Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 22 dicembre 2000
Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;
Visti il decreto ministeriale 4 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 21 agosto 1982 ed il decreto ministeriale 16 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 1986 che modificano l'art. 89 del regolamento sulla disciplina della pesca marittima, circa le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili;
Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998 e 5 maggio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 1999), concernenti la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 concernente il regolamento recante norme sulla costituzione dei consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 1o dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attivita' di tali consorzi;
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, concernente la sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti di Monfalcone, Venezia e Chioggia;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000, concernente la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000;
Considerato che il VI Piano nazionale prevede, in particolare, tra gli strumenti d'intervento, la possibilita' di introdurre sistemi gestionali in grado di aumentare il valore aggiunto prodotto dalla risorsa mare in favore degli operatori attraverso azioni che riguardano la gestione di aree di pesca affidate direttamente alle associazioni nazionali di categoria e loro consorzi si' da garantire il riequilibrio fra sforzo di pesca e dimensione degli stock;
Considerata l'opportunita' di attuare la suddetta previsione del Piano nazionale per quanto attiene alla gestione dei molluschi bivalvi, delegandola ai consorzi di gestione costituiti ai sensi dei sopracitati decreti ministeriali numeri 44/1995 e 515/1998;
Considerato che, in attuazione dei princi'pi propri della normativa internazionale e nazionale in tema di pesca responsabile e di sviluppo sostenibile, i consorzi, cui e' delegata la gestione della risorsa molluschi bivalvi, devono adottare tutte le misure idonee a garantire una gestione razionale degli stock ed un prelievo ottimale della risorsa molluschi;
Valutata la necessita' che, nei compartimenti in cui non sono costituiti i consorzi di gestione, le misure per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi sono da adottarsi dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 10 novembre 2000, hanno reso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzi diversi dagli attrezzi da traino.
2. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale sulla disciplina della pesca di cui al comma 1 nei limiti del mare territoriale di rispettiva competenza.
3. Alla luce delle previsioni del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi e' affidata ai consorzi costituiti ai sensi dei decreti ministeriali numeri 44/1995 e 515/1998, di seguito denominati "consorzi di gestione", e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato "Ministero". I consorzi di gestione possono presentare al Ministero motivate e documentate richieste di deroghe alla disciplina prevista dal presente decreto, ad esclusione di quella recata dagli articoli 2, 3 e 4.
4. Nei compartimenti marittimi ove i consorzi di gestione non siano stati costituiti ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale, la pesca dei molluschi bivalvi e' disciplinata dal Ministero.
 
Art. 2.
1. Presso ogni consorzio di gestione, per la verifica delle attivita' svolte, anche al fine di assicurare il corretto rapporto con le imprese che esercitano altre attivita' di pesca, e' costituito un comitato di coordinamento, nominato con decreto del direttore generale della pesca e dell'acquacoltura e composto da:
a) un rappresentante della Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;
b) il comandante della Capitaneria di porto o suo delegato;
c) il presidente del consorzio di gestione;
d) un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali di categoria che promuovono, ai sensi dei decreti ministeriali numeri 44/1995 e 515/1998, la costituzione del consorzio di gestione;
e) un rappresentante dell'istituto di ricerca incaricato di effettuare la valutazione della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento;
f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali nazionali della pesca.
3. Il comitato elegge nel suo seno il presidente tra i membri di cui alle lettere a) e b) ed il vice presidente tra i membri di cui alle lettere c) e d). Il comitato e' convocato dal presidente entro sette giorni dalla richiesta del consorzio.
4. Le spese per il funzionamento del comitato di coordinamento sono a carico del consorzio di gestione.
5. Il Ministero, su proposta dei consorzi, provvede, a partire dal 1o gennaio 2009, all'assegnazione delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi ed all'eventuale revoca. E' fatta salva la previsione del decreto ministeriale 21 luglio 1998, art. 2, punto 2 circa il numero delle unita' autorizzate alla pesca con draga idraulica in ciascun compartimento marittimo.
 
