Gazzetta n. 99 del 30 aprile 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2001, n. 155
Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 55, comma 8;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 50, comma 9, lettera a);
Ritenuto di dover esercitare la delega di cui all'articolo 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Istituzione del ruolo direttivo dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato

1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia e' istituito, a decorrere dal 15 marzo 2001, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche: a) commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di
formazione; b) commissario capo forestale; c) commissario superiore forestale.
2. La relativa dotazione organica e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.
3. Sono soppresse le dotazioni organiche di settima, di ottava qualifica funzionale e dei relativi profili professionali degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed agente di pubblica sicurezza, individuate nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991, nonche' la dotazione organica della nona qualifica funzionale determinata, per il medesimo personale, con il decreto 9 febbraio 1989 adottato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990, al registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 184.
4. Ogni qualifica del ruolo di cui al comma 1 comprende piu' profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita' ed autonomia rispettivamente indicati agli articoli 2 e 3, nonche' alle diversificazioni nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 4. Alla loro identificazione e quantificazione si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. Al personale di cui al comma 1 non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n.
78, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione
della Repubblica italiana:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica
italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della legge
31 marzo 2000, n. 78 (delega al Governo in materia di
riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della
Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle
Forze di polizia):
"Art. 3 (Delega al Governo concernente il Corpo
forestale dello Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello
Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive
specificita', omogeneita' di disciplina con i pari
qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della
Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni
transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo forestale dello Stato con determinazione della
relativa consistenza organica, in sostituzione delle
dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale,
nonche' delle modalita' di progressione di carriera e del
corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle
qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative
funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo
dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla
lettera a), e prevedendo altresi' la ripartizione dei
dirigenti anche nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di
altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle
relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso,
di formazione e di progressione.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale
dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia
giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale
dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti
giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri
pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti
dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, esteso anche alle
conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono
entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'art. 8".
"Art. 7 (Disposizioni comuni). - 1. I decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati,
ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di
polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con il Ministro per la funzione
pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione
territoriale, con il Ministro dell'interno, se non
proponente.
2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento
del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno,
della difesa e delle finanze, se non proponenti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i
regolamenti di cui all'art. 6 non dovranno comportare
modifiche della normativa relativa al trattamento economico
del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi
di spesa di cui all'art. 8.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e
5 e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, potranno essere emanate con uno o piu' decreti
legislativi, fino al 31 dicembre 2001".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle
regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione
centrale):
"Art. 4 (Trasferimento di risorse alle regioni). - 1.
Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge
15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede
alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie
umane, strumentali e organizzative da trasferire alle
regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie,
umane, strumentali ed organizzative del Corpo forestale
dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di
competenza statale.
2. Al riordinamento delle strutture centrali e
periferiche interessate dal conferimento di funzioni e
compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma
dell'art. 3, comma 1, lettera d), e dell'art. 7, comma 3,
della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tale riordinamento
le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano
attribuiti alla responsabilita' degli uffici secondo il
riparto delle competenze precedente al riordinamento
stesso".
- Si riporta il testo dell'art. 55, comma 8, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"8. A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni
relative al settore agroindustriale esercitate dal
ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le
inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle
funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto
legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo
forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale
dello Stato al Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi
dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, contestualmente all'emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.
4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del

