Gazzetta n. 101 del 3 maggio 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 21 marzo 2001
Disposizioni in materia di autorizzazioni per servizi via satellite. (Deliberazione n. 131/01/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 21 marzo 2001;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997, ed in particolare l'art. 6, comma 11, l'art. 7, comma 13 e l'art. 13;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) concluso ad Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, ed, in particolare, l'atto finale, allegato XI;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, emanato in attuazione della direttiva 89/336/CEE, modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/1997/CEE, in materia di compatibilita' elettromagnetica;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55 "Attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 marzo 1997 "Determinazioni dei contributi e dei canoni per servizi via satellite", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1997, come modificato dal decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorita' n. 217/1999 del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1999 e dalla delibera dell'Autorita' n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507, "Nuovo regolamento recante norme concernenti il provvedimento per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni";
Vista la legge n. 128 del 1998 "Disposizioni per"l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1995-1997";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998, "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente il regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata nel supplemento ordinario n. 210 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 21 marzo 2000, "Modalita' attuative del versamento del contributo istituito dall'art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448", in particolare l'art. 1, comma 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2000;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 28 febbraio 2000;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 17 aprile 2000 e successive modificazioni e integrazioni relativo a "elenco delle apparecchiature radio in libera circolazione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2000;
Vista la propria delibera n. 127/00/CONS del 1o marzo 2000, "Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000;
Vista la circolare del Ministero delle comunicazioni n. GM/123709/4517 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2000, riguardante istruzioni in ordine alla direttiva 1999/05/CE;
Vista la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa";
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 12 luglio 2000, "Misure e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2000;
Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001;
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001;
Vista la decisione 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunita';
Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;
Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 128/1999/CE del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunita';
Vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni nonche' il reciproco riconoscimento della loro conformita';
Vista la decisione n. ERC/DEC(97)03 del 30 giugno 1997 sull'utilizzazione armonizzata dello spettro per servizi del tipo S-PCS operanti nelle bande 1610-1626,5 MHz, 2483,5-2500 MHz, 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz;
Vista la decisione ERC/DEC(97)04, relativa agli accordi transnazionali per il servizio fisso e mobile satellite nelle bande 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz al fine di facilitare l'introduzione armonizzata e lo sviluppo dei servizi S-PCS;
Vista la decisione ERC/DEC(97)05 relativa alla libera circolazione, utilizzo e regime autorizzatorio delle stazioni di tipo MES per servizi S-PCS che operano nelle bande 1610-1626,5 MHz, 2483,5-2500 MHz, 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz nella CEPT;
Vista la decisione n. ERC/DEC(97)07 del 30 giugno 1997, sulle bande di frequenza per l'introduzione dell'UMTS;
Vista la decisione ERC/DEC(99)05, relativa alla libera circolazione, utilizzo ed esenzione da licenza individuale per le stazioni di terra di tipo MES (S-PCS<1 GHz);
Vista la decisione n. ERC/DEC(99)06 del 10 marzo 1999 sull'introduzione armonizzata di sistemi del tipo S-PCS che operano in gamma inferiore al GHz (S-PCS<1 GHz);
Vista la raccomandazione ERC/REC 00-01, relativa alla costituzione di una procedura a sportello unico per il rilascio delle licenze ed autorizzazioni via satellite;
Vista la decisione ERC/DEC(00)01 relativa all'estensione della decisione ERC/DEC/(97)07 rispetto le bande di frequenza per l'introduzione del sistema UMTS;
Vista la decisione ERC/DEC(00)02, relativa all'uso della banda 37,5 - 40,5 GHz da parte del servizio fisso e le stazioni terrene del servizio fisso via satellite (spazio-terra);
Vista la decisione n. ERC/DEC(00)05 del 27 marzo 2000, relativa all'esenzione dal rilascio della licenza individuale per i terminali satellitari, cosiddetti "Very Small Aperture Terminals (VSAT)";
Vista la decisione ERC/DEC(00)06 sul regime autorizzatorio e la circolazione globale ed utilizzo dei terminali mobili di tipo IMT-2000 per uso terrestre e via satellite;
Vista la decisione ERC/DEC(00)07, relativa all'uso della banda 17,7 - 19,7 GHz da parte del servizio fisso e le stazioni terrene del servizio fisso via satellite (spazio-terra);
Vista la decisione ERC/DEC(00)08, relativa all'utilizzo della banda 10,7 - 12,5 GHz dal servizio fisso e dalle stazioni terrene del servizio di radiodiffusione via satellite e fisso via satellite;
Vista la decisione ERC/DEC(00)09, relativa all'uso della banda 27,5 - 29,5 GHz per il servizio fisso e le stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite (terra-spazio);
Vista la decisione ECTRA/DEC(97)02, relativa all'armonizzazione delle condizioni di autorizzazioni e coordinamento delle procedure nelle aree dei servizi S-PCS in Europa operanti nelle bande 1610 - 1626.5 MHz, 2483.5 - 2500 MHz, 1980 - 2010 MHz, 2170-2200 MHz;
Vista la decisione ECTRA/DEC(99)01, relativa all'armonizzazione delle condizioni di autorizzazioni in Europa per gli S-PCS operanti nelle bande 1525-1544/1545/1559 MHz, 1626,5 - 1645,5/1646,5 - 1660,5 MHz;
Vista la decisione ECTRA/DEC(99)02, relativa all'armonizzazione delle condizioni di autorizzazioni in Europa per gli S-PCS operanti nelle bande al di sotto di 1 GHz;
Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, all'art. 6, comma 30, dispone che "le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle condizioni ivi previste entro centoventi giorni dalla loro emanazione";
Considerato che il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, all'art. 2, comma 7, dispone che "I servizi di rete via satellite rimangono disciplinati dal decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55 e dal decreto ministeriale 28 marzo 1997 e sue successive modificazioni";
Considerato che la delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", all'art. 2, comma 2, dispone che "Tutti gli altri servizi via satellite, inclusi i servizi S-PCS, restano assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, fino ad un successivo provvedimento ovvero alla modifica del decreto ministeriale 25 novembre 1997, relativo alla procedura di rilascio delle licenze individuali";
Considerato che l'Autorita', di concerto con il Ministero delle comunicazioni, valutera' l'introduzione di procedure a sportello unico per il rilascio delle autorizzazioni per i servizi via satellite;
Ritenuto di dover integrare le procedure delle autorizzazioni relativamente ai servizi di comunicazione via satellite operanti al di fuori delle bande protette alla disciplina sulle autorizzazioni generali;
Ritenuto di dover integrare le procedure delle autorizzazioni relativamente ai servizi di comunicazione via satellite operanti al di fuori delle bande protette alla disciplina sulle autorizzazioni in vigore, unitamente alle autorizzazioni temporanee per i servizi di comunicazione via satellite di tipo SNG;
Ritenuto di dover regolare la procedura del rilascio delle relative licenze individuali per i servizi di rete via satellite operanti in gamme di frequenza attribuite al servizio fisso e mobile via satellite al di fuori della banda protetta, allineando le procedure disciplinate dal decreto legislativo 55/1997 alla direttiva 97/13/CE;
Ritenuto di dover regolare anche i servizi di comunicazione via satellite S-PCS uniformandoli alla procedura delle licenze individuali, unitamente ai servizi di rete via satellite per la diffusione e distribuzione di programmi radiotelevisivi al pubblico;
Visto lo schema di provvedimento in materia di autorizzazioni per i servizi via satellite, adottato dall'Autorita' in data 15 novembre 2000;
Visti i pareri della Direzione generale "Information Society" della Commissione europea, in data 20 dicembre 2000, e del Ministero delle comunicazioni, in data 2 febbraio 2001, sul citato schema di provvedimento in materia di autorizzazioni per servizi via satellite;
Udita la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a) "autorita' nazionale di regolamentazione": l'organismo o gli organismi incaricati di svolgere le funzioni di regolamentazione, giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dagli organismi di telecomunicazioni, nel presente regolamento l'organismo e' denominato Autorita';
b) "apparecchiature terminali": le apparecchiature destinate ad essere collegate mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica di telecomunicazione, vale a dire ad essere collegate direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazione o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazione, in quanto collegate direttamente e indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni; tra le apparecchiature terminali rientrano anche le apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite destinate o non destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazione;
c) "apparecchiature terrene per i collegamenti via satellite": le apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere (trasmittenti) o per trasmettere e ricevere (ricetrasmittenti) o unicamente per ricevere (riceventi) segnali di radiocomunicazioni a mezzo satelliti od altri sistemi spaziali;
d) "banda protetta": la banda 14,0 - 14,25 GHz (collegamento ascendente via satellite) e 12,5 - 12,75 GHz (collegamento discendente via satellite), la banda 19,7 - 20,2 GHz (collegamento ascendente via satellite) e 29.5 - 30 GHz (collegamento discendente via satellite);
e) "capacita' spaziale": l'offerta da parte di un operatore satellitare di capacita' di segmento spaziale derivante da sistemi satellitari nazionali ed internazionali;
f) "MES (Mobile Earth Station)": una stazione terrena solo trasmittente, trasmittente e ricevente mobile o trasportabile;
g) "reti di stazioni terrene per collegamenti via satellite": un complesso di due o piu' stazioni terrene (unita' terminali di satellite) che interagiscono per mezzo di un satellite;
h) "servizi di rete via satellite": servizi consistenti nell'impianto ed esercizio di reti di stazioni terrene per collegamenti via satellite, con l'esclusione delle reti di telecomunicazioni terrestri; i servizi in oggetto consistono nella realizzazione di radiocomunicazioni con il segmento spaziale (collegamento ascendente) mediante stazioni terrene e di radiocomunicazioni tra il segmento spaziale e le stazioni terrene (collegamento discendente);
i) "servizi di comunicazione via satellite": i servizi per la cui fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete via satellite;
j) "servizi via satellite": la fornitura, separata o congiunta, di servizi di comunicazione via satellite e di servizi di rete via satellite;
k) "SNG (Satellite News Gathering)": una stazione terrena trasportabile, utilizzata a titolo temporaneo per effettuare riprese televisive da trasmettere ad un centro di produzione di programmi;
l) "S-PCS (Satellite Personal Communications Systems)": sistemi di comunicazioni personali via satellite effettuati in bande armonizzate, di cui alle decisioni n. ERC/DEC(97)03, n. ERC/DEC(99)06 e n. ECTRA/DEC(99)01;
m) "stazione HUB (Host User Based)": stazione terrena solo trasmittente, oppure trasmittente e ricevente, per il controllo e l'instradamento dei collegamenti per VSAT unidirezionali e bidirezionali e per il collegamento ascendente per la diffusione via satellite;
n) "VSAT (Very Small Aperture Terminals)": terminale di una rete destinata ad effettuare servizi dati video e voce che puo' prevedere l'impiego di una stazione terrena di controllo (stazione HUB) e di piu' stazioni terrene periferiche VSAT che possono essere o solo riceventi (VSAT unidirezionali) o riceventi e trasmittenti (VSAT bidirezionali).
2. Per quanto applicabili valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e all'art. 1 della delibera n. 467/00/CONS.
 
