Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 15 febbraio 2001
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-quinquies, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.E.T., unita' di Casoria. (Decreto n. 29564).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;
Visto l'art. 45, comma 17, lettera d), della legge 17 maggio 99, n. 144;
Visto l'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
Visto il verbale, siglato in data 2 ottobre 2000, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la societa' C.I.E.T. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale e' stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge n. 176/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a quarantacinque unita' nell'unita' di Casoria (Napoli);
Vista l'istanza presentata dalla predetta societa' C.I.E.T. S.p.a. - codice ISTAT 45.34.0 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1o luglio 2000 al 31 dicembre 2000;
Visto il verbale siglato in data 25 ottobre 2000, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la societa' C.I.E.T. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale e' stato concordato il ricorso alla C.I.G.S. per crisi aziendale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, a decorrere dal 30 ottobre 2000, anche per le unita' di Casoria (Napoli), Matera e Viterbo con conseguente interruzione del ricorso alla C.I.G.S. ai sensi della legge n. 176/1998;
Vista la nota inviata dall'azienda in data 1o febbraio 2001, con la quale la societa' richiede l'interruzione del trattamento di cui alla legge n. 176/1998, alla data del 29 ottobre 2000;
Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento per il periodo 1o luglio 2000-29 ottobre 2000;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa esplicitate ed ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di quarantacinque lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla C.I.E.T. S.p.a., sede legale in Pratantico (Arezzo), unita' di Casoria (Napoli) per un numero massimo di quarantacinque unita' lavorative, codice ISTAT 45.34.0 (matricola I.N.P.S. n. 0501397308), per il periodo dal 1o luglio 2000 al 29 ottobre 2000.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 28810 del 13 settembre 2000.
La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 sopra richiamato art. 1-quinquies e' ridotta del 10%.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 febbraio 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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