Art. 3.
1. In ordine alle dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili restano ferme le disposizioni di cui all'art. 89 del regolamento sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni.
2. Sull'intera partita e' ammessa una tolleranza di molluschi bivalvi:
a) con dimensioni inferiori a quelle previste di non piu' del 10% calcolato sul peso;
b) sul peso non superiore al 10% del quantitativo massimo pescabile.
3. Il consorzio puo' adottare provvedimenti piu' restrittivi rispetto alle previsioni del comma 2.
 
Art. 4.
1. I titolari di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi presentano al consorzio di gestione del compartimento di appartenenza, entro il giorno 5 di ciascun mese, la dichiarazione statistica conforme al modello allegato al presente decreto (allegato A).
2. Il consorzio di gestione, entro il giorno 15 di ciascun mese, trasmette al Ministero i dati aggregati riferiti all'intero compartimento, conformemente al modello allegato al presente decreto (allegato B), conservando ai propri atti le dichiarazioni relative alle singole unita'. Il consorzio comunica altresi' le unita' per le quali e' stata omessa la presentazione della dichiarazione ovvero la dichiarazione stessa e' stata presentata in maniera irregolare o incompleta.
3. La mancata o irregolare presentazione della dichiarazione e' sanzionata ai sensi delle leggi vigenti.
 
Art. 5.
1. Il consorzio di gestione determina l'orario di uscita dal porto delle unita'. L'orario di inizio dell'uscita dal porto e' fissato, per il periodo dal 15 marzo al 30 giugno, non prima delle ore 5, tenendo in debito conto il tradizionale inizio dell'attivita' della piccola pesca ed in particolare quella esercitata con gli attrezzi da posta. Per l'inizio dell'attivita' della pesca dei fasolari nell'ambito dei compartimenti di Chioggia, Monfalcone e Venezia, restano valide le condizioni e prescrizioni previste dal decreto ministeriale 11 febbraio 2000, citato nelle premesse.
2. Le unita' di cui al comma 1, dal 1o ottobre al 31 marzo osservano il fermo dell'attivita' nei giorni di sabato, domenica e festivi; dal 1o aprile al 30 settembre, oltre che nei giorni di sabato, domenica e festivi, anche in un altro giorno fissato dal consorzio di gestione. L'attivita' della pesca delle telline in Tirreno puo' effettuarsi anche nei giorni di sabato.
3. Per le unita' autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi nel mar Tirreno, al fine di consentire l'attivita' di pesca in funzione di particolari esigenze di mercato, il consorzio di gestione puo' disporre, fatto salvo il numero di giorni di fermo settimanale, il fermo dell'attivita' di pesca in una giornata feriale diversa dal sabato.
4. Nel mar Tirreno i giorni di fermo settimanali, per l'uso degli attrezzi denominati rastrello da natante e rastrelli senza ausilio di forza motrice e a piedi, sono limitati ai soli festivi.
5. Dal 1o luglio al 15 settembre la pesca dei cannolicchi con draga idraulica nel mar Tirreno puo' essere effettuata nel limite massimo di quattro ore. L'orario di attivita' e' fissato dal consorzio e, nei compartimenti ove non costituito, dall'Autorita' marittima, sentita la locale commissione consultiva per la pesca marittima.
6. Non sono consentite deroghe alle previsioni del presente articolo per le festivita' di fine anno.
 
Art. 6.
1. Il consorzio determina il fermo tecnico della pesca dei molluschi vongole, longoni, fasolari e delle altre specie, non ricomprese nel comma 2, per almeno due mesi, compresi tra aprile e ottobre.
2. La pesca degli altri molluschi bivalvi e' vietata nei seguenti periodi:
a) cannolicchi: dal 1o aprile al 30 settembre, nel mare Adriatico; dal 1o aprile al 31 maggio, nel mar Tirreno;
b) telline: dal 1o aprile al 30 aprile;
c) tartufi: dal 1o giugno al 31 luglio.
3. Durante i periodi di divieto di pesca e' consentito l'esercizio degli altri mestieri di pesca autorizzati nella licenza previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi.
4. Non e' consentita la pesca delle telline, dei tartufi e delle vongole veraci con la draga idraulica.
5. La pesca delle vongole veraci con rastrello a piedi e da natante e con attrezzo da traino per molluschi, nelle zone di mare non assentite in concessione, e' consentita esclusivamente oltre la fascia di rispetto di mezzo miglio dal limite delle concessioni. Nei periodi in cui e' consentita la raccolta del seme di vongola verace i pescatori autorizzati possono pescare con tali attrezzi, anche a partire dalla distanza di trecento metri dal limite esterno delle concessioni.
6. La pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, ad eccezione dei cannolicchi, deve essere effettuata in acque profonde almeno tre metri.
 
Art. 7.
1. Il pescato massimo giornaliero per unita' e' stabilito nelle seguenti quantita':
a) vongole, longoni e cuori: complessivi kg 600, ridotti a kg 150 per i rastrelli;
b) vongole veraci: kg 100;
c) cannolicchi: kg 300;
d) tartufi o noci: kg 100;
e) fasolari: kg 350;
f) telline: kg 100;
g) cozze pelose, mussoli e canestrelli: complessivi kg 300.
2. Il consorzio puo' stabilire piani per la cattura dei longoni che prevedano il prelievo giornaliero fino a kg 1.000.
3. Il consorzio, previo parere dell'unita' scientifica incaricata dal Ministero della valutazione della risorsa molluschi, competente per territorio, puo' proporre al capo del compartimento marittimo limiti al prelievo di determinati molluschi bivalvi diversi da quelli indicati nel comma 1.
 
Art. 8.
1. Ai fini del controllo delle quantita' massime giornalmente catturabili, i molluschi bivalvi devono essere sbarcati non oltre l'orario consentito, nel punto di sbarco fissato per ogni porto dal consorzio di gestione.
2. Per particolari esigenze locali, il capo del compartimento puo' autorizzare, previa richiesta del consorzio di gestione, un secondo punto di sbarco, anche nell'ambito dello stesso porto, a condizione che siano assicurate le finalita' del controllo.
3. Ai fini del controllo dell'attivita' di pesca i consorzi di gestione adottano le misure per assicurare in ogni punto di sbarco il rispetto delle norme in materia. Al riguardo gli eventuali addetti alla vigilanza o controllo del consorzio verificano anche le operazioni di sbarco.
4. Previo accordo tra consorzi appartenenti a compartimenti limitrofi puo' essere consentito lo sbarco del pescato in porto compreso in compartimento diverso da quello di pesca.
 
Art. 9.
1. L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi e' limitata alle acque del compartimento di iscrizione della nave. Il consorzio di gestione, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, puo' richiedere al Ministero di consentire la pesca dei molluschi bivalvi anche alle navi dei compartimenti contigui.
2. Le navi in flotta abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi, gia' autorizzate ad esercitare i mestieri della piccola pesca con gli attrezzi da posta e lenze, conservano tali autorizzazioni.
3. I consorzi di gestione, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, determinano piani di operativita' delle unita' abilitate all'esercizio di altri mestieri di pesca. A detti fini i consorzi possono proporre al Ministero la sospensione temporanea dell'abilitazione alla draga idraulica ovvero agli altri attrezzi.
4. Il consorzio, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, puo' stabilire piani di cattura dei molluschi, limitatamente ad un segmento della flotta, a seguito di manifeste difficolta' derivanti dalla carenza delle risorse.
 
