IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti i regolamenti e le direttive CEE, che regolano le tematiche attinenti ad intrastrutture ferroviarie e trasporti per ferrovia, nonche' la decisione CEE 16 dicembre 1994, n. C (94)3581, relativa all'approvazione del programma operativo nazionale trasporti-ferrovia 1994/1999; Visto l'art. 2, comma 1, della legge 4 giugno 1991, n. 186, istitutiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET); Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e tra i quali figura ricompreso il CIPET; Visti il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativo al conferimento di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a regioni ed enti locali ed il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, recante al primo modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale si e', tra l'altro, proceduto al riordino delle funzioni di questo Comitato; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e 16 marzo 1999, n. 146, recanti norme di attuazione, rispettivamente, della direttiva n. 91/440/CEE del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e delle direttive n. 95/18/CE e n. 95/19/CE del 19 giugno 1995, concernenti le licenze alle imprese ferroviarie, la ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che, all'art. 131, reca disposizioni anche in materia di appalti ferroviari ed all'art. 145, comma 78, dispone che le risorse finanziarie conferite alle Ferrovie dello Stato S.p.a. come contributo alla realizzazione delle opere specifiche di cui alle leggi nella norma richiamate sono attribuite alla societa' stessa in conto aumento di capitale sociale per le finalita' originarie, mentre, alla tabella D, vengono stanziati 7.000 miliardi di lire, nel triennio 2001-2003, quale ulteriore apporto al capitale sociale delle Ferrovie medesime; Vista la propria delibera 12 agosto 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 202/1992) con la quale l'ente F.S. e' stato trasformato in societa' per azioni e che ha rimesso l'esercizio dei diritti di azionista d'intesa al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro dei trasporti e della navigazione; Visto il contratto di programma 1994-2000 sottoscritto il 25 marzo 1996 dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. e sul cui schema questo Comitato si era espresso favorevolmente, da ultimo, nella seduta del 13 marzo 1996; Visto l'addendum stipulato il 16 luglio 1998 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le F.S., sul cui schema questo Comitato aveva espresso parere favorevole con delibera 25 settembre 1997, n. 176/1997 (Gazzetta Ufficiale n. 246/1997); Visto l'accordo preliminare al 2o addendum stipulato il 18 febbraio 1999; Vista la propria delibera 5 novembre 1999, n. 180/1999 (Gazzetta Ufficiale n. 17/2000), relativa alla definizione dei criteri per la determinazione del canone di pedaggio per l'accesso alla rete ferroviaria ed attuata con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, n. 43T, e 22 marzo 2000, n. 44T; Visto il 2o addendum al citato contratto di programma stipulato il 1o agosto 2000 e sul cui schema questo Comitato aveva espresso parere favorevole con delibera 22 giugno 2000, n. 55/2000 (Gazzetta Ufficiale n. 166/2000); Vista la propria delibera 22 giugno 2000, n. 63/2000 (Gazzetta Ufficiale n. 186/2000), recante direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma nel settore dei servizi di pubblica utilita'; Visto il 3o addendum al contratto di programma 1994-2000, sul quale questo Comitato si e' pronunziato favorevolmente con delibera 2 novembre 2000, n. 111/2000 (Gazzetta Ufficiale n. 281/2000); Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri sul risanamento delle Ferrovie dello Stato S.p.a. in data 30 gennaio 1997 e 18 marzo 1999; Vista la nota del 21 luglio 2000 con la quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha approvato il piano di impresa 1999-2003 predisposto dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.; Vista la nota del 31 luglio 2000 con la quale il predetto Ministero ha approvato il progetto di riassetto societario della menzionata Societa'; Visto l'atto di concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T; Visto il documento di programmazione economica e finanziaria 2001/2004 che conferma l'importanza delle tecniche di project financing per la realizzazione e gestione di attivita' e servizi di pubblica utilita', gia' evidenziata nell'analogo documento relativo al periodo 2000-2003, quantificando anche gli importi di spesa pubblica per investimenti che dovrebbero essere sostituiti da capitale privato; Visto lo schema del "Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica", sul