Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
CIRCOLARE 10 aprile 2001, n. 379 |
Bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico - Art. 103, legge 23 dicembre 2000, n. 388. (Legge finanziaria 2001). |
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Alle imprese interessate I commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedono la concessione di agevolazioni sotto forma di credito di imposta per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico. Nel prosieguo, ci si riferira' alla presente circolare con il termine "bando". Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito indicato col termine "Ministero", ha in corso l'affidamento della gestione amministrativa degli interventi in parola ad un soggetto esterno, in possesso di adeguate capacita' tecnico-organizzative, di seguito indicato con il termine "Gestore", mediante lo svolgimento di una gara pubblica. I compiti del Gestore sono la raccolta e l'elaborazione delle informazioni, la valutazione dei progetti e delle imprese candidate e, piu' in generale, tutte le prestazioni a carattere propedeutico per gli atti concessivi e di controllo, nello spirito di conseguire efficienza organizzativa e maggiore celerita' possibile nella trattazione delle istanze. Per l'accettazione delle domande di agevolazione nonche' per la divulgazione di tutte le informazioni necessarie per la loro predisposizione, il Gestore operera' attraverso una propria rete di sportelli, distribuita su tutto il territorio nazionale. L'elenco degli sportelli abilitati sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con la massima tempestivita' appena disponibile. Le domande potranno essere presentate agli sportelli abilitati del Gestore, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco, entro il termine di novanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando. Il mancato rispetto dei termini e delle modalita' di presentazione delle domande comporta la non inclusione in graduatoria. Sono parte sostanziale ed integrante del presente bando le disposizioni di cui al regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti de-minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L n. 10 del 13 gennaio 2001 e disponibile sul sito internet del Ministero (www.minindustria.it) ovvero presso gli sportelli del Gestore. 1. Presentazione delle istanze. 1.1 Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono predisposte e presentate, per ciascun progetto di investimento orientato allo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico, da un soggetto promotore, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti all'iniziativa e candidate agli aiuti, che devono risultare in numero minimo non inferiore a 20. Nel seguito si fara' riferimento al soggetto che presenta l'istanza ai sensi del presente comma con la dizione "soggetto promotore". 1.2 Nello svolgimento del procedimento amministrativo, il soggetto promotore sviluppa la maggior parte dei rapporti con il Gestore per conto delle imprese beneficiarie. 1.3 Sono soggetti eleggibili per gli aiuti le imprese iscritte nel registro delle imprese, con l'eccezione di quelle operanti nei settori per i quali non e' applicabile la disciplina de-minimis ai sensi dei vigenti orientamenti dell'UE in materia di aiuti di Stato, elencati nell'allegato 1 al presente bando. 1.4 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data di sottoscrizione della dichiarazione-domanda, sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata. 1.5 La domanda, da redigere in conformita' al modello di cui all'allegato 2, distribuito a stampa dal Gestore, sara' relativa ad un unico progetto di investimento e sara' sottoscritta, con valore di dichiarazione sostitutiva di notorieta', nella parte che attesta l'aderenza a tutte le condizioni di legge e del presente bando, dal legale rappresentante del soggetto promotore. 1.6 La domanda e' composta da una parte generale che identifica il soggetto promotore ed illustra gli aspetti fondamentali del progetto di investimento comune, con l'indicazione di tutte le imprese facenti parte dell'aggregazione e richiedenti le agevolazioni. Per ciascuna delle imprese dell'aggregazione, e' poi allegata una scheda specifica, avente ugualmente forma di dichiarazione sostitutiva di notorieta' del rispettivo legale rappresentante, con la quale viene attestata, per la propria parte, l'aderenza dei fatti e delle circostanze determinanti l'intervento agevolativo alle previsioni della legge e del presente bando e l'ammontare dei costi del progetto di pertinenza dell'impresa. Alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione di progetto relativa all'iniziativa comune delle imprese richiedenti, contenente, in particolare, l'elencazione degli investimenti previsti, con il dettaglio dei relativi costi, le finalita', gli obiettivi ed i tempi di realizzazione e di messa a regime, con l'indicazione dei risultati attesi. A pena di esclusione, l'istanza puo' essere presentata soltanto se completa di tutti gli allegati, con particolare riferimento alla presenza delle schede-dichiarazioni di tutte le imprese facenti parte dell'aggregazione e della relazione sopra indicata. 1.7 Gli investimenti ammissibili sono quelli sviluppati per la parte comune del progetto, la cui responsabilita' e supervisione nelle fasi realizzative, come pure la messa in effettivo esercizio, spetta al soggetto promotore. 2. Progetti e spese ammissibili. 