Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEL MOLISE
DECRETO RETTORALE 4 aprile 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi del Molise emanato con decreto rettorale n. 767 del 4 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 1996;
Visti i decreti rettorali n. 964 del 7 ottobre 1998 e n. 1450 del 4 ottobre 2000, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 242 del 16 ottobre 1998 e n. 244 del 18 ottobre 2000, con i quali e' stato modificato il precitato statuto;
Vista la delibera del 1o febbraio 2001 con la quale il senato accademico integrato ex art. 22 dello statuto, acquisito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta 19 febbraio 2001, ha approvato tutte le modifiche di adeguamento agli articoli numeri 13, 22, 25, 32, 35, 37, 38, 41 e 46 nonche' l'inserimento, dopo il vigente art. 31, dell'art. 32 "Strutture didattiche", con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, allo statuto dell'Universita' degli studi del Molise;
Vista la rettorale prot. n. 5357 del 26 febbraio 2001 con la quale il suddetto statuto, modificato, e' stato inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto parere di legittimita' e di merito;
Vista la ministeriale prot. n. 547 del 30 marzo 2001 con la quale il predetto dicastero ha comunicato di non aver formulato osservazioni in merito allo statuto modificato;
Ritenuto, pertanto, che sia definitivamente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'approvazione delle modifiche allo statuto di autonomia;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi del Molise, emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, con decreto rettorale n. 767 del 4 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 1996, e modificato con decreti rettorali n. 964 del 7 ottobre 1998 e n. 1450 del 4 ottobre 2000, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 242 del 16 ottobre 1998 e n. 244 del 18 ottobre 2000, e' modificato agli articoli numeri 13, 22, 25, 32, 35, 37, 38, 41 e 46 ed e' inserito dopo il vigente art. 31, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, l'art. 32 "Strutture didattiche". Tali modificazioni si riportano integralmente nel testo annesso al presente decreto e del quale costituisce parte integrante.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Campobasso, 4 aprile 2001
Il rettore: Cannata
 
STATUTO
Titolo I Disposizioni generali
Art. 13.
Regolamento didattico di Ateneo
1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi di tutti i corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli di studio.
2. Esso stabilisce, altresi', i criteri e le modalita' organizzative dell'attivita' didattica comune a piu' corsi di studio, delle attivita' di formazione, delle attivita' e dei servizi didattici integrativi e dei servizi di tutorato anche con particolare riferimento alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori ed ai ricercatori universitari, nonche' con riferimento agli obiettivi ed ai tempi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento ed alla verifica dei risultati di tutte le predette attivita' didattiche e formative. Esso, altresi', prevede nel rispetto della normativa vigente, i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso universita' straniere e l'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero.
3. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato dal senato accademico, nella composizione integrata di cui all'art. 22 del presente statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei consigli di facolta', sentito il consiglio degli studenti.
4. Le modifiche al predetto regolamento sono deliberate dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di norma su proposta dei consigli delle strutture didattiche, sentito il consiglio degli studenti.
Art. 22.
Senato accademico - Composizione
Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore;
b) il prorettore vicario;
c) i presidi di facolta' e i direttori di strutture equiparate ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del presente statuto;
d) i direttori dei dipartimenti e dei centri equiparati ai dipartimenti con decisione del senato accademico su parere del consiglio di amministrazione, ai sensi del successivo art. 47 comma 7;
e) il direttore amministrativo, con voto consultivo;
Limitatamente alle modifiche del presente statuto e all'approvazione e alle modifiche del regolamento di cui all'art. 12 del presente statuto, la composizione del senato accademico e' integrata con:
f) due professori di I fascia, due professori di II fascia e due ricercatori per ciascuno dei gruppi delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'Universita' del Molise indicati nel regolamento didattico di Ateneo;
g) una rappresentanza di studenti, in ragione di due per ogni facolta'; questa rappresentanza dovra' in ogni modo non essere inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti il senato accademico;
h) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
I componenti eletti durano in carica un triennio accademico.
Art. 25.