quale questo Comitato ha espresso il definitivo parere favorevole con delibera 1o febbraio 2001, n. 1/2001, e che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001 in corso di registrazione; Vista la propria delibera 1o febbraio 2001, n. 2/2001, con la quale questo Comitato - anche in relazione alle indicazioni fornite nella relazione esplicativa predisposta dall'Ufficio di vigilanza sulle F.S. e recependo il parere reso dal Nars, nella riunione del 26 gennaio 2001, sui profili di regolazione - ha espresso parere favorevole in ordine allo schema di contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a. 2001-2005, subordinatamente all'accoglimento di talune osservazioni; Vista la nota con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha trasmesso i pareri espressi dalle commissioni parlamentari e la stesura aggiornata del suddetto schema di contratto, rielaborata sulla base delle raccomandazioni formulate da questo Comitato; Considerato che, con delibera in data 13 marzo 1996, questo Comitato aveva autorizzato, a valere sulle risorse di cui alla legge 1o marzo 1996, n. 64, il finanziamento di 80 miliardi di lire per la realizzazione della seconda fase del raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Punta Raisi e segnatamente del tratto Palermo Notarbartolo-Palermo Centrale/Palermo Brancaccio; Considerato che, in vista della stipula dell'accordo di programma quadro per il trasporto ferroviario con la regione Sicilia, le F.S. S.p.a. hanno indicato le modalita' puntuali di utilizzo del suddetto finanziamento, che - come anche precisato dalla Societa' in nota 2 aprile 2001 - verra' destinato alla realizzazione delle opere costituenti la tratta funzionale tra la fermata di Orleans e quella del palazzo di Giustizia si che questo Comitato, con successiva delibera, procedera' alla definitiva assegnazione del contributo; Considerato che la legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone per il 2001 stanziamenti per contributi ed indennizzi in conto esercizio non allineati ai livelli previsti nel piano di impresa sulla base di costi efficienti e considerato che tale scostamento appare suscettibile di incidere negativamente sul processo di risanamento della societa'; Ritenuto di reiterare, nel presente parere, le raccomandazioni formulate nella delibera n. 2/2001 che delineano le fasi attuative dello stipulando contratto di programma; Prende atto: che lo schema di contratto di programma da stipulare tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a. per il quinquennio 2001-2005, nella stesura aggiornata esaminata nell'odierna seduta, in linea di principio riflette le indicazioni formulate nella delibera n. 2/2001 e prende atto in particolare che: sotto l'aspetto della regolazione dell'esercizio lo schema - pur non indicando esplicitamente gli obiettivi specifici di efficientamento in termini di riduzione del costo/chilometro - si colloca nel contesto del processo di progressiva liberalizzazione nell'utilizzo della rete, chiaramente delineato nelle delibere richiamate in premessa, ed e' improntato a principi che si stanno sempre piu' generalizzando nel settore dei servizi di pubblica utilita', avviando un processo di razionalizzazione in quanto predetermina gli oneri di manutenzione ordinaria, includendo - a titolo cautelativo - a decorrere dal 2002 importi per oneri concessori e relative tasse concessionali connessi all'uso di beni demaniali; circoscrive le ipotesi di revisione degli oneri di cui sopra e degli indennizzi specificati alla lettera b) del punto 7.3 alle ipotesi di aumento degli oneri di servizio pubblico, di apertura di nuove tratte e/o impianti e di modifica dell'entita' degli oneri concessori, cioe' ad ipotesi di modifiche di programma e comunque a fatti non riconducibili all'operato del gestore; riferisce forme di conguaglio ex post solo ai contributi per extra-costi, che - stante la commisurazione delle tariffe di pedaggio a costi di circolazione efficientata - restano a carico dello Stato in correlazione alle attuali inefficienze infrastrutturali (K1) e alle insufficienze tecnologiche della rete (K2), nelle ipotesi che gli investimenti previsti nel contratto di programma 1994-2000 ed idonei a rimuovere tali inefficienze non vengano realizzati alle scadenze previste, fermo restando che per contro, se le opere di efficientamento sono completate nei termini, la riduzione degli oneri correlati a tali extra-costi opera automaticamente secondo le scansioni della tabella 1 dello stipulando contratto di programma; mira ad assicurare, in linea con quanto adottato per gli altri servizi di pubblica utilita', che gli incrementi dei costi di gestione restino