Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 15 febbraio 2001 |
Estensione della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 giugno 2000, n. 186, gia' disposta con decreto direttoriale del 29 dicembre 2000, n. 29351, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Catania. (Decreto n. 29570). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento della gestione dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali; Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1991, n. 85; Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed interventi a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visto il decreto-legge del 17 maggio 1995, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 343; Visto il decreto-legge del 21 marzo 1996, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647; Visto il decreto-legge del 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed in particolare l'art. 9; Visto l'art. 5 della legge 30 giugno 2000, n. 186, con il quale e' stato differito al 31 luglio 1999, il beneficio di integrazione salariale, di cui al sopracitato art. 9 del decreto-legge n. 457/1997, convertito nella legge n. 30/1998, per ulteriori settecento unita'; Visto il decreto direttoriale del Ministero dei trasporti e della navigazione datato 20 dicembre 2000, con il quale e' stato indicato il numero dei lavoratori, dipendenti dalle compagnie o imprese portuali, ammessi al beneficio della cassa integrazione, di cui al citato art. 5 della legge n. 186/2000; Visto il decreto direttoriale del 29 dicembre 2000, n. 29351, con il quale e' stata disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle compagnie/imprese, siti sul territorio nazionale per il periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 luglio 1999, sulla base del predetto decreto direttoriale del 20 dicembre 2000; Visto il successivo decreto direttoriale del Ministero dei trasporti e della navigazione, datato 31 gennaio 2001, che fa parte integrante del presente provvedimento, con il quale e' stata integrata la tabella allegata al surrichiamato decreto direttoriale del 20 dicembre 2000 con ulteriori due lavoratori della Compagnia portuale di Catania, rimanendo comunque sempre nel numero massimo di 700 lavoratori, cosi' come determinato dal citato art. 5 della legge n. 186/2000; Considerata la necessita' di estendere la predetta indennita' concessa con il decreto direttoriale del 29 dicembre 2000, n. 29351, in favore dei due lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Catania, cosi' come individuato dal decreto direttoriale del 31 gennaio 2001; Decreta: L'indennita' pari all'importo del trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, gia' disposta con il precedente decreto direttoriale del 29 dicembre 2000, n. 29351, e' estesa in favore di numero due lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Catania, cosi' come individuati dal decreto direttoriale del 31 gennaio 2001, che fa parte integrante del presente provvedimento. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2001 Il direttore generale: Daddi |
| Allegato MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE unita' di gestione infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo IL DIRETTORE Visti gli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 5 della legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha previsto il differimento alla data del 31 luglio 1999, per ulteriori settecento unita', del beneficio di integrazione salariale di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; Visto il decreto ministeriale in data 20 dicembre 2000, con cui e' stato indicato il numero dei lavoratori ammessi al beneficio della cassa integrazione di cui al citato art. 5; Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale datato 29 dicembre 2000, con cui e' stata disposta la proroga del beneficio dell'integrazione salariale straordinaria per i lavoratori individuati da questa amministrazione con il citato decreto per il periodo 1o gennaio 1999 - 31 luglio 1999; Vista la nota n. 66 del 5 gennaio 2001, con cui l'autorita' portuale di Catania ha comunicato i dati relativi alle giornate di mancato avviamento dei lavoratori della societa' a r.l. C.S.P. Compagnia servizi portuali nel periodo di riferimento, integrando la precedente comunicazione in data 11 settembre 2000 relativa alla sola societa' a r.l. C.L.P. Compagnia lavoratori portuali; Considerato che sulla base dei criteri utilizzati per l'individuazione del numero degli aventi diritto al beneficio di integrazione salariale, tale beneficio spetterebbe a tre lavoratori della societa' C.S.P. Compagnia servizi portuali; Considerato che con il decreto 20 dicembre 2000 sono stati individuati 698 lavoratori aventi diritto al beneficio nell'ambito del contingente di settecento unita' previsto dalla legge e che pertanto due unita' possono ancora essere assegnate; Ritenuto di poter riconoscere il beneficio dell'integrazione salariale, nonostante la tardivita' della richiesta, a due unita' della societa' a r.l. C.S.P. Compagnia servizi portuali, a completamento del contingente di settecento unita' previsto dalla legge; Decreta: Art. 1. 1. La tabella allegata al decreto ministeriale datato 20 dicembre 2000 e' cosi' integrata: Compagnie portuali: Catania; N. unita' CIG periodo gennaio-luglio 1999: 2. Roma, 31 gennaio 2001 |
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