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente provvedimento disciplina il rilascio delle licenze individuali per i seguenti servizi:
a) servizi di rete via satellite operanti in gamme di frequenza al di fuori della banda protetta;
b) servizi di comunicazione via satellite S-PCS.
I servizi di rete via satellite per la distribuzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi al pubblico si intendono inclusi fra quelli di cui al punto a).
2. Il presente provvedimento disciplina, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni generali per i seguenti servizi:
a) servizi di comunicazione via satellite che utilizzano reti via satellite operanti in gamme di frequenza al di fuori della banda protetta;
b) servizi di comunicazione via satellite del tipo SNG temporanei.
 
Art. 3.
Obblighi del fornitore dei servizi
1. I soggetti autorizzati ai sensi del presente provvedimento devono soddisfare i seguenti obblighi, ove applicabili al relativo servizio:
a) il rispetto delle esigenze fondamentali, ai sensi dell'art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;
b) il rispetto della vigente normativa, in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;
c) l'impiego efficace dello spettro di frequenze e l'astensione dalle interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio, terrestri e satellitari;
d) la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed ai fini statistici;
e) l'utilizzo di apparati di rete e di apparecchiature terminali di telecomunicazioni conformi alle disposizioni vigenti in materia di omologazione, di approvazione, di compatibilita' elettromagnetica e di sicurezza elettrica;
f) il pagamento dei contributi di cui al successivo art. 9;
g) la fornitura di fatture dettagliate e documentate;
h) la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualita' ed alla disponibilita' del servizio, nonche' le relative variazioni delle condizioni stesse;
i) l'istituzione di una procedura per la trattazione dei reclami;
j) la fornitura gratuita dei servizi di emergenza;
k) la collaborazione tempestiva alle competenti autorita' giudiziarie ai fini della tutela della sicurezza delle comunicazioni e le necessarie prestazioni a fronte di richieste di documentazione e di intercettazioni legali, anche mediante sistemi informatici e telematici, secondo quanto previsto dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 gennaio 1995, sull'intercettazione legale delle comunicazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, dall'art. 266-bis del codice di procedura penale, nonche' da successive disposizioni in materia;
l) rispetto degli impegni internazionali dell'Italia.
 
