Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2001 (vai al sommario)
COMUNI
COMUNICATO
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2001.

AVVERTENZA
Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2001.
Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma I, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 2 aprile 2001.
La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
 
COMUNE DI ABETONE
Il comune di ABETONE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 17 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare per l'anno 2001 le aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
Aliquota del 5,8 per mille):
per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
per l'unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;
per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale;
per le pertinenze delle unita' immobiliari sopraelencate;
Aliquota del 6 per mille:
per gli immobili con le seguenti categorie catastali:
A/10 uffici e studi privati;
B/1 collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminati. caserme;
B/2 case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);
B/3 prigioni e riformatori;
B/4 uffici pubblici;
B/5 scuole e laboratori scientifici;
B/6 biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9;
B/7 cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti;
B/8 magazzini sotterranei per depositi di derrate;
C/1 negozi e botteghe;
C/3 laboratori e locali di deposito;
C/4 fabbricati per arti e mestieri;
C/5 stabilimenti balneari e di acque curative;
D/1 opifici;
D/2 alberghi e pensioni;
D/3 teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli;
D/4 case di cura ed ospedali;
D/5 istituti di credito, cambio e assicurazioni;
D/6 fabbricati e locali per esercizi sportivi;
D/7 fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
D/8 fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
D/9 edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio;
D/10 residence;
D/11 scuole e laboratori scientifici privati;
D/12 posti barca in luoghi turistici e stabilimenti balneari utilizzati per attivita' o destinazione pertinenti con la categoria catastale attribuita.
Aliquota ordinaria del 6,8 per mille.
Per tutte le altre tipologie di immobili non comprese sopra.
2) di confermare, per l'anno 2001, in lire trecentoventimila la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come disciplinata dall'articolo 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.
(Omissis).
01X4501
COMUNE DI ACQUAVIVA COLLE CROCE
Il comune di ACQUAVIVA COLLE CROCE (provincia di Campobasso) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille.
2) di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui alI'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
(Omissis).
01X4502
COMUNE DI ADRIA
Il comune di ADRIA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 15 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) Di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote ICI:
a) 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) 9 per mille per i possessori di immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
c) 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi tenuti al pagamento dell'I.C.I.:
2) di confermare per i pensionati con oltre 65 anni di eta' con reddito mensile da pensione uguale od inferiore all'importo minimo INPS, purche' il reddito complessivo del nucleo familiare non superi L. 1.600.000 mensili, la detrazione di L. 290.000 anziche' 200.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e purche' proprietari di un'unica unita' immobiliare;
3) di confermare, altresi', per i soggetti passivi che hanno in atto mutui ipotecari ordinari contratti istituti di credito per l'acquisto di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, purche' il reddito complessivo del nucleo familiare non superi L. 70.000.000 annui, la detrazione di L. 270.000 anziche' 200.000 e purche' non siano gia' stati oggetto di altri tipi di agevolazioni;
4) di confermare l'aliquota stabilita per l'abitazione principale a favore di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
5) di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a genitori e figli.
(Omissis).
01X4503
COMUNE DI AGRIGENTO
Il comune di AGRIGENTO ha adottato, il 27 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di stabilire nella misura del cinque per mille l'aliquota comunale sugli immobili, per l'anno 2001.
(Omissis).
01X4504
COMUNE DI AIELLO CALABRO
Il comune di AIELLO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 22 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di applicare per il 2001, (omissis) l'aliquota del 6 per mille per l'applicazione dell'I.C.I., con riduzione e detrazioni gia' vigenti, per come gia' disposto nelle delibere consiliari n. 7 e 47/1998.
(Omissis).
01X4505
COMUNE DI ALBAVILLA
Il comune di ALBAVILLA (provincia di Como) ha adottato, il 1o febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di fissare per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
di fissare per l'anno 2001 nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (detrazione d'imposta: L. 200.000).
(Omissis).
01X456
COMUNE DI ALME'
Il comune di ALME' (provincia di Bergamo) ha adottato, il 14 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle stesse misure stabilite per l'anno 2000, cosi' riassunte:
Aliquota nella misura unica del 5 per mille;
Riduzione dell'imposta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile a' comunque utilizzato. Il Comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare a' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis).
01X4507
COMUNE ALMESE
Il comune di ALMESE (provincia di Torino) ha adottato, il 22 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota:
a) ordinaria del 5.65 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli al punto b);
b) ridotta rispetto a quella ordinaria al 5 per mille da applicare sul
valore delle abitazioni principali, intese nel senso voluto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni, possedute da persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
fabbricati posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto (e non locate) da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari;
fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado purcha' adibite ad abitazione principale.
(Omissis).
01X4508
COMUNE DI ANZIO
Il comune di ANZIO (provincia di Roma) ha adottato, il 23 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
A) Fissare ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dell'art. 53 della legge n. 662/1996, l'aliquota per l'applicazione o riscossione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
1) aliquota 5 per mille, da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, per gli immobili adibiti ad:
a) abitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale, come espresso dall'art. 8 del piu' volte citato decreto legislativo n. 504/1992, posseduti da persone fisiche soggetti passivi o utilizzati da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
b) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
c) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado); con allegazione o presentazione per l'anno di riferimento della copia dell'atto registrato di locazione o di concessione ovvero autocertificazione per la lettera c).
Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorcha' iscritte distintamente in catasto;
2) aliquota 5.8 per mille da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 decreto legislativo n. 504/1992;
a) per tutti gli immobili ad uso commerciale o diverso uso comunque non abitativo;
b) per tutti gli immobili ad uso abitativo locati con contratto registrato o concessi in uso gratuito (allegando in quest'ultimo caso, ad apposita comunicazione o autocertificazione da presentarsi entro il termine della presentazione della dichiarazione I.C.I., idonea documentazione comprovante l'effettiva dimora ancorcha' non abituale), utilizzati diversamente da quanto specificato sub lettere a) b) c) del punto 1;
c) in via residuale, per tutti i casi non riconducibili ai punti 1) e 3);
3) Aliquota 6,8% per mille, da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 per tutti gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione o comunque non locati.
B) Consentire la detrazione per l'abitazione direttamente occupata prevista per legge in L. 200.000, possa essere elevata fino a L. 500.000, o comunque fino a concorrenza dell'imposta, da contribuenti appartenenti alle seguenti categorie:
1. titolari di pensione ed assegni minimi che atta data del 1o gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' e siano in possesso del solo appartamento condotto direttamente;
2. contribuenti il cui nucleo familiare convivente nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda disabili con invalidita' non inferiore al 75% risultante da certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche;
Disporre che il beneficio di cui al punto B) possa essere goduto alle seguenti condizioni:
a) che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia possessore di altri immobili, o quote di essi, oltre quello adibito ad abitazione principale;
b) che non venga effettuata sub-locazione neanche parziale;
c) che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non sia superiore al doppio dell'importo minimo annuo di una singola pensione corrisposta ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS, per i casi di cui al punto 1), ed al triplo per i casi di cui al punto 2);
d) che i richiedenti producano al comune di Anzio servizio complesso delle politiche delle entrate, entro il termine previsto per il versamento della rata di acconto dell'imposta in parola, apposita domanda, attestante (allegando idonea documentazione) di essere nelle condizioni su descritte e di rientrare nella categoria 1) o 2).
(Omissis).
01X4509
COMUNE DI ARIANO IRPINO
Il comune di ARIANO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 15 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili:
aliquota del 5 per mille sull'abitazione principale con una detrazione di L. 200.000;
aliquota del 2 per mille sugli immobili posseduti a titolo di proprieta' o diritto reale di usufrutto ONLUS;
aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili (abitazioni, aree edificabili, negozi, etc.).
(Omissis).
01X4510
COMUNE DI ARSIERO
Il comune di ARSIERO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 13 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.l. nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria - 6 per mille;
aliquota per aree fabbricabili - 7 per mille;
aliquota per unita' immobiliari adibita direttamente ad abitazione principale da persone fisiche e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune - 4 per mille;
aliquota per unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale - 5 per mille;
2. di determinare in L. 200.000, la detrazione per l'abitazione principale ad eccezione delle unita' immobiliari cedute con convenzione in locazione al comune per destinarle come abitazione principale a famiglie socialmente disagiate e bisognose, per le quali la detrazione viene elevata a L. 500.000.
(Omissis).
01X4511
COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE
Il comune di ASIGLIANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di stabilire per l'anno 2001:
a) nel 5 (cinque) per mille l'aliquota base unica dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
b) in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale;
3/4c) di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata.
(Omissis).
01X4512
COMUNE DI ASSO
Il comune di ASSO (provincia di Como) ha adottato, il 10 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di stabilire per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sull'unita' adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
2) di stabilire inoltre per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria del 6 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per gli immobili diversamente classificati ed aree fabbricabili;
3) di stabilire la detrazione d'imposta per le abitazioni principali e sue pertinenze in L. 200.000.
(Omissis).
01X4513
COMUNE DI AURANO
Il comune di AURANO (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per tutte le unita' immobiliari;
Di confermare la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000 (duecentomila).
(Omissis).
01X4514
COMUNE DI BARBONA
Il comune di BARBONA (provincia di Padova) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6,00 per mille (seipermille);
2) di confermare contestualmente che la detrazione dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia di L. 200.000.
(Omissis).
01X4515
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il comune di BARCELLONA POZZO DI GOTTO (provincia di Messina) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili sono cosi' determinate:
a) abitazione principale: 6 (sei) per mille;
b) terreni agricoli: 6 (sei) per mille;
c) aree fabbricabili: 7 (sette) per mille;
d) altri fabbricati: 7 (sette) per mille.
(Omissis).
01X4516
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Il comune di BASSANO DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di stabilire (omissis), le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 e precisamente:
a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
b) aliquota ridotta per l'abitazione principale delle persone fisiche e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, aventi residenza anagrafica in questo comune, limitatamente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica: 4,2 per mille;
c) aliquota ridotta per le pertinenze dell'abitazione principale, sebbene iscritte in catasto separatamente: 4,2 per mille;
d) aliquota diversificata per gli alloggi non locati, con le esclusioni delineate nella deliberazione di giunta comunale n. 249 del 17 giugno 1997: 7 per mille.
2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risultati locata e non utilizzata da terzi.
(Omissis).
di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo ammonta a L. 200.000.
(Omissis).
01X4517
COMUNE DI BELLIZZI
Il comune di BELLIZZI (provincia di Salerno) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare, per l'anno 2001, le aliquote determinate con delibera di consiglio comunale n. 3 del 18 febbraio 2000, e precisamente:
stabilire per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
di stabilire per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Bellizzi, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
di stabilire per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al terzo grado e affini fini al secondo, e da questi utilizzata come abitazione principale. Non compete la detrazione prevista per l'abitazione principale;
di stabilire per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili previa comunicazione, da effettuarsi all'ufficio I.C.I. del comune, di ultimazione della costruzione e della sua destinazione alla vendita e che a' vuota da persone e da cose;
di stabilire per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l'intero anno, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; quella utilizzata dai soci di cooperativa a proprieta' indivisa, quelle regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari e infine quelle utilizzate dai residenti esteri con la condizione che sia l'unica abitazione posseduta non locata, col conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale;
di considerare abitazione principale le pertinenze (box, garage, cantine, soffitte, ecc.) ancorche' distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella detrazione dell'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovata capienza in sede di tassazione per
l'abitazione principale;
di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
di confermare la maggiore detrazione di L. 300.000 di cui alla delibera di consiglio comunale n. 42 del 28 giugno 1996 per l'abitazione principale a favore dei soggetti passivi che si trovano nelle situazione previste e precisamente:
a) possedere un'unica prima casa di abitazione classificata o classificabile catastalmente nel gruppo A con le seguenti categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 escludendo tulle le altre;
b) possedere un reddito personale non superiore a quello della pensione minima INPS aumentata della maggiorazione sociale prevista per l'anno 2000;
c) possedere un reddito riferito al nucleo familiare non superiore a quello di due pensioni minime INPS aumentate di una sola volta della maggiorazione sociale. Per nucleo familiare si intende quello risultante anagraficamente al 1o gennaio dell'anno per cui l'imposta a' dovuta. Nella determinazione del reddito si tiene conto
di ogni forma di reddito, indipendentemente dall'assoggettabilita'
all'IRPEF ed altre norme esonerative. Sono esclusi dal reddito solo gli interessi bancari e postali e dei titoli di Stato;
d) in caso di presenza nel nucleo familiare di persone invalide civili al 100% oppure di persone handicappate ai sensi della legge 104/92 i limiti di reddito di cui alla lettera c) sono raddoppiati;
e) per l'applicazione della maggiore detrazione devono essere verificate tutte le condizioni espresse dalle lettere a), b), c) ed e) ed eventualmente, ricorrendone il caso, della lettera d);
(Omissis).
01X4518
COMUNE DI BESOZZO
Il comune di BESOZZO (provincia di Varese) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare, per l'esercizio 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per la prima casa e 7 per mille per le altre abitazioni.
(Omissis).
01X4519
COMUNE DI BITETTO
Il comune di BITETTO (provincia di Bari) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata ai fini dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) e le detrazioni per l'abitazione principale nelle seguenti misure:
4 per mille per le abitazioni principali e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
4 per mille per gli immobili siti nella zona A - Centro storico;
6 per mille (aliquota straordinaria) per gli altri immobili, per i terreni e le aree fabbricabili;
L. 300.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
L. 400.000 la detrazione spettante ai titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimi previdenziali proprietari della sola casa di abitazione.
(Omissis).
01X4520
COMUNE DI BITRITTO
Il comune di BITRITTO (provincia di Bari) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, nella misura di seguito riportata:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza: 4,5 per mille;
unita' immobiliari diverse dalle precedenti: 5,5 per mille.
Detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, confermata anche per il 2001 nella misura di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza del soggetto passivo titolare di pensione sociale, fino a concorrenza del suo ammontare, stabilita, per il 2001, nella misura di L. 500.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X4521
COMUNE DI BOISSANO
Il comune di BOISSANO (provincia di Savona) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale degli immobili nelle sottoindicate misure:
immobili adibiti ad abitazione principale: 4.75 per mille;
altri immobili: 6 per mille.
2) di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X4522
COMUNE DI BONEMERSE
Il comune di BONEMERSE (provincia di Cremona) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille;
di confermare, con effetto dal 1o gennaio 2001, le seguenti aliquote in favore dei proprietari che eseguono interventi volti:
al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 3,75 per mille,
da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
(Omissis).
01X4523
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Il comune di BORGO SAN DALMAZZO (provincia di Cuneo) ha adottato il 25 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille;
2) di confermare, per l'anno 2001, in L. 250.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale;
3) di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
4) di confermare, per l'anno 2001, un'aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero al recupero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata a' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis).
01X4524
COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO
Il comune di BORGO SAN GIACOMO (provincia di Brescia) ha adottato il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di approvare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 come segue:
aliquota abitazione principale: 6 per mille;
aliquota immobili non locati o sfitti ed aree edificabili: 7 per mille;
aliquota I.C.I. per altri immobili: 6 per mille;
detrazione per abitazione principale: L. 220.000.
(Omissis).
01X4525
COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO
Il comune di BORGOFRANCO SUL PO (provincia di Mantova) ha adottato il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) per l'esercizio 2001, al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente del bilancio e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro comune, la seguente misura dell'aliquota I.C.I. a' cosi' diversificata:
a) aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille (salvo il caso b) con detrazione d'imposta per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (prima casa) di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno. Verranno considerati abitazioni principali anche gli immobili posseduti da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in case di riposo a seguito di ricovero permanente. a' stabilito che tale immobile non deve essere locato;
b) seconde case od immobili non affittati (aliquota del 7 per mille);
c) aliquota diversificata nella misura del 5,5 per mille per gli immobili non affittati destinati ad attivita' produttive i cui proprietari si rendano disponibili, con autodichiarazione, ad affittarli sulla base dei prezzi in uso sul territorio ed in riferimento alla delibera di consiglio comunale n. 19 del 24 febbraio 1999 "Delimitazione microzone nell'ambito del territorio comunale ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1999 n. 138 in materia di revisione generale delle zone censuarie";
(Omissis).
01X4526
COMUNE DI BRUSASCO
Il comune di BRUSASCO (provincia di Torino) ha adottato il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare (omissis), per l'anno 2001, le aliquote I.C.I., cosi' determinate:
abitazione principale e terreni aliquota pari al 5,5 per mille (aliquota ridotta);
abitazioni secondarie aliquota del 6 per mille (aliquota ordinaria);
rimane, altresi', confermata in L. 200.000 (E 103,29) la detrazione per le abitazioni principali.
(Omissis).
01X4527
COMUNE DI BUSCA
Il comune di BUSCA (provincia di Cuneo) ha adottato il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2001, l'aliquota del 5,4 per mille per le abitazioni principali con detrazione pari a L. 200.000;
2) di stabilire l'aliquota del 5,8 per mille per tutti gli altri casi.
(Omissis).
01X4528
COMUNE DI BUTI
Il comune di BUTI (provincia di Pisa) ha adottato il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di approvare per l'anno 2001 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
a) aliquota 5,5 per mille da applicare:
a/1 - all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese le pertinenze;
a/2 - all'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado a condizione che vi risiedano;
b) aliquota 7 per mille da applicare alle unita' immobiliari sfitte o tenute a disposizione, adibite ad uso abitazione ed appartenenti alla classificazione catastale gruppo A;
c) aliquota 6,75 per mille da applicare alle altre unita' immobiliari a qualsiasi altro uso destinate diverse da quelle di cui ai precedenti punti a) e b).
Per poter beneficiare dell'aliquota del 6,75 per mille per le unita' immobiliari locate e dell'aliquota del 5,50 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado che vi risiedono, il contribuente interessato dovra' presentare presso l'ufficio tributi del comune, entro il 20 dicembre 2001, termine di scadenza del versamento della seconda rata a saldo dell'imposta annuale, la seguente documentazione:
per le unita' immobiliari locate autocertificazione, in carta libera, da cui devono risultare la predetta condizione e gli estremi dell'avvenuta registrazione del contratto di locazione dell'unita' immobiliare interessata;
per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti come indicato in precedenza autocertificazione, in carta libera, da cui devono risultare oltre alla predetta condizione anche la residenza del parente nell'unita' immobiliare interessata.
Sono esonerati dall'obbligo di presentazione delle predette autocertificazioni i contribuenti che, per le unita' immobiliari interessate hanno ottemperato a tale adempimento per gli anni precedenti purche' non siano intervenute successive variazioni nell'uso delle stesse.
2) di confermare per l'anno 2001 la detrazione d'imposta da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella misura di L. 250.000 fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta;
3) di confermare la non applicazione della detrazione d'imposta di cui al precedente punto 2) all'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado che vi risiedono;
4) di confermare la detrazione d'imposta di L. 500.000 per le abitazioni principali tra i cui componenti il nucleo familiare a' presente un portatore di handicap che non percepisce reddito con esclusione di eventuali pensioni sociali o vitalizie.
(Omissis).
01X4529
COMUNE DI CAGNO
Il comune di CAGNO (provincia di Como) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di determinare, (omissis), per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
01X4530
COMUNE DI CALENZANO
Il comune di CALENZANO (provincia di Firenze) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di determinare le aliquote I.C.I. per il 2001 nelle seguenti misure:
aliquota del 5 per mille con applicazione della detrazione per abitazione principale in favore di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze ed anche per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, assegnatarie di alloggi di Istituti autonomi per le case popolari;
aliquota del 5 per mille con applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al 3o comma dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Per usufruire delle suddette condizioni il soggetto passivo d'imposta deve presentare all'ufficio Tributi del Comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2001 (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l'Ufficio del Registro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Tale obbligo non compete qualora sia gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni.
aliquota del 5 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti di primo e secondo grado (genitori e figlio, nonno o nonna e nipote, fratelli e sorelle), e dagli affini di primo grado (suoceri con generi e nuore; patrigno e matrigna con figliastri) del soggetto passivo.
Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente, anche a quello non residente a condizione che il soggetto che utilizza l'alloggio vi abbia stabilito la propria residenza.
Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono presentare all'ufficio Tributi del Comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2001 (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi della legge 15/1968 attestante il comodato stesso. Tale obbligo non sussiste qualora sia gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;
aliquota del 6 mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale ffiori dalle condizioni previste al punto precedente.
Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta deve presentare all'ufficio Tributi del Comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2001 (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l'Ufficio del Registro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Tale obbligo non compete qualora sia gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;
aliquota del 6 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti del soggetto passivo di terzo grado (bisnonni e pronipote, zio o zia e nipote da fratello o sorella).
Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente anche a quello non residente a condizione che il soggetto che utilizza l'alloggio vi abbia stabilito la propria residenza.
Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2001 (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi della legge n. 15/1968 attestante il comodato stesso. Tale obbligo non compete qualora sia gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni;
aliquota del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale che risultino non locate relativamente al periodo d'imposta per il quale sussiste tale condizione. Il contratto di locazione deve essere registrato presso l'ufficio del Registro ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
2) di determinare la detrazione spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura di L. 250.000 (pari a euro 129,11);
(Omissis).
a' stata determinata, giusto quanto dettato dall'art. 3,comma 55 della legge 23 dicembre 1966 n. 662, in L. 250.000 (pari ad Euro 129,11) la detrazione spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Il 3o comma dell'art. 8 del decreto legislativo 540/1992 e successive modificazioni da' la possibilita' di elevare la detrazione in oggetto fino a L. 500.000 (Euro 258,23) nei confronti delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.
Ritenuto avvalersi di tale facolta' anche per l'anno 2001, su indirizzo della giunta municipale, elevando la detrazione dal L. 250.000 (Euro 129,11) a L. 500.000 (Euro 258,23) nei confronti dei soggetti passivi che si trovino nelle condizioni di seguito riportate:
1) nuclei familiari composti da soli ultrasessantenni alla data del 1o gennaio 2001;
2) nuclei familiari che abbiano all'interno soggetti portatori di handicap come riconosciuti dalla legge n. 104/1992 purche' non tenuti per piu' di sei mesi, nell'arco dell'anno 2001, presso strutture pubbliche o private;
3) nuclei familiari monoreddito nei quali il soggetto unico produttore di reddito si trovi in cassa integrazione, mobilita', o disoccupazione al 1o gennaio 2001 o lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente;
4) nuclei familiari i cui componenti, secondo quanto risultante dalla denuncia dei redditi 2000 o comunque con riferimento all'anno d'imposta 2000, risultino privi di reddito;
5) nuclei familiari composti da pensionati ultrassessanti con familiari a carico (ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul reddito vigenti per l'anno 2001).
Ritenuto inoltre che i soggetti di cui trattasi siano ammessi al godimento del beneficio in questione, alle seguenti condizioni:
che vi sia titolarita' del diritto di proprieta' o in diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione) sull'immobile costituente dimora abituale del nucleo familiare (incluse le relative pertinenze, cosi' come indicate nel regolamento comunale approvato per l'ICI), nel territorio comunale di Calenzano (ad esclusione delle unita' classificate o classificabili al catasto in A/1, A/7, A/8, A/9 - abitazioni signorili, ville e villini, castelli e palazzi) e a condizione che i componenti il nucleo familiare medesimo non posseggano altro immobile ad uso abitativo nel territorio comunale;
che il reddito familiare pro-capite non sia superiore alla minima pensione I.N.P.S. per i lavoratori dipendenti, comprensiva della maggiorazione sociale ex art. 1, legge n. 544/1988, e della maggiorazione riconosciuta ai pensionati ex combattenti. Il reddito derivante dal possesso del fabbricato abitato non concorre alla determinazione del reddito pro-capite. Per famiglia, ai fini dell'applicazione della presente deliberazione, si intende una convivenza di fatto, anche senza vincoli di parentela, comprese quindi le persone comunque conviventi nell'unita' immobiliare.
(Omissis).
01X4531
COMUNE DI CALESTANO
Il comune di CALESTANO (provincia di Parma) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nella misura del 6,5 (seivirgolacinque) per mille;
2) di confermare la determinazione della detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;
3) di confermare anche per l'anno 2001 di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto dagli anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
01X4532
COMUNE DI CALLIANO
Il comune di CALLIANO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001 nel comune di Calliano:
A) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 (quattrovirgolacinque) per mille;
B) per i soggetti passivi relativamente a tutti gli immobili non rientranti nella precedente lettera A): 6 (sei) per mille;
2) di sottolineare che per la determinazione della base imponibile si applicheranno i criteri previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 504/1992 e s.m.i., compreso quanto stabilito dall'art. 3, commi 48, 51 e 52, lett. A) legge 662/1996, e che l'imposta a' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale.
3) di puntualizzare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare a' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis);
6) di sottolineare, infine, che ai sensi dell'art. 58, comma 2, decreto legislativo 446/1997, per l'applicazione delle modalita' d'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi di cui all'art. 11 legge 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
01X4533
COMUNE DI CALOSSO
Il comune di CALOSSO (provincia di Asti) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare per l'anno 2001, per le motivazioni riportate in premessa, nella misura del 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di confermare la detrazione d'imposta di L. 200.000 per l'unita' adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
01X4534
COMUNE DI CALTO
Il comune di CALTO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,75 per mille e di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare e adibita ad abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
01X4535
COMUNE DI CALVIGNASCO
Il comune di CALVIGNASCO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare l'aliquota e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2001 nella misura gia' fissata per il 2000 ovvero: 4,5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed autorimesse pertinenziali, il 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari, terreni agricoli ed aree edificabili;
a) di confermare per l'anno 2001 la detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di considerare l'abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) L. 400.000 per il nucleo familiare composto esclusivamente da pensionati titolari di pensioni con reddito pro-capite annuo non superiore a L. 7.700.000.
Il nucleo familiare, inoltre, deve essere proprietario di un'unica unita' immobiliare di abitazione. Fermi restando, i requisiti di cui ai commi precedenti, nel caso di nucleo familiare composto esclusivamente da un unico soggetto, il reddito pro-capite annuo a' elevato di L. 1.000.000.
c) L. 300.000 per nucleo familiare composto esclusivamente da pensionati titolari di pensioni con reddito pro-capite annuo non superiore a L. 8.700.000. Il nucleo familiare deve essere proprietario di un'unica unita' immobiliare di abitazione. Fermi restando, i requisiti di cui ai commi precedenti, nel caso di nucleo familiare composto esclusivamente da un unico soggetto di reddito pro-capite annuo a' elevato di L. 1.000.000.
(Omissis).
01X4536
COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO
Il comune di CAMAGNA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, in via generale, nella misura del 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille), per i motivi espressi in premessa.
Stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 7 per mille per edifici o unita' immobiliari adibiti ad abitazione, diversi dalla prima abitazione, che siano tenuti a disposizione dei proprietari, o comunque sfitti.
(Omissis).
01X4537
COMUNE DI CAMO
Il comune di CAMO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille.
2) di fissare in L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