contenuti entro il tasso di inflazione programmato; sotto l'aspetto programmatorio lo schema appare coerente con i contenuti del menzionato "Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica" e in particolare; esplicita, all'art. 4, che la Societa' direttamente partecipata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed alla quale il Ministero per ultimo citato trasferira' le ulteriori risorse stanziate dalle leggi finanziarie sotto forma di aumento di capitale, provvedera', a sua volta, a trasferire le risorse stesse alla costituenda societa' da essa controllata sotto analoga forma di aumento di capitale sociale; presuppone che l'attuazione del nuovo contratto di programma si sviluppi in parallelo al completamento del programma previsto dal contratto di programma 1994-2000, anche se gli investimenti inclusi nel piano di impresa per incrementi di costo rispetto alle stime iniziali e per completamento di fasi gia' avviate nell'ambito di detto contratto vengono riportati nella tabella 2 dello stipulando contratto ed anche se il relativo costo, stimato in 7.800 miliardi di lire, viene computato tra gli oneri da fronteggiare con il nuovo contratto; riporta, tra le fonti di copertura del programma complessivo di investimenti, anche gli stanziamenti disposti per specifiche finalita' dalle leggi richiamate all'art. 145, comma 78, della legge n. 388/2000; include nuovi programmi di sviluppo della rete ferroviaria per un costo aggiuntivo di 14.077 miliardi di lire, ricomprendendo, in attuazione delle indicazioni formulate da questo Comitato nella delibera n. 111/2000, alcuni degli interventi solo parzialmente finanziati con il 3o addendum al contratto di programma 1994-2000 a causa della riduzione degli stanziamenti originari; postula la prosecuzione del rapporto convenzionale con la T.A.V. S.p.a. per la realizzazione del programma "alta capacita'" sulla base delle stime del piano d'impresa riportate in apposita tabella, prosecuzione che ovviamente e' da intendere nei termini di cui all'art. 131 della legge n. 388/2000; individua gli investimenti da effettuare nell'arco di vigenza del contratto, rispettivamente, per manutenzione straordinaria della rete, per ricerca-sperimentazione ed adeguamento della rete stessa alle specifiche tecniche dell'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' nonche' per progetti di miglioramento della sicurezza delle lunghe gallerie o per programmi di risanamento acustico e ambientale; per il programma complessivo di cui agli alinea precedenti presenta un costo residuo, a valori 2000, di oltre 42.500 miliardi di lire - ivi incluso il fabbisogno aggiuntivo per il completamento degli interventi di cui al contratto di programma 1994/2000, ma al netto dell'onere di realizzazione delle tratte prioritarie delle linee ad alta capacita' Milano-Genova e Milano-Venezia indicate nel testo - a fronte di una disponibilita' di 7.000 miliardi di lire, che nell'occasione viene ripartita tra le diverse tipologie di intervento; contiene quindi, oltre agli impegni correlati alle risorse recate dalla citata legge n. 388/2000, indicazioni per ulteriori investimenti cui e' da riconoscere carattere meramente programmatico e che potranno trovare attuazione nei limiti delle risorse di bilancio stanziate dalle leggi finanziarie per ciascuna delle annualita' successive e/o di altre risorse comunque disponibili; circoscrive l'utilizzo delle risorse destinate al programma di riqualificazione delle stazioni medio-grandi alle opere essenziali per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria; Prende altresi' atto: che lo schema di contratto, nella stesura esaminata nell'odierna seduta, prevede che tra l'altro, in sede di revisione del contratto di programma ai sensi dell'art. 3, sia conferita priorita' agli interventi attuativi di impegni anche temporalmente scanditi in accordi internazionali, includendo esplicitamente, in relazione alle indicazioni delle Camere, tra le priorita' da realizzare nell'ambito del programma "valichi", ricompreso nella tabella 3, gli interventi di potenziamento della linea Verona-Brennero ed il nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, nonche' l'ammodernamento della linea Trieste-Lubiana per il quale sono peraltro da risolvere preliminarmente talune problematiche connesse all'avvenuto processo di societarizzazione, vertendosi in tema di investimenti su beni di terzi; che lo schema, del pari in relazione alle osservazioni delle commissioni parlamentari, riserva alla realizzazione del Centro di Osmannoro le risorse che l'originaria stesura dello schema destinava al Centro suddetto ed all'ulteriore fase di potenziamento tecnologico della stazione di