Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 11 aprile 2001
Autorizzazione alla societa' C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l., in Milano, al rilascio di certificazione CE, relative agli ascensori ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e competitivita'
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE, sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1999, di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE, secondo la direttiva 95/16/CE, per l'allegato VI (esame finale) e per l'allegato X (verifica di unico prodotto - modulo G), emesso a nome della societa' C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l. - Milano, con sede in via Boncompagni, 36 - Milano;
Vista l'istanza del 25 gennaio 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 7 febbraio 2001, protocollo n. 785.073, con la quale l'organismo C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l. - Milano, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'estensione dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni per l'allegato V, modulo B ai sensi della direttiva medesima;
Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l. - Milano, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
Considerato altresi' che l'organismo C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l. - Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
Art. 1.
1. L'organismo C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l. - Milano, e' autorizzato al rilascio di certificazioni CE, secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:
allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);
2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
3. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terra' tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
 
Art. 2.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha validita' triennale.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
 
Art. 3.
1. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1 e 2, codesto organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2001
Il direttore generale: Visconti
 
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