01X4538
COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE
Il comune di CAMPIGLIONE FENILE (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di determinare le seguenti aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001: 5,5 per mille abitazione principale e relative pertinenze; 6 per mille altri fabbricati e terreni;
2) di confermare per l'anno 2001 le detrazioni di legge.
(Omissis).
01X4539
COMUNE DI CANDIA CANAVESE
Il comune di CANDIA CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di dare atto a seguito delle decisioni espresse dalla giunta comunale e qui riconfermate che per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille;
2) resta invariata e fissata in L. 200.000, la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
01X4540
COMUNE DI CANNETO PAVESE
Il comune di CANNETO PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di applicare con effetto dal 1o gennaio 2001 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 5,50 per mille.
2) di non operare diversificazione del regime di base stabilito dalla legge.
(Omissis).
01X4541
COMUNE DI CAPRINO VERONESE
Il comune di CAPRINO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di determinare nella stessa misura prevista per l'anno 2000, le aliquote applicabili per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito:
aliquota ordinaria: 6 per mille (seipermille);
aliquota ridotta: 5 per mille (cinquepermille);
2) di determinare per l'anno 2001 nella misura di L. 200.000 (duecentomila), la detrazione dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai fini della imposta comunale sugli immobili (I.C.I);
3) di determinare in L. 250.000 la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per quei contribuenti che si trovino in particolari condizioni di disagio sociale accertato, su istanza degli interessati, dall'ufficio di servizio sociale in collaborazione con gli uffici comunali, e stabilito con provvedimento del responsabile I.C.I., nei confronti di:
a) persone di eta' superiore a 65 anni con coniuge pure di tale eta' titolare o titolari di pensione sociale o altra pensione di importo analogo e che alla data del presente provvedimento costituivano nucleo a se stante;
b) nuclei familiari con presenza di handicappato riconosciuto al 100%;
c) nuclei familiari con presenza di anziani non autosufficienti, riconosciuti tali;
4) di determinare per l'anno 2001 nella misura di L. 500.000 la detrazione dell'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ricomprese nei centri storici ed interessate da interventi di ristrutturazione che avra' effetto, per la durata di cinque anni, dalla data di rilascio del certificato di abitabilita';
(Omissis);
6) di precisare che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
(Omissis).
01X4542
COMUNE DI CARNATE
Il comune di CARNATE (provincia di Milano) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nelle sotto indicate misure:
1) 5,8 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (vedasi art. 68-bis del regolamento I.C.I. vigente);
2) 6,5 per mille per altri fabbricati, immobili diversi dalle abitazioni e immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale;
3) 7 per mille per immobili non locati;
(Omissis).
Di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento modificato con delibera di consiglio comunale n. 68 del 17 dicembre 1999 vigente in questo comune, esecutivo ai sensi di legge, l'imposta verra' riscossa mediante versamento in c/c postale intestato alla tesoreria del comune - mediante bonifico bancario o mediante pagobancomat se istituito, sostituendo completamente la riscossione tramite concessionario.
Di dare atto che dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 3 del decreto legislativo 504 come modificato dal decreto legislativo 446/1997, sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportare al periodo dell'anno per cui protrae tale detrazione; se l'unita' immobiliare a' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Di determinare, invece, per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, come definito dall'art. 3, comma 55, della legge 122/1996 integrato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/1997, un'ulteriore detrazione dell'imposta, confermando per l'anno 2001 l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 nelle seguenti circostanze:
a) pensionati e lavoratori dipendenti con reddito annuale imponibile IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a L. 23.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 23.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 23.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
d) lavoratori posti in cassa integrazione o mobilita' con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 23.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
e) nel caso di presenza nei nuclei suddetti, di portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dall'A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito per persona a carico a' elevato da L. 2.000.000 a L. 3.000.000;
f) i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norme dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.
Dal reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare a' escluso il reddito della prima casa di abitazione.
Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 tutte le unita' classificate A/1. A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui ai punti a), b), c), d) e f).
Coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione per l'anno 2001 dovranno inoltrare domanda entro il 23 giugno 2001.
Le maggiori detrazioni verranno concesse con determinazione del funzionario responsabile nominato con delibera di Giunta comunale n. 206/1998 ai sensi del 4o comma dell'art. 11 del decreto legislativo 594/1992.
(Omissis).
Di dare atto che, ai sensi del 2o comma dell'art. 58 del decreto legislativo 446/1996 per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge 91/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis).
01X4543
COMUNE DI CARRODANO
Il comune di CARRODANO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di fissare per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2001 la detrazione d'imposta nella misura di L. 200.000 in ragione annua.
(Omissis).
01X4544
COMUNE DI CARTOCETO
Il comune di CARTOCETO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
Tipologia degli immobili:
1 - aliquota ordinaria - 6 per mille;
2 - abitazione principale - aliquota 5 per mille;
3 - aree edificabili - aliquota 7 per mille.
2) di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
1 - abitazione principale - detrazioni di imposta (Lire in ragione annua) L. 200.000.
(Omissis).
01X4545
COMUNE DI CASALBORGONE
Il comune di CASALBORGONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria l.C.I. nella misura ordinaria del 6 per mille e l'aliquota agevolata per l'abitazione principale nella misura del 5,5 per mille.
2. di confermare in L. 220.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito daIl'art. 58, comma 3, della legge 446/1997, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X4546
COMUNE DI CASATENOVO
Il comune di CASATENOVO (provincia di Lecco) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare, per l'anno 2001, come segue, le aliquote e le misure della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001:
a) aliquota al 5,1 per le abitazioni (unita' immobiliari iscritte nella categoria A con l'eccezione della categoria A/10), locate o comunque occupate, e relative pertinenze. Al riguardo si precisa che per concetto di "pertinenza" si intende quello riportato all'art. 13, comma 2, del regolamento I.C.I. approvato in questa stessa seduta del consiglio comunale, vale a dire .... "il garage o il box o il posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale a' sita l'abitazione principale .....", anche se distintamente iscritte in Catasto. La suddetta assimilazione opera tuttavia solo per un'unica pertinenza, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario della abitazione nella quale abitualmente dimora secondo le risultanze anagrafiche, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza, e che questa sia durev
olmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
b) aliquota del 5,4 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni suindicate e dalle relative pertinenze come sopra individuate, assoggettabili all'I.C.I.;
c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non occupati;
d) aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro, individuando tali enti come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) tra associazioni, comitati, fondazioni, societa' cooperative, e altri enti di carattere privato con o senza personalita' giuridica, limitatamente a quelli i cui statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell'atto pubblico, o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente:
1) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori:
assistenza sociale;
assistenza socio-sanitaria;
assistenza sanitaria;
beneficenza.
2) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;
3) divieto di svolgere attivita' diverse da quelle indicate al punto 1 ad eccezione di quelle ad esse direttamente dipendenti e connesse;
nonche' gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art., comma 6, lett. e della legge n. 287/1991;
e) detrazione di L. 240.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa ne costituisca la dimora abituale. Al riguardo, si evidenzia, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del regolamento I.C.I. come sopra approvato, la possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;
f) detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa ne costituisca la dimora abituale, avente reddito da lavoro dipendente o da pensione inferiore a L. 50.000.000 annue, che si trova in particolare situazione di disagio, per la presenza, nel nucleo famigliare, di uno o piu' soggetti portatori di handicap, di eta' inferiore a quella pensionabile (anni 55), con invalidita' superiore al 66%, accertata nei modi stabiliti dalla normativa vigente in merito, ed alla ulteriore condizione che ne' detto soggetto passivo di imposta, ne' nessun altro componente il nucleo famigliare, sia proprietario o titolare di diritti reali su altri immobili, ovvero di altro reddito oltre quello di lavoro dipendente o di pensione.
(Omissis).
01X4547
COMUNE DI CASELLE LANDI
Il comune di CASELLE LANDI (provincia di Lodi) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata in questo comune per l'anno 2001 con aliquota unica del 6 per mille su tutti gli immobili, fatto salvo le specifiche agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente;
2. di determinare la detrazione I.C.I. per l'anno d'imposta 2001 per l'abitazione principale in L. 200.000 che puo' essere elevata a L. 300.000, se la situazione familiare (I.S.E.) risulti inferiore a L. 12.000.000.
(Omissis).
01X4548
COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO
Il comune di CASSINETTA DI LUGAGNANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare l'aliquota e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2001 nella misura gia' fissata per il 2000, ovvero: 6 per mille.
Detrazioni:
a) L. 300.000 su richiesta documentata degli interessati per coloro che possiedono a titolo di proprieta' o altro diritto reale la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza (1 box e/o cantina) e che sono titolari di un reddito familiare costituito da pensione sociale o minima; le pertinenze restano escluse dall'applicazione della detrazione che spetta unicamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
b) L. 300.000 per coloro che possiedono a titolo di proprieta' o altro diritto reale la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con valore catastale pari o inferiore a L.150.000.000, riferito al solo valore di tale unita' immobiliare e relativa pertinenza (1 box e/o cantina); le pertinenze restano escluse dall'applicazione della detrazione che spetta unicamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
c) L. 220.000 per coloro che non rientrano ai punti A e B e che sono possessori a titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con valore catastale pari o inferiore a L. 220.000.000;
d) L. 200.000 per coloro che sono possessori a titolo di proprieta' o altro diritto reale delle unita' immobiliari adibita ad abitazione principale con valore catastale superiore a L. 220.000.000.
(Omissis).
01X4549
COMUNE DI CASTANA
Il comune di CASTANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di applicare con effetto dal 1o gennaio 2001 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota del 5 per mille, tranne che per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, per cui viene fissata nella misura minima del 3 per mille;
di stabilire in L. 400.000 la detrazione per le abitazioni principali quando il proprietario dell'immobile sia invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa al 100% ed impossibilitato alla deambulazione senza l'aiuto di un accompagnatore o con necessita' di assistenza continua poiche' non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, quando tali situazioni siano accertate dalla A.S.L.
(Omissis).
01X4550
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Il comune di CASTEL SAN GIORGIO (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e per quelle che comunque usufruiscono della detrazione di L. 250.000 per abitazione principale, e delle relative pertinenze e di aumentare al 6 per mille l'aliquota per le altre tipologie di immobili (Omissis).
2. di confermare, altresi', la detrazione di L. 250.000 annue per i contribuenti possessori dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.
(Omissis).
01X4551
COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Il comune di CASTELLETTO SOPRA TICINO (provincia di Novara) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. gia' stabilita per l'anno 2000, nella seguente misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili:
aliquota ordinaria 6,3 per mille per attivita', aree fabbricabili e fabbricati locati; aliquota ridotta 5,4 per mille per abitazione principale e relative a pertinenze.
Si considerano abitazione principale anche gli alloggi concessi in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta di 1o grado (genitori e figli) o di secondo grado (nonni e nipoti) in linea collaterale di 2o grado (fratelli e sorelle) e di terzo grado (zio/zia e nipote da fratello e sorella). Per pertinenza si intende garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che, benche' distintamente accatastati, siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nella quale a' sita l'abitazione principale; aliquota 7 per mille per immobili a disposizione relative pertinenze e/o non locati.
La detrazione di L. 200.000 si applica per l'abitazione principale e per gli immobili concessi in uso gratuito.
(Omissis).
01X4552
COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE
Il comune di CASTELLO DI SERRAVALLE (provincia di Bologna) ha adottato, il 15 e 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., per l'anno 2001 le aliquote anno 1998:
aliquota ordinaria 7 per tutti gli immobili (esclusi quelli soggetti ad aliquota ridotta) e le aree fabbricabili;
aliquota ridotta 5,9 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, per quelle locate con contratto registrato o in uso gratuito a chi le utilizzi come abitazione principale (nella quale si a' posta la residenza anagrafica) e per una pertinenza dell'abitazione principale definita esclusivamente nelle categorie catastali C/6 o C/7.
2. di confermare per l'anno 2001 che i versamenti I.C.I. diretti, in autoliquidazione e in fase di accertamento vengano effettuati nei seguenti modi:
versamento diretto alla Tesoreria comunale;
versamento su apposito ccp intestato alla Tesoreria comunale.
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2001, la detrazione per la prima casa in L. 200.000 in ragione di anno pari ad e 103,29.
(Omissis).
01X4553
COMUNE DI CASTELNOVETTO
Il comune di CASTELNOVETTO (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare e applicare con effetto dal 1o gennaio 2001 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I., l'aliquota del 6 per mille secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. di confermare in L. 200.000 la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come previsto dalla legge.
3. di stabilire un'aliquota agevolata pari al 4 per mille per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza fine di lucro, cosi' come consentito dalla legge.
01X4554
COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO
Il comune di CASTELNUOVO BELBO (provincia di Asti) ha adottato, il 9 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare, (Omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille.
(Omissis).
01X4555
COMUNE DI CASTELPLANIO
Il comune di CASTELPLANIO (provincia di Ancona) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, (omissis), le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001:
l'aliquota base 5 per mille; detrazione di L. 200.000 sull'ammontare dell'imposta comunale immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
estensione dell'aliquota base del 5 per mille anche:
per gli alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale, dati in uso gratuito (anche senza formalita' contrattuali) a parenti in linea retta sino al sesto grado di parentela, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, del regolamento comunale per l'I.C.I., come modificato dal consiglio comunale con deliberazione n. 91 del 29 dicembre 1999, esecutiva (con esibizione di autocertificazione sia del comodante che del comodatario);
per gli alloggi dati in uso ad altre persone con contratto registrato di locazione o di comodato;
aliquota elevata al 7 per mille per:
alloggi non locati, o per i quali non sia esibito contratto registrato di locazione o comodato posseduti in aggiunta alla abitazione principale;
aree fabbricabili;
per le pertinenze accatastate separatamente si applica la medesima aliquota relativa all'alloggio cui sono asservite.
(Omissis).
01X4556
COMUNE DI CASTIGLIONE D'INTELVI
Il comune di CASTIGLIONE D'INTELVI (provincia di Como) ha adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura unica del 4,3 per mille;
di stabilire la misura della detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fissandola in L. 200.000.
(Omissis).
01X4557
COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA
Il comune di CASTIGLIONE TINELLA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992;
di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.
(Omissis).
01X4558
COMUNE DI CASTIGNANO
Il comune di CASTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 al 5 per mille per gli immobili ad uso prima abitazione;
di applicare l'aliquota del 5 per mille alle unita' immobiliari classificate in catasto in categoria C6, purche' effettivamente asservite all'abitazione principale;
di fissare per tutti gli altri cespiti soggetti ad imposta l'aliquota al 6 per mille;
di riconfermare la detrazione per la prima casa in L. 200.000 ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
di riconfermare la detrazione ai fini I.C.I. per la prima casa abitata esclusivamente dai nuovi nuclei familiari che si costituiranno nel corso dell'anno 2001 in L. 300.000 ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
di fissare in L. 300.000 la detrazione ai fini I.C.I. per la prima casa dei nuclei familiari anagraficamente residenti nel centro storico del capoluogo e della frazione di Ripaberarda ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
(Omissis).
01X4559
COMUNE DI CASTILENTI
Il comune di CASTILENTI (provincia di Teramo) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. l'aliquota ordinaria da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 a' stabilita nella misura del 5 per mille; resta fissata al 4,5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale o dati in locazione gratuita a parenti fino al terzo grado;
2. fissare, nell'importo massimo di L. 250.000, la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per gli alloggi regolarmente assegnati agli I.A.C.P.
(Omissis).
01X4560
COMUNE DI CASTRI DI LECCE
Il comune di CASTRI DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille.
2. confermare per l'anno 2001 la detrazione sull'abitazione principale in L. 200.000 annue.
(Omissis).
01X4561
COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
Il comune di CAVALLERMAGGIORE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille da applicare in misura unica a tutte le basi imponibili.
2. di riconoscere direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
3. di confermare in L. 220.000 l'importo della detrazione spettante al soggetto passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da applicarsi anche da parte dei soggetti di cui al precedente punto 2, cosi' come deliberato per l'anno 2000 con DCC n. 12 del 28 febbraio 2000.
(Omissis).
01X4562
COMUNE DI CERIANO LAGHETTO
Il comune di CERIANO LAGHETTO (provincia di Milano) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura:
5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
6 per mille per l'aliquota ordinaria;
6,5 per mille per gli immobili facenti parte della categoria catastale Dl e D7 con esclusione di quelli iscritti all'albo delle imprese artigiane.
2. di determinare, per l'anno 2001, nella misura di L. 200.000 (stabilita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, e modificato dall'art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997), la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.
3. di equiparare alle abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado.
4. di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri.
5. di assoggettare le pertinenze al regime dell'aliquota ridotta per abitazione principale oltre all'utilizzo dello scarto di detrazioni eventualmente a credito per il calcolo dell'imposta I.C.I. sull'abitazione principale.
(Omissis).
01X4563
COMUNE DI CERRIONE
Il comune di CERRIONE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.l. vigente, diversificandola come appresso indicato:
1. aliquota 5 per mille per la casa di abitazione principale (con detrazione di L. 200.000);
2. aliquota 6 per mille per le case possedute in aggiunta all'abitazione principale;
3. aliquota 5 per mille (senza detrazione) per le seguenti abitazioni:
a) quelle concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta, entro il primo grado, i quali vi dimorino, in conformita' alle risultanze anagrafiche. Si precisa che ogni soggetto d'imposta ha diritto alla detrazione per la sola abitazione di residenza;
b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
4. aliquota 5 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis).
01X4564
COMUNE DI CERVETERI
Il comune di CERVETERI (provincia di Roma) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota ridotta 5 per mille, da applicare:
a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare;
b) per l'unita' immobiliare locata con contratto registrato a un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
c) per l'abitazione data in uso gratuito, con contratto registrato, a un parente in linea retta o collaterale, entro il primo grado, che la utilizzi come abitazione principale.
di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare a' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
le disposizioni di cui al presente Capo si applicano:
alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari;
alla abitazione data in uso gratuito, con contratto registrato, a un parente in linea retta o collaterale entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale.
di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale, debitamente documentate, sia applicata l'elevazione della detrazione spettante a L. 500.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.
(Omissis).
01X4565
COMUNE DI CERZETO
Il comune di CERZETO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 nella misura deI 6 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni.
(Omissis).
01X4566
COMUNE DI CHATILLON
Il comune di CHATILLON (provincia di Aosta) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) aliquota del 4 per mille per l'unita' immobiliare adibite ad abitazioni principali, o ad esse equiparate in base al regolamento, da parte di persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, o assegnatari degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari - ex art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;
b) aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari non locate, possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ex art. 3, comma 56, legge n. 662/1996;
c) aliquota del 5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari e per i terreni edificabili.
d) L. 200.000 la detrazione relativa per ognuna delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, o ad esse equiparate in base al regolamento, da parte di persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, o assegnatari degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e per le unita' immobiliari non locate, possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente - ex art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
(Omissis).
01X4567
COMUNE DI CHIANNI
Il comune di CHIANNI (provincia di Pisa) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. dare atto che nella citata delibera G.C. n. 16 del 30 gennaio 2001 ad oggetto: "I.C.I. - esercizio finanziario 2001 - aliquote e detrazioni - approvazione", per una mera svista materiale a' stata indicata un'aliquota I.C.I. per le restanti abitazioni ad esclusione dell'abitazione principale nella misura del 7,5 per mille, anziche' del 7 per mille;
3. di precisare, pertanto, alla luce di quanto sopra detto, e per maggiore chiarezza, che i provvedimenti in materia di aliquote e detrazioni I.C.I. per l'esercizio finanziano 2001 risultano essere i seguenti:
di lasciare invariata per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per la prima abitazione;
di elevare per l'anno 2001 dal 6,5 al 7 per mille I'aliquota I.C.I. per tutte le restanti categorie;
di confermare per l'anno 2001 la detrazione per I'abitazione principale di L. 200.000;
di confermare per l'anno 2001 la detrazione per le categorie dei soggetti passivi di cui all'art. 7 del vigente regolamento I.C.I. di L. 250.000.
(Omissis).
01X4568
COMUNE DI CHIERI
Il comune di CHIERI (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, del 5,85 per mille per i terreni agricoli, e del 7 per mille per gli alloggi non locati.
2. di variare l'aliquota ordinaria per le aree fabbricabili e per gli altri fabbricati dal 5,85 per mille al 6,85 per mille, onde coprire i maggiori oneri derivanti dallo sviluppo dei servizi pubblici ed i maggiori costi del personale.
(Omissis).
01X4569
COMUNE DI CHIURO
Il comune di CHIURO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, per i motivi di opportunita' deducibili da quanto premesso.
(Omissis).
01X4570
COMUNE DI CHIUSA DI PESIO
Il comune di CHIUSA DI PESIO (provincia di Cuneo) ha adottato il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura seguente:
7 per mille aliquota ordinaria per tutti gli immobili.
5 per mille aliquota differenziata per le abitazioni destinate ad uso residenza principale da parte del proprietario.
di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
01X4571
COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE
Il comune di CHIUSA DI SAN MICHELE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. di applicare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione di L. 200.000 (euro 103,29).
(Omissis).
01X4572
COMUNE DI CHIUSI
Il comune di CHIUSI (provincia di Siena) ha adottato il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001 la seguente diversificazione delle aliquote I.C.I.:
a) aliquota ordinaria 6 per mille;
b) aliquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune;
c) aliquota del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni ed in particolare per le unita' immobiliari di categoria A/10 e dei gruppi B, C e D;
d) aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili individuate ai sensi dell'art. 1 del regolamento sull'I.C.I., approvato con deliberazione del C.C. n. 95 dell'11 dicembre 1998, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, cosi' come classificati dalla variante al P.R.G. del centro storico, adottata ai sensi della L.R. 59/80, approvata con delibera del C.C. n. '70 del 9 maggio 1983, per i quali sono previste le categorie di intervento di cui al titolo II, paragrafo c) e paragrafo d) limitatamente alla categoria D1, della variante stessa. L'aliquota agevolata a' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di intervento e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
e) aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2 (Modalita' di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione), comma 3 (Contratti assistiti o ad autonomia privata assistita);
f) aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari di categoria A/10 e dei gruppi B, C e D, destinate all'attivita' di impresa, ubicate nell'area del piano attuativo per gli insediamenti produttivi (PAIP) denominato "Le Biffe", cosi' come individuata con deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 31 settembre 2000. Per usufruire dell'agevolazione il presupposto d'imposta deve verificarsi a partire dall'anno 2001. La durata dell'agevolazione a' stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto;
g) Aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari possedute e nelle quali a' esercitata l'attivita' imprenditoriale, da parte di giovani imprenditori di eta' inferiore a 40 anni, nuovi titolari di partita I.V.A. a partire dall'anno 2001. La durata dell'agevolazione a' stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto (rilascio partita I.V.A.);
h) aliquota al 7 per mille per le unita' immobiliari di categoria A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11 non locate, intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione e/o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto d'affitto registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, che risultano ivi residenti, e i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. di elevare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione di cui all'art. 8, comma, 2 del decreto legislativo n. 504/1992, a L. 230.000;
3. di elevare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, a L. 400.000 esclusivamente per i casi sottoelencati:
a) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo familiare sia costituito da una sola pensione sociale;
b) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo familiare sia costituito da una sola pensione di importo uguale al trattamento minimo;
c) proprieta' di prima casa da parte di nucleo familiare il cui reddito a' costituito da n. 2 pensioni di cui alle lettere a) e b);
d) proprietari della prima casa che versino in particolari condizioni:
1) disagio economico e sociale su specifica indicazione e segnalazione del servizio sociale, che puo' essere effettuata anche su richiesta dell'interessato; 2) casi o presenza di malattie particolari che necessitano di spese notevoli per cure mediche e sempre su segnalazione del servizio sociale, che puo' essere effettuata anche su richiesta dell'interessato.
Le condizioni di cui al punto 3 dovranno essere supportate da idonea documentazione probatoria (dichiarazioni reddituali, certificati di disoccupazione, documentazione rilasciata dal servizio sociale ecc.);
1. di poter computare l'ammontare della detrazione che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa;
2. di confermare che a' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
01X4573
COMUNE DI CHIVASSO
Il comune di CHIVASSO (provincia di Torino) ha adottato il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 le stesse aliquote dell'imposta Comunale sugli immobili in vigore per l'anno 2000 e, conseguentemente, di prevedere:
l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille;
l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura del 4,4 per mille;
l'aliquota differenziata per i terreni agricoli, fissata nella misura del 6 per mille;
le aliquote agevolate a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo dei sottotetti, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, nella misura del 5,5 per mille, oppure del 4 per mille, se trattasi di abitazione principale;
2) di continuare a considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) di continuare ad applicare l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale altresi' alla prima pertinenza della stessa, purche' utilizzata dal contitolare dell'unita' immobiliare o dai suoi conviventi, come meglio specificato nell'art. 3-bis del regolamento comunale disciplinante l'imposta comunale sugli immobili;
4) di proporre al consiglio comunale di confermare la detrazione e la maggiore detrazione per l'abitazione principale gia' in vigore per l'anno 2000, cosi' come determinato con deliberazione C.C. n. 22 del 20 marzo 2000;
(Omissis).
01X4574
COMUNE DI CICOGNOLO
Il comune di CICOGNOLO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, (omissis), l'aliquota I.C.I., per l'anno d'imposta 2001, nella misura indifferenziata del 5,5 per mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta.
(Omissis).
01X4575
COMUNE DI CINETO ROMANO
Il comune di CINETO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di fissare, anche per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura che segue:
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 5 per mille.
(Omissis).
01X4576
COMUNE DI CISON DI VALMARINO
Il comune di CISON DI VALMARINO (provincia di Treviso) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 le misure delle aliquote e della detrazione abitazione principale secondo le seguenti misure:
a) aliquote:
5,3 per mille abitazione principale;
6,7 per mille per gli altri fabbricati non considerati abitazione principale, nonche' aree fabbricabili;
b) detrazioni:
abitazione principale: L. 250.000.
(Omissis).
01X4577
COMUNE DI CISTERNA D'ASTI
Il comune di CISTERNA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di riconfermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;
2) di riconfermare per l'anno 2001, la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000
(Omissis).
01X4578
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Il comune di CIVITA CASTELLANA (provincia di Viterbo ) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di diversificare per l'esercizio finanziario 2001, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la misura dell'aliquota sul territorio comunale, fissando quella relativa all'abitazione principale al 4,5 per mille e al 6 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale;
di applicare, ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n, 413, relativa alla disciplina delle locazioni ad uso abitativo, l'aliquota del 5 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dalla suddetta normativa. A tal fine i proprietari dovranno stipulare i contratti di locazione secondo la schema allegato all'accordo territoriale depositato dalle organizzazioni della proprieta' e dai sindacati degli inquilini in data 13 ottobre 2000;
di applicare, una aliquota del 4 per mille a favore dell'Istituto autonomo case popolari;
di lasciare inalterate per l'anno 2001, le ulteriori detrazioni per abitazione principale, oltre a quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, con le medesime modalita' e condizione previste per l'esercizio
(Omissis).
01X4579
COMUNE DI CODEVIGO
Il comune di CODEVIGO (provincia di Padova) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille, adottando la determinazione di L. 200.000 relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come indicato nell'art. 21 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., rapportata al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X4580
COMUNE DI COLICO;
Il comune di COLICO (provincia di Lecco) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
----> Vedere tabella di pag. 27 <----

