IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Vista la legge n. 164 del 10 febbraio 1992, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 20 aprile 1994, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge n. 193 del 16 giugno 1998, recante modifica all'art. 7 della legge n. 164/1992; Vista la richiesta presentata dalla regione Sardegna, ai sensi dell'art. 8 comma 4, della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere la possibilita' di anteporre, da parte dei produttori e trasformatori interessati, il nome geografico "Sardegna" per quei VQPRD gia' riconosciuti, nella cui presentazione e designazione non e' previsto il riferimento al nome geografico "Sardegna", conservando, comunque, i vini la loro identita' stabilita dai rispettivi disciplinari di produzione; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nel corso della riunione tenutasi in data 21 marzo 2001; Considerato che le motivazioni di tale richiesta muovono dalla necessita' degli operatori di immettere sul mercato un prodotto, che utilizzando il termine "Sardegna" consenta ai consumatori la percezione immediata della provenienza dei vini stessi; Ritenuto per le motivazioni sopra esposte doversi procedere alla richiesta di cui alle premesse; Decreta: Articolo unico Ai sensi della legge n. 164/1992, art. 8, comma 4, le denominazioni di origine controllata e garantita appresso elencate, prodotte nella regione Sardegna, possono essere precedute dal nome geografico "Sardegna": Vermentino di Gallura D.O.C.G.; Alghero D.O.C.; Arborea D.O.C.; Carignano del Sulcis D.O.C.; Malvasia di Bosa D.O.C.; Mandrolisai D.O.C.; Moscato di Sorso-Sennori D.O.C.; Giro' di Cagliari D.O.C.; Malvasia di Cagliari D.O.C.; Monica di Cagliari D.O.C.; Moscato di Cagliari D.O.C.; Nasco di Cagliari D.O.C.; Nuragus di Cagliari D.O.C.; Terralba o Campidano di Terralba D.O.C.; Vernaccia di Oristano D.O.C. I vini sopra elencati debbono, comunque, conservare la loro identita' avendo cura di rispettare, le norme stabilite e a suo tempo approvate, previste nei singoli disciplinari di produzione. Roma, 30 marzo 2001 Il Ministro: Pecoraro Scanio |