Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 20 aprile 2001
Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 (nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993) recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura";
Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999 (nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1999) recante "Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura";
Visto il proprio decreto 28 febbraio 2000 (nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000) recante "Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni";
Considerato che, fino a quando non sara' emanata una norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a quando non saranno attivate le procedure tecnico-amministrative previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile, garantendo i necessari requisiti di sicurezza tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni;
Decreta:
Art. 1.
Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni
L'installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, e con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, e' consentita, fino all'emanazione della nuova norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, alle condizioni riportate nell'art. 2 del presente decreto.
 
Art. 2.
Condizioni per l'utilizzazione di porte resistenti
al fuoco di grandi dimensioni
L'installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all'art. 1 del presente decreto, con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, e' consentita a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione:
a) estensione dell' omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;
b) relazione descrittiva della porta e degli ulteriori accorgimenti tecnici adottati per garantire le prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore;
c) dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilita':
c1) indica le dimensioni della porta;
c2) garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI oppure RE indicata nell'atto di omologazione di cui al punto a);
c3) attesta di aver apposto sulla porta il marchio con l'indicazione permanente ed indelebile degli estremi dell'atto di omologazione di cui alla precedente lettera a), il numero distintivo annuale e il nome del produttore;
d) dichiarazione in cui il produttore attesta di avere predisposto il fascicolo tecnico che dovra' contenere almeno la seguente documentazione:
d1) elaborati grafici dettagliati della porta e di tutte le sue componenti;
d2) manuale delle istruzioni per l'installazione, uso e manutenzione della porta;
d3) valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta basata anche su eventuali relazioni di calcolo;
d4) relazione del progettista sui materiali impiegati e gli accorgimenti tecnici adottati in relazione alle dimensioni della porta.
Il suddetto fascicolo tecnico dovra' essere conservato dallo stesso produttore ed esibito per i controlli con le modalita' previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2001
Il Ministro: Bianco
 
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