Consiglio di amministrazione - Composizione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore;
b) il pro-rettore vicario;
c) il pro-rettore, con voto consultivo;
d) il direttore amministrativo;
e) quattro rappresentanti dei professori di I fascia;
f) quattro rappresentanti dei professori di II fascia;
g) quattro rappresentanti dei ricercatori;
h) cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
i) un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15% del numero complessivo dei componenti il consiglio di amministrazione;
l) il presidente della regione Molise o un membro designato dall'ente stesso;
m) il presidente della provincia di Campobasso o un membro designato dall'ente stesso;
n) il presidente della provincia di Isernia o un membro designato dall'ente stesso;
o) il sindaco di Campobasso o un membro designato dallo stesso comune;
p) il sindaco di Isernia o un membro designato dallo stesso comune;
q) il presidente dell'unione regionale delle camere di commercio o un membro designato dall'ente stesso;
r) un membro designato dal C.N.E.L.;
s) un membro designato dal Ministero competente per l'universita';
t) un membro designato dal CNR;
u) il direttore regionale delle entrate o un membro designato dalla stessa direzione regionale delle entrate;
v) subordinatamente all'accettazione da parte del consiglio e per il periodo di durata in carica del consiglio stesso, un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato, fino ad un massimo di tre, che concorra alle spese di funzionamento dell'Universita', con fondi non finalizzati a specifiche attivita', con un contributo annuo non inferiore a lire 200 milioni, aggiornabile periodicamente dal consiglio di amministrazione. In tale ipotesi il numero dei membri indicati nelle lettere e) e f) e' alternativamente aumentato, secondo l'ordine delle lettere medesime, di tanti componenti quanti sono i membri di cui alla lettera v).
Alle sedute del consiglio di amministrazione possono partecipare anche i revisori dei conti.
2. Tutti i rappresentanti di cui alle lettere dalla l) alla v) non devono avere con l'Universita' rapporti di lavoro, contratti in corso o liti pendenti e non devono essere studenti iscritti all'Universita' del Molise. La loro mancata designazione non inficia la regolare costituzione del consiglio.
3. I componenti di cui alle lettere e), f), g), h) e i) sono eletti secondo le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo.
I componenti eletti durano in carica un triennio accademico.
4. Al fine della determinazione del numero legale, per la validita' delle adunanze, si tiene conto dei rappresentanti degli Enti di cui alle precedenti lettere l), m), n), o), p), q) e u) soltanto se intervengono all'adunanza.
Si opera con le stesse modalita' anche per la determinazione del quorum funzionale quando e' richiesta una maggioranza qualificata.
Non vengono computati nel numero legale per la validita' delle adunanze gli assenti che siano giustificati per motivi di interesse pubblico quali incarichi della stessa o di altra pubblica amministrazione.
Titolo III
STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE
E DI SERVIZIO
Capo I Strutture didattiche
Art. 32.
Strutture didattiche
1. Le strutture didattiche che possono essere attivate dall'Ateneo sono, nell'ordine:
a) le facolta' o i centri equiparati a norma del successivo comma 4;
b) le classi di corso di studio;
c) i corsi di studio articolati in corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca e corsi di master universitario.
2. L'organizzazione e le funzioni delle strutture didattiche sono disciplinate dal presente statuto o dal regolamento didattico d'Ateneo ove cola' non previsti.
3. L'istituzione, attivazione, disattivazione ed afferenza delle strutture didattiche ad una specifica facolta' e' regolata da norme incluse nel regolamento didattico d'Ateneo.
4. Sono equiparate alle facolta' le strutture di organizzazione e gestione della didattica, nelle quali si svolgono corsi di studio, dotate di potere programmatorio e decisionale che operano concretamente per l'ottimizzazione delle risorse docenti dell'Ateneo, istituite, di norma con carattere provvisorio, con la procedura dettata per le modifiche del regolamento didattico di Ateneo, secondo i criteri previsti dal successivo articolo 33.
Art. 33.
Facolta'
1. La facolta' programma e coordina le attivita' didattiche finalizzate al conferimento dei titoli di studio. Le attivita' didattiche della facolta' si esplicano sia attraverso i percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione, sia con la promozione di altre specifiche iniziative di sperimentazione didattica, che possono portare al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta didattica, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonche' con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti.
2. La facolta' promuove altresi' iniziative di collaborazione con enti esterni e di diffusione delle informazioni che permettono l'utilizzazione delle conoscenze scientifiche delle aree culturali di competenza alla comunita' nazionale e internazionale.
3. Le facolta' dell'Ateneo sono elencate nella tabella allegata al regolamento didattico di Ateneo. Nello stesso regolamento puo' essere prevista l'istituzione di altre forme organizzative della didattica, nonche' strutture o centri equiparati a tutti gli effetti alle facolta' ai sensi del comma 4 del precedente art. 32. Tali strutture organizzative della didattica sono rette da un consiglio la cui composizione e' deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e le cui funzioni sono disciplinate dal successivo art 36. La figura del direttore della struttura o centro equiparati alla facolta' e' disciplinata dal successivo art. 35, commi 1 e 4, sulla figura del preside di facolta'.
Le facolta' possono organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonche' attivita' culturali, formative e di orientamento e tutorato.