Art. 10.
1. Il Ministero concede il trasferimento dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi con draga idraulica ad altra nave del medesimo proprietario avente le caratteristiche di cui all'art. 11, previo ritiro della precedente nave dall'attivita' di pesca per demolizione, vendita all'estero, cambio di destinazione.
2. Per le navi di cui al comma 1, ove ritirate dall'esercizio dell'attivita', non e' ammesso in alcun caso il rientro nella flotta peschereccia, salvo l'utilizzo esclusivo negli impianti di acquacoltura.
3. Il Ministero, nel caso di compravendita di unita' autorizzata all'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi o cessione di quote societarie, concede il trasferimento dell'autorizzazione ad altro armatore, esclusivamente nel caso in cui la nave rimanga iscritta nell'ambito dello stesso compartimento.
 
Art. 11.
1. Le caratteristiche tecniche della nave tipo per la pesca dei molluschi bivalvi sono riportate nell'allegato C al presente decreto.
2. Il consorzio puo' richiedere al Ministero, limitatamente alle unita' aderenti, in via sperimentale, e per la durata di essa, l'esercizio dell'attivita' di cattura con unita' ed attrezzi aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle tipo.
3. Non e' consentita la detenzione a bordo e l'uso di motori ausiliari per la pompa asservita alla draga.
 
Art. 12.
1. Le caratteristiche tecniche degli attrezzi per la pesca dei molluschi bivalvi sono riportate nell'allegato D al presente decreto.
2. I consorzi adottano misure concernenti il recupero ed il traino dell'attrezzo, nonche' il controllo finalizzato all'osservanza delle caratteristiche tecniche degli attrezzi previsti dal presente decreto, assicurando la sospensione dell'attivita' di pesca delle unita' i cui attrezzi non siano conformi alle previsioni del presente decreto, con verifiche bimestrali o quando il presidente o l'organo di controllo lo ritiene necessario per verificare il rispetto delle norme.
 
Art. 13.
1. La violazione delle disposizioni del presente decreto e' punita ai sensi delle leggi vigenti.
 
Art. 14.
Sono abrogati i decreti ministeriali 21 luglio 1998 e 5 maggio 1999 disciplinanti la pesca dei molluschi bivalvi, citati nelle premesse.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio Registato alla Corte dei conti il 16 marzo 2001 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 47
 
Allegato A

Al Consorzio di gestione della
pesca dei molluschi bivalvi di ....

DICHIARAZIONE STATISTICA
NOME UNITA' .................. MATRICOLA ...................

ANNO ...................... MESE .......................

Giorno|Zona di pesca|Specie|KG.|Giorno|Zona di pesca |Specie|KG.
1 | | | |17 | | |
2 | | | |18 | | |
3 | | | |19 | | |
4 | | | |20 | | |
5 | | | |21 | | |
6 | | | |22 | | |
7 | | | |23 | | |
8 | | | |24 | | |
9 | | | |25 | | | 10 | | | |26 | | | 11 | | | |27 | | | 12 | | | |28 | | | 13 | | | |29 | | | 14 | | | |30 | | | 15 | | | |31 | | | 16 | | | | |Totale complessivo| |

Legenda SPECIE TOTALI

VONGOLE = V ...................
LONGONI = L ...................
CUORI = CR ..................
CANNOLICCHI = CL ..................
FASOLARI = F ..................
 
Allegato B

Al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Direzione
generale della pesca e
dell'acquacoltura - Roma

CONSORZIO DI GESTIONE DI ...........................

DICHIARAZIONE STATISTICA

ANNO .............. MESE .................

N.ro |Nome unità |Specie |Q.li |N.ro |Nome unità |Specie|Q.li
1 | | | |17 | | |
2 | | | |18 | | |
3 | | | |19 | | |
4 | | | |20 | | |
5 | | | |21 | | |
6 | | | |22 | | |
7 | | | |23 | | |
8 | | | |24 | | |
9 | | | |25 | | | 10 | | | |26 | | | 11 | | | |27 | | | 12 | | | |28 | | | 13 | | | |29 | | | 14 | | | |30 | | | 15 | | | |31 | | | 16 | | | | |Totale complessivo| |

Legenda SPECIE TOTALI

VONGOLE = V ...................
LONGONI = L ...................
CUORI = CR ..................
CANNOLICCHI = CL ..................
FASOLARI = F ..................
 