1997".
- Si riporta il testo dell'art. 50, comma 9, lettera a)
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)).
"9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per
il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare
l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei
nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate secondo quanto previsto dai decreti
legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5
della legge 31 marzo 2000, n. 78".
Note all'art. 1:
- La tabella A allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988, per la parte non
soppressa dall'art. 25 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 201, determina la dotazione organica di ottava e
di settima qualifica funzionale ed i relativi profili
professionali degli ufficiali del Corpo forestale dello
Stato nei seguenti termini:
"Tabella A
Dotazioni organiche delle qualifiche funzionali
e dei profili professionali
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Direzione generale per l'economia montana e per le foreste
Ottava qualifica funzionale: Dotazione organica cumulativa n. 372 * Profili professionali Codice denominazione | Dotazione organica 1 - Funzionario amministrativo | 30 17 - Analista economico finanziario | 7 28 - Funzionario statistico | 6 213 - Biologo direttore | 6 215 - Chimico direttore | 3 222 - Geologo direttore | 8 224 - Ingegnere direttore | 61 228 - Medico veterinario direttore | 6 248 - Funzionario agrario | 245 Totale | 372 *
* Personale con qualifiche di ufficiale di P.G. e agente di P.S. ai sensi degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 (Ufficiali forestali).
Settima qualifica funzionale: Dotazione organica cumulativa
n. 259 * + n. 85 = n. 344 Profili professionali Codice denominazione | Dotazione organica 2 - Collaboratore amministrativo | 25 18 - Collaboratore economico finanziario | 7 29 - Collaboratore statistico | 6 214 - Biologo | 6 216 - Chimico | 2 223 - Geologo | 8 225 - Ingegnere | 40 229 - Medico veterinario | 4 249 - Collaboratore agrario | 161 Totale | 259*
* Personale con qualifiche di ufficiale di P.G. e agente di P.S. ai sensi degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 (ufficiali forestali).".
- Il decreto ministeriale 9 febbraio 1989 determina la
dotazione organica della IX qualifica funzionale degli
ufficiali del Corpo forestale dello Stato nei seguenti
termini:
"Art. 1. - La dotazione organica della nona qualifica
funzionale degli Ufficiali del Corpo forestale dello Stato,
personale con qualifica di P.G. e P.S., e' di 186 posti.
Art. 2. - Nell'ambito delle dotazioni organiche
dell'VIII e della VII qualifica funzionale, relative agli
ufficiali del Corpo forestale dello Stato, personale con
qualifica di P.G. e P.S., sono dichiarati indisponibili
rispettivamente n. 93 e n. 93 posti.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, primo comma, della
legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato):
"Art. 17 (Abolizione dei rapporti informativi). - 1.
Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi
complessivi annuali".



 
Art. 2
Funzioni del personale del ruolo direttivo
dei funzionari del Corpo forestale dello Stato

1. Il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attivita' professionale altamente qualificata con connessa responsabilita' organizzativa ed esterna per i risultati conseguiti. Provvede, inoltre, all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo forestale dello Stato.
2. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali, oltre alle funzioni di cui al comma 1, svolgono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonche' di verifica dei risultati conseguiti relativamente a piu' unita' organiche non aventi rilevanza esterna, attivita' di studio e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi prefissati, collaborano in attivita' ispettive, al sistema del controllo di gestione, nonche' nelle attivita' di valutazione e controllo di effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico. Dirigono uffici o servizi con organizzazione autonoma e di particolare rilevanza non riservati a qualifiche dirigenziali con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Collaborano direttamente alla attivita' di direzione espletata dal dirigente che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
 
Art. 3
Accesso al ruolo direttivo dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano: a) eta' non superiore al limite stabilito con il regolamento previsto
dall'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Si
prescinde da detto limite per il personale appartenente ad uno dei
ruoli del Corpo forestale dello Stato; b) il possesso di una delle lauree specialistiche a contenuto
giuridico-economico, tecnico e scientifico da individuarsi con
regolamento del Ministro competente di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'articolo
1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149; d) qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 36, comma 6, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni; e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici
concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in uno dei seguenti corsi: chimica, discipline statistiche, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze forestali, scienze geologiche, scienze naturali e loro equipollenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.
3. Gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, nonche' al ruolo degli ispettori ed a quello direttivo speciale di cui all'articolo 12 possono partecipare al concorso con riserva di un quinto dei posti disponibili purche' in possesso dei prescritti requisiti. Sono altresi' ammessi a partecipare al concorso con riserva di un decimo dei posti disponibili gli appartenenti al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato con almeno cinque anni di anzianita' alla medesima data ed in possesso dei requisiti prescritti. I posti riservati non utilizzati sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di merito.
4. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o espulsi dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
5. Lo specifico diploma di laurea specialistica, nonche' l'abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati ed il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso che ne determina le modalita' di svolgimento e le materie d'esame. L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
"6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2 e 4 della
legge 7 giugno 1990, n. 149 (Adeguamento delle dotazioni
organiche del Corpo forestale dello Stato):
"2. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve
essere in possesso il personale del Corpo forestale dello
Stato con funzioni di polizia nonche' le relative modalita'
di accertamento sono stabiliti con decreto del Presidente
della Repubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la
Commissione nazionale per la realizzazione della parita'
tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Omissis.
4. Con decreto del presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge con le modalita' di
cui all'art. 12 della legge 13 dicembre 1986, n. 874,
saranno stabiliti i nuovi limiti minimi di statura rispetto
a quelli fissati con l'art. 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411".
- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 6, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della
citata legge 15 maggio 1997, n. 127:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e'
disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art.
11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) la durata, il numero minimo di annualita' e i
contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al
presente comma, con riferimento ai settori
scientifico-disciplinari;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".



