Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 15 febbraio 2001, n. 156
Regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti i regolamenti che disciplinano i diversi concorsi pronostici, nonche' quelli che disciplinano le scommesse ippiche, le scommesse sugli eventi sportivi gestiti od organizzati dal CONI e le scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sportive;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze, con riferimento alle nuove tipologie di scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sulle competizioni sportive organizzate dal CONI, nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;
Considerato che allo scopo di modernizzare e migliorare il servizio reso all'utenza e di incrementare le entrate erariali appare opportuno consentire la raccolta telefonica e telematica delle giocate relative a scommesse e concorsi pronostici per i quali non e' attualmente prevista da norme di delegazione la possibilita' di effettuare il gioco con tali particolari modalita';
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Vista la nota n. 114/31890/45143 del 2 giugno 2000, con la quale la Presidenza del Consiglio ha ritenuto necessario che nel testo del presente provvedimento venga specificato che la raccolta delle giocate relative a scommesse e concorsi pronostici avvenga mediante l'utilizzo di linee telefoniche ordinarie;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-8704 del 9 maggio 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Accettazione telefonica o telematica delle giocate
1. E' facolta' del Ministero delle finanze autorizzare i concessionari o i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la raccolta telefonica o telematica delle giocate, mediante sistemi, centri di servizio o operatori di telecomunicazioni che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo le modalita' stabilite con il decreto dirigenziale di cui al comma 2. I concessionari, ai fini delle necessarie interconnessioni, rendono disponibile il proprio sistema di automazione a tutti gli operatori di telecomunicazioni interessati a detta modalita' di raccolta del gioco.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze sono stabilite le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche o telematiche di cui al comma 1.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
recante "Disciplina delle attivita' di gioco" detta norme
per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilita' e
di concorso pronostici, per i quali si corrisponda una
ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione
sia richiesto il pagamento di una posta in denaro.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- La legge 13 maggio 1999, n. 133, reca "Disposizioni
in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale" e prevede, anche, all'art. 16 la possibilita' di
introdurre, tramite decreto del Ministro delle finanze,
l'accettazione di nuove scommesse legate a competizioni
sportive diverse dalle corse dei cavalli e da quelle
organizzate dal CONI.
- Il testo del comma 1 dell'art. 16 e' il seguente:
"1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in
via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a
totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni
organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione
l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota
fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle
finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine
impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati
nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali
nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco,
concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze
emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'
e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e
proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
destinare agli organizzatori delle competizioni. Con
decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito
l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei
predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo'
superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le
medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei
gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie
collegate con sistemi informatici in tempo reale".



 
Art. 2.
Autorizzazioni dei concessionari o dei gestori dei giochi
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 sono rilasciate in applicazione di apposita direttiva del Ministro delle finanze riguardante i giochi, concorsi pronostici o scommesse ai quali sono da estendere i tipi di raccolta previsti dall'articolo 1 e nel rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra concessionario e scommettitore, della sicurezza e della trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, della responsabilita' del concessionario per la correttezza della procedura anche sotto il profilo della rendicontazione contabile, dell'utilizzo di metodi informatici per la registrazione in tempo reale delle scommesse presso i sistemi di totalizzazione nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 febbraio 2001
Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2001
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Finanze, foglio n. 384
 
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