01X4581;
COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO
Il comune di COLLERETTO CASTELNUOVO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;
2) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nelle misura di L. 200.000.
(Omissis).
01X4582
COMUNE DI CONA
Il comune di CONA (provincia di Venezia) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille.
2) di mantenere inalterato in L. 200.000 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
(Omissis).
01X4583
COMUNE DI CORCIANO
Il comune di CORCIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nella misura ordinaria del 6 (sei) per mille e di fissare l'aliquota nelle seguenti misure per le fattispecie imponibili di seguito indicate:
a) aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e ai Ioro coniugi residenti nelle stesse, come indicato dall'art. 6 del regolamento comunale I.C.I.: 5,5 per mille;
b) aliquota per le unita' immobiliari ad uso abitativo concesso in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 4 per mille;
c) aliquota per le unita' immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b): 7 per mille;
d) aliquota per le aree fabbricabili 7 per mille;
e) aliquota per gli immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo D e alla categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati): 7 per mille;
f) aliquota per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente a 3 anni dall'inizio dei lavori (Art. 1, comma 5, legge n. 449/1997): 4 per mille;
2) di stabilire, altresi', le seguenti condizioni per l'applicazione delle aliquote di cui al punto 1):
l'equiparazione, ai fini della sola applicazione dell'aliquota agevolata riservata alle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale con esclusione del riconoscimento anche del diritto alla detrazione, delle unita' immobiliari abitative concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e ai loro coniugi viene effettuata alle seguenti condizioni:
- che il comodatario sia residente nell'unita' immobiliare ricevuta in uso gratuito;
- che il soggetto passivo, oltre ad adempiere all'obbligo di presentazione della denuncia di variazione I.C.I. ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992, provveda a consegnare all'ufficio tributi del Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la concessione in uso gratuito dell'unita' immobiliare per la quale si applica l'aliquota agevolata di cui alla lettera a) del precedente punto 1) a favore dei soggetti ivi indicati.
Resta fermo che l'applicazione dell'aliquota ridotta compete solo per il periodo dell'anno in cui tutte le condizioni sopra indicate si verificano.
I soggetti passivi che beneficiano dell'aliquota ridotta di cui alla lettera c) del precedente punto 1) tono obbligati a presentare all'ufficio tributi copia del contratto di locazione stipulato sulla base degli accordi di cui al comma 3, dell'art. 2, della legge n. 431/1998, regolarmente registrato a norma di legge.
Per l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla lettera f) del precedente punto 1), i contribuenti sono tenuti a consegnare la documentazione comprovante lo stato di inagibilita' o inabitabilita' dell'immobile nonche' l'inizio degli interventi finalizzati al recupero o apposita dichiarazione sostitutiva.
3) di stabilire, per l'anno 2001, l'aumento della detrazione I.C.I. per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, secondo il seguente criterio, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1997, n. 49, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122:
Detrazione di L. 300.000.
Soggetti passivi i cui nuclei familiari nel corso del periodo d'imposta 2000, abbiano conseguito un reddito complessivo lordo, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi, non superiore ai limiti di seguito specificati, graduati sulla base della numerosita' del nucleo familiare;
Reddito complessivo lordo con importo fino a L. 18.000.000 per il primo componente del nucleo familiare + L.12.000.000 per il secondo componente e di L. 5.000.000 aggiuntivi per ogni familiare successivo ai due.
Esemplificazione:

Nucleo Familiare Reddito Complessivo lordo (Lire)
1 componente 18.000.000
2 componenti 30.000.000
3 componenti 35.000.000
4 componenti 40.000.000
5 componenti 45.000.000
Per nucleo familiare si intende l'insieme dei soggetti residenti nell'abitazione per la quale si usufruisce dell'incremento della detrazione.
I contribuenti che rientrano nel criterio sopra indicato dovranno esibire o presentare all'ufficio tributi del comune, entro il mese di dicembre del 2001, copie delle dichiarazioni dei redditi riferito all'anno di imposta 2000, di tutti i componenti del nucleo familiare come sopra definito, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il proprio reddito e del nucleo familiare, nonche' la composizione dello stesso.
In caso di omessa presentazione della documentazione sopra specificata non sara' riconosciuta la maggiore detrazione.
(Omissis).
01X4584
COMUNE DI CORSICO
Il comune di CORSICO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
La seguente disciplina relativa all'anno 2001, consistente nella riconferma delle misure in atto per l'anno 2000, in merito all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come sotto specificato e nella seguente misura:
1) - aliquota ordinaria del 6 per mille differenziata come segue:
a) 4 per mille
per le unita' immobiliari locate ad uso abitativo, secondo regimi previsti daI comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, utilizzati dal locatario come abitazione principale;
b) 5 per mille
b/1) - per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise residenti nel comune, nonche' degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
b/2) - per le unita' immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a familiari (genitori-figli) i quali vi dimorino abitualmente ed ivi residenti;
c) 7 per mille
per le unita' immobiliari ad uso abitativo locate con contratto d'affitto regolarmente registrato, e diverse da quelle indicate al precedente punto a) e per le unita' ad uso abitativo non locate diverse da quelle di cui al punto d) e per quelle tenute a disposizione ed arredate;
d) 8 per mille
per le unita' immobiliari destinate ad uso abitativo, limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;
2) - di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione comunque da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale disposizione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
(Omissis).
01X4585
COMUNE DI CORTE PALASIO
Il comune di CORTE PALASIO (provincia di Lodi) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di determinare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille.
Si considerato direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata:
b) altre unita' immobiliari: 5,8 per mille;
c) terreni agricoli: 5,8 per mille;
d) aree edificabili: 5,8 per mille;
e) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabili: 5,8 per mille;
f) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico: 5,8 per mille.
Le aliquote di cui alla lettera e) ed f) sono da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della citata legge n. 449/1997;
g) aliquota agevolata proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo": 5,8 per mille.
2) di determinare per l'anno 2001, in L. 200.000 (duecentomila) la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
01X4586
COMUNE DI CREVACUORE
Il comune di CREVACUORE (provincia di Biella) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) deliberate con atto C.C. n. 42/1999, che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
b) unita' immobiliare concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari: 4 per mille;
c) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 4 per mille;
d) unita' immobiliare su cui si eseguono interventi volti al recupero abitativo e interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 4 per mille;
2) di determinare per l'anno 2001, in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale estesa all'abitazione di cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata; alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari; abitazioni usate dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa.
(Omissis).
01X4587
COMUNE DI CUCCARO MONFERRATO
Il comune di CUCCARO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di determinare per l'anno 2001, l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili nel modo seguente:
aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
abitazione principale: 5,5 per mille;
detrazione: L. 220.000;
immobili tenuti a disposizione: 5,5 per mille;
(sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenza secondaria);
aliquota agevolata: 3 per mille;
(a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili).
Tale aliquota agevolata sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'intervento dei lavori.
(Omissis).
01X4588
COMUNE DI CURTATONE
Il comune di CURTATONE (provincia di Mantova) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di determinare le seguenti aliquote d'imposta:
aliquota ordinaria "normale" del 6 per mille;
aliquota del 5,5 per mille ai proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'accordo territoriale della provincia di Matera (escluso il capoluogo) in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 del D.M. del Ministero dei Lavori pubblici del 5 marzo 1999;
aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2, comma 4, legge n. 431/1999);
aliquota del 7 per mille per le aree edificabili;
2) di dare atto che la detrazione per l'ambito principale a' di L. 200.000;
3) di estendere ai sensi dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale di L. 200.000, a quelle unita' immobiliari concesse dai proprietari in comodato gratuito ai familiari entro il 1o grado di parentela e usate da questi ultimi come abitazione principale. Il comodato gratuito deve essere comunicato dal proprietario entro l'anno d'imposta all'ufficio tributi.
(Omissis).
01X4589
COMUNE DI DEROVERE
Il comune di DEROVERE (provincia di Cremona) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Aliquota ordinaria: 6 per mille;
Aliquota abitazione principale: 5,5 per mille.
(Omissis).
01X4590
COMUNE DI DOGLIANI
Il comune di DOGLIANI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 dicembre 2000 e 13 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di riconfermare per l'anno 2001 quanto gia' stabilito per l'anno 2000 con deliberazione C.C. n. 91/1999 le aliquote I.C.I. nel modo seguente:
a) abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille;
b) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquota 6 per mille;
c) immobili inagibili, inabitabili o di interesse storico o architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota 1 per mille;
(Omissis).
1) di determinare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 267/2000, per l'anno 2001 e successivi anni e sino a modifica, la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.:
a) abitazione principale: detrazione L. 200.000;
b) abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto ed abitata da nucleo familiare, composto da una o piu' persone, il cui reddito complessivo netto non sia superiore all'equivalente di una pensione minima di un lavoratore dipendente assicurato presso l'INPS: detrazione L. 300.000;
c) immobili inagibili, inabitabili o di interesse storico o architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota agevolata per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori;
d) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: in quanto considerata abitazione principale con detrazione di L. 200.000 o, se rientra nel caso di cui alla lettera b), di L. 300.000.
(Omissis).
01X4591
 
COMUNE DI DORIO;
Il comune di DORIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
----> Vedere tabella di pag. 30 <----

01X4592;
COMUNE DI DRESANO
Il comune di DRESANO (provincia di Milano) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di fissare per l'anno 2001, l'aliquota d'imposta I.C.I. nella mi-
sura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nonche' le altre unita' immobiliari diverse dalle precedenti;
2) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene fissata in L. 200.000;
3) di dare atto che alle pertinenze, come qualificate ai sensi dell'art. 817 del Codice civile, quali cantine, box e posti macchina, deve essere applicato lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, con esclusione della detrazione d'imposta.
(Omissis).
01X4593
COMUNE DI ELMAS
Il comune di ELMAS (provincia di Cagliari) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
- 4 per mille nella fattispecie di abitazione principale prevista dall'art. 17 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli immobili (C.C. 94/98);
- 5,5 per mille per le restanti fattispecie;
b) di stabilire l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 250.000.
(Omissis).
01X4594
COMUNE DI ERBUSCO
Il comune di ERBUSCO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., che sara' applicata in questo Comune nella misura del 6 per mille;
2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del C.C. n. 91 del 12 dicembre 1998, esecutiva, sono parimenti considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta.
(Omissis).
01X4595
COMUNE DI ERICE
Il comune di ERICE (provincia di Trapani) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) di confermare, per l'anno 2001, i criteri, le aliquote e l'ammontare delle detrazioni per l'abitazione principale dell'imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.), fissati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 194 del 27 dicembre 1999, nelle seguenti misure:
Aliquota ordinaria 5,5 per mille;
Per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare (L. 230.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Aliquota agevolata 5 per mille:
1. l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
2. gli altri alloggi locati con contratto registrato;
3. le abitazioni possedute da imprese di costruzione, destinate alla vendita, per un periodo non superiore ad anni due;
b) di fissare per l'anno 2001 l'aliquota agevolata del 4 per mille per i residenti dimoranti ad Erice Capoluogo.
(Omissis).
Emendamento alla proposta di deliberazione iscritta al punto 11 dell'O.d.G dei lavori del C.C. n. 822 del 12 gennaio 2001.
I sottoscritti consiglieri comunali propongono il seguente emendamento alla proposta di deliberazione n. 57 del 27 gennaio 2000 avente ad oggetto: Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione misura dell'aliquota per l'anno 2001:
modificare il punto a), secondo alinea, del dispositivo della proposta di deliberazione in questione riscrivendolo con il seguente tenore: Per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dell'imposta dovuta di detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, lire duecentocinquantamila (L. 250.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X4596
COMUNE DI FALCONE
Il comune di FALCONE (provincia di Messina) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I., per l'anno 2001, nella stessa misura dell'anno 2000 e precisamente:
a) 6 per mille per abitazione principale (prima casa);
b) 6,50 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;
2. di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita a abitazione principale del soggetto passivo (prima casa) nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
01X4597
COMUNE DI FALOPPIO
Il comune di FALOPPIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:
Aliquota 5 per mille da applicare alle unita' catastali abitazione principale dei residenti (aliquota ridotta);
Aliquota del 6 per mille da applicare a tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria).
2. di confermare la detrazione per abitazione principale di importo
pari a L. 200.000, cosi' come disciplinato dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992.
(Omissis).
01X4598
COMUNE DI FILOGASO
Il comune di FILOGASO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di determinare anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I., nella misura del 5/1000.
(Omissis).
01X4599
COMUNE DI FINO DEL MONTE
Il comune di FINO DEL MONTE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune nella misura unica del 5,5 per mille;
2. di fissare in Euro 113,62 (L. 220.000) la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
(Omissis).
01X45100
COMUNE DI FOGLIANISE
Il comune di FOGLIANISE (provincia di Benevento) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I., nella misura del sei per mille, confermando l'aliquota applicata per l'anno 2000, nonche' la detrazione di L. 240.000 per la prima casa.
(Omissis).
01X45101
COMUNE DI FOLLONICA
Il comune di FOLLONICA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
- Aliquota ordinaria 7 per mille;
- Aliquota riservata alla unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 5,5 per mille;
2. di determinare in lire 300.000 la detrazione spettante alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
3. di escludere dai benefici di cui al precedente punto, riconoscendo pertanto la sola detrazione di L. 200.000, ai soggetti passivi aventi immobili classificati catastalmente alle categorie A1 (abitazioni tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (costruzioni di particolare pregio storico ed artistico);
4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi soggetta ai benefici sia dell'aliquota ridotta che delle detrazioni, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
01X45102
COMUNE DI FONTANA LIRI
Il comune di FONTANA LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Aliquota: 6 per mille - per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Detrazione (200.000) duecentomila.
Aliquota: 7 per mille - per gli immobili diversi dalle abitazioni o possedute in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati.
(Omissis).
01X45103
COMUNE DI FORIO
Il comune di FORIO (provincia di Napoli) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Dare atto, (Omissis) che le aliquote di imposta da applicare per l'anno 2001, sono:
aliquota I.C.I., al 5 per mille da applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
aliquota I.C.I., al 6 per mille da applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione, appartenenti alla categoria catastale A;
aliquota I.C.I., al 7 per mille da applicare alle unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali diverse dalla A, (B, C, D);
Dare atto, che resta confermata a lire 400.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
Dare atto, che resta confermata la detrazione per abitazione principale a L. 500.000 ai portatori di handicap con attestato di invalidita' civile. a' inteso che tale detrazione si applica in tutti i casi in cui a' presente nel nucleo familiare (stato di famiglia) del soggetto di imposta un portatore di handicap;
Dare atto, che a' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
01X45104
COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE
Il comune di FRASSINELLE POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), che sara' applicata nella misura unica del 5,75 per mille.
2. di confermare contestualmente in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
01X45105
COMUNE DI GALEATA
Il comune di GALEATA (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
- 5,5 per mille sul valore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna;
- 6 per mille sul valore degli altri immobili;
- 7 per mille per gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna.
(Omissis).
01X45106
COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Il comune di GALLICANO NEL LAZIO (provincia di Roma) ha adottato il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di approvare le aliquote dell'I.C.I., per l'anno 2001 come segue:
A) aliquota ordinaria nella misura del 6,9 per mille;
B) aliquota agevolata al 6 per mille per tutti gli immobili posseduti da persone fisiche, compresi i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibiti ad abitazione principale;
C) aliquota, agevolata nella misura del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad attivita' commerciali, artigianali nell'ambito del Centro Storico, cosi' come perimetrato ai sensi di legge, purche' sussista in capo allo stesso soggetto la titolarita' dell'esercizio dell'impresa e la titolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sull'immobile;
2. di proporre la conferma altresi' della detrazione per la prima abitazione attualmente in vigore in L. 200.000, dando atto che tale detrazione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).
01X45107
COMUNE DI GALLIO
Il comune di GALLIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di applicare le seguenti aliquote per l'anno 2001:
- aliquota ordinaria: 6,8 per mille da applicarsi sul valore degli immobili diversi quelli di seguito citati;
- aliquota ridotta per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille;
2. di confermare in L. 250.000, la misura della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;
3. di stabilire la detrazione di L. 300.000 sull'I.C.I., dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni:
b) godimento della sola pensione sociale, oltre al reddito della sola prima casa; per piu' componenti il nucleo familiare, ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili;
c) in alternativa al precedente punto b): godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentata dai modelli 740, 101, 201, ecc.., rilasciati dal datore di lavoro, entro il tetto del "minimo vitale" fissato dal Comune di Gallio con propria deliberazione, relativamente all'anno cui si riferisce al reddito goduto.
(Omissis).
01X45108
COMUNE DI GAMBELLARA
Il comune di GAMBELLARA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) 4,5 per mille per:
- le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze di cui all'art. 5 del regolamento I.C.I.,
- le unita' immobiliari concesse in uso gratuito, con scrittura privata registrata, a parenti in linea retta entro il 1o grado che abbiano nelle stesse stabilito la propria residenza;
- gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione all'assegnatario con patto di futura vendita e riscatto occupati ad uso abitazione dall'assegnatario e dai suoi familiari;
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia stata presentata all'Ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime;
b) 4 per mille:
- per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni;
- per le unita' immobiliari, categorie da A1 a A8, destinate a residenza principale di portatori di handicap il cui nucleo familiare disponga di un reddito non superiore a L. 50.000.000;
c) 7 per mille per le unita' immobiliari classificate nella categoria catastale da A1 a A8 non locate da almeno un anno al 31/12 dell'anno precedente;
d) 5,5 per mille per i restanti immobili;
2. di detrarre all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e per le fattispecie di cui all'art. 6 dello stesso regolamento, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X45109
COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO
Il comune di GARBAGNATE MONASTERO (provincia di Lecco) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille (cinque per mille), confermando in tal senso la percentuale degli anni precedenti;
2) di confermare per l'anno 2001, il valore venale delle aree fabbricabili determinato con deliberazione consiliare n. 13 del 25 marzo 1999;
3) di confermare la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
01X45110
COMUNE DI GARDONE RIVIERA
Il comune di GARDONE RIVIERA (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nel comune di Gardone Riviera per l'anno 2001, come segue:
aliquota ridotta: misura del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
aliquota ordinaria: misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis).
01X45111
COMUNE DI GESICO
Il comune di GESICO (provincia di Cagliari) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili:
abitazione principale 4 per mille detrazione L. 200.000;
Terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati: aliquota 5 per mille.
(Omissis).
01X45112
COMUNE DI GIAGLIONE
Il comune di GIAGLIONE (provincia di Torino) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2) di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari, confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.
(Omissis).
01X45113
COMUNE DI GIULIANA
Il comune di GIULIANA (provincia di Palermo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), per l'anno 2001, da applicare in questo comune, nella misura unica del cinque per mille;
di determinare la detrazione per l'abitazione principale (.I.C.I), per l'anno 2001, da applicare in questo comune, nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
01X45114
COMUNE DI GIVOLETTO
Il comune di GIVOLETTO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille, unica per tutti i tipi di immobili.
(Omissis).
01X45115
COMUNE DI GORDONA
Il comune di GORDONA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 23 gennaio 2001, e 6 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di determinare, con effetto dal 1o gennaio 2001, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
aliquota ordinaria 5 per mille;
aliquota abitazione principale 4 per mille.
(Omissis).
2) di aumentare, con effetto dal 1o gennaio 2001, da L. 200.000 a L. 250.000 la detrazione I.C.I. dovuta per le unita' immobiliari censite nelle categorie A/2, A/3, A/4, comprese le pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principali dai soggetti passivi di imposta.
3) di dare atto che per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali non censite nelle categorie A/2, A/3, A/4, la detrazione di imposta per l'anno 2001, sara' di L. 250.000.
(Omissis).
01X45116
COMUNE DI GOTTOLENGO
Il comune di GOTTOLENGO (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis).
1) di determinare in L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale nei seguenti casi:
a) proprietari di abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare monoreddito, che l'abitazione in questione sia l'unica posseduta e che gli interessati siano in cassa integrazione o disoccupati;
b) pensionati ultrasessantenni proprietari solo dell'abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare composto da una persona e con valore di ISE pari a L. 17.000.000 oppure composto da due persone e con valore di ISE di L. 20.690.000;
2) che per avere diritto alla detrazione per l'abitazione principale il contribuente dovra' presentare all'ufficio tributi entro il 31 maggio 2001 apposita domanda con unita la documentazione fiscale ed ogni altro documento comprovante il diritto ad usufruirne;
3) di stabilire che il pagamento per il 2001 potra' avvenire per il solo tramite del tesoriere comunale sia direttamente presso i suoi sportelli sia con bollettino di conto corrente postale intestato al tesoriere;
(Omissis).
01X45117
COMUNE DI GRECCIO
Il comune di GRECCIO (provincia di Rieti) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille pari a quella applicata per il 2000;
2) di determinare in L. 200.000 la detrazione sulla prima casa.
(Omissis).
01X45118
COMUNE DI GROPPARELLO
Il comune di GROPPARELLO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali indicate in premessa e del 6,6 per mille per altri immobili;
2) di applicare la detrazione di L. 200.000.
(Omissis).
00A4534-119
COMUNE DI IMPERIA
Il comune di IMPERIA ha adottato, il 28 novembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire la determinazione dell'aliquota I.C.I. 2001, cosi' come segue:
aliquota del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
aliquota del 6,8 per mille per tutti gli altri casi, quali unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale ed appartenenti alla categoria catastale A, ai fabbricati diversi dalle abitazioni appartenenti alle categorie B, C, e D ed alle aree fabbricabili.
(Omissis).
di stabilire che per l'anno 2001, la detrazione I.C.I. relativa alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale sia solo ed esclusivamente quella stabilita dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, ovvero L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni previste.
di considerare anche per l'anno 2001, quale abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
01X45120
COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO
Il comune di ISCHIA DI CASTRO (provincia di Viterbo), ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille;
b) dare atto che per l'anno 2001, le detrazioni verranno diversificate come segue:
abitazioni principali di proprieta' di ultrasessantacinquenni L. 250.000;
tutte le altre abitazioni principali L. 200.000.
(Omissis).
01X4535-121
COMUNE DI ISOLA DEL PIANO
Il comune di ISOLA DEL PIANO (provincia di Pesaro e Urbino), ha adottato il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di determinare le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, come segue:
6,25 per mille per tutti gli immobili compresi quelli adibiti ad abitazione principale;
7 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni non locate;
2) di rendere applicabile in questo comune la norma di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto a' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) di rendere applicabile in questo comune la norma di cui al comma 5, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fissando l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 4 (quattro) per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata a' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis).
01X4535-122
COMUNE DI LA LOGGIA
Il comune di LA LOGGIA (provincia di Torino), ha adottato, il 18 gennaio 2001 e il 7 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e per tutte le unita' immobiliari possedute che non siano adibite ad abitazione principale;
2) di ridurre per l'anno 2001, l'aliquota applicabile alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e alle sue pertinenze dal 5,3 per mille al 5 per mille.
(Omissis).
1) di confermare la misura della detrazione prevista per l'immobile adibito abitazione principale in L. 250.000, pari a 129,11 Euro;
2) di dare atto che l'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, viene computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze, cosi' come previsto dall'art. 5, comma 3 del Regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
3) di dare atto che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, casi come previsto dall'art. 5, comma 4 del Regolamento comunale sull'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili.
4) di dare atto della riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati non agibili previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, cosi' come previsto dall'all. 9 del Regolamento comunale sopra citato;
5) di confermare l'applicabilita' dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad anziani o disabili residenti presso ricoveri, purche' i fabbricati stessi non siano locati, come previsto dall'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996;
6) di dare atto dell'applicabilita' dell'aliquota ridotta e della detrazione alle unita' immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso o comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale sino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), al coniuge solo se separato o divorziato legalmente, agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati), a condizione che la detrazione spetti comunque per una sola unita' Immobiliare, cosi' come previsto dall'art. 6 del
Regolamento suindicato.
(Omissis).
00A4535-123
COMUNE DI LAMPORECCHIO
Il comune di LAMPORECCHIO (provincia di Pistoia), ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) .... Omissis ..., ai fini della determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001;
a) confermare per quanto concerne gli alloggi non locati, la misura dell'aliquota I.C.I. definita per l'anno 2001, pari al 7 per mille;
b) confermare per quanto concerne gli immobili di enti senza scopi di lucro, la misura dell'aliquota I.C.I. definita per l'anno 2001, pari al 4 per mille;
c) confermare per quanto concerne l'abitazione principale nonche' le altre tipologie di immobili non ricomprese nei punti a) e b), la misura dell'aliquota I.C.I. applicata negli anni precedenti, anche per l'anno 2001, pari al 6 per mille;
d) stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000, dando atto che le pertinenze delle abitazioni principali sono soggette allo stesso regime fiscale delle abitazioni principali;
e) stabilire di elevare a L. 500.000 la detrazione per la prima casa occupata da soggetti all'interno del cui nucleo familiare sia presente un soggetto riconosciuto portatore di handicap con invalidita' pari o superiore al 75%, al fine di ottenere tale detrazione gli interessati devono produrre ogni anno la necessaria documentazione.
(Omissis).
01X4535-124
COMUNE DI LANZO D'INTELVI
Il comune di LANZO D'INTELVI (provincia di Como), ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di stabilire per l'anno 2001, le seguenti aliquote:
prima casa, 4,5 per mille e detrazioni di L. 240.000;
seconda casa, e tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili, soggetti all'imposta 5,5 per mille.
(Omissis).
01X4535-125
COMUNE DI LARCIANO
Il comune di LARCIANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire le seguenti aliquote e detrazione relativamente all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001:
aliquota ordinaria - 7 per mille;
aliquota abitazione principale (e relative pertinenze come da regolamento I.C.I.) - 6,5 per mille;
detrazione per abitazione principale L. 250.000.
2. di dare atto che ai sensi del vigente regolamento comunale I.C.I., ai fini delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle condizioni previste dall'art. 1-bis del medesimo regolamento;
3. di dare atto che in ossequio all'art. 1-ter del vigente regolamento comunale I.C.I., sono considerate abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
01X45126
COMUNE DI LASNIGO
Il comune di LASNIGO (provincia di Como) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille, per tutti i casi diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
2. di confermare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
3. di confermare la detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi in L. 200.000.
(Omissis).
01X45127
COMUNE DI LAURIANO
Il comune di LAURIANO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
ordinaria: 5,5 per mille;
fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconda casa): 6,5 per mille;
2. di confermare per l'anno 2001, la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 210.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X45128
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
Il comune di LECCE NEI MARSI (provincia di l'Aquila) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di diminuire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille per i fabbricati e di confermare al 4 per mille per le aree fabbricabili, confermando la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.
(Omissis).
01X45129
COMUNE DI LENO
Il comune di LENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
6,5 per mille aliquota ordinaria;
6 per mille per le abitazioni principali con detrazione pari a L. 200.000.
(Omissis).
01X45130
COMUNE DI LICCIANA NARDI
Il comune di LICCIANA NARDI (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 come di seguito specificato:
a) aliquota ordinaria: 6,8 per mille;
b) aliquota ridotta da applicare sul valore degli immobili adibita ad abitazione principale: 5,3 per mille.
(Omissis).
01X45131
COMUNE DI LIGONCHIO
Il comune di LIGONCHIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e/o volti all'utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attivita' terziarie. Tale aliquota agevolata viene applicata per la durata di 3 anni dalla data di inizio lavori;
aliquota del 5,5 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale;
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota del 6,5 per mille per seconde case, intendendosi con tale denominazione le unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale e tenute a disposizione dai propri possessori per uso diretto, stagionale o periodico.
La detrazione per l'abitazione principale a' elevata da L. 200.000 a L. 250.000, per l'unita' immobiliare posseduta da persone fisiche che rientrino in una delle seguenti categorie:
1) nucleo con 3 o piu' figli risultanti a carico, che disponga di un reddito famigliare complessivo non superiore a L. 80.000.000, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini Irpef o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennita' di accompagnamento;
2) per le coppie residenti di sposi per i primi 3 anni successivi a quello di matrimonio, che dispongano di un reddito famigliare complessivo non superiore a L. 80.000.000, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini Irpef o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennita' di accompagnamento.
(Omissis).
01X45132
COMUNE DI LIMANA
Il comune di LIMANA (provincia di Belluno) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota per abitazione principale 4 per mille;
2. di stabilire per l'anno 2001 la seguente detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 250.000;
3. di considerare per l'anno 2001, ai fini dell'applicazione dell'imposta, quali abitazioni principali le seguenti unita' immobiliari:
le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione;
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
4. di confermare i valori di riferimento per le diverse tipologie di aree edificabili approvate con deliberazione consiliare n. 4 del 1o febbraio 2000.
(Omissis).
01X45133
COMUNE DI LOMAZZO
Il comune di LOMAZZO (provincia di Como) ha adottato, il 15 febbraio 2001 e 23 gennaio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nelle medesime misure previste per l'anno 2000, ovvero:
aliquota abitazione principale: 4,75 per mille;
aliquota altri immobili: 6 per mille;
2. di confermare altresi' ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997 l'aliquota del 4 per mille per abitazione principale e 5 per mille per altri immobili a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti;
(Omissis).
1. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997 le detrazioni d'imposta per l'anno 2001 come appresso indicato:
abitazioni principali classificate in categoria A1, A8, A9: L. 200.000;
altre abitazioni principali, eccetto quelle classificate A1, A8, A9: L. 250.000;
a tutela delle classi piu' deboli quali cassaintegrati, lavoratori in mobilita' e in disoccupazione, nuclei familiari composti da pensionati e/o lavoratori dipendenti, a condizione che abbiano un reddito imponibile complessivo familiare come sotto specificato e a condizione che la loro abitazione principale (non classificata in categoria A1, A8, A9) sia l'unico immobile posseduto, la detrazione, a richiesta, a' elevata a: L. 400.000.