Allegato C

PESCHERECCIO TIPO PER LE DRAGHE IDRAULICHE, ATTREZZI DA TRAINO PER
MOLLUSCHI E RASTRELLI DA NATANTE.

Il peschereccio tipo per la pesca con draga idraulica ed attrezzi da traino per molluschi deve avere le seguenti caratteristiche e limitazioni:
a) lunghezza massima tra le perpendicolari 10 metri;
b) potenza massima 150 HP e 100 per i rastrelli da natante;
c) stazza lorda massima 10 tonnellate;
d) presenza di un solo motore senza ausiliari per le pompe;
e) assenza di mantello all'elica;
f) presenza di un solo verricello per cavo di acciaio per [a manovra della draga idraulica ed il recupero dell'ancora.
E' consentita la presenza di un secondo verricello ubicato nei pressi del punto di salpamento della draga con massimo due tamburi senza campane di tonnaggio, utilizzabile esclusivamente per il salpamento della draga.
 
Allegato D

A) DRAGHE IDRAULICHE

1. Descrizione.
Si tratta di attrezzi che penetrano nel fondo fino a qualche centimetro nel substrato e raccolgono gli organismi marini ivi annidati.
La sabbia ed il fango raccolti dall'attrezzo nel suo cammino vengono spinti fuori dall'attrezzo con una serie di getti d'acqua, mentre i molluschi vengono trattenuti.
L'attrezzo si presenta come un parallelepipedo in ferro con una lama per tagliare il sedimento ed un sistema per inviare acqua in pressione agli ugelli fissati in vari punti dell'attrezzo stesso.
La draga idraulica e' caratterizzata da:
a) fronte od apertura orizzontali;
b) gabbia rigida in cui si raccoglie il prodotto pescato;
c) ugelli da cui esce l'acqua in pressione;
d) grosso tubo di mandata dell'acqua da bordo oppure nel caso di pompe sommerse collegamento a bordo con tubi per l'olio che mette in funzione la pompa sommersa.
Caratteristiche genera1i delle draghe idrauliche 2. Caratteristiche e limitazioni.
Tutte le draghe idrauliche debbono avere le seguenii caratteristiche:
larghezza massima del fronte o apertura orizzontale metri 3;
pressione massima sull'attrezzo 1,8 bar;
peso massimo dell'attrezzo kg. 600;
la parte inferiore della gabbia dove viene raccolto il prodotto deve essere costituita da opportuni tondini metallici oppure da grigliati che garantiscono una equivalente selettivita'.
Le modalita' di traino sono determinate dal consorzio di gestione. Nei compartimenti in cui non sono costituiti i consorzi di gestione o per le unita' non aderenti ai consorzi il traino della draga deve avvenire solamente facendo forza, tramite il verricello sul cavo dell'ancora precedentemente calata. E' inoltre vietato anche il montaggio di dispositivi che possano rendere possibile o facilitare il traino con l'elica, quali rinvii fissi per cavo laterali o poppieri. In ogni caso e' necessario che i due cavi di traino della vongolara siano di uguali dimensioni e non prevedano attacchi sul verricello; inoltre le catene (od i cavi di traino) della draga non devono prevedere incroci ma devono essere liberi e paralleli. 2.1. Caratteristiche della draga idraulica per la pesca delle vongole, dei longoni e dei fasolari.
Tali draghe oltre le caratteristiche generali hanno le seguenti limitazioni:
a) la distanza tra i tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a 12 mm, con una tolleranza inferiore a 1 millimetro;
b) sono ammesse in sostituzione dei tondini o reti metalliche a maglia quadrata aventi lato non inferiore a 17 mm oppure a maglia rettangolare i cui lati non siano rispettivamente inferiori a 25 mm e 12 mm oppure da lamiera perforata avente fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il rapporto pieni vuoti sia inferiore ad 1/2;