2.1 Il progetto di investimento deve riguardare tutte le imprese partecipanti, come esposto in sede di domanda di agevolazione, ed essere inteso allo sviluppo per via elettronica delle transazioni che i soggetti appartenenti alla medesima aggregazione effettuano tra di loro, nei confronti di altre imprese ovvero del consumatore finale. Ai fini della valutazione di ammissibilita', il progetto deve presentare caratteristiche di particolare rilevanza rispetto a profili di natura tematica, settoriale, territoriale oppure di filiera produttiva-commerciale. Non saranno in ogni caso considerati ammissibili progetti che siano incentrati sulla mera aggregazione di imprese, in sostanziale carenza di un criterio tra quelli sopra evidenziati. 2.2 Le spese ammissibili sono quelle effettuate, successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione delle imprese beneficiarie per la realizzazione da parte del soggetto promotore del progetto comune. Le spese sono ammissibili purche' siano fatturate dal soggetto promotore e riferite alle seguenti tipologie di costo: a) hardware e software per le finalita' specifiche di cui al progetto; b) consulenze specialistiche e sviluppo di applicativi per la gestione delle transazioni e per la pubblicazione di informazioni commerciali, riferite all'infrastruttura comune e con un limite del 20% dell'investimento complessivo; c) creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e ricerca dei dati; d) costi iniziali per reti ed interconnessione, per la sicurezza delle transazioni, per firma digitale e per sistemi di pagamento elettronico; e) formazione del personale, nel limite del 30% dell'investimento complessivo. Nel caso di progetti gia' parzialmente realizzati, sono ammissibili soltanto i costi che si riferiscono a spese che il soggetto proponente deve ancora sostenere alla data di presentazione della domanda. 2.3 Sono in ogni caso esclusi dall'agevolazione gli acquisti per le dotazioni delle singole imprese e le spese di gestione. 2.4 Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando sono revocate qualora l'impresa benefici, per i medesimi beni e servizi, del contributo in conto capitale previsto dall'art. 103 della legge n. 388/2000, nonche' di qualsiasi altra agevolazione pubblica, anche in forma di de-minimis. Per un efficace controllo del divieto di cumulo, i soggetti promotori hanno l'obbligo di allegare alla domanda copia delle eventuali ulteriori richieste di intervento presentate in applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 103; e' in ogni caso esclusa la possibilita' per lo stesso soggetto promotore di presentare due o piu' domande di agevolazione in relazione a programmi che presentano obiettivi e caratteristiche tecniche sostanzialmente analoghe. 3. Graduatoria. 3.1 Il Gestore effettua le verifiche di compatibilita' con la normativa applicabile, valutando il progetto presentato sotto il profilo della coerenza tecnico-economica, sia per quanto riguarda la realizzazione degli investimenti che per l'esercizio delle attivita' di commercio elettronico attese dal soggetto proponente e dalle imprese richiedenti. Il Gestore valuta anche l'ammissibilita' delle singole imprese che aderiscono al progetto proposto, provvedendo, ove si renda necessario, alle rettifiche del caso. 3.2 Nel termine massimo di novanta giorni dalla chiusura del bando, il Gestore conclude le valutazioni di cui al comma precedente e fornisce gli esiti al Ministero, unitamente agli elementi per la formazione della graduatoria, per i progetti positivamente valutati; sulla base di tali elementi, il Ministero redige la graduatoria, secondo i criteri di cui al presente bando, organizzata per punteggio complessivo decrescente. 3.3 Il punteggio attribuito a ciascun progetto e' determinato come somma dei punteggi relativi ai seguenti cinque parametri economici, calcolati ed arrotondati singolarmente alla seconda cifra decimale: a) numero di imprese appartenenti all'aggregazione proponente: e' assegnato rispettivamente il punteggio pari a: 0 punti nel caso di 20 imprese partecipanti; 20 punti nel caso di 100 o piu' imprese partecipanti; un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al numero di imprese, nei casi intermedi. b) rapporto tra il numero di imprese e l'investimento complessivo ammissibile del progetto: e' assegnato un punteggio pari a: 0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi; 20 punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti ammessi; un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del rapporto, nei casi intermedi. c) rapporto tra il numero di PMI sul totale delle imprese appartenenti all'aggregazione: e' assegnato un punteggio pari a: 0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi; 20 punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti ammessi; un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del rapporto, nei casi intermedi. La definizione di piccola e media impresa e' quella fissata, sulla base degli orientamenti dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, i cui contenuti sono riportati in allegato al presente bando. d) rapporto tra il numero di imprese con un numero di dipendenti, alla data della domanda, inferiore a 50 sul totale delle imprese appartenenti all'aggregazione: e' assegnato un punteggio pari a: 0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi; 20 punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti ammessi; un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del rapporto, nei casi intermedi. e) numero complessivo di occupati, al momento della domanda, nelle imprese partecipanti al progetto: e' assegnato un punteggio pari a: 0 punti per il minimo valore del parametro tra i progetti ammessi; 20 punti per il massimo valore del parametro tra i progetti ammessi e, comunque, per i progetti per i quali lo stesso superi 2.000 occupati; un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del parametro, nei casi intermedi. 3.4 Ai progetti per i quali trova applicazione ciascuna delle fattispecie di cui alla tabella seguente, sono riconosciute maggiorazioni percentuali del punteggio, ottenuto sulla base delle indicazioni di cui al comma precedente, nella misura rispettivamente indicata nella tabella medesima:
|Maggiorazione percentuale del |punteggio --------------------------------------------------------------------- eventuale organizzazione delle | imprese richiedenti in una forma | giuridicamente definita | (consorzio, associazione | temporanea o permanente) alla | quale partecipano tutte quelle | interessate dal progetto |10% --------------------------------------------------------------------- presenza di una componente di | investimento per la formazione di | personale |10% --------------------------------------------------------------------- inerenza del progetto ad aspetti | di valorizzazione dei beni o | attività culturali |10% --------------------------------------------------------------------- sostegno e valorizzazione | dell'offerta turistica |10% --------------------------------------------------------------------- organizzazione dell'offerta | informativa su base plurilingue, | in tal caso è d'obbligo la | presenza della lingua inglese |10% --------------------------------------------------------------------- presenza di sistemi di pagamento | via internet per le transazioni di| ecommerce |10% --------------------------------------------------------------------- organizzazione e monitoraggio | degli aspetti relativi alla catena| logistica (produttiva, | distributiva e commerciale) | definiti sia per i prodotti e | servizi materiali sia per i | prodotti e servizi immateriali |10% --------------------------------------------------------------------- utilizzo di tecnologia XML |10%
3.5 Il punteggio complessivo ai fini della graduatoria e' ottenuto dal punteggio di cui al punto 3.3, applicando la maggiorazione complessiva spettante, data dalla somma delle percentuali pertinenti di cui alla tabella del punto 3.4, ed arrotondato alla seconda cifra decimale. 4. Entita' delle agevolazioni. 4.1 L'ammontare delle agevolazioni, contenuto nei limiti della regola del de-minimis, e' calcolato con riferimento ai costi ammessi per ciascuna impresa, nella misura del 60% dei costi sostenuti e documentati. Si ricorda che la normativa del de-minimis prevede che l'importo complessivo degli aiuti di tale fattispecie ad una medesima impresa non possono superare 100.000 EUR su un periodo di tre anni e che, tale massimale trova applicazione indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo che gli stessi perseguono. Ai fini del predetto limite, concorrono anche eventuali aiuti in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, al lordo delle imposizioni dirette e, nei confronti di quelli erogabili in piu' quote, in termini di equivalente sovvenzione. 5. Prenotazione. 5.1 Nei limiti delle risorse disponibili per il triennio 2001-2003, al netto degli oneri per la gestione, i programmi di investimento vengono selezionati secondo l'ordine di posizionamento in graduatoria. 5.2 Alle imprese di cui al progetto utilmente collocato in graduatoria, e' prenotato il credito di imposta nella misura corrispondente ai costi ammissibili. Nel caso in cui le risorse residue non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno per progetti con identica collocazione in graduatoria, si procede alla riduzione proporzionale, in base all'ammontare dei costi previsti da ciascuna delle imprese che aderiscono a detti progetti. 6. Realizzazione degli investimenti e liquidazione del credito di imposta. 6.1 Entro 24 mesi, decorrenti dalla data del provvedimento di prenotazione, i progetti devono essere completati, intendendosi per completamento l'integrale fornitura, messa in esercizio e pagamento dei beni e servizi ammessi alle agevolazioni. Entro il medesimo termine, le imprese beneficiarie devono avere provveduto all'integrale pagamento delle quote di loro pertinenza. 6.2 Allorquando le imprese beneficiarie cumulativamente abbiano completato almeno il 50% degli investimenti totali ammessi per il progetto e, comunque, subordinatamente alla raggiunta rispondenza a criteri minimi di funzionalita' indicati in sede preventiva, ilsoggetto promotore puo' presentare, per conto delle imprese beneficiarie, richiesta di anticipazione sui benefici spettanti, in misura proporzionale alle spese sostenute e gia' pagate alla data dell'istanza medesima, da ciascuna impresa beneficiaria. In tale caso, qualora una o piu' imprese si trovino nella condizione di avere completato la parte di propria pertinenza, l'anticipazione ad esse liquidata non potra' eccedere il 90% dell'importo per ciascuna prenotato, in attesa del completamento di tutto il progetto. 6.3 Previa istruttoria intesa ad accertare la sussistenza della documentazione comprovante l'effettuazione degli investimenti e dei relativi pagamenti, il Gestore propone al Ministero la liquidazione, nei limiti delle disponibilita' di cassa esistenti, dell'anticipazione spettante a ciascuna impresa. 