 
Art. 4
Corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale presso l'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, della durata di due anni finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Il corso e' articolato in due cicli annuali ed e' comprensivo di un tirocinio operativo presso strutture del Corpo, alla fine dei quali si sostiene l'esame finale.
2. Le modalita' di svolgimento del corso, i criteri generali del tirocinio operativo, i criteri per la formazione del giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i commissari forestali che hanno superato l'esame e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio nel Corpo forestale dello Stato, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo con la qualifica di commissario capo forestale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 12 conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza e, se in possesso della qualifica di commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale, e' confermato nella qualifica di commissario superiore forestale. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato previsti dall'articolo 8 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.
5. L'assegnazione alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
6. I commissari capo forestali permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni.
7. Ai frequentatori del corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341
(Istituzione dell'Istituto superiore di polizia):
"Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza e' istituita, con sede in Roma, una scuola
nazionale per la formazione, l'aggiornamento professionale
e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli
dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato.
La scuola assume la denominazione di Istituto superiore
di polizia.
L'Istituto superiore di polizia dipende dalla direzione
centrale per gli istituti di istruzione del Dipartimento
della pubblica sicurezza.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono soppresse la Scuola superiore di polizia e
l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza."
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 59, secondo comma,
della legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
"Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della
Polizia di Stato verra' assegnato il trattamento economico
piu' favorevole".



 
Art. 5.
Dimissioni dal corso di formazione iniziale
1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i commissari forestali che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio nel Corpo forestale dello Stato;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo forestale dello Stato, ovvero per maternita'.
2. I commissari forestali la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso i commissari forestali responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia.
5. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario forestale.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
delle carriere del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo forestale dello Stato):
"Art. 50 (Disposizioni diverse). - Nei confronti degli
appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato
vincitori dei concorsi pubblici previsti dal presente
decreto si applica, per il periodo di frequenza dei
corrispondenti corsi di formazione, l'art. 28 della legge
10 ottobre 1986, n. 668".



 
Art. 6.
Promozione a commissario superiore forestale
1. La promozione a commissario superiore forestale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario capo forestale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
 
Art. 7
Qualifiche del ruolo dei dirigenti
del Corpo forestale dello Stato

1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato e' articolato nelle seguenti qualifiche: a) primo dirigente; b) dirigente superiore; c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.
2. La relativa dotazione organica e' fissata nella tabella B allegata al presente decreto in sostituzione del quadro D della tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
3. La individuazione dell'unita' dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonche' la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilita' degli uffici di livello dirigenziale gia' operanti per il Corpo forestale dello Stato.
4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici, al fine di accertarne la funzionalita' ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato e' nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
7. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 18 della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato".



Note all'art. 7:
- Si riporta il quadro "D" della Tabella XI allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo): Livello di | |Posti di | |Posti di funzione |Qualifica|qualifica |Funzione|funzione
Quadro D. - Dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato
| | |Presidente di sezione del |
| | |Consiglio superiore |
| | |dell'agricoltura |1 ---------------------------------------------------------------------
| | |Vice direttore generale |1 ---------------------------------------------------------------------
| | |Ispettore ge-nerale o |
| | |consigliere ministeriale | D|Dirigente superiore|13 (a) |aggiunto |4 ---------------------------------------------------------------------
| | | |6 (a) ---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di distretto |1 ---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore scuola allievi |
| | |sottufficiali e guardie |
| | |forestali | ---------------------------------------------------------------------

| | |Direttore di divisione presso|
| | |l'Amministrazione centrale e |
| | |gli organi periferici |23 (b) ---------------------------------------------------------------------
| | |Ispettore capo o vice | E|Primo dirigente |33 (b) |consigliere ministeriale |4 ---------------------------------------------------------------------
| | |Capo reparto scuola allievi |
| | |sottufficiali e guardie |
| | |forestali |6 ---------------------------------------------------------------------
| |46 (a) (b)| |
(a) I sei posti previsti per la funzione di direttore
di distretto sono attribuiti con effetto dalla data di
entrata in vigore del riordinamento del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
(b) Di cui sei posti con effetto dalla data indicata
alla nota (a).".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis,
lettere b), c) ed e), della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"4-bis. - L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) omissis;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) omissis;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
recante: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo":
"Art. 25 (Nomina a dirigente generale e qualifiche
superiori). - La nomina a dirigente generale, o a
qualifiche superiori, e' conferita, nei limiti delle
disponibilita' di organico con decreto del presidente della
Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro competente.
La nomina puo' essere conferita anche ad impiegati di
altri ruoli o di altre amministrazioni, ovvero a persone
estranee all'Amministrazione dello Stato, salvo le riserve
di posti previste da speciali disposizioni in favore di
funzionari delle Amministrazioni interessate".
- Si riporta il testo dell'art. 18, secondo comma,
della citata legge 1o aprile 1981, n. 121:
"Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'interno ed
e' composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno,
designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente,
dal capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, dal comandante generale del Corpo della
guardia di finanza".