c) il prodotto raccolto dalla vongolara deve essere separato con setacci. I setacci devono essere costituiti da tondini la cui distanza non sia inferiore a 12 mm; e' ammessa la tolleranza di 1 mm;
d) sono ammesse reti metalliche a maglia quadrata aventi lato non inferiore a 17 mm oppure a maglia rettangolare i cui lati non siano rispettivamente inferiori a 25 mm e 12 mm, oppure la lamiera perforata aventi fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il rapporto pieni vuoti sia inferiore ad 1/2;
e) il setaccio deve essere facilmente ispezionabile e deve essere collaudato. Vi deve inoltre essere possibilita' di apertura sul lato di raccolta del prodotto. 2.2. Caratteristiche della cannellara.
Per cannellara si intende la draga idraulica per la cattura di cannolicchi o cappelonghe (Solen ed Ensis).
Oltre le caratteristiche proprie delle draghe idrauliche la cannellara e' soggetta anche alle seguenti limitazioni:
a) presenza di ugelli che immettono acqua in pressione anche nella parte anteriore della lama che penetra nel sedimento;
b) la distanza dei tondini metallici dalla parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a mm 7;
c) non sono ammessi in sostituzione dei tondini grigliati metallici;
d) non e' consentito l'uso o la detenzione a bordo del setaccio; la cernita dei cannolicchi pescati deve essere effettuata manualmente ed il resto del pescato deve essere rigettato in mare ad eccezione dei vermi. 2.3. Caratteristiche della fasolara.
Per fasolara si intende la draga idraulica per la cattura dei fasolari (Callista chione).
La fasolara ha le caratteristiche proprie della draga idraulica soggetta anche alle seguenti limitazioni:
a) la distanza dei tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a mm 25;
b) e' consentito l'uso del vibrovaglio;
c) per i compartimenti marittimi di Chioggia, Monfalcone e Venezia sono fatte salve le disposizioni dell'Autorita' istituita ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000.
B) ATTREZZO DA TRAINO PER MOLLUSCHI 1. Descrizione.
Si tratta di attrezzi che privi di getti di acqua in pressione trainati sul fondo marino staccano e trattengono molluschi bivalvi annidati nel substrato.
Sono molto diversi l'uno dall'altro per forma e dimensioni, ma generalmente consistono di una bocca rigida seguito da un corto sacco di rete tessile.
Assomigliano molto alle reti a strascico a bocca fissa quali rapido sfogliara da cui pero' e' possibile distinguerli per alcune caratteristiche particolari quali:
a) larghezza della bocca o apertura orizzontale;
b) dimensioni di maglia del sacco in rete tessile;
c) assenza di apertura posteriore del sacco;
d) lunghezza del sacco in rete tessile molto limitata (circa uguale alla apertura orizzontale dell'attrezzo stesso).
Il traino dei suddetti attrezzi per molluschi puo' venire effettuato sia in linea retta che a cerchio utilizzando l'elica e/o l'ancora. 1.1. Caratteristiche del rampone per molluschi.
Per rampone per molluschi si intende un attrezzo la cui bocca e' armata con denti in ferro per la cattura di cozze pelose (Modiolus barbatus) e canestrelle (Proteopecten glaber).
Il rampone e' soggetto alle seguenti limitazioni:
a) la larghezza della bocca non deve essere superiore a m 1,60;
b) l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 50;
c) devono essere presenti nella parte superiore della rete tre aperture longitudinali (in direzione parallele alla direzione di avanzamento dell'attrezzo) al fine di agevolare la fuoriuscita dei detriti e degli scarti. 1.2. Caratteristiche della sfogliara per molluschi e dell'ostreghero.
Per sfogliara per molluschi o per ostreghero si intendono attrezzi a bocca rigida muniti di un sacco di raccolta per i molluschi catturati.