Numero dei componenti Reddito imponibile complessivo
del nucleo familiare del nucleo familiare (in Lire)
1 27.000.000
2 32.000.000
3 38.000.000
4 44.000.000
5 50.000.000
Oltre + 2.000.000 per ogni ulteriore componente
(Omissis).
01X45134
COMUNE DI LONATE CEPPINO
Il comune di LONATE CEPPINO (provincia di Varese) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di dare atto che, ferma restando la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, si intende applicata come segue:
aliquota ordinaria (altri fabbricati) 5,7 per mille;
aliquota ridotta (abitazione principale e pertinenze) 4,9 per mille.
(Omissis).
01X45135
COMUNE DI LONDA
Il comune di LONDA (provincia di Firenze) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le aliquote ai fini dell'imposta comunale immobiliare come segue:
5,50 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e pertinenze anche se distintamente inscritte in catasto sulla base delle norme di cui al regolamento I.C.I. approvato con delibera C.C. n. 7 del 25 marzo 1999, esecutivo;
7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;
2. di stabilire come segue: ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, la misura della detrazione per l'abitazione principale:
L. 200.000 detrazione ordinaria per l'abitazione principale;
L. 300.000 detrazione a favore di nuclei familiari con reddito complessivo da L. 12.000.000 a L. 15.000.000;
L. 400.000 detrazione per nuclei familiari con reddito complessivo da L. 9.000.000 a L. 12.000.000;
L. 500.000 detrazione per nuclei familiari con reddito complessivo fino a L. 9.000.000;
3. di stabilire come segue le modalita' e condizioni per usufruire delle maggiori detrazioni di imposta fissare con il precedente punto n. 2):
a) per nucleo familiare si intendono il titolare del diritto reale di godimento sull'immobile e i familiari fiscalmente a carico quali risultano dalla famiglia anagrafica;
b) per usufruire della detrazione a' necessario presentare autocertificazione a cura del contribuente secondo moduli predisposti dall'ufficio tributi del comune, entro il 30 giugno, direttamente al protocollo comunale o mediante raccomandata a.r.;
c) le condizioni per usufruire della maggiore detrazione sono:
possesso di unica abitazione nel territorio dello Stato italiano;
residenza nell'abitazione dell'intero nucleo familiare.
(Omissis).
01X45136
COMUNE DI LOREGGIA
Il comune di LOREGGIA (provincia di Padova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille. La detrazione per l'abitazione principale sara' di L. 200.000. Essa viene elevata a L. 270.000 nei casi ed alle condizioni stabiliti con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 29 febbraio 2000. Vengono confermate tutte le altre agevolazioni previste nella sopraccitata deliberazione.
(Omissis).
01X45137
COMUNE DI LOZZA
Il comune di LOZZA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 l'aliquota attualmente in vigore per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille ed in L. 200.000, la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
01X45138
COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA
Il comune di LUGAGNANO VAL D'ARDA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare, (omissis) le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 come segue:
1) aliquota da applicare sulla base imponibile per l'anno 2001: 6 per mille;
2) aliquota da applicare sulla base imponibile per l'anno 2001 per le abitazioni principali: 5,5 per mille;
3.1) detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta L. 250.000;
3.2) detrazione d'imposta di L. 300.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta appartenente ad una delle seguenti categorie:
a) portatore di handicap in possesso dell'attestato di invalidita' civile e beneficiario della relativa rendita erogata dal Ministero degli interni;
b) titolari di pensione sociale erogata dall'I.N.P.S.
i contribuenti di cui al presente punto 3.2) dovranno presentare apposita richiesta ed autocertificazione nella quale devono dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di L. 300.000.
la richiesta autocertificazione dovra' essere presentata al comune, ufficio tributi, oppure spedita per posta a mezzo raccomandata entro la data di scadenza dell'acconto I.C.I. (prima rata) per l'anno 2001. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 472/1998.
dalla maggiore detrazione di L. 300.000 restano escluse tutte le abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9.
a' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4) stabilire un'aliquota agevolata del 3 per mille e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabilitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. (legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5).
(Omissis).
01X45139
 