 
Art. 8
Nomina a primo dirigente

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato avviene: a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e
superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica
di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo
scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato in
possesso di qualifica non inferiore a quella di commissario
superiore forestale con almeno due anni di effettivo servizio
nella qualifica; b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami
riservato al personale del ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo forestale dello Stato, in possesso di una delle lauree
indicate all'articolo 3, commi 1 e 2, che rivesta la qualifica non
inferiore a quella di commissario superiore forestale ovvero abbia
maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica
di commissario capo forestale.
2. Ai fini del computo delle aliquote di cui al comma 1 la frazione di posto e' arrotondata per eccesso all'unita' in favore dell'aliquota che riporta un resto maggiore, salvo conguaglio fino all'arrotondamento dei resti inferiori da effettuarsi negli anni successivi.
3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
4. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, gestionale e tecnico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
5. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
6. Gli appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato conseguono a titolo onorifico la qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, se rivestono la qualifica non inferiore a quella di commissario superiore forestale e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.



Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 3.



 
Art. 9
Concorso per la nomina a primo dirigente

1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato da pubblicare nel bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato.
2. Gli esami sono diretti ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimita', dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita' dell'azione amministrativa e consistono in: a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale; b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione
professionale del candidato, anche la sua capacita' di sviluppo
delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di
livello dirigenziale.
3. Il colloquio e le prove scritte non si intendono superati se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio ed in ciascuna prova scritta.
4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non e' ammesso a ripetere la prova concorsuale.
5. Non e' ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato: a) nei tre anni precedenti un giudizio complessivo inferiore a
distinto; b) nell'anno precedente la sanzione disciplinare della riduzione
dello stipendio fino ad un mese; c) nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare della riduzione
dello stipendio per un periodo superiore ad un mese; d) nei cinque anni precedenti la sanzione disciplinare della
sospensione dalla qualifica.
6. Le modalita' del concorso, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro competente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. La commissione del concorso per titoli ed esami di cui al comma 1, nominata con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato e' costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti superiori del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.
8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti ai fini della sostituzione dei componenti effettivi.



Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 3.



 
Art. 10.
Promozione alla qualifica di dirigente superiore
1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
 
Art. 11.
Valutazione annuale dei dirigenti
1. Ai fini della valutazione annuale, effettuata anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, delle prestazioni nonche' dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative assegnate, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
2. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato composto da tre dirigenti superiori del Corpo forestale dello Stato, costituito con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun primo dirigente, una scheda di valutazione.
3. Il giudizio valutativo finale e' espresso, entro il successivo 30 giugno, dal dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato che redige per i dirigenti superiori anche la scheda di valutazione.
4. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale e' notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.
5. La scheda di valutazione per il personale con la qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto informativo di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, anche ai fini degli scrutini di promozione.
6. I contenuti della relazione di cui al comma 1, le modalita' della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato, su proposta del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.
7. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed e' tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001.



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748:
"Art. 21 (Rapporti informativi e giudizi complessivi).
- In materia di rapporti informativi e giudizi complessivi
relativi ai funzionari con qualifica di primo dirigente si
osservano le disposizioni previste per gli impiegati della
carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore
di divisione.
In sede di formulazione del giudizio complessivo da
parte del consiglio di amministrazione, il capo del
personale, per i rapporti informativi da lui non redatti, e
negli altri casi un altro dirigente generale, scelto dal
consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, deve
fare adeguata relazione con proprie motivate proposte.
Non si fa luogo al rapporto informativo e al giudizio
complessivo per i dirigenti superiori dei quali vanno, per
altro, segnalati, dai competenti superiori gerarchici, i
fatti meritevoli di particolare menzione sotto il profilo
del merito o del demerito, verificatisi nell'anno".