La bocca rigida e' formata da un'asta trasversale su cui e' montata una lima da piombi generalmente in catena. Il sacco di raccolta e' montato sull'asta e sulla lima da piombi e puo' essere sia di materiale tessile (reti di fibra sintetica) o di materiale ferroso (reti di fili di acciaio o catenelle intrecciate):
a) la larghezza della bocca non deve essere superiore a metri 1,60;
b) l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 60;
c) non devono essere presenti le slitte che vincolano l'apertura verticale della sfogliara per le sogliole. 1.3. Regolamentazione del rampone tradizionale e della cassa.
Per rampone tradizionale e per cassa si intendono due attrezzi con bocca rigida formata da un rettangolo di tondino di ferro a cui e' armato un sacco di rete.
Il rampone tradizionale e la cassa sono soggetti anche alle seguenti limitazioni:
a) la larghezza della bocca non deve essere superiore a metri 1,60;
b) l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 50.
C) RASTRELLO DA NATANTE 1. Descrizione.
Il rastrello da natante, che puo' essere usato solo nel Mar Tirreno, e' attrezzo a bocca rigida con la parte inferiore della bocca armata con lunghi denti di ferro mentre la parte superiore e' normalmente un semicerchio di cui la parte inferiore e' il diametro. Alla bocca e' montato un sacco in rete per la raccolta dei molluschi.
Il rastrello a denti e' fornito di un corto manico a 1-2 metri che ha lo scopo di regolare l'inclinazione di denti rispetto al fondo.
I denti sono molto lunghi, circa 30 cm e molto affilati per penetrare bene nel substrato e raccogliere i molluschi, sono montati molto vicini l'uno all'altro, per evitare che i molluschi possano sfuggire alla cattura passando tra un dente e l'altro.
Il sacco e' formato da una sola pezza di rete ed ha il solo scopo di raccogliere e trattenere i molluschi in esso convogliati dal rastrello.
Il traino deve avvenire tramite il recupero dell'ancora con verricello. Ogni natante tira due attrezzi con un cavo ciascuno che agisce direttamente sulla bocca del rastrello. Le modalita' di fissaggio del manico al cavo di traino, permettono di regolare l'inclinazione dei denti rispetto al fondo. Scopo del manico e' solo questa regolazione.
Per il salpamento e' consentito l'uso di attrezzo meccanico che non interferisca con l'attrezzo di pesca. 1.2. Caratteristiche.
Il rastrello da natante deve avere le seguenti caratteristiche:
a) la larghezza della bocca non deve essere superiore a m 1,50;
b) l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 20 per la pesca delle telline e a mm 30 per gli altri molluschi;
c) sacco di raccolta in rete tessile non deve avere lunghezza superiore a m 2.
Per quanto riguarda il natante esso e' soggetto alle seguenti limitazioni:
la stazza non deve essere superiore a 10 tonnellate;
la potenza del motore non deve essere superiore a 100 HP.
D) RASTRELLO A PIEDI E RASTRELLO SENZA AUSILIO DI FORZA MOTRICE 1. Descrizione.
Per rastrello a piedi e rastrello senza ausilio di forza motrice si intendono attrezzi per la cattura di molluschi azionati esclusivamente da energia umana.
Ve ne sono essenzialmente di due tipi; infatti la bocca inferiormente puo' essere provvista di una lama metallica (come nel caso della vongolara manuale), o di denti (come nel caso del rastrello a denti).
L'attrezzo puo' essere fornito di sacco in rete tessile o cesto di raccolta in rete o grigliato metallico.
L'attrezzo puo' essere adoperato a piedi o da bordo di un natante, in quest'ultimo caso il traino ed il recupero sono totalmente manuali.
 
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