' immessa in apposito magazzino ed e' presa in carico, sulla base della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, su un registro di carico e scarico, tenuto con le stesse modalita' del registro di magazzino di cui all'articolo 9, comma 5;
b) almeno 5 giorni prima del passaggio alla rilavorazione od alla distruzione, da effettuarsi durante l'orario ordinario di apertura degli uffici dell'Agenzia, con esclusione del sabato ma fatta salva la previsione dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, viene presentata all'UTF apposita dichiarazione, contenente una dettagliata descrizione delle confezioni del prodotto da rilavorare o da distruggere, con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento, redatta secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia; un secondo esemplare della dichiarazione e' custodito presso l'impianto;
c) ai fini della verbalizzazione delle operazioni da parte dell'UTF, da effettuarsi sul secondo esemplare della dichiarazione, per passaggio alla rilavorazione o alla distruzione si intende lo sconfezionamento del prodotto con la riduzione allo stato sfuso nonche' il successivo invio dello stesso alla miscelazione od agli apparecchi di rilavorazione o a quelli di distruzione. Qualora, nel giorno e nell'orario indicati nella dichiarazione, non fosse presente personale dell'UTF, viene dato egualmente corso alle operazioni ed il rappresentante della ditta attesta, sotto la propria responsabilita', in calce al secondo esemplare della dichiarazione, l'avvenuta effettuazione delle operazioni medesime;
d) successivamente al passaggio alla rilavorazione od alla distruzione, viene presentata all'UTF domanda di restituzione dell'accisa afferente alla birra rilavorata od a quella distrutta perche' divenuta non idonea al consumo umano, unitamente al secondo esemplare della dichiarazione, munito della verbalizzazione o dell'attestazione di cui alla lettera c).



Note all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 30 del testo unico si vedano
le note alle premesse.
- Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 15 del decreto del
Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210,
successivamente modificato dal decreto ministeriale
16 maggio 1997, n. 148, e' il seguente:
"4. Qualora il quantitativo da reintrodurre in deposito
non abbia richiesto, per la sua entita', l'emissione del
D.A.S., la riassunzione in carico e' giustificata con il
documento commerciale che scorta la merce su cui viene
apposta un'annotazione , controfirmata, se trattasi di
merce rifiutata, dal destinatario, relativa alla causale
della restituzione nonche' aIla qualia' e alla quantita'
del prodotto restituito. Tale documento e' posto a corredo
del registro di carico e scarico.
5. La reintroduzione nel deposito speditore di una
frazione di partita di prodotto ad imposta assolta, non
potuta scaricare, per la quale, in relazione all'entita',
non si e' resa necessaria l'emissione del D.A.S., e'
consentita con la scorta di una apposita dichiarazione
scritta rilasciata dal destinatario, a richiesta del
trasportatore, da cui sia possibile rilevare:
a) il nome ed il cognome del destinatario dal quale
prodotto viene rifiutato;
b) il nome ed il cognome dello speditore e l'esatta
ubicazione del deposito mittente;.
c) la quantita' e la qualita' della quota parte di
prodotto scaricata;
d) la data del rilascio della dichiarazione;
e) il motivo per cui non si e' potuto completare lo
scarico.
Detta dichiaraione e', a cura del trasportatore,
completata con l'ora d'inizio del viaggio di ritorno ed e'
consegnata al mittente, il quale la utilizza, in luogo del
D.A.S., come documento giustificativo della presa in carico
del quantitativo di prodotto restituito dal destinatario".
- Il testo dell'art. 17. comma 1, del decreto
ministeriale n. 210/1996 e successive modifiche e' il
seguente:
"1. Nei casi di cui agli articoli 15 e 16, qualora lo
speditore sia un esercente di deposito fiscale, si
applicano le medesime procedure con l'obbligo aggiuntivo,
da parte del mittente, in caso di rientro della merce, di
comunicare, prima della reintroduzione in deposito, il
cambio di destinazione a mezzo fax o altro sistema di
teletrasmissione all'ufficio finanziario competente
sull'impianto o deposito mittente".
- Il testo dell'art. 10, comma 2, del decreto
ministeriale 9 luglio 1996, n. 524, recante norme per
disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande
alcoliche in usi esenti da accisa e' il seguente:
"2. Per beneficiare della restituzione, anche mediante
accredito, dell'imposta afferente a partite di prodotti
alcolici divenuti non idonei al consumo umano, il
proprietario deve avviare le medesime alla rilavorazione;
presso depositi fiscali, o alla distruzione, presso i
suddetti depositi o altri impianti, sempreche' dotati di
attrezzature riconosciute idoneee allo scopo dalle
autorita' competenti. La presa in carico, presso i depositi
fiscali, delle partite da rilavorare o da distruggere, deve
essere effettuata, sulla base della documentazione fiscale,
o, in mancanza, commerciale, emessa a scorta del prodotto,
su apposito registro vidimato dall'UTF, fatto salvo quanto
previsto, per la birra, dal comma 2 dell'art. 10 del
decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 17 dicembre
1992. La domanda di restituzione deve essere presentata
all'UTF territorialmente competente su tali impianti prima
del trasferimento delle partite; il suddetto ufficio
accerta, eventualmente anche a mezzo analisi,
l'inidoneita', dei prodotti al consunto umano e assiste
alle operazioni di rilavorazione o distruzione, redigendo
apposito verbale, copia del quale consegnata al
proprietario della merce ed altro al titolare
dell'impianto, che deve custodirla per tre anni. Devono
sempre ritenersi inidonee al consumo umano le confezioni
che abbiano superato il termine di scadenza indicato sulle
relative etichette".
Il testo dell'art. 2 comma 2, del decreto del Ministro
delle finanze 18 settembre 1997, n. 383, e' il seguente:
"2. In caso di rilavorazione della birra promiscuamente
con semilavorati o con prodotto non ancora accertato si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3".
Il testo del comma 8 dell'art. 1 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374 e' il seguente:
"8. I capi degli uffici possono consentire, su
richiesta motivata degli operatori, il compito delle
operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura di
ufficio o fuori del circuito doganale, di cui all'art. 18
del testo unico delle disposizoni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, verso il pagamento del
costo del servizio".



 
Art. 22.
Vigilanza sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico
1. Il regime di vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e confermato dall'articolo 66, comma 1, del testo unico, si applica secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro delle finanze 1o agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, con le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) i fabbricanti, i commercianti e gli utilizzatori che, per i quantitativi detenuti, non siano soggetti alla licenza prevista dagli articoli 2, quinto comma, 4, quinto comma, e 5, ultimo comma, del decreto, da intendersi ora riferita all'articolo 25, commi 1 e 2, del testo unico, tranne che per quanto riguarda il limite della capacita' di stoccaggio per cui non e' prescritto il rilascio della licenza agli utilizzatori, che resta fissato in 10 metri cubi, sono iscritti dall'UTF in apposito registro;
b) ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1995, n. 516, le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto non si applicano alle aziende che utilizzano l'alcole metilico per i soli processi di saldatura, secondo categorie e per quantitativi, comunque non superiori ai 60 litri annui, stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze 12 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto non si applicano neppure per i privati consumatori non esercenti attivita' commerciale, industriale, artigianale od agricola; che utilizzino gli alcoli di che trattasi in recipienti sigillati di capacita' non superiore a 500 millilitri;
c) non sono sottoposti alla tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 5 del decreto i laboratori di analisi e di ricerca che utilizzano gli alcoli in questione, quali reagenti, confezionati in recipienti sigillati di capacita' non superiore a 2,5 litri;
d) rientrano tra i trasferimenti di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto anche quelli dei prodotti condizionati fra i depositi commerciali dove e' stato effettuato il condizionamento e gli altri depositi commerciali.
2. I prodotti di cui al comma 1 di provenienza comunitaria sono scortati dalla documentazione commerciale, valida anche ai fini della presa in carico, da cui risultino il mittente, il destinatario, la quantita' e la qualita' della merce e la data della spedizione. In mancanza della predetta documentazione o se la stessa non contiene le suddette indicazioni, la merce e' scortata da una dichiarazione del mittente, riportante le indicazioni medesime. Il destinatario comunica all'UTF la ricezione delle partite di tali prodotti entro i tre giorni successivi a quello di arrivo. In caso di trasferimento nel territorio di altro Paese comunitario, la merce e' scortata dalla sola documentazione commerciale, da cui risultino il mittente, il destinatario, la qualita' e quantita' della merce nonche' il codice della nomenclatura combinata. La circolazione dei prodotti d'importazione e' effettuata con le modalita' di cui al penultimo ed ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 1o agosto 1986; la movimentazione nazionale e' effettuata con la scorta del documento di accompagnamento serie C mod 63 e secondo la disciplina di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1989, con le seguenti integrazioni e modifiche:
a) in caso di furto, smarrimento o distruzione del documento di accompagnamento, l'incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al piu' vicino comando territoriale della Guardia di finanza o, in mancanza, al piu' vicino organo di polizia, indicando, perche' siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari a identificare la partita trasportata, il mittente e il destinatario. Copia della denuncia scorta la merce fino all'arrivo e tiene luogo della bolletta serie C mod. 63 ai fini dell'assunzione in carico. Il destinatario segnala comunque il fatto agli UTF competenti sul proprio impianto e su quello speditore, entro il primo giorno lavorativo, escluso il sabato, successivo a quello di ricezione;
b) l'ultimo comma dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale e' cosi' sostituito:
"L'incaricato del trasporto annota sulla bolletta di accompagnamento ogni variazione che intervenga durante il viaggio. Le variazioni riguardanti il destinatario sono comunicate dal mittente all'UTF competente per il proprio impianto entro il primo giorno lavorativo, escluso il sabato, successivo a quello di arrivo a destinazione e sono annotate, entro lo stesso termine, sulla matrice del documento di accompagnamento.".
3. I punti di immissione nelle reti di metanodotti e nelle tubazioni di collegamento con i pozzi di estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi di alcole metilico trasportato con autocisterne per operazioni di pulizia o lavaggio o per evitare o rimuovere occlusioni non sono soggetti a licenza fiscale o a tenuta di registro di carico e scarico ma a denuncia d'impiego, soggetta a verifica facoltativa da parte dell'UTF, nella quale e' indicato anche l'impianto dove saranno custoditi la copia della denuncia medesima ed i documenti di trasporto. Il giorno e l'ora d'immissione nel metanodotto sono comunicati con telescritto, telegramma o telefax all'UTF, con almeno tre giorni d'anticipo. Se l'alcole metilico e' trasportato, anziche' con autobotti, in uno o piu' contenitori di capacita' singola non superiore a 30 litri, estratti da un deposito della ditta esercente il metanodotto, per i punti d'immissione si prescinde dalla denuncia d'impiego. La compilazione del documento di trasporto e la contabilizzazione dell'alcole metilico travasato nel metanodotto sono effettuati secondo modalita' stabilite dall'Agenzia.



Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 18 giugno
1986, n 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1986, n. 462, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Gli alcoli metilico, propilico
isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale
prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli
idruocaburi paraffinici, olefinici e naftenici, cosi' come
previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n.691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1976, n. 786, nonche' dal decreto-legge 30 settembre 1982,
n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 novembre 1982, n. 873.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le norme per il controllo della produzione, del
deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di
cui al comma 1.
3. E' vietato l'impiego di alcole metilico, propilico,
isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, sia da
soli che in miscela tra loro.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i
trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di
reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del
trasporto dei prodotti indicati nel comma 3 senza il
documento di accompagnamento prescritto, o con documento
falso, alterato o contenente false indicazioni".
- Per il testo dell'art. 66, comma 1, del testo unico,
si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Ministro delle finanze 1o agosto 1986
reca: "Disciplina fiscale degli alcoli metilico, propilico
ed isopropilico".
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 25, del testo
unico, e' il seguente:
"1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali
assoggettati ad accisa devono denunciare l'esercizio
all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio,
qualunque sia la capacita' del deposito.
2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al
comma 1:
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo
ed industriale di capacita' superiore ai 25 metri cubi;
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale
di carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione
automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed
industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale
supera i 10 metri cubi".
- Il testo dell'art. 1 della legge 29 novembre 1995, n.
516, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. All'articolo 2 del decreto-legge
18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, dopo il comma 2 sono
inseriti i seguenti:
"2-bis. Sono escluse dalla normativa di cui all'art. 5
del decreto del Ministro delle finanze 1o agosto 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto
1986, le aziende che utilizzano l'alcool metilico per i
soli processi di saldatura.
2-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, previo
parere del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabiliti le categorie di aziende
che beneficiano dell'esenzione di cui al comma 2-bis e i
quantitativi, comunque non superiori a 60 litri annui,
aquistabili dalle stesse per le normali attivita'
produttive .".
- Il decreto del Ministro delle finanze 12 ottobre
1996.
- Il testo del decreto del Ministro delle finanze
4 luglio 1989 reca l'istituzione di una bolletta di
accompagnamento per la circolazione, in tutto il territorio
della Repubblica, degli alcoli metilico, etilico ed
isopropilico e dispone: "L'esclusione, dall'ambito di
applicazione della normativa in materia di utilizzazione
dell'alcole metilico, delle aziende utilizzatrici del
prodotto per i soli processi di saldatura".



 
Art. 23.
Vigilanza sulle materie prime alcoligene
1. Le materie prime alcoligene assoggettate alla disciplina del presente articolo sono i liquidi fermentescibili, definiti al comma 2, ed i fermentati alcolici non sottoposti al regime delle accise, definiti al comma 3.
2. I liquidi fermentescibili assoggettati alla disciplina del presente articolo sono i seguenti:
a) succhi e sciroppi di frutta ed altri liquidi zuccherini provenienti da sostanze vegetali, esclusi i succhi non fermentati di agrumi;
b) melasso e sughi zuccherini, diluiti.
3. I fermentati alcolici assoggettati alla disciplina del presente articolo sono i seguenti:
a) liquidi ottenuti dalla fermentazione di sostanze cellulosiche od amidacee, idrolizzate;
b) qualsiasi altro fermentato liquido.
4. Chiunque intende esercire stabilimenti per la produzione o il condizionamento di liquidi fermentescibili o esercitare il commercio di detti prodotti sfusi o condizionati in recipienti di capacita' superiore ai 10 litri presenta denuncia all'UTF almeno venti giorni prima di iniziare l'attivita'. Denuncia analoga e' presentata da chiunque intende esercire stabilimenti per la produzione di fermentati alcolici diversi da quelli sottoposti ad accisa o esercitarne il commercio. La denuncia, corredata della planimetria dei locali nonche' dello schema degli impianti, e' redatta in doppio esemplare e riporta le seguenti indicazioni:
a) la ditta e chi la rappresenta;
b) il comune, la via e il numero civico;
c) le qualita' delle materie prime da impiegare e dei prodotti che si intendono ottenere;
d) la potenzialita' degli impianti di produzione.
5. Effettuata la verifica degli impianti di cui al comma 4, e controllata l'esecuzione delle eventuali opere e l'adozione delle eventuali misure prescritte, in base ad istruzioni dell'Agenzia, ai fini dell'espletamento di un'efficace vigilanza fiscale, l'UTF iscrive l'esercente in apposito registro e provvede all'approvazione ed alla vidimazione dei registri di carico e scarico delle materie prime, dei liquidi fermentescibili e dei fermentati alcolici, nei quali vengono riportati i dati relativi alla produzione, al condizionamento nonche' alla movimentazione delle suddette sostanze, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia. Almeno cinque giorni prima di iniziare le lavorazioni, l'esercente di impianti di produzione di liquidi fermentescibili o di fermentati alcolici effettua apposita comunicazione all'UTF, soggetta alla disciplina di cui all'articolo 5, comma 3, indicando i periodi continuativi di lavorazione, la quantita' e qualita' delle materie prime da lavorare, le qualita' e quantita' dei prodotti da ottenere.
6. I liquidi fermentescibili che non siano soggetti ad aggiunte di sostanze rivelatrici in applicazione di altre normative sono additivati, al momento della produzione ed a cura del fabbricante nazionale, con grammi 10 di cloruro di litio e grammi 1 di uranina per 100 chilogrammi di prodotto. Il suddetto obbligo non sussiste, oltre che nei casi previsti dal comma 9, anche relativamente ai liquidi fermentescibili destinati, senza subire processi che prevedano operazioni di distillazione, al consumo umano diretto od alla produzione di sostanze alimentari, ivi compresi gli aceti. Con disposizione del direttore dell'Agenzia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere indicati altri casi di esclusione dalla predetta additivazione o puo' essere disposto che tale operazione venga effettuata con formulazioni diverse da quelle previste nel presente comma.
7. I fermentati di cui al comma 3, ad eccezione di quelli destinati alla produzione di aceti, se non soggetti ad aggiunte di sostanze rivelatrici in applicazione di altre normative, sono additivati, a cura del fabbricante nazionale, con 10 grammi di cloruro di litio e grammi 1 di uranina per ogni 100 chilogrammi di prodotto; l'addizione non viene effettuata se i fermentati provengono da liquidi fermentescibili gia' addizionati di tali sostanze ai sensi del comma 6 o se si verificano le ipotesi di cui al comma 9. In caso di applicazione dell'articolo 13, comma 2, per i vinelli di vinaccia e per ogni altra bevanda fermentata di origine vinica si prescinde dall'aggiunta di uranina. Con disposizione del direttore dell'Agenzia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere indicati casi di esclusione dalla predetta additivazione o puo' essere disposto che tale operazione venga effettuata con formulazioni diverse da quelle previste nel presente comma.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 9 nonche' dalle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti nel settore vitivinicolo, i liquidi fermentescibili ed i fermentati alcolici, anche se provenienti da altri Paesi comunitari, destinati agli stabilimenti di produzione od agli esercizi commerciali di cui al comma 4 od alle distillerie circolano con la scorta di documenti commerciali, da cui risultino il mittente, il destinatario, la qualita' e quantita' della merce, la sua gradazione alcolica, se trattasi di fermentati, nonche' la data di spedizione. In mancanza della predetta documentazione o se la stessa non contiene le suddette indicazioni, la merce e' scortata da una dichiarazione del mittente, riportante le indicazioni medesime. Per i liquidi fermentescibili destinati al consumo umano diretto o alla produzione di sostanze alimentari la scorta della predetta documentazione si rende dovuta anche quando siano movimentati, allo stato sfuso od in recipienti di capacita' superiore ai 10 litri, per destinazioni diverse da quelle di cui al primo periodo del presente comma. La documentazione di scorta e' allegata ai registri fiscali del destinatario o, in mancanza, e' custodita dallo stesso fino alla scadenza del quinto anno successivo a quello in cui e' stata effettuata la movimentazione. Il destinatario nazionale di merce comunitaria comunica all'UTF la ricezione delle partite entro i tre giorni successivi a quello dell'arrivo.
9. Si prescinde dall'additivazione di cui ai commi 6 e 7 quando i liquidi fermentescibili sono trasformati in fermentati che vengono sottoposti a distillazione nello stesso stabilimento di produzione, con l'osservanza delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, ovvero quando i liquidi fermentescibili ed i fermentati alcolici sono trasferiti dallo stabilimento di produzione a quello di distillazione con la scorta del documento di accompagnamento semplificato (DAS) di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, compilato conformente alle istruzioni impartite dall'Agenzia. L'emissione del DAS si rende dovuta anche per il trasferimento dei suddetti prodotti da impianti nazionali ad opifici di produzione di aceti.
10. I funzionari dell'Agenzia e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di accedere in qualsiasi momento nei locali dove si detengono o si manipolano materie prime alcoligene. Essi hanno facolta' di prendere visione delle registrazioni e contabilita' inerenti all'esercizio dell'industria e del commercio dei generi sopraindicati, di eseguire riscontri e ricerche e gli interessati hanno l'obbligo di assisterli in tali operazioni. Gli ufficiali di polizia tributaria, agli effetti del presente articolo, possono avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4.



Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 9 del decreto del Ministro delle
finanze 25 marzo 1996, n. 210. e successive modifiche, e'
il seguente:
"Art. 9 (Documento di accompagnamento semplificato). -
1. La circolazione degli oli minerali, dell'alcole e delle
bevande alcoliche ad accisa assolta, di cui all'articolo 12
del testo unico e dell'alcole denaturato con denaturante
generale, fatto salvo quanto disposto al comma 2, avviene
con scorta del "Documento di accompagnamento semplificato",
d'ora in avanti indicato con la sigla "D.A.S. , di cui al
Regolamento (CEE) n. 3649/92, della Commissione, del
17 dicembre 1992. Esso puo' consistere:
a) in un documento amministrativo di accompagnamento,
qualora sia conforme al modello allegato al citato
regolamento (CEE) n. 3649/92;
b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un
modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che
contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal
corrispondente numero di riquadro, previste per il
documento amministrativo.
2. Per i trasferimenti ad altri Paesi comunitari di
prodotti ad accisa assolta l'emissione del D.A.S. e'
prescritta per qualsiasi quantitativo, a meno che non si
tratti di prodotti acquistati e trasportati dai privati,
nei limiti previsti dall'articolo 11 del testo unico. Non
e' del pari prescritta, entro i suddetti limiti, la scorta
del D.A.S. per i prodotti acquistati in altri Paesi membri
da privati e da essi trasportati. Nelle movimentazioni fra
operatori nazionali il D.A.S. sostituisce le bollette di
legittimazione mod. C 39 e C 62, il documento di cui
all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, ed i
certificati di provenienza mod. H-ter 7, H-ter 16 e H-ter
16-bis in tutti i casi in cui tali documenti sono previsti.
Per gli altri casi di trasferimenti di prodotti ad accisa
assolta, ivi compresi i prodotti di cui all'articolo 62,
commi 1, 2 e 6, nonche' dei prodotti di cui
all'articolo 21, comma 2, del testo unico e delle
profumerie alcoliche, fatte salve le disposizioni in
materia di tutela agricola, puo' essere utilizzato il
D.A.S. in sostituzione della bolla di accompagnamento dei
beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quando tale documento
sia previsto. Ai fini della circolazione, le merci
contenenti alcole o prodotti di cui ai codici NC 2207 e
2208, esenti, denaturati o non denaturati, non sono
considerate sottoposte al regime delle accise".
- Il testo dell'art. 33 della legge 7 gennaio 1929, n.
4. recante norme generali sulla repressione delle
violazioni delle leggi finanziarie, e' il seguente:
"Art. 33. - Oltre a quanto e' stabilito dal Codice di
procedura penale per gli ufficiali della polizia
giudiziaria, e' data facolta' agli ufficiali della polizia
tributaria di procedere a perquisizione domiciliare,
qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni
delle leggi finanziarie costituenti reato.
Questa disposizione si applica esclusivamente alle
violazioni di leggi concernenti i tributi doganali, la
privativa dei sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione
sugli spiriti, zuccheri e polveri piriche e agli altri casi
in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali".



 
Art. 24.
Tenuta e conservazione dei registri
1. I registri previsti dal presente regolamento sono approntati dalle ditte interessate conformemente a istruzioni fornite dall'Agenzia e sottoposti, prima del loro uso, a vidimazione da parte dell'UTF o della dogana, per gli impianti vigilati da quest'ultima. Le operazioni d'introduzione, estrazione e accertamento fiscale sono registrate entro le ore 10 del giorno successivo a quello in cui sono state effettuate, fatta salva l'applicazione di eventuali termini piu' ampi previsti dalle norme in materia di tutela agricola, per quanto concerne i prodotti vitivinicoli, oppure da decreti del direttore dell'Agenzia. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri sono chiusi e le giacenze finali sono riportate sui registri dell'anno successivo. L'esercente custodisce i registri e la documentazione posta a corredo dei medesimi nei cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.
2. I registri di cui al comma 1 possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dall'UTF o dalla dogana competenti. Ad evitate duplicazioni di registrazioni, piu' registri possono essere accorpati in uno solo mentre, per una maggiore facilita' di lettura, un registro puo' essere suddiviso in piu' sezioni.
3. I registri ed i documenti di accompagnamento sono scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati sono annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili e le annotazioni esatte sono riportate in corrispondenza.
 
Art. 25.
Termini per le incombenze dell'amministrazione
1. I responsabili dei procedimenti di cui al presente regolamento ed i termini per la conclusione dei medesimi sono quelli indicati nel regolamento medesimo o, in mancanza, nell'area n. 1 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678. I suddetti termini possono essere superati solo se la ditta non ha fornito le indicazioni prescritte e se l'inizio dell'attivita' e' stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte dell'UTF.
2. La documentazione costituente allegato alle istanze previste dal presente regolamento non e' prodotta qualora gia' in possesso della pubblica amministrazione, fermo restando l'obbligo di indicarne gli eventuali estremi.



Nota all'art. 25:
- Il decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre
1994, n. 678, reca il regolamento di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
nuove norme in materia di procedimento amministrativo,
relativamente ai procedimenti di competenza di organi
dell'Amministrazione delle finanze, ivi compresi il Corpo
della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, ed e' pubblicato nel s.o. alla Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994.



 
Art. 26.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le prescrizioni relative alla capacita' dei prelevatori di campione e del recipiente collettore, di cui all'articolo 12, comma 1, non si applicano relativamente agli impianti di distillazione in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Analogamente, qualora, per i depositi fiscali di alcole etilico, di birra o di prodotti intermedi, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non fosse possibile realizzare l'assetto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'attivita' continuera' ad essere consentita, con l'osservanza delle prescrizioni gia' in atto.
2. Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, del testo unico, i contrassegni di Stato continuano ad applicarsi allo spirito puro, ai liquori, alle acquaviti, agli estratti per essenze per preparazione liquori, ai vini aromatizzati ed ai vini liquorosi, nei casi prescritti e secondo le caratteristiche, i tagli ed i prezzi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. In relazione all'evoluzione tecnologica dei processi produttivi e della strumentazione utilizzata per la misurazione dei prodotti, nonche' in considerazione dei sistemi informatici e telematici in dotazione agli operatori economici ed alla amministrazione finanziaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale vengono rideterminate e aggiornate le modalita' tecniche di accertamento e di contabilizzazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime delle accise o a vigilanza fiscale.
4. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento sono eseguiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Le ditte in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento producono l'eventuale documentazione, integrativa di quella gia' in possesso dell'UTF, prevista dal regolamento medesimo entro novanta giorni dalla richiesta del predetto ufficio.
5. Le piastrine di cui all'articolo 16, comma 3, applicate agli apparecchi di distillazione o alle loro parti essenziali, non destinati alla produzione di alcole etilico, sono restituite all'UTF entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento o, decorso tale termine, entro sessanta giorni dalla richiesta del suddetto ufficio.



Nota all'art. 26:
- Per il testo dell'art. 13, comma 2, del testo unico
si vedano le note alle premesse.



 
Art. 27.
Abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i seguenti decreti del Ministro delle finanze:
a) decreto 20 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 1959, recante disposizioni concernenti l'aggiunta di sostanze rivelatrici ai fermentati alcolici diversi dal vino;
b) decreto 24 gennaio 1922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1922, concernente l'introduzione di un nuovo apparecchio di misurazione per l'accertamento dell'imposta sulla birra;
c) decreto 15 giugno 1927, n. 6353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 28 settembre 1927, recante la data di attuazione del sistema di accertamento mediante gli apparecchi misuratori Erhard-Schau nelle fabbriche di birra e fissazione di norme per l'accertamento medesimo;
d) decreto 24 luglio 1930, n. 5591, determinante una misura maggiore di abbuono nella liquidazione d'imposta sul mosto di birra;
e) decreto 31 maggio 1935, n. 690, recante istruzioni per l'applicazione e l'uso del misuratore Erhard-Schau nelle fabbriche di birra;
f) decreto 6 giugno 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 21 giugno 1963, che ha determinato nella misura del 14% l'abbuono sul mosto di birra ai fini della liquidazione dell'imposta di fabbricazione a decorrere dal 1o luglio 1963;
g) decreto 10 agosto 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 settembre 1972, che ha determinato nella misura del 10% l'abbuono del mosto di birra ai fini della liquidazione dell'imposta di fabbricazione a decorrere dal 1o gennaio 1973;
h) decreto 12 febbraio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 28 febbraio 1981, recante nuove modalita' d'impiego degli apparecchi Erhard-Schau per l'accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;
i) decreto 21 settembre 1988, n. 437, recante disposizioni, per le ditte produttrici di bevande alcoliche, per l'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1984, n. 408;
l) decreto 4 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1992, recante l'elenco dei Paesi terzi alle Comunita' europee ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 34 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990), concernente l'acquisto dei contrassegni di Stato da applicare ai recipienti delle bevande alcoliche prima della loro presentazione in dogana per l'importazione;
m) decreto 11 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 17 dicembre 1992, recante modalita' operative per l'applicazione del decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464, concernente modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra.
 
Art. 28.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 marzo 2001
Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001
Ufficio controllo atti ministeriali economico-finanziari, registro n. 1 Finanze, foglio n. 385
 
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