Art. 4.
Disposizioni per il rilascio delle licenze
individuali per i servizi di rete via satellite
1. I soggetti che intendono offrire i servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), aventi sede in ambito nazionale, in uno dei paesi dello spazio economico europeo (di seguito SEE), o in uno dei Paesi aderenti all'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito OMC) che praticano nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocita' fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali, costituiti in forma societaria o di impresa individuale, sono tenuti a presentare all'Autorita' una domanda, secondo lo schema di cui all'allegato A alla presente delibera, contenente la documentazione di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente al caso dell'installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, unitamente agli altri allegati di seguito elencati:
a) per il soggetto avente sede in ambito nazionale:
1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprensivo del nulla osta antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
2) certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la societa' o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;
b) per il soggetto avente sede in uno dei Paesi dello SEE, in uno dei Paesi appartenenti all'OMC, o in paesi con i quali vi siano accordi di reciprocita':
1) certificato equipollente a quello rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, contenente le seguenti informazioni: denominazione della societa', nazionalita', natura giuridica, capitale sociale, sede legale, componenti il consiglio di amministrazione, oggetto e scopo sociale;
2) certificato equipollente a quello di cui al precedente punto 1) da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la societa' o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;
c) la domanda deve inoltre contenere per i soggetti di cui alle lettere a) e b):
1) le schede, ove applicabili al relativo servizio, da compilare secondo le prescrizioni delle appendici Aps4, Aps8, Aps30A e Aps30B del regolamento delle radiocomunicazioni adottato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (di seguito UIT), indicanti i dati tecnici necessari per l'effettuazione del coordinamento in ambito nazionale ed internazionale delle assegnazioni di frequenza a ciascuna stazione terrena e per la registrazione delle assegnazioni stesse nella lista internazionale delle frequenze dell'UIT. Le schede di cui sopra sono di seguito elencate e riportate negli allegati B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 alla presente delibera e sono disponibili unitamente agli altri allegati presso le sede dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in Napoli, Centro direzionale, Isola B5 e presso l'ufficio di rappresentanza in Roma, via delle Muratte n. 25 e nel sito web all'indirizzo www.agcom.it:
i) scheda ApS4/II di notifica del satellite di cui all'allegato B1;
ii) scheda ApS4/III di notifica della stazione terrena di cui all'allegato B2;
iii) schede di cui agli allegati B3 e B4, riportanti l'area di coordinamento di ciascuna stazione terrena in trasmissione ed in ricezione;
iv) scheda, di cui all'allegato B5, riportante graficamente l'angolo di elevazione sull'orizzonte per ogni azimuth attorno a ciascuna stazione terrena;
v) scheda di cui all'allegato B6, riguardante le caratteristiche fondamentali relative alle stazioni di collegamenti di connessione per satelliti geostazionari operanti nelle bande 17,3-18,1 GHz (Aps30A);
vi) scheda di cui all'allegato B7, riguardante le disposizioni associate al servizio fisso via satellite nelle bande 4500-4800 MHz, 6725-7025 MHz, 10,70-10,95 GHZ, 11,20-11,45 GHZ, 12,75-13,25 GHZ (Aps30B);
2) copia dell'atto di accordo intervenuto con il fornitore della capacita' spaziale, dal quale risulti la possibilita' di accesso al segmento spaziale e di impiego delle frequenze assegnate, appena disponibile;
3) per i servizi di rete dei sistemi S-PCS, la raccomandazione del Milestone Review Committee del CEPT-ECTRA attestante il positivo raggiungimento dei livelli di sviluppo del progetto cosi' come previsto dalla Decisione ERC/DEC(97)03, ovvero altra equivalente certificazione in accordo con quanto adottato in sede CEPT.
2. Entro dieci giorni l'Autorita' e' tenuta a dare comunicazione del ricevimento della domanda e dell'avvio del procedimento istruttorio.
3. Il rilascio della licenza per i servizi di rete via satellite di cui al presente articolo e' subordinato alla verifica della conformita' della documentazione fornita a quanto stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UTT e dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze nonche' all'impegno, da dichiarare nella domanda stessa, che:
a) l'esercizio della rete non arrechi interferenze dannose alle reti di comunicazioni esistenti in Italia ed all'estero autorizzate o registrate;
b) le caratteristiche tecniche di esercizio rispondono a quelle indicate nella documentazione prodotta;
c) le funzioni di comando e di sorveglianza sono conformi alle pertinenti norme tecniche adottate dall'Istituto di normazione europeo per le telecomunicazioni (di seguito ETSI);
d) le apparecchiature delle stazioni terrene sono conformi alle relative regole o norme tecniche di cui al successivo art. 8, nonche' ai requisiti essenziali previsti in materia di compatibilita' elettromagnetica.
4. La licenza ad espletare i servizi di rete via satellite e' rilasciata dall'Autorita', entro sei settimane a decorrere dalla ricezione formale di tutta la documentazione richiesta, per i sistemi satellitari che abbiano gia' espletato il coordinamento nazionale del segmento terreno e del segmento spaziale. Tale termine e' esteso a quattro mesi per quanto attiene ai sistemi non coordinati.
5. Gli operatori licenziatari sono obbligati all'iscrizione al pubblico registro tenuto a cura del Ministero delle comunicazioni, come prescritto all'art. 22 del decreto Ministeriale 28 dicembre 1995, sino all'istituzione presso l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del registro unico degli operatori di telecomunicazioni, previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge n. 249/1997.
6. Nel caso di modifiche da apportare alle stazioni terrene gia' autorizzate, deve essere data comunicazione all'Autorita', la quale si pronuncia entro il termine di quattro settimane.
7. Qualsiasi variazione riguardante la domanda ed il contenuto della documentazione di cui al comma 1, deve essere comunicata entro trenta giorni all'Autorita'.
 