Firenze SMN si' che la necessita' di reperire la copertura finanziaria per quest'ultimo intervento ha comportato la rimodulazione delle assegnazioni di cui alla tabella 8; che le altre prescrizioni di carattere generale formulate dalle suddette commissioni trovano la necessaria risposta nei meccanismi previsti dallo schema di contratto ed intesi a garantire il monitoraggio degli impegni presi e la rendicontazione delle attivita' svolte da parte del gestore dell'infrastruttura, mentre ulteriori considerazioni anche su specifici interventi restano assorbite dalle indicazioni gia' contenute nella stesura originaria dello schema stesso; che in sede di predisposizione del testo definitivo dello schema di contratto di programma il Ministero dei trasporti e della navigazione ha previsto, anche in relazione all'insufficiente copertura finanziaria, che venga redatto un piano di priorita' per le tre tipologie di investimenti considerate e che nella fase istruttoria si e' pervenuti ad una diversa formulazione del punto 6.3 al fine di conferire maggiore pregnanza alle procedure di valutazione previste dallo schema; che in sede istruttoria e' emersa altresi' la opportunita' di depennare il comma 2 dell'art. 12 e di traslare le relative indicazioni nel suddetto piano di priorita' allorche' sara' disponibile il programma operativo nazionale trasporti nel contesto del quadro comunitario di sostegno 2000-2006 allo scopo di assicurare la massima trasparenza delle modalita' di utilizzo dei fondi comunitari; che la finalizzazione del contributo assegnato al collegamento Palermo-Punta Raisi di cui in premessa ha comportato modifica della relativa copertura finanziaria, con relativa riduzione dell'"ulteriore fabbisogno" esposto nella tabella 2; Esprime parere favorevole: in relazione a quanto sopra rilevato, sullo schema di contratto di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a. per il quinquennio 2001-2005 nella stesura esaminata nell'odierna seduta; Raccomanda: che nell'attuazione del programma degli investimenti sia prestata massima attenzione ai temi inerenti la tutela della sicurezza, al fine di assicurare il piu' alto livello di protezione dei lavoratori e degli utenti, e che oggetto di particolare attenzione formino anche i profili ambientali, in linea con le raccomandazioni di cui alla richiamata delibera n. 1/2001 relativa al piano generale dei trasporti e della logistica; che in linea generale venga effettivamente realizzato, da parte del gestore, un significativo miglioramento della capacita' di spesa, con particolare riferimento agli interventi cofinanziati nell'ambito del citato programma operativo nazionale trasporti che verra' predisposto nel contesto del quadro comunitario di sostegno 2000-2006; che nell'ambito della realizzazione del sistema di "alta capacita'", riguardo alla trasversale Torino-Milano-Venezia, sia data priorita' agli interventi sui nodi e sulle tratte sature e al potenziamento del corridoio merci medio-padano, realizzando anche gli adeguamenti e le connessioni necessari; che vengano studiate e poste in atto misure tese ad assicurare un ottimale utilizzo della capacita' esistente, con particolare riferimento ai valichi alpini; Impegna: il Ministro dei trasporti e della navigazione: a sottoporre, non appena possibile, a questo Comitato i criteri e le procedure per l'allocazione delle tracce da parte del gestore dell'infrastruttura in relazione all'avvenuto rilascio delle licenze per l'attivita' di trasporto in ambito nazionale, anche al fine di determinare, alla luce - tra l'altro - delle previsioni dell'atto di concessione, standard e parametri di qualita' dei servizi dell'infrastruttura e della loro utilizzazione, nonche' modalita' di ristoro in caso di violazione di tali standard e parametri; a monitorare il programma d'investimenti relativo alla soppressione dei passaggi a livello previsti dall'art. 1 della legge 8 ottobre 1998, n. 354, al fine di assicurare il completamento del programma stesso; ad approfondire, in fase di attuazione del piano generale dei trasporti e della logistica ed in correlazione al progressivo trasferimento di funzioni e compiti alle regioni, in contraddittorio con le regioni stesse, il problema dell'imputazione degli oneri di gestione delle infrastrutture ferroviarie non ricomprese nel "sistema nazionale integrato trasporti", cioe' non incluse nella rete di interesse nazionale di cui lo Stato deve garantire, anche finanziariamente, la funzionalita'; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a definire la destinazione dei proventi delle dismissioni di cui all'art. 8 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 1999 sul "risanamento delle Ferrovie