Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 19 febbraio 2001
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Finapple, unita' di Taranto. (Decreto n. 29589).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista l'istanza della ditta S.r.l. Finapple tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000 con il quale e' stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
Decreta:
A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Finapple con sede in Napoli, unita' di Taranto per un massimo di 55 unita' lavorative, per il periodo dal 19 dicembre 2000 al 18 giugno 2001.
Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 2001 con decorrenza 19 dicembre 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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