 
Art. 12.
Istituzione del ruolo direttivo speciale
del Corpo forestale dello Stato
1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato, che espleta funzioni di polizia, e' istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:
a) vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
b) commissario forestale del ruolo direttivo speciale;
c) commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale;
d) commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale.
2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 e' indicata nella tabella C allegata al presente decreto e determina la contestuale riduzione a 1392 unita' della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.



Nota all'art. 12:
- Si riporta la tabella A allegata al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
delle carriere del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo forestale dello Stato) per la parte relativa alla
dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del Corpo
forestale dello Stato:
Tabella A
(art. 1, comma 2) DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DEGLI ISPETTORI, DEI SOVRINTENDENTI, DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO -
PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA
(Omissis). Ruolo dei sovrintendenti | Sovrintendente capo | Sovrintendente | 1440 Vice sovrintendente |
(Omissis)".



 
Art. 13.
Funzioni del personale del ruolo direttivo
speciale del Corpo forestale dello Stato
1. Il personale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale dipendente del Corpo forestale dello Stato.
2. I commissari forestali del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici cui sono addetti, sostituendo questi ultimi in caso di assenza o impedimento con le connesse responsabilita' per le direttive impartite. Ai medesimi e', inoltre, affidato il coordinamento di piu' unita' organiche non aventi rilevanza esterna con le connesse responsabilita' per i risultati conseguiti.
3. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali del ruolo direttivo speciale collaborano direttamente con i commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato. I commissari superiori forestali del ruolo direttivo speciale dirigono, inoltre, uffici o servizi con organizzazione autonoma con le connesse responsabilita'.
 
Art. 14
Accesso al ruolo direttivo speciale
del Corpo forestale dello Stato

1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato con la qualifica di ispettore superiore in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.
2. Non e' ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato: a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore ad
ottimo con punti 9; b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della sospensione
dallo stipendio fino ad un mese; c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare piu' grave della
sospensione dallo stipendio per un mese; d) nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare piu' grave
di quella indicata alla lettera c).
3. Le modalita' del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici, le eventuali forme di preselezione, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianita' di servizio nel ruolo degli ispettori, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono determinati con regolamento del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 devono effettuare gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso al ruolo di cui all'articolo 1.



Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 3.



 
Art. 15.
Corso di formazione per la conferma nel ruolo direttivo
speciale del Corpo forestale dello Stato
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 14 sono ammessi a frequentare un corso di formazione presso l'Istituto superiore di polizia della durata di diciotto mesi articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture del Corpo forestale dello Stato, alla fine dei quali sostengono l'esame finale.
2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio d'idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, le modalita' dell'esame finale, nonche' i criteri per la formulazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I vice commissari forestali che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con la qualifica di commissario forestale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. L'assegnazione alla sede di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso.
5. I commissari forestali del ruolo direttivo speciale permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni.
6. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
7. Ai frequentatori del corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.
8. L'anzianita' pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121.



Note all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 50 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, si veda nelle note all'art. 5.
- Per il testo dell'art. 59, secondo comma, della legge
1o aprile 1981, n. 121, si veda nelle note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 43, commi ventiduesimo
e ventitreesimo, della citata legge 1o aprile 1981, n. 121:
"Ai funzionari del ruolo dei Commissari che abbiano
prestato servizio senza demerito per 15 anni, e' attribuito
il trattamento economico spettante al primo dirigente.
Ai funzionari del ruolo dei Commissari e ai primi
dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per
25 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante
al dirigente superiore".



 
Art. 16.
Dimissioni dal corso di formazione
1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 15 i vice commissari forestali del ruolo direttivo speciale che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, ovvero per infermita' dipendente da causa di servizio o per maternita'.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.



Nota all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 50 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, si veda nelle note all'art. 5.



 
Art. 17.
Promozione a commissario capo forestale del ruolo
direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato
1. La promozione a commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
 
Art. 18.
Promozione a commissario superiore forestale
del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato
1. La promozione a commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
 
Art. 19.
Conferimento a titolo onorifico di qualifiche
connesse alla cessazione dal servizio
1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori che riveste la qualifica di ispettore superiore consegue, a titolo onorifico, la qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianita', per limiti di eta', infermita' o decesso, se nel quinquennio precedente abbia prestato servizio senza demerito.
2. I commissari superiori forestali del ruolo direttivo speciale conseguono, a titolo onorifico, la qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.
 