Art. 5.
Disposizioni relative al rilascio delle licenze
individuali per i servizi di comunicazione
via satellite dei sistemi S-PCS.
1. Il presente articolo disciplina il rilascio delle licenze individuali per l'offerta al pubblico dei servizi di comunicazione satellitare S-PCS, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). La licenza consente l'installazione e l'esercizio di una rete di telecomunicazioni terrestre, interoperabile con la rete ove e' esercitato il corrispondente servizio di rete satellitare, proprio o di un altro fornitore, licenziato ai sensi del presente provvedimento, e la fornitura al pubblico dei servizi S-PCS.
2. La domanda di licenza per i servizi di cui al comma 1 del presente articolo puo' essere presentata congiuntamente alla domanda di licenza per il relativo servizio di rete satellitare; in tal caso, la documentazione comune puo' essere presentata una sola volta.
3. La licenza di cui al precedente comma 1, consente l'accesso a risorse di numerazione per servizi mobili e personali.
4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1, del presente articolo e' subordinato al previo conseguimento della relativa licenza individuale per il servizio di rete via satellite, disciplinato dal presente provvedimento all'art. 4, ovvero ad un valido accordo con il fornitore autorizzato del medesimo servizio.
5. I soggetti aventi sede in ambito nazionale, in uno dei Paesi dello SEE o in uno dei Paesi aderenti OMC che praticano nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocita' fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali, costituiti in forma societaria o di impresa individuale, che richiedono una licenza individuale ai sensi del comma 1, devono presentare all'Autorita' una domanda secondo il modello riportato nell'allegato C alla presente delibera, unitamente ai documenti di seguito elencati:
a) per il soggetto avente sede in ambito nazionale:
1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprensivo del nulla osta antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
2) certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la societa' o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;
b) per il soggetto avente sede in uno dei Paesi dello SEE, in uno dei Paesi appartenenti all'OMC, o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocita':
1) certificato equipollente a quello rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, contenente le seguenti informazioni: denominazione della societa', nazionalita', natura giuridica, capitale sociale, sede legale, componenti il consiglio di amministrazione, oggetto sociale;
2) certificato equipollente a quello di cui al precedente punto 1) da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la societa' o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;
c) la domanda deve contenere inoltre:
1) copia degli atti del contratto di fornitura con il fornitore del corrispondente servizio di rete satellitare, qualora tale fornitore sia diverso dal soggetto richiedente, non appena disponibili;
2) raccomandazione del Milestone Review Committee, del CEPT ECTRA attestante il positivo raggiungimento dei livelli di sviluppo del progetto cosi' come previsto dalla decisione ERC/DEC(97)03 ovvero altra equivalente certificazione in accordo con quanto adottato in sede CEPT.
6. La licenza e' rilasciata dall'Autorita' entro quattro settimane dal ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria ovvero dalla data di ricevimento della documentazione mancante, fatto salvo quanto specificato al precedente comma 4; entro lo stesso termine, e' comunicato all'interessato un eventuale provvedimento negativo motivato.
7. Le variazioni riguardanti la domanda ed il contenuto della documentazione di cui al comma 5 del presente articolo devono essere comunicate all'Autorita' entro trenta giorni.
8. Le variazioni attinenti ai servizi offerti sono comunicate all'Autorita', la quale, nelle successive quattro settimane, puo' motivatamente vietare l'attivazione delle varianti riguardanti i servizi stessi.
 
