IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali; Visto l'art. 132, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha previsto l'intervento del Fondo centrale di garanzia anche per quei periodi in cui la prevalenza pubblica e' venuta temporaneamente a mancare; Visto l'art. 132, comma 3, della precitata legge n. 388/2000, in base al quale il Ministro dei lavori pubblici puo' consentire, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e senza oneri per lo Stato, alla rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi in qualsiasi epoca effettuati dal Fondo centrale di garanzia, con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una determinazione negoziata degli interessi; Vista la propria delibera del 20 dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 305/1996), con la quale sono state emanate direttive per la revisione delle tariffe autostradali ai sensi dell'art. 11 della precitata legge n. 498/1992; Viste le proprie delibere del 21 marzo 1997, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e del 3 dicembre 1997, n. 213 (Gazzetta Ufficiale n. 18/1998) con le quali sono state apportate alcune rettifiche alla richiamata delibera; Considerato che questo Comitato, su proposta del Ministero dei lavori pubblici ed in considerazione della complessita' delle problematiche insorte in sede di rinnovo, ha piu' volte differito il termine per l'approvazione delle nuove convenzioni autostradali, fissando, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2000, il termine stesso al 31 dicembre successivo nei confronti delle Societa' autostradali per le quali non si era conclusa la relativa procedura; Considerato che si e' sinora proceduto, ai sensi del precitato art. 11 della legge n. 498/1992, alla revisione di 19 convenzioni autostradali e che restano ancora da definire le procedure relative a tre societa' (Sitaf, Sav e Pedemontana Lombarda); Considerato che, con la nota n. 493 del 27 dicembre 2000, il Ministro dei lavori pubblici evidenzia la necessita' di prorogare, almeno sino al 30 giugno 2001, il termine per l'approvazione dei nuovi strumenti convenzionali alle suddette societa' Considerato che il Nars ha formulato le proprie indicazioni al riguardo nella seduta del 26 gennaio 2001; Preso atto che relativamente alla Sitaf ed alla Sav, il Ministero di settore ha sottolineato come non risultino ancora risolte le complesse questioni concernenti la notevole esposizione debitoria nei confronti del Fondo centrale di garanzia; Preso atto che il Ministero competente, relativamente alla Pedemontana Lombarda, ha fatto presente che non e' stata ancora raggiunta, a livello locale, l'intesa sul tracciato dell'autostrada; Ritenuto che le problematiche concernenti le prime due societa' autostradali possano trovare a breve soluzione in relazione alle disposizioni di cui al richiamato art. 132 della legge n. 388/2000; Ritenuto che per la Pedemontana Lombarda, come sottolineato dal Nars, lo stadio non ancora maturo della relativa procedura non consenta la fissazione di un altro nuovo termine per l'approvazione del nuovo atto convenzionale; Delibera: 1. Il termine per l'approvazione dei nuovi atti convenzionali concernenti le societa' autostradali Sitaf e Sav, gia' differito da questo Comitato al 31 dicembre 2000, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 2001. 2. Il termine per l'approvazione della convenzione relativa alla Pedemontana Lombarda verra' stabilito quando sara' disponibile il progetto relativo alla costruenda autostrada. Roma, 1o febbraio 2001 Il Presidente delegato: Visco Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2001 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 238 |