COMUNE DI MAIRANO
Il comune di MAIRANO (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 4,5 per mille per la prima casa e confermare l'aliquota del 7 per mille per tutti i restanti immobili;
2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale ai fini I.C.I. per l'anno 2001 in L. 200.000 per l'abitazione principale.
01X45140
COMUNE DI MAJANO
Il comune di MAJANO (provincia di Udine) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 come sottoesposto:
aliquota ordinaria e prima casa: 5 per mille;
aliquota per le seconde case: 5,15 per mille.
2. di dare atto che la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ammonta a L. 200.000.
(Omissis).
01X45141
COMUNE DI MANTELLO
Il comune di MANTELLO (provincia di Sondrio) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;
2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale a' stabilita per legge in L. 200.000.
(Omissis).
01X45142
COMUNE DI MARCHENO
Il comune di MARCHENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune durante l'esercizio finanziario 2001, fissandola nella misura unica del 6 per mille;
2. di disporre comunque che limitatamente all'abitazione principale detta aliquota sara' applicata nella percentuale ridotta del 5,5 per mille;
3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale (comprese le pertinenze eventuali) a' determinata in via generale L. 200.000, mentre la stessa viene elevata a L. 500.000 qualora nel proprio nucleo familiare di residenza sia presente un parente di primo grado portatore di handicap riconosciuto invalido al 100%, purche' il reddito annuo imponibile I.R.P.E.F. relativo alla famiglia stessa non sia superiore al limite pro-capite di L. 30.000.000.
(Omissis).
01X45143
COMUNE DI MARZABOTTO
Il comune di MARZABOTTO (provincia di Bologna) ha adottato, il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
confermare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2001 nella misura del 7 per mille;
confermare l'aliquota ridotta per l'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2001 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'utilita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nella misura del 6 per mille;
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
confermare anche per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'art. 8, comma 2 e 3 del decreto legislativo 504/92.
(Omissis).
01X45144
COMUNE DI MASLIANICO
Il comune di MASLIANICO (provincia di Como) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001 le seguenti aliquote, da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo n. 504/1992:
nella misura del 4,8 per mille:
a) unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale del contribuente (e relative pertinenze quali il garage, il box o posto auto, la soffitta e la cantina se ubicata nel medesimo edificio o complesso immobiliare) utilizzate da persone fisiche, soggetti passivi e soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune;
b) unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, purche' residenti;
c) altre unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie A, B, C, D nonche' le aree edificabili;
nella misura del 7 per mille:
abitazione secondarie non locate.
2. di stabilire la misura della detrazione, dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, in L. 200.000.
(Omissis).
01X45145
COMUNE DI MEDOLLA
Il comune di MEDOLLA (provincia di Modena) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota ordinaria I.C.I. per il 2001 nella misura del 6,3 per mille;
2. di stabilire un'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille da applicare a:
a) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a 3 anni;
b) unita' immobiliare inagibili o inabitabili oggetto di intervento di recupero, ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure per l'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata a' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
3. di stabilire un'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille da applicare alle abitazioni che a partire dal 1o gennaio 2001 risultano non locate o non occupate con esclusione delle abitazioni di cui al punto 2, lettera a); le variazioni in corso d'anno hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo;
4. di stabilire che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a' di L. 280.000;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 7, del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di consiglio comunale n. 82, dell'11 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni:
"agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1, nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari";
6. di dare atto che secondo quanto previsto all'art. 8, comma 1, del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera consigliare n. 82, dell'11 dicembre 1998 e successive modificazioni:
"Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota prevista per l'abitazione principale nonche' la detrazione prevista per la stessa. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso";
7. di dare atto che anche per il 2001 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
01X45146
COMUNE DI MENAROLA
Il comune di MENAROLA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare (omissis), nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, da applicarsi ai fabbricati aree fabbricabili e terreni agricoli;
2. di fissare (omissis), nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, da applicarsi esclusivamente in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, al contempo, la detrazione sulla prima casa nella misura minima di legge, cioa' L. 200.000.
(Omissis).
01X45147
COMUNE DI MIGLIARO
Il comune di MIGLIARO (provincia di Ferrara) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare (omissis), l'aliquota nella misura unica del 7 per mille dell'imposta comunale sugli immobili dovuta dai contribuenti interessati, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
(Omissis).
01X45148
COMUNE DI MISTERBIANCO
Il comune di MISTERBIANCO (provincia di Catania) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. aliquote d'imposta:
f) aliquota abitazione principale: 5 per mille;
g) aliquota unita' immobiliare iscritte alle categorie catastale "D": 7 per mille;
h) aliquota unita' immobiliare diverse da quelle di cui al punto a) e b): 6 per mille.
2. detrazioni d'imposta:
i) detrazione abitazione principale: L. 350.000;
j) detrazione di L. 500.000 per le sottoelencate categorie di contribuenti, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo a condizione che il contribuente non possieda altra unita' immobiliare (fabbricati e terreni) oltre a quella per cui viene chiesta la detrazione, su tutto il territorio nazionale; inoltre il fabbricato deve appartenere alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed il valore catastale aggiornato non deve superare L. 100.000.000:
sub 1) nuclei familiari con unica pensione sociale o assegno sociale;
sub 2) nuclei familiari al cui interno a' presente un portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992 con attestato di invalidita' al 100% e nuclei familiari con minori in affido a condizione che il rispettivo reddito annuo complessivo familiare imponibile I.R.P.E.F. 2000 non superi L. 25.000.000 oltre L. 1.000.000 per ogni familiare a carico;
sub c) disoccupati che risultano iscritti all'ufficio di collocamento da almeno 12 mesi al 31 maggio 2001, con reddito del nucleo familiare imponibile I.R.P.E.F. 2000 non superiore a L.12.000.000 oltre L. 1.000.000 per ogni familiare a carico.
La fruizione della detrazione di cui al punto 3) a' subordinata alla presentazione di istanza in carta semplice, attestante la sussistenza dei relativi requisiti (anche mediante auto-certificazione), indirizzata all'ufficio tributi dell'ente, entro e non oltre il termine di versamento della prima rata dell'imposta per l'anno 2001.
(Omissis).
01X45149
COMUNE DI MOENA
Il comune di MOENA (provincia di Trento) ha adottato, il 29 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille e l'aliquota del 4 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' di quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
2. di fissare in L. 400.000 la detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis).
01X45150
COMUNE DI MONASTIR
Il comune di MONASTIR (provincia di Cagliari) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001:
1) aliquota ordinaria: 7 per mille;
2) abitazione principale: 4.5 per mille;
3) terreni agricoli coltivati direttamente, fabbricati agricoli, artigianali e commerciali utilizzati direttamente per l'attivita' professionale: 5.5 per mille;
4) detrazione prima casa L. 200.000 aumentata a L. 350.000 per le seguenti categorie:
a) pensionati: soggetto passivo ultrasessantacinquenne single o con coniuge ultrasessantacinquenne titolari di pensione al minimo (quale reddito unico) escluso il reddito dell'unita' abitativa;
b) famiglie numerose: nucleo familiare con almeno 6 componenti il cui reddito familiare non deve superare nel complesso l'importo annuo lordo del minimo vitale stabilito dalla normativa regionale (pubblicato nel B.U.R.A.S. all'inizio di ogni anno);
c) famiglie con invalidi: nuclei familiari che includono portatori di handicap con attestato di invalidita' civile al 100% il cui reddito complessivo imponibile I.R.P.E.F., riferito all'anno precedente cui si riferisce imposta, deve rientrare nella soglia del redditometro.
Condizioni preliminari per beneficiare delle detrazioni di cui sopra:
a) i componenti la famiglia, cui fa parte il soggetto passivo, non devono essere titolari di diritti reali (usufrutto, uso ed abitazione) su altri fabbricati oltre l'abitazione principale;
b) sono escluse dall'agevolazione i fabbricati di categoria A/1, A/7, A/9, A/10 e A/11.
Esenzioni:
a) prima casa di persona ultra 65enne ricoverata in modo permanente in ospizio o casa di cura, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) beni comunali esclusi quelli ceduti con regolare contratto di locazione ad enti pubblici;
c) terreni (in area urbana) soggetti a vincolo di inedificabilita', per quanto dura il blocco;
d) tutti gli altri immobili previsti dalla normativa vigente.
Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis).
01X45151
COMUNE DI MONCALIERI
Il comune di MONCALIERI (provincia di Torino) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote vigenti dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come di seguito differenziate:
a) immobili adibiti ad abitazione principale (ivi comprese le unita' immobiliari possedute da anziani o disabili di cui in narrativa): 5,3 per mille;
b) immobili diversi dalle abitazioni principali o alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6,55 per mille;
c) aree edificabili: 7 per mille;
d) immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto registrato, sulla base dei contratti-tipo concordati, in sede locale, tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori: 2,5 per mille;
e) immobili non locali, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 9 per mille;
f) immobili sfitti non ricadenti nelle condizioni di cui al punto precedente: 7 per mille;
2. di proporre al Consiglio comunale di confermare per l'anno 2001 l'importo di L. 300.000 a titolo di detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
01X45152
COMUNE DI MONNO
Il comune di MONNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, nella misura del cinque per mille, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia per le abitazioni principali che per i restanti immobili;
2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dalla legge.
(Omissis).
01X45153
COMUNE DI MONTACUTO
Il comune di MONTACUTO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille dando atto che la detrazione per la prima casa a' di L. 200.000.
(Omissis).
01X45154
COMUNE DI MONTAPPONE
Il comune di MONTAPPONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 le aliquote di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in essere per l'anno precedente e precisamente:
a) 4 per mille:
sui fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per obbligo esclusivo l'attivita' di costruzione e di alienazione di immobili;
sui fabbricati di proprieta' di enti non aventi scopo di lucro;
b) 5,5 per mille:
per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. a' considerata abitazione principale anche l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario, in via permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
per le unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale, destinate ad uso abitativo, locate con contratto di locazione;
c) 6 per mille:
per le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate;
per le unita' immobiliari ad uso diverso da quello abitativo;
d) riduzioni e detrazioni:
1) riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzabili;
2) detrazione d'imposta di L. 300.000 per le unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per alloggi TRP assegnati dagli istituti case popolari, e per alloggi destinati ad abitazione principale di soggetti in situazione di grave disagio economico e sociale.
(Omissis).
01X45155
COMUNE DI MONTAQUILA
Il comune di MONTAQUILA (provincia di Isernia) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
determinare l'aliquota I.C.I per l'anno 2001 nella seguente misura:
abitazione principale: aliquota: 4,5 per mille; detrazione: L. 200.000;
altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota: 5,5 per mille.
(Omissis).
01X45156
COMUNE DI MONTE RINALDO
Il comune di MONTE RINALDO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare, per l'anno 2001, nel territorio del comune di Monte Rinaldo.
La detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
01X45157
COMUNE DI MONTE VIDON COMBATTE
Il comune di MONTE VIDON COMBATTE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di stabilire, confermando quella gia' in vigore per l'anno 2000, in questo comune, per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dalle norme del Capo I del Titolo I del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nell'aliquota del 6 per mille, in misura unica per tutto il territorio comunale, per le abitazioni principali e nel 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati e nella misura di L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
01X45158
COMUNE DI MONTESCANO
Il comune di MONTESCANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di applicare con effetto dal 1o gennaio 2001 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 6 per mille.
(Omissis).
01X45164
COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Il comune di MONTICELLO BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nella misura gia' stabilita per l'anno 2000, determinando quindi l'aliquota nella misura del 4,5 per mille per le seguenti categorie di immobili:
a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Monticello Brianza;
b) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
c) unita' immobiliari date in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa, dall'avo/a al/la nipote o viceversa, al coniuge ancorche' separato o divorziato, e da questi utilizzate come dimora abituale e continuativa quali residenti nel comune di Monticello Brianza, a condizione che presentino apposita dichiarazione all'ufficio tributi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno (e comunque entro e non oltre il 31 dicembre, qualora vi siano variazioni in data successiva) e comprovino che sono nelle predette condizioni;
d) unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale e continuativa, a condizione che presentino apposita autocertificazione entro il 30 giugno di ogni anno (o comunque entro e non oltre il 31 dicembre, qualora vi siano variazioni in data successiva);
2. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 7 per mille, per le seguenti categorie di immobili:
a) aree fabbricabili, cosi' come definite nell'art. 2, comma primo del decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 59 del decreto legislativo 446/1997;
b) unita' immobiliari adibite a civile abitazione non costituenti abitazione principale del proprietario e non locate;
c) unita' immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/1 (negozi) tenuti a disposizione del proprietario e non locati;
d) unita' immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7 pertinenza degli immobili indicati al precedente punto b);
3. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 4,6 per mille, per tutte le altre categorie di immobili non ricomprese nei commi precedenti:
4. di precisare che la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, solo per la parte di essa che non trova totale capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, viene confermata in L. 200.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare a' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione di abitazione principale. Tra le unita' immobiliari equiparate ad abitazione principale, sono soggette alla detrazione le seguenti:
a) unita' immobiliari concesse in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa, dall'avo/a al/la nipote o viceversa, al coniuge ancorche' separato o divorziato, e da questi utilizzate come dimora abituale e continuativa, quali residenti nel comune di Monticello Brianza;
b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
(Omissis).
01X45159
COMUNE DI MONTEDINOVE
Il comune di MONTEDINOVE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille, detrazione d'imposta (unica per tutti) di L. 200.000, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
(Omissis).
01X45160
COMUNE DI MONTEFINO
Il comune di MONTEFINO (provincia di Teramo) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 a' stabilita nella misura del 5 per mille;
2. fissare, l'importo massimo di L. 200.000, la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.
(Omissis).
01X45161
COMUNE DI MONTEGIORGIO
Il comune di MONTEGIORGIO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 1o febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
aliquota base: 5 per mille;
aliquota applicata alle case non abitate: 7 per mille;
detrazione 1a casa: L. 250.000.
(Omissis).
01X45162
COMUNE DI MONTEMITRO
Il comune di MONTEMITRO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;
2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
(Omissis).
01X45163
COMUNE DI MONTORFANO
Il comune di MONTORFANO (provincia di Como) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di ridurre l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 al 4,5 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze anche se accatastate separatamente;
2. di mantenere l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 prevista per la seconda casa al 6,5 per mille;
3. di confermare per l'anno 2001 le agevolazioni gia' approvate con delibera consiliare n. 73 del 19 dicembre 2000 ad oggetto "modifiche al regolamento I.C.I." che apportava le seguenti modificazioni:
art. 1/A - ulteriori agevolazioni I.C.I.:
comma 1: la detrazione di legge prevista per la prima casa, nella misura di L. 200.000, a' da considerarsi elevata a L. 400.000 nei seguenti casi:
a) soggetti a carico di portatori di handicap risultante dalla certificazione A.S.L. secondo le vigenti disposizioni di legge;
b) pensionati aventi rateo mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non superiore a L. 1.200.000 e che non hanno altre proprieta' immobiliari al di fuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;
comma 2: di stabilire che gli utenti interessati a detta agevolazione, dovranno presentare annualmente, per i casi previsti dai punti a) e b) la relativa domanda corredata da documentazione e/o autocertificazione al responsabile ufficio tributi entro il 15 maggio;
comma 3: di autorizzare ciascuno dei coniugi dello stesso nucleo familiare, intestatari dello stesso immobile adibito a prima abitazione, qualora si verifichino contestualmente entrambe le situazioni previste dai precedenti punti a) e b) ad applicare ciascuno l'ulteriore agevolazione di L. 400.000;
art. 1/B - casi di applicazione aliquota agevolata:
comma 1: si autorizza l'Unione italiana ciechi - Sezione provinciale di Como, all'applicazione dell'aliquota agevolata del 4,5 per mille anziche' dell'attuale 6,5 per mille, relativamente ai versamenti dell'imposta I.C.I. di alcuni terreni fabbricabili siti nel nostro territorio comunale;
art. 2 - validita' dei versamenti d'imposta:
1. i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati eseguiti anche per conto degli altri contitolari;
2. la presente disposizione assume anche validita' retroattiva rispetto alla data di approvazione della prima applicazione della stessa.
(Omissis).
01X45165
COMUNE DI MONTORO INFERIORE
Il comune di MONTORO INFERIORE (provincia di Avellino) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Aliquota applicabile all'abitazione principale: 5,5 per mille;
Aliquota applicabile alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, intesi come parenti fino al secondo grado: 5,5 per mille (*);
Aliquota applicabile ai terreni agricoli: 5,5 per mille;
Aliquota applicabile alle aree fabbricabili: 6,5 per mille;
Aliquota applicabile alle aree fabbricabili ricadenti nella zona sottoposta a vincolo di inedificabilita' a seguito delle determinazioni dell'autorita' di bacino: 5,5 per mille;
Aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
detrazione per abitazione principale: L. 250.000.
(*) senza applicazione della detrazione per abitazione principale.
(Omissis).
01X45166
COMUNE DI MOROZZO
Il comune di MOROZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 a' fissata nella misura del 6 per mille;
2. riguardo alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale la detrazione a' fissata in L. 200.000.
(Omissis).
01X45167
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Il comune di MORRONE DEL SANNIO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis).
01X45168
COMUNE DI MOTTA CAMASTRA
Il comune di MOTTA CAMASTRA (provincia di Messina) ha adottato, il 13 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. confermare per l'anno 2001 nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;
2. confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
01X45169
COMUNE DI MOZZO
Il comune di MOZZO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 4 per mille;
2. di determinare nella misura di L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze (qualificabili come tali in base all'art. 817 del Codice civile).
(Omissis).
01X45170
COMUNE DI MURELLO
Il comune di MURELLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di determinare, per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis).
01X45171
COMUNE DI MUSSOLENTE
Il comune di MUSSOLENTE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di riconfermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'I.C.I. che sara' applicata nel comune di Mussolente, nella misura unica del 4,5 per mille, secondo le modalita' del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili previsto ai sensi degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997 approvato con delibere di consiglio comunale n. 8/1999, 25/1999 e 72/1999;
2. di riconfermare, per l'anno 2001, in L. 250.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 sostituito con legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3 comma 55, relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da applicarsi con le modalita' del Regolamento di cui al punto precedente.
(Omissis).
01X45172
COMUNE DI MUZZANO
Il comune di MUZZANO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote per applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili (I.CI.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nelle seguenti misure:
c) 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
d) 5,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;
2. di riconoscere per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii., per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione d'imposta minima fissata in L. 200.000;
3. di dare atto che i proprietari ovvero i soggetti aventi titoli sulle unita' immobiliari destinate ad abitazioni, se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare dell'aliquota ordinaria fissata nella misura del 5,5 per mille e non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2.
(Omissis).
01X45173
COMUNE DI NIARDO
Il comune di NIARDO (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune come segue:
- misura unica al 5 per mille per tutti gli immobili.
(Omissis).
01X45174
COMUNE DI NICHELINO
Il comune di NICHELINO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. la determinazione per l'anno 2001 delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
Aliquota 5.5 per mille per:
l'abitazione principale, incluse le pertinenze. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale: I'autorimessa, il posto auto, la soffitta o la cantina anche se distintamente iscritta in catasto purche' utilizzate dal titolare dell'unita' immobiliare o dai suoi conviventi
(l'agevolazione a' attribuita ad un solo box o posto auto per unita' immobiliare);
le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1o grado, purche' gli occupanti abbiano stabilito la propria residenza nell'immobile (occorre presentare istanza entro il saldo);
l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Aliquota 7 per mille per:
gli altri immobili con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non rientranti nelle casistiche precedenti;
Aliquota 9 per mille per:
gli alloggi non locati, per i quali non risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due anni;
Aliquota 2 per mille per:
le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla legge 431 del 9 dicembre 1998, art. 2 comma 3, utilizzate dal locatario come abitazione principale.
2. di stabilire che per poter usufruire delle aliquote ridotte previste per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta e per le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla legge 431 del 9 dicembre 1998, art. 2, comma 3, utilizzate dal locatario come abitazione principale, gli interessati dovranno presentare entro la scadenza del saldo apposita istanza.
(Omissis).
01X45175
COMUNE DI NICOLOSI
Il comune di NICOLOSI (provincia di Catania) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
l'aliquota da applicare per l'anno 2001 sui valori immobiliari vigenti; ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), a' determinata come segue:
a) 5 per mille sulla prima casa (abitazione principale);
b) 6 per mille sulla seconda casa (o altre unita' immobiliare).
elevare la detrazione prevista per l'abitazione principale, da lire 200.000 a lire 350.000, esclusivamente per gli anziani che abbiano compiuto, al 31 dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce I'imposta, il sessantacinquesimo anno di eta' e a condizione che l'abitazione appartenga alle categorie A2, A3, A4 e A5, con esclusione di ogni altra categoria catastale e con reddito individuale dichiarato nell'anno precedente e rilevabile dai modd. 101 201, 730 e UNICO, non superiore a lire diciottomilioni; la stessa detrazione si applica a favore dei soggetti portatori di handicap, singolarmente o al proprio nucleo familiare, sempreche' producano la relativa certificazione sanitaria da cui risulta una invalidita' non inferiore al 75% e il reddito del nucleo familiare non sia superiore a 30 milioni; all'uopo i beneficiari devono presentare all'ufficio comunale tributi apposita istanza corredata dai predetti modelli fiscali; ovvero da dichiarazione sostitutiva di notorieta'.
(Omissis).
01X45176
COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Il comune di NOCERA INFERIORE (provincia di Salerno) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare che per l'anno 2001 la seguente aliquota I.C.I.:
a) aliquota per l'abitazione principale viene confermata al 5,5 per mille;
b) aliquota per una sola pertinenza categ. C02 (locali di deposito) al 5,5 per mille;
c) aliquota per una sola pertinenza categ. C06 (garage) al 5,5 per mille;
d) aliquota per una sola pertinenza categ. C07 (sottotetto) al 5,5 per mille;
e) la detrazione per l'abitazione principale viene confermata in L.300.000;
f) per tutti gli altri immobili comunque classificati viene determinata al 6 per mille;
(Omissis).
01X45177
COMUNE DI NOGARA
Il comune di NOGARA (provincia di Verona) ha adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 2001 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):
4 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
4 per mille pertinenze abitazioni principali.
7 per mille per tutti gli altri immobili.
2. a' confermata la detrazione fissa dell'imposta, di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura fissa di L. 200.000 ed a' rapportata al periodo dell'anno durante il quale il soggetto passivo ha dimorato nell'abitazione principale;
3. per l'anno 2001 viene determinata in L. 100.000 l'ulteriore detrazione di imposta I.C.I., da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle seguenti categorie di contribuenti:
A) Pensionati:
1. possesso della sola abitazione/alloggio abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2001. Nel caso in cui l'alloggio a' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare.
2. avere compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2001;
3. essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore al L. 15.141.000 annui lordi riferito all'anno 2000. Il reddito a' quello del singolo contribuente senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare.
B) Famiglie numerose:
1. possesso del solo alloggio abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2001. Nel caso in cui l'alloggio a' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2. nucleo familiare composto da sei o piu' componenti al 1o gennaio 2001;
3. reddito familiare riferito all'anno 2000 non superiore a L. 90.846.000 lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono L. 15.141.000 lordi annui per ogni componente superiore a sei.
C) Portatori di handicap:
1. handicap riconosciuto al 100% a prescindere dal reddito, l'agevolazione a' riferita alla loro quota di proprieta'.
D) Ricoverati in condizioni di lungodegenza:
1. ricoverati in condizioni di lungodegenza o in case protette con il contributo comunale per un periodo superiore a sei mesi; l'agevolazione riferita alla loro quota di proprieta', ed a' usufruibile a condizione che l'abitazione non risulti locata.
nei casi di cui alla lettera A) (Pensionati) e alla lettera B) (Famiglie numerose) l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 a' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare.
4. ai fini dell'applicazione dell'ulteriore detrazione di cui al precedente punto tre, vengono determinati i seguenti criteri applicativi:
il contribuente deve presentare la richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare:
nome, Cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 300.000;
la richiesta autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata entro il 14 aprile 2001 al comune di Nogara, oppure consegnata a mano all'ufficio protocollo del comune medesimo.
sara' compito del funzionario I.C.I. del comune verificare le richieste autocertificazioni.
entro il 31 maggio 2000 il funzionario suddetto provvedera' con proprio atto a stabilire le quote a favore dei contribuenti in applicazione dei criteri qui stabiliti e tenuto conto delle norme di cui al regolamento comunale ex art. 12 legge 241/1990, in quanto applicabili.
L'ufficio si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
(Omissis).
01X45178
COMUNE DI NORMA
Il comune di NORMA (provincia di Latina) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille.
2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
01X45179
COMUNE DI NOVI VELIA
Il comune di NOVI VELIA (provincia di Salerno) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota d'imposta ai fini I.C.I. nella misura del 5 per mille;
2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
01X45180
COMUNE DI ODALENGO PICCOLO
Il comune di ODALENGO PICCOLO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per la prima casa d'abitazione con un aumento della detrazione prevista dalla legge da L. 200.000 e L. 250.000; nella misura del 6 per mille per i restanti fabbricati;
(Omissis).
01X45181
COMUNE DI OGLIANICO
Il comune di OGLIANICO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di prendere atto della delibera di Giunta Comunale n. 6 del 27 gennaio 2001 che determina per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
abitazione principale 5 per mille;
altri fabbricati ed aree edificabili: 6 per mille:
2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale di cui all art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di L. 250.000.
(Omissis).
01X45182
COMUNE DI OLIVETO LARIO
Il comune di OLIVETO LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 da applicare in questo Comune, nel modo seguente:
4,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari assimilabili all'abitazione principale ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili;
3 per mille l'aliquota I.C.I. a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge 449/1997);
6,5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili.
di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari assimilabili all'abitazione principale ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili del soggetto passivo cosi' come definita dalla normativa vigente nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
(Omissis).
01X45183
COMUNE DI ONORE
Il comune di ONORE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 13 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2001, che sara' applicata in questo Comune indistintamente per tutti i soggetti passivi, nella misura unica del 5 per mille.
2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X45184
COMUNE DI ORIO LITTA
Il comune di ORIO LITTA (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (5,5 per mille).
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) altre unita' immobiliari (7 per mille);
c) terreni agricoli /7 per mille);
d) aree edificali (7 per mille);
2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per
l'abitazione principale.
(Omissis).
01X45185
COMUNE OSPEDALETTO LODIGIANO
Il comune di OSPEDALETTO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata in questo comune per l'anno 2001 con l'aliquota differenziata e precisamente:
4 per mille per la prima casa;
6 per mille per tutti gli altri immobili, fermo restando particolari ed eventuali agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 300.000.
(Omissis).
01X45186
COMUNE DI PAGANI
Il comune di PAGANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di riconfermare l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille e nella misura ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale e per le relative unita' immobiliari pertinenziali, ancorche' aventi rendita catastale autonoma, individuate ai sensi dell'art. 5-bis del regolamento I.C.I.;
di stabilire l'aliquota I.C.I. relativa alle unita' immobiliari ad uso abitativo che non siano concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (circostanza da comunicare entro trenta giorni all'ufficio tributi del somune) e che siano tenute non locate con relativi contratti registrati nei termini di legge, nella misura del 7 per mille per l'anno 2001, in relazione al periodo dell'anno in cui perduri tale circostanza;
di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001 sia elevata a L. 240.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
di confermare la detrazione a L. 350.000 per i soggetti passivi portatori di handicap con invalidita' civile pari al 100% con accompagnamento e per i soggetti passivi aventi fiscalmente a carico, il coniuge, i figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, portatori di handicap con invalidita' civile pari al 100% con accompagnamento, in entrambi i casi riconosciuta e certificata dall'A.S.L. di appartenenza e comunicata all'ufficio tributi ai sensi dell'art. 12 del regolamento I.C.I. approvato del consiglio comunale il 26 marzo 1998, verbale n. 31, come modificato ed integrato con verbale n. 72 del 22 dicembre 1998.
(Omissis).
01X45187
COMUNE DI PAGO VEIANO
Il comune di PAGO VEIANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.
(Omissis).
01X45188
COMUNE DI PAGONA
Il comune di PAGONA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, anche per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, confermando quella gia' deliberata per l'anno 2000, onde garantire l'equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione 2001;
2. di mantenere la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione, confermando quella gia' deliberata per l'anno 2000.
(Omissis).
01X45189
COMUNE DI PARTINICO
Il comune di PARTINICO (provincia di Palermo) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno d'imposta 2001, l'adozione del seguente sistema differenziato di aliquote e agevolazioni:
a) 4 per mille per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, art. 8 comma 3, da applicare alla rendita catastale degli immobili definita come base imponibile ai sensi del precitato decreto legislativo n. 504/1992, art. 5;
b) detrazione di L. 200.000 e ulteriore riduzione del 50% sull'I.C.I. dovuta per le tipologia di unita' inimobiliari di cui alla lettera a);
c) l'attribuzione, ai sensi della legge n. 662/1996, art. 3, della categoria "abitazione principale" alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e\o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;
d) l'aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale per le aree fabbricabili;
e) l'aliquota del 7 per mille per i terreni agricoli e i fabbricati classificati nel gruppo catastale D.
(Omissis).
01X45190
COMUNE DI PAVIA DI UDINE
Il comune di PAVIA di UDINE (provincia di Udine) ha adottato, il 2 febbraio 2001. la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5 per mille, gia' applicata nell'anno 2000;
2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 annue, ai sensi e con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996;
3. di stabilire la detrazione di L. 300.000 dall'imposta dovuta per l'unita' adibita ad abitazione principale di proprieta' per ultrasessantacinquenni:
a) persone sole, titolari unicamente di pensione sociale;
b) coniugi, entrambi titolari unicamente di pensione sociale, a condizione che occupino da soli l'immobile, fatta salva la presenza di altre persone a carico prive di alcun reddito;
(Omissis).
01X45191
COMUNE DI PEDRENGO
Il comune di PEDRENGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di approvare per l'anno 2001 le sottoelencate aliquote:
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune a' fissata nelle misure del 6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze ed accessori (n. 1 box), del 6,5 per mille per gli alloggi non residenziali, per le abitazioni non locate e per tutti gli immobili che non siano abitazione principale, del 4 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate o concesse in uso gratuito a familiari.
Viene aumentata da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione sulI'I.C.I. che compete alle abitazioni principali delle seguenti categorie:
pensionati
disoccupati
lavoratori dipendenti.
Vengono stabiliti i sottoelencati criteri:
a) unica proprieta' la casa in cui si abita (viene escluso chi a' proprietario di seconda casa su tutto il territorio nazionale ed estero, nonche' chi a' proprietario di terreni e di altri beni immobili);
b) non a' applicabile l'ulteriore detrazione alle unita' classificate in catasto con rendita superiore ad un milione di lire;
c) limiti di reddito (reddito familiare lordo);
1. componente L. 18.000.000;
2. componenti L. 25.000.000;
3. componenti L. 33.000.000;
4. componenti L. 40.000.000;
5. componenti L. 45.000.000;
6. componenti L. 53.000.000;
7. comp. ed oltre L. 58.000.000;
d) sono esclusi i nuclei familiari che al loro interno, abbiano soggetti non compresi nelle categorie di cui al punto 1);
la mancanza di uno solo dei su menzionati requisiti soggettivi ed oggettivi comporta la decadenza del diritto alla detrazione;
la giunta comunale vagliera' ed eventualmente accogliera' richieste di ulteriore detrazione I.C.I. avanzata da lavoratori autonomi che dimostrino di trovarsi in condizioni di oggettive difficolta' economiche;
le istanze potranno essere presentate sino a 20 giorni prima del termine ultimo fissato per il pagamento della prima rata;
l'amministrazione accogliera' le richieste con riserva, al fine di verificare il diritto all'ulteriore detrazione.
(Omissis).
01X45192
COMUNE DI PERSICO DOSIMO
Il comune di PERSICO DOSIMO (provincia di Cremona) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura unica del 5,5 per mille.
di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura obbligatoria di L. 200.000.
(Omissis).
01X45193
COMUNE DI PETRALIA SOPRANA
Il comune di PETRALIA SOPRANA (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di approvare, come approva la proposta avente per oggetto: determinazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 deliberando neI 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare in questo comune per l'anno 2001.
(Omissis).
01X45194
COMUNE DI PETRELLA SALTO
Il comune di PETRELLA SALTO (provincia di Rieti) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.CI. - in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, nella misura unica del 6,5 per mille;
2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, in misura unica, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare a' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui alla presente si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).
01X45195
COMUNE DI PETRITOLI
Il comune di PETRITOLI (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare in questo comune, per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istitutita dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dalle norme del Capo I del Titolo I del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nell'aliquota del 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale e del 6 per mille per i restanti immobili, in misura unica per tutto il territorio comunale;
2. di dare atto che l'aliquota si applica sulla base imponibile prevista daIl'art. 5 del suddetto decreto legislativo, a' dovuta dai soggetti passivi individuati dall'art. 3 e che le detrazioni applicabili sono quelle previste dalla legge;
3. di dare atto che per la disciplina dell'imposta si applicano tutte le norme previste nel Capo I del Titolo I del suddetto decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis).
5. di stabilire che la detrazione prevista dalle vigenti norme di legge viene confermata nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
01X45196
COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI
Il comune di PETTORAZZA GRIMANI (provincia di Rovigo) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille, con l'esclusione delle seguenti categorie alle quali l'aliquota I.C.I. viene stabilita al 4 per mille:
nuovi nuclei familiari composti da coniugi, soggetti passivi d'imposta, con eta' non superiore a trentacinque anni ciascuno e costituitisi a decorrere dal 1o gennaio 2001 nell'ambito del territorio comunale;
nuclei familiari i cui soggetti passivi siano portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 o invalidi civili al 100% ovvero conviventi con gli stessi;
nuove imprese, individuali o in forma associata, che siano soggetti passivi d'imposta, costituitesi a decorrere dal 1o gennaio 2001 nell'ambito del territorio comunale;
2. di mantenere inalterato in L. 200.000 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 20, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996;
3. di stabilire nella misura di L. 500.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 20 del decreto legislativo n. 504/1992 per i soli nuclei familiari i cui soggetti passivi siano portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992 o invalidi civili al 100%, ovvero conviventi con gli stessi.
(Omissis).
01X45197
COMUNE DI PEZZANA
Il comune di PEZZANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili - I.C.I. - da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5 per mille.
2. di dare atto che non a' prevista alcuna diversificazione d'aliquota dell'imposta di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m., ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3, dell'art. 8, del medesimo decreto.
(Omissis).
01X45198
COMUNE DI PIETRAMONTE CORVINO
Il comune di PIETRAMONTE CORVINO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
prima abitazione 5 per mille e la detrazione ordinaria di L. 200.000;
per gli immobili ricadenti nella zona "A" di interesse ambientale giusto quanto riportato nel vigente P.R.G., cosi' come previsto dal comma 4, art. 5 del regolamento che disciplina l'I.C.I. 4 per mille;
seconda abitazione ed altre 7 per mille.
(Omissis).
01X45199
COMUNE DI PIEVE DI CENTO
Il comune di PIEVE DI CENTO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 come segue:
a) 6 per mille aliquota ordinaria;
b) 7 per mille per gli alloggi non locati "seconda casa" (riferimento art. 6 del regolamento). L'eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione;
c) 5 per mille per gli alloggi ceduti in locazione a canone concordato;
d)) 6 per mille per abitazioni inagibili e inabitabili;
e) 4,5 su:
aree industro-artigianali classificate nel piano regolatore come D8 (D8.1, D8.2, D8.3, D8.4) dalla data di inizio lavori delle opere di urbanizzazione per un periodo di cinque anni;
per tutti i fabbricati realizzati nelle zone di espansione di cui sopra (D8.1, D8.2, D8.3, D8.3, D8.4 con esclusione delle unita' immobiliari ad uso abitativo) a partire dalla data di fine lavori dei fabbricati stessi, per un periodo di cinque anni;
2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;
3. di aumentare la detrazione per abitazione principale nei termini che seguono:
fino a L. 250.000 in caso di pensionato, unico componente il nucleo familiare, con trattamento di pensione al minimo;
fino a L. 250.000 in caso di pensionati, comproprietari, unici componenti il nucleo familiare, con trattamento di pensione al minimo pro-capite;
fino a L. 350.000 in caso di coppia di coniugi conviventi il cui reddito pro-capite imponibile non sia superiore a L. 16.000.000, aventi un figlio con eta' inferiore a 18 anni al 1o gennaio 2001, che presenti gravi forme di handicap ai sensi della legge n. 18/1980;
fino a L. 350.000 in caso di pensionato unico componente il nucleo familiare, ricoverato in casa protetta, ove l'abitazione non sia altrimenti occupata (a condizione che il titolare non possieda ulteriori immobili);
fino a L. 350.000 in caso di coppia di coniugi conviventi, unici componenti il nucleo familiare, con reddito pro-capite non superiore all'importo minimo di pensione, entrambi ricoverati in casa protetta, ove l'abitazione non sia altrimenti occupata (a condizione che i titolari non possiedano altri immobili).
4. di dare atto che:
i contribuenti interessati alla riduzione per le abitazioni inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 dovranno presentare autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 art. 14;
i contribuenti interessati all'applicazione delle ulteriori detrazioni per abitazione principale come sopra specificate dovranno presentare autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15;
la dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno di riferimento;
nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis).
01X45200
COMUNE DI PIGRA
Il comune di PIGRA (provincia di Como) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, (omissis), fissando per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura cosi' come segue:
abitazione principale 5 per mille;
tutti gli altri immobili 6 per mille;
2. di applicare la sola detrazione d'imposta di L. 200.000 in ragione annua per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
(Omissis).
01X45201
COMUNE DI PINO TORINESE
Il comune di PINO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, le aliquote per l'imposta comunale immobiliare e la relativa detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella seguente misura:
aliquota abitazione principale: 5 per mille;
detrazione abitazione principale: L. 230.000;
aliquota ordinaria altri immobili: 5,8 per mille.
(Omissis).
01X45202
COMUNE DI PISOGNE
Il comune di PISOGNE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di mantenere - per l'anno 2001 - l'attuale assetto tariffario in ordine dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e precisamente:
aliquota al 6 per mille;
detrazione per abitazione principale nel minimo di legge di L. 200.000 annue;
agevolazione cui all'art. 3, comma 56 legge n. 662/1996 che consente di considerare adibita ad abitazione principale - a condizione che risulti non locata - l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari.
(Omissis).
01X45203
COMUNE DI PIZZALE
Il comune di PIZZALE (provincia di Pavia) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire che, con effetto dal 1o gennaio 2001, l'imposta comunale sugli immobili a' applicata nel territorio con l'aliquota del 6 per mille secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
(Omissis).
01X45204
COMUNE DI POGGIO RUSCO
Il comune di POGGIO RUSCO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. (omissis), di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, con detrazione della somma di L. 300.000, rapportata al periodo dell'anno, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado: genitori e figli; nella misura del 3 per mille per le nuove imprese che si insediano nell'anno 2001 con le agevolazioni e condizioni specificate in premessa.
(Omissis).
01X45205
COMUNE DI POLESELLA
Il comune di POLESELLA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Aliquota I.C.I. 2001 determinata nella misura unica del 5,5 per mille;
(Omissis).
01X45206
COMUNE DI PONNA
Il comune di PONNA (provincia di Como) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le tipologie di immobili, mantenendo in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante per l'abitazione del soggetto passivo.
(Omissis).
01X45207
COMUNE DI POVIGLIO
Il comune di POVIGLIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di fissare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote ICI:
A. aliquota del 5,2 per mille per l'abitazione principale adibita ad abitazione per il soggetto residente nel comune di Poviglio;
B. aliquota massima del 7 per mille per gli immobili non locati, intendendosi le abitazioni non locate - vuote e relative pertinenze classificate nel C/2 - C/6 - C/7;
C. aliquota ordinaria del 5,9 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per gli immobili destinati ad altro uso;
3. di fissare per l'anno 2001 ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 esclusivamente per l'abitazione utilizzata come abitazione principale una detrazione di L. 270.000 annue (solo nel gruppo catastale A e non sulle relative pertinenze classificate nel gruppo catastale "C"), specificando che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinti e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto istitutivo dell'I.C.I.
La detrazione spetta solo per l'abitazione principale, con possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale (vedi circolare del M.F. 23/E del febbraio 2000);
4. di esonerare - ai sensi dell'art. 4, comma 3 del regolamento generale delle entrate tributarie approvato con delibera del consiglio comunale del 26 novembre 1998 n. 74 - le Organizzazioni non lucrative di Utilita' Sociale (ONLUS), dal pagamento del tributo I.C.I. e dei connessi adempimenti. L'esenzione a' concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale della organizzazione e corredata da certificazione attestante la iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato, ne' a sgravio di quanto iscritto a ruolo;
(Omissis).
01X45208
COMUNE DI PRAVISDOMINI
Il comune di PRAVISDOMINI (provincia di Pordenone) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare l'aliquota, le riduzioni e le detrazioni d'imposta per l'anno 2001 nel modo seguente:
A. di fissare l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 4,5 per mille;
B. di fissare l'aliquota I.C.I. da applicare sui terreni agricoli nella misura del 4 per mille;
C. quantificare la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale in L. 270.000;
D. di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);
E. di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela in linea retta ed al primo grado di parentela in linea collaterale, adibite a loro abitazione principale;
F. di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
G. di quantificare la detrazione d'imposta in misura pari a L. 500.000 o superiore, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari, utilizzate da nuclei famigliari con presenza di soggetti in situazioni di particolari disagio economico-sociale che saranno valutate di volta in volta dalla giunta comunale su segnalazione dell'assistente sociale;
(Omissis).
01X45209
COMUNE DI PREZZA
Il comune di PREZZA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille, stabilendo la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
01X45210
COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA
Il comune di PROVAGLIO VAL SABBIA (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare per l'anno 2001, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;
(Omissis).
01X45211
COMUNE DI PUGLIANELLO
Il comune di PUGLIANELLO (provincia di Benevento) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. a' fissata al 5 per mille per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ivi comprese le pertinenze, ancorche' distintamente iscritte al catasto;
la medesima aliquota a' fissata per ogni altra unita' immobiliare data in locazione, con regolare contratto debitamente registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
l'aliquota del 6 per mille a' fissata per la generalita' degli immobili soggetti all'imposta oltre quelli riportati ai punti precedenti;
di stabilire che le detrazioni d'imposta siano soltanto quelle minime previste per legge limitatamente alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
01X45212
COMUNE DI QUILIANO
Il comune di QUILIANO (provincia di Savona) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare nella misura di seguito indicata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (omissis);
5 per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
5 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, sulla base dei contratti individuati dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per usufruire di tale aliquota l'interessato deve presentare all'ufficio casa del comune un'autocertificazione redatta su apposito modulo nella quale si attesti l'esistenza delle condizioni stabilite per l'applicazione dell'aliquota agevolata ed il beneficio decorre dal mese successivo a quello dell'inoltro della comunicazione. Dovra' essere altresi' comunicato con le stesse modalita' il venir meno delle condizioni autocertificate;
7 per mille per i fabbricati industriali e per gli immobili individuati nella categoria catastale D;
6,5 per mille l'aliquota riferita agli altri immobili.
(Omissis).
01X45213
COMUNE DI QUINTO VICENTINO
Il comune di QUINTO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 nelle misure di seguito riportate:
a) immobili destinati ad abitazione principale e loro pertinenze in uso alla stessa abitazione: aliquota 4,5 per mille;
b) altri fabbricati e terreni agricoli: aliquota 6,5 per mille
c) aree fabbricabili;
alloggi non locati per un periodo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno e loro pertinenze in uso alla stessa abitazione;
fabbricati dichiarati inagibili, inabitati e di fatto non utilizzati non costituenti abitazione principale: aliquota 7 per mille.
2. di fissare le seguenti detrazioni per l'abitazione principale:
a) ordinaria: L. 200.000 (e 103,29);
b) per nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a L. 50.000.000.000 (e 25.822,85); se da lavoro dipendente e L. 30.000.000 (e 15.493,71) se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di un disabile con invalidita' superiore ai 2/3;
per nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore a L. 50.000.000 (e 25.822,85) se da lavoro dipendente e L. 30.000.000 (e 15.493,71) se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di n. 3 figli a carico e per unita' immobiliari iscritte alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
per nuclei familiari di almeno due persone con reddito complessivo lordo da pensione inferiore a L. 25.000.000 (e 12.911,43): L. 300.000 (e 154,94)
c) nucleo familiare titolare di reddito esclusivo da pensione pari o inferiore al doppio del minimo I.N.P.S. oltre a quello relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
per i nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore o pari a L. 25.000.000 (e 12.911,43) da lavoro dipendente, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di una persona iscritta alle liste di collocamento in mobilita' lunga: L. 400.000 (e 206,58).
(Omissis).
01X45214
COMUNE DI RAGOGNA
Il comune di RAGOGNA (provincia di Udine) ha adottato, l'11 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di conferma l'aliquota ordinaria del 5 per mille per l'anno 2001 per quanto riguarda l'imposta comunale sugli immobili;
2. di aumentare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. sulle unita' adibite ad alloggi e non locate dal 6 per mille al 6,5 per mille;
(Omissis).
01X45215
COMUNE DI RE
Il comune di RE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed unita' immobiliare locate utilizzate come abitazione principale: 6,5 per mille; terreni edificabili come definiti dal P.R.G.C. vigente: 6,5 per mille; altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali e dai terreni edificabili: 7 per mille;
2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
(Omissis).
01X45216
COMUNE DI RETORBIDO
Il comune di RETORBIDO (provincia di Pavia) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
A) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugIi immobili (I.C.I.), relativa all'anno 2001, nella misura del 6 per mille, fermo restando la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.
(Omissis).
01X45217
COMUNE DI REVELLO
Il comune di REVELLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. a' fissata e confermata al minimo del 4 per mille, con detrazione, anch'essa confermata di L. 200.000 per abitazione principale.
(Omissis).
01X45218
COMUNE DI REVERE
Il comune di REVERE (provincia di Mantova) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, I'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
aliquota immobile adibito ad abitazione principale 5,5 per mille;
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota alloggi non locati 7 per mille.
(Omissis).
01X45219
COMUNE DI RICENGO
Il comune di RICENGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di approvare per l'anno 2001 la modifica in aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, alle persone che hanno compiuto almeno i sessantacinque anni alla data del 31 dicembre 2000 e che abbiano i seguenti requisiti:
essere proprietarie (oppure titolari dei diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per te categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/6 (cosi' come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992);
non possedere altri immobili;
avere un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante ai fini fiscali, non superiore a L. 19.000.000, elevato a L. 25.700.000 se il coniuge a' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente.
(Omissis).
01X45220
COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI
Il comune di RIVAROLO DEL RE ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), nella misura unica del cinque virgola settantacinque per mille;
2. per la determinazione della base imponibile, si terra' conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' di eventuali successive disposizioni normative applicabili per l'anno 2001;
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare a' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis).
01X45221
COMUNE DI RIVOLI VERONESE
Il comune di RIVOLI VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.:
a) aliquota ridotta del 5 per mille a favore delle persone fisiche, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, considerando abitazione principale le seguenti tipologie:
abitazione utilizzata dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, genitori o figli che vi risiedono;
abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquista la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) aliquota ordinaria del 6,5 per mille per ogni altra utilizzazione;
2. di determinare per l'anno 2001 le seguenti detrazioni:
a) detrazione ordinaria di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, non estesa anche alle relative pertinenze;
b) detrazione di L. 300.000 per i contribuenti che si trovano in disagiate condizioni percettori di redditi minimi di pensione e possessori a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale secondo le seguenti modalita':
nuclei familiari costituiti da un singolo componente ultrasessantacinquenne titolare di reddito lordo imponibile derivante da pensione non superiore a L. 11.000.000 (viene escluso dal computo del reddito quello derivante dall'abitazione principale), proprietario della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione e che non percepisce altri redditi;
nuclei familiari costituiti da due coniugi, di cui almeno uno ultrasessantacinquenne, titolare di un reddito derivante da pensione, con reddito familiare complessivo non superiore a L. 15.000.000, proprietari della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione (viene escluso dal computo del reddito quello derivante dall'abitazione principale) e che non percepiscono altri redditi;
(Omissis).
01X45222
COMUNE DI ROCCHETTA DI VARA
Il comune di ROCCHETTA DI VARA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:
a) casa adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;
b) immobili diversi, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale: 5,5 per mille;
(Omissis).
5. di determinare, anche per l'anno 2001, in L. 200.000 la detrazione annua valevole per la prima casa, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 2, comma 55, della legge n. 662/1996.
(Omissis).
01X45223
COMUNE DI ROA' VOLCIANO
Il comune di ROA' VOLCIANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2001 la seguente ulteriore detrazione oltre a quella di L. 200.000 relativa alla abitazione principale:
a tutti quanti possiedono un'unica unita' immobiliare classificata nelle categorie A2, A3, A4, A6 e rientrano nei sottospecificati limiti di reddito, viene concessa una maggiore detrazione di L. 120.000, se la casa non supera gli 80 milioni di valore catastale o di L. 60.000 se supera gli 80 milioni ma non eccede i 100 milioni.
I limiti di reddito familiare entro i quali si opera la maggiore detrazione di imposta sono:
1 persona sola: L. 12.000.000;
nucleo di 2 persone L. 17.500.000;
nucleo di 3 persone L. 22.500.000;
nucleo di 4 persone L. 26.800.000;
nucleo di 5 persone L. 31.500.000;
nucleo di 6 persone L. 35.500.000;
nucleo di 7 persone L. 39.600.000.
Dal beneficio della maggior detrazione sono esclusi i proprietari di seconde case e di abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A7, A8, A10, A11.
Coloro che applicano l'ulteriore detrazione dovranno notificarlo al comune allegando la dichiarazione dei redditi.
1. di fissare le aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2001 secondo le seguenti modalita':
5 per mille relativamente all'abitazione principale;
6 per mille relativamente agli altri immobili.
(Omissis).
01X45224
COMUNE DI ROMBIOLO
Il comune di ROMBIOLO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) determinare, anche per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune, con effetto 1o gennaio 2001 nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari, in conformita' aIl'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;
b) non avvalersi, per l'anno 2001, della facolta' di:
1) ridurre l'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
2) elevare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;
3) considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;
4) deliberare aliquote agevolato in favore di proprietari che eseguono interventi di recupero del patrimonio edilizio;
5) deliberare aliquote I.C.I. piu' favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi tipo;
6) non applicare l'imposta sugli immobili rurali che non possiedono piu' i requisiti di ruralita' e che sono stati iscritti entro il 31 dicembre 1999, al catasto fabbricati;
2. di tener conto, per la determinazione della base imponibile, di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
3. di detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare a' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
4. di stabilire che l'imposta a' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 giugno 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inagibile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile a' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente.
5. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo per invalidita', vecchiaia e malattia, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis).
01X45225
COMUNE DI RONSECCO
Il comune di RONSECCO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001:
a) nel 4,3 per mille l'aliquota base unica dell'imposta comunale sugli immobili;
b) in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.
(Omissis).
01X45226
COMUNE DI ROSTA
Il comune di ROSTA (provincia di Torino) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui ai prospetti allegati, le aliquote, riduzioni e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche.
(Omissis)
A) Misura delle aliquote:

N. Tipologia degli immobili Aliquote
(per mille)
- - -
1 Terreni agricoli 5
2 Abitazioni principali
occupate dal soggetto pas-
sivo d'imposta. (1) 5,5
Immobili, utilizzati come
abitazione principale,
concessi in uso gratuito
a parenti di 1° grado
in linea retta. (1) (2)
3 Immobili, di civile
abitazione, affittati
con contratto regolarmente
registrato. 6
Immobili destinati ad
attivita' produttive
condotte direttamente dal
soggetto passivo d'imposta. (3)
Terreni edificabili
4 Altri immobili. 7
(1) per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. In questa tipologia sono incluse le pertinenze dell'abitazione principale accatastate separatamente.
(2) I parenti di primo grado sono i genitori e i figli. I parenti affini di primo grado sono i suoceri.
(3) Per attivita' produttive si intendono le attivita' industriali, artigianali e commerciali.
B) Misura delle detrazioni d'imposta:

N. Tipologia degli immobili Detrazione
d'imposta
- - -
(Lire in ragione annuo)
1 Per I'abitazione principale (4) 200.000
2 Per l'abitazione principale
abitata esclusivamente da nuovi
nuclei familiari, per i primi
due anni di costituzione (*) 300.000
3 Per l'abitazione principale
abitata da soggetti passivi
di imposta pensionati con
reddito annuale imponibile
ai fini IRPEF, relativo
all'anno di imposta 2000,
non superiore a L. 21.000.000
maggiorato di L. 2.000.000
per ogni persona a carico (*) 350.000
4 Per l'abitazione principale
abitata da disoccupati o
lavoratori in mobilita' con
reddito annuale imponibile
ai fini IRPEF, relativo
all'anno di imposta 2000,
non superiore a L. 21.000.000
maggiorato di L. 2.000.000 per
ogni persona a carico (*) 350.000
5 Per l'abitazione principale
abitata da nuclei familiari
con presenza di disabili con
invalidita' non inferiore
al 75%- documentata dalle
competenti strutture pubbliche
o anziani non autosufficienti (*) 400.000
(*) Si escludono dalla maggior detrazione tutte le unita' immobiliari classificabili in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Per usufruire delle maggiori detrazioni a' sufficiente un'autocertificazione - corredata, se necessario, dalla apposita documentazione - su apposito modulo predisposto dall'Ufficio tributi del comune, nel quale si autorizza il comune stesso ad effettuare ogni opportuna verifica. Il comune si riserva inoltre la facolta' di valutare con diverso criterio impositivo singoli casi di provata indigenza segnalati dai servizi sociali.
(4) Questa detrazione si applica anche per gli immobili, utilizzati come abitazione principale, concessi in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta.
(Omissis).
01X45227
COMUNE DI ROTZO
Il comune di ROTZO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili secondo le seguenti misure diversificate:
a) aliquota ridotta per l'abitazione principale dei residenti, loro pertinenze ed accessori: cinque virgola cinque per mille;
b) aliquota per alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconde case) e loro pertinenze ed accessori: sei virgola cinque per mille;
c) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni: sei virgola cinque per mille;
d) aliquota per aree fabbricabili: sei virgola cinque per mille;
2. di determinare, inoltre, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X45228
COMUNE DI ROVELLO porro
Il comune di ROVELLO PORRO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura:
4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale nonche' alle sue pertinenze ancorche' distintamente iscritte in catasto;
6 per mille per gli altri immobili;
2. di determinare, per l'anno 2001, nella misura di L. 200.000 (e 103,29), stabilita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e modificato dall'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta;
(Omissis).
01X45229
COMUNE DI ROVETTA
Il comune di ROVETTA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001:
aliquota ridotta, da applicare per i soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: cinque virgola cinque per mille;
aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nella precedente classificazione ed utilizzazione: sei per mille;
2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire duecentomila (200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X45230
COMUNE DI S. CRISTINA e BISSONE
Il comune di S. CRISTINA e BISSONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I. nella misura del 6 per mille;
2. di confermare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X45231
COMUNE DI S. MARTINO DALL'ARGINE
Il comune di S. MARTINO DALL'ARGINE (provincia di Mantova) ha adottato, il 27 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare come segue per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune:
per abitazione principale: 5,2 per mille;
per i terreni agricoli: 5,75 per mille;
per aree fabbricabili, attivita' produttive, per abitazioni affittate: 6.30 per mille;
per case sfitte e a disposizione: 7 per mille;
2. di riconfermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale elevata a L. 240.000 per i nuclei familiari il cui reddito a' costituito esclusivamente da pensioni di ammontare complessivo non superiore a L. 18.000.000 annue.
(Omissis).
01X45232
COMUNE DI S. ARCANGELO TRIMONTE
Il comune di S. ARCANGELO TRIMONTE (provincia di Benevento) ha adottato, il 5 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille.
(Omissis).
01X45233
COMUNE DI S. STEFANO ROERO
Il comune di S. STEFANO ROERO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare e confermare per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti indistintamente gli immobili nella misura del sei per mille;
2. di stabilire e di confermare per l'anno 2001, le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta;
tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa;
riduzione d'imposta;
detrazione d'imposta: L. 200.000.
(Omissis).
01X45234
COMUNE DI SALARA
Il comune di SALARA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.
(Omissis).
01X45235
COMUNE DI SAN BASSANO
Il comune di SAN BASSANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 30 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I., Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001 la seguente aliquota: aliquota unica da applicare del 5 per mille;
per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48/51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare a' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, a' inoltre stabilito che:
a) l'importo di L. 200.000, di cui sopra sia elevato a L. 500.000, (per persone ultrasessantacinquenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento, usufrutto, uso o abitazione, di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come definito dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e con reddito lordo riferito alla famiglia anagraficamente definita non superiore a L. 25.000.000, elevato di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente, oltre al coniuge, riferimento reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per l'anno di versamento).
(Omissis).
01X45236
COMUNE DI SAN GIACOMO VERCELLESE
Il comune di SAN GIACOMO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio e il livello di servizi prestati dal comune, per l'esercizio 2001 le seguenti aliquote e detrazioni:
5,25 per mille sugli immobili per insediamenti produttivi;
4,75 per mille su tutte le altre tipologie di immobili;
la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).
01X45237
COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO
Il comune di SAN GIORGIO JONICO (provincia di Taranto) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001:
l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille;
l'aliquota nella misura del 4,5 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale sulla base di nuovi contratti stipulati secondo quanto previsto dalla legge n. 431/1998;
la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 230.000.
(Omissis).
01X45238
COMUNE DI SAN GIORGIO MONFERRATO
Il comune di SAN GIORGIO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di avvalersi della facolta' concessa dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e di stabilire le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota ridotta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
2. di dare atto che, a norma dell'art. 3 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per abitazione principale si intende non solo quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente, ma anche:
a) l'abitazione concessa in uso gratuito, con scrittura privata registrata, dal possessore a genitori o figli che la usino come abitazione principale e siano ivi residenti;
b) l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
3. di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
01X45239
COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE
Il comune di SAN GIOVANNI ILARIONE (provincia di Verona) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, anche per l'anno 2001, l'aliquota unica del 5,5 per mille, senza alcuna diversificazione, agevolazione, riduzione, ad eccezione della detrazione, prevista per legge, a favore delle abitazioni principali stabilita in L. 200.000.
(Omissis).
01X45240
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Il comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (provincia di Rimini) ha adottato, il 23 dicembre 2000 e 3 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

N. Tipologie Aliquota 1 Abitazione principale: (per abitazione
principale si intende l'unita'
immobiliare, classificata o classificabile
nel gruppo catastale A (ad eccezione
della categoria A/10) direttamente adibita
a dimora abituale del contribuente e dei
suoi familiari e che nella stessa
abitazione abbiano la residenza anagrafica) 5,6 per mille
Abitazione locata: (per abitazione locata
si intende l'unita' immobiliare,
classificata o classificabile
nel gruppo catastale A (ad eccezione della
categoria A/10) che risulti locata a
fini abitativi con contratto registrato
a soggetto che la utilizzi come dimora
abituale oppure concessa in uso gratuito
dal contribuente a parenti in linea retta
entro il 2° grado e/o collaterale fino
al 3° grado e relativi familiari,
i quali la occupino come dimora abituale
e che nella stessa abbiano la residenza
anagrafica) 6,5 per mille 3 Abitazione a disposizione: (per abitazione
a disposizione si intende l'unita'
immobiliare, classificata o classificabile
nel gruppo catastale A (ad eccezione della
categoria A/10), non utilizzata come dimora
abituale del contribuente e dei suoi familiari,
avendo gli stessi la propria abitazione principale
in altra unita' immobiliare, sia quest'ultima
posseduta in proprieta', in locazione
o in comodato) 7 per mille 4 Pertinenza dell'abitazione principale:
limitatamente ad una unita' immobiliare
classificata o classificabile nelle categorie
catastali C/2, C/6 o C/7, destinata ed
effettivamente utilizzata in modo durevole
a servizio dell'abitazione principale, a
condizione che: anche se collocata in una
diversa particella catastale, insista sul
territorio comunale e non risulti asservita
ad altra unita' appartenente al medesimo od
altro soggetto; il soggetto passivo
dell'abitazione principale sia anche
soggetto passivo della pertinenza 5,6 per mille 5 Pertinenze delle abitazioni locate o a
disposizione: (per pertinenze dell'abitazione
si intendono le unita' immobiliari classificate
o classificabili nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7 (a titolo esemplificativo: garage,
box, posto auto, cantina) destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole
a servizio dell'abitazione) 6,5 per mille 6 Per tutti gli altri casi 6,5 per mille
2. di stabilire che, per l'anno 2001, la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza a' fissata in L. 200.000;
3. di stabilire in L. 120.000 l'importo dell'ulteriore detrazione d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, i seguenti limiti di reddito per usufruire dell'ulteriore detrazione di L. 120.000:
L. 18.000.000 per soggetti passivi soli;
L. 28.000.000 per soggetti passivi coniugati.
(Omissis).
01X45241
COMUNE DI SAN GIOVANNI LIPIONI
Il comune di SAN GIOVANNI LIPIONI (provincia di Chieti) ha adottato, l'11 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;
2. di stabilire che la riscossione avvenga tramite la tesoreria comunale mediante bollettino di c/c postale n. 12413662 intestato al comune di San Giovanni Lipioni, servizio di tesoreria.
(Omissis).
01X45242
COMUNE DI SAN GODENZO
Il comune di SAN GODENZO (provincia di Firenze) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di determinare, (omissis) per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. del comune di San Godenzo come segue:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
abitazione principale e proprie pertinenze C/2, C/6, C/7: 6 per mille;
negozi e botteghe C/1: 6 per mille;
magazzini, locali deposito C/2: 6 per mille;
laboratori arti e mestieri C/3: 6 per mille;
alberghi, pensioni D/2: 6 per mille;
altri del gruppo C e D: 6 per mille;
altri fabbricati non destinati ad abitazione principale e proprie pertinenze C/2, C/6, C/7: 7 per mille;
aree edificabili: 7 per mille;
3. di dare atto che le aliquote sopra indicate non hanno subito variazioni rispetto a quelle dell'anno 2000;
4. inoltre di aumentare la detrazione I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), spettante per l'anno 2000 per l'abitazione principale, da L. 200.000 a L. 230.000, applicando tale aumento ai contribuenti che abbiano i seguenti requisiti:
A) unicita' di possesso della sola abitazione principale; (non essere proprietari di altre unita' abitative situate nel comune di San Godenzo e/o in qualsiasi altro comune;
B) intero nucleo familiare residente nella abitazione principale: (coniugi e figli minori);
5. di determinare una ulteriore detrazione di L. 50.000 (da L. 230.000 a L. 280.000) per i soggetti passivi di imposta ultra sessantacinquenni, proprietari della sola abitazione principale nell'intero territorio nazionale, direttamente adibita ad abitazione principale, il cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, ha prodotto nell'anno 2000 solo redditi imponibili, derivanti dallo stesso immobile, oppure, oltre quello dell'immobile, solo redditi di natura pensionistica, non superiore all'importo di L. 20.000.000.
(Omissis).
01X45243
COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
Il comune di SAN GREGORIO DI CATANIA (provincia di Catania) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di assimilare all'abitazione principale l'unita' immobiliare non locata a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
2. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria 5 per mille;
aliquota del 5 per mille per "abitazione principale" (detrazione pari a L. 250.000);
aliquota del 5 per mille per "abitazioni secondarie locate" (soltanto per alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale, circolare n. 96/E del Ministero delle finanze del 4 aprile 1997);
aliquota del 6 per mille per "secondarie non locate";
aliquota del 4 per mille per fabbricati realizzati per la vendita e non ancora venduti dalle imprese;
3. di elevare la detrazione per abitazione principale a L. 360.000 per le seguenti categorie:
aventi a carico portatore di handicap, risultante da certificazione rilasciata dall'Unita' Sanitaria Locale;
pensionati con un reddito imponibile del nucleo familiare, riferito all'anno recedente, non superiore a L. 14.000.000 (quattordicimilioni) e che non hanno altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione.
(Omissis).
01X45244
COMUNE DI SAN LEONARDO
Il comune di SAN LEONARDO (provincia di Udine) ha adottato, il 16 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. approvare l'adozione, per l'anno 2001, delle seguenti aliquote:
4,5 per mille aliquota ordinaria:
7 per mille per gli alloggi sfitti o alloggi in aggiunta all'abitazione principale;
detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).
01X45245
COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
Il comune di SAN MARCELLO PISTOIESE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di determinare per l'anno 2001, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
aliquota ridotta del 5 per mille - applicabile ai seguenti immobili:
a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi, e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, entrambi residenti nel comune;
b) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
c) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;
d) abitazione concessa da possessore in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) e secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale;
e) a due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che a' stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
f) abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale;
g) pertinenze dell'abitazione principale;
aliquota ridotta del 5 per mille - applicabile agli immobili il cui soggetto passivo d'imposta a' identificabile nei seguenti enti senza scopo di lucro, e per i quali non ricorre l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera c) decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., adottato in conformita' dell'art. 59, comma 1, lettera c) decreto legislativo n. 446/1997:
a) associazioni di mutuo soccorso e pubblica assistenza;
b) croce rossa;
c) conservatori;
d) circoli sportivi e ricreativi che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali.
aliquota ordinaria del 6,7 per mille - applicabile agli immobili diversi da quelli sopraindicati.
detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; l'ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.
(Omissis).
01X45246
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Il comune di SAN MAURO PASCOLI (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote:
a) aliquota ordinaria di riferimento pari al 7 per mille;
b) aliquota pari al 5,4 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali e relative pertinenze possedute da persone fisiche aventi la residenza nel comune, oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' sul valore delle abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nonche' da applicarsi sul valore dell'abitazione ceduta in comodato o in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta (nonni-nipoti, nipoti-nonni);
c) aliquota ordinaria da applicarsi in misura pari al 7 per mille all'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, purche' non locata o ceduta in comodato o uso gratuito;
di aumentare a L. 320.000 per l'anno 2001 la detrazione prevista per l'unita' immobiliare, accatastate A2 - A3 - A4 e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale di persone sole o nuclei familiari di persone con piu' di 65 anni di eta' aventi come unica fonte di reddito, oltre all'abitazione principale, la pensione con le seguenti condizioni:
a) sessantacinque anni compiuti al 1o gennaio dell'anno di imposizione;
b) se persona sola, pensione fino a L. 15.000.000 annue lorde;
c) se in coppia, pensione fino a L. 23.000.000 piu' L. 1.600.000 ogni ulteriore anziano facente parte del nucleo.
(Omissis).
01X45247
COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Il comune di SAN PIERO PATTI (provincia di Messina) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di applicare all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, articolo cosi' sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota in misura diversificata alle seguenti tipologie.
A) abitazione principale: 6,5 per mille;
B) altri immobili: 6,85 per mille.
(Omissis).
01X45248
COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE
Il comune di SAN PIETRO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di aumentare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. come di seguito indicato:
ordinaria nella misura del 7 per mille;
abitazione principale nella misura del 7 per mille;
detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000.
di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione e dell'aliquota, le seguenti unita' immobiliari:
di considerare abitazione principale, anche se distintamente iscritta a catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli ecc.);
le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado ed in linea collaterale fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale.
(Omissis).
01X45249
COMUNE DI SAN PROSPERO
Il comune di SAN PROSPERO (provincia di Modena) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 le aliquote e la detrazione per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvate con atti consiliari n. 78 del 20 dicembre 1999 e n. 7 del 18 gennaio 2000, nelle seguenti misure:
1) aliquota ridotta del 5,3 per mille per:
a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
b) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli) , che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;
c) unita' immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione principale anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, purche' durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
d) abitazione principale posseduta da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito residenza presso istituti di ricovero o sanitari, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 56, legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
2) aliquota ridotta del 6,3 per mille per gli immobili adibiti ad attivita' produttive utilizzati direttamente dal proprietario compresi i terreni agricoli coltivati direttamente dal proprietario;
3) aliquota ridotta del 4 per mille relativamente ai fabbricati non utilizzati, realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai fabbricati ultimati nel 2000 e per quelli ultimati nel 2001 per la frazione d'anno corrispondente, fermi restando i suddetti presupposti;
4) aliquota del 7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;
di stabilire la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera c) del punto 1), in L. 200.000 come previsto dal comma 2, art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
(Omissis).
01X45250
COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO
Il comune di SAN SEBASTIANO DA PO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 in misura unica l'aliquota I.C.I. del 5,3 per mille, con effetto dal 1o gennaio 2001 ai sensi dell'art. 30 comma 14 della legge n. 488/1999;
2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dalla legge n. 446/1997, art. 58, comma 30, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
01X45251
COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA
Il comune di SANTA CRISTINA GELA (provincia di Palermo) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Applicare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille (detrarre per l'abitazione principale L. 200.000, legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2).
(Omissis).
01X45252
COMUNE DI SANTA SEVERINA
Il comune di SANTA SEVERINA (provincia di Crotone) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001, per l'applicazione dell'I.C.l. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune, aliquota del 6 per mille;
2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
3. l'imposta a' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, cosi' come integrata e modificata dalla legge n. 191/1998, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile a' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare a' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente.
le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).
01X45253
COMUNE DI SANTA SOFIA
Il comune di SANTA SOFIA (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
5,5 per mille sul valore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna;
6,5 per mille sul valore degli altri immobili;
7 per mille per gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna.
(Omissis).
01X45254
COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Il comune di SANTI COSMA E DAMIANO (provincia di Latina) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare per l'anno 2001 la medesima aliquota dell'imposta I.C.I. gia' applicata per l'anno 2000, pari al sei per mille.
(Omissis).
01X45255
COMUNE DI SAPPADA
Il comune di SAPPADA (provincia di Belluno) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire la differenziazione come segue delle aliquote I.C.I. da applicarsi nell'ambito del territorio comunale per l'anno 2001, in considerazione dei programmi dell'amministrazione comunale:
a) 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi in esso residenti.
Si considerano tali, peraltro, quelle possedute - a titolo di proprieta' o di usufrutto - da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti sanitari o di ricovero, purche' non risultino locate e le unita' immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, adibite a loro abitazione principale;
b) 5,5 per mille per le unita' immobiliari locate con contratto registrato a persone fisiche e da queste utilizzate come abitazione principale;
c) 5 per mille per gli immobili iscritti in catasto alla cat. D2;
d) 7 per mille per tutti gli altri immobili;
2. di portare a L. 400.000 la misura della detrazione d'imposta riconosciuta alle unita' immobiliari di cui alla lettera a) del punto precedente.
(Omissis).
01X45256
COMUNE DI SARCEDO
Il comune di SARCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare, per le causali esposte in premessa, le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 4,7;
aliquota unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;
aliquota immobili destinati ad abitazione e posseduti in aggiunta alle abitazioni principali ed aree edificabili: 6,2 per mille;
2) di determinare in L. 200.000 (e 103,3) la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed in L. 400.000 (e 206,6) la detrazione per le abitazioni occupate da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal comune ed anche per i soggetti passivi di imposta con presenza all'interno del proprio nucleo familiare di persone che usufruiscono dell'indennita' di accompagnamento erogata dalla Prefettura ai sensi della legge n. 18/1980 e della legge n. 508/1988 a condizione che non risultino proprietari di altre unita' immobiliari e che il reddito imponibile annuo ai fini irpef del nucleo familiare non superi L. 30.000.000.
(Omissis).
01X45257
COMUNE DI SARDARA
Il comune di SARDARA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:
a) aliquota 4,5 per mille per la prima abitazione;
b) aliquota 6 per mille per la seconda casa e per i terreni fabbricabili.
(Omissis).
01X45258
COMUNE DI SCAFA
Il comune di SCAFA (provincia di Pescara) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire l'aliquota I.C.I. per il 2001 nella misura uguale al 2000 come di seguito riportata:
conferma al 5 per mille per la prima casa - abitazione principale con detrazione di L. 300.000;
conferma dell'aliquota ridotta al 5 per mille con detrazione di L. 100.000 per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale entro il secondo grado, che si considerano abitazioni principali;
conferma al 6 per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati ed aree soggetti ad imposta.
(Omissis).
01X45259
COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA
Il comune di SERRALUNGA DI CREA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata da questo comune per l'anno 2001 con l'aliquota unica del 5 per mille;
di confermare la detrazione prevista per la prima casa in L. 200.000.
(Omissis).
01X45260
COMUNE DI SERRARA FONTANA
Il comune di SERRARA FONTANA (provincia di Napoli) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nella misura del 7 per mille.
(Omissis).
01X45261
COMUNE DI SERRAVALLE A PO
Il comune di SERRAVALLE A PO (provincia di Mantova) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di istituire per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.:
5,25 per mille: aliquota ordinaria;
6 per mille: aliquota da applicarsi alle abitazioni e pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale, locate e non locate, con esclusione di quelle concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (genitori, figli) e di secondo grado in linea collaterale (fratelli, sorelle);
di confermare per l'anno 2001 una detrazione di L. 200.000 sull'I.C.I. dovuta per l'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze;
di precisare che tale detrazione non si applica alle abitazioni e pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea collaterale.
(Omissis).
01X45262
COMUNE DI SERRAVALLE SESIA
Il comune di SERRAVALLE SESIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
imposta comunale sugli immobili:
aliquota nella misura del 4,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
aliquota nella misura del 5,9 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;
detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;
non si accordano riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996;
si da' applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3 in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.
Per l'anno 2001 vengono inoltre previste, ai sensi della legge n. 449/1997, come disciplinato dall'art. 7 del regolamento I.C.I. in vigore, le seguenti aliquote agevolate a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili, inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata a' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, da esercitarsi entro il 2001, a seguito di rilascio di concessione edilizia:
per immobili adibiti a propria abitazione principale: 3,5 per mille;
per tutti gli altri fabbricati residenziali: 4,9 per mille.
La presente agevolazione a' cumulabile, ove ricorrano le circostanze, con la riduzione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
(Omissis).
01X45263
COMUNE DI SESTO AL REGHENA
Il comune di SESTO AL REGHENA (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare le aliquote I.C.I., da applicarsi nel comune di Sesto al Reghena, stabilite con giuntale n. 7 del 18 gennaio 2000 anche per l'anno 2001, avvalendosi delle diversificazioni di cui all'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, come di seguito riportate:
abitazione principale: 5 per mille;
altri fabbricati: 6 per mille;
terreni edificabili: 6 per mille;
terreni agricoli: 5,5 per mille;
2. di aumentare la detrazione annua per abitazione principale da L. 220.000 a L. 250.000;
3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
01X45264
 