Art. 6.
Autorizzazioni per i servizi di comunicazione
via satellite, esclusi i servizi SNG temporanei
1. Il soggetto che intende offrire i servizi cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del presente provvedimento avente sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi dello SEE, in uno dei Paesi appartenenti all'OMC, o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocita', nei settori disciplinati dal presente provvedimento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, e' tenuto a presentare all'Autorita' una dichiarazione, comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformita' alle condizioni di cui al precedente art. 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve inoltre comprendere:
a) per il soggetto avente sede in ambito nazionale:
1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprensivo del nullaosta antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
2) certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la societa' o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;
b) per il soggetto avente sede in uno dei paesi dello SEE, in uno dei Paesi appartenenti all'OMC, o in paesi con i quali vi siano accordi di reciprocita':
1) certificato equipollente a quello rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, contenente le seguenti informazioni: denominazione della societa', nazionalita', natura giuridica, capitale sociale, sede legale, componenti il consiglio di amministrazione, oggetto sociale;
2) certificato equipollente a quello di cui al precedente punto 1) da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la societa' o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.
3. Il soggetto che abbia precedentemente ottenuto una o piu' autorizzazioni in conformita' al presente provvedimento, puo' presentare una nuova dichiarazione facendo riferimento, per i documenti di cui ai punti 1) e 2) lettere a) e b) del precedente comma 2, alla documentazione gia' esibita, nei limiti della prevista validita', salvo integrazioni giustificate da eventuali mutamenti nel frattempo intervenuti. Ove vengano presentate da uno stesso richiedente piu' domande di autorizzazione, la documentazione di cui ai punti 1) e 2) delle lettere a) e b) del precedente comma 2, puo' essere prodotta in originale unico. La dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo deve, inoltre, comprendere:
a) la dichiarazione di cui all'allegato D alla presente delibera, debitamente compilata;
b) relazione tecnica in ordine ai contenuti ed alle modalita' di fornitura del servizio;
c) copia degli atti del contratto di fornitura con il fornitore del corrispondente servizio di rete satellitare, qualora tale fornitore sia diverso dal soggetto richiedente, non appena disponibili.
4. Le domande di autorizzazione di cui al precedente comma 1, subordinate alla licenza individuale per il relativo servizio di rete satellitare, proprio o di un altro fornitore, si intendono accolte ai sensi dell'art. 20 della legge 2 agosto 1990, n. 241, qualora l'Autorita' non comunichi un provvedimento negativo motivato entro quattro settimane dal recepimento della dichiarazione ovvero della eventuale documentazione mancante.
5. Gli operatori autorizzati sono obbligati all'iscrizione al pubblico registro tenuto a cura del Ministero delle comunicazioni, come prescritto all'art. 22 del decreto ministreriale 28 dicembre 1995, sino all'istituzione presso l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del registro unico degli operatori di telecomunicazioni, previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge n. 249/1997.
6. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al precedente comma 1, sono tenuti a comunicare entro trenta giorni all'Autorita' qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella dichiarazione stessa e nella relativa documentazione allegata.
7. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 8 e 9, della delibera n. 467/00/CONS citata in premessa.
8. Le variazioni attinenti ai servizi autorizzati in base al presente articolo sono comunicate all'Autorita', la quale, nelle successive quattro settimane, puo' motivatamente vietare l'attivazione delle variazioni riguardanti i servizi stessi.
 
Art. 7.
Autorizzazioni per i servizi di comunicazione
via satellite SNG temporanei
1. Il soggetto che ha conseguito una licenza individuale per i servizi di rete di cui all'art. 4, comma 1, che intende espletare un servizio di comunicazione temporaneo via satellite SNG, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del presente provvedimento, e' tenuto a richiedere, specificando le informazioni richieste nel modello di cui all'allegato E alla presente delibera, un'autorizzazione temporanea il cui rilascio e' subordinato alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta sia presentata, di norma, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'esecuzione del collegamento con acclusa la prova di versamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 9;
b) siano indicati l'impiego della stazione con riferimento alla relativa autorizzazione del servizio di rete ed il relativo periodo di tempo di collegamento, di norma, non superiore a trenta giorni, rinnovabile;
c) impegno, in caso di interferenze dannose ad altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri licenziatari o autorizzati, a disattivare immediatamente la stazione.
2. Il soggetto che ha conseguito l'autorizzazione di cui al comma 1, in uno dei Paesi aderenti all'accordo SEE, quando intende espletare un servizio di comunicazione temporaneo via satellite SNG, e' tenuto a richiedere, specificando le informazioni richieste nel modello di cui all'allegato F alla presente delibera, un'autorizzazione temporanea il cui rilascio e' subordinato alle seguenti condizioni:
a) attestazione dell'autorizzazione di rete conseguita nel Paese di appartenenza;
b) attestazione di impegno del fornitore della capacita' satellitare;
c) che la richiesta sia presentata, di norma, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'esecuzione del collegamento con acclusa la prova del versamento di quanto dovuto ai sensi del successivo art. 9;
d) siano indicati l'impiego della stazione con le caratteristiche riportate nel relativo atto autorizzatorio del servizio di rete ed il relativo periodo di tempo di collegamento, di norma, non superiore a trenta giorni, rinnovabile;
e) impegno, in caso di interferenze dannose ad altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri autorizzati o registrati, a disattivare immediatamente la stazione.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono rilasciate in tempo utile dall'Autorita' non oltre la data prevista per l'effettuazione del collegamento, purche' siano state rispettate le condizioni poste negli stessi commi 1 e 2, e si intende rilasciata se, entro la data di cui trattasi, non pervengono all'interessato provvedimenti di rigetto da parte dell'Autorita'.
4. La violazione dell'obbligo di disattivazione di cui al comma 1, lettera d), ed al comma 2, lettera e) del presente articolo , comporta la revoca dell'autorizzazione. L'Autorita' provvede a spese dell'obbligato a disattivare la stazione ed applica le sanzioni in vigore.
 