6.4 A conclusione del progetto e, comunque, non oltre sessanta giorni successivi al termine per il completamento degli investimenti di cui al precedente punto 6.1, il soggetto promotore, con analoghe modalita', presenta richiesta di erogazione a saldo dei benefici spettanti a ciascuna impresa, corredandola con una relazione complessiva delle attivita' svolte, valevole anche ai fini degli accertamenti ispettivi. Il Gestore, previa istruttoria conclusiva, propone al Ministero la liquidazione della residua parte del credito di imposta spettante alle singole imprese, sempre entro i limiti delle disponibilita' di cassa esistenti. Decorso il predetto temine, in assenza della domanda di erogazione a saldo, il Gestore provvede comunque alla verifica della sussistenza delle condizioni per la permanenza delle agevolazioni nelle quote gia' eventualmente corrisposte a titolo di anticipazione. 6.5 Fatto salvo il caso del subentro ad imprese uscenti dal progetto aggregativo, in condizioni analoghe di investimento, sono ammesse variazioni in corso d'opera, in diminuzione del numero delle imprese partecipanti all'aggregazione, da valutare in sede consuntiva finale, nel limite non eccedente il 30% del numero iniziale, a pena di revoca per decadenza delle condizioni di ammissione del progetto. Nell'ambito del medesimo progetto possono essere autorizzate dal Ministero rideterminazioni degli importi spettanti a ciascuna delle imprese, a fronte di variazioni in corso d'opera della ripartizione dei costi da ciascuna sostenuti nel progetto, purche' le stesse non diano luogo al superamento degli importi totali prenotati per l'intero progetto e nel rispetto della regola del de-minimis. 6.6 I beni e servizi oggetto di intervento devono essere mantenuti, in effettive condizioni di esercizio e per le attivita' per le quali sono stati concessi i benefici, per almeno un triennio decorrente dalla data della richiesta di erogazione a saldo di cui al punto 6.4 ovvero, in mancanza della stessa, dal termine di 60 giorni successivi previsto dal medesimo punto 6.4. 7. Ispezioni e revoche. 7.1 Il Gestore provvede, successivamente alla liquidazione delle agevolazioni ad effettuare ispezioni a campione sulle imprese beneficiarie per verificare la corrispondenza degli elementi esposti e sulla base dei quali sono state messe a disposizione le agevolazioni. A tal fine, le imprese beneficiarie si obbligano a mantenere e mettere a disposizione del Gestore o del Ministero la documentazione di supporto delle spese effettuate e dei relativi pagamenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione. 7.2 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre approfondimenti ispettivi, anche al di fuori di quelli effettuati dal Gestore, nel termine di cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione. 7.3 Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 7.4 Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' disponibile anche attraverso il sito internet www.minindustria.it Roma, 10 aprile 2001 Il Ministro: Letta |
| Allegato 1 SETTORI ESCLUSI AI SENSI DELLA NORMATIVA DE-MINIMIS Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, la normativa de-minimis non si applica: a) al settore dei trasporti e alle attivita' legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato istitutivo dell'Unione europea; b) a favore di attivita' connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attivita' di esportazione; c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati. |
| Allegato 2 ----> Vedere ALLEGATO 2 da Pag. 63 a Pag. 69 della G.U. <---- |
| Allegato 3 DEFINIZIONI E PARAMETRI DIMENSIONALI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE I parametri dimensionali delle imprese sono dettati sulla base della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" e sono indicati dal decreto 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o ottobre 1997, n. 229, e sue successive integrazioni, che di seguito vengono riassunte. 1) e' definita "piccola" l'impresa che: a) ha meno di 50 dipendenti e b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR, c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito; 2) e' definita "media" l'impresa che, non classificandosi come "piccola": d) ha meno di 250 dipendenti, e e) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR, f) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito; 3) e' definita "grande" l'impresa che non rientri in una delle precedenti definizioni. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto di una o piu' imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui sopra, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o piu' imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o piu' dall'impresa richiedente medesima. E' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o piu' da una sola impresa oppure congiuntamente da piu' imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia puo' essere superata nelle due fattispecie seguenti: a) se l'impresa e' detenuta da societa' di investimenti pubblici, societa' di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa; b) se il capitale e' disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi e' detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza. Fatto salvo quanto previsto in seguito per le nuove imprese: a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa', diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari. b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attivita' e delle passivita' redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformita' agli art. 2423 e seguenti del codice civile; c) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unita'-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione e' quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria; d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di societa' di capitali, e' quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unita' lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. |
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