dello Stato", in relazione alle indicazioni contenute nella direttiva stessa; entrambi i Ministri; per quanto concerne la regolazione: a stabilire gli obiettivi specifici di efficientamento della gestione dell'infrastruttura, posto che il piano di impresa citato in premessa riferisce gli obiettivi di risanamento alle Ferrovie dello Stato S.p.a. a livello aggregato, stabilendo tali obiettivi in termini di riduzione del costo/chilometro e precisando le modalita' di verifica sul raggiungimento degli obiettivi stessi e le misure da adottare in caso di scostamento; a valutare l'adozione di misure atte a ripristinare, in sede di quantificazione degli stanziamenti per contributi all'esercizio, il criterio del rispetto dei costi efficienti; a definire il problema del regime dei beni demaniali marittimi in uso alla Societa', fermo restando che quest'ultima procedera' a detrarre dall'importo complessivo degli oneri di manutenzione ordinaria la quota degli oneri concessori e delle relative tasse esposta nella citata tabella 1 che risulti comunque non dovuta; per quanto concerne il programma degli investimenti: a sottoporre, entro il 15 settembre 2001, alla valutazione di questo Comitato, al fine di rilevare il fabbisogno finanziario delle singole annualita', il piano di priorita' degli investimenti per le tre tipologie riportate, rispettivamente, alle tabelle 2, 3, e 7 in un contesto organico che evidenzi anche, sulla base del dato storico o di altro criterio puntualmente indicato, la modulazione annua delle altre voci di spesa sopra richiamate; a far predisporre dal gestore dell'infrastruttura, entro il 28 febbraio 2002, la stesura definitiva del piano delle priorita' sulla base delle risultanze dei dossier di valutazione redatti secondo l'apposita metodologia approvata dal Ministero dei trasporti e della navigazione - d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - fermo restando che il programma di investimenti verra' attuato nel limite delle risorse disponibili per ciascuna annualita': detto piano dovra' altresi' individuare, in relazione alle indicazioni del programma operativo nazionale trasporti del quadro comunitario di sostegno 2000-2006, gli investimenti relativi alle regioni dell'obiettivo 1, da considerare aggiuntivi, e l'entita' delle risorse comunitarie destinata a ciascuno di essi; a sottoporre, nei sessanta giorni successivi, il piano di cui sopra all'approvazione di questo Comitato; a sottoporre alla propria approvazione gli addendum con i quali saranno allocati gli ulteriori apporti al capitale sociale e le rimodulazioni del piano di cui sopra che risultino necessarie in relazione a stanziamenti recati dalla legge finanziaria in misura inferiore al fabbisogno indicato nel piano stesso per l'anno considerato, sempre che la copertura del residuo non sia assicurata con altre disponibilita', nonche' gli eventuali aggiornamenti del piano di cui trattasi conseguenti alle revisioni del contratto di programma di cui all'art. 3; a valutare con particolare attenzione - anche avvalendosi del supporto dell'unita' tecnica finanza di progetto, istituita nell'ambito di questo Comitato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144 - il progetto "alta capacita'" in vista dell'individuazione di forme di copertura del costo relativo atte a contenere del progetto stesso, nonche' a valutare la rispondenza dei parametri di riferimento per il calcolo degli interessi intercalari alle condizioni di mercato; ad avviare una riflessione congiunta sull'attuazione di forme di monitoraggio che investano i vari profili di completamento del contratto di programma 1994/2000 e di attuazione del nuovo contratto, ivi incluso il rispetto dei tempi programmati; ad assicurare che gli accordi di programma-quadro attinenti al settore delle infrastrutture ferroviarie, da stipulare nell'ambito delle intese istituzionali di programma, siano coerenti con i contenuti del contratto di programma all'esame e della presente delibera; per quanto concerne l'informativa: a calendarizzare in modo unitario l'inoltro di relazioni periodiche da parte della Societa', secondo modalita' che i Ministeri suddetti definiranno, in modo da creare un flusso sistematico ed organico di informazioni che consenta alle menzionate amministrazioni di assolvere in modo sinergico ai rispettivi compiti di istituto e realizzare, tra l'altro, l'intesa prevista dalla delibera di questo Comitato in data 12 agosto 1992, meglio specificata in premessa, fermo restando l'onere, per il Ministero dei trasporti e della navigazione, di estendere sistematicamente l'invio dell'annuale relazione al Parlamento a questo Comitato. Roma, 4 aprile 2001 Il Presidente delegato: Visco |