Art. 8.
Approvazione delle apparecchiature terminali
e delle interfacce di rete
1. Le apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite devono essere conformi a quanto previsto nella direttiva 1999/5/CE.
2. Alle apparecchiature impiegate nelle reti pubbliche di telecomunicazioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507.
3. Per quanto attiene alle interfaccia di rete e' fatto obbligo di pubblicazione da parte dell'operatore delle specifiche tecniche esatte ed adeguate prima di rendere disponibile al pubblico i servizi forniti mediante dette interfacce, cosi' come previsto dalla direttiva 1999/5/CE.
 
Art. 9.
Contributi e canoni
1. I soggetti autorizzati ai sensi del presente provvedimento sono tenuti al pagamento dei contributi e dei canoni previsti dalla normativa vigente.
2. L'Autorita' si riserva di modificare il regime dei contributi e dei canoni in vigore.
 
Art. 10.
Modifiche ed integrazioni
1. Gli allegati D ed E della delibera n. 467/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2000, n. 184, sono cosi' modificati: la frase "- che le apparecchiature per le stazioni terrene sono conformi ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55" e' sostituita da "- che le apparecchiature per le stazioni terrene sono conformi ai requisiti di cui all'art. 8, commi i e 2, della delibera n. 131/01/CONS".
 
Art. 11.
Disposizioni finali
1. I soggetti autorizzati ai sensi del presente provvedimento devono porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori autorizzati dello spettro elettromagnetico. Per l'effettivo esercizio degli impianti satellitari sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia urbanistica, antinfortunistica, paesaggistica, ambientale, di igiene del lavoro, nonche' al rispetto dei valori limite del campo elettromagnetico per la tutela della salute pubblica, provvedendo, ove previsto, ad acquisire a propria cura, per ciascuno dei suddetti aspetti le autorizzazioni da parte delle autorita' competenti.
2. Il soggetto autorizzato ai sensi del presente regolamento deve adoperare standard conformi alle rilevanti norme internazionali in vigore per la categoria di servizi oggetto dell'autorizzazione.
3. In luogo delle certificazioni richieste ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del presente provvedimento i soggetti aventi sede in Italia o altro Paese dell'Unione europea possono produrre dichiarazioni sostitutive nei limiti e con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'Autorita' si riserva di adeguare il contenuto del presente provvedimento a eventuali ulteriori decisioni del Comitato europeo delle radiocomunicazioni (ERC) o del Comitato europeo per gli affari regolatori delle telecomunicazioni (ECTRA) della CEPT o dell'UIT sull'utilizzo coordinato delle frequenze attribuite ai sistemi satellitari, sui servizi erogabili e sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni, e dell'ETSI o dell'UIT sugli standard relativi alle apparecchiature dei detti sistemi.
5. L'Autorita' si riserva, con provvedimento motivato, per ragioni di ordine o di interesse pubblico, sicurezza pubblica o di difesa nazionale, di procedere, per il tempo strettamente necessario, alla sospensione parziale o totale dei servizi autorizzati ai sensi del presente provvedimento.
6. I soggetti che prestano servizi via satellite rientranti nel campo di applicazione del presente provvedimento ed operanti sulla base delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 55/1997, sono tenuti a conformarsi alle disposizioni previste dal presente provvedimento entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
Napoli, 21 marzo 2001
Il presidente: Cheli
 
Allegato A
DOMANDA DI LICENZA INDIVIDUALE
PER SERVIZI DI RETE VIA SATELLITE
La domanda deve precisare:
1) le informazioni riguardanti il richiedente:
a) denominazione, identita' giuridica e sede legale;
b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato; (il capitale interamente versato al momento della presentazione della domanda non deve essere inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore degli investimenti da realizzare);
c) composizione dell'azionariato;
d) bilancio di esercizio degli ultimi due anni o, nel caso di societa' di nuova costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo agli ultimi due anni;
e) altre forme di partenariato o alleanze nel campo delle telecomunicazioni, ove esistenti;
f) numero e tipologia di eventuali licenze individuali gia' conseguite in altri Paesi ed indicazione dei mercati e numero dei clienti serviti;
2) l'oggetto:
a) costituzione della rete;
b) copertura geografica;
c) programma di installazione;
d) descrizione dei servizi che possono essere offerti (specificare se la rete e' utilizzata per la radiodiffusione televisiva);
e) apparecchiature utilizzate e relative norme tecniche;
f) impianti e frequenze necessarie;
g) interconnessioni con altre reti;
3) le previsioni riguardanti il mercato di interesse:
a) obiettivi prefissati;
b) previsioni di mercato.
4) la capacita' di realizzazione dell'attivita':
a) competenza tecnica;
b) programmi di investimenti;
c) programma di impiego del personale;
5) gli impegni:
a) ad osservare gli obblighi di cui all'art. 3 del presente provvedimento per il servizio di rete di cui alla domanda;
b) ad effettuare gli aumenti di capitale se previsti;
6) documentazione attestante il versamento del contributo relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno al predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione della domanda.
 