Art. 20.
Aggiornamento professionale
1. L'aggiornamento del personale dei ruoli dei dirigenti, direttivo dei funzionari e direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato e' assicurato durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre alla frequenza di corsi organizzati dalla scuola di perfezionamento delle Forze di polizia, l'amministrazione promuove lo svolgimento di percorsi di formazione che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni presso strutture formative pubbliche o private.
 
Art. 21.
Ordine gerarchico
1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia e' determinata come segue: ruolo dei dirigenti, ruolo direttivo dei funzionari e ruolo direttivo speciale, ruolo degli ispettori, ruolo dei sovrintendenti, ruolo degli agenti ed assistenti.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 i dirigenti precedono i funzionari della qualifica ad esaurimento di ispettore generale, ai quali e' attribuita la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, permanendo in quella di ufficiale di polizia giudiziaria.
 
Art. 22
Inquadramento nel ruolo direttivo dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato

1. Gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato di VII, VIII e IX qualifica funzionale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato: a) nella qualifica di commissario superiore forestale gli
appartenenti alle qualifiche funzionali IX ed VIII con una
anzianita' di effettivo servizio non inferiore a sette anni e sei
mesi dalla data di nomina; b) nella qualifica di commissario capo forestale gli appartenenti
alla VII qualifica funzionale con una anzianita' di effettivo
servizio nella stessa superiore a due anni.
2. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche funzionali di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo delle distinte professionalita' di base possedute. Dopo la identificazione dei profili professionali si procedera' al successivo inquadramento del personale nel rispettivo profilo.
3. Il personale di cui al comma 1, lettere a) e b), conserva ai fini della progressione a qualifica superiore l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per il rispettivo inquadramento.
4. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati, con decorrenza 15 marzo 2001 contestualmente con quelli della Polizia di Stato di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.



Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 71 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a
norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78).
"Art. 71. - 1. Con successivo provvedimento legislativo
sono determinate le modalita' applicative di inquadramento
del personale in servizio negli attuali ruoli direttivi
della Polizia di Stato nei nuovi ruoli dei commissari, dei
direttori tecnici e dei direttivi medici, previsti dal
presente decreto, con decorrenza dal 15 marzo 2001".



 
Art. 23.
Emolumento pensionabile
1. Al personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con qualifica di commissario capo forestale e di commissario superiore forestale e a quello appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con qualifica di commissario capo forestale e commissario superiore forestale, con un'anzianita' complessiva di servizio nel ruolo inferiore a dieci anni, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita. Al medesimo personale, al compimento di un'anzianita' complessiva di servizio nel ruolo di dieci anni, e' attribuito un ulteriore emolumento pensionabile di L. 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita.
2. Gli emolumenti pensionabili indicati al comma 1 sono riassorbiti all'atto del conseguimento del trattamento economico previsto dall'articolo 43, comma ventiduesimo, della legge 1o aprile 1981, n. 121. I medesimi emolumenti sono corrisposti ai funzionari che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della riduzione dello stipendio per un mese.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n .55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della riduzione dello stipendio per un mese, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Al personale di VII ed VIII qualifica funzionale del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, inquadrato, ai sensi dell'articolo 22, nelle qualifiche rispettivamente di commissario capo forestale e di commissario supenore forestale, l'emolumento pensionabile di cui al comma 1 e' attribuito con le seguenti modalita' e con decorrenza 15 marzo 2001:
a) al personale con un'anzianita' complessiva di servizio nella qualifica funzionale inferiore a dieci anni l'emolumento pensionabile di L. 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita;
b) al personale con un'anzianita' nella qualifica funzionale di almeno dieci anni l'emolumento pensionabile di L. 1.200.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita.
5. L'emolumento pensionabile di cui al comma 4 non e' cumulabile con il trattamento economico previsto dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1o aprile 1981, n. 121. Si applicano le disposizioni dettate dai commi 2, secondo periodo, e 3.



