Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 6 aprile 2001
Individuazione del sito Internet www.llpp.it per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale, nonche' dei siti Internet predisposti dalle regioni e province autonome per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per effetto del quale a decorrere dal 1o gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o piu' siti internet individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 5 del decreto ministeriale n. 6637/31 del 7 agosto 2000 che detta disposizioni in ordine alla diffusione degli avvisi di gara dell'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici tramite la pubblicazione sul sito internet del Ministero stesso www.llpp.it
Considerato che:
si intendono di interesse regionale tutti i lavori realizzati sul territorio delle regioni ad esclusione di quelli strumentali allo svolgimento dei compiti e delle funzioni mantenute allo Stato, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
molte amministrazioni regionali si sono gia' attivate per la raccolta e la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara per le opere di loro interesse, come sopra enunciate;
in attesa dell'emanazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si rende necessario ed urgente individuare piu' siti internet finalizzati ad adempiere agli oneri informativi posti a carico delle stazioni appaltanti;
Ritenuto, a tal fine, che:
per quanto attiene agli oneri delle amministrazioni dello Stato, sia possibile utilizzare l'apposita sezione gia' presente sul sito internet www.llpp.it dedicata alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara dell'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, suddivisa per ufficio di competenza;
per quanto attiene alle opere di interesse regionale, possono essere attivati appositi siti internet presso ogni amministrazione regionale, cosi' come sopra specificato;
Decreta:
Art. 1.
In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 24 della legge n. 340/2000, a decorrere dal 1o maggio 2001, le stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale pubblicano sul sito internet www.llpp.it i bandi e gli avvisi di gara di loro competenza. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994, che realizzano opere di interesse regionale, cosi' come definite in premessa, pubblicano sugli appositi siti internet, predisposti ed attivati dalle regioni e dalle province autonome, i bandi e gli avvisi di gara di loro competenza.
 
Art. 2.
Le regioni e le provincie autonome, a decorrere dal 1o maggio 2001, nell'ambito delle loro strutture, predispongono, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, appositi siti internet atti alla pubblicazione di tutti i bandi e gli avvisi di gara in materia di lavori pubblici e ne danno adeguata pubblicita' alle amministrazioni di cui all'art. 1 del presente decreto, indicando anche le modalita' e le specifiche di trasmissione telematica.
In caso di mancata attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome del sito di loro rispettiva competenza, le amministrazioni obbligate all'assolvimento degli oneri informativi sopra specificati trasmetteranno direttamente i suddetti bandi ed avvisi di gara al Ministero dei lavori pubblici per la pubblicazione sul sito www.llpp.it
 
Art. 3.
Le modalita' di trasmissione dei suddetti bandi ed avvisi di gara di competenza statale saranno specificate sul sito internet www.llpp.it
 
Art. 4.
L'ufficio per la regolazione dei lavori pubblici provvede, con l'ausilio della redazione internet di questo Ministero, alla pubblicazione, sul suddetto sito.
 
Art. 5.
Il suddetto ufficio e le analoghe strutture regionali, a cui e' demandato il compito di gestione e mantenimento, periodicamente elaborano e rendono disponibile, negli stessi siti, un rapporto statistico sui bandi e gli avvisi pubblicati.
 
Art. 6.
L'adempimento tempestivo da parte dei soggetti obbligati per legge alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi in materia di lavori pubblici assolve a quanto prescritto dal disposto della legge 24 novembre 2000, n. 340, sino a quando non verra' promulgato il provvedimento definitivo del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto attiene alle opere di interesse nazionale, costituisce obiettivo permanente dell'Ufficio per la regolazione dei lavori pubblici, che svolgera', altresi', la funzione di coordinamento e promozione di tutti i siti regionali.
Roma, 6 aprile 2001
Il Ministro: Nesi
 
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