4. Il regolamento didattico d'Ateneo puo' attribuire, oltre a quelle riportate nel presente Statuto, altre funzioni specifiche ai consigli di facolta' e ai consigli delle altre strutture didattiche, eventualmente istituite.
5. Qualora i corsi di studio siano istituiti di intesa fra diverse facolta', le competenze sulla organizzazione delle didattiche dei consiglidi facolta' sono delegate ad un apposito consiglio di corso di studio che sara' composto secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.
Art. 36.
Consiglio di facolta' - Funzioni
1. Il consiglio di facolta' ha il compito primario di organizzare e coordinare l'attivita' delle strutture didattiche afferenti alla facolta'. A tal fine le facolta' hanno autonomia didattica e organizzativa, nel rispetto degli indirizzi fissati dal senato accademico, nelle materie di propria competenza.
2. In particolare, il consiglio di facolta':
a) puo' richiedere l'istituzione di consigli di corsi di studio o di strutture didattiche o alternativamente puo' istituire specifiche commissioni per la didattica;
b) aquisito il parere dei consigli dei corsi di studio o delle strutture didattiche, se istituiti, e dei dipartimenti interessati, provvede a formulare proposte per i piani triennali di sviluppo e ad avanzare le relative richieste di posti di professore di ruolo, di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo;
c) delibera sulla destinazione e modalita' di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, ripartendo le risorse assegnate alla facolta', in accordo con i criteri eventualmente stabiliti dal senato accademico;
d) approva annualmente i manifesti degli studi di ogni struttura didattica della facolta', definendo i criteri per la formulazione dei piani di studio, acquisito il parere dei consigli dei corsi di studio ove istituiti;
e) attribuisce i compiti didattici a professori di ruolo, tenendo presente il criterio di equa ripartizione dei carichi didattici e assicurando il coordinamento delle attivita' didattiche, nel rispetto della liberta' di insegnamento;
f) provvede ad assicurare la copertura di tutti gli insegnanti attivati;
g) ha il compito della programmazione e del coordinamento in materia di orientamento agli studi e attivita' tutoria;
h) approva, entro la fine di ciascun anno accademico, una relazione sulla situazione della facolta' e sulle sue prospettive;
i) avendo acquisito il parere da parte del dipartimento di afferenza, autorizza, ai sensi della normativa vigente, i professori di ruolo ed i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca presso organismi scientifici, in Italia e all'estero, ovvero di congedi per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica all'estero;
l) avendo acquisito il parere del dipartimento di afferenza e, se istituito, del competente consiglio della struttura didattica, approva la relazione triennale sull'attivita' dei professori di ruolo e dei ricercatori;
m) formula proposte in ordine al regolamento didattico di Ateneo;
n) esprime parere sui regolamenti generali e sulla costituzione di dipartimenti.
3. Ai fini del conseguimento dei titoli di studio, il consiglio di facolta' puo':
a) riconoscere, totalmente o parzialmente, nel rispetto della normativa relativa ai piani di studio e in conformita' dei criteri individuati dal senato accademico, i curricula didattici sostenuti presso universita' e istituzioni di alta cultura nazionali e straniere;
b) organizzare, su parere favorevole del senato accademico, corsi di studio d'intesa con universita' e istituzioni di alta cultura nazionali e straniere.
Art. 38.
Commissioni di facolta' e di Ateneo
1. Le facolta' possono costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi assegnati dal consiglio di facolta'.
La composizione, le procedure di elezione o di nomina dei componenti, le norme di funzionamento delle commissioni e quelle che disciplinano i loro rapporti con gli organi della facolta' sono definite dal regolamento della facolta'.
2. Presso ogni facolta' e' costituita una commissione per la didattica, presieduta dal preside o da un suo delegato e composta per meta' da docenti e ricercatori e per meta' da rappresentanti degli studenti nel consiglio di facolta', con il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione didattica, nonche' il funzionamento dei servizi di attivita' tutoria e di segreteria.
3. La composizione e il funzionamento della commissione di facolta' sono disciplinate dal regolamento di facolta'.
4. La commissione per la didattica, nell'ambito delle sue competenze, puo' formulare proposte al consiglio di facolta' e redige una relazione annuale sull'attivita' svolta.
5. Tale commissione deve esprimere pareri circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche che saranno emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
6. La commissione per la valutazione della didattica di Ateneo e' nominata dal rettore, sentito il senato accademico. La composizione e le funzioni ditale commissione sono disciplinate dal regolamento didattico di Ateneo.
Art. 39.