Allegato C
DOMANDA DI LICENZA INDIVIDUALE PER L'OFFERTA
AL PUBBLICO DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE VIA SATELLITE S-PCS.
La domanda deve precisare:
1) le informazioni riguardanti il richiedente:
a) denominazione, identita' giuridica e sede legale;
b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato; (il capitale interamente versato al momento della presentazione della domanda non deve essere inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore degli investimenti da realizzare);
c) composizione dell'azionariato;
d) bilancio di esercizio degli ultimi 2 anni o, nel caso di societa' di nuova costituzione, il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo agli ultimi due anni;
e) altre forme di partenariato o alleanze nel campo delle telecomunicazioni, ove esistenti;
f) numero e tipologia di eventuali licenze individuali gia' conseguite in altri Paesi ed indicazione dei mercati e numero dei clienti serviti;
2) l'oggetto ove applicabile:
a) costituzione della rete;
b) copertura geografica e della popolazione
c) programma di installazione ed attivita';
d) descrizione dei servizi che possono essere offerti;
e) apparecchiature utilizzate e relative norme tecniche, cosi' come previsto;
f) reti, impianti, frequenze e numerazione da impiegare per la fornitura del servizio;
g) interconnessioni con altre reti previste;
3) le previsioni riguardanti il mercato di interesse:
a) obiettivi prefissati;
b) previsioni di mercato;
4) la capacita' di realizzazione dell'attivita':
a) competenza tecnica
b) programmi di investimenti;
c) programma di impiego del personale;
5) gli impegni:
a) ad osservare gli obblighi di cui alla normativa in vigore, con specifico richiamo a:
i) esigenze fondamentali;
ii) natura e caratteristiche dei servizi offerti
iii) condizioni di permanenza, di disponibilita' e di qualita' dei servizi sotto l'aspetto commerciale;
iv) carta dei servizi;
v) salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale;
vi) impegni internazionali dell'Italia;
b) ad effettuare gli aumenti di capitale se previsti;
6) documentazione attestante il versamento del contributo relativo all'istruttoria ovvero dichiarazione contenente l'impegno al predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione della domanda.
 
Allegato D
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6,
COMMA 2 LETTERA C DELLA DELIBERA n. 131/01/CONS
Il sottoscritto: ....; cognome: ....; nome: ....; luogo e data di nascita: ....; residenza e domicilio: ....; cittadinanza: ....; societa'/ditta: ....; nazionalita': ....; sede: ....; codice fiscale e partita I.V.A.: ....; dati del rappresentante legale: ....; cognome e nome: ....; luogo e data di nascita: ....; residenza e domicilio: ....; codice fiscale: ....
Dichiara:
a) di voler offrire al pubblico il seguente servizio di comunicazione via satellite;
b) di offrire tale servizio avvalendosi della rete il cui numero di licenza e': ....;
"c) che tale servizio verra' offerto al pubblico a partire dalla data del ....
Si impegna:
ad osservare le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
a rispettare gli obblighi previsti dal presente provvedimento;
a versare i contributi dovuti;
a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
ad inviare all'Autorita' uno schema tipo del contratto di fornitura ai clienti finali.
Allega alla presente la seguente documentazione, come prescritto dall'art. 6 della delibera n.131/01/CONS.
Data .... (firma) ....
 
Allegato E
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ESPLETARE
SERVIZI DI COMUNICAZIONE VIA SATELLITE SNG
AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1,
DELLA DELIBERA n. 131/01/CONS.
La societa'/impresa individuale ....; con sede in ....; telefono ....; fax ....; telex ....; titolare della licenza individuale n. .......... rilasciata il ....
Chiede:
Il rilascio dell'autorizzazione temporanea per effettuare servizi di comunicazione via satellite SNG.
Allego alla presente la seguente documentazione:
1) ....;
2) ....;
3) ....;
4) ....
 
Allegato F
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ESPLETARE
SERVIZI DI COMUNICAZIONE VIA SATELLITE
SNG AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2,
DELLA DELIBERA n. 131/01/CONS.
La societa'/impresa individuale ....; con sede in ....; felefono ....; fax ....; telex ....; codice fiscale ....; partita I.V.A. ....
Iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei paesi aderenti all'accordo SEE se esistente ....; rappresentata da: ....; cognome e nome ....; luogo e data di nascita ....; residenza o domicilio ....; codice fiscale ....
Chiede:
Il rilascio dell'autorizzazione temporanea per effettuare servizi di comunicazione via satellite SNG.
Allego alla presente la seguente documentazione:
1) ....;
2) ....;
"3) ....;
4) ....
 
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