Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 9 aprile 2001
Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie per il biennio 2001/2002.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo del Capo provisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;
Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;
Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, con il quale sono state determinate le modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dalle societa' cooperative e loro consorzi per le spese relative alle ispezioni ordinarie;
Ritenuto necessario procedere alla determinazione - per il biennio 2001/2002 - della misura del contributo anzidetto;
Sentito, ai sensi di legge, il parere della commissione centrale per le cooperative;
Decreta:
Art. 1.
Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie verra' corrisposto, per il biennio 2001/2002, nella misura sottoindicata e con le modalita' di accertamento e di riscossione stabilite con il decreto ministeriale citato in premessa:
a) enti cooperativi con numero di soci non superiore a 100 o un capitale versato non superiore a L. 500.000 o un fatturato non superiore a L. 1.000.000.000:
L. 440.000; 227,24 euro;
b) enti cooperativi con numero di soci superiore a 100 (cento) e non superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 2.000.000 o un fatturato superiore a L. 1.000.000.000 e non superiore a L. 4.000.000.000:
L. 1.100.000; 568,10 euro;
c) enti cooperativi con numero di soci superiore a 1.000 o un capitale versato superiore a L. 2.000.000 o un fatturato superiore a L. 4.000.000.000 e non superiore a L. 30.000.000.000:
L. 2.200.000; 1136,21 euro;
d) enti cooperativi con un fatturato superiore a L. 30.000.000.000: L. 3.630.000; 1874,74 euro.
 
Art. 2.
Per fatturato deve intendersi il "Valore di produzione" di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.
Nella determinazione del contributo tra i parametri previsti all'art. 15 della legge n. 59/1992, prevarra' quello riferibile alla fascia piu' alta.
 
Art. 3.
I contributi cosi' determinati verranno aumentati del 50% per gli enti cooperativi assoggettabili ad ispezione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Per gli enti iscritti all'albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non verra' applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano mai avviato o realizzato un programma edilizio.
 
Art. 4.
I contributi determinati ai sensi dell'art. 1, verranno aumentati del 30% per le cooperative sociali assoggettabili ad ispezione annuale si sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
 
Art. 5.
Come disposto dall'art. 20, comma c), della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3, verranno maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi ivi comprese quelle delle regioni a statuto speciale.
 
Art. 6.
Per le cooperative iscritte nel registro delle imprese nel 2000 o nel corso del biennio 2001/2002, e per le cooperative che abbiano deliberato il proprio scioglimento, il contributo e' fissato nella misura minima di L. 440.000. Su tale importo verranno applicare le maggiorazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.
 
Art. 7.
Per le cooperative che ritardano od omettono il pagamento si provvedera' alla riscossione coattiva tramite ruoli senza ulteriore diffida ad adempiere. Nei loro confronti verranno applicate le penalita' stabilite dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Roma, 9 aprile 2001
p. Il Ministro: Piloni
 
ALLEGATO
----> Vedere allegato alle pagg. 29 - 30 <----
 
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