Corsi di studio
1. I corsi di studio assumono specifiche denominazioni, durata ed organizzazione didattica in funzione della corrispondenza del proprio ordinamento didattico con quanto previsto dalle normative vigenti e dal regolamento didattico d'Ateneo.
2. Nelle facolta' con piu' corsi di studio l'organizzazione didattica puo' essere demandata ai singoli consigli di corso di studio.
3. Sono organi del corso di studio il presidente ed il consiglio.
4. Il presidente rappresenta il corso di studio, presiede il consiglio e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, vigila sul regolare andamento dell'attivita' didattica, propone le commissioni di esame di profitto e le commissioni d'esame conclusivo del corso di studio. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
5. Il presidente e' eletto da tutti i componenti del consiglio tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia, che abbiano optato per il tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici. In caso di indisponibilita' di docenti di prima fascia a tempo pieno puo' essere eletto un docente di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.
6. Il presidente puo' designare, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento. In caso di indisponibilita' di docenti di prima fascia puo' essere designato vicepresidente un docente di ruolo di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.
7. Il consiglio delibera sulle materie di competenza del corso di studio. In particolare, sono compiti del consiglio di corso di studio:
a) la programmazione ed il coordinamento delle attivita' didattiche per il conseguimento dei titoli previsti dal regolamento didattico d'Ateneo e dal regolamento di facolta';
b) l'esame e l'approvazione dei piani di studio;
c) la proposta al consiglio di facolta' di attivazione e disattivazione di insegnamenti;
d) ogni altro compito delegato dalla facolta' secondo le norme contenute nel regolamento didattico di Ateneo;
e) la formulazione al consiglio di facolta' di proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo.
8. Il consiglio e' composto dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati che concorrono alla didattica del corso di studio, essendo titolari di corsi e/o moduli di insegnamento, da una rappresentanza degli studenti, in numero di uno per 500 iscritti, e comunque non inferiore a tre, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Partecipano alle sedute del consiglio di corso di studio, con voto consultivo, i professori a contratto.
Art. 42.
Attivita' di formazione finalizzata
L'Universita', previa individuazione delle risorse da impiegare, e con delibera del consiglio di amministrazione su parere conforme del senato accademico, puo' deliberare l'organizzazione di:
a) corsi di perfezionamento post-lauream;
b) corsi di aggiornamento professionale;
c) corsi di preparazione all'esercizio delle professioni e di formazione alle carriere pubbliche;
d) corsi di formazione professionale.
Tali attivita' sono disciplinate nel regolamento didattico di Ateneo e sono affidate, di norma, alla vigilanza scientifica delle facolta' competenti per materia. La gestione amministrativa e' attribuita ad un apposito centro di spesa tra quelli elencati nel presente statuto.
Le attivita' soprarichiamate possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
L'Universita' rilascia attestati sulle attivita' svolte nei corsi in precedenza indicati.
Capo III
Centri di ricerca, strutture di servizio e biblioteche
Art. 47.
Centri di ricerca e strutture di servizio
1. Su proposta delle strutture e degli organi interessati, l'Ateneo puo' istituire centri di ricerca, centri di servizio e centri di ricerca e servizio.
2. Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti interessati, puo' deliberare sulla istituzione di centri interdipartimentali di ricerca che abbiano per finalita' attivita' di ricerca che si esplicano su progetti di durata pluriennale, che coinvolgano piu' dipartimenti e richiedano l'impiego di grandi attrezzature.
3. Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti, puo' deliberare sulla istituzione di centri di servizio di Ateneo o dipartimentali che abbiano lo scopo di fornire servizi di particolare complessita' concernenti l'amministrazione dell'Universita' ovvero strutture didattiche e scientifiche.
4. Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti, puo' deliberare sulla istituzione di centri di ricerca e di servizio di Ateneo o interdipartimentali che abbiano per finalita' attivita' di ricerche e servizi di particolare complessita' e di interesse esteso a piu' strutture scientifico-didattiche.
5. Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti interessati, puo' deliberare sulla istituzione di centri di ricerca, centri di servizio e centri di ricerca e di servizio, d'intesa con altre universita'.
6. Le modalita' di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
7. Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e le strutture di ricerca e didattiche interessate, puo' istituire, di norma con carattere di temporaneita', centri di ricerca o di servizio, anche per sedi distaccate, equiparati ai dipartimenti anche per gli effetti di cui alla lettera h, comma 1 del precedente art. 22. Tali centri saranno disciplinati dagli articoli 44, 45 e 46 del presente statuto senza tener conto dei limiti numerici previsti in tali articoli. A tali centri dovra' afferire un congruo numero di docenti e ricercatori, anche non in via esclusiva, da stabilire con decisione del senato accademico.
 
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