Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
COMUNICATO
Rivalutazione per l'anno 2001 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 80, commi 4 e 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' pari al 2,6 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT 18 gennaio 2001).
Pertanto:
a) l'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2001, se spettante nella misura intera, e' pari a L. 208.483; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, e' pari a L. 37.526.976;
b) l'assegno mensile di maternita' da corrispondere agli aventi diritto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, se spettante nella misura intera, e' pari a L. 500.000, per complessive L. 2.500.000, ai sensi dell'art. 80, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; per le domande relative alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti nel corso dell'intero anno 2001, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, e' pari a L. 52.120.800.
Le operazioni di riparametrazione dell'indicatore della situazione economica dei nuclei familiari con diversa composizione e il calcolo della misura dei benefici da erogare sono effettuati secondo le procedure di cui all'allegato A al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452. Per l'assegno per il nucleo familiare da erogare per l'anno 2001 si applica altresi' la disposizione di cui all'art. 80, comma 4, della legge n. 388 del 2000.
Per gli assegni per il nucleo familiare da erogare per il 2000 (per i procedimenti in corso) continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2000. Per gli assegni di maternita' da erogare per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1o luglio 2000 fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi i seguenti valori: assegno di maternita', se spettante nella misura intera, pari a L. 300.000, per complessive L. 1.500.000; indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari con tre componenti, L. 50.800.000.
 
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