Note all'art. 23:
- Per il testo dell'art. 43, ventiduesimo comma, della
legge 1o aprile 1981, n. 121, si veda nelle note all'art.
15.
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, lettere a)
e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni ed integrazioni (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale):
"Art. 15. - Non possono essere candidati alle elezioni
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non
possono comunque ricoprire le cariche di presidente della
giunta regionale, assessore e consigliere regionale,
presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e
consigliere provinciale e comunale, presidente e componente
del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e
componente dei consigli e delle giunte delle unioni di
comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle
aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23
della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e
componente degli organi comunque denominati delle unita'
sanitarie locali, presidente e componente degli organi
esecutivi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,
o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,
nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena non inferiore
ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi,
munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a
taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna, anche non
definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314
(peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore
altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317
(concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio),
319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del codice
penale".
- Si riporta il testo degli articoli 94 e 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato):
"Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito
disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo
esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu'
della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta
nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di
questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e'
promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con
decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle
competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale
sarebbe stata conferita la promozione in base al detto
esame.
L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente
comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da
consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia
conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi
di uno dei successivi esami, viene iscritto nella
graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed
e' promosso con la medesima anzianita' degli altri
impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato".
"Art. 95 (Ammissione agli scrutini dell'impiegato
prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti
dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda
con l'irrogazione della censura, e' scrutinato per la
promozione.
Se il Consiglio di amministrazione delibera che
l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno
dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo
designa per la promozione, indicando il posto che deve
occupare in graduatoria.
La promozione e' conferita, anche in soprannumero salvo
riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle
promozioni disposte in base allo scrutinio originario.
Se durante il periodo di esclusione si siano svolti
piu' scrutini di promozione ai quali l'impiegato avrebbe
potuto essere sottoposto, il Consiglio d'amministrazione
deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi
scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto
essere promosso. La data di decorrenza della promozione e'
quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio
del Consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta
conferire la promozione".
- Per il testo dell'art. 43, ventiduesimo e
ventitreesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, si
veda nelle note all'art. 15.
- Si riporta il testo dell'art. 43, sedicesimo comma,
della legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
"Il trattamento economico previsto per il personale
della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e
ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16".
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca
"Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente
della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della
legge 31 marzo 2000, n. 78".



 
Art. 24.
Copertura di posti dirigenziali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano per la copertura di tutti i posti vacanti al 31 dicembre 2001 ivi compresi quelli dei cicli precedenti non messi a concorso secondo la normativa previgente.
 
Art. 25.
Disposizioni finali
1. Tutte le disposizioni legislative vigenti che si riferiscono agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato si intendono riferite al ruolo di cui all'articolo 1 ove compatibili e non diversamente stabilito.
2. Al personale del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 12 si applica la normativa vigente per il personale del ruolo di cui all'articolo 1 ove compatibile e non diversamente stabilito.
3. Per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore del Corpo forestale dello Stato non trova applicazione l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
4. La riduzione della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, operata al comma 2 dell'articolo 12 per compensare, per una quota pari a quarantotto unita', gli oneri conseguenti al ruolo direttivo speciale del Corpo medesimo, istituito con il comma 1 dello stesso articolo, sara' effettuata gradualmente con appositi decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione alla copertura dei posti del nuovo ruolo istituito per non eccedere le risorse finanziarie indicate nell'articolo 27.



Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748:
"Art. 24 (Attribuzione della qualifica di dirigente
superiore). - La qualifica di dirigente superiore e'
conferita:
1) secondo il turno di anzianita', nel limite della
meta' dei posti disponibili, ai primi dirigenti dello
stesso ruolo che, entro il 31 dicembre, compiano nella
qualifica tre anni di effettivo servizio senza demerito a
giudizio del consiglio di amministrazione;
2) mediante concorso per titoli di servizio, nel
limite dei restanti posti disponibili, al quale sono
ammessi i primi dirigenti che compiano, entro il
31 dicembre, tre anni di effettivo servizio nella
qualifica.
La frazione di posto e' arrotondata per eccesso
all'unita' in favore della aliquota di cui al precedente
punto 1), salvo conguaglio da effettuarsi negli anni
successivi; ove non sia possibile assegnare almeno un posto
al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti
secondo il turno di anzianita'.
Le promozioni hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno
successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. I
vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi
secondo il turno di anzianita'.
Il concorso per titoli di servizio e' indetto entro il
mese di settembre di ciascun anno; il bando deve contenere
l'indicazione del numero dei posti, il termine di
presentazione delle domande e le modalita' di
partecipazione.
La commissione esaminatrice e' composta da un
magistrato amministrativo, con qualifica di presidente di
sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la
presiede, e da due funzionari dell'Amministrazione con
qualifica non inferiore a dirigente superiore; funge da
segretario un impiegato della carriera direttiva con
qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di
cui ai commi quarto, quinto, sesto, settimo e nono
dell'art. 22".



 
Art. 26.
Disposizioni di coordinamento
1. In conseguenza dell'attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e dell'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al personale trasferito alle regioni e' garantito il trattamento giuridico ed economico spettante a seguito dell'applicazione del presente decreto. Tale personale e' escluso dal novero dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121.



Note all'art. 26:
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
4 giugno 1997, n. 143, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 55, comma 8, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge
1o aprile 1981, n. 121:
"Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso".



 
Art. 27.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 604 milioni per l'anno 2001 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 2002 in ordine agli articoli 12 e 24 si provvede con le risorse finanziarie stanziate nell'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e in lire 857 milioni per l'anno 2001, lire 1.199 milioni per l'anno 2002, lire 1.138 milioni per l'anno 2003 e in lire 1.199 milioni a decorrere dal 2004 in ordine agli articoli 22 e 23, si provvede con l'utilizzazione di parte dello stanziamento previsto dall'articolo 50, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Bordon, Ministro dell'ambiente
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Bianco, Ministro dell'interno
Mattarella, Ministro della difesa
Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 31 marzo
2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia):
"Art. 8 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di
cui all'art. 1, in lire 700 milioni annue relativamente
alle previsioni di cui all'art. 3, in lire 3.100 milioni
annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 4 ed in
lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di
cui all'art. 5, quantificato nella misura massima di lire
10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Per il testo dell'art. 50, comma 9, lettera a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, si veda nelle note alle
premesse.



 
Tabella A
(prevista dall'art. 1, comma 2)

Ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato Commissario forestale, limitatamente alla frequenza del | corso di formazione; | --------------------------------------------------------------------- Commissario capo forestale; |n. 631 (1) --------------------------------------------------------------------- Commissario superiore forestale. |
(1) Il numero di funzionari del Corpo forestale dello Stato con la qualifica ad esaurimento di ispettore generale comporta l'indisponibilita' di altrettanti posti nella dotazione organica.

Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con quelle del ruolo dei
commissari della Polizia di Stato

Corpo forestale dello Stato |Polizia di Stato --------------------------------------------------------------------- Commissario forestale | limitatamente alla frequenza del |Commissario limitatamente alla corso di formazione |frequenza del corso di formazione --------------------------------------------------------------------- Commissario capo forestale |Commissario capo --------------------------------------------------------------------- Commissario superiore forestale |Vice questore aggiunto

Tabella B
(prevista dall'art. 7, comma 2)
Dirigenti del Corpo forestale dello Stato

Livello di | |Posti di | funzione |Qualifiche |qualifica |Funzione ---------------------------------------------------------------------
| | |Capo del Corpo
|Dirigente | |forestale dello C |generale | 1 |Stato ---------------------------------------------------------------------
| | |Vice capo del
| | |Corpo forestale
| | |dello Stato,
| | |ispettore
| | |generale,
| | |consigliere
| | |ministeriale
| | |aggiunto,
| | |direttore scuola
| | |del Corpo
|Dirigente | |forestale dello D |superiore | 7 |Stato. ---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di
| | |divisione presso
| | |l'amministrazione
| | |centrale,
| | |ispettore capo,
| | |vice consigliere
| | |ministeriale,
| | |capo reparto
| | |scuola del Corpo
| | |forestale dello
| | |Stato, direttore
| | |dell'ufficio
| | |periferico a E |Primo dirigente |39 |livello regionale ---------------------------------------------------------------------
| |47 |

Tabella C
(prevista dall'art.12, comma 2)
Ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato

Vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale, | limitatamente alla frequenza del corso di formazione | --------------------------------------------------------------------- Commissario forestale del ruolo direttivo speciale | n. 35 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale | --------------------------------------------------------------------- Commissario superiore forestale del ruolo direttivo | speciale | n. 15 ---------------------------------------------------------------------
|n. 50 (1)

(1) La dotazione organica e' costituita mediante riduzione di n. 48 unita' di quella del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con quelle del ruolo
direttivo speciale della Polizia di Stato.

Corpo forestale dello Stato |Polizia di Stato --------------------------------------------------------------------- Vice commissario forestale del |Vice commissario del ruolo ruolo direttivo speciale (1) |direttivo speciale (1) --------------------------------------------------------------------- Commissario forestale del ruolo |Commissario del ruolo direttivo direttivo speciale |speciale --------------------------------------------------------------------- Commissario capo forestale del |Commissario capo del ruolo ruolo direttivo speciale |direttivo speciale --------------------------------------------------------------------- Commissario superiore forestale |Vice questore aggiunto del ruolo del ruolo direttivo speciale |direttivo speciale

(1) Qualifica attribuita durante la frequenza del corso di formazione.
 
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