Gazzetta n. 102 del 4 maggio 2001 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 160
Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il "Vertice di Genova".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 giugno 2000, n. 149;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, anche in considerazione dell'intervenuto scioglimento delle Camere, di provvedere ad ulteriori finanziamenti della legge 8 giugno 2000, n. 149, al fine di consentire il completamento dell'organizzazione e delle iniziative connesse alla presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 ed al Vertice di Genova, con particolare riguardo alla soddisfazione delle esigenze di sicurezza delle delegazioni nazionali e di piena operativita' delle comunicazioni, anche con riferimento alle relative strutture;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "18.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "38.000 milioni";
b) all'articolo 5, comma 2, le parole: "22.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "42.000 milioni";
c) all'articolo 5, comma 2, le parole: "e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente", sono sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2001, quanto a lire 12.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 1-bis (1)

(( 1. Ai lavoratori, dipendenti da datori di lavoro operanti nel porto di Genova, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto, per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e, comunque, tra il 16 luglio 2001 ed il 22 luglio 2001, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale. L'ammontare della predetta indennita' e' determinato nella misura del cento per cento del trattamento retributivo perso. Tale indennita' e', inoltre, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, se spettanti.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta dall'INPS per un numero massimo di 1.320 unita', su richiesta dei datori di lavoro, da presentare entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge.
3. In favore di un numero massimo di 3.480 unita' lavorative dipendenti da aziende, rientranti nel campo di applicazione dell'istituto della cassa integrazione guadagni, operanti nel porto di Genova, sospesi dal lavoro o soggetti ad orario ridotto di lavoro per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, nel periodo dal 16 luglio 2001 al 22 luglio 2001, il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e' dovuto nella misura del cento per cento, alla quale sara' commisurata la relativa contribuzione figurativa.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto dei commi 1, 2 e 3, valutati in lire 2.840 milioni, sono a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. ))
 
Art. 1-ter (1)

(( 1. Per i soggetti residenti o aventi sede nel comune di Genova sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo compreso tra il 16 e il 22 luglio 2001.
2. Restano salve le facolta' in materia di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza gia' attribuite alle amministrazioni pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. ))
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone