Gazzetta n. 97 del 27 aprile 2001 (vai al sommario)
LEGGE 30 marzo 2001, n. 152
Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' e natura giuridica degli istituti
di patronato)

1. In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, la presente legge detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilita'.



NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art.1:
- Il testo degli articoli 2, 3, 18, 31, 32, 35 e 38
della Costituzione, e' il seguente:
"Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale".
"Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese".
"Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare".
"Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e
altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo
alle famiglie numerose.
Protegge la maternita' e l'infanzia e la gioventu',
favorendo gli istituti necessari a tale scopo".
"Art. 32. La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana".
"Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le
sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro.
Riconosce la liberta' di emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e
tutela il lavoro italiano all'estero".
"Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata e' libera".



 
Art. 2.
(Soggetti promotori)

1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che: a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni; b) abbiano sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale; c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale; d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalita' assistenziali. 2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non e' necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 3.
(Costituzione e riconoscimento)

1. La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale e' presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Restano altresi' fermi le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica attribuite da previgenti disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti. 2. Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale. 3. La costituzione degli istituti e' approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 4. Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il riconoscimento definitivo. 5. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo di cui al comma 4 hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attivita'. 6. Non possono presentare domanda di riconoscimento le confederazioni e le associazioni che nel quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o sia stato sottoposto alle procedure di cui all'articolo 16 della presente legge. 7. Il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano che intendono promuovere la costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale a norma dell'articolo 2, comma 2.
 
Art. 4.
(Atto costitutivo e statuto)

1. Lo statuto degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve indicare: a) l'organizzazione promotrice; b) la denominazione dell'istituto; c) la sede legale; d) l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell'istituto; e) gli organi di amministrazione e di controllo; f) le finalita' e le funzioni dell'istituto, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge; g) la gratuita' delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge; h) la dotazione finanziaria e i mezzi economici. 2. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il Ministero non formuli proprie osservazioni, le modificazioni si intendono approvate. 3. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.



Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (
Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di
legge dei documenti contabili) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario



 
Art. 5.
(Convenzioni)

1. Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato gia' costituito. A tale fine devono essere sottoscritte apposite convenzioni da notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie osservazioni, le stesse si intendono approvate.
 
Art. 6.
(Operatori)

1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autorita' consolari e diplomatiche. 2. E' ammessa la possibilita' di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonche' di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalita' di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorita' consolari e diplomatiche. 3. Esclusivamente in relazione all'attivita' di cui agli articoli 8 e 10 e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di particolare necessita' ed urgenza, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 4. Per lo svolgimento delle attivita' all'estero gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di organismi promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all'articolo 2.
 
Art. 7.
(Funzioni)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attivita' di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o gia' in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero. 2. Rientra tra le attivita' degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilita' civile anche per eventi infortunistici.
 
Art. 8.
(Attivita' di consulenza, di assistenza e di tutela)

1. Le attivita' di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano: a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse; b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale; c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione; d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori. 2. Le attivita' di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attivita' per le quali e' previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13. 3. Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.



Nota all'art. 8:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.



 
Art. 9.
(Attivita' di assistenza in sede giudiziaria)

1. Il patrocinio in sede giudiziaria e' regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato. 2. Gli istituti di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalita' di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, in considerazione delle finalita' etico-sociali perseguite dagli istituti stessi. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Sono altresi' esonerati dalla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale tutti gli assistiti che promuovono eventuali cause o ricorsi per errori imputabili al patronato. Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di esso, con esclusione di quello della casa di abitazione, il contributo alle predette spese e' ridotto nella misura del 50 per cento. 3. Gli avvocati e i patronati non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro assistiti alcun patto di compenso relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullita' e del risarcimento dei danni. 4. Qualora il giudizio possa concludersi con la conciliazione o la transazione, la parte ne viene prontamente informata. 5. L'esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra tra le attivita' ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13. 6. Il Governo della Repubblica e' delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle disposizioni di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile alla particolarita' della materia di cui alla presente legge ed all'intervento dei patronati riconosciuti, nonche' per l'introduzione di specifiche procedure deflattive per la soluzione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 8, in ogni caso senza limitazioni del diritto all'azione in giudizio ed in forme compatibili con il disposto dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. 7. Lo schema del decreto legislativo e' sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimerlo entro trenta giorni.



Note all'art. 9:
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) cosi' recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".
- l'art. 410 del codice di procedura civile cosi'
recita:
"Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). -
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai
rapporti previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi
delle procedure di conciliazione previste dai contratti e
accordi collettivi deve promuovere, anche tramite
l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca
mandato, il tentativo di conciliazione presso la
commissione di conciliazione individuata secondo i criteri
di cui all'articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e
per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il
decorso di ogni termine di decadenza.
La commissione, ricevuta la richiesta tenta la
conciliazione della controversia, convocando le parti, per
una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal
ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione e'
istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, una commissione
provinciale di conciliazione composta dal direttore
dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualita' di
presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da
quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei
lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite,
con le stesse modalita' e con la medesima composizione di
cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali
degli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita',
affidano il tentativo di conciliazione a proprie
sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un
suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal
precedente terzo comma.
In ogni caso per la validita' della riunione e'
necessaria la presenza del presidente e di almeno un
rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei
lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per
la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al
precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del
lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo
di conciliazione".
- L'art. 147 delle disposizioni di attuazione e
transitorie del codice di procedura civile approvate con
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' il seguente:
"Art. 147 (Conciliazione, arbitrati e collegiali
mediche nelle controversie in materia di previdenza e di
assistenza obbligatorie). - Nelle controversie in materia
di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di
qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale,
gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le
collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le
conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o
posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria.
Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi
amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni
provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto
assicurativo".



 
Art. 10.
(Attivita' diverse)

1. Gli istituti di patronato possono altresi' svolgere senza scopo di lucro attivita' di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica: a) in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche all'informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo; b) in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale. 2. In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera a), gli istituti di patronato possono svolgere, anche mediante stipula di convenzione, attivita' finalizzate all'espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati dall'ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonche' stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale gia' costituiti. 3. Gli istituti di patronato svolgono, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attivita' di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, emanate a norma del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Le convenzioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2, prevedono il rimborso delle spese sostenute dagli istituti di patronato e di assistenza sociale da parte delle istituzioni pubbliche e private convenzionate.



Note all'art. 10:
- Per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
veda in nota all'art. 8.
- L'art. 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e' il
seguente:
"Art. 24 (Informazione, consulenza, assistenza). - 1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, l'istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri
dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro,
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli
uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto
italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti
di patronato svolgono attivita' di informazione, consulenza
e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro, in particolare nei confronti delle imprese
artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.
2. L'attivita' di consulenza non puo' essere prestata
dai soggetti che svolgono attivita' di controllo e di
vigilanza".



 
Art. 11.
(Attivita' di supporto alle autorita' diplomatiche
e consolari italiane all'estero)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attivita' di supporto alle autorita' diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorita'.
 
Art. 12
Accesso alle banche dati

1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
 
Art. 13.
(Finanziamento)

1. Per il finanziamento delle attivita' e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attivita' di patronato relative al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo. 2. Il prelevamento di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali: a) 89,90 per cento all'attivita'; b) 10 per cento all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero; c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attivita'. 3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'unita' previsionale di base 6.2.2 "Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari", sul capitolo 3518, di una somma pari all'80 per cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell'anno precedente. Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa unita' previsionale di base, capitolo 3518, la restante quota. 4. A decorrere dall'anno 2002, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime unita' previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, per effetto dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente. 5. In ogni caso, e' assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell'80 per cento indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno. 6. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attivita' di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi. 7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalita' di ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri: a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell'attivita' svolta in Italia e all'estero; b) individuazione dell'attivita' e dell'organizzazione da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 e per il loro aggiornamento periodico, definendo, altresi', le modalita' di accertamento, di rilevazione e controllo dell'attivita', dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attivita' svolta, in relazione all'ampiezza dei servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi; c) definizione, per le attivita' svolte e per l'organizzazione, delle modalita' di documentazione e dei criteri di verifica anche di qualita', da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' delle modalita' di presentazione delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la definizione di eventuali discordanze nella rilevazione delle attivita' e dell'organizzazione; d) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento. 8. Per il perseguimento delle finalita' loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresi' ricevere: a) eredita', donazioni, legati e lasciti; b) erogazioni liberali; c) sottoscrizioni volontarie; d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche. 9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 2001, sono compensati mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.



Note all'art. 13:
- Il comma 3 dell'art. 17 della gia' citata legge n.
400 del 1988, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- L'art. 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al
reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere
previdenziale), cosi' recita:
"Art. 3 (Integrazione del Fondo per l'occupazione). -
1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, e' autorizzata la spesa di lire 976 miliardi per
l'anno 1998, di lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire
714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1998, parzialmente utilizzando:
a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913
miliardi per l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere
dall'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998,
l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche
agricole".



 
Art. 14.
(Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale: a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile; b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo; c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell'attivita' assistenziale svolta nell'anno precedente, nonche' quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.
 
Art. 15.
(Vigilanza)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto attiene alle attivita' degli istituti di patronato e di assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di concerto con il Ministero competente. 2. Per il controllo delle sedi estere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la verifica dell'organizzazione e dell'attivita' svolta, utilizzando le risorse di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 13, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia.
 
Art. 16.
(Commissariamento e scioglimento)

1. In caso di gravi irregolarita' amministrative o di accertate violazioni del proprio compito istituzionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attivita' di cui all'articolo 8. 2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale e' sciolto ed e' nominato un liquidatore nel caso in cui: a) non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3; b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo; c) l'istituto non sia piu', per qualsiasi motivo, in grado di funzionare.
 
Art. 17.
(Divieti e sanzioni)

1. E' fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attivita', di soggetti diversi dagli operatori di cui all'articolo 6. La violazione del suddetto divieto comporta, per la sede in cui si e' verificata detta violazione, la decadenza dal diritto ai contributi finanziari di cui all'articolo 13, per le attivita' svolte dalla sede in cui si e' verificata la infrazione. 2. E' fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni e, nei casi piu' gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al quintuplo.
 
Art. 18.
(Trattamento fiscale)

1. I contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione rientrano fra quelli che, ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito. Le attivita' relative a tali contributi non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali. 2. Le attivita' istituzionali svolte dalle associazioni promotrici, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, possono essere svolte dagli istituti di patronato promossi da dette associazioni. Per tali attivita' trova applicazione il regime fiscale gia' previsto al riguardo nei confronti delle associazioni sindacali, a condizione che dette attivita' siano svolte dagli istituti di patronato in luogo dell'associazione promotrice.



Note all'art. 18:
- La lettera b), comma 2-bis, dell'art. 108 del decreto
del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
e' la seguente:
"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del
reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 87:
a) (omissis);
b) i contributi corrisposti da amministrazioni
pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato
o in regime di accreditamento di cui all'art. 8, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivita' aventi
finalita' sociali esercitate in conformita' ai fini
istituzionali degli enti stessi".
- L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto), cosi' recita:
"Art. 4 (Esercizio di imprese). - Per esercizio di
imprese si intende l'esercizio per professione abituale,
ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali o
agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice
civile, anche se non organizzate in forma di impresa,
nonche' l'esercizio di attivita', organizzate in forma
d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non
rientrano nell'art. 2195 del codice civile.
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio
di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
fatte dalle societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice, dalle societa' per azioni e in accomandita per
azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata, dalle
societa' cooperative, di mutua assicurazione e di
armamento, dalle societa' estere di cui all'art. 2507 del
codice civile e dalle societa' di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i
consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza
personalita' giuridica e le societa' semplici, che abbiano
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali o agricole.
Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio
di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' e
dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o
partecipanti.
Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che
non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attivita' commerciali o agricole, si considerano
effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di
attivita' commerciali o agricole. Si considerano fatte
nell'esercizio di attivita' commerciali anche le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o
di contributi supplementari determinati in funzione
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformita'
alle finalita' istituzionali da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extra-scolastica della persona anche se
rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima
attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno
parte di una unica organizzazione locale o nazionale,
nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. [Per
le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate
da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi
dell'art. 36 del codice civile, la disposizione si applica
nei confronti degli associati o partecipanti minori d'eta'
e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il
diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere,
nei casi di scioglimento della medesima, una quota del
patrimonio sociale, se questo non e' destinato a finalita'
di utilita' generale].
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono
considerate in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate
da enti pubblici, le seguenti attivita':
a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,
escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
e di formazione extrascolastica della persona cedute
prevalentemente ai propri associati;
b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e
vapore;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale;
d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e
somministrazione di pasti;
e) trasporto e deposito di merci;
f) trasporto di persone;
g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici:
prestazioni alberghiere o di alloggio;
h) servizi portuali e aeroportuali;
i) pubblicita' commerciale;
1) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non
sono invece considerate attivita' commerciali: le
operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi
i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la
Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche
agenti; la gestione, da parte delle amministrazioni
militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci
riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da
cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi
inerenti al servizio; la prestazione alle imprese
consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di
garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il
controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione
di marchi di qualita'; le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi effettuate in occasione di manifestazioni
propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle
assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e
prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza
della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera
dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali; le
prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di
partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita'
sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio
sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre,
attivita' commerciali, anche in deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unita' immobiliari
classificate o classificabili nella categoria catastale A e
le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate
o classificabili nella categoria catastale A10, di unita'
da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro
mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o
ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al
ricovero e al servizio di unita' da diporto, da parte di
societa' o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta
gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore
normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e
degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia
conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle
suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad
associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad
altre attivita' esercitate, di partecipazioni o quote
sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti
immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi
o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare
attivita' finanziaria, ovvero attivita' di indirizzo, di
coordinamento o altri interventi nella gestione delle
societa' partecipate.
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese
tra gli atti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considera commerciale, anche se
effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso
le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da
bar ed esercizi similari, sempreche' tale attivita' sia
strettamente complementare a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo
periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo
periodo, e sesto si applicano a condizione che le
associazioni interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della
struttura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art.
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente ogni limitazione in funzione della
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi,
principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo
comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei
soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di
pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del
settimo comma non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente
non commerciale di cui all'art. 111-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".



 
Art. 19.
(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonche' sulle strutture, sulle attivita' e sull'andamento economico degli istituti stessi. Nella prima applicazione della presente legge, la relazione e' presentata al termine del primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 20.
(Disposizioni transitorie)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla medesima data, domanda di convalida del riconoscimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7. 2. Alla domanda deve essere allegata una documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge. In assenza di detti requisiti, l'istituto deve presentare il progetto di cui all'articolo 3, comma 2. 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta entro sei mesi la sussistenza dei requisiti di legge, ovvero verifica entro un anno l'attuazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 16, comma 2, lettera a). 4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al comma 1 possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della concessione dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. Ai consorzi si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 16 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato. 5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 7, si applicano i criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento delle attivita' di patronato stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764. 6. Resta invariata la posizione economica e giuridica del personale degli istituti di patronato e di assistenza sociale.



Nota all'art. 20:
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 13 dicembre 1994, n. 764, reca: "Regolamento
recante nuovi criteri per l'erogazione del contributo al
finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza
sociale".



 
Art. 21.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati: a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni; b) la legge 27 marzo 1980, n. 112; c) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017. 2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 13. 3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2819):
Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale (Treu) il 13 ottobre 1997.
Assegnato alla 11a commissione (Lavoro, previdenza
sociale), in sede deliberante, l'11 novembre 1997, con il
parere delle commissioni 1a, 2a, 3a, 5a, 6a e 12a.
Nuovamente assegnato alla 11a commissione (Lavoro,
previdenza sociale), in sede referente, il 3 dicembre 1997,
con il parere delle commissioni 1a, 2a, 3a, 5a, 6a e 12a.
Esaminato dalla 11a commissione il 4, 9, 10, 11 e 16
dicembre 1997; 14 gennaio 1998; 13 e 14 maggio 1998; 7, 14,
21, 28 luglio 1998; 15, 16, 17 e 24 settembre 1998.
Relazione scritta presentata il 6 ottobre 1998 (atto
numeri 2819-2877-2940-2950-2957/A - relatore sen.
Smuraglia).
Esaminato in aula ed approvato in un testo unificato
con i numeri: 2877 (Pellella ed altri); 2940 (Manfroi ed
altri); 2950 (Minardo); 2957 (Bonatesta ed altri) l'8
aprile 1999.
Camera dei deputati (atto n. 5891):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e
privato), in sede referente, il 19 aprile 1999 con il
parere delle commissioni I, II, III, V, VI, e XII.
Esaminato dalla XI commissione il 22, 29 giugno 1999;
7, 15 luglio 1999; 15 settembre 1999; 5, 7, 12, 20 ottobre
1999; 10 e 11 novembre 1999.
Esaminato in aula il 30 giugno 2000; 6 febbraio 2001 e
approvato, con modificazioni, l'8 febbraio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 2819 - 2877 - 2940 - 2950
- 2957/B):
Assegnato alla 11a commissione (Lavoro, previdenza
sociale), in sede referente, il 13 febbraio 2001, con
pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a e 5a.
Esaminato dalla 11a commissione il 14, 20, 21 e 22
febbraio 2001.
Relazione presentata il 28 febbraio 2001 (atto numeri
2819-2877-2940-2950-2957/C - relatore sen. Smuraglia).
Esaminato in aula ed approvato il 7 marzo 2001.



Note all'art. 21:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico
degli istituti di patronato e di assistenza sociale), ora
abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 agosto 1947, n. 197.
- La legge 27 marzo 1980, n. 112 (Interpretazione
autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica
ed il finanziamento degli istituti di patronato e di
assistenza sociale di cui al decreto legislativo C.P.S. 29
luglio 1947, n. 804, nonche' integrazioni allo stesso
decreto), ora abrogata dalla presente legge, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1980, n. 94.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 1017 (Norme di attuazione dell'art. 2
della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti
di patronato e di assistenza sociale), ora abrogato dalla
presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
febbraio 1987, n. 45.
- Per il titolo del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, si veda
in nota all'art. 20.



 
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