COMUNE DI SETTIME
Il comune di SETTIME (provincia di Asti) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, con detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.
(Omissis).
01X45265
COMUNE DI SEVESO
Il comune di SEVESO (provincia di Milano) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
4 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata nonche' le abitazioni date in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, esclusivamente parenti ed affini di primo grado;
4 per mille per le abitazioni date in affitto sulla base degli accordi tra proprieta' edilizia ed inquilini;
3. 6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta;
4. di confermare la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, di L. 220.000;
5. di confermare l'ulteriore detrazione da L. 220.000 a L. 300.000 per l'abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, in relazione a richieste documentate da parte dei soggetti passivi dell'imposta per particolari situazioni di carattere sociale, ricorrendo le seguenti condizioni:
pensionati e loro coniugi con reddito complessivo, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 18.000.000, aumentate di ulteriore L. 4.000.000 per ogni persona a carico;
portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale complessivo ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 18.000.000, aumentate di ulteriore L. 4.000.000 per ogni persona a carico;
6. di escludere dall'applicazione della maggiore detrazione di L. 300.000 i proprietari di altro immobile adibito ad uso abitativo oltre all'abitazione principale;
7. di escludere, altresi', dall'applicazione della maggiore detrazione di L. 300.000 tutte le unita' classificabili in:
A/1 (abitazione di tipo signorile);
A/8 (abitazione in villa);
A/9 (castelli, palazzi);
8. di individuare il nucleo familiare di riferimento nella sua composizione al 1o gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta, nonche' di documentare lo status di pensionato o di portatore di handicap alla stessa data;
9. di far coincidere il termine perentorio di consegna della documentazione volta ad ottenere l'applicazione della ulteriore detrazione di L. 300.000 con quello previsto per la dichiarazione dell'I.C.I. relativa all'anno 2000;
(Omissis).
01X45266
COMUNE DI SILEA
Il comune di SILEA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
abitazione principale: 4,8 per mille;
altri immobili soggetti all'imposta (terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati): 5,8 per mille.
Detrazione per l'abitazione principale L. 200.000, fino alla concorrenza dell'imposta.
Detrazione per l'abitazione principale di L. 500.000, fino alla concorrenza dell'imposta, per le seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale:
a) nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno 2000 solamente redditi di lavoro dipendente e da pensione, per un importo complessivo non superiore a L. 10.425.000 (se il nucleo a' composto da una persona sola), o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo a' composto da due o piu' persone), e dichiarino inoltre di non possedere altre unita' immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;
b) nuclei familiari con almeno un invalido al 100 per cento che dichiarino un reddito complessivo nell'anno 2000 per un importo non superiore a L. 31.275.000 pro capite.
2. di dare atto che ai sensi del "Regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I." per abitazione principale si intende:
a) unita' immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata;
c) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune di Silea.
3. di considerare, ai sensi del "Regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I.", ai fini dell'aliquota e della detrazione per l'abitazione principale, le seguenti unita' immobiliari:
a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);
b) le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultino locate;
c) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale.
(Omissis).
01X45267
COMUNE DI SOIANO DEL LAGO
Il comune di SOIANO DEL LAGO (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 dicembre 2000 e 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) aliquote:
4,5 per mille relativamente all'abitazione principale;
6,5 per mille relativamente agli altri immobili;
2) detrazioni (spettanti esclusivamente alle abitazioni principali):
L. 320.000 relativamente alle abitazioni principali classificate nelle categorie A2, A3, A4, A5, A6, A7, A10;
L. 200.000 relativamente alle abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8, A9, A11 e per i proprietari di altre abitazioni oltre quella di abituale residenza.
(Omissis).
01X45268
COMUNE DI SOMANO
Il comune di SOMANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo, n. 504/1992;
2. di non ridurre l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ne' di elevare l'importo di L. 200.000 dovuto come detrazione;
3. (Omissis);
4. (Omissis);
5. di stabilire che con decorrenza 1o gennaio 2001 i versamenti dell'imposta devono essere effettuati sul conto corrente postale n. 15880123 intestato al comune di Somano - 12060 Somano.
(Omissis).
01X45269
 
COMUNE DI SOMMATINO
Il comune di SOMMATINO (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. l'aliquota, in misura unica, del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazioni principali;
2. l'aliquota, in misura unica, del 4 per mille per il possesso di fabbricati non adibiti ad abitazioni principali, di aree edificabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio a' diretta l'attivita' dell'impresa.
(Omissis).
01X45270
COMUNE DI SONDALO
Il comune di SONDALO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per l'anno 2001, in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale su tutti gli immobili nella misura del 5,5 per mille, ad eccezione degli immobili di cui al successivo punto 3;
2. di confermare, per l'anno 2001, la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;
3. di determinare, per l'anno 2001, nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi nei seguenti casi:
a) abitazioni non locate;
b) abitazioni diverse dalla abitazione principale e/o possedute in aggiunta alla abitazione principale e tenute a disposizione del proprietario soggetto passivo (c.d. seconde case), ad esclusione dei fabbricati siti fuori dai centri edificati come perimetrati ai sensi della legge n. 865/1971 ovvero dai centri abitati come perimetrati ai sensi del nuovo codice della strada ovvero siti in aree rurali di montagna non dotate di nessuna forma di urbanizzazione;
4. di dare atto che:
per abitazione non locata si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale "A" utilizzabile a fini abitativi non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, non locata con contratto d'affitto registrato ne' data in comodato a terzi ne' concessa in uso gratuito ai propri ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), per una parte o per l'intero anno di riferimento. L'eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione;
non a' considerata abitazione non locata l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo di imposta, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata da terzi (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
per le unita' immobiliari non locate l'aliquota va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'abitazione non risulta locata;
per abitazione tenuta a disposizione o seconda casa, si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale "A", idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento, e che il suo possessore a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare;
i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 14 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., dovranno presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
le dichiarazioni dirette a certificare gli stati e fatti di cui sopra dovranno essere presentate entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. dell'anno di riferimento.
(Omissis).
01X45271
COMUNE DI SOrbolo
Il comune di SORBOLO (provincia di Parma) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I., per l'anno 2001, nella misura unica del 5,5 per mille ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;
2. di dare atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a' di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. di non avvalersi della facolta' di applicare aliquote diversificate previste dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificati dalla legge n. 662/1996;
4. di avvalersi della facolta' di applicare una detrazione dell'imposta di L. 300.000 per abitazione principale a favore di cittadini che si trovano in particolari situazioni di carattere sociale secondo i criteri previsti dall'art. 20-bis del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996 nonche' dall'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122.
(Omissis).
01X45272
COMUNE DI SORDEVOLO
Il comune di SORDEVOLO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota percentuale del 5,3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze con detrazione fissata al minimo di legge (L. 200.000);
aliquota percentuale del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
(Omissis).
01X45273
COMUNE DI SORESINA
Il comune di SORESINA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
A) aliquota del 5,5 per mille
B) aliquota 5,3 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale posseduta dalle persone fisiche soggetti passivi, comprese le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, nonche' per le pertinenze di cui alla categoria catastale C/6;
C) aliquota 6 per mille per i soggetti passivi proprietari di alloggi non locati;
D) aliquota 0,5 per mille per i soggetti passivi proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzato nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti, limitatamente alle unita' immobiliari oggetti di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
E) aliquota 3,5 per mille in favore dei proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Iegge 9 dicembre 1998, n. 431;
2. di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge n. 662/1996 per l'anno 2000 le detrazioni di imposta nella misura di L. 200.000 in ragione annua;
3. di determinare altresi', ai sensi del D.L. 9 maggio 1997, n. 122, l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al punto 2 del presente dispositivo come segue:
a) da L. 200.000 a L. 300.000 per le persone ultrasessantenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 1o gennaio 2001 proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unita' immobiliare principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e con reddito imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 annui elevato a 28.000.000 annui se il coniuge a' a carico e di un ulteriore milione per ogni altro famigliare a carico;
b) da L. 200.000 a L. 500.000 per le persone ultrasessantacinquenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 1o gennaio 2001 proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unita' immobiliare principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e con reddito imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 annui elevato a 28.000.000 annui se il coniuge a' a carico e di un ulteriore milione per ogni altro famigliare a carico.
(Omissis).
01X45274
COMUNE DI SPINEA
Il comune di SPINEA (provincia di Venezia) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di applicare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) come segue:
A) nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali;
B) nella misura del 5,8 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
C) nella misura del 5,8 per mille per le abitazioni non principali locate a soggetti residenti con contratto registrato;
Le aliquote ridotte saranno applicate proporzionalmente al periodo nel quale se ne verifichi il presupposto; non beneficiano dell'aliquota ridotta gli immobili posseduti da persone giuridiche;
2. di confermare, per l'anno 2001 l'ulteriore detrazione fino alla concorrenza di L. 500.000 per l'abitazione principale al fine di poter favorire le categorie di soggetti d'imposta in situazioni di particolare disagio economico o sociale, in base ai seguenti criteri:
a) titolari di pensione sociale o assegno sociale o pensione integrata al trattamento minimo I.N.P.S.;
b) assistiti dal comune con sussidio;
c) portatori di handicap riconosciuti al 100%, con un reddito parificato a quelli definiti al punto a), escluso l'assegno di accompagnamento;
d) famigliari conviventi di portatori di handicap riconosciuti al 100% il cui reddito famigliare sia minore o uguale a quello di cui al punto 3), lettera a), moltiplicato per il numero di famigliari conviventi maggiorenni.
L'ulteriore detrazione potra' essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre 2001, qualora le suindicate situazioni siano state accertate dall'ufficio tributi.
3. di chiarire inoltre, allo scopo di permettere l'attivita' di controllo e di reperimento dei dati necessari per la programmazione, che:
a) relativamente all'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al punto 1), lettera C), il contribuente dovra' presentare apposita autocertificazione su modulo predisposto dal servizio tributi nel quale dovranno essere inseriti:
dati del contribuente e del residente nell'alloggio;
dati catastali degli immobili interessati dall'aliquota agevolata e situazione immobiliare complessiva del contribuente;
importi pagati distinti per rata;
dati relativi al contratto d'affitto.
Tale autocertificazione dovra' essere presentata entro il medesimo termine della dichiarazione di variazione annuale;
b) relativamente all'applicazione del punto 2 di richiedere apposita autocertificazione comprendente:
dati del contribuente comprensivo della residenza;
dati satastali degli immobili interessati e situazione immobiliare complessiva del contribuente;
importi pagati distinti per rata;
reddito individuale o famigliare nel caso dell'agevolazione determinata da requisiti di reddito.
Tale autocertificazione dovra' essere presentata entro il medesimo termine della dichiarazione di variazione annuale;
c) le autocertificazioni di cui ai punti 3A) e 3B) del presente provvedimento sono assimilate a tutti gli effetti alle dichiarazioni di variazione previste dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni e si devono presentare solo nel caso di variazione dei presupposti d'imposta rispetto all'anno precedente;
4. Per quanto non previsto espressamente dal presente provvedimento si fa riferimento al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale degli immobili.
(Omissis).
01X45275
COMUNE DI SPINONE AL LAGO
Il comune di SPINONE AL LAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura differenziata del 6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, comprese le loro pertinenze e del 7,5 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati all'imposta;
2. di confermare la detrazione di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis).
01X45276
COMUNE DI SPORMAGGIORE
Il comune di SPORMAGGIORE (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;
2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in favore dei soggetti passivi persone fisiche o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobili adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura del 4,2 per mille;
3. di fissare per l'anno 2001 la riduzione di L. 270.000 dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
4. di stabilire che l'aliquota di cui al punto 2) trova applicazione anche per le pertinenze di cui all'art. 6 del regolamento I.C.I.
(Omissis).
01X45277
COMUNE DI STATTE
Il comune di STATTE (provincia di Taranto) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. (omissis), di stabilire l'aliquota ordinaria nella misura unica del 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001;
3. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000 secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504 come modificato dall'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996;
4. di stabilire, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai contribuenti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale, l'elevazione della detrazione spettante a L. 500.000 e, comunque, non oltre l'importo dell'imposta dovuta, commisurata in misura proporzionale alla quota di destinazione che viene imputata al soggetto interessato;
5. di stabilire che possono usufruire dell'elevazione deliberata al punto precedente i soggetti residenti, nel cui nucleo familiare a' percepita come unica fonte di reddito una sola pensione sociale ovvero una sola pensione integrata al trattamento minimo o, ancora, una sola pensione di invalidita' (che non superi l'importo annualmente fissato per il trattamento minimo) erogate dall'INPS, e che risultino altresi' titolari della sola abitazione principale ed abbiano eta' non inferiore ai sessanta anni se donne e ai sessantacinque anni se uomini;
6. di applicare quanto previsto dall'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997 (collegata alla Finanziaria 1998) per quanto attiene l'aliquota del 3 per mille limitatamente alle zone ricadenti nel centro storico ai fini della rivitalizzazione del medesimo.
(Omissis).
01X45278
COMUNE DI STEFANACONI
Il comune di STEFANACONI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di determinare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) - a conferma di quelle stabilite con deliberazione consiliare n. 8 del 27 marzo 2000 per l'anno 2000 - nella seguente misura:
a) abitazione principale e pertinenze: aliquota 4 per mille;
b) fabbricato utilizzato per uso diverso dell'abitazione principale: aliquota 6 per mille;
c) aree edificabili: 4 per mille.
(Omissis).
01X45279
COMUNE DI SULBIATE
Il comune di SULBIATE (provincia di Milano) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per le ragioni descritte nella narrativa l'aliquota I.C.I., per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille;
2. di modificare l'aliquota base come di seguito indicato:
aliquota al 7 per mille per gli immobili sfitti;
aliquota al 5,5 per mille per gli immobili affittati a prezzi concordati. Tale agevolazione puo' essere concessa ai locatori che hanno stipulato negozi conformi ai contratti tipo, definiti in sede locale e depositati presso il comune, concordati dalle organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
3. di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000 elevabile a:
L. 260.000 per i nuclei famigliari di pensionati individuati nelle fasce di reddito cosi' determinate:
reddito non superiore a L. 21.000.000 per nuclei famigliari composti da due o piu' soggetti;
reddito non superiore a L. 11.000.000 per nuclei con un unico componente;
L. 260.000 per nuclei famigliari con a carico portatori di handicap con attestato di invalidita' civile e reddito non superiore a L. 35.000.000;
escludendo dalle suddette agevolazioni gli immobili individuati nelle classi A1 - A8 e A9.
(Omissis).
01X45280
COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO
Il comune di TAGLIOLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 4 per mille per tutti i soggetti passivi ed immobili imponibili.
(Omissis).
01X45281
COMUNE DI TALEGGIO
Il comune di TALEGGIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. determinare per l'anno 2001, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;
2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. dichiarare che non si fa luogo a riduzioni facoltative e che vengono applicate le riduzioni previste ope legis dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
(Omissis).
01X45282
COMUNE DI TAVAGNACCO
Il comune di TAVAGNACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. sono stabilite, per l'anno 2001, le seguenti aliquote:
aliquota I.C.I. nella misura prevista del 4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, considerando tali le unita' immobiliari classificabili come C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), ancorche' distintamente iscritte in catasto;
aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli;
aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili;
2. a' stabilita per l'anno 2001, quale detrazione base annua d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini I.C.I., l'importo di L. 370.000;
3. a' riconosciuta ai contribuenti, che si trovino nelle condizioni sotto specificate, una detrazione annua fino a concorrenza dell'imposta dovuta, relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto stesso, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, secondo le modalita' di seguito elencate:
a) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:
che alla data del 31 dicembre 2000 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta';
che siano proprietari o titolari del diritto di uso, usufrutto, abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze;
che siano titolari di redditi, relativamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, complessivi lordi, imponibili ai fini I.R.P.E.F., pari o inferiori all'importo di L. 10.000.000 se appartenenti a famiglie monoreddito o con redditi non superiori a L. 18.000.000, se appartenenti a nuclei familiari con 2 persone, aumentabile di L. 1.000.000 per ogni altra persona a carico;
che dichiarino che i componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non siano proprietari di altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero;
b) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:
nel cui nucleo familiare siano compresi quali conviventi uno o piu' disabili, con invalidita' civile non inferiore al 75%, o affetti da handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, risultante dal certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo; nel caso in cui la situazione di invalidita' inizi a decorrere in corso d'anno l'esenzione viene applicata in misura proporzionale alle mensilita' di invalidita' accertata;
con reddito familiare complessivo lordo imponibile I.R.P.E.F., riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, pari o inferiore a L. 60.000.000;
che dichiarino che i componenti del nucleo familiare, risultante dal registro anagrafico, non siano proprietari di altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero, ad esclusione dell'immobile di proprieta' o in titolarita' di altri diritti reali destinato al recupero psico-fi'sico o alla cura del soggetto invalido o affetto da handicap;
c) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:
disoccupati per almeno otto mesi (anche non consecutivi) nell'arco dell'intero anno;
con un reddito familiare complessivo imponibile I.R.P.E.F., riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore nel suo complesso all'importo lordo di L. 20.000.000.
In caso di mancato raggiungimento dei requisiti, il versamento non eseguito in acconto dovra' essere effettuato interamente a saldo, per l'intera somma dovuta, maggiorata degli interessi, o viceversa in caso di indebito versamento in acconto, si procedera' al rimborso delle somme ai sensi di legge.
d) soggetti passivi appartenenti a famiglie numerose, in possesso di tutti i requisiti sotto elencati:

Numero componenti famiglia Reddito
4 25.000.000
5 30.000.000
6 35.000.000
Per ogni ulteriore componente si applica una maggiorazione di L. 5.000.000;
il reddito, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, a' quello complessivo lordo ai fini I.R.P.E.F. del nucleo familiare;
i componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non devono essere proprietari o titolari di diritti reali su altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero;
e) soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:
anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente relativamente all'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto o altro diritto reale, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata;
4. si da' dato atto che la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio delle agevolazioni, comporta l'automatica applicazione della detrazione. Nel caso in cui, la sussistenza dei requisiti fosse accertata in un momento successivo al versamento del tributo, si procedera' a rimborso, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 504/1992;
5. si da' atto che, ai fini della semplificazione delle procedure e della maggiore trasparenza, i contribuenti sono invitati a trasmettere una comunicazione all'Ente, sulla base dei modelli predisposti dall'ufficio tributi, nei termini previsti per la presentazione della denuncia;
6. si da' atto che la presentazione della comunicazione da parte del soggetto passivo non a' obbligatoria, non essendo la comunicazione stessa un elemento essenziale per beneficiare delle agevolazioni. Tuttavia, in caso di mancata presentazione della stessa, l'Ente provvedera' ad effettuare gli opportuni accertamenti, nelle forme previste per legge, anche mediante la richiesta di documentazione o l'invio di questionari al contribuente. La mancata collaborazione da parte del contribuente sara' sanzionata nelle forme previste per legge o regolamento;
7. di fissare, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili, l'aliquota I.C.I. pari alla meta' dell'aliquota ordinaria prevista, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi delI'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997;
8. di fissare, a favore dei proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, l'aliquota I.C.I. pari alla meta' dell'aliquota ordinaria prevista, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997;
9. si da' atto che, per usufruire dell'applicazione dell'aliquota dimezzata di cui ai punti 7) e 8) del deliberato, i soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione, da effettuarsi nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legge in materia di semplificazione amministrativa. La dichiarazione a' obbligatoria, essendo un elemento essenziale per ottenere il beneficio dell'aliquota ridotta;
10. si da' atto che, qualora il contribuente non presenti la comunicazione all'Ente, pur in possesso dei requisiti necessari, potra' successivamente regolarizzare la sua posizione contributiva, ai sensi di legge;
11. si da' atto che, per l'applicazione dell'aliquota agevolata (per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio lavori), una volta presentata la dichiarazione, non a' necessario un preventivo assenso da parte del comune. Il silenzio del comune ha validita' di silenzio-assenso. L'Ente si riserva di provvedere ai successivi controlli circa la veridicita' delle dichiarazioni presentate;
12. si da' atto che le dichiarazioni e comunicazioni presentate dai contribuenti, devono essere rese nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legge in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative ed in particolare secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 403/1998 e di cui alla legge n. 127/1997.
(Omissis).
01X45283
COMUNE DI TOANO
Il comune di TOANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2001, (omissis), l'aliquota I.C.I. del comune di Toano nelle misure seguenti:
abitazione principale: 5,6 per mille;
altri fabbricati: 6,5 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille.
(Omissis).
01X45284
COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA
Il comune di TORRICELLA PELIGNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire per in 6 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. e in 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale per l'anno 2001;
2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
01X45285
COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Il comune di TORRITA DI SIENA (provincia di Siena) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare (omissis), per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.;
5 per mille per l'abitazione principale;
6,5 per mille aliquota ordinaria;
7 per mille per le abitazioni (categoria A) sfitte o comunque tenute a disposizione e non occupate come dimora abituale;
2. di riconoscere, anche per l'anno 2001, ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al paragrafo 6 della premessa, l'elevazione della detrazione a L. 300.000 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale di civile abitazione o edilizia popolare, rapportata al periodo durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
3. di concedere ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al paragrafo 8 della premessa, le seguenti detrazioni:
a) una detrazione di L. 200.000, per i prossimi sei anni a favore dei proprietari di immobili locati, destinati ad attivita' commerciali (esclusi alberghi, affittacamere e locande), localizzate nei centri storici;
b) una detrazione di L. 400.000, per i prossimi sei anni, a favore dei proprietari di immobili sfitti, destinati ad attivita' commerciali (escluso alberghi, affittacamere e locande), localizzati nei centri storici, disponibili a sottoscrivere una convenzione con il comune per la locazione dei suddetti immobili a prezzi concordati;
4. di stabilire che tali agevolazioni devono essere riconosciute a domanda dei soggetti stessi, previa autocertificazione da presentarsi entro il termine del pagamento della prima rata I.C.I.
(Omissis).
01X45286
COMUNE DI TRAPPETO
Il comune di TRAPPETO (provincia di Palermo) ha adottato, il 1o luglio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
confermare l'aliquota per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale ai sensi del comma 3, art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 a dall'art. 22 del regolamento comunale I.C.I., al 5 per mille e la detrazione di L. 230.000, e riconfermare il 6 per mille per le abitazioni secondarie e terreni.
(Omissis).
01X45287
COMUNE DI TRAVO
Il comune di TRAVO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. (omissis), di mantenere invariata per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.
2. Di determinare la detrazione per la prima casa in L. 200.000.
(Omissis).
01X45288
COMUNE DI TREBASELEGHE
Il comune di TREBASELEGHE (provincia di Padova) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille in L. 240.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).
01X45289
COMUNE DI TREDOZIO
Il comune di TREDOZIO (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
5,65 per mille sul valore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unita' imobiliari equiparate all'abitazione principale, come elencate all'art. 16 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
5,65 per mille sul valore delle unita' immobiliari concesse in locazione, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale;
5,65 per mille sul valore delle altre unita' immobiliari, comprese le aree edificabili;
7 per mille per gli alloggi non locati e per le residenze secondarie, come definiti dall'art. 7 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., e per gli alloggi locati a soggetti che li utilizzano come residenza secondaria.
(Omissis).
di determinare le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
L. 200.000, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, esclusivamente per l'unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unita' immobiliari equiparate ad essa ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
L. 300.000, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, esclusivamente per l'unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo che si trovi nelle seguenti condizioni:
eta' non inferiore a sessantacinque anni, solo o con coniuge a carico;
proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
in possesso, quale unica fonte di reddito, oltre a quella dell'unita' abitativa, da pensione non superiore a L. 14.000.000 annue lorde.
(Omissis).
01X45290
COMUNE DI TREVICO
Il comune di TREVICO (provincia di Avellino) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura seguente:
a) 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale
di dare atto che la misura della detrazione per l'abitazione principale resta determinata in L. 200.000, pari all'importo minimo,
(Omissis).
01X45291
COMUNE DI TROMELLO
Il comune di TROMELLO (provincia di Pavia) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di considerare, ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 comma 53, direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenza l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. di fissare un'aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale appartenenti al gruppo da A/1 ad A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, civile, economico, popolare, ultrapopolare, rurale, abitazioni in villini, in ville, palazzi di pregio artistica o storico);
3. di fissare un'aliquota del 7 per mille per la restante parte di oggetti imponibili I.C.I., cosi' meglio identificati:
terreni agricoli;
aree fabbricabili;
immobili in uso appartenenti alla categoria A/10, cioa' adibiti ad uffici e studi privati;
fabbricati in uso destinati ad attivita' industriali, commerciali, artigianali e di servizi, nonche' box autorimesse e garage, appartenenti ai seguenti gruppi catastali:
gruppo B (edifici in uso collettivo) dalla categoria B/1 alla categoria B/8
gruppo C (immobili a destinazione commerciale) dalla categoria C/1 alla categoria C/7
gruppo D (immobili a destinazione speciale) dalla categoria D/1 alla categoria D/12
4. di stabilire una detrazione per abitazione principale di L. 300.000 per le abitazioni con valore catastale non superiore a L. 70.000.000 per il soggetto passivo che versi nelle condizioni riportate nella seguente tabella:

Beneficiari Limite di reddito
familiare *

Pensionati che abbiano compiuto il 65° anno di eta' alla data del 1° gennaio 2001 23.000.000 Coniuge a carico di pensionati di cui sopra 23.000.000 Portatori di handicap con attestato di invalidita' civile 23.000.000 Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a tutto il 30 giugno 2001 23.000.000 Lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' a tutto il 30 giugno 2001 23.000.000 Nuclei familiari composti da almeno due persone con reddito da lavoro dipendente 27.000.000
* I limiti di reddito sopra riportati, riferiti all'anno precedente, sono aumentati di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 2.000.000 qualora il familiare a carico sia portatore di handicap.
I beneficiari di tali detrazioni nonche' gli altri eventuali componenti il nucleo familiare non devono possedere, neanche a titolo di usufrutto, altri immobili in tutto il territorio nazionale, ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale.
L'assenza della suddetta condizioni fa venir meno il diritto alla maggior detrazione d'imposta.
Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di piu' soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della maggiore detrazione deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra.
I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono presentare apposita autocertificazione comprovante la sussistenza di tali condizioni entro il 30 giugno 2001.
(Omissis).
01X45292
COMUNE DI TRONTANO
Il comune di TRONTANO (provincia del Verbano Cusio Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare per l'anno finanziano 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente percentuale:
aliquota del 5,5 per mille;
detrazione prima casa L. 250.000.
di esentare inoltre dalla presente imposta, per ragioni di equita', le tipiche costruzioni locali adibito a cascine e fienili.
(Omissis).
01X45293
COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE
Il comune di TRONZANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di applicare nel comune di Tronzano Vercellese, per l'anno 2001, l'imposta comunale per gli immobili (I.C.I.) con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in via di conferma dell'aliquota gia' praticata nello scorso esercizio;
di proporre al Consiglio comunale di determinare, per l'anno 2001, in L. 250.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in via di conferma della misura della detrazione gia' praticata nello scorso esercizio.
(Omissis).
01X45294
COMUNE DI UDINE
Il comune di UDINE ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per il 2001 in base ai seguenti valori percentuali:
a) 4,5 per mille:
1. per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo, proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione, nonche' per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado;
2. per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex Istituto Autonomo Case Popolari);
3. a favore dei possessori di immobili ad uso abitazione che vengono locati mediante la stipulazione di un contratto formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno comunicare all'ufficio I.C.I., tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ed entro novanta giorni dalla registrazione fiscale della locazione, gli estremi dell'atto, nonche' la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando anche un esemplare dell'atto stesso. La mancata comunicazione di inizio della locazione entro il termine suindicato determina la perdita del diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata per l'anno in corso. Il beneficio dell'aliquota ridotta avra' effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione e fino al termine della locazione. In caso di proroga il contribuente sara' tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione conco
rdata;
4. a favore dei possessori dell'unica unita' immobiliare, temporaneamente non utilizzata, da destinare ad uso abitazione principale entro un anno dalla data di acquisto; l'eventuale possesso - anche parziale - di altri fabbricati in questo Comune oppure in altri Comuni del territorio nazionale, comporta la perdita del beneficio dell'aliquota agevolata e l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille.
Sono assoggettate alla medesima aliquota (4,5 per mille) anche le pertinenze e gli accessori all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale sull'I.C.I., ad esclusione di quelle asservite alle unita' abitative di cui al precedente punto 1., lettera a), numero 3), per le quali si applica l'aliquota ordinaria del 5 per mille.
Le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado di cui al punto 1., lettera a), numero 1), restano escluse dall'applicazione della detrazione d'imposta o delle maggiori detrazioni d'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, commi 5 e 6 del vigente regolamento I.C.I.. Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata a' che il parente il quale occupa l'immobile vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti occupato in comodato gratuito da altri soggetti oppure concesso parzialmente in locazione a terzi. Tali circostanze comportano la decadenza dell'applicazione dell'aliquota agevolata per l'intero anno di riferimento.
Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve comunicare al servizio tributi del Comune, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, gli estremi dell'atto di comodato fiscalmente registrato ovvero, qualora mancante, produrre allo stesso servizio dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi della legge n. 15/1968 nella quale si attesti l'esatta condizione abitativa dell'unita' immobiliare - con relative pertinenze destinata al parente di cui sopra.
La mancata o tardiva comunicazione o presentazione della suddetta documentazione, entro il termine suddetto, utilizzando preferibilmente gli appositi modelli del Comune, comporta la perdita della concessione dell'aliquota agevolata per l'anno in corso e l'applicazione dell'aliquota relativa alle abitazioni locate. L'aliquota del 4,5 per mille sara' invece applicabile solo a decorrere dall'anno successivo alla comunicazione o presentazione della documentazione richiesta e avra' effetto per tutta la durata in cui si verifica detta situazione abitativa;
b) 6 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, non rientranti nel caso del precedente punto 1., lettera a), numero 3), locate o concesse in uso a terzi. Il titolo di detenzione o godimento dei terzi deve risultare da atto scritto fiscalmente registrato;
c) 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo che risultino non locate (sfitte) o comunque non concesse in uso a terzi (a disposizione o adibite ad uso diverso da quello abitativo).
Qualora l'unita' abitativa classificata nella categoria catastale "A" (escluso l'"A/10") venga adibita ad uso diverso da quello di abitazione (esempio: studio privato, ufficio professionale e/o commerciale), l'immobile viene assoggettato all'aliquota del 7 per mille. Affinche' si possa applicare l'aliquota ordinaria (5 per mille), a' necessario che vi sia coincidenza fra destinazione ed attivita' esercitata;
d) 5 per mille per i restanti fabbricati, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; alla medesima aliquota sono assoggettati i "beni merce" appartenenti alle imprese di costruzione o alle societa' immobiliari che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' esercitata la costruzione e l'alienazione di immobili, relativamente ai fabbricati realizzati esclusivamente per la vendita e non venduti.
Qualora i suddetti fabbricati cessino di appartenere a tale fattispecie ("beni merce") e risultino quindi nel patrimonio dell'impresa o societa' immobiliare, esclusivamente per le unita' immobiliari ad uso abitazione si rende invece applicabile l'aliquota del 6 per mille se queste risultano locate a canone libero, del 4,5 per mille se locate in base alla legge 431/1998, ovvero del 7 per mille qualora risultino sfitte o rimangano a disposizione del soggetto passivo (impresa o societa' immobiliare).
Per i fabbricati appartenenti alle societa' immobiliari che hanno per oggetto esclusivo dell'attivita' la gestione e/o l'intermediazione immobiliare, le stesse societa' devono applicare le aliquote diversificate a seconda della tipologia e della situazione oggettiva degli immobili.
La misura delle aliquote di cui punti a), b), c) e d) deve essere applicata in base alla quota di possesso, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni;
2. di approvare le maggiori detrazioni d'imposta a beneficio dell'abitazione principale, eccedenti le L. 200.000 stabilite dalla legge, nella misura e con i criteri in premessa specificati;
(Omissis).
01X45295
COMUNE DI VAILATE
Il comune di VAILATE (provincia di Cremona) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D. Tipologia degli immobili Aliquote %
1 Aree fabbricabili 5,5
2 Alloggi posseduti in aggiunta
all'abitazione principale e
non locati 5,5
3 Per i soggetti passivi e per gli
immobili che non rientrano fra
quelli previsti ai punti 1 e 2 5,0
2) di determinare per l'anno 2001 le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D. Tipologia degli immobili Riduzione Detrazione
nonche' categorie di soggetti d'imposta % d'imposta
in situazioni di particolare (Lire
disagio economico-sociale in ragione
annua) 1 Fabbricati in agibili 50 2 Abitazione principale 200.000 3 Soggetti aventi tutti e 3 i seguenti
requisiti: a) sono possessori
esclusivamente dell'unita' adibita
ad abitazione principale; b) sono
ultra 65enni; e) non superano
un reddito lordo annuo famigliari
di L. 18 milioni se singoli
0 25 milioni se con coniuge a carico 400.000
(Omissis).
01X45296
COMUNE DI VALLESACCARDA
Il comune di VALLESACCARDA (provincia di Avellino), ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;
di determinare la riduzione per l'abitazione principale in L. 200.000;
incaricare il responsabile dell'ufficio tributi per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti;
disporre che dell'adozione del presente provvedimento sia inviata comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
(Omissis).
01X45297
COMUNE DI VALLEVE
Il comune di VALLEVE (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille.
2. di determinare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000.
(Omissis).
01X45298
COMUNE DI VALMONTONE
Il comune di VALMONTONE (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione delI'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2001.
1. aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare;
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, relativamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune per l'unita' o le unita' immobiliari, oltre la prima, concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale a parenti entro il 2o grado in linea retta secondo modalita' e termini stabiliti con apposita norma regolamentare;
2. aliquota agevolata del 4 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro, storico;
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
all'utilizzo di sottotetti;
da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1991, n. 449 previa comunicazione all'ufficio tributi;
3. aliquota del 7 per mille da applicare per gli immobili diversi da quelli di cui ai numeri 1 e 2 del presente capo;
Il. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
III. l'imposta a' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile a' comunque utilizzato entro il termine di giorni 30 dal suo verificarsi. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
IV. l'aliquota a' stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa a' destinata alla vendita. Entro i termini regolamentari dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo a' applicata alla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;
V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae le destinazione; se l'unita' immobiliare a' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
VI. la detrazione d'imposta viene aumentata fino a L. 500.000 in relazione alle seguenti categorie di soggetti passivi:
Prima categoria:
disoccupati che al 1o gennaio dell'anno di applicazione siano iscritti all'ufficio di collocamento da almeno 2 anni;
i non occupati che, gia' fruitori della C.I.G. o indennita' di mobilita' ai sensi della normativa vigente al 1o gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;
i lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscono della C.I.G. o siano iscritti nella lista regionale di mobilita' da oltre sei mesi;
Le condizioni sopra indicate devono essere documentate dai competenti organismi.
Seconda categoria:
i titolari di pensione o assegni di invalidita'.
Terza categoria:
i soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione principale comprenda uno o piu' disabili con invalidita' non inferiore al 75% risultante dal certificato di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.
Condizioni:
i soggetti passivi sopraindicati sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:
che l'immobile posseduto dal soggetto passivo (abitazione principale ed eventuale pertinenza) non abbia una rendita catastale oltre 1.500.000; eventuali istanze, la cui abitazione principale presenti una rendita superiore all'importo stabilito potranno essere ammesse al beneficio previa relazione favorevole del servizio sociale approvata dalla giunta;
che nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il soggetto passivo, sia possessore di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale nel territorio nazionale fatta eccezione dell'eventuale box o garage di pertinenza;
che il reddito complessivo annuo, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, inclusi eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi non sia superiore al doppio dell'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'I.N.P.S. per i casi di cui alle precedenti categorie I e II ed al triplo per il caso di cui alla categoria III.
Termini e modalita':
il richiedete a pena di decadenza dovra' produrre domanda entro il 31 dicembre dell'anno di applicazione dell'imposta.
La domanda, autenticata nella sottoscrizione secondo la normativa vigente, dovra' attestare oltre al possesso dei requisiti sopraindicati ai punti 1, 2, 3:
a) il periodo di tempo in cui si sono verificate le condizioni di applicabilita' dell'ulteriore detrazione;
b) la composizione del nucleo familiare;
c) l'indicazione dei soggetti disabili con il relativo grado di invalidita' effettivamente conviventi nel nucleo familiare;
d) l'ammontare complessivo annuo del reddito del nucleo familiare relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'I.C.I.;
allegati: alla domanda dovranno essere allegati:
le documentazioni attestati i punti 1, 2, e 3.
dichiarazione dei redditi.
VII. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
01X45299
COMUNE DI VENDROGNO
Il comune di VENDROGNO (provincia di Lecco) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 7 per mille;
2. di stabilire in L. 280.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cosi' come definito dalla normativa vigente.
(Omissis).
01X45300
COMUNE DI VENTIMIGLIA
Il comune di VENTIMIGLIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di confermare per lo stesso anno d'imposta 2001 le aliquote e detrazioni I.C.I. gia' vigenti per l'anno 2000 cosi' come di seguito elencate:
abitazione principale (incluso le pertinenze quali cantina, garage o posto auto che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale a' sita l'abitazione principale e fino ad un massimo di tre immobili ): aliquota del 4,8 per mille;
terreni agricoli: aliquota del 6 per mille;
aree fabbricabili: aliquota del 5 per mille;
fabbricati realizzati per la vendita e rimasti invenduti da parte di imprese che hanno per oggetto esclusivo l'attivita' di costruzione e vendita di immobili: 4 per mille;
altri immobili : aliquota del 6,8 per mille;
detrazione ordinaria: L. 200.000;
maggiore detrazione da L. 200.000 a L. 280.000 nei seguenti casi:
a) a favore dei soggetti passivi nel cui nucleo familiare a' presente un disabile totale ai sensi della legge 18/1980 o della L. 508/1988;
b) a favore dei contribuenti che siano in possesso di tutti i sottoelencati requisiti alla data del 1o gennaio 2001:
aver compiuto 65 anni d'eta';
possedere, oltre ad un'eventuale cantina, garage o posto auto, solo l'unita' immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;
disporre di un reddito complessivo imponibile comprensivo anche dei redditi esenti ai fini I.R.P.E.F. o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, al netto degli oneri deducibili ai fini I.R.P.E.F. ed escluso il reddito da fabbricato, non superiore a L. 15.000.000 annui (come da dichiarazione dei redditi 2000);
non avere fra i componenti del nucleo familiare soggetti proprietari di altri immobili;
nel caso in cui l'unita' immobiliare per cui si chiede la maggiore detrazione sia adibita ad abitazione principale di piu' soggetti, ognuno di questi deve essere in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.
(Omissis).
01X45301
COMUNE DI VERDERIO INFERIORE
Il comune di VERDERIO INFERIORE (provincia di Lecco), ha adottato, il 9 dicembre 2000 e 11 gennaioi 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;
2. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota agevolata del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volli alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti applicando l'agevolazione limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dalla fine dei lavori;
1. in applicazione del disposto dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di elevare a L. 300.000 per l'anno 2001 la detrazione dell'imposta di L. 200.000, ...(omissis)... ai soggetti passivi se appartenenti alle seguenti categorie:
pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, disoccupati, lavoratori dipendenti o lavoratori posti m mobilita' con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo famigliare, fino a L. 23.650.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
nel caso di presenza, nei nuclei suddetti, di portatori di handicap con attestato d'invalidita' civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'A.S.L., sempre se conviventi, la quota aggiuntiva per ogni persona a carico a' elevata da L. 2.000.000 a L. 3.000.000;
2. di escludere dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 tutte le unita' classificate in catasto A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 1.;
3. di stabilire che coloro che ritengano di avere diritto alla detrazione per l'anno 2001 dovranno inoltrare domanda al funzionario responsabile della gestione I.C.I. entro il 30 giugno 2001.
(Omissis).
01X45302
COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRiO
Il comune di VERTEMATE CON MINOPRIO (provincia di Como) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,85 per mille.
(Omissis).
01X45303
COMUNE DI VILLA D'ADDA
Il comune di VILLA d'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune con effetto dal 1o gennaio 2001:
aliquota del 5 per mille da applicare nei seguenti casi:
a) per abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) unita' immobiliare appartenente a cooperativa a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale dei soci assegnatari;
c) alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari;
d) unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
e) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
f) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a propri genitori od a propri figli, a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile concesso in uso gratuito;
g) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari a condizione che venga comprovato che a' stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui a' stata presentata la richiesta di variazione;
h) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale dai familiari del possessore;
i) n. 1 pertinenza classificata nelle categorie catastali C2, C6 e C7 destinata ed effettivamente utilizzata a servizio dell'abitazione principale anche non appartenente allo stesso fabbricato;
aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili:
aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili e le altre pertinenze dell'abitazione principale;
aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e tenuti a disposizione come definiti dall'art. 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inabitabili o fatiscenti e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inabilita' o fatiscenza a' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure il contribuente presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968;
aliquota del 2 per mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di ristrutturazione per le quali a seguito di concessione edilizia siano stati iniziati i lavori di ristrutturazione per un periodo massimo di tre anni;
2. di determinare la detrazione d'imposta per le tipologie di immobili per i quali a' prevista l'aliquota del 5 per mille in L. 220.000. Alla pertinenza, si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non gia' assorbita per l'abitazione principale;
(Omissis).
01X45304
COMUNE DI VILLA DI SERIO
Il comune di VILLA DI SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000;
(Omissis).
01X45305
COMUNE DI VILLA D'OGNA
Il comune di VILLA d'OGNA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille;
2. di fissare, per l'anno 2001, le seguenti detrazioni d'imposta:
a) L. 240.000 per l'unita' immobiliare:
adibita ad abitazione principale del contribuente, che la possiede;
appartenente a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;
regolarmente assegnata dagli Istituti autonomi per le case popolari;
b) L. 200.000 per l'unita' immobiliare:
locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
concessa in comodato d'uso a propri genitori o figli, entrambi privi di proprieta' immobiliari, anche per quote, sia nel comune che altrove, ed a condizione che, al 1o gennaio di ciascun anno, vi dimorino abitualmente ed abbiano ivi stabilito la propria residenza anagrafica (cfr. art. 6, comma 6, del regolamento).
3. di elevare a L. 500.000 la detrazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti categorie di contribuenti:
1) pensionato in possesso di tutti i seguenti requisiti:
I) possesso nel territorio italiano del solo appartamento abitato, quale unica proprieta' immobiliare, oltre ad eventuali pertinenze dell'abitazione principale (cfr. art. 6, comma 5, del regolamento) e terreni non edificabili (come individuati dalle norme urbanistiche vigenti);
II) il compimento del 65o anno d'eta' al 1o gennaio 2001;
III) l'esistenza di altri componenti il nucleo familiare, diversi cioa' dal/i titolare/i pensionato/i, privi di qualsiasi altra fonte di reddito, ad eccezione della pensione e del reddito derivante dal possesso degli immobili di cui al suddetto punto I);
IV) reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore comunque a L. 15.000.000 annui;
V) l'appartamento abitato, oggetto della detrazione, pertinenza esclusa, deve essere di categoria catastale compresa tra "A" (come da emendamento sopraccitato) ed A6.
2. anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che:
I) l'unita' immobiliare non risulti locata, nemmeno a titolo stagionale;
II) il reddito del contribuente non risulti superiore a L. 24.000.000 annui.
4. di attribuire alle pertinenze dell'abitazione principale, come individuate del comma 5, dell'art. 6, quella quota di detrazione eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale;
(Omissis).
01X45306
COMUNE DI VILLA ESTENSE
Il comune di VILLA ESTENSE (provincia di Padova), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di applicare, per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I., gia' in vigore per l'anno 2000:
aliquota ordinaria del 5,5 per mille da applicare ai soggetti passivi ed agli immobili che non rientrano fra quelli previsti nei successivi punti a) e b);
a) aliquota ridotta del 5 per mille da applicare alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale aliquota si applica altresi':
ai soggetti passivi anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari per gli alloggi posseduti, a condizioni che l'abitazione principale non risulti locata e comunque non abitata;
ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle). Per beneficiare dell'aliquota ridotta a' necessaria la presentazione al settore tributi del Comune, entro il termine del 30 giugno 2001, di apposita domanda, come da allegato sub. A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
b) aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari sfitte (comprendono questa categoria gli immobili tenuti a disposizione "seconde case" gli immobili non agibili o non abitabili, gli immobili per i quali sono in corso opere edilizie che impediscono l'uso).
2. Detrazione: di elevare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale da L. 240.000 a L. 260.000 da applicarsi solamente all'abitazione principale con esclusione delle unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado.
(Omissis).
01X45307
COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA
Il comune di VILLANOVA SULL'ARDA (provincia di Piacenza), ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2001, relativamente all'imposta comunale sugli immobili l'aliquota unica del 4,5 per mille;
2. di dare atto che, ai sensi della norma citata e nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'ente ritiene di applicare al soggetto passivo relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, una detrazione di L. 200.000;
3. di concedere alle persone ultrasessantacinquenni (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta), proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 ed avente le caratteristiche presenti per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 e con reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 9.605.700 elevato a L. 15.105.700 se il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, a' a carico, elevato di un ulteriore milione per ogni familiare a carico o nullatenente, l'aumento delle detrazioni I.C.I. da L. 200.000 a L. 400.000 a partire dall'anno 2000.
I soggetti di cui sopra, dovranno presentare richiesta di agevolazione entro il 30 aprile 2001 corredata dalla seguente documentazione:
a) copia del certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
b) copia della dichiarazione relativa ai redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare, cosi' come risulta all'anagrafe comunale.
(Omissis).
01X45308
COMUNE DI VILLAR DORA
Il comune di VILLAR DORA (provincia di Torino), ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di far propria la deliberazione G.C. n. 12 del 30 gennaio 2001 relativa alla conferma, per l'esercizio 2001, dell'aliquota unica I.C.I. nella misura deI 5 per mille;
2. di determinare per l'esercizio 2001 quanto segue:
a) detrazione d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000 (pari a e 103,29).
(Omissis).
01X45309
COMUNE DI VILLATA
Il comune di VILLATA (provincia di Vercelli), ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille per tutte le categorie di immobili.
Di stabilire per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000 (e 103,29).
(Omissis).
01X45310
COMUNE DI VIZZOLA TICINO
Il comune di VIZZOLA TICINO (provincia di Varese), ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Abitazione principale e pertinenze - aliquota ordinaria 4 per mille;
abitazione principale - detrazione L. 200.000;
aree fabbricabili - 4 per mille;
fabbricati diversi dall'abitazione principale - 6 per mille
(Omissis).
01X45311
COMUNE DI VOLTIDO
Il comune di VOLTIDO (provincia di Cremona), ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001 l'aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili il 5 per mille;
2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48-51 e 52, lettera a), della legge 23 dicembre 1966, n. 662;
3. l'imposta a' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile a' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
4. dall'imposta dovuta pare l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare a' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorino abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).
01X45312
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO
Il comune di ZIBIDO SAN GIACOMO (provincia di Milano), ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 sara' applicata in questo Comune con le seguenti aliquote differenziate in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e/o integrazioni:
aliquota di ordinaria applicazione 6,75 per mille;
aliquota ridotta al 5 per mille per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale o locate comprese pertinenze come definite dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
(Omissis).
01X45313
COMUNE DI ZOGNO
Il comune di ZOGNO (provincia di Bergamo), ha adottato, il 30 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di riconfermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo Comune nella misura del 5,5 per mille e la detrazione per prima casa in L. 